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NOTIZIE IN SINTESI
- Cedolare secca per le partite iva
- Cumulabilità sabatini
- Novità in tema di recupero iva e procedure concorsuali
- Aggiornata la guida rateizzazioni dell’Ade
- Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024
- Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione
NEWS E INFORMATIVE
- Versamento imposte modello Redditi 2024
- In scadenza il diritto annuale CCIAA 2024
- Al via le comunicazioni per l’utilizzo del credito 4.0
- Adempimento spontaneo per gli aiuti di Stato non iscritti nei Registri
- Imu fabbricati categoria “D”: approvati i coefficienti per l’anno 2024
APPROFONDIMENTI
- Dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione arriva in via libera al rimborso dell’Iva per gli interventi compiuti su immobili di terzi
- I rimborsi spese per dipendenti e amministratori
SCADENZIARIO
- Principali scadenze dal 16 giugno al 15 luglio 2024
NOTIZIE IN SINTESI
CEDOLARE SECCA PER LE PARTITE IVA |
Con la sentenza n. 12395 del 7 maggio scorso la Cassazione ha chiarito, contrariamente alla prassi consolidata dell’Agenzia delle entrate, che si rende applicabile la cedolare secca anche ai conduttori titolari di partita Iva. |
(Cassazione, sentenza n. 12395 del 7 maggio 2024) |
CUMULABILITÀ SABATINI |
Il Mimit nell’ambito delle faq pubblicate in data 13 maggio nella sezione della Nuova Sabatini evidenzia la cumulabilità dell’agevolazione nota come nuova Sabatini con il credito 5.0. |
(Mimit, faq 13 maggio 2024) |
NOVITÀ IN TEMA DI RECUPERO IVA E PROCEDURE CONCORSUALI |
Con il documento di ricerca del 22 maggio 2024 sulle variazioni in diminuzione dell’Iva negli istituti disciplinati dal Codice della crisi, il Cndcec ha sottolineato che quando l’insolvenza del debitore risulta certa, o ragionevolmente certa, la normativa interna di ciascuno Stato deve riconoscere al contribuente il diritto di recuperare la maggiore imposta versata all’Erario e non incassata. |
(Cndcec, documento di ricerca del 22 maggio 2024) |
AGGIORNATA LA GUIDA RATEIZZAZIONI DELL’ADE |
Aggiornata nel mese di maggio la guida sulla rateizzazione delle cartelle; il documento individua diverse fattispecie in base alle norme che si sono susseguite nel tempo, indicando specificatamente quando si decade da un piano di rateizzazione richiesto per i propri ruoli. |
(Agenzia delle entrate, sito) |
TUTTE LE AGEVOLAZIONI DELLA DICHIARAZIONE 2024 |
Con comunicato stampa del 30 maggio 2024 l’Agenzia delle entrate ha reso noto che è on line la raccolta “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024”, una guida dedicata a: spese sanitarie, interessi sui mutui, spese di istruzione, erogazioni liberali, premi di assicurazione, etc.. Chiudono la raccolta le guide tematiche sui diversi bonus casa: ristrutturazioni, riqualificazione energetica, bonus mobili e superbonus. |
(Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 30 maggio 2024) |
RISCATTO DEI PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE |
In relazione alla facoltà di riscatto di periodi non coperti da contribuzione, la circolare Inps n. 69/2024, fornisce indicazioni relative: – ai soggetti beneficiari; – alla durata del periodo riscattato e ai requisiti richiesti; – all’efficacia del periodo riscattato ai fini pensionistici; – alla determinazione dell’onere di riscatto; – alla presentazione della domanda di riscatto; – alla modalità di versamento dell’onere. |
(Inps, circolare n. 69 del 29 maggio 2024) |
NEWS E INFORMATIVE
VERSAMENTO IMPOSTE MODELLO REDDITI 2024
Per le persone fisiche e le società di persone (e i soci di queste ultime) i termini di versamento del saldo e della prima rata di acconto derivanti dal modello Redditi 2024 per il 2023 sono i seguenti:
- 1° luglio 2024 (in quanto il 30 giugno cade di domenica), senza la maggiorazione dello 0,4%;
- 30 luglio 2024, con la maggiorazione dello 0,4%.
Per i soggetti Ires che approvano il bilancio entro gli ordinari termini (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, e quindi entro il 29 aprile 2024), le imposte dovute a saldo e primo acconto devono essere versate entro la fine del sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio, e quindi:
- entro il 1° luglio 2024 (in quanto il 30 giugno cade di domenica), senza la maggiorazione dello 0,4%;
- entro il 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,4%.
Per i soggetti Ires che approvano il bilancio oltre il predetto termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (avvalendosi della proroga di 60 giorni in presenza delle ragioni civilistiche, e quindi entro il 28 giugno 2024), i suddetti versamenti devono avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Pertanto, per una società di capitali che approva il bilancio nel corso del mese di giugno 2024, il versamento delle imposte a saldo e primo acconto deve avvenire entro il 31 luglio 2024.
