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NOTIZIE IN SINTESI                                                                        

  • Definite le modalità di accesso al cassetto fiscale per la consultazione delle comunicazioni
  • Approvato il cambio valute per il mese di ottobre
  • Chiarimenti sul c.d. bonus Natale
  • In presenza di operazioni straordinarie è automatico il subentro nel credito di imposta
  • Registro proporzionale per la scrittura privata a risarcimento di un danno
  • Aggiornamento software
  • Comunicazione versamento bollo sulle fatture elettroniche
  • Comunicazione per evitare la ripartizione di superbonus,  sismabonus,  bonus barriere architettoniche
  • Tassazione ordinaria per gli incentivi erogati in periodi successivi
  • Via libera all’interpello probatorio sul Gruppo Iva
  • Slitta il II acconto

NEWS E INFORMATIVE

  • Le novità per le start-up e Pmi innovative
  • Al via il fascicolo informatico di impresa
  • Scadenza a fine anno per gli interventi energetici e antisismici con detrazioni “maggiorate
  • Le modifiche al “condono concordatario”

APPROFONDIMENTI

  • Il regime iva dello “split payment”

SCADENZIARIO

  • Principali scadenze dal 01 dicembre al 15 dicembre

NOTIZIE IN SINTESI

Definite le modalità di accesso al cassetto fiscale per la consultazione delle comunicazioni
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale del 20 novembre 2024, protocollo n. 419815, ha stabilito le regole per l’accesso e l’utilizzo del servizio web relativo alla messa a disposizione, nell’area riservata del contribuente, delle funzioni di consultazione e gestione delle comunicazioni emesse ai sensi degli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972.                                                            Agenzia delle entrate, provvedimento, 20/11/2024, prot. n. 419815
 
Approvato il cambio valute per il mese di ottobre
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale del 18 novembre 2024, protocollo n. 417114, ha approvato il cambio valute estere per il mese di ottobre 2024, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, D.L. 167/1990. Agenzia delle entrate, provvedimento, 18/11/2024, prot. n. 417114
 
 Chiarimenti sul c.d. bonus Natale
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 22/E del 19 novembre 2024, ha offerto alcuni chiarimenti in riferimento al c.d. bonus Natale di cui all’articolo 2-bis, D.L. 113/2024 (c.d. Decreto Omnibus), l’indennità una tantum, per l’anno 2024, di importo pari a 100 euro a favore di taluni lavoratori dipendenti. Come noto, l’articolo 2, D.L. 167/2024, modificando l’articolo 2-bis, D.L. 113/2024, ha ampliato l’ambito soggettivo di applicazione prevedendo, infatti, che il bonus spetta, fermi restando gli altri requisiti, al lavoratore dipendente che ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, Tuir. Il bonus è riconosciuto al genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico. Il bonus spetta anche in presenza di figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti all’articolo 12, comma 2, Tuir, ancorché non siano più previste le detrazioni per figli a carico. Per effetto della novella non è più richiesto, per la spettanza del bonus, il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico o all’appartenenza a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale. Ne deriva che il bonus, in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico, spetta al lavoratore dipendente, a prescindere dalla circostanza che questi sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale. Il nuovo comma 2-bis prevede che l’indennità “non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità”. Nel caso, dunque, di 2 lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i requisiti richiesti dalla norma, l’indennità spetta a uno solo di essi, ove siano: − coniugati, non legalmente ed effettivamente separati; − conviventi di fatto ai sensi dell’articolo 1, commi 36 e 37, L. 76/2016. Agenzia delle entrate, circolare n. 22/E/2024
 
In presenza di operazioni straordinarie è automatico il subentro nel credito di imposta
L’Agenzia delle entrate, con il principio di diritto n. 4/E del 15 novembre 2024, confermando quanto già chiarito con la precedente risposta a interpello n. 218/E/2023, ha stabilito che nel caso di operazioni straordinarie (incorporazioni, scissioni, etc.) ove sia previsto il passaggio di crediti fiscali, generati da interventi di ristrutturazione edilizia e caricati sul cassetto fiscale della società scissa/incorporata, detti crediti possono essere utilizzati in compensazione direttamente mediante il modello F24, senza necessità di alcuna ulteriore formalizzazione e/o comunicazione preventiva nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. Agenzia delle entrate, principio di diritto, n. 4/E/2024
 
Registro proporzionale per la scrittura privata a risarcimento di un danno
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 223/E del 18 novembre 2024, ha affermato che la scrittura privata avente natura transattiva con la previsione della corresponsione di una somma a titolo di risarcimento danni per inadempimento contrattuale non sconta Iva ma imposta di registro. A tal fine, l’articolo 29, D.P.R. 131/1986, dispone che “per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l’imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione”. Pertanto l’atto è soggetto a registrazione in termine fisso con applicazione dell’imposta proporzionale del 3%, prevista, ai sensi dell’articolo 9, Tariffa, Parte I allegata al TUR, per gli “atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”.                                                                               Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 223/E/2024
 
