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NOTIZIE IN SINTESI                                                                        

  • Responsabilità del forfettario sulla ritenuta d’acconto
  • Attenzione alla pace fiscale
  • Crediti imprese non energivore
  • Tardivo invio corrispettivi telematici
  • Registrazione on line dei preliminari
  • Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali
  • Bando isi inail 2022

NEWS E INFORMATIVE

  • Nella definizione degli avvisi bonari rientrano anche le liquidazioni iva
  • Chiarimenti sulle misure previste dalla legge di bilancio 2023 inerenti la c.d. “tregua fiscale”
  • Rottamazione dei ruoli: la richiesta del prospetto informativo
  • Bonus pubblicità 2023: prenotazioni fino al prossimo 31 marzo

APPROFONDIMENTI

  • Nuovo regime patent box: i chiarimenti dell’agenzia delle entrate

SCADENZIARIO

  • Principali scadenze dal 31 marzo 2023 al 16 aprile 2023

NOTIZIE IN SINTESI

RESPONSABILITÀ DEL FORFETTARIO SULLA RITENUTA D’ACCONTO
Con risposta a interpello n. 245 dell’8 marzo 2023 l’Agenzia delle entrate chiarisce che il contribuente in regime forfettario è responsabile per le ritenute d’acconto omesse per errore. (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 245 dell’8 marzo 2023)
ATTENZIONE ALLA PACE FISCALE
Possibili ricadute negative sul montante previdenziale per autonomi e professionisti che scelgono di non saldare le mini cartelle fino a 1000 euro, questo è quanto evidenziato dalla informativa del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti n. 31 del 7 marzo 2023. (Cndcec, informativa n. 31 del 7 marzo 2023)
CREDITI IMPRESE NON ENERGIVORE
Chiariti dall’Agenzia delle entrate con risposta a interpello n. 241 del 6 marzo 2023 i parametri iniziali di riferimento in caso di fusione per le imprese non energivore.  (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 241 del 6 marzo 2023)
TARDIVO INVIO CORRISPETTIVI TELEMATICI
Con provvedimento n. 61196 del 6 marzo 2023 l’Agenzia delle entrate invita i soggetti titolari di partita Iva, per i quali emergono tardività nella trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici, all’adempimento spontaneo con sanzioni ridotte entro il 31 marzo.  (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 61196 del 6 marzo 2023)
registrazione on line dei preliminari
Con un comunicato stampa del 1° marzo, l’Agenzia delle entrate informa della possibilità dal 7 marzo di registrare on line i contratti preliminari di compravendita con modello RAP. Il servizio si aggiunge a quello di registrazione on line dei contratti di comodato.  (Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 1° marzo 2023)
credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali
Con avviso del 24 febbraio 2023 il Dipartimento per l’editoria comunica che dal 1° al 31 marzo 2023 è possibile inviare la “Comunicazione per l’accesso” al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2023.  (Dipartimento per l’editoria, avviso del 24 febbraio 2023)
BANDO ISI INAIL 2022
Aggiornata la piattaforma del bando Isi Inail 2022 con nuovo sistema di accesso e 2 abilitazioni per professionisti e società intermediazione.  (Inail, apposita comunicazione)

NEWS E INFORMATIVE

NELLA DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI RIENTRANO ANCHE LE LIQUIDAZIONI IVA

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di procedere alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali ai sensi dell’articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 e dell’articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972 (i cosiddetti “avvisi bonari”), con il pagamento della sanzione ridotta al 3% in luogo di quella ordinaria del 10%.

Tale definizione è consentita:

  • per le contestazioni relative alle annualità in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, ricevute nel 2022 per le quali il termine di pagamento non era ancora scaduto al 1° gennaio 2023, nonché per le comunicazioni relative alle medesime annualità, recapitate dal 1° gennaio 2023;
  • per le contestazioni ricevute prima del 1° gennaio 2023, che a tale data erano già oggetto di rateazione non decaduta, in questo caso indipendentemente dall’annualità.

