Scarica QUI la circolare fiscale in PDF.

NOTIZIE IN SINTESI                                                                        

  • Addio al pin inps
  • Nuovi codici atto
  • Bando Isi 2023
  • Al 4% l’editoria digitale

NEWS E INFORMATIVE

  • Transizione 5.0, pronte le disposizioni attuative
  • Cessione di partecipazione rivalutata non elusiva quando l’operazione non è assimilabile al “recesso tipico
  • Regolarizzazione del magazzino: proroga versamento imposta sostitutiva
  • Gli interessi da conciliazione e adesione sono deducibili
  • Formazione del plafond Iva in caso di fatturazione di acconti
  • Attenzione alle truffe
  • Patente a crediti per i cantieri, al via dal 1° ottobre

APPROFONDIMENTI

  • Novità per il concordato preventivo biennale

SCADENZIARIO

  • Principali scadenze dal 30 settembre al 15 ottobre 2024

NOTIZIE IN SINTESI

ADDIO AL PIN INPS
Con la circolare n. 77 del 2 luglio 2024 l’Inps ha comunicato che, a partire dal 1° settembre 2024, l’accesso ai servizi Inps con il Pin Inps non sarà più consentito anche da parte di aziende, pubbliche e private, e dei relativi intermediari di cui alla L. 12/1979. 
   (Inps, circolare n. 77 del 2 luglio 2024)
NUOVI CODICI ATTO
A decorrere dal prossimo 30 settembre saranno validi nuovi codici atto per l’esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione nei pubblici registri immobiliari, a prevederlo è il provvedimento n. 292682 dell’11 luglio 2024 dell’Agenzia delle entrate con le relative le tabelle.
(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 292682 dell’11 luglio 2024)
BANDO ISI 2023
Sono disponibili gli elenchi provvisori di tutte le domande inoltrate per il bando Isi 2023, con evidenza di quelle collocate in posizione utile per essere ammesse al contributo. Per le aziende in posizione utile fino al 12 settembre sarà possibile il caricamento della documentazione richiesta.                                                           
  (Inail, sito)
AL 4% L’EDITORIA DIGITALE
Con la risposta n. 5/E del 2 settembre 2024 l’Agenzia delle entrate specifica che l’aliquota Iva del 4% si applica a una serie di servizi legati alla produzione di libri, anche quando questi sono realizzati con tecnologie moderne, ne deriva quindi che tale aliquota sarà applicabile alla editoria digitale.
(Agenzia delle entrate, risposta n. 5/E del 2 settembre 2024)

NEWS E INFORMATIVE

TRANSIZIONE 5.0, PRONTE LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Il Mimit (Ministero delle imprese e del made in Italy) fornisce chiarimenti tecnici in relazione a specifici aspetti utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa nota con il nome di Transizione 5.0.

Con l’emanazione dei 2 decreti datati 24 luglio e 6 agosto 2024, il Mimit definisce le modalità attuative dell’agevolazione introdotta dall’articolo 38,  D.L. 19/2024 (attuativo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)), avente l’obiettivo di favorire la trasformazione digitale ed energetica delle aziende nazionali.

Successivamente il Mimit ha emesso anche una apposita circolare operativa, datata 16 agosto e suddivisa in 9 capitoli, dettagliando ogni elemento dell’agevolazione.

Soggetti ammessi

Nell’ordine è stato specificato che l’incentivo spetta alle imprese che, dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, effettuano nuovi investimenti nell’ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%, o in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Tali imprese devono essere residenti nel territorio dello Stato ovvero essere stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito dell’impresa. Sono escluse, invece, le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposizione ad altra procedura concorsuale; quelle destinatarie di sanzioni interdittive e le imprese che non rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Struttura produttiva e processo produttivo

La circolare si sofferma sui concetti di struttura produttiva e processo interessato dalla riduzione dei consumi energetici conseguita tramite gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi (allegati A e B alla L. 232/2016). Secondo la circolare, se il processo produttivo è costituito da più linee produttive parallele, interessate dagli stessi input e che producono il medesimo output, potrà essere considerata, come processo interessato, solo la parte oggetto d’investimento in progetti di innovazione, purché questa garantisca, in autonomia, la trasformazione dell’input nell’output del processo.

Allo stesso modo, è possibile che il processo interessato coincida con un unico bene materiale, a condizione che questo garantisca, in autonomia, la trasformazione dell’input del processo nell’output del processo.

La struttura produttiva, specifica la circolare, coincide con il sito, costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l’intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi.

Esempi di calcolo del credito d’imposta

La circolare contiene anche numerosi esempi di calcolo.