Proroga del termine per i soggetti Isa
Con l’articolo 37, D. Lgs. 13/2024, sono stati prorogati al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti:
- risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva;
- che scadono il 30 giugno 2024;
- in relazione ai contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro, compresi quelli aderenti al regime forfetario o di vantaggio (c.d. “minimi”).
Il rinvio del termine di versamento viene introdotto in concomitanza con il debutto del concordato preventivo biennale, disciplinato dal medesimo D.Lgs. 13/2024, per venire incontro alle esigenze di contribuenti e professionisti nel primo anno di applicazione del nuovo istituto.
Sebbene l’introduzione della proroga dei versamenti sia legata al fatto che il 2024 è il primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale (il primo biennio concordato è infatti il 2024/2025), la sua efficacia ha portata generale, tenuto conto del fatto che la disposizione citata include anche contribuenti che non possono aderire al concordato preventivo, quali:
- i contribuenti soggetti agli Isa, ma per i quali operano cause di esclusione;
- i soggetti in regime forfettario.
Si sottolinea che l’articolo 37, D. Lgs. 13/2024 non prevede la possibilità di effettuare i versamenti predetti con il differimento di 30 giorni (come previsto dall’articolo 17, comma 2, D.P.R. 435/2001), applicando la maggiorazione dello 0,40%. Tale possibilità non emerge neppure dalle istruzioni alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap. Sembra quindi preferibile ritenere che il termine prorogato del 31 luglio 2024 “assorba” la possibilità di differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%, con conseguente inapplicabilità di un ulteriore differimento al 30 agosto 2024. Tuttavia, tale possibilità potrebbe essere ammessa dall’Agenzia delle entrate con un prossimo chiarimento ufficiale (analogamente a quanto avvenuto in passato con la risoluzione n. 71/E/2019, rispetto alla proroga dei versamenti disposta nel 2019).
Versamento rateale delle imposte
Il D.Lgs. 1/2024 (attuativo della riforma fiscale) ha previsto la semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari e le scadenze dei versamenti delle imposte sui redditi. In particolare, sono previste nuove scadenze per il versamento delle rate relative alle imposte sui redditi. Le istruzioni relative alle nuove misure in materia di adempimenti tributari sono fornite all’interno della circolare n. 9/E/2024 dell’Agenzia delle entrate. In particolare, l’articolo 8, D. Lgs. 1/2024interviene sulle disposizioni relative ai versamenti rateali delle imposte, prevedendo:
- il differimento, dal 30 novembre al 16 dicembre, del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di secondo acconto;
- l’individuazione di un’unica data di scadenza, corrispondente al giorno 16 di ogni mese, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima.
Il contribuente che intende rateizzare i versamenti, pertanto:
- determina il numero di rate in cui è possibile suddividere il debito, non superiore al numero di mesi che intercorrono nel periodo compreso tra la data di scadenza e il giorno 16 del mese di dicembre;
- suddivide l’importo complessivo dovuto in base al numero di rate che intende versare, comunque non superiore a quello di cui al punto precedente;
- versa la prima rata, senza interessi, alle relative scadenze;
- versa le successive rate, maggiorate degli interessi, secondo i nuovi termini previsti, entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi seguenti e, comunque, non oltre il giorno 16 del mese di dicembre.
Si riportano, a titolo esemplificativo, le scadenze relative al piano di rateazione di una persona fisica che intende rateizzare l’ammontare del saldo Irpef risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2024 e relativa al periodo d’imposta 2023. Ipotizzando che il contribuente intenda ripartire l’onere fiscale nel numero massimo di rate possibili (nel caso specifico pari a 7), i versamenti dovranno essere effettuati secondo le seguenti scadenze:
- la prima rata, entro il 1° luglio 2024;
- la seconda rata, entro il 16 luglio 2024;
- la terza rata, entro il 20 agosto 2024;
- la quarta rata, entro il 16 settembre 2024;
- la quinta rata, entro il 16 ottobre 2024;
- la sesta rata, entro il 18 novembre 2024;
- la settima e ultima rata, entro il 16 dicembre 2024.
Si segnala, infine, che per effetto di quanto previsto all’articolo 17, D. Lgs. 1/2024, viene disciplinata la possibilità, per il contribuente o per l’intermediario autorizzato, di disporre in via preventiva, su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate, l’addebito di somme dovute per scadenze future. Come segnalato dalla circolare n. 9/E/2024, la disposizione consente al contribuente, o all’intermediario autorizzato, di inviare in unica soluzione tutti i modelli F24, permettendo (previa autorizzazione all’addebito in un conto di pagamento aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate) di effettuare il pagamento degli importi dovuti alle varie scadenze future. Per garantire il buon fine del versamento, il conto in questione deve risultare aperto sia al momento dell’immissione della delega sia alla data di addebito.
