Appalti e subappalti: il nuovo regime di controllo sulle ritenute d’acquisto

La soglia dei 200.000 euro e la catena di soggetti.
Come noto, nel caso di sostituti di imposta che affidano il compimento di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma, scatta l’obbligo di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria, e alle imprese subappaltatrici, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Ampliato il perimetro dei beni finiti

In base a quanto specificato dall’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 71 del 21 febbraio scorso si considerano “beni finiti”, con la possibilità di beneficiare dell’aliquota iva ridotta del 10% i seguenti beni:
– la ringhiera per balcone,
– la ringhiera per recinzione,
– le tettoie per balconi,
– le terrazze montate sul pavimento e/o sulla facciata dell’edificio,
– i beni similari