Immagine che contiene cerchio, design

Descrizione generata automaticamenteESEMPIO 1

Riguardo al processo interessato dall’investimento, la circolare ipotizza l’acquisto di 3 beni materiali (macchine utensili, robot collaborativi) e uno immateriale (software, sistemi, applicazioni), la spesa per i beni materiali e immateriali è pari a 2.800.000 euro, mentre la spesa per la formazione ammonta a 150.000 euro, per un totale dei costi ammissibili pari a 2.950.000 euro.

Il calcolo del credito d’imposta spettante sarà così strutturato:

  • 2.500.000 euro ai quali è riconosciuto un credito d’imposta del 40%
  • 450.000 euro ai quali è riconosciuto un credito d’imposta del 20%.

Il beneficio spettante è quindi pari a 1.090.000 euro.

In seguito alla comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione e, alla comunicazione di completamento, il credito d’imposta effettivamente spettante sarà ricalcolato così:

  • nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano uguali o superiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d’imposta spettante sarà pari a quello prenotato. Ipotizzando, ad esempio, che la spesa ammissibile effettiva sia pari a 3.200.000 euro, il credito d’imposta spettante sarà comunque pari a 1.090.000 euro;
  • nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano inferiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d’imposta spettante sarà ricalcolato, in riduzione, sulla base dei nuovi costi comunicati. Ipotizzando, ad esempio, che la spesa ammissibile effettiva sia pari a 2.400.000 euro, il credito spettante sarà pari a 960.000 euro.
Immagine che contiene cerchio, design

Descrizione generata automaticamenteESEMPIO 2

Qualora il progetto di innovazione riguardi l’acquisto di un bene materiale e un bene immateriale, in relazione a un processo produttivo (processo produttivo 1), e di altrettanti beni per un altro processo produttivo (processo produttivo 2) sarà necessario calcolare il risparmio energetico conseguibile con riferimento alla struttura produttiva.

La spesa per i beni materiali e immateriali è pari a 1.200.000 euro, mentre le spese per la certificazione energetica e per la revisione legale dei conti ammontano, rispettivamente, a 5.000 e a 3.000 euro per un totale dei costi ammissibili per il progetto di investimento pari a 1.208.000 euro.

Il calcolo del credito d’imposta spettante sarà così strutturato:

  • 1.200.000 euro ai quali è riconosciuto un credito d’imposta del 40%;
  • 8.000 euro relativi alla certificazione energetica e alla revisione legale dei conti ai quali è riconosciuto un credito d’imposta del 100%.

Il beneficio spettante è quindi pari a 488.000 euro.

Anche in questo caso, dopo l’invio della comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione e, della comunicazione di completamento, il tax credit effettivamente spettante sarà ricalcolato come sopra descritto. Vale a dire che se i costi ammissibili risultano pari o superiori di quelli dichiarati con la comunicazione preventiva, il bonus spettante sarà quello prenotato. Se, invece, gli stessi costi sono inferiori, il credito d’imposta spettante sarà ricalcolato, in riduzione, sulla base dei nuovi costi comunicati. Ipotizzando, ad esempio, che la spesa ammissibile effettiva sia pari a 1.008.000 euro (considerando che le spese per la certificazione energetica e la revisione legale dei conti siano rimaste invariate), il credito d’imposta reale sarà pari a 408.000 euro.

Ulteriore circolare

Il Mimit ha infine annunciato che con una successiva circolare fornirà chiarimenti in relazione a taluni profili applicativi concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”.

CESSIONE DI PARTECIPAZIONE RIVALUTATA NON ELUSIVA QUANDO L’OPERAZIONE NON È ASSIMILABILE AL “RECESSO TIPICO

L’Agenzia delle entrate con la risposta a istanza di interpello n. 169 del 12 agosto 2024 ha affrontato la casistica di una Srl partecipata da 3 fratelli, uno dei quali intende cedere la propria partecipazione agli altri 2, che intenderebbero acquistarla per il tramite di 2 holding unipersonali neocostituite mediante conferimento delle loro partecipazioni già detenute.

L’istante si rivolge all’Agenzia delle entrate per il timore che l’operazione così configurata possa ricadere in fattispecie di abuso del diritto in quanto finalizzata ad acquisire un vantaggio fiscale.

L’articolo 10-bis, comma 1, L. 212/2000 considera abusiva l’operazione che identifica e prova il congiunto verificarsi di 3 presupposti costitutivi:

a) la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito, costituito da benefici anche non immediati realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario;

b) l’assenza di sostanza economica dell’operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;

c) l’essenzialità del conseguimento di un vantaggio fiscale.