IN SCADENZA IL DIRITTO ANNUALE CCIAA 2024
Il diritto camerale è un diritto dovuto annualmente alla CCIAA da parte di tutte le imprese iscritte o annotate al Registro Imprese e anche dai soggetti iscritti solo al Rea (Repertorio economico amministrativo). Il diritto è dovuto alle sedi delle CCIAA ove la società ha la sede legale ovvero le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza. Gli importi dovuti sono definiti annualmente dal Mimit.
Soggetti obbligati
Sono obbligati al pagamento del diritto annuale:
- imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;
- società semplici agricole;
- società semplici non agricole;
- società di persone;
- società di capitali;
- società cooperative e consorzi;
- enti economici pubblici e privati;
- aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000;
- Geie – Gruppo europeo di interesse economico;
- società tra avvocati previste dal D.Lgs. 96/2001;
- società tra professionisti (Stp);
- imprese estere con unità locali in Italia;
- società consortili a responsabilità limitata per azioni.
Le start up innovative (e gli incubatori certificati) che possiedono i requisiti previsti dal D.L. 179/2012 e che hanno ottenuto l’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro Imprese hanno diritto all’esenzione del pagamento del diritto annuale non oltre il quinto anno successivo all’iscrizione. Le piccole e medie imprese innovative (pmi innovative) sono, invece, tenute al versamento del diritto annuale.
Soggetti esclusi
Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:
- le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell’anno 2023 (salvo l’esercizio provvisorio dell’attività);
- le imprese individuali che abbiano cessato l’attività nell’anno 2023 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2024;
- le società e altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell’anno 2023 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2024;
- le cooperative nei confronti delle quali l’Autorità governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l’articolo 2545-septiesdecies, cod. civ.) nell’anno 2023.
Il calcolo del diritto annuale
Il Mimit con decreto del 23 febbraio 2023, confermato dalla successiva circolare n. 383421/2023, ha autorizzato l’incremento della misura del diritto annuale del 20% per gli anni 2023, 2024 e 2025. Il diritto annuale CCIAA va versato entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, scadenza a oggi fissata al 1° luglio 2024.
Le imprese individuali e i soggetti iscritti al Rea pagano un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell’esercizio precedente.
Per i soggetti individuati nella seguente tabella, gli importi del diritto annuale sono fissi (da arrotondare all’unità di euro nella compilazione del modello F24 per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5 o per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5):
Tipologia d’impresa/società | Costi Sede | Costi U.l. |
Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese (comprese le società semplici non agricole e le società tra avvocati) | 120 euro | 24 euro |
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | 53 euro | 11 euro |
Società semplici agricole | 60 euro | 12 euro |
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero | — | 66 euro |
Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, etc.) | 18 euro | — |
Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese, anche se annotate nella sezione speciale, versano un importo del diritto annuale commisurato al fatturato complessivo realizzato nell’anno precedente.
Aliquote in base al fatturato 2023 ai fini Irap | ||
fatturato | aliquote | |
da euro | a euro | |
0 | 100.000 | 200 euro (misura fissa) |
oltre 100.000 | 250.000 | 0,015% |
oltre 250.000 | 500.000 | 0,013% |
oltre 500.000 | 1.000.000 | 0,010% |
oltre 1.000.000 | 10.000.000 | 0,009% |
oltre 10.000.000 | 35.000.000 | 0,005% |
oltre 35.000.000 | 50.000.000 | 0,003% |
oltre 50.000.000 | — | 0,001% (fino a un max di 40.000 euro) |
Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote, per tutti i successivi scaglioni, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa nel 2023: sul totale così determinato va applicata una riduzione del 50%.
Unità locali
Le imprese che esercitano l’attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla CCIAA nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino a un massimo di 200 euro per ciascuna unità locale (l’arrotondamento all’unità di euro deve essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede sia per le unità locali vanno invece mantenuti 5 decimali). Se sono dovuti diritti a diverse CCIAA, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna CCIAA, la relativa sigla provincia, l’anno di riferimento 2024 e il codice tributo 3850. Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare per ciascuna di esse in favore della CCIAA nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a 66 euro.
Conseguenze del mancato pagamento
Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell’anno successivo (articolo 24, comma 35, L. 449/1997), per il rilascio delle certificazioni da parte dell’ufficio del Registro Imprese. Il sistema informatico nazionale delle CCIAA, quindi, non permette l’emissione di certificati relativi a imprese non in regola con il pagamento. Spesso l’impresa si accorge di non essere in regola con il pagamento del diritto annuale soltanto in occasione della richiesta di un certificato, scoprendo così che non può essere rilasciato a causa del debito per il diritto annuale non versato.