Il pagamento di tali avvisi, definiti in maniera agevolata, può avvenire in 20 rate trimestrali; per la definizione delle rateazioni in corso è possibile estendere il piano di rateazione, dalle precedenti 8 rate, a 20 rate trimestrali.

Gli avvisi di contestazione Iva

Con la risoluzione n. 7/E/2022 l’Agenzia delle entrate è intervenuta per estendere il perimetro applicativo della definizione agevolata; in particolare, in tale documento si è affermato che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni in commento anche le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (le cosiddette Lipe), di cui all’articolo 21-bis, D.L. 78/2010.

L’Agenzia delle entrate precisa infatti che, malgrado non si tratti formalmente di liquidazioni automatizzare delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972, le sanzioni applicabili così come le modalità di pagamento sono nella sostanza le medesime.

Conseguentemente, afferma l’Agenzia delle entrate, è egualmente possibile fruire della definizione agevolata al 3% prevista dalla Legge di Bilancio, compresa la possibilità di ricalcolo degli avvisi di irregolarità già oggetto di rateazione e non decaduti.

Per le modalità con le quali procedere alla definizione agevolata si applicano le regole previste per la definizione degli avvisi bonari.

CHIARIMENTI SULLE MISURE PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2023

INERENTI LA C.D. “TREGUA FISCALE”

Con la pubblicazione della circolare n. 2 del 27 gennaio 2023 e della successiva risoluzione n. 6 del 14 febbraio 2023, l’Agenzia delle entrate ha specificato le caratteristiche e istituito i codici tributo necessari per la definizione delle misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2023:

  • regolarizzazione delle irregolarità formali (articolo 1, commi da 166 a 173, L. 197/2022);
  • ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (articolo 1, commi da 174 a 178, L. 197/2022);
  • adesione e definizione agevolate degli atti del procedimento di accertamento (articolo 1, commi da 179 a 185, L. 197/2022);
  • definizione agevolata delle controversie tributarie (articolo 1, commi da 186 a 205, L. 197/2022);
  • conciliazione agevolata delle controversie tributarie (articolo 1, commi da 206 a 212, L. 197/2022);
  • rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione (articolo 1, commi da 213 a 218, L. 197/2022);
  • regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate derivanti da acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (articolo 1, commi da 219 a 221, L. 197/2022).

Nella tabella seguente si commentano i principali chiarimenti pubblicati dall’Agenzia delle entrate.

TipologiaChiarimenti
Regolarizzazione delle irregolarità formaliÈ possibile regolarizzare le infrazioni, le irregolarità, e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale commesse entro il 31 ottobre 2022, purché le stesse non rilevino sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dell’iva, dell’Irap, delle imposte sui redditi, delle imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte e dei crediti di imposta. Vi rientrano a titolo esemplificativo: la presentazione di dichiarazioni redatte non conformemente ai modelli approvati;l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva;l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;l’irregolare tenuta o conservazione delle scritture contabili;l’omessa, incompleta o inesatta presentazione della dichiarazione di inizio o variazione attività;l’erronea compilazione della dichiarazione di intento che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione;l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema TS;l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;in assenza di frode, la detrazione dell’iva erroneamente applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota, comunque assolta dal cedente o prestatore;in assenza di frode, l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile;l’omesso esercizio dell’opzione sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale adottato;la mancata iscrizione al Vies. Con il provvedimento n. 27629/2023 dell’Agenzia delle entrate sono state definite le modalità di versamento delle somme dovute. La risoluzione n. 6/E/2023 dell’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo TF44 per il versamento delle somme in argomento.
Ravvedimento speciale delle violazioni tributarieTrattasi di una forma di ravvedimento operoso speciale, che prevede la possibilità di regolarizzare esclusivamente le violazioni concernenti le dichiarazioni presentate relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti (con riferimento ai periodi di imposta ancora accertabili). La risoluzione n. 6/E/2023 dell’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo da TF45 a TF56 per il versamento delle somme in argomento.
Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamentoSono definibili in via agevolata quattro casistiche: gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, gli accertamenti con adesione relativi a inviti al contradditorio notificati entro il 31 marzo 2023, gli accertamenti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e gli accertamenti notificati fino al 31 marzo 2023.
Definizione agevolata delle controversie tributarieLa definizione agevolata consente di definire le controversie in cui è parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio.  Con il provvedimento n. 30294 del 1° febbraio 2023 dell’Agenzia delle entrate è stato approvato il modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie e sono stati definiti modalità e termini per il versamento. La risoluzione n. 6/E/2023 dell’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo da TF20 a TF26 per il versamento delle somme in argomento.
Conciliazione agevolata delle controversie tributarieLa disposizione è applicabile in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie e riguarda le liti pendenti al 1° gennaio 2023 innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi.
Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di CassazioneLa disposizione è applicabile in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie e riguarda le controversie pendenti in Cassazione al 1° gennaio 2023 in cui è parte l’Agenzia delle entrate.
Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate derivanti da acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudizialeCon riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate la regolarizzazione dell’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, di reclamo o mediazione, nonché degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni avviene mediante il versamento integrale della sola imposta. La risoluzione n. 6/E/2023 dell’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo da TF40 a TF43 per il versamento delle somme in argomento.

