NOTIZIE IN SINTESI
- Deducibile il costo degli abiti
- Limite massimo spese per risparmio energetico su gallerie commerciali
- Approvato l’elenco delle mansioni
- Iscrizione all’albo dei certificatori dei crediti ricerca, sviluppo, innovazione e design
- Bando ISI 2023
- Società con immobile svalutato non operativa se non supera il test
- Frodi Iva nel settore del commercio dei veicoli
NEWS E INFORMATIVE
- Scade il 16 marzo la tassa di cc.gg. sui libri sociali per l’anno 2024
- Bonus pubblicità 2024, al via la prenotazione
- Ravvedimento dichiarazione imu possibile anche oltre i 90 giorni
- Chiusura dei bilanci 2023: operativa la sospensione degli ammortamenti
- Proroga al 4 aprile 2024 per le comunicazioni telematiche inerenti le spese sugli immobili sostenute nel 2023
- Semestralizzazione invio dati al sistema tessera sanitaria: arriva il decreto che fissa le scadenze a regime
APPROFONDIMENTI
- L’approvazione del bilancio dell’esercizio 2023
- Bollette doganali: come scaricare il prospetto di riepilogo per detrarre l’iva
SCADENZIARIO
- Principali scadenze dal 16 marzo al 15 aprile 2024
NOTIZIE IN SINTESI
deducibile il costo degli abiti |
Con sentenza della CGT Lombardia n. 468 del 12 febbraio 2024 è intervenuta ammettendo la deducibilità dei costi sostenuti per l’abbigliamento da parte dei fashion influencer. |
(CGT di II grado Lombardia, n.468 del 12 febbraio 2024) |
limite massimo spese per risparmio energetico su gallerie commerciali |
Sono stati pubblicati dal Ministero dei trasporti 2 bandi a favore delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi. Il primo, che è aperto dal 4 al 22 marzo 2024, ha uno stanziamento di 25 milioni di euro e prevede contributi per l’acquisto di mezzi ecologici e tecnologicamente avanzati. L’importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa non può superare 550.000 euro. Il secondo bando, invece, mette a disposizione 5 milioni di euro per iniziative di formazione o aggiornamento professionale da svolgersi nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 31 ottobre 2024. Domande dal 14 marzo 2024 al 15 aprile 2024. |
(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 51/E/2024) |
approvato l’elenco delle mansioni |
E’ stato pubblicato il 21 febbraio 2024, sul sito del Dipartimento per lo sport della Presidenza CdM, il primo elenco approvato delle mansioni, fornite dalle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate considerate necessarie per lo svolgimento di una disciplina sportiva come previsto dalla riforma dello sport. |
(sito dipartimento per lo sport della presidenza del Consiglio dei Ministri) |
iscrizione all’albo dei certificatori dei crediti ricerca, sviluppo, innovazione e design |
Il Ministero delle imprese e del made in italy, con Decreto Direttoriale del 21 febbraio 2024, ha fissato le modalità e i termini di presentazione delle domande di iscrizione all’Albo dei certificatori dei crediti ricerca, sviluppo, innovazione e design, istituito presso la Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le pmi e il made in italy. |
(Mimit – Decreto Direttoriale del 21 febbraio 2024) |
Bando ISI 2023 |
Pubblicato il calendario completo della procedura Inail per i contributi a fondo perduto del Bando ISI 2023 per interventi per sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. |
(sito Inail) |
Società con immobile svalutato non operativa se non supera il test |
Con risposta a istanza di interpello n. 53/E/2024 l’Agenzia delle entrate chiarisce che non costituisce causa di disapplicazione della norma sulla non operatività per un determinato periodo fiscale le condizioni avverse di mercato. |
(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 53/E/2024) |
frodi Iva nel settore del commercio dei veicoli |
Con la circolare n. 3/E/2024 l’Agenzia delle entrate chiarisce diversi aspetti delle novità introdotte su imposte indirette contenute nella Manovra 2024, nel c.d. Decreto Anticipi e nel c.d. Decreto salva infrazioni. In particolare, per contrastare le frodi Iva nel settore del commercio dei veicoli, è stata estesa la procedura di immatricolazione prevista per i veicoli di provenienza unionale, anche a quelli provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino. |
(Agenzia delle entrate, circolare n. 3/E/2024) |
NEWS E INFORMATIVE
SCADE IL 16 MARZO LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L’ANNO 2024
Il prossimo 18 marzo (il 16, scadenza naturale, cade di sabato) le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2024.
Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:
309,87 euro | Æ | per la generalità delle società |
516,46 euro | Æ | perle società con capitale sociale al 1° gennaio 2024 superiore a 516.456,90 euro |
Resta in vigore anche l’obbligo, all’atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine. In occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla CCIAA (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l’anno in corso.
Soggetti esclusi
Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:
– le società di persone;
– le società cooperative;
– le società di mutua assicurazione;
– gli enti non commerciali;
– le società di capitali sportive dilettantistiche.
Per tutti i soggetti sopra elencati, a esclusione delle società di capitali sportive dilettantistiche, permane in ogni caso l’assoggettamento a imposta di bollo nella misura “doppia” (pari a 32 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.
Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione
La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all’articolo 2421, cod. civ., in particolare si tratta del:
– libro dei soci;
– libro delle obbligazioni;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del CdA;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
– ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.
Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari non vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell’utilizzo, su di essi deve essere apposta, precedentemente all’utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16 euro per ogni 100 pagine.
Quanto invece ai registri Iva e registro beni ammortizzabili essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione ma non all’apposizione della marca da bollo.
Versamento
Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione “Erario” e indicando, quale annualità, il 2024, anno per il quale si versa la tassa. Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale
Sanzioni
L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.
BONUS PUBBLICITÀ 2024, AL VIA LA PRENOTAZIONE
Il bonus pubblicità è disciplinato dall’articolo 57-bis, D.L. 50/2017, ed è entrato a regime dal 2023.
L’agevolazione è subordinata al valore incrementale non inferiore all’1% degli investimenti agevolabili, di analoga tipologia, effettuati nell’anno precedente. Il contributo riconosciuto è pari al 75% del valore incrementale della spesa ed è concesso fino all’esaurimento delle risorse disponibili e nei limiti dei regolamenti dell’Unione Europea in materia di aiuti de minimis. Se la dote spendibile è insufficiente, la ripartizione delle risorse avverrà in misura proporzionale tra gli ammessi al credito.
Possono beneficiarne:
– imprese;
– lavoratori autonomi;
– enti non commerciali.
Sono agevolabili gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il Roc, e dotati del direttore responsabile.
Per poter accedere alla agevolazione occorre dapprima richiederne l’accesso attraverso una prenotazione, in scadenza il 31 marzo (quest’anno cadendo di domenica 2 aprile) dell’anno di riferimento, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, utilizzando l’apposita procedura accessibile dalla sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Spid, Cns o Cie. Sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria e sul sito dell’Agenzia delle entrate sono disponibili il modello e le istruzioni per la compilazione.
Il Dipartimento, conclusa l’istruttoria delle comunicazioni di accesso al credito d’imposta, redige un primo elenco dei richiedenti il tax credit con l’indicazione della somma teoricamente spettante. Per usufruire del contributo, coloro che risulteranno inclusi nell’elenco dovranno inviare, tra il 9 gennaio e il 9 febbraio dell’anno successivo a quello agevolato e, quindi, nel nostro caso, nel 2025, la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante quanto realmente realizzato nell’anno agevolato. Il modello è lo stesso utilizzato per la prenotazione.
2 aprile 2024 | Scadenza prenotazione | area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare” |
9 gennaio – 9 febbraio 2025 | Attestazione investimenti effettuati | Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati |
Successivamente il dipartimento pubblicherà l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.
La somma è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, indicando il codice tributo “6900”.
RAVVEDIMENTO DICHIARAZIONE IMU POSSIBILE ANCHE OLTRE I 90 GIORNI
Nei recenti forum con la stampa specializzata, il Mef ha fornito una interessante indicazione riguardante il termine e la modalità per definire le sanzioni relative al ritardo di presentazione della dichiarazione Imu: secondo il Ministero, la dichiarazione risulta ravvedibile anche oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza naturale.
Il ravvedimento della dichiarazione Imu
La possibilità di sanare la ritardata presentazione della dichiarazione Imu oltre i 90 giorni è oggetto da tempo di dibattito in dottrina.
A tal proposito la posizione più consolidata in dottrina voleva che la violazione riguardante l’omessa presentazione della dichiarazione potesse essere sanata solo se la dichiarazione risultava trasmessa entro 90 giorni dal termine ordinario, ed entro il medesimo termine fossero eseguiti anche i versamenti per perfezionare il ravvedimento (quindi con il versamento della relativa sanzione ridotta).
Questa posizione era sostenuta alla luce del fatto che in generale per i tributi erariali vale il principio secondo cui la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di scadenza deve considerarsi valida (fermo restando le sanzioni tributarie irrogate per il ritardo), mentre la dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni va qualificata come omessa; al riguardo dispone l’articolo 2, comma 7, D.P.R. 322/1998 in tema di imposte dirette e il successivo articolo 8, comma 6, D.P.R. 322/1998 in materia Iva.
Anche nelle istruzioni alla compilazione del modello Imu non si scorge alcuna preclusione in tal senso; anzi, si legge:
“La dichiarazione sostitutiva può essere presentata anche dopo la scadenza di legge, al pari di quella tardiva, ovviamente nel rispetto dei termini stabiliti per il ravvedimento operoso”.
Tale formula decisamente di ampia portata pareva lasciare spazio alla possibilità di ritenere che la dichiarazione potesse presentarsi anche dopo il decorso di 90 giorni dal termine ordinario di trasmissione (con riduzione della sanzione da 1/8 a 1/6).
Non si deve però dimenticare che nella circolare n. 1/DF/2013 viene richiamata unicamente la possibilità di ravvedere l’omessa dichiarazione Imu solo entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, senza prendere in alcuna considerazione l’ipotesi di presentazione della dichiarazione oltre tale termine.