AL VIA LE COMUNICAZIONI PER L’UTILIZZO DEL CREDITO 4.0
Con risoluzione n. 25/E/2024, l’Agenzia delle entrate ha “revocato” il blocco all’utilizzo dei crediti di imposta, sotto richiamati, che fanno riferimento alla compensazione dei crediti “Beni strumentali nuovi” e “Ricerca e sviluppo”, c.d. “Transizione 4.0”.
Codici tributo 6936 e 6937 se indicati come “anno di riferimento” il 2023 o il 2024 |
Codici tributo 6938, 6939 e 6940, se viene indicato come “anno di riferimento” il 2024 |
Ne deriva che dallo scorso 15 maggio è nuovamente possibile procedere alla compensazione dei crediti spettanti per tali investimenti senza che la stessa sia bloccata, ma al fine della regolarità della compensazione sarà necessario procedere secondo le seguenti indicazioni a seconda di quando gli investimenti sono stati compiuti:
Investimenti effettuati | Azione | Come e dove |
Dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024 | Comunicazione dell’investimento da eseguirsi ex post | Telematicamente sul sito istituzionale GSE |
Dal 30 marzo 2024 | Comunicazione dell’investimento da eseguirsi ex ante e ex post | Telematicamente sul sito istituzionale GSE |
Non è più possibile dallo scorso 18 maggio effettuare la comunicazione utilizzando il canale pec.
Da tale data si rende possibile procedere solo sul sito del GSE e come segue:
Comunicazione ex post | Il modello è trasmesso solo in caso di completamento dell’investimento e in tal caso la data finale deve coincidere con la data di completamento degli investimenti |
Comunicazione ex ante | Il modello si trasmette preventivamente per comunicare quali sono gli investimenti che si intende effettuare, la data di inizio investimento da indicare deve coincidere con la data del primo impegno giuridicamente vincolante assunto dall’azienda |
Le comunicazioni devono essere rese sul sito del GSE attraverso la registrazione all’Area Clienti (creando una propria posizione se inesistente), accedendo all’applicazione “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari” e selezionando la tipologia di investimento, sarà possibile compilare in pochi passaggi il modulo per la compensazione dei crediti d’imposta (si veda immagine sotto con evidenziato il punto di accesso dal sito del GSE).
Le tipologie di investimento tra cui scegliere sono le seguenti:
Codici tributo 6936 e 6937 | investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese |
Codici tributo 6938, 6939 e 6940 | investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica |
All’interno del portale sarà disponibile la guida per la compilazione dei moduli.
Il credito potrà quindi essere validamente compensato solo dopo l’avvenuto invio delle predette comunicazioni.
Si specifica inoltre che le richieste di supporto potranno essere inviate solo attraverso il portale “Assistenza clienti” del GSE, compilando il form “Richiedi supporto” o, in alternativa, scrivendo all’indirizzo supportoimprese@gse.it.
ADEMPIMENTO SPONTANEO PER GLI AIUTI DI STATO NON ISCRITTI NEI REGISTRI
Con il provvedimento direttoriale n. 221010 del 7 maggio 2024, l’Agenzia delle entrate ha consentito ai contribuenti, beneficiari di aiuti di Stato per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei Registri (Rna, Sian e Sipa), di adempiere in modo spontaneo. Si tratta di aiuti di Stato indicati nei modelli Redditi, Irap e 770 relativi al periodo d’imposta 2020 e che non sono coerenti con la disciplina agevolativa, con conseguente rifiuto dell’iscrizione.
È opportuno ricordare che, ai sensi dell’articolo 52, L. 234/2012 e dell’articolo 10, D.M. 115 del 31 maggio 2017, l’Agenzia delle entrate gestisce gli aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” provvedendo alla loro iscrizione nei Registri indicati in precedenza attingendo dai dati dichiarati dai contribuenti nell’apposita sezione “aiuti di Stato” delle rispettive dichiarazioni fiscali (quadro RS).
Gli aiuti in questione (“automatici” e “semi-automatici”) si intendono concessi e sono registratinei Registri dall’Agenzia delle entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.
Contenuto della comunicazione
Con il provvedimento n. 221010 del 7 maggio scorso l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, con le modalità ivi previste, le informazioni relative alla mancata registrazione dei suddetti nei registri per aver indicato, nei relativi prospetti delle dichiarazioni presentate per il periodo d’imposta 2020, dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa. In buona sostanza, l’Agenzia delle entrate rende disponibili tali informazioni per consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni utili a regolarizzare l’anomalia rilevata.
Nelle comunicazioni inviate al contribuente sono contenute le seguenti informazioni:
- codice fiscale e denominazione (o cognome e nome) del contribuente;
- numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
- data e protocollo telematico della dichiarazione (redditi, Irap o 770), relativa al periodo d’imposta 2020;
- dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle predette dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2020 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in Rna, Sian e Sipa.
La trasmissione da parte dell’Agenzia delle entrate al contribuente avviene mediante pec. Nei casi di indirizzo pec non attivo e di mancato recapito, l’invio è effettuato per posta ordinaria.
