La Corte di Cassazione – sez. Penale, con sentenza 4 settembre 2017, n. 39882 – ha indicato che il periodo da considerare ai fini del calcolo dell’omissione, sia quello di competenza, ossia quello che riguarda i versamenti di competenza del gennaio di un anno (da operare entro il 16 febbraio) fino a quelli del dicembre dello stesso anno (da effettuare, dunque, entro il 16 gennaio dell’anno successivo).
Il mancato versamento delle ritenute previdenziali (quote a carico dei lavoratori)
20 Nov 2017 | Relazioni Industriali e Sindacali