Aggiornamento software
Sono disponibili sul sito web dell’Agenzia delle entrate: – contratto di locazione o affitto di beni immobili – RLI: aggiornamento software                                                                                                                    (versione 3.2.0 del 26/11/2024)
 
Comunicazione versamento bollo sulle fatture elettroniche
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale del 21 novembre 2024, protocollo n. 422344, ha proceduto a dare attuazione alle disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi digitali, ai sensi dell’articolo 22, D.Lgs. 1/2024, in particolare, in riferimento alle comunicazioni bollo fatture elettroniche per l’assistenza sulle comunicazioni relative al ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, previste dall’articolo 12-novies, D.L. 34/2019.                                                           Agenzia delle entrate, provvedimento, 21/11/2024, prot. n. 422344
 
Comunicazione per evitare la ripartizione di superbonussismabonus bonus barriere architettoniche
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale del 21 novembre 2024, protocollo n. 422331 del 21 novembre 2024, ha proceduto a individuare il contenuto e le modalità di presentazione all’Agenzia delle entrate della comunicazione per evitare l’ulteriore ripartizione delle rate annuali dei crediti d’imposta c.d. superbonussismabonus e bonus barriere architettoniche, utilizzabili a partire dall’anno 2025.                                                           Agenzia delle entrate, provvedimento, 21/11/2204, prot. n. 422331
 
Tassazione ordinaria per gli incentivi erogati in periodi successivi
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 227/E del 25 novembre 2024, ha ritenuto applicabile la tassazione ordinaria per gli incentivi erogati in riferimento ad attività svolte in periodi di imposta antecedenti quando tale erogazione sia in linea con il complesso iter definitorio nonché con il relativo contratto collettivo.                                                                         Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 227/E/2024
 
Via libera all’interpello probatorio sul Gruppo Iva
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 228/E del 26 novembre 2024, ha chiarito che non trova applicazione la previsione di cui all’articolo 11, comma 2, L. 212/2000, come modificato dal D.Lgs. 219/2203, in tema di limitazione all’utilizzo degli interpelli probatori nel caso abbiano a oggetto la disciplina del Gruppo Iva.                                                                         Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 228/E/2024
 
Slitta il II acconto
Il Mef, con il comunicato stampa n. 1236 del 27 novembre 2024, ha reso noto che nel quadro dei lavori per la conversione del D.L. 155/2024, è stato approvato un emendamento che prevede, per i titolari di partita Iva che nell’anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, la proroga al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento del II acconto delle imposte sui redditi, in scadenza il prossimo 2 dicembre. La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Inail. I contribuenti potranno effettuare il versamento del II acconto in unica soluzione oppure in 5 rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025.                                                                                               Mef, comunicato stampa, 27/11/2024, n. 136  
 

NEWS E INFORMATIVE

LE NOVITÀ PER LE START-UP E PMI INNOVATIVE

La L. 162/2024, rubricata “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti”, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2024. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

