Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto, dopo il parere positivo di ARERA, ha firmato il decreto che adotta in via definitiva le cosiddette “condizionalità green” per le imprese a forte consumo di energia elettrica che beneficiano di agevolazioni in bolletta destinati al finanziamento delle fonti rinnovabili.
Oltre agli obblighi di esecuzione della diagnosi energetica, le imprese energivore devono ora soddisfare una condizionalità green tra: dare attuazione agli interventi di efficientamento energetico previsti dalla diagnosi che abbiano un “tempo di ritorno” inferiore ai tre anni e un investimento proporzionato all’agevolazione, coprire almeno il 30% dei consumi.
Il presente decreto ha la finalità di disciplinare le modalità e i criteri per il soddisfacimento delle condizioni e per l’assolvimento degli obblighi da parte delle imprese energivore, nonché per lo svolgimento dei controlli da parte di ENEA, GSE e ISPRA.

Di seguito riportiamo una breve sintesi dei principali adempimenti

Per impresa energivora si intende l’impresa iscritta nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia , redatto da CSEA. L’impresa energivora, all’atto di presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco energivori, dichiara di essere titolare di una diagnosi energetica in corso di validità, ovvero di  aver adottato un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001, a condizione  che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica conforme all’allegato 2  del decreto legislativo 102/2014, riferita ad un intero sito produttivo.

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, all’atto di presentazione della domanda, l’impresa di recente costituzione, o non precedentemente assoggettata all’obbligo, assume l’impegno alla redazione della diagnosi energetica o ad adottare, in alternativa, un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001 entro l’anno di fruizione dell’agevolazione.

Ai fini dell’adempimento, l’impresa energivora, per ciascun anno di fruizione delle agevolazioni, individua gli interventi contenuti nelle raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, aventi le seguenti caratteristiche:

a) un tempo di ritorno semplice non superiore ai tre anni;
b) un costo complessivo degli investimenti, ivi compreso l’eventuale maggior costo operativoper la realizzazione dell’intervento, non eccedente l’importo dell’agevolazione percepita nell’anno di riferimento.

L’impresa energivora è tenuta:

a) ad effettuare, nell’anno di riferimento dell’agevolazione, investimenti corrispondenti ad almeno un terzo del valore degli interventi di cui al comma 1;
b) a completare gli investimenti e a realizzare gli interventi entro il secondo anno successivo a quello dell’agevolazione.

Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, ENEA pubblica un elenco non esaustivo, da aggiornare con cadenza biennale, delle tipologie di interventi di efficienza energetica che possono essere utilizzate per la formulazione di proposte di interventi da riportare nel rapporto di diagnosi.

Ci sono poi ulteriori obblighi che l’impresa deve assolvere, in particolare nel corso dell’anno di fruizione delle agevolazioni, tra i quali coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno complessivo di energia elettrica da fonti che non emettono carbonio, attraverso una delle seguenti modalità ovvero una loro combinazione.
Inoltre:
a) autoproduzione di energia elettrica effettuata in sito o nella sua prossimità ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1), 2.1) e 2.2), del decreto legislativo 199/2021;
b) acquisto di energia elettrica attraverso contratti a termine conclusi con produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili;
c) acquisizione e annullamento di garanzie di origine.

Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco energivori, secondo modalità e tempistiche stabilite da ARERA, ENEA comunica a CSEA, sulla base dell’elenco fornitole delle imprese che hanno fatto domanda di iscrizione, gli esiti dei controlli concernenti l’adempimento da parte dell’impresa energivora dell’obbligo di diagnosi energetica e degli obblighi conseguenti.
Per i controlli relativi agli adempimenti disciplinati dal presente decreto, ENEA, GSE ed ISPRA, con il coordinamento di ENEA, ciascuno rispettivamente per le proprie competenze:
a) entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, individuano le modalità e i termini con cui l’impresa energivora adempie agli obblighi previsti dai medesimi articoli, dandone comunicazione sul proprio sito internet;
b) verificano annualmente l’ottemperanza agli adempimenti previsti dai medesimi articoli, tenuto conto delle tempistiche di adozione degli interventi e delle dichiarazioni rese dalle imprese ai sensi dell’articolo 3, comma 4, e dell’articolo 5, comma 2, del presente decreto.

Nel caso della revoca delle agevolazioni disposta da CSEA a seguito dell’accertamento dell’inadempimento degli obblighi previsti dal presente decreto, l’impresa energivora è tenuta a rimborsare l’intero importo delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento degli obblighi, salvo quanto previsto nei seguenti casi:
a) per la mancata effettuazione degli investimenti per gli interventi di cui all’articolo 4, l’impresa è tenuta al rimborso di una somma pari al doppio del costo dell’intervento, nel limite dell’agevolazione percepita nell’anno di competenza;
b) con riferimento al mancato adempimento degli obblighi di cui all’articolo 5, l’impresa è tenuta alla restituzione del 50% dell’agevolazione percepita qualora abbia raggiunto, su base annua, una copertura del proprio fabbisogno complessivo da energia da fonti che non emettono carbonio uguale o superiore al 25%;
c) con riferimento agli obblighi di cui all’articolo 6, l’impresa è tenuta alla restituzione del 50% dell’agevolazione percepita qualora abbia raggiuto un valore di emissioni inferiore al valore maggiore tra il 110% del parametro minino indicato all’art. 6, comma 1, e il parametro massimo.

Con riferimento all’Elenco energivori relativo all’anno 2024, può accedere alle agevolazioni l’impresa che non è titolare di una diagnosi al momento di presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni e che pertanto non rispetta la condizione di cui all’articolo 3, comma 1, la quale si impegna a effettuare entro il 31 marzo 2025 una diagnosi energetica ovvero ad adottare un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001.

L’area ambiente/energia di Confapi Brescia rimane a disposizione per eventuali approfondimenti.