Agenti e rappresentanti : la contribuzione ad enasarco per il 2019
La Fondazione Enasarco comunica con nuova circolare le nuove aliquote valevoli per l’anno 2019.
La Fondazione Enasarco comunica con nuova circolare le nuove aliquote valevoli per l’anno 2019.
L’applicazione dell’agevolazione fiscale è subordinata alla circostanza che l’erogazione delle somme avvenga in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali che devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi rispetto a un periodo congruo definito dall’accordo.
Il 31 marzo 2019 (posticipata a lunedì 1 aprile) scade il termine per l’invio all’ITL e ai competenti Istituti previdenziali, del modello LAV_US.
Il Fasi ha emanato una propria specifica circolare con la quale rende noti i nuovi valori contributivi e altre novità con decorrenza dal 2019.
L’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 10/2019 offre l’occasione per ulteriori precisazioni su piani welfare e il relativo regolamento ai fini della deducibilità delle spese sostenute dal reddito d’impresa.
A decorrere da 2019 viene introdotta una misura sperimentale che consente ai lavoratori dipendenti di accedere al trattamento di quiescenza al raggiungimento della c.d. quota 100.
Con il principio di diritto n. 6/2019 del 12 febbraio 2019, l’Agenzia delle entrate ha precisato che il divieto di cumulo oltre il limite di 8 buoni pasto previsto dalla dall’articolo 4, comma 1, lettera d), D.M. 122/2017, non incide, ai fini Irpef, sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente (rispettivamente di 5,29 euro per i cartacei e 7 euro giornalieri per i buoni pasto elettronici).
Si comunica che l’Agenzia delle entrate, con risposta a richiesta di consulenza giuridica n. 5/2019, ha precisato che le “spese di parcheggio” rimborsate ai dipendenti in trasferta sono da considerare imponibili fiscalmente nella casistica di seguito evidenziata
L’ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 1214/2019, ha fornito la corretta interpretazione dell’articolo 19, comma 3, D.Lgs. 81/2015
Il Ministero del lavoro rende noto che, in caso di cambio di appalto, il termine massimo di 24 mesi, aumentabile a 36 mesi, (nel quinquennio) in caso di contratto di solidarietà, decorre ex novo.
Con la nota n. 1438/2019, l’INL ha fornito il proprio parere in merito alla corretta modalità di individuazione dell’arco temporale di riferimento su cui calcolare il rispetto del limite della media di ore notturne lavorate.
Il Ministero del lavoro, con nota n. 1118/2019, ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità di distaccare l’apprendista, soprattutto per quanto riguarda la fase della formazione