Articolo 1Definizioni La start up innovative, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, D.L. 179/2012, convertito con modifiche dalla L. 221/2012, è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: b) è costituita da non più di 60 mesi; c) è residente in Italia ai sensi dell’articolo 73, Tuir, o in Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia; d) a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro; e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili; f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1. le spese in R&S sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in R&S sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili. Sono altresì da annoverarsi tra le spese in R&S: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di R&S, inclusi soci e amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in Nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa; 2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’Università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3, Regolamento di cui al D.M. 270/2004; 3. sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa. Le pmi innovative, invece, ai sensi dell’articolo 4, D.L. 3/2015, convertito con modificazioni, dalla L. 33/2015, sono le pmi, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE, società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che possiedono i seguenti requisiti: a) la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 73, Tuir, o in Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia; b) la certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili; c) le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato; d) l’assenza di iscrizione al registro speciale previsto all’articolo 25, comma 8, D.L. 179/2012; e) almeno 2 dei seguenti requisiti: 1. volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della pmi innovativa. Dal computo per le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse le spese per l’acquisto e per la locazione di beni immobili; nel computo sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo. Sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati come definiti dall’articolo 25, comma 5, D.L. 179/2012; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci e amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa; 2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a 1/5 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’Università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3, D.M. 270/2004; 3. titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.
Articolo 2Incentivi fiscali per gli investimenti in start-up e pmi innovative Per gli investimenti effettuati, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, in start-up innovative e in pmi innovative per i quali è riconosciuta una detrazione ai sensi, alternativamente: – dell’articolo 29-bis, D.L. 179/2012; – dell’articolo 4, comma 9-ter, D.L. 3/2015 qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza è riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Il credito d’imposta è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.
Articolo 3Investimenti nelle pmi e patrimoni destinati di CDP Al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali, viene implementato l’articolo 27, D.L. 34/2020. Ai sensi del nuovo comma 5-bis, è previsto che limitatamente all’operatività a condizioni di mercato previste dal precedente comma 4, con esclusione delle operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività, il patrimonio destinato può altresì effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di OICR di nuova costituzione e istituiti in Italia, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell’articolo 34, D.Lgs. 58/1998, o da gestori autorizzati ai sensi degli articoli 41-bis41-ter e 41-quater, D.Lgs. 58/199, la cui politica di investimento sia coerente con le finalità del patrimonio destinato nel rispetto delle seguenti condizioni: a) ferma restando la coerenza dello specifico investimento con le priorità e finalità del patrimonio destinato di cui ai commi 4, alinea, primo periodo, e 5, quinto periodo, come specificate nel decreto di cui al medesimo comma 5, gli OICR investono prevalentemente in titoli quotati in multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a 50 milioni euro; b) per la quota non prevalente, ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di portafoglio e liquidità gli OICR possono investire, secondo limiti, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche in deroga al comma 4, lettera b); c) le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano anche ai titoli emessi da emittenti che hanno completato positivamente il processo di ammissione alla quotazione in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani, con data certa di inizio negoziazione; d) ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di liquidità gli OICR possono altresì investire, secondo limiti, scadenze, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri dell’Unione Europea partecipanti all’area euro e dalla Commissione Europea; e) l’ammontare delle quote o azioni dell’OICR sottoscritte dal patrimonio destinato è mantenuto nel limite del 49% dell’ammontare del patrimonio dell’OICR; la restante quota dell’ammontare del patrimonio dell’OICR è sottoscritta da co-investitori privati alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato.
Articolo 4, commi 1 e 2Modifiche alla tassazione delle plusvalenze da partecipazioni in start-up innovative Vengono apportate alcune modifiche all’articolo 14, D.L. 73//2021. Viene previsto che le plusvalenze ex articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), Tuir, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start-up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, D.L. 179/2012, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno 3 anni non sono soggette a imposizione. Al fine dell’esenzione sono agevolati gli investimenti di cui all’articolo 29, D.L. 179/2012. L’esenzione si applica anche alle plusvalenze ex articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), Tuir, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di pmi innovative di cui all’articolo 4, D.L. 3/2015, che soddisfano almeno una delle condizioni previste dall’articolo 21, § 3, Regolamento 651/2014/UE, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno 3 anni. Al fine dell’esenzione sono agevolati gli investimenti di cui all’articolo 4, comma 9, D.L. 3/2015. Il nuovo comma 2-bis, prevede che i redditi di capitale indicati all’articolo 44, comma 1, lettera g), Tuir, percepiti dalle persone fisiche, derivanti dalla partecipazione a OICR, residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più imprese start-up innovative o di una o più pmi innovative, sono esenti dalle imposte sui redditi. A tale fine, le quote o azioni degli OICR devono essere acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno 3 anni. Sono agevolati gli investimenti di cui all’articolo 29, D.L. 179/2012 e all’articolo 4, comma 9, D.L. 3/2015. La nuova disciplina si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Inoltre, non sono soggette a imposizione le plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), Tuir, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni, già in possesso dell’investitore al 7 novembre 2024, al capitale in società di cui agli articoli 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e 73, comma 1, lettere a) e d), Tuir, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start-up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, D.L. 179/2012, o in pmi innovative di cui all’articolo 4, D.L. 3/2015, che soddisfano almeno una delle condizioni previste dall’articolo 21, § 3, Regolamento 651/2014/UE, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025. Le disposizioni di esenzione di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle plusvalenze derivanti dalla partecipazione oggetto di reinvestimento ai sensi di quanto sopra. Infine, viene riscritto il comma 4, stabilendo che le disposizioni di cui sopra sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento 651/2014/UE.
Articolo 4, comma 3Laboratori di ricerca pubblici e privati Al fine di promuovere la ricerca applicata e l’innovazione, con Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca, da adottare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro 60 giorni decorrenti dal 7 novembre 2024, sono stabiliti i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati in apposita sezione dell’Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui all’articolo 63, D.P.R. 382/1980. Il ministero dell’Università e della ricerca rende consultabili, con accesso libero all’Anagrafe nazionale delle ricerche, le informazioni sui progetti e sui contributi a carico della finanza pubblica ricevuti dai soggetti iscritti nella suddetta sezione, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e della concorrenza.

Al VIA IL FASCICOLO INFORMATICO DI IMPRESA

Il Decreto Mimit 159/2024, relativo al “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 6 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, relativo alla formazione e gestione del fascicolo informatico d’impresa.” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2024. Di seguito si offre un quadro di sintesi sulle principali novità apportate.