ROTTAMAZIONE” DEI RUOLI: LA RICHIESTA DEL PROSPETTO INFORMATIVO

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di pagare in maniera agevolata i ruoli a carico dei contribuenti. Aderendo a tale definizione, tramite presentazione di apposita istanza telematica entro il prossimo 30 aprile, è possibile ottenere 2 vantaggi:

  • significativa riduzione degli importi dovuti, in quanto vengono sgravate le sanzioni amministrative, gli interessi compresi nei carichi, gli interessi di mora e i compensi di riscossione, laddove presenti;
  • pagamento in 18 rate trimestrali a partire dal prossimo 31 luglio, ricordando comunque che le prime due rate saranno pari ciascuna al 10% del complessivo importo dovuto. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2% annuo.

Il prospetto informativo

Con precedente informativa si è dato conto dell’apertura del canale per la presentazione delle istanze di definizione, utilizzando l’apposito servizio disponibile direttamente nell’area pubblica del sito internet dell’agente della riscossione:

A tal fine vi sono 2 procedure:

  • una dedicata ai soggetti che non presentano credenziali di accesso,
  • una seconda per i soggetti in possesso delle credenziali Spid, Cie o Cns (questa seconda decisamente più agevole e immediata).

Con analoghe modalità, dallo scorso 15 febbraio è possibile anche richiedere il cosiddetto “prospetto informativo”, che indica i debiti che rientrano nell’ambito applicativo della definizione agevolata.

Il documento contiene l’elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito che possono essere “definiti” e l’importo dovuto aderendo all’agevolazione.

Nel Prospetto non trovano evidenza eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già attivate nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale; tali importi saranno comunque inclusi nell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione che l’agente della riscossione comunicherà, entro il 30 giugno 2023, ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione.

La richiesta del prospetto è come di seguito articolata:

  • se viene effettuata la richiesta in area riservata sarà possibile visualizzare immediatamente una schermata con la conferma che la richiesta è stata presa in carico. Normalmente nelle successive 24 ore verrà recapitata una e-mail all’indirizzo indicato con il link per scaricare il Prospetto entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download;
  • se viene effettuata la richiesta in area pubblica (senza credenziali di accesso) l’iter è più complesso. Prima di tutto il contribuente riceve una prima e-mail con il link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata. Dopo la convalida, una seconda e-mail indicherà la presa in carico della richiesta e i suoi riferimenti identificativi. Infine, se la documentazione di riconoscimento allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con il link per scaricare il prospetto informativo entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download.

Si evidenzia che la richiesta del prospetto informativa non costituisce adesione ma si tratta unicamente di una verifica degli importi agevolabili; per fruire della rottamazione dei ruoli occorre successivamente presentare apposita istanza entro il 30 aprile.

