L’art. 1-ter co. 1-2 del DL 16.10.2017 n. 148, conv. L. 4.12.2017 n. 172, c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2018”:
– ha introdotto, con riguardo alla comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture emesse e ricevute (di cui all’art. 21 del DL 78/2010, come sostituito dal DL 193/2016), la facoltà di trasmettere i dati con cadenza semestrale, anziché trimestrale, limitando il numero delle informazioni, nonché la possibilità di inviare in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute, di importo inferiore a 300,00 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell’art. 6 co. 1 e 6 del DPR 695/96, i dati del documento riepilogativo;
– ha previsto la non applicazione delle sanzioni amministrative (di cui all’art. 11 co. 1 e 2-bis del DLgs. 471/97) per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativamente alla comunicazione obbligatoria e opzionale effettuata per il primo semestre 2017, qualora i dati esatti siano trasmessi entro il 28.2.2018.