Oggi non

Articolo 2Fascicolo informatico d’impresa Il fascicolo informatico di impresa è l’aggregazione documentale informatica strutturata e univocamente identificata contenente tutti i documenti consistenti in provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi concernenti attività d’impresa adottati successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 219/2016; i provvedimenti, gli atti e i documenti di cui all’articolo 43-bis, D.P.R. 445/2000: quelli di cui all’articolo 2, comma 2, D.P.R. 160/2010, quelli relativi alle verifiche e ai verbali concernenti i controlli effettuati ai sensi dei DD.LLgs. di cui all’articolo 27, L. 118/2022, nonché, ai sensi della legislazione vigente, in relazione alla competenza delle singole Amministrazioni interessate, le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di impresa e, ove previsto, i relativi elaborati tecnici e allegati e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo sportello unico o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall’impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali e le verifiche eventualmente effettuate sull’attività e sui locali a essa adibiti, di ciascuna impresa e di ciascun soggetto economico. Il fascicolo, unico per ciascuna impresa iscritta o annotata nel Registro Imprese e per i soggetti economici iscritti nel REA, è tenuto dalla CCIAA territorialmente competente unitamente al REA ed è a questo informaticamente collegato. Per le loro finalità istituzionali i soggetti pubblici non richiedono all’impresa l’attestazione di atti, fatti, notizie, autocertificazioni e certificazioni presenti nel fascicolo oppure l’esibizione di documenti conservati nello stesso, ma, ai sensi dell’articolo 18, L. 241/1990, possono richiedere alle imprese e ai soggetti economici i soli elementi necessari per la ricerca dei dati e documenti. L’acquisizione dei dati e dei documenti avviene attraverso l’interoperabilità tra sistemi informatici e fascicolo. L’impresa o il soggetto economico ha diritto di accesso gratuito e senza limiti alla consultazione del proprio fascicolo. I privati terzi possono acquisire, tramite interrogazione puntuale del fascicolo, i dati e i documenti relativi all’esercizio dell’attività di ciascuna impresa iscritta o annotata nel Registro Imprese, o di ciascun soggetto economico iscritto nel REA, con le limitazioni e previa corresponsione dei diritti di segreteria previsti.  
Articolo 3Alimentazione del fascicolo informatico d’impresa Il fascicolo è alimentato, per quanto di rispettiva competenza, dal SUAP e dai responsabili del procedimento delle amministrazioni nonché dalle amministrazioni che effettuano i controlli ai sensi dei DD.LLgs. di cui all’articolo 27, L. 118/2022. I soggetti che alimentano il fascicolo trasmettono alla CCIAA territorialmente competente il duplicato informatico dei documenti relativi all’attività di impresa ai fini dell’inserimento nel fascicolo. I documenti sono acquisiti nel fascicolo in ordine cronologico e sono integrati d’ufficio dal REA con tutte le informazioni e i documenti da questo a qualunque titolo detenuti, rilevanti ai fini dell’attività d’impresa.
Articolo 4Tempi e modalità di trasmissione La trasmissione con modalità informatiche di cui all’articolo 3, comma 2, avviene entro 5 giorni decorrenti: a) dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato al soggetto interessato, ovvero ha acquisito efficacia secondo la normativa a esso applicabile; b) nei casi di SCIA, dalla scadenza del termine previsto dall’articolo 19, commi 3 e 6-bis, L. 241/1990; c) per i procedimenti per i quali è previsto un silenzio significativo, dalla scadenza del termine previsto all’articolo 20, comma 1, L. 241/1990, oppure di quello stabilito dalla normativa a esso applicabile; d) per i rimanenti documenti, dalla data di ricezione di ciascuno degli stessi da parte del SUAP. In deroga alle tempistiche di cui sopra: – i provvedimenti finali di cui all’articolo 4, comma 6, D.Lgs. 219/2016, adottati dalla data di entrata in vigore fino alla data di entrata in vigore del regolamento, sono trasmessi con modalità informatica, alla CCIAA territorialmente competente per il loro inserimento nel fascicolo, entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto con cui sarà esteso il novero dei soggetti abilitati al deposito nel fascicolo di dati, atti e documenti inerenti l’attività d’impresa; – i provvedimenti di cui sopra che risultino già stati trasmessi al REA competente sono inseriti d’ufficio nel fascicolo, entro lo stesso termine e con le medesime modalità.
Articolo 5Tassonomia dei documenti Viene previsto che i documenti, trasmessi in duplicato informatico al fascicolo, sono classificati sulla base della tassonomia di cui all’allegato A al presente regolamento. È compito delle CCIAA procedere alla verifica dell’adeguatezza della tassonomia e della rispondenza alle esigenze dei soggetti che conferiscono informazioni o consultano il fascicolo e per il tramite dell’Unioncamere trasmettono con cadenza almeno annuale una relazione al Mimit proponendo eventuali adeguamenti. Le modifiche sono introdotte con Decreto Mimit, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Unificata.
Articolo 6Conservazione dei documenti Al fine di garantire la rappresentazione della situazione vigente, e la conservazione della memoria dello stato storico, i documenti trasmessi in duplicato informatico sono conservati nel fascicolo dalla CCIAA territorialmente competente, a norma delle disposizioni sulla conservazione dei documenti contenute nel CAD e delle linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici emanate dall’AgId. Decorso il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati nel fascicolo informatico, i documenti presenti nel fascicolo relativo a una impresa individuale sono cancellati, mentre nei restanti casi i dati personali in essi presenti sono anonimizzati.
Articolo 7Consultazione dei privati I privati terzi consultano e acquisiscono i documenti presenti nel fascicolo, nel rispetto del regolamento GDPR e del codice in materia di protezione dei dati personali. Salve le disposizioni di cui agli articoli da 22 a 28, L. 241/1990, e fermo restando lo specifico regime di ostensibilità di ciascuno dei documenti presenti nel fascicolo, si applicano le esclusioni di all’articolo 5-bis, commi 1, lettere f) e g) e 2, lettere a) e c), D.Lgs. 33/2013. La consultazione è consentita nel rispetto del termine individuato nella tassonomia e, comunque, di quello eventualmente all’uopo indicato al momento della trasmissione del documento o del dato dai soggetti incaricati. I diritti di segreteria sono stabiliti, modificati e aggiornati con le modalità di cui all’articolo 18, L. 580/1993.
Articolo 8Trattamento dei dati personali La CCIAA territorialmente competente è titolare del trattamento dei dati personali conservati nel fascicolo. I SUAP e le Amministrazioni competenti, sono titolari del trattamento dei dati personali effettuato per le operazioni di alimentazione del fascicolo. Le Amministrazioni competenti e i privati terzi sono titolari del trattamento dei dati personali acquisiti dal fascicolo.
Articolo 9Cronoprogramma per l’applicazione delle disposizioni regolamentari Le disposizioni si applicano ai SUAP conformi ai requisiti e alle prescrizioni di cui all’allegato tecnico al D.P.R. 160/2010, come modificato dal D.I. 12 novembre 2021, e sono attuate, con Decreto Mimit, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, e la Conferenza Unificata, entro il 26 novembre 2025.