La comunicazionee i relativi allegati sono consultabili anche all’interno del “Cassetto fiscale” nella sezione “L’Agenzia scrive” – “Comunicazioni relative all’invito alla compliance”.
Modalità di regolarizzazione
Per far fronte alla comunicazione ricevuta il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nella comunicazione.
In merito alle modalità di regolarizzazione, l’Amministrazione finanziaria distingue 2 situazioni:
- la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri è imputabile aerrori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto aiuti di Stato, nel qual caso il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti. A seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti negli appositi Registri nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati;
- la mancata registrazione dell’aiuto individuale non è imputabile agli errori di compilazione del prospetto “aiuti di Stato” indicati in precedenza, nel qual caso il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendointegralmente l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.
In entrambe le ipotesi sono comunque dovute le sanzioni, ferma restando la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso con la conseguente riduzione delle sanzioni stesse.
IMU FABBRICATI CATEGORIA “D”: APPROVATI I COEFFICIENTI PER
L’ANNO 2024
Con Decreto 8 maggio 2024 (pubblicato lo scorso 21 maggio) il Mef ha approvato i coefficienti che devono essere utilizzati per il versamento dell’Imu relativa ai fabbricati di categoria catastale “D” privi di rendita.
Di seguito si ricordano sinteticamente le regole previste per tali immobili.
La base imponibile Imu dei fabbricati “D”
Per la determinazione della base imponibile Imu di tali fabbricati occorre distinguere le seguenti ipotesi:
- se sono provvisti di rendita, si applica l’imposta come per tutti gli altri fabbricati, facendo riferimento alla rendita catastale iscritta agli atti moltiplicata per il relativo coefficiente (pari a 80 per i fabbricati di categoria D/5, ovvero 65 per tutti gli altri fabbricati D);
- se sono privi della rendita catastale sin dall’origine, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è determinata sulla base dei costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l’applicazione di determinati coefficienti.
Pertanto, nella maggior parte dei casi, anche per tali fabbricati dovrà essere utilizzato il metodo ordinario di determinazione della base imponibile basato sulla rendita catastale, mentre il metodo dei costi contabilizzati deve essere impiegato in ipotesi residuali.
Qualora si renda applicabile quest’ultimo metodo, l’individuazione della base imponibile avviene classificando tutti i costi sostenuti per anno di formazione e applicando agli stessi i coefficienti approvati per l’anno in questione. Il richiamato provvedimento dell’8 maggio scorso ha approvato i coefficienti applicabili per il 2024.
Sul tema va ricordata la risoluzione n. 6/DF/2013: il valore contabile da considerare è formato da:
- costo originario di acquisto/costruzione compreso il costo del terreno (quindi al lordo delle quote di ammortamento);
- spese incrementative,
- rivalutazioni economico/fiscali (su questo punto occorre verificare l’efficacia fiscale dei provvedimenti di rivalutazione eventualmente azionati dal contribuente);
- interessi passivi capitalizzati;
- disavanzi di fusione
come risultanti dalle scritture contabili al 1° gennaio dell’anno in riferimento al quale è dovuta l’imposta (quindi gli incrementi avvenuti in corso d’anno esplicheranno efficacia solo dall’anno successivo).
Detto metodo si utilizza anche nel caso di fabbricati in leasing: in tal caso, poiché il fabbricato non è iscritto nelle scritture contabili dell’utilizzatore, il valore contabile deve essere fornito dal concedente.
Il versamento Imu dei fabbricati “D”
Il gettito Imu dei fabbricati di categoria catastale D (tanto quelli provvisti di rendita, quanto quelli privi) viene destinato all’Erario nella misura dello 0,76% (l’aliquota non può infatti mai essere ridotta al di sotto di questa soglia minima); la quota eccedente (il Comune può mantenere l’aliquota base dello 0,86% o incrementarla sino al 1,06%) è destinata al Comune stesso.
A tal fine occorre compilare il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
- deve esser utilizzato il codice 3925 per la quota di spettanza dell’Erario;
- qualora il comune deliberi un’aliquota maggiore, questa eccedenza va versata al comune stesso, con codice tributo 3930.
approfondimenti
DALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE ARRIVA IN VIA LIBERA AL RIMBORSO DELL’IVA PER GLI INTERVENTI COMPIUTI SU IMMOBILI DI TERZI
Con la recente sentenza n. 13124 pubblicata lo scorso 14 maggio 2024 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato – confermando l’orientamento maggioritario – l’importante principio per cui “l’esercente attività d’impresa o professionale ha diritto al rimborso dell’Iva per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l’attività svolta”.
Detta pronuncia – che si esprime dopo il rinvio operato dalla stessa Corte con l’ordinanza n. 14975/2023 – assume particolare rilievo in quanto, sul punto, la stessa giurisprudenza di legittimità ha assunto nel tempo un orientamento ondivago, che ora potrebbe trovare finalmente una soluzione definitiva in favore del contribuente.