A favore della possibilità di ravvedere l’omessa dichiarazione anche oltre il termine dei 90 giorni si è espresso il Mef: in materia di tributi locali viene affermato, nel caso di mancata presentazione della prescritta dichiarazione entro il termine previsto dalla normativa che disciplina il singolo tributo, non viene mai operata una distinzione fra l’omessa e la tardiva presentazione della dichiarazione come, invece, avviene per le imposte erariali.
Per quanto concerne i tributi locali, pertanto, in mancanza di previsioni specifiche, il Mef ritiene che sia sempre possibile ravvedere una dichiarazione omessa anche oltre i 90 giorni dalla scadenza, secondo le disposizioni previste dall’articolo 13, D.Lgs. 472/1997 (ossia la disposizione che regola il ravvedimento operoso).
In concreto, quindi, occorre operare come segue:
– se la dichiarazione viene presentata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine prescritto, si applica la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera c), D.Lgs. 472/1997, con riduzione a 1/10 della sanzione ordinaria (nel caso di imposta correttamente versata, la sanzione per omessa presentazione della dichiarazione è pari a 50 euro, quindi la sanzione ridotta risulta essere 5 euro);
– in caso contrario, ossia qualora la presentazione avvenga successivamente a tale termine, potranno essere applicate le riduzioni delle sanzioni previste dalle altre ipotesi contemplate dall’articolo 13, D.Lgs. 472/1997 (quindi con riduzione pari a 1/8, 1/7 o 1/6 a seconda di quanto tempo è trascorso dall’irregolarità).
CHIUSURA DEI BILANCI 2023: OPERATIVA LA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI
In vista della chiusura dei bilanci 2023, occorre ricordare l’operatività di alcune disposizioni che per gli scorsi esercizi erano state introdotte per contenere gli effetti negativi sui conti delle imprese derivanti dalla crisi pandemica.
In particolare, per il 2023 continua a operare la possibilità di sospendere gli ammortamenti in deroga alle previsioni civilistiche, mentre non è più possibile sospendere le operazioni di copertura e ricapitalizzazione nel caso in cui il risultato 2023 risulti essere in perdita e vada a intaccare il patrimonio sociale.
Sospensione ammortamenti
Per migliorare sotto il profilo economico i bilanci, pesantemente intaccati dalla crisi derivante dalla pandemia, da alcuni anni opera una disposizione che consente di ridurre o azzerare gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali: tale disposizione venne introdotta dall’articolo 60, comma 7-bis e ss., D.L. 104/2020 ed è stata più volte prorogata per gli esercizi successivi.
La possibilità di sospendere gli ammortamenti è stata estesa anche al bilancio 2023 a opera del D.L. 198/2022, senza riferimenti alla crisi pandemica, risultando quindi applicabile anche nel caso di difficoltà economiche dell’impresa derivanti da motivi differenti (ad esempio, conflitti internazionali ovvero costi di approvvigionamento di materie prime ed energia).
Le imprese che dovessero decidere di utilizzare tale previsione, nei fatti, rinvieranno al futuro lo stanziamento a Conto economico della quota di ammortamento teoricamente imputabile al 2023 ed è richiesto lo stanziamento di una riserva nel patrimonio netto, attingendo rispettivamente:
– dall’utile dell’esercizio 2023, se capiente;
– dalle riserve disponibili già presenti nel patrimonio netto;
– dagli utili che saranno prodotti nei futuri esercizi.
Tale riserva dovrà essere mantenuta sino al completamento dell’ammortamento dei beni (e in particolar modo sino a che sarà assorbita la quota rinviata), ovvero sino al momento della loro vendita.
Per l’applicazione della deroga nel bilancio 2023, il D.L. 198/2022 non pone limitazioni e quindi parrebbe che la sospensione possa essere applicata sia da parte dei soggetti che non se ne sono avvalsi in precedenza, sia da parte dei soggetti che se ne sono avvalsi (in modo totale o parziale) nei precedenti esercizi.
In merito alla fruibilità di tale ipotesi di sospensione, occorre effettuare delle considerazioni alla luce delle indicazioni fornite con il Principio contabile Oic 9 (le ragioni che hanno indotto la società ad applicare la deroga devono essere indicate in Nota integrativa) e occorre ponderare gli effetti sul presupposto della continuità aziendale.
Ai fini fiscali, la norma stabilisce la possibilità di dedurre comunque tale costo, anche se non stanziato a Conto economico dell’anno: l’Agenzia delle entrate ha confermato che tale deduzione (mediante variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi) risulta facoltativa e non obbligatoria.
Copertura perdite
Le perdite emerse nei bilanci, qualora di importo superiore al terzo del capitale sociale, normalmente impongono:
– quando la perdita non riduce il capitale al di sotto del minimo legale il monitoraggio della situazione nell’anno successivo, nell’attesa della riduzione della perdita. In caso negativo, i soci dovranno intervenire per la ricapitalizzazione;
– quando la perdita riduce il capitale al di sotto del minimo legale occorre intervenire per ricapitalizzare la società, trasformare la società in un tipo che non richiede una misura di capitale minimo (società di persone), ovvero, nel caso di indisponibilità dei soci alle 2 soluzioni precedenti, porre la società in liquidazione.
