Fiscale e Tributario

Il trattamento di fine rapporto

L’articolo 2120, cod. civ. prevede che, in ogni caso di cessazione del rapporto, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto (comunemente, Tfr). Tale trattamento si calcola sommando – per ciascun anno di servizio – una quota pari (e comunque non superiore) all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Compatibilità di cariche sociali e lavoro subordinato nelle società di capitali

La giurisprudenza della Suprema Corte si è uniformata al criterio generale in base al quale l’incarico per lo svolgimento di un’attività gestoria, come quella dell’amministratore, in una società di capitali non esclude astrattamente la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato (fatte salve alcune eccezioni). Le qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono perciò cumulabili, purché si accerti l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e l’esistenza del vincolo di subordinazione.

Entro il 2 dicembre possibile la “remissione in bonis”

Chi ha dimenticato di esercitare un’opzione oppure di inviare una comunicazione, adempimenti necessari per fruire di alcuni benefici fiscali o per accedere a determinati regimi opzionali, può, attraverso l’istituto della “remissione in bonis” rimediare alla disattenzione entro il prossimo 2 dicembre (in quanto il 30 novembre cade di sabato), nuovo termine di scadenza a regime dei modelli dichiarativi, pagando una piccola penalità utilizzando il modello di pagamento F24.

Integrazioni e correzioni delle dichiarazioni entro il 2 dicembre 2019

L’articolo 2, D.P.R. 322/1998 (così come modificato dall’articolo 4-bis, comma 2, D.L. 34/2019) stabilisce che le dichiarazioni dei redditi debbano essere trasmesse telematicamente:
– dalle persone fisiche e dalle società di persone o associazioni equiparate entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
– dai contribuenti assoggettati all’Ires, entro l’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

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Importazioni di beni con dichiarazione d’intento

Lo status di esportatore abituale viene acquisito dai soggetti passivi Iva che nell’anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari (l’ammontare di tali operazioni costituisce il plafond disponibile per l’esportatore abituale). I soggetti possono acquistare senza applicazione dell’Iva beni e servizi nel limite del plafond disponibile (ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) DPR 633/72) ad esclusione degli acquisti di fabbricati, delle aree fabbricabili e dei beni e servizi con Iva indetraibile (ai sensi degli art. 19 e ss. DPR 633/72).

Servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche – adesione entro il 31.10.2019

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, accessibile previa adesione al servizio, da effettuarsi mediante apposita funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° luglio 2019. In presenza di adesione effettuata da almeno una delle parti – cedente/prestatore o cessionario/committente – l’Agenzia delle entrate memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’adesione.

Alternative per indicare la data sulla fattura differita

Con l’introduzione della fatturazione elettronica non vi sono state modifiche all’art. 21, comma 4, lett. a) DPR n. 633/1972, il quale consente l’emissione della fattura differita. Per beneficiare della fatturazione differita è necessario disporre di apposita documentazione preventiva.