BONUS PUBBLICITÀ 2023: PRENOTAZIONI FINO AL PROSSIMO 31 MARZO

Con una nota pubblicata sul proprio sito web il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria ha ricordato che fino al prossimo 31 marzo 2023 sarà possibile presentare le comunicazioni (la c.d. prenotazione) per l’accesso al credito d’imposta investimenti pubblicitari (c.d. “bonus pubblicità”) di cui all’articolo 57-bis, comma 1-quinquies, D.L. 50/2017, in relazione agli investimenti effettuati o da effettuare nel corso dell’anno 2023.

Come fare la domanda

Per accedere al bonus pubblicità 2023 è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile previa autenticazione con Sistema pubblico di identità digitale (Spid), Carta nazionale dei servizi (Cns) o Carta d’identità elettronica (Cie).Nessun documento dovrà essere allegato all’istanza (ad esempio contratti, fatture, documenti d’identità o attestazioni) mentre il beneficiario sarà comunque tenuto a conservare e ad esibire la documentazione a richiesta dell’Amministrazione finanziaria.In esito alla presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell’imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

Sotto il profilo soggettivo il c.d. “bonus pubblicità” può essere fruito sia da imprese che da lavoratori autonomi ma anche da enti non commerciali che hanno effettuato in questi mesi o effettueranno nella restante parte del 2023 gli investimenti pubblicitari agevolabili.

Quanto agli aspetti oggettivi dell’agevolazione il bonus pubblicità 2023 presenta delle novità rispetto a quello determinato nel 2022, che di seguito si vanno a riportare nella tabella che segue. 

Le regole per l’anno 2023

Viene ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d’imposta concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati e il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione.non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

Nel ricordare che il bonus in commento rientra nella disciplina degli aiuti “de minimis” e che lo stesso viene considerato un “aiuto di stato” soggetto alla disciplina del “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato” di cui all’articolo 10, D.M. n. 155 del 31 maggio 2017, occorre evidenziare che detto bonus spetta in ogni caso nei limiti delle risorse disponibili (non varrà, tuttavia, l’ordine cronologico di presentazione delle domande ma – nel caso di risorse insufficienti – si procederà alla ripartizione delle risorse disponibili in percentuale considerando tutte le domande validamente presentate).

L’adempimento a consuntivo

Allo stato attuale, e quindi salvo proroghe, le istruzioni prevedono che dal 9 gennaio 2024 al 9 febbraio 2024 i soggetti che hanno inviato la domanda dovranno successivamente inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, per attestare gli investimenti effettivamente realizzati nel 2023. A seguire verrà pubblicato sul sito web del Dipartimento per l’informazione e l’editoria l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

Il credito di imposta attribuito al contribuente, infine, potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale nel modello di pagamento F24 (indicando il codice tributo “6900”) esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate a partire dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.

APPROFONDIMENTI

NUOVO REGIME PATENT BOX: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 5/E/2023 e il provvedimento prot. 52642 del 24 febbraio 2023, ha fornito chiarimenti e introdotto modifiche alla nuova disciplina patent box, di cui all’articolo 6, D.L. 146/2021 e s.m.i.

Nuovo regime Patent Box

L’attuale patent box è un regime agevolativo opzionale che consente, al soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico di brevetti industriali, disegni e modelli e software protetti da copyright, di beneficiare di una deduzione fiscale, ai fini Irpef/Ires e Irap, maggiorata del 110% in relazione alle spese sostenute per la ricerca e sviluppo dei beni immateriali impiegati, direttamente o indirettamente, nelle attività d’impresa.

Periodo di applicazione

La circolare chiarisce che il nuovo patent box può essere applicato a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del D.L. 146/2021.

Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dunque, il nuovo regime patent box si applica a partire dal periodo d’imposta 2021, mentre per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021.

Transito dal vecchio al nuovo regime

La circolare chiarisce che i contribuenti che intendono transitare dal vecchio al nuovo regime devono comunicare la rinuncia alla procedura di accordo preventivo tramite Pec o con raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio delle Entrate presso il quale la procedura è pendente, purché non sia stato ancora sottoscritto l’accordo con l’Agenzia e anche qualora il contribuente abbia presentato istanza di rinnovo di un accordo preventivo già sottoscritto.