Negli ultimi anni, era stata prevista una disciplina derogatoria (contenuta nell’articolo 6, D.L. 23/2020) che consentiva ai soci di differire le scelte in merito a tali forme di reazione al momento di approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo (sino a tale momento, la società può continuare a funzionare normalmente); essa aveva riguardato, oltre il bilancio 2020, anche i successivi bilanci 2021 e 2022.
Tale disposizione non è stata prorogata e quindi non risulta applicabile al bilancio 2023, con la conseguenza che nel caso di esercizio che chiude in perdita si devono attivare le ordinarie disposizioni civilistiche per la copertura di detta perdita.
PROROGA AL 4 APRILE 2024 PER LE COMUNICAZIONI TELEMATICHE INERENTI LE SPESE SUGLI IMMOBILI SOSTENUTE NEL 2023
Con 2 provvedimenti del 21 febbraio 2024 l’Agenzia delle entrate ha prorogato dal 18 marzo 2024 al 4 aprile 2024 il termine per:
– inviare le comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121, D.L. 34/2020 relativamente alle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023 nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022;
– inviare all’Anagrafe tributaria i dati relativi agli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali: vengono, inoltre, fornite delle indicazioni sulla modalità di compilazione della comunicazione nei casi di cessione del credito o sconto in fattura.
Il provvedimento n. 53159 del 21 febbraio 2024 consente ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un maggior lasso di tempo (fino al 4 aprile 2024) per trasmettere le comunicazioni delle opzioni inerenti le spese 2023 e le rate residue di spese sostenute negli anni precedenti. La norma consente di fruire per gli interventi sugli immobili, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione Irpef/Ires spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari allo stesso corrispettivo, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito di imposta, di importo pari alla detrazione Irpef/Ires spettante;
b) per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare a terzi.
Il provvedimento n. 53174 del 21 febbraio 2024 proroga al 4 aprile 2024 il termine per comunicare all’Anagrafe tributaria i dati relativi agli interventi su parti comuni di edifici residenziali. Sono, inoltre, approvate le nuove specifiche tecniche per comunicare le quote di detrazione Irpef/Ires fruibili dai singoli condomini per gli interventi di recupero edilizio, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, bonus barriere architettoniche, bonus mobili e bonus verde relativi alle parti comuni condominiali.
Viene introdotta, a decorrere dalle comunicazioni relative al 2023, una novità: gli amministratori di condominio, tenuti all’obbligo in oggetto, sono esonerati dalla trasmissione dei dati esclusivamente nel caso in cui tutti i condomini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto. Qualora, invece, anche uno solo dei condomini fruisca della detrazione di imposta per un intervento, andranno trasmessi i dati riferiti a tutti gli interventi effettuati nell’anno precedente sulle parti comuni, compresi quelli per i quali è stata esercitata da tutti i condomini l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Convertito in legge il D.L. 212/2023
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 17/2024 di conversione del D.L. 212/2023 che ha introdotto alcune misure in riferimento agli articoli 119, 119-ter e 121, D.L. 34/2020.
In particolare, le principali novità sono:
– la possibilità di non perdere la detrazione indiretta (mediante cessione del credito o sconto in fattura) per i SAL già effettuati nel caso in cui le opere inerenti il c.d. superbonus non siano completate alla data del 31 dicembre 2023. In relazione a tale casistica, viene introdotto anche un contributo per i soggetti (nei condomini) con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro per le spese da sostenere tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi che abbiano raggiunto un SAL non inferiore al 60%;
– il restringimento delle tipologie di interventi di eliminazione delle barriere architettoniche le cui spese sono detraibili al 75% ai sensi dell’articolo119-ter, D.L. 34/2020. Per gli interventi agevolabili ai sensi dell’articolo 119-ter, D.L. 34/2020, iniziati dalla data 30 dicembre 2023 in avanti, non è più possibile esercitare le opzioni di cui all’articolo 121, D.L. 34/2020 (sconto in fattura o cessione del credito).
Si segnala che a oggi non è ancora stato pubblicato l’atteso Decreto Mef che definisca i criteri e le modalità di erogazione del contributo per i condomini a basso reddito.
SEMESTRALIZZAZIONE INVIO DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA: ARRIVA IL DECRETO CHE FISSA LE SCADENZE A REGIME
Secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, D.Lgs. 175/2014 il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni relative alle spese sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate (modelli 730 e Redditi persone fisiche). I dati riguardanti le fatture, gli scontrini fiscali e gli eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie sostenute durante l’anno devono quindi essere trasmessi al citato Sistema TS.
Con una modifica apportata dall’articolo 12, D.L.gs. 1/2024 (c.d. “Decreto Adempimenti”), in attuazione della Legge delega di Riforma fiscale (L. 111/2023) al fine di tenere conto delle istanze avanzate dalle associazioni di categoria, dagli ordini professionali, dagli operatori e dagli intermediari, è stato disposto che i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata – a partire dal 1° gennaio 2024 – dovranno provvedere alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale, entro i termini che saranno stabiliti con un Decreto Mef.
