Gli acconti di imposta per il 2019
Il prossimo 2 dicembre 2019 (il 30 novembre cade di sabato) scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo di imposta 2019.
Il prossimo 2 dicembre 2019 (il 30 novembre cade di sabato) scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo di imposta 2019.
Il Decreto Fiscale 2020 (il D.L. 124/2019 pubblicato nella G.U. del 26 ottobre scorso) ha fissato al prossimo 2 dicembre (in quanto il 30 novembre cade di sabato) la scadenza per versare la prima rata di quanto dovuto per avvalersi della definizione agevolata della c.d. rottamazione ter.
Con il provvedimento direttoriale n. 736758/2019 del 29 ottobre scorso l’Agenzia delle entrate ha individuato le modalità con le quali saranno messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza le informazioni derivanti dal confronto tra alcune situazioni.
È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019, il D.L. 124/2019, il c.d. Decreto Fiscale, di cui si offre un quadro sinottico delle principali novità di interesse. Si rammenta che la disposizione costituisce una prima anticipazione dei contenuti fiscali della Manovra di Bilancio 2020.
Notizie in sintesi relative a:
Al via il collegato fiscale 2020
Partono gli incroci tra Esterometro, Fatture elettroniche e Lipe
“Saldo e stralcio” e “rottamazione ter”: termine comune al 2 dicembre
Principali scadenze dal 16 ottobre al 15 novembre 2019.
La circolare quindicinale completa dedicata alle novità in materia fiscale e tributaria.
L’articolo 2120, cod. civ. prevede che, in ogni caso di cessazione del rapporto, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto (comunemente, Tfr). Tale trattamento si calcola sommando – per ciascun anno di servizio – una quota pari (e comunque non superiore) all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Durante gli ultimi mesi, la Cassazione ha rilasciato ben tre sentenze che chiariscono gli obblighi di versamento dei contributi Inps per i soci di Srl. In particolare, si tratta delle sentenze n. 23792/2019, n. 23790/2019 e n. 21540/20192019.
La giurisprudenza della Suprema Corte si è uniformata al criterio generale in base al quale l’incarico per lo svolgimento di un’attività gestoria, come quella dell’amministratore, in una società di capitali non esclude astrattamente la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato (fatte salve alcune eccezioni). Le qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono perciò cumulabili, purché si accerti l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e l’esistenza del vincolo di subordinazione.
Le note di variazione (o, come vengono solitamente chiamate, note di accredito) sono documenti emessi da un soggetto passiva Iva, per rettificare importi precedentemente fatturati a un cliente.
Chi ha dimenticato di esercitare un’opzione oppure di inviare una comunicazione, adempimenti necessari per fruire di alcuni benefici fiscali o per accedere a determinati regimi opzionali, può, attraverso l’istituto della “remissione in bonis” rimediare alla disattenzione entro il prossimo 2 dicembre (in quanto il 30 novembre cade di sabato), nuovo termine di scadenza a regime dei modelli dichiarativi, pagando una piccola penalità utilizzando il modello di pagamento F24.
L’articolo 2, D.P.R. 322/1998 (così come modificato dall’articolo 4-bis, comma 2, D.L. 34/2019) stabilisce che le dichiarazioni dei redditi debbano essere trasmesse telematicamente:
– dalle persone fisiche e dalle società di persone o associazioni equiparate entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
– dai contribuenti assoggettati all’Ires, entro l’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
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Il modello di dichiarazione dei redditi è il veicolo attraverso il quale i contribuenti devono procedere alla comunicazione all’Agenzia delle entrate della volontà di accedere ai determinati regimi.
Lo status di esportatore abituale viene acquisito dai soggetti passivi Iva che nell’anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari (l’ammontare di tali operazioni costituisce il plafond disponibile per l’esportatore abituale). I soggetti possono acquistare senza applicazione dell’Iva beni e servizi nel limite del plafond disponibile (ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) DPR 633/72) ad esclusione degli acquisti di fabbricati, delle aree fabbricabili e dei beni e servizi con Iva indetraibile (ai sensi degli art. 19 e ss. DPR 633/72).