È fatta salva la possibilità di permanere nel precedente regime di patent box, a condizione che sia stata validamente esercitata un’opzione relativa ai periodi d’imposta antecedenti al 2021.

Soggetti beneficiari

Tra i chiarimenti da segnalare sotto il profilo soggettivo ci sono i seguenti:

  • l’accesso all’agevolazione comporta l’utilizzo diretto o indiretto dei beni agevolabili nell’attività d’impresa, dunque, non si può considerare “utilizzato” un bene per il quale è stato ottenuto un titolo di privativa industriale ma che non è impiegato nei processi aziendali;
  • possono accedere al nuovo regime patent box anche i contribuenti che utilizzano il bene immateriale in forza di un contratto di licenza o sub licenza (licenziatari) che conferisca loro il diritto allo sfruttamento economico, previo sostenimento di tutti i costi, assunzione dei rischi e titolarità dei risultati e nel rispetto di ogni requisito di Legge;
  • possono accedere all’agevolazione i consorzi o le imprese consorziate, a seconda che il consorzio effettui autonomamente attività di R&S o che riaddebiti i costi sostenuti alle consorziate;
  • nel caso di contratti di rete, possono accedere al nuovo patent box le imprese aderenti (in caso di rete-contratto) oppure la rete (in caso di rete-soggetto).

Attività rilevanti

La circolare, recependo il contenuto della risposta a interpello n. 159 del 24 gennaio 2023, conferma che i c.d. costi pass through, sostenuti da parte di una società del gruppo per prestazioni rese da soggetti terzi, inerenti ad attività di R&S rilevanti e meramente riaddebitati all’investitore sono agevolabili fino a concorrenza dell’ammontare degli stessi.

Il provvedimento ha inoltre esteso l’ambito territoriale delle attività da cui originano le spese di R&S ai Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni ai sensi del D.M. 4 settembre 1996.

Attività rilevanti ai fini del meccanismo premiale

Per quanto riguarda i disegni e modelli la circolare precisa che i disegni e modelli non registrati sono agevolabili a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di prima divulgazione al pubblico, il meccanismo premiale, che consente di recuperare i costi sostenuti fino all’ottavo periodo d’imposta precedente, è possibile soltanto dal momento in cui viene ottenuto il titolo di privativa industriale mediante registrazione.

Per quanto riguarda i software protetti da copyright, è possibile beneficiare del meccanismo premiale a partire dal periodo di imposta in corso alla data di registrazione del bene presso la Siae o presso altri enti o organismi pubblici, purché la registrazione produca effetti equivalenti a quella effettuata presso la Siae.

Infine, la circolare precisa che il primo periodo d’imposta nel quale è possibile usufruire del l’agevolazione è quello di effettivo utilizzo del bene immateriale, che potrebbe anche essere successivo a quello in cui è stato ottenuto il titolo di privativa industriale.

In tal caso la maggiorazione si applica ai costi sostenuti negli otto periodi d’imposta precedenti a quello in cui viene ottenuto il titolo di privativa industriale.

Termini di esercizio dell’opzione

La circolare precisa che l’opzione può essere esercitata anche tardivamente, nella dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine ordinario, sia essa configurabile come “dichiarazione tardiva” oppure come “dichiarazione integrativa/sostitutiva” di quella già trasmessa nei termini.

L’accesso al nuovo regime patent box è subordinato all’esercizio di un’opzione, da comunicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce.

L’opzione può essere, inoltre, esercitata anche avvalendosi della c.d. “remissione in bonisex articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate precisa, al punto 11.2, che per il primo periodo d’imposta di applicazione del nuovo regime la firma elettronica con marca temporale sulla documentazione idonea, ai fini di godere della c.d. “penalty protection”, può essere apposta entro 6 mesi dalla data di avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi, ivi intendendosi anche la data di presentazione della tardiva o integrativa/sostitutiva.