SCADENZA A FINE ANNO PER GLI INTERVENTI ENERGETICI E ANTISISMICI CON DETRAZIONI “MAGGIORATE

Con l’approssimarsi della fine dell’anno 2024 le agevolazioni per gli interventi di recupero edilizio (detrazione Irpef 50%), per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (previste dall’articolo 14, D.L. 63/2013, detrazione Irpef/Ires del 50%/65% o più alte) e per gli interventi di adeguamento antisismico (previste dall’articolo 16, D.L. 63/2013, detrazione Irpef/Ires del 70%/80% o più alte) cesseranno con le aliquote di detrazione che sono state in vigore nell’ultimo decennio.

Le uniche certezze per il prossimo anno riguardano la permanenza del c.d. “bonus casa” di cui all’articolo 16-bis, Tuir, del c.d. “bonus barriere architettoniche 75%” di cui all’articolo 119-ter, D.L. 34/2020 e del c.d. superbonus, di cui all’articolo 119, D.L. 34/2020.

Come comportarsi in caso di interventi in corso che saranno “completati” nel corso del 2025

Le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e gli interventi di adeguamento antisismico hanno un ambito oggettivo e soggettivo più generalizzato rispetto alla detrazione Irpef del 50% per le spese di recupero edilizio (c.d. “bonus casa”): ogni tipologia di immobile (abitativo, commerciale o industriale) può essere oggetto dell’intervento agevolabile, che può essere effettuato da qualsiasi contribuente, titolari di reddito di impresa compresi.

Importante è definire il momento rilevante che determina il sostenimento della spesa sia nel caso che gli interventi vengano effettuati da parte di un soggetto non esercente attività di impresa sia nel caso che gli interventi vengano effettuati da una impresa:

  • per i privati (persone fisiche, professionisti, condomini, enti non commerciali, etc.) e le imprese in regime di contabilità semplificata (come chiarito dall’Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 46/E/2018, indipendentemente dall’esercizio o meno dell’opzione prevista dall’articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973), il sostenimento della spesa rileva secondo il criterio di cassa, cioè alla data di pagamento delle fatture/spese agevolabili;
  • per i soggetti esercenti attività di impresa che adottano il regime di contabilità ordinaria (ditte individuali, società di persone, società di capitali, etc.) il sostenimento della spesa rileva secondo il criterio di competenza economica, cioè alla data di consegna o spedizione per gli acquisti di beni mobili ovvero alla data dell’ultimazione della prestazione per i servizi (ad esempio nei contratti di appalto).

L’Agenzia delle entrate ha più volte affermato che la detrazione Irpef spettante ai “privati” compete anche se il pagamento delle spese è eseguito in un periodo di imposta antecedente a quello in cui sono iniziati i lavori ovvero successivo a quello in cui i lavori sono completati.

Per quanto riguarda le imprese in contabilità ordinaria, derivando la detrazione Irpef/Ires dal criterio di competenza economica, necessariamente l’agevolazione è collegata all’avanzamento delle opere.

Per quanto riguarda i privati e le imprese in regime di contabilità semplificata, derivando la detrazione Irpef dal pagamento delle fatture/spese agevolabili, in quei cantieri in cui le opere sono ancora da avviare o appena avviate, può divenire consigliabile anticipare i pagamenti entro il 31 dicembre 2024 per fruire nel caso di interventi energetici o antisismici di aliquote di detrazione “maggiori” rispetto a quelle che presumibilmente saranno in vigore dal 1° gennaio 2025 in avanti.

