Circolare fiscale n. 4 del 27 febbraio 2020
La circolare quindicinale completa dedicata alle novità in materia fiscale e tributaria.
La circolare quindicinale completa dedicata alle novità in materia fiscale e tributaria.
L’articolo 41, comma 1, D.L. 331/1993 dispone che le cessioni intracomunitarie sono operazioni non imponibili Iva in quanto alle stesse si applica il regime di “tassazione a destino” nel Paese dello Stato UE di destinazione dei beni.
Secondo la Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2020 potranno fruire delle agevolazioni fiscali con il riconoscimento di un credito d’imposta rispettivamente del 40% e del 6% (ovvero del 15% per gli investimenti in beni immateriali), in luogo della previgente disciplina dell’iper e super ammortamento che garantiva, come ben noto, la maggiorazione del costo del bene ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili.
Proseguono con ritmo incessante i chiarimenti ufficiali relativi al nuovo obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, in vigore dallo scorso 1° gennaio 2020 per tutti i contribuenti. Così come stanno arrivando ai contribuenti le comunicazioni dell’Agenzia relative a coloro che avendo superato la prescritta soglia del volume d’affari nel 2018 potrebbero non aver ottemperato al nuovo obbligo già a decorrere dal 1° luglio 2019.
Con il provvedimento direttoriale prot. n. 8938/2020 del 15 gennaio 2020 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato il modello di dichiarazione annuale Iva 2020 relativo all’anno 2019 con le relative istruzioni di compilazione, al fine di permettere ai soggetti obbligati di assolvere al tradizionale adempimento dichiarativo annuale previsto ai fini Iva.
L’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 15 gennaio 2020, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2020, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2019, i redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.
Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente:
• in modalità cartacea;
• in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).
Notizie in sintesi relative a:
Registrazione atti privati
ISA
Commercio elettronico
Principali scadenze dal 26 febbraio al 15 marzo 2020
La circolare quindicinale completa dedicata alle novità in materia fiscale e tributaria.
In presenza di più attività svolte con la medesima partita Iva, l’articolo 36, comma 1, D.P.R. 633/1972 prevede che l’imposta si applica unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume di affari complessivo.
La concessione in uso di veicoli aziendali ai collaboratori dell’impresa (intesi in senso ampio, come dipendenti e/o collaboratori) è fenomeno assolutamente diffuso nella pratica quotidiana e, per conseguenza, deve essere attentamente gestito per le numerose ricadute contabili e fiscali che può determinare.
Secondo un recente chiarimento offerto dall’Agenzia delle entrate (si tratta della risposta a interpello n. 528/2019), il ritardato invio della fattura elettronica è oggetto di sanzione in misura fissa, anche nel caso in cui l’imposta sia stata liquidata correttamente.
Dal 1° gennaio 2020 è in vigore l’obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
L’articolo 4 del decreto legge n. 141/2019, mediante l’introduzione dell’art. 17 bis del D.Lgs 241/1997, ha definito una nuova procedura connessa al versamento delle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 e, pertanto, relativamente ai versamenti da eseguire nel mese di febbraio 2020.