L’assenza di uno dei 3 presupposti costitutivi dell’abuso determina ex lege un giudizio di assenza di abusività.

L’Agenzia delle entrate precisa che l’operazione si configura lecita, in quanto non ha i presupposti del “recesso tipico” e nello specifico le 2 holding neocostituite provvederanno al pagamento del prezzo della partecipazione che sarà venduta dal socio uscente con mezzi propri e non con mezzi derivanti direttamente dalla stessa società partecipata.

Viene, inoltre, chiarito che altro elemento che qualifica l’operazione come lecita è la fuoriuscita a titolo definitivo del socio uscente (compresa la cessazione dell’incarico di amministratore, che ricopriva).

L’Agenzia delle entrate conclude affermando che non emergono elementi per ritenere che l’insieme delle operazioni descritte porti al conseguimento di un vantaggio fiscale indebito.

REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO: PROROGA VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA

L’articolo 7, D.L. 113/2024 (c.d. “Decreto Omnibus”) dispone la proroga al 30 settembre 2024 del termine per il versamento della prima rata delle imposte sostitutive dovute nel caso di adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino ai sensi dell’articolo 1, commi 78-85, Legge di bilancio 2024. Tale ultima disposizione propone la possibilità di regolarizzare le rimanenze di magazzino, determinandone la corretta valutazione alla situazione di giacenza effettiva, sulla falsa riga di quanto già previsto in passato con la L. 488/1999.

Sotto il profilo soggettivo, possono beneficiare della misura agevolativa in rassegna gli esercenti attività di impresa che, ai fini della redazione del bilancio, non adottano i princìpi contabili internazionali (Ias/Ifrs).

Ambito oggettivo

Possono essere oggetto di adeguamento alla giacenza effettiva, le esistenze iniziali di cui all’articolo 92, Tuir, che rinvia ai beni indicati all’articolo 85, comma 1, lett. a) e b), Tuir, vale a dire:

beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (merci);

  • materie prime e sussidiari;
  • semilavorati;
  • altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non sono interessate, invece, dalla regolarizzazione in esame, le esistenze iniziali relative alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, di cui all’articolo 93, Tuir, ma anche le commesse di durata inferiore ai 12 mesi (non ancora ultimate al termine dell’esercizio) e che sono valutate in base alle spese sostenute, a norma dell’articolo 92, comma 6, Tuir.

Da un punto di vista prettamente operativo, si può procedere all’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino mediante:

  • l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
  • l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

Modalità e termini di versamento dell’imposta sostitutiva

L’adeguamento delle rimanenze deve essere richiesto all’interno della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023. Conseguentemente, gli elementi posti a base della regolarizzazione devono essere indicati nelle apposite sezioni del quadro RS del modello Redditi 2024, in relazione al periodo di imposta 2023.

Le imposte dovute devono essere versate in 2 rate di pari importo. In particolare:

  • la prima rata (pari al 50%) deve essere corrisposta entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta 2023 ossia, per le imprese con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, entro lo scorso 30 giugno2024;
  • la seconda rata (pari al 50%) deve essere corrisposta entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo di imposta 2024 ossia, per le imprese con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, entro il prossimo 30 novembre 2024.

In tale contesto interviene il citato Decreto Omnibus, disponendo il differimento del termine per il versamento dell’imposta sostitutiva per tutti i soggetti per i quali detto termine scade entro il 29 settembre 2024. Per effetto di tale novità, quindi, per tutte le imprese per le quali la scadenza della prima rata cade entro il 29 settembre 2024, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre 2024. Inoltre, se in applicazione della proroga, il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il termine di versamento della seconda rata, quest’ultimo termine è differito anch’esso al 30 settembre 2024.

Nella sostanza, per le imprese che hanno periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la novità consente di posticipare il termine di versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva al prossimo 30 settembre. La motivazione pare riconducibile al ritardo con cui sono state emanate le disposizioni attuative (in data 24 giugno 2024 sono stati individuati i coefficienti da applicare all’importo regolarizzato a riduzione delle giacenze) consentendo ai soggetti che a tale data avevano già approvato il bilancio dell’esercizio in corso al 30 settembre 2023 (ossia tutte le imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), di aderire comunque alla regolarizzazione.