I due contrapposti orientamenti, come specificato nella richiamata ordinanza, si fondano sui due aspetti seguenti:
- da una parte, si è fatto riferimento all’applicazione del principio base di neutralità dell’Iva, per effetto del quale non si può differenziare il diritto alla detrazione dell’imposta da quello al rimborso della stessa, essendo istituti strutturalmente uguali;
- dall’altra, si è sostenuta la diversità strutturale del diritto al rimborso dell’Iva, in quanto fattispecie di applicazione eccezionale nell’ambito della disciplina della tutela del soggetto passivo e, pertanto, forma suscettibile di previsioni normative più limitative circa le modalità di esercizio.
A favore del rimborso dell’Iva |
Si vedano Cassazione n. 8389/2013, n. 9327/2014, n. 6200/2015, n. 10110/2020, n. 22708/2020, n. 24518/2020, n. 215/2021, n. 16971/2021, n. 35553/2021, n. 36014/2021 e n. 27813/2022 |
Per la negazione del rimborso dell’Iva |
Si vedano Cassazione n. 24779/2015, n. 10110/2020, n. 23667/2020 e n. 24518/2020 |
Tornando ai contenuti della recente pronuncia a Sezioni Unite, questa evidenzia come l’Agenzia delle entrate ha spesso assunto un orientamento formalistico teso a porre la fattispecie concreta al di fuori della sfera di applicabilità dell’articolo 30, comma 3, lettera c), D.P.R. 633/1972 (c.d. “Decreto Iva”), in quanto la stessa disposizione normativa prevede che il diritto al rimborso dell’Iva spetti soltanto qualora si riferisca all’acquisto (o all’importazione) di beni ammortizzabili, dovendosi ritenere tali, ai sensi degli articoli 102 e 103, Tuir, quelli non solo strumentali all’attività dell’impresa, ma anche dei quali il contribuente (soggetto passivo) abbia il possesso in virtù del diritto di proprietà o altro diritto reale.
Precisa per contro la richiamata sentenza 13124/2024 che “all’espressione “acquisto …. di beni ammortizzabili”, utilizzata dal legislatore Iva interno (articolo 30, terzo comma, lettera c), D.P.R. 633/1972), va attribuito il significato – lato – di disponibilità di tali beni in virtù di un titolo giuridico che ne garantisca il possesso ovvero la detenzione per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo (quale appunto è, di norma, non solo quello derivante dall’acquisizione della proprietà ovvero di un diritto reale, ma anche da un contratto di locazione/comodato), ferma in ogni caso la necessaria “strumentalità” dei beni stessi all’esercizio dell’impresa (che comunque è presupposto generale della detraibilità dell’Iva ex articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972). Più specificamente, va rimarcato che il concetto di “bene ammortizzabile” non può essere correttamente inteso nel contesto giuridico dell’Iva con riferimento alle previsioni normative in materia di imposte dirette (articoli 102, 103, D.P.R. 917/1986) e nemmeno risultano ermeneuticamente dirimenti le disposizioni sul bilancio contenute nel codice civile ovvero i principi contabili”.
Negare pertanto il diritto al rimborso Iva nel caso in questione – secondo i giudici nazionali – equivarrebbe a violare il principio generale di neutralità secondo l’interpretazione prevalente fornita a più riprese dalla Corte di Giustizia UE.
I RIMBORSI SPESE PER DIPENDENTI E AMMINISTRATORI
La tematica dei rimborsi spese erogati a dipendenti e amministratori è certamente molto sentita dalle aziende, per la frequenza con cui si pone nella pratica quotidiana e per le numerose complicazioni burocratiche, amministrative e fiscali connesse all’argomento.
A seguire, si propone un’analisi delle casistiche di maggior rilievo, con l’utilizzo di tabelle di sintesi ove utile.
Il concetto di trasferta
Innanzitutto, va specificato che – in ambito fiscale – per “trasferta” si intende un trasferimento richiesto e autorizzato dal datore al di fuori del Comune dove è ubicata la sede di lavoro del dipendente.
Per quanto attiene gli amministratori, poiché potrebbe non essere stato specificato nel mandato (vale a dire nel verbale di nomina) il luogo ove espletare l’incarico, si fa riferimento convenzionale al luogo di residenza dell’amministratore stesso.
A rimarcare quanto sopra, il Tuir prevede che le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito del percettore.
Va ricordato che il Tuir prevede differenti modalità per ristorare il dipendente del disagio subito per la trasferta, oltre che per la restituzione di eventuali somme pagate per conto dell’azienda.
In linea di principio, possiamo dire che il rimborso può essere:
1. analitico, o come si ha l’abitudine di dire “a piè di lista”, evocando l’elenco dei rimborsi presentato al datore di lavoro (e qui si valorizza la restituzione delle spese);
2. forfettario, con differenti combinazioni tra il vero e proprio forfait e gli elementi forfettari e analitici (e qui si valorizza il disagio e l’eventuale spesa).