Viene di fatto eliminato l’obbligo (mai entrato in vigore) dell’invio entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.
Vale anche la pena ricordare che con l’articolo 4-quinquies, comma 3, D.L. 145/2023 convertito dalla L. 191/2023 è stato soppresso il secondo periodo del comma 6-quater, articolo 2, D.Lgs. 127/2015 al fine di eliminare la prevista obbligatorietà – a decorrere dal 1° gennaio 2024 – della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria tramite i registratori telematici.
Prima con la nota n. 25214 del 1° febbraio 2024 l’Agenzia delle entrate ha determinato i termini di trasmissione con cadenza semestrale dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata e poi con il Decreto Mef 8 febbraio 2024 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 41 dello scorso 19 febbraio) vengono definiti – a partire dalle trasmissioni di dati relative all’anno 2024 – i seguenti termini di trasmissione con cadenza semestrale dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria:
– entro il 30 settembre di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel I semestre del medesimo anno;
– entro il 31 gennaiodi ciascun anno, a partire dal 2025, per le spese sanitarie sostenute nel II semestre dell’anno precedente.
Viene altresì previsto dal D.M. 8 febbraio 2024 che la trasmissione delle spese veterinarie deve essere effettuata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le medesime spese veterinarie sono state sostenute.
approfondimenti
L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2023
Sono ormai maturi i tempi per la predisposizione delle bozze del bilancio dell’esercizio chiuso lo scorso 31 dicembre 2023.
L’iter di formazione e approvazione del documento risulta sempre complesso, in quanto si traduce in una sequenza di atti e comportamenti che debbono rispettare le rigorose norme imposte dal codice civile.
Peraltro, rispetto a quanto accaduto fino al bilancio dell’esercizio 2022, anche per quest’anno non risulta confermata la possibilità di fruire del maggior termine per l’approvazione a 180 giorni, a prescindere dalla ricorrenza di particolari motivazioni interne alla società, per consentire alle società di meglio fronteggiare gli incomodi derivanti dalla pandemia da Covid-19. Ne consegue che il bilancio al 31 dicembre 2023 potrà essere approvato nel maggior termine di 180 giorni solo in presenza delle condizioni indicate dal codice civile.
Termine approvazione del bilancio
L’articolo 2364, cod. civ. stabilisce che l’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Nello statuto, peraltro, è possibile prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a 180 giorni, in 2 ipotesi:
1. società obbligata alla redazione del bilancio consolidato “ovvero”;
2. quando lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura e all’oggetto della società (articolo 2364, comma 2, seconda parte, cod. civ.).
Lo statuto assume, pertanto, una rilevanza fondamentale rispetto alla scelta dei tempi di convocazione dell’assemblea ordinaria, in quanto l’articolo 2364, comma 2, secondo periodo, cod. civ. riconosce allo stesso la possibilità di prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto sociale.
Situazioni che consentono di giustificare il maggior termine dei 180 giorni |
Società le quali, ancorché non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato, si trovano nella necessità di esaminare i bilanci delle società partecipate al fine della corretta valutazione delle partecipazioni iscritte in bilancio, comprese quelle che già hanno iscritto, tra le immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni valutate con il criterio del patrimonio netto. |
Società strutturate con diverse sedi (in Italia e/o all’estero) autonome gestionalmente, amministrativamente e contabilmente (con necessità di far convergere tutti i dati nella società che redige il bilancio). |
Società che hanno visto la loro partecipazione a ipotesi di operazioni straordinarie e ristrutturazione aziendale, come fusioni, scissioni, trasformazioni. |
Società in presenza di creazione di patrimoni destinati a specifici affari ex articoli 2447-bis e 2447-septies, cod. civ.. |
Società per le quali sono intervenute modifiche legislative che impongono l’adozione di nuovi Principi contabili, come l’adozione degli Ias. |
Società che hanno visto modifiche o interventi profondi alla struttura organizzativa, dell’organigramma societario, magari a ridosso dei termini per l’approvazione del bilancio, così come le eventuali dimissioni dell’organo amministrativo nell’imminenza del termine ordinario di convocazione dell’assemblea. |
Società che hanno subito modifiche profonde alla struttura dei sistemi informatici, soprattutto con riferimento alla contabilità, trascinati da investimenti di risorse umane e loro addestramento. |
Società che operano in edilizia, che hanno la necessità di approvare i SAL da parte del committente (specie per cantieri all’estero). |
Cause di forza maggiore (ad esempio furti, incendi, alluvioni) nonché decesso o grave malattia dell’amministratore unico nei giorni in cui doveva essere redatto il progetto di bilancio. |
Dimissioni del responsabile amministrativo, con ovvie ripercussioni in capo al funzionamento della struttura interna. |
Società che hanno per oggetto la produzione di beni e il loro conferimento a consorzi di commercializzazione: per queste società i dati reddituali definitivi saranno conosciuti solo dopo che i citati consorzi avranno approvato il bilancio e ripartito per consorziato le poste rilevanti. |
Come precisato da Assonime (News 18 marzo 2020), l’utilizzo del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell’assemblea:
– non deve essere motivato da parte della società;
– dovrebbe intendersi riferito alla data di “prima convocazione” dell’assemblea, con l’effetto che l’assemblea in seconda convocazione potrà essere tenuta anche successivamente al predetto termine;
– rappresenta una mera facoltà per le società, ben potendo gli amministratori convocare l’assemblea nella data ritenuta più adeguata rispetto alle proprie esigenze (ad esempio, per il pagamento dei dividendi o per l’adozione di decisioni ulteriori rispetto all’approvazione del bilancio).