A questi soggetti sono rivolte le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 2, D.L. 113/2024, secondo cui i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio dell’esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro il 29 settembre 2024 (ad esempio le società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), di recepire anche contabilmente, entro il 30 settembre 2024, gli effetti contabili dell’adeguamento nelle scritture contabili relative all’esercizio successivo a quello in corso al 30 settembre 2024 (ossia l’esercizio sociale 2024 per i soggetti “solari”).

Si ricorda che l’adeguamento delle rimanenze non rileva ai fini sanzionatori di alcun tipo. In particolare:

  • i valori risultanti dalle variazioni sono riconosciuti, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023 (od in quello successivo per coloro che fruiscono della proroga), sia ai fini civilistici sia ai fini fiscali;
  • i valori iscritti o eliminati non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento relativo a periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento in cui è stata eseguita la regolarizzazione.

GLI INTERESSI DA CONCILIAZIONE E ADESIONE SONO DEDUCIBILI

Con la recente risposta a interpello n. 172/E, pubblicata lo scorso 20 agosto, l’Agenzia delle entrate si esprime, in senso favorevole al contribuente, relativamente alla possibilità di dedurre gli interessi passivi pagati da una impresa in relazione a un atto di conciliazione ovvero di accertamento con adesione.

Il caso

La questione esaminata riguarda una società che ha ricevuto rilievi in materia di transfer pricing (il motivo della contestazione, ai fini di quanto si dirà, non è particolarmente rilevante), riguardo alle annualità dal 2014 al 2018.

In relazione a tale contestazione la società e la DRE competente hanno sottoscritto un accordo per definire la contestazione, con conseguente stipula di atti di conciliazione e atti di adesione, nei quali sono previsti degli interessi passivi a carico del contribuente per il ritardato versamento delle imposte.

La questione posta nell’interpello richiamato, riguardante la deducibilità degli interessi passivi pagati in relazione ad atti di contestazione, era già stata esaminata in un’altra risposta a interpello: il n. 541/E/2022.

Nella recente risposta a interpello n. 172/E/2024 l’Agenzia delle entrate richiama i contenuti del precedente documento, secondo il quale la deducibilità degli interessi deve essere determinata applicando le modalità di calcolo dettate dal Tuir:

  • indipendentemente dalla loro origine (nel caso di specie, atti di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria),
  • indipendentemente dal costo a cui sono collegati (le imposte dirette, come noto, sono indeducibili dal reddito imponibile).

L’Agenzia delle entrate evidenzia infatti che gli interessi passivi correlati alla riscossione e all’accertamento delle imposte non differiscono in nulla da qualsiasi altro onere collegato al ritardo nell’adempimento di un’obbligazione; ricadono nell’ambito applicativo proprio della categoria degli interessi passivi, dovendo distinguersi dal tributo a cui si riferiscono.

Quindi, nei fatti, le imposte contestate seguono il proprio regime di indeducibilità, così come le relative sanzioni; diversamente, gli interessi passivi correlati al ritardato versamento, devono considerarsi deducibili.

Peraltro, nella richiamata risposta a interpello n. 541/E/2022, poiché si tratta di interessi privi di causa finanziaria, essi risulterebbero interamente deducibili nell’anno in cui sono stati sottoscritti gli accordi conciliativi che ne hanno comportato il pagamento, secondo le regole generali che presidiano il reddito d’impresa, senza che possa trovare applicazione l’articolo 96, Tuir.

FORMAZIONE DEL PLAFOND IVA IN CASO DI FATTURAZIONE DI ACCONTI

Con la consulenza giuridica n. 3/E del 6 agosto 2024 l’Agenzia delle entrate è tornata a occuparsi della modalità di formazione del plafond Iva dell’esportatore abituale. Per i soggetti Iva che realizzano più del 10% del volume d’affari Iva in operazioni non imponibili con l’estero (esportazioni, cessioni intracomunitarie, etc.), è possibile acquistare beni e servizi senza il pagamento dell’Iva entro i limiti del plafond maturato nell’anno precedente (o nei 12 mesi precedenti), previo invio telematico all’Agenzia delle entrate della dichiarazione d’intento.

Fatturazione e registrazione di acconti

La regola per la formazione dello status di esportatore abituale richiede che le operazioni non imponibili rilevanti siano effettuate e registrate nei relativi registri. Il momento di effettuazione è regolato dall’articolo 6, D.P.R. 633/1972, secondo cui si deve aver riguardo, per i beni mobili, al momento della consegna o spedizione, ovvero in caso di acconti o di fatturazione anticipata rispettivamente al momento in cui avviene il pagamento degli acconti o l’emissione della fattura.

