Il 17 dicembre 2023 è entrata in vigore la Legge 15 dicembre 2023, n. 191 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16/12/2023) che, tramite l’art. 8-quater modifica l’art. 258 del D.Lgs. n. 152/2006 relativo alle sanzioni per la violazione degli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e formulari rifiuti, stabilendo che il cumulo giuridico per più violazioni delle norme su registri e formulari rifiuti ex Dlgs 152/2006 si applica anche agli illeciti antecedenti l’entrata in vigore del Dlgs. 116/2020.
Il “cumulo giuridico” per più violazioni è stato introdotto nell’articolo 258 dal Dlgs 116/2020 ed applicato dal 26 setttembre 2020: chi, con un’azione od omissione viola diverse disposizioni su tenuta registri e formulari o commette più violazioni della stessa disposizione, è punito con la sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata sino al doppio, anziché con la somma delle sanzioni per ogni violazione commessa (cumulo materiale).
Ora la Legge n. 191/2023, introducendo il comma 9-bis all’articolo 258 del Dlgs 152/2006, stabilisce che il cumulo giuridico si applica a tutte le violazioni in materia di tenuta di registri e formulari commesse anteriormente l’entrata in vigore del Dlgs 116/2020, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.