Le tabelle che seguono schematizzano i termini degli adempimenti (civilistici e fiscali) connessi al procedimento di approvazione del bilancio, prendendo come riferimento i casi in cui l’assemblea di approvazione si tenga in caso di termine ordinario, in data 29 aprile 2024 (120 giorni dal 31 dicembre 2023), ovvero in caso di proroga del termine, entro il 28 giugno 2024 (180 giorni dal 31 dicembre 2023).
È bene rammentare, che i predetti termini riguardano esclusivamente la convocazione dell’assemblea e non quello del suo effettivo svolgimento: ad esempio, la disposizione si deve ritenere rispettata nel caso di prima convocazione dell’assemblea entro il 29 aprile 2024 (ovvero, 28 giugno 2024 in caso di proroga), che non venga regolarmente costituita, ovvero vada deserta, con l’effetto che il bilancio dell’esercizio 2023 verrà, poi, approvato in seconda convocazione e, quindi, successivamente alla scadenza del termine massimo ammesso dalla disciplina civilistica.
Termine approvazione bilancio | |||
Adempimento | Scadenza | Termine massimo per esercizi chiusi al 31 dicembre 2023 | |
Ordinario | Prorogato | ||
Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori | Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo | 30 marzo 2024 | 29 maggio 2024 |
Redazione della Relazione sulla gestione da parte degli amministratori | |||
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al collegio sindacale | Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo | 30 marzo 2024 | 29 maggio 2024 |
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al revisore (ove presente) | |||
Deposito del bilancio, degli allegati, delle Relazioni di amministratori, sindaci e revisore (ove presente) presso la sede sociale | Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea e fino all’approvazione | 14 aprile 2024 | 13 giugno 2024 |
Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avviso di convocazione dell’assemblea o pubblicazione su un quotidiano | Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea e fino all’approvazione | 14 aprile 2024 | 13 giugno 2024 |
Convocazione dell’assemblea mediante altri mezzi | “Ricevimento” della convocazione almeno 8 giorni prima dell’assemblea (nelle Srl la raccomandata deve essere “spedita” ai soci almeno 8 giorni prima dell’adunanza, così Cassazione SS.UU. n. 23218/2013) | 21 aprile 2024 | 20 giugno 2024 |
Assemblea per l’approvazione del bilancio | Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale | 29 aprile 2024 | 28 giugno 2024 |
Se contenente anche la delibera di distribuzione di utili, registrazione del verbale di approvazione del bilancio | Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio (ex articolo 13, D.P.R. 131/1986, come modificato dall’articolo 14, D.L. 73/2022 che ha differito il termine di registrazione da 20 a 30 giorni) | 29 maggio 2024 | 28 luglio 2024 |
Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro Imprese | Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio | 29 maggio 2024 | 28 luglio 2024 |
Annotazione e sottoscrizione del bilancio nel libro degli inventari | Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi | 28 febbraio 2025 | 28 febbraio 2025 |
L’approvazione della bozza di bilancio
L’organo amministrativo della società deve provvedere ad approvare la bozza del bilancio entro il prossimo 30 marzo 2024; tale data risulta il termine ultimo qualora sia presente un organo di controllo, situazione nella quale rientrano anche tutte le piccole Srl che hanno nominato il revisore unico.
È, infatti, necessario:
– concedere 15 giorni di tempo al controllore, per predisporre la propria relazione;
– disporre della documentazione completa da depositare presso la sede sociale nei 15 giorni che precedono la data fissata per l’assemblea di approvazione.
L’assemblea per l’approvazione del bilancio
L’organo amministrativo, come dettagliato sopra, deve assolvere al proprio compito di predisporre la bozza del bilancio, oltre che a quello di convocare i soci in assemblea per l’approvazione.
Nessuna responsabilità, invece, ricade sull’organo amministrativo, qualora lo stesso abbia provveduto alla regolare e tempestiva convocazione dei soci e questi non si siano presentati, ovvero sia mancata la maggioranza necessaria per la regolare costituzione.
A tale riguardo, potremmo ricordare che:
– in caso di assemblea deserta, ove sia presente l’organo amministrativo, sarà opportuno redigere un verbale di memoria nel quale si dia atto dell’impossibilità di assumere qualsiasi decisione (c.d. verbale di assemblea deserta);
– nel caso in cui fosse prevista, dal codice civile o dallo statuto, una seconda convocazione, si dovrà attendere anche tale termine per verificare la possibilità di deliberare;
– ove non fosse prevista la seconda convocazione, ovvero l’assemblea non si costituisse nemmeno in tale occasione, l’organo amministrativo dovrà procedere a una nuova convocazione, rispettando un termine non superiore ai 30 giorni dalla precedente. Si rammenta che la continua inattività dell’assemblea potrebbe configurare anche una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, cod. civ., specialmente in occasione dell’appuntamento annuale di approvazione del bilancio.