Con la risoluzione n. 94/E/2013, l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di osservare che il pagamento anticipato di acconti rispetto alla consegna del bene assume rilievo ai fini della formazione dello status di esportatore abituale, ma non ha precisato in quale momento, ossia se già al momento dell’incasso o se sia necessario attendere la successiva consegna dei beni.

Con la risposta alla consulenza giuridica n. 3/E del 6 agosto 2024, si è prospettata un’operazione che prevede il trasferimento del diritto di proprietà del bene a seguito del relativo collaudo positivo da eseguirsi presso la sede del cliente localizzato in un Paese extra UE. Tuttavia, prima della consegna il cliente corrisponde degli acconti fatturati in regime di non imponibilità ex articolo 8, D.P.R. 633/1972. L’Agenzia delle entrate conferma che la fatturazione e la registrazione degli acconti concorre alla formazione del plafond, essendo l’operazione preordinata nel suo insieme a una cessione all’esportazione. Tuttavia, sottolinea l’Agenzia delle entrate, affinché il plafond si formi già con il pagamento degli acconti è necessario che l’operazione vada poi a buon fine con la consegna dei beni. In altre parole, il plafond si forma già con il pagamento degli acconti ma è sottoposto alla condizione sospensiva della successiva consegna dei beni.

Come già sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 30800/2022, e confermato dall’Agenzia delle entrate nella consulenza giuridica n. 3/E/2024, poiché l’esportatore abituale può effettuare acquisti senza il pagamento dell’Iva solo se in precedenza ha effettuato e registrato operazioni non imponibili con l’estero, l’eventuale mutamento successivo di queste ultime (ad esempio il mancato buon fine dell’esportazione per la quale era stato corrisposto un acconto), comporta la necessità di rettificare in diminuzione il plafond già maturato in precedenza, a prescindere dal momento in cui avviene il mutamento stesso.

ATTENZIONE ALLE TRUFFE

È in corso una campagna di false comunicazioni a nome dell’Agenzia delle entrate relative alla necessità di pagare imposte per poter recuperare fondi. Lo schema di truffa sembrerebbe essere quello di indurre con l’inganno a versare fondi per fantomatici investimenti, quindi, chiedere il versamento di imposte per ottenerne la parziale restituzione; in questa seconda fase della truffa, viene inviato un falso documento contenente il logo dell’Agenzia delle entrate e una firma contraffatta a nome del direttore di un ufficio dell’Agenzia delle entrate, anche realmente esistente.

Riportiamo di seguito un esempio di documento fraudolento che viene inviato.

Immagine che contiene testo, schermata, Carattere

Descrizione generata automaticamente

Pertanto, si raccomanda di prestare la massima attenzione e, qualora si ricevessero e-mail contenenti in allegato un documento simile all’esempio sopra riportato, di non ricontattare assolutamente il mittente e di non dare seguito alle richieste di versamenti di somme di denaro per investimenti o per imposte da essi derivanti.

L’Agenzia delle entrate disconosce questa tipologia di comunicazioni, rispetto alle quali si dichiara totalmente estranea. In caso di dubbi sulla veridicità di una comunicazione ricevuta dall’Agenzia delle entrate, è sempre preferibile verificare preliminarmente consultando la pagina “Focus sul phishing”, rivolgersi ai contatti reperibili sul portale istituzionale www.agenziaentrate.gov.it o direttamente all’ufficio territorialmente competente.

PATENTE A CREDITI PER I CANTIERI, AL VIA DAL 1° OTTOBRE

Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in cantieri temporanei e mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza, dovranno essere in possesso di una patente c.d. a crediti, a stabilirlo è il novellato articolo 27 del Testo Unico della Sicurezza, come modificato dall’articolo 29, comma 19, D.L. 19/2024.

Recentemente il D.M. 132/2024 ha disciplinato:

  • le modalità di presentazione della domanda;
  • i contenuti informativi della patente;
  • le procedure per la sospensione cautelare in caso di infortuni gravi;
  • i criteri per l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti.

Soggetti obbligati

Come appena affermato sono obbligati a richiedere la patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in cantieri temporanei e mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), Testo Unico della Sicurezza; sono, invece, esclusi:

  • coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
  • le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Requisiti per l’ottenimento della patente

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

  • iscrizione alla CCIAA;
  • adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa;
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Valenza della patente

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha chiarito che in fase di prima applicazione dell’obbligo sarà possibile presentare una autocertificazione sostitutiva della patente con efficacia massima al 31 ottobre 2024; dal 1° novembre 2024 sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite l’apposito portale.