Principali detrazioni in essere fino al 31 dicembre 2024

Bonus casa: Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione ediliziaDetrazione Irpef del 50% in 10 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di 96.000 euroL’agevolazione può essere usufruita da contribuenti Irpef per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo residenzialePagamenti con bonifico bancario/postale “parlante” o bonifico ordinario con la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal fornitore
Ecobonus: Riqualificazione energetica, interventi sugli involucri, finestre, pannelli solari, schermature solari, impianti di climatizzazione invernale, etc.Detrazione Irpef/Ires del 50%/65% in 10 rate annuali di pari importo con soglie massime differenziate a seconda dell’intervento eseguitoL’agevolazione può essere usufruita da qualsiasi tipologia di contribuente. E’ necessario trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori la documentazione obbligatoriaPer i privati pagamenti con bonifico bancario/postale “parlante” o bonifico ordinario con la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal fornitore. Per le imprese modalità di pagamento libera
Sismabonus: Interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismicoDetrazione Irpef/Ires del 70%/80% in 10 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di 96.000 euroL’agevolazione può essere usufruita da qualsiasi tipologia di contribuente per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo residenziale e su quelli utilizzati per attività produttive nelle zone sismiche 1, 2 e 3Pagamenti con bonifico bancario/postale “parlante” o bonifico ordinario con la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal fornitore. Per le imprese modalità di pagamento libera
Sismabonus acquistiDetrazione Irpef del 75%/85% in 10 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di 96.000 euroL’agevolazione può essere usufruita da contribuenti Irpef che acquistano unità residenziali costruite da imprese di costruzione e derivanti da demolizione e ricostruzione nelle zone sismiche 1, 2 e 3Pagamento con bonifico bancario/postale o altre modalità di pagamento diverse dal bonifico

LE MODIFICHE AL “CONDONO CONCORDATARIO

Con il recente D.L. 155/2024 il Legislatore è già intervenuto sulla sanatoria per gli anni pregressi, approvata solo qualche giorno prima, con la conversione del D.L. 113/2024: lo scopo dell’intervento è ammettere alla definizione anche le annualità 2020, 2021 e 2022 per i (tantissimi) soggetti che in tali anni erano stati colpiti da alcune cause di esclusione dagli Isa, in particolare quelle legate alla contrazione dei ricavi e compensi derivanti alla pandemia Covid.

La sanatoria

L’articolo 2-quater, D.L. 113/2024 prevede, a favore dei soggetti che hanno aderito al concordato, la possibilità di effettuare la sanatoria delle annualità dal 2018 al 2022 (anche solo una di queste); tale definizione è prevista per i soli soggetti che applicano gli Isa e si perfezionerà con il versamento di una imposta sostitutiva forfettaria, da effettuarsi entro il prossimo 31 marzo 2025 (somma eventualmente ripartibile in 24 rate mensili).

La base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali viene individuata nella differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della disposizione, in ciascuna annualità, e il valore dello stesso incrementato nella misura del:

a. 5 % per i soggetti con punteggio Isa pari a 10;

b. 10 % per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore a 8 e inferiore a 10;

c. 20 % per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore a 6 e inferiore a 8;

d. 30 % per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore a 4 e inferiore a 6;

e. 40 % per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore a 3 e inferiore a 4;

f. 50 % per i soggetti con punteggio Isa inferiore a 3.

La base imponibile dell’Irap è calcolata sulla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita per le imposte dirette.

Le aliquote delle imposte sui redditi e addizionali applicabili alla base imponibile variano a seconda del risultato ottenuto dall’elaborazione degli Isa di tale anno:

10%se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8
12%se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8
15%se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6

Per gli anni 2020 e 2021, in considerazione delle difficoltà legate alla pandemia, le percentuali previste per le imposte dirette vengono ridotte del 30%.

Il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione, non può essere inferiore a 1.000 euro.

Le annualità Covid e il non normale svolgimento dell’attività

Poiché il calcolo della sostitutiva da versare è ancorato al risultato Isa ottenuto in relazione a ciascuna annualità, è evidente che i contribuenti che abbiamo riscontrato una causa di esclusione dall’applicazione dagli Isa vedono preclusa la possibilità di innescare la sanatoria per tale anno.

Per ampliare la platea dei soggetti che possono accedere alla sanatoria (e che quindi possono trarre vantaggio ad accedere al concordato) il D.L. 155/2024 ha introdotto la sanatoria a favore dei soggetti che, per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022, non hanno applicato gli Isa:

  • per effetto di una delle cause di esclusione legate alla pandemia da Covid-19, oppure
  • per il fatto di aver dichiarato il verificarsi di una situazione di non normale svolgimento dell’attività.