Il rimborso analitico o a piè di lista
In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative:
- al vitto;
- all’alloggio;
- al viaggio e al trasporto;
- al rimborso di altre spese, anche non documentabili ed eventualmente sostenute dal dipendente, fino all’importo massimo giornaliero di 15,49 euro, elevate a 25,82 euro per le trasferte all’estero (nel passato, si giustificava tale disposizione evocando i gettoni telefonici per le chiamate, le mance, etc.).
Tale impostazione appare quella maggiormente equilibrata, in quanto non determina alcun vantaggio né nocumento per alcuno; ogni spesa sostenuta e documentata viene rimborsata senza alcun effetto sul reddito del dipendente, posto che reddito non esiste, ma solo ristoro della spesa sostenuta (con l’eccezione delle piccole spese non documentabili).
Va però evidenziato che, in capo alla società erogante, il Tuir pone dei limiti di deducibilità.
Infatti, si riscontrano i seguenti valori:
- le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro; il predetto limite è elevato a 258,23 euro per le trasferte all’estero;
- se il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato a utilizzare un autoveicolo di sua proprietà, ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.
Effetti fiscali per le indennità analitiche di trasferta fuori Comune | ||
Tipologia | Dipendente o collaboratore | Datore di lavoro |
Vitto e alloggio | Nessuna tassazione | Deduzione di un ammontare massimo giornaliero di 180,76 euro per Italia e 258,23 euro per estero (eccedenza non deducibile) |
Piccole spese non documentate | Nessuna tassazione, nei limiti di un massimo giornaliero di 15,49 euro in Italia e 25,82 euro all’estero (eccedenza tassata) | Deduzione nei limiti di un massimo giornaliero di 15,49 euro in Italia e 25,82 euro all’estero (eccedenza non deducibile) |
Viaggi e trasporti con mezzi pubblici | Nessuna tassazione | Deduzione integrale |
Viaggi con veicolo proprio (rimborsi chilometrici) | Nessuna tassazione nei limiti delle tabelle Aci corrispondenti al veicolo (eccedenza tassata) | Deduzione nei limiti del costo di percorrenza Aci relativo ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel (eccedenza non deducibile) |
Viaggio con veicolo noleggiato (tariffe di noleggio) | Nessuna tassazione nei limiti delle tariffe pagate per il noleggio effettivo (eccedenza tassata) | Deduzione nei limiti delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel (eccedenza non deducibile) |
Il rimborso forfettario o parzialmente forfettario
Il Legislatore fiscale idealizza anche una modalità di rimborso forfettario, presumibilmente distribuendo su 3 componenti (paritarie nel peso) le seguenti componenti:
- vitto;
- alloggio;
- piccole spese non documentate.
In aggiunta a tali componenti, rimangono sempre considerate in via analitica e autonoma le spese di viaggio e trasporto, che quindi possono essere rimborsate a parte al lavoratore.
Tornando alle 3 componenti “basiche”, è possibile utilizzare:
1. solo una misura forfettaria onnicomprensiva, per un totale di 46,48 euro al giorno (importo elevato a 77,47 euro per le trasferte all’estero), sempre al netto delle spese di viaggio e di trasporto. Sino a tale limite il dipendente non tassa nulla. L’eventuale parte eccedente concorre al reddito;
2. una somma forfettaria per solo una delle componenti. Infatti, in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di 1/3;
3. una somma forfettaria per 2 componenti su 3. Infatti, il limite è ridotto di 2/3 (quindi si applica il forfait di 15,49 euro) in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto.
I numeri tornano, dunque, come si può evincere dalla tabella che segue (salvo arrotondamenti che si ignorano, in quanto gli importi derivano dalla conversione in euro di precedenti parametri espressi in lire).
Trasferte non gestite integralmente con il rimborso analitico | ||||
Tipologia | Importo Italia non tassato | Importo Italia tassato | Importo estero non tassato | Importo estero tassato |
Forfait integrale | 46,48 + viaggio e trasporto | Parte eccedente (escluso viaggio e trasporto) | 77,47 + viaggio e trasporto | Parte eccedente (escluso viaggio e trasporto) |
1 elemento forfait | 30,96 + viaggio e trasporto + vitto o alloggio analitico | Parte eccedente rispetto al forfait (escluso viaggio e trasporto) | 54,65 + viaggio e trasporto + vitto o alloggio analitico | Parte eccedente rispetto al forfait (escluso viaggio e trasporto) |
2 elementi forfait | 15,49 + Viaggio e trasporto + vitto e alloggio analitico | Parte eccedente rispetto al forfait (escluso viaggio e trasporto) | 25,82+ viaggio e trasporto + vitto e alloggio analitico | Parte eccedente rispetto al forfait (escluso viaggio e trasporto) |
Anche in questo caso, valgono – in capo al datore di lavoro – i limiti di deduzione evidenziati nella tabella del precedente paragrafo.
