
Versamento dell’imposta di bollo sulle fatture
Il prossimo 20 aprile è in scadenza il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel corso del primo trimestre 2019
Il prossimo 20 aprile è in scadenza il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel corso del primo trimestre 2019
Il comma 3-bis dell’articolo 1, D.Lgs. 127/2015 prevede che tutti i soggetti passivi Iva indicati nel comma 3 (e, dunque, quelli “residenti o stabiliti nel territorio dello Stato”) devono trasmettere “telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3”.
Come è noto, già con riferimento al periodo d’imposta 2017, il D.L. 50/2017 ha modificato gli articoli 19 e 25, D.P.R. 633/1972, riguardanti le regole di detrazione e registrazione delle fatture di acquisto, al fine di stabilire che per le fatture emesse già a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Come ogni anno scade il prossimo 30 aprile il termine per la comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alla “riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell’ambito di strutture sanitarie private”.
Il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali può essere utilizzato, ordinariamente, solo in compensazione verticale (per abbattere il debito Iva delle liquidazioni successive). In alcune situazioni ben definite dal legislatore, però, è possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale ovvero chiederne il rimborso, previa presentazione telematica di un apposito modello denominato TR.
Il codice civile impone all’organo amministrativo la redazione del bilancio che verrà approvato dall’assemblea dei soci.
Principali scadenze dal 15 aprile 2019 al 15 maggio 2019
Notizie in sintesi
La circolare quindicinale completa dedicata alle novità in materia fiscale e tributaria.
Brevi approfondimenti relativi a:
La contabilità in nero è un valido indizio
Spetta la detrazione anche in presenza di violazioni formali
Valide le prove dai movimenti dei soci
L’errata compensazione non è una violazione formale
Non rimborsabili le perdite non utilizzate nel quinquennio
Sempre contestabile la congruità dei costi anche in presenza di scritture formalmente corrette
Principali scadenze dal 25 marzo 2019 al 15 aprile 2019.
Con la circolare n. 19 del 6 febbraio 2019 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione Separata (ai sensi dell’articolo 26, comma 2, L. 335/1995).
Nonostante l’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per le fatture emesse a partire dallo scorso 1° gennaio 2019, non sono comunque poche le situazioni nelle quali il Legislatore, per diverse motivazioni, ha previsto il mantenimento dell’obbligo di fatturazione cartacea per alcune fattispecie.
Sono ormai maturi i tempi per la predisposizione delle bozze del bilancio dell’esercizio chiuso lo scorso 31 dicembre 2018.
Con il D.Lgs. 142/2018 (decreto ATAD) sono state introdotte importanti novità normative, in vigore già dal 2018, di cui sono destinatari, tra gli altri, i soggetti che esercitano in via prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (pertanto, anche le c.d. “holding industriali”).