Spa | Seconda convocazione e convocazioni ulteriori sono previste per legge e dallo statuto | Articolo 2369, cod. civ. |
Srl | La seconda convocazione non è normata dal codice, ma potrebbe essere prevista dallo statuto | Articolo 2479-bis, cod. civ. |
È opportuno infine ricordare che a seguito della conversione in legge del c.d. “Decreto milleproroghe” (D.L. 215/2023), è stata prorogata al prossimo 30 aprile 2024 la possibilità per le società di capitali di tenere le assemblee con modalità on line a prescindere dalla presenza della clausola statutaria.
FAC SIMILE VERBALE DI ASSEMBLEA DESERTA
Sede legale ………….
Iscritta al Registro Imprese della ………….
N. iscrizione e codice fiscale: ………….
Iscritta al R.E.A. n. … ……..
Capitale sociale sottoscritto € ……….. Interamente versato
Partita Iva: …………
Verbale dell’assemblea degli azionisti/dei soci del ../../….
Il giorno ../../…., alle ore ..:.., in ………… si è riunita l’assemblea dei soci della società ………… per discutere e deliberare in merito al seguente
ordine del giorno
– approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al ………..
Sono presenti i componenti del consiglio di amministrazione:
– | …………., Consigliere …………., Consigliere |
e sono assenti giustificati:
– | …………., Consigliere |
– | …………., Consigliere |
Risultano presenti, in proprio o per delega il solo socio …………
Assume la presidenza, ai sensi dell’art. ……. dello statuto, il Sig. ………………, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ………….. [oppure: di amministratore unico], il quale chiama a fungere da Segretario il Sig. ………………………..
Il Presidente constata che l’odierna Assemblea è stata convocata in prima convocazione, sull’ordine del giorno sopra riportato, con avviso ……………….. [a mezzo raccomandata/PEC agli aventi diritto in data ………………….. / sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del ….., foglio inserzioni n. …… pagina ………. avviso n. ……….. oppure sul quotidiano “………..” nell’edizione del giorno …….. alla pag. ……].
Trascorsa un’ora da quella fissata nell’avviso di convocazione, il presidente dell’assemblea constata che, in assenza dei presupposti previsti dalla normativa civilistica e dallo statuto sociale, l’assemblea stessa non può considerarsi validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti di cui all’ordine del giorno e
DICHIARA
che l’assemblea della società ………… non è regolarmente costituita e pertanto da ritenersi deserta.
Il Presidente sottoscrive che provvederà quanto prima ad una nuova convocazione nel rispetto dei tempi previsti dallo statuto sociale [oppure: dichiara che l’Assemblea si intende riconvocata in seconda adunanza fissata per il giorno ….. alle ore ….. , come risulta dall’avviso di convocazione sopra menzionato].
Null’altro essendovi da dichiarare il presidente dichiara sciolta l’assemblea alle ore ..:.., previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.
Il presidente
___________________
Il segretario
___________________
BOLLETTE DOGANALI: COME SCARICARE IL PROSPETTO DI RIEPILOGO PER DETRARRE L’IVA
A seguito dell’introduzione del sistema informatico di sdoganamento all’importazione, si ricorda che a decorrere dal 9 giugno 2022 l’Agenzia delle dogane ha previsto la soppressione della bolletta doganale cartacea e la generazione del “Prospetto di riepilogo ai fini contabili” che gli operatori economici devono scaricare dall’area riservata del Portale Unico Dogane e Monopoli per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva.
Nella presente circolare riportiamo la procedura da seguire per poter scaricare il prospetto di riepilogo.
Occorre dapprima ricordare che le bollette doganali sono soggette alle stesse regole previste per le fatture di acquisto: devono essere registrate nel registro Iva acquisti anteriormente alla liquidazione periodica in cui è esercitato il diritto alla detrazione e quindi al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno della sua ricezione.
Come per le fatture di acquisto, per esercitare il diritto alla detrazione occorre dunque che sia verificata la duplice condizione:
– possesso della bolletta doganale;
– annotazione nel registro Iva acquisti.
Non è tuttavia più previsto l’utilizzo di un formulario cartaceo.
Scaricare prospetto riepilogativo
Al fine di consentire agli operatori economici di assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa Iva connessi alla registrazione delle “bollette” di importazione e quindi consentire ai medesimi di esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva pagata all’importazione, l’Agenzia delle dogane e monopoli ha messo a disposizione del contribuente un prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale.
Il modello è condiviso con l’Agenzia delle entrate e definito con la determinazione direttoriale prot. n. 234367 del 3 giugno 2022, che riporta in particolare i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, Iva e altri tributi), suddivisi per aliquote.