Le modalità di contabilizzazione
Per quanto attiene l’imputazione contabile, va detto che:
- le indennità analitiche vanno contabilizzate secondo la tipologia di spesa rifusa, sino ai limiti della medesima. L’eventuale eccedenza, tassata in capo al dipendente, è costo del lavoro a tutti gli effetti;
- le indennità forfettarie sono componenti a tutti gli effetti del costo del lavoro, da contabilizzare nella voce B9 del Conto economico.
La documentazione necessaria
Da tempo, il Fisco non richiede più che il dipendente, prima di recarsi in trasferta, debba ricevere una apposita autorizzazione scritta dal datore di lavoro.
Potrebbe invece risultare utile e logico, autorizzare il dipendente all’utilizzo del proprio veicolo, in modo da verificare in anticipo:
- il costo chilometrico che sarà addebitato;
- eventuali limiti alla deduzione del medesimo, secondo quanto sopra precisato.
In relazione ai rimborsi chilometrici, poi, è necessario che il dipendente compili un apposito prospetto nel quale, oltre a indicare le proprie generalità e gli estremi del veicolo utilizzato, specifichi quanto segue:
Data | Motivo spostamento | Partenza da | Arrivo a | Km percorsi | Tariffa ACI | Totale euro |
Si ricorda che le tariffe Aci comprendono il costo del carburante e non quello del pedaggio autostradale che, per conseguenza, potrà rientrare nel conteggio dei rimborsi richiesti; quindi, il pedaggio autostradale pagato dal dipendente/amministratore in trasferta potrà essere aggiunto alla richiesta di rimborso chilometrico, senza che tale somma costituisca reddito per il dipendente.
SCADENZIARIO
PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2024
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 giugno 2024 al 15 luglio 2024, con il commento dei termini di prossima scadenza.
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
In primo luogo, vengono illustrate le scadenze originarie, senza indicazione del termine prorogato per i soggetti interessati, in merito al versamento del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi e dei contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nei modelli Redditi 2024 e Irap 2024.
VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2023 E PRIMO ACCONTO 2024 | |
Persone fisiche non titolari di partita Iva – UNICA RATA | |
Senza maggiorazione | 1° luglio |
Con maggiorazione dello 0,4% | 31 luglio |
Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 1° luglio | |
1° rata | 1° luglio |
2° rata con interessi | 16 luglio |
3° rata con interessi | 20 agosto |
4° rata con interessi | 16 settembre |
5° rata con interessi | 16 ottobre |
6° rata con interessi | 18 novembre |
7° rata con interessi | 16 dicembre |
Persone fisiche titolari di partita Iva – UNICA RATA | |
Senza maggiorazione | 1° luglio |
Con maggiorazione dello 0,4% | 31 luglio |
Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 1° luglio | |
1° rata | 1° luglio |
2° rata con interessi | 16 luglio |
3° rata con interessi | 20 agosto |
4° rata con interessi | 16 settembre |
5° rata con interessi | 16 ottobre |
6° rata con interessi | 18 novembre |
7° rata con interessi | 16 dicembre |
Società di persone e associazioni di cui all’articolo 5, Tuir | |
senza maggiorazione | 1° luglio |
con maggiorazione | 31 luglio |
Società di capitali – senza maggiorazione | |
Bilancio approvato entro il 29/4/2024 | 1° luglio |
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio | 31 luglio |
Bilancio non approvato | 31 luglio |
Società di capitali – con maggiorazione | |
Bilancio approvato entro il 29/4/2024 | 31 luglio |
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio | 30 agosto |
Bilancio non approvato | 30 agosto |
VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2024 | |
Per tutti | 2 dicembre |
lunedì 17 giugno
Versamenti Iva mensili
Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.
Versamento dei contributi Inps
Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.
Versamento delle ritenute alla fonte
Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di maggio:
- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.
Versamento ritenute da parte condomini
Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di maggio riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.
Accise – Versamento imposta
Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di maggio.
Imu – Versamento acconto 2024
Versamento da parte dei soggetti obbligati dell’acconto dell’Imposta municipale unica dovuta per il 2024.
martedì 25 giugno
Presentazione elenchi Intrastat mensili
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
lunedì 1° luglio
Dichiarazione Imu
Scadenza per la trasmissione al comune territorialmente competente delle variazioni rilevanti ai fini del conteggio dell’imposta su fabbricati e terreni per il periodo di imposta 2023.
Diritto annuale CCIAA
Scadenza del versamento dovuto per l’anno 2023 alla CCIAA territorialmente competente.
Presentazione elenchi Intra 12 mensili
Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile.
Presentazione del modello Uniemens Individuale
Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di maggio.
lunedì 15 luglio
Registrazioni contabili
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.
Fatturazione differita
Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche
Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.