Per la presentazione sarà necessario utilizzare il modello allegato alla circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre 2024 qui allegato ove, in sostanza, l’interessato dichiara il possesso dei requisiti già riportati.

 L’invio della autocertificazione dovrà essere effettuato, tramite pec, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.  

Come richiedere la patente a crediti

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro con SPID o CIE; le istruzioni per la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 1, L. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

All’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata.

 I soggetti che hanno presentato domanda ne danno informativa, entro 5 giorni dal deposito, al RLS e al RLST.  

Revoca della patente

La patente è revocata nel caso di mancata veridicità della dichiarazione di possesso dei requisiti; decorsi 12 mesi dalla revoca, si può richiedere il rilascio di una nuova patente. Diversamente nel caso in cui venissero meno i requisiti in un momento successivo al rilascio, la patente potrà ancora essere usata ma sarà necessario provvedere a recuperare i requisiti persi.

Potrebbe verificarsi anche il caso della sospensione della patente obbligatoria ogni volta che si dovessero verificare:

  • infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, almeno a titolo di colpa grave;
  • infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile almeno a titolo di colpa grave.

La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

Funzionamento della patente

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

La patente ha un punteggio massimo di 100 crediti, così assegnati:

  • crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente;
  • crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui:

a) fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto;

b) in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino a un massimo di 20 crediti;

c) crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili per investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

 In caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

Sanzioni

Alle imprese o ai lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 viene applicata:

  • una sanziona amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 euro;
  • l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.
 Va sottolineato che il committente o il responsabile dei lavori debba verificare il possesso della patente a crediti anche in caso di subappalto; in mancanza di controllo è prevista l’applicazione della sanzione dell’importo minimo di 711,98 euro e massimo di 2.562,91 euro.

DICHIARAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL’ARTICOLO 27, COMMA 1 E 2, DEL D. LGS. N. 81/2008 – C.D. PATENTE A CREDITI

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _________________________ (___) il ___/___/______, residente in _______________________________ (___) alla via/piazza ____________________________________ n. _____, in qualità di Titolare / Legale rappresentante dell’impresa _____________________________________, con sede in _________________________ (___) alla via/piazza ________________________________ n. _____

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi dell’articolo 76, D.P.R. 445/2000 nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito a provvedimenti emessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, così come previsto dall’articolo 75, D.P.R. 445/2000

DICHIARA

Ai sensi dell’articolo 46, D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

  • di essere regolarmente iscritto presso la CCIAA della provincia di ___________________ al numero ___________________ con REA n. _______________ per i seguenti codici attività (ATECO): ____________________________________________________________________________________
  • di essere iscritto presso

INPS sede di ____________________ matricola n. ________________________

INAIL sede di ___________________ matricola n. __________________ PAT n. __________________

Cassa edile/ Edilcassa sede di ________________ codice ditta n. __________________________

E di essere in regola con i relativi versamenti, pertanto, è in possesso di DURC regolare

  • di essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF), nei casi previsti dalla normativa vigente

DICHIARA, inoltre,

ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

  • di aver adempiuto agli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
  • di aver redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • di aver designato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente

Luogo e data ______________________

Timbro e firma

_________________________

Alla presente si allega copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

approfondimenti

NOVITÀ PER IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Con il D.Lgs. 108/2024, sono state apportate importanti modifiche alle regole previste per il concordato preventivo biennale contenute nel D.Lgs. 13/2024. Il primo biennio interessato dalla proposta è il 2024-2025, ma è già previsto il rinnovo della proposta per il biennio successivo in presenza dei relativi requisiti.

Sul fronte temporale, si prevede che il termine per l’accettazione della proposta formulata dall’Agenzia delle entrate per il biennio 2024-2025 è posticipato dal 15 ottobre 2024 al 31 ottobre 2024, tenendo conto che tale ultimo termine costituisce a regime anche il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap.

Soggetti interessati

Possono accedere al concordato preventivo biennale le seguenti categorie di contribuenti:

  • esercenti attività d’impresa o arti e professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). A tale scopo è necessaria l’effettiva applicazione degli Isa;
  • persone fisiche che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014.

Per quest’ultima categoria di soggetti, il concordato è introdotto in via sperimentale solo per l’anno 2024.

Per entrambe le categorie di soggetti, per l’accesso al concordato preventivo è richiesta, per il periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (e quindi per il 2023) l’assenza di debiti tributari pari o superiori a 5.000 euro, fermo restando che non concorrono a tale limite i debiti oggetto di rateazione o sospensione. Con il D.Lgs. 108/2024 è stato precisato che deve trattarsi di debiti tributari accertati con sentenza irrevocabile con atti non più impugnabili, e come tali definitivi.