Il prospetto di riepilogo ai fini contabili, in considerazione della circolare n. 22/D/2022, viene generato una volta conclusa la fase di svincolo delle merci e tiene conto del fatto che le merci siano state svincolate per intera dichiarazione o per articoli e anche delle eventuali rettifiche o invalidamento della dichiarazione stessa.
Operativamente, è possibile accedere e scaricare il “Prospetto di riepilogo ai fini contabili” attraverso l’applicazione “Gestione documenti – Dichiarazioni doganali”. Per effettuare l’accesso al portale è necessario preventivamente aver aderito all’utilizzo dei servizi telematici doganali. L’istanza di adesione, da inviare tramite pec all’Agenzia doganale di competenza, deve essere predisposta accedendo al seguente link:
http://stdru.adm.gov.it/SchedaWeb/RegistrareUtenteServlet?UC=4&SC=1&ST=1
Nel dettaglio, si dovrà procedere come segue:
1. effettuare l’accesso alla sezione “Mio profilo” nel portale dell’Agenzia delle dogane.
2. chiedere l’autorizzazione ad accedere in qualità di “Importatore” tramite l’apposita procedura. Accedere al menù “Autorizzazioni” / “Richiedi autorizzazioni” e selezionare il servizio “Consultazione dei prospetti – Documenti delle dichiarazioni doganali” della lista “Autorizzazioni nazionali”.
3. Accedere alla pagina “Le mie autorizzazioni” e scegliere il servizio per cui l’importatore è stato autorizzato.
4. procedere con il tasto “+” per indicare il soggetto incaricato/delegato alla consultazione del documento, inserendo il relativo codice fiscale e la tipologia di delega che è stata conferita. Si noti che l’operatore deve confermare l’inserimento con il tasto “Aggiungi” e, infine, “Delega”.
Terminata la procedura di autorizzazione e indicazione del soggetto delegato, quest’ultimo potrà visionare il Prospetto di riepilogo ai fini contabili accedendo all’area riservata del Portale Agenzia delle dogane e monopoli (con SPID/CNS/CIE), scegliendo la sezione “Interattivi”/“Dogane”/“Gestione documenti – dichiarazioni doganali”.
Scritture contabili
Dal punto di vista contabile la bolla doganale va registrata nel registro Iva acquisti e nel libro giornale, aprendo un conto acceso a un fornitore fittizio che chiameremo “Fornitore dogana”, mentre l’imponibile viene imputato a uno specifico conto da aprire nel piano dei conti che potrebbe essere Acquisti extra UE.
Diversi | a | Fornitore dogana |
Acquisti extra UE | ||
Iva c/acquisti |
SCADENZIARIO
PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO AL 15 APRILE 2024
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 marzo al 15 aprile 2024, con il commento dei termini di prossima scadenza.
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
lunedì 18 marzo
Versamenti Iva mensili
Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.
Versamento dei contributi Inps
Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla Gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.
Versamento delle ritenute alla fonte
Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:
– sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;
– sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
– sui redditi di lavoro autonomo;
– sulle provvigioni;
– sui redditi di capitale;
– sui redditi diversi;
– sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.
Versamento ritenute da parte condomini
Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.
Accise – Versamento imposta
Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.
Tassa annuale vidimazione libri sociali
Scade il termine per le società di capitali per il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali. La misura dell’imposta è pari a 309,87 euro. Qualora l’entità del capitale sociale esistente al 1° gennaio 2024 sia superiore a 516.456,90 l’imposta è dovuta nella misura di 516,46 euro.
Versamento saldo Iva annuale
Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2023, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell’Iva. Il versamento del saldo Iva annuale può anche essere effettuato entro il 1° luglio 2024 con maggiorazione degli interessi.
Certificazione Unica
Scade l’invio telematico da parte dei sostituti di imposta della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi 2023. Scade anche il termine per la consegna della certificazione ai percettori.
Cupe
Ultimo giorno utile per consegnare ai soci (o agli associati in partecipazione con apporto di capitale o misto) la certificazione degli utili/dividendi corrisposti nel 2023 dalle società di capitali.
lunedì 25 marzo
Presentazione elenchi Intrastat mensili
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
martedì 2 aprile
Presentazione elenchi Intra-12 mensili
Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio.
Presentazione del modello UniEmens individuale
Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio.
Credito di imposta spese di pubblicità
Scade oggi il termine per l’invio telematico della prenotazione dell’agevolazione per le spese sostenute o da sostenere nel 2024.
FIRR
Scade oggi il versamento per le case mandanti della quota destinata al Fondo indennità risoluzione rapporto dei propri agenti relativo al 2023.
giovedì 4 aprile
Comunicazione opzioni articolo 121, D.L. 34/2020 per interventi edilizi
Ultimo giorno utile per la comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate delle spese sostenute nel 2023 oggetto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Comunicazione spese sostenute sulle parti comuni degli edifici condominiali
Ultimo giorno utile per la comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate da parte degli amministratori di condominio delle spese sostenute nel 2023 sulle parti comuni degli edifici condominiali.
lunedì 15 aprile
Registrazioni contabili
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.
Fatturazione differita
Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche
Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.