Ai fini dell’accesso alla sanatoria, tali soggetti dovranno, infatti, versare un’imposta sostitutiva di imposte dirette e Irap calcolata applicando per ciascuna annualità:

  • l’aliquota del 12,5%
  • alla differenza tra il reddito d’impresa/lavoro autonomo già dichiarato e il valore dello stesso incrementato del 25%.

Per l’Irap è dovuto su tale incremento forfettario un versamento con aliquota del 3,9%.

L’imposta sostitutiva così determinata viene inoltre ridotta del 30%.

Decadenza dalla sanatoria

Il D.L. 155/2024 introduce inoltre una nuova causa di decadenza dalla sanatoria.

L’articolo 2-quater, D.L. 113/2024 già contemplava le seguenti ipotesi:

  • la decadenza dal concordato preventivo biennale;
  • l’applicazione nei confronti del contribuente di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per alcuni reati penal-tributari;
  • il mancato perfezionamento della sanatoria per decadenza dalla rateazione.

A queste ipotesi, come detto, ne è stata introdotta una quarta: la definizione viene meno in caso di dichiarazione infedele della causa di esclusione da Isa nelle annualità oggetto da sanatoria, ossia le cause di esclusione Isa legate all’emergenza Covid-19 e l’ipotesi di non normale svolgimento dell’attività.

approfondimenti

IL REGIME IVA DELLO “SPLIT PAYMENT”

Con la Legge Finanziaria per l’anno 2015 (L. 190/2014) il Legislatore – con l’intento di arginare il fenomeno della c.d. “evasione da riscossione” in ambito Iva – ha introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti (più comunemente definito “split payment”) inserendo un nuovo articolo 17-ter all’interno del D.P.R. 633/1972.

La normativa ha subito nel tempo diverse modifiche, una prima a opera del D.L. 50/2017 e, in seguito, con il D.L. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità).

Ripercorriamo nella scheda che segue la procedura di emissione delle fatture in scissione dei pagamenti.

Introduzione

Il meccanismo della scissione dei pagamenti prevede che, in ordine agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle P.A. (per i quali queste non siano debitori d’imposta), l’Iva addebitata dal fornitore nelle relative fatture deve essere versata dall’Amministrazione acquirente direttamente all’Erario in luogo del versamento al fornitore stesso, scindendo, di fatto, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

Ne consegue che con il meccanismo della scissione dei pagamenti non è più il fornitore a versare l’Iva all’Erario ma obbligata è la stessa P.A..

A chi si applica

Ai sensi dell’articolo 17-ter,Decreto Iva lo split payment si applica alle operazioni effettuate nei confronti:

  • delle P.A. definite dall’articolo 1, comma 2, L. 196/2009 e presenti nell’elenco “Ipa” consultabile all’indirizzo www.indicepa.gov.it;

di enti, fondazioni e società di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, D.P.R. 633/1972, individuati dal Dipartimento delle Finanze con appositi elenchi pubblicati entro il 20 ottobre di ciascun anno, con effetti a valere per l’anno successivo (articolo 5-ter, comma 2, D.M. 23 gennaio 2015).

Il meccanismo dello split payment è soggetto ad autorizzazione comunitaria e oggi, a seguito di intervenuta proroga, risulta in scadenza al prossimo 30 giugno 2026.

Attuale termine di utilizzo dello split payment30 giugno 2026

Al fine di emettere correttamente le fatture soggette a tale meccanismo è tuttavia necessario consultare gli elenchi che di anno in anno vengono appositamente aggiornati e pubblicati e che riepilogano quali soggetti, appartenenti alla P.A. o derivati da essa, hanno le caratteristiche necessarie a ricevere fatture ex articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972.

Recentemente sono stati resi noti gli elenchi dei soggetti per l’anno 2025, oggi visionabili sul sito internet del Dipartimento delle Finanze e che sono riepilogati nelle seguenti categorie:

– società controllate di fatto dalla Presidenza del CdM e dai Ministeri (articolo 2359, comma 1, n. 2, cod. civ.);

– enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali;

– enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;

– enti o società controllate dagli enti nazionali di previdenza e assistenza;

– enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle P.A.;

– società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Segnalazione degli errori negli elenchi

Tranne le società quotate (per le quali il termine di utilizzo dello split payment sarà anticipato al 30 giugno 2025), i soggetti interessati possono segnalare al Dipartimento delle Finanze mancate o errate inclusioni nei richiamati elenchi utilizzando un apposito modulo e fornendo idonea documentazione a supporto dell’istanza presentata (obbligo allegare visura camerale).

Soggetti esclusi dal regime

Sono esclusi dal meccanismo dello split payment i seguenti fornitori:

– i lavoratori autonomi del regime dei minimi e forfettario che non applicano Iva sulle fatture;

– i professionisti che applicano ritenuta d’acconto;

– tutti coloro che sono soggetti al meccanismo dell’inversione contabile o reverse charge.