Cause di esclusione

Non possono accedere al concordato preventivo i contribuenti per i quali sussiste una delle seguenti cause di esclusione:

  • omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del concordato (anni 2021-2022-2023), laddove vi sia l’obbligo di presentazione;
  • condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, o di cui all’articolo 2621, cod. civ., o di cui agli articoli 648-bis e 648-ter, c.p., commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (2021-2022-2023).

Per i contribuenti in regime forfettario, si prevede un’ulteriore causa di esclusione: inizio dell’attività nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta (2023).

Con il D.Lgs. 108/2024 sono state introdotte le seguenti nuove cause di esclusione:

  • nel periodo d’imposta 2023 sono stati conseguiti, nell’esercizio d’impresa o arti e professioni, redditi o quote di redditi esenti, escluse o non concorrenti alla formazione della base imponibile in misura maggiore al 40% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo;
  • il passaggio dal periodo d’imposta 2023 al periodo d’imposta 2024 dal regime ordinario al regime forfetario;
  • nel periodo d’imposta 2024 la società o l’ente è interessato da operazioni straordinarie (fusione, scissione e conferimento) o, per i soggetti di cui all’articolo 5, Tuir, si sono avute modifiche nella compagine sociale.

Effetti dell’accettazione della proposta

I contribuenti che accettano la proposta di concordato si impegnano a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni (Redditi e Irap) relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato (2024 e 2025). Per i soggetti trasparenti di cui agli articoli 5, 115 e 116, Tuir, l’accettazione impegna anche i soci o gli associati. L’Agenzia delle entrate provvede al controllo automatizzato di cui all’articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 per le somme non versate, ferma restando la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.

Per tutti i soggetti che aderiscono alla proposta di concordato si producono gli effetti premiali Isa, a prescindere dal risultato ottenuto ai fini Isa. Il D.Lgs. 18/2024 ha esteso i benefici premiali previsti anche ai fini Iva, fermo restando che l’adesione al concordato non produce alcun effetto per tale tributo.

Adempimenti

Nei periodi d’imposta oggetto di concordato, restano fermi gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, nonché quelli di comunicazione dei dati Isa. Per i contribuenti forfettari, restano fermi gli obblighi già previsti dalle disposizioni ordinarie per il regime in questione.

Redditi e valore della produzione oggetto di concordato

I redditi proposti dall’Amministrazione finanziaria e oggetto di concordato sono individuati e determinati in modo differente a seconda della categoria di appartenenza. In particolare, tenendo conto anche delle novità introdotte dal D.Lgs. 108/2024:

  • il reddito di lavoro autonomo è determinato secondo le regole previste nell’articolo 54, Tuir senza tener conto di plusvalenze, minusvalenze e redditi di partecipazione, nonché di eventuali componenti straordinari derivante dalla cessione di clientela o di altri elementi immateriali;
  • il reddito d’impresa è individuato dagli articoli 56 e 66, Tuir, a seconda del regime contabile adottato, e non tiene conto di plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze (attive e passive), perdite su crediti, nonché dei redditi di partecipazione;
  • il reddito dei contribuenti forfettari è determinato secondo le regole previste per il regime stesso.

In presenza di perdite fiscali riferite a periodi d’imposta precedenti a quelli oggetto di concordato, le stesse riducono il reddito concordato (fermo restando il limite di 2.000 euro).

Ai fini Irap, fermi restando i casi di esclusione da tale tributo (imprese individuali e lavoratori autonomi individuali), il valore della prodizione concordato è determinato secondo le regole stabilite dal D.Lgs. 446/1997, senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze (attive e passive), la cui somma algebrica determina una variazione del reddito concordato, fermo restando il limite minimo di 2.000 euro.

Rilevanza delle basi imponibili concordate

L’accettazione della proposta di concordato comporta che gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta nei periodi oggetto di concordato (2024 e 2025), non assumono rilievo per la determinazione di Irpef, Ires e Irap, nonché dei contributi obbligatori. Per questi ultimi, tuttavia, è prevista la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato.

Con il nuovo articolo 20-bis, D.Lgs. 13/2024, introdotto a opera del D.Lgs. 108/2024, è previsto che per i periodi d’imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato dei componenti straordinari, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un’aliquota:

  • del 10%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;
  • del 12%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  • del 15%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6.

Per i soggetti forfettari l’imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 10%, ridotta al 3% per coloro che fruiscono del regime c.d. “start up”.