Fatturazione e split payment

Nel caso di emissione di fattura con il meccanismo dello split payment si dovranno seguire i seguenti passaggi:

1. emissione della fattura da parte del fornitore con indicazione dell’Iva non addebitata e indicazione di apposita dicitura per operazione in scissione dei pagamenti;

Operazione soggetta a split payment con Iva non incassata dal cedente/prestatore ai sensi dell’articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972

2. il fornitore incassa il corrispettivo della cessione (o prestazione) senza Iva;

3. il committente effettua il versamento dell’imposta all’Erario.

Come accade per tutte le fatture attive anche quelle emesse con applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti devono essere registrate nel registro Iva vendite.

Tuttavia, l’Iva che in fattura risulta essere solo esposta, non viene considerata in sede di liquidazione Iva in quanto la P.A. versa al fornitore il solo imponibile mentre l’Iva viene versata direttamente all’Erario.

Esempio di liquidazione con operazioni in split payment

La ditta Gamma Srl ha effettuato nel corso del mese cessioni di beni per 300.000 euro, la relativa Iva a debito risulta essere pari a 66.000 euro di cui 600 euro per operazioni assoggettate a split payment. L’Iva sugli acquisti del medesimo periodo risulta essere invece pari a 22.000 euro.

La liquidazione Iva del periodo sarà la seguente:

Iva su vendite66.000 – 600 = 65.400
Iva su acquisti22.000
Iva da versare65.400 – 22.000 = 43.400

Aspetti contabili

Per registrare le fatture emesse in split payment si possono utilizzare 2 diverse metodologie.

1° metodo

La prima prevede la registrazione della fattura di vendita utilizzando, al posto del conto Iva c/vendite, un conto apposito che individui l’Iva figurativa da scissione dei pagamenti, per esempio il conto Iva c/vendite in split payment.

Riprendendo l’esempio della fattura emessa avremo:

Crediti vs clientiaDiversi610 
 aMerci c/vendite 500
 aIva c/vendite in split payment 110

Successivamente viene effettuata una seconda registrazione che storna il conto Iva c/vendite in split payment e riduce in avere il credito nei confronti del cliente:

Iva c/vendite in split paymentaCrediti vs clienti110

Quando il cliente pagherà la fattura, l’incasso verrà rilevato al netto dell’imposta:

Banca c/caCrediti vs clienti500

2° metodo

La registrazione contabile può anche essere unica (secondo metodo) e in tal caso si potrà eseguire un’unica scrittura nella quale il cliente viene movimentato in dare già al netto dell’Iva e il conto Iva c/vendite in split payment viene movimentato per lo stesso importo sia in dare che in avere:

Crediti vs clientiaDiversi500 
Iva c/vendite in split payment  110 
 aMerci c/vendite 500
 aIva c/vendite in split payment            110

La rilevazione dell’incasso sarà sempre per il totale fattura al netto dell’imposta:

Banca c/caCrediti vs clienti500

Emissione della fattura elettronica in split payment

Il processo di emissione della fattura in scissione dei pagamenti in formato elettronico prevede che:

  • si compili la fattura inserendo il valore “S” nel campo/tag 2.2.2.8 del file XML denominato “EsigibilitaIVA”;
  • si riporti la dicitura: Operazione soggetta a split payment ai sensi dell’ex articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972;
  • si apponga la firma digitale sulla fattura;
  • si invii la fattura elettronica tramite il sistema di interscambio (SdI).

Aspetto sanzionatorio

Secondo la circolare n. 27/E/2017 dell’Agenzia delle entrate, nel caso di errata applicazione dello split payment, si rendono applicabili al cedente/prestatore le sanzioni previste dall’articolo 9, comma 1, D.Lgs. 471/1997.

Sempre secondo la citata circolare, in caso di necessaria correzione di errori occorrerà emettere una nota di variazione ex articolo 26, comma 3, D.P.R. 633/1972 oltre a riemettere la fattura corretta.

Al contrario, l’omesso o ritardato versamento all’Erario, per conto del fornitore, dell’Iva da parte della P.A. e società, nel regime di split payment, prevede una sanzione pari al 30% dell’imposta omessa o ritardata.

SCADENZIARIO

PRINCIPALI SCADENZE DAL 01 DICEMBRE AL 15 DICEMBRE

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 01 dicembre 2024 al 15 dicembre 2024, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

Lunedì 2 dicembre

Secondo acconto 2024 imposte e contributi

Scade oggi il termine per il pagamento del secondo acconto delle imposte e dei contributi dovuti per il periodo di imposta 2024.

Comunicazione telematica liquidazioni periodica Iva

Scade oggi il termine per la presentazione telematica della LIPE relativa al III trimestre 2024, sia per i contribuenti mensili sia per i contribuenti trimestrali.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di settembre.

Presentazione del modello UniEmens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di ottobre.

Imposta di bollo

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel III trimestre 2024 che prevedono l’obbligo di assolvimento del bollo di 2 euro. Scade anche il termine per il versamento dell’imposta di bollo dovuta per il I e il II trimestre 2024 se di importo non superiore a 5.000 euro.

Domenica 15 dicembre

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili Asd

Scade oggi il termine per le Asd per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.