Resta fermo che in presenza di circostanze eccezionali, individuate con Decreto Mef 14 giugno 2024, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della prodizione effettivi, eccedenti la misura del 30% (percentuale ridotta dal 50% al 30% dal D.Lgs. 108/2024) rispetto a quelli oggetto di concordato, quest’ultimo cessa i suoi effetti a partire dal periodo d’imposta in cui si verifica la predetta differenza.

Determinazione degli acconti

Di particolare rilievo sono le modifiche apportate dal D.Lgs. 108/2024 alla disciplina prevista per gli acconti. Si prevede ora che per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato (quindi il 2024 per il primo biennio):

  • se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato dei componenti straordinari;
  • se l’acconto Irap è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato dei componenti straordinari;
  • se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso (metodo previsionale), la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Cessazione e decadenza dal concordato

In relazione alle cause di cessazione e di decadenza dal concordato, va preliminarmente precisato che le prime comportano la cessazione degli effetti a partire dal periodo d’imposta in cui si verificano (e quindi gli effetti rimangono validi per i precedenti periodi d’imposta), mentre le seconde comportano la decadenza degli effetti del concordato per entrambi i periodi d’imposta.

Costituiscono cause di cessazione:

  • la modifica dell’attività svolta dal contribuente nel corso del biennio concordatario (2024-2025) rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta antecedente (2023), a meno che per la nuova attività si renda applicabile il medesimo Isa;
  • la cessazione dell’attività in uno dei due periodi d’imposta oggetto del concordato (2024 o 2025).

Con il D.Lgs. 108/2024 sono state aggiunte le seguenti cause di decadenza:

  • il contribuente aderisce al regime forfetario;
  • la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l’associazione di cui all’articolo 5, Tuir è interessata da modifiche della compagine sociale;
  • il contribuente dichiara ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50% (quindi eccedenti l’importo di 7.746.853 euro)
  • il contribuente in regime forfetario dichiara ricavi o compensi eccedenti l’importo di 150.000 euro.

Costituiscono cause di decadenza:

  • accertamento, nei periodi d’imposta oggetto del concordato (2024-2025) o in quello precedente (2023) di attività non dichiarate o inesistenza o indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultino commesse altre violazioni di non lieve entità;
  • la modifica o l’integrazione della dichiarazione da cui scaturisce una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;
  • indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della proposta di concordato;
  • verifica di una causa di esclusione (indicate nell’apposito paragrafo) o venir meno di uno dei requisiti di accesso (assenza di debiti tributari);
  • omesso versamento delle somme dovute sul reddito concordato a seguito dell’attività di controllo automatizzato di cui all’articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973.

È opportuno osservare che con il D.Lgs. 108/2024 è stato precisato che nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

Altri aspetti

Il D.Lgs. 13/2024 contiene le seguenti disposizioni conclusive e di coordinamento, che tengono conto di alcune modifiche inserite dal D.Lgs. 108/2024:

  • per i periodi d’imposta oggetto di concordato non possono essere effettuati accertamenti di cui all’articolo 39, D.P.R. 600/1973, salvo che in esito all’attività istruttoria non risultino cause di decadenza;
  • per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, nonché per la determinazione dell’Isee, si tiene conto del reddito effettivo e non di quello concordato;
  • per i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Isa (nonché per i soci e associati dei soggetti di cui agli articoli 5, 115 e 116, Tuir), nonché per i contribuenti in regime forfettario, i versamenti a saldo delle imposte sui redditi, Irap e Iva per il periodo d’imposta 2023 possono essere effettuati entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, ed entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,4%;
  • per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, le dichiarazioni dei redditi e Irap devono essere presentate entro il 31 ottobre 2024 (o entro la fine del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta).

SCADENZIARIO

PRINCIPALI SCADENZE DAL 30 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE  2024

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 30 settembre al 15 ottobre 2024 con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

lunedì 30 settembre

Comunicazione telematica liquidazione periodica Iva (II trimestre 2024)

Scade oggi il termine per la presentazione telematica della LIPE relativa al II trimestre 2024, sia per i contribuenti mensili sia per i contribuenti trimestrali.

Imposta di bollo

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di bollo complessivamente di importo superiore a 5.000 euro relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo e nel II trimestre 2024 che prevedono l’obbligo di assolvimento del bollo di euro 2.

Sistema Tessera Sanitaria (STS)

Ultimo giorno utile per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie riferite al I semestre 2024 (01/01/2024 – 30/06/2024).

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di agosto.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di luglio.

martedì 15 ottobre

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.