Cumulo col credito d’imposta R&S

La circolare, confermando la cumulabilità tra nuovo patent box e credito d’imposta R&S ex L. 160/2019 (quest’ultimo in vigore a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020), stabilisce che il risparmio fiscale da patent box rappresenta una “sovvenzione” e come tale deve essere dedotto dalla base di calcolo del credito d’imposta R&S in base alla c.d. “regola della nettizzazione dei costi”.

In caso di applicazione del nuovo regime patent box ai medesimi costi che hanno concorso al credito R&S dei periodi 2020 e seguenti, è necessario provvedere al ricalcolo dei crediti per tener conto della “sovvenzionepatent box e alla relativa restituzione, senza sanzioni e interessi, di quanto eventualmente già fruito in eccesso.

SCADENZIARIO

PRINCIPALI SCADENZE AL 31 MARZO 2023

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti SINO AL 31 MARZO  2023 con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
   
27.3.2023                      Presentazione modelli INTRASTATI soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­ni­ta­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT: relativi al mese di febbraio 2023, in via obbliga­toria o facoltativa; mediante trasmissione telematica. I soggetti che, nel mese di febbraio 2023, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano: i modelli relativi ai mesi di gen­na­io e febbraio 2023, appositamente contrassegnati, in via obbli­gatoria o facoltativa; mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­nopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.
   
30.3.2023Variazione richiesta
di rimborso
in compensazione
Le persone fisiche, le società di persone e i sog­getti IRES “solari” possono presentare i modelli integrativi RED­DITI 2022 e IRAP 2022, al fine di modificare la ori­ginaria ri­chie­sta di rimborso del­l’ec­cedenza d’impo­sta in opzione per la compensa­zione del credito.
30.3.2023           seguePresentazione
domande credito d’imposta per sistemi di accumulo energia elettrica
Le persone fisiche devono presentare all’Agenzia delle Entrate: la comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2022 relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, al fine di fruire del previsto credito d’imposta; utilizzando l’apposito modello approvato; in via telematica, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del relativo sito internet; direttamente oppure tramite un intermediario abilitato. Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­de.
 31.3.2023                Adesione al ravvedimento operoso “speciale”Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, i soggetti che hanno commesso violazioni riguar­danti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi d’imposta precedenti, possono regolarizzarle con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. A tali fini, entro il 31.3.2023: deve essere effettuato il versamento del totale delle somme dovute, oppure della prima di 8 rate trimestrali di pari importo; devono essere rimosse le irregolarità od omissioni ravvedute. La regolarizzazione in esame è preclusa se le violazioni sono già state contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter del DPR 600/73. Non sono definibili con il ravvedimento speciale in esame: le violazioni rilevabili ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 (controllo automatizzato delle dichiarazioni); le violazioni formali. In tali casi è possibile avvalersi delle specifiche defini­zio­ni agevolate previste dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023). 
 31.3.2023                   segueDefinizione delle irregolarità formaliI soggetti che hanno com­messo irregolarità formali fino al 31.10.2022 possono definirle mediante la cor­respon­sio­ne di una som­­ma pari a 200,00 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni. Sono definibili le irregolarità, le infrazioni e le inos­ser­vanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla de­terminazione della base imponibile e dell’im­­posta ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi. A tali fini, entro il termine in esame deve essere versata la metà delle somme dovute (il versamento della restante metà scade il 31.3.2024); è tuttavia consentito il versamento in unica soluzione entro il 31.3.2023. 
 31.3.2023                Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudizialeCon riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate è possibile regolarizzare l’omesso o carente versamento: delle rate successive alla prima relative alle som­me dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute all’1.1.2023 e per le quali non siano stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione; degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali, scaduti all’1.1.2023 e per i quali non siano stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione. La regolarizzazione dei suddetti pagamenti avviene mediante il versamento integrale della sola imposta. A tali fini, entro il 31.3.2023 deve essere effettuato il versamento: del totale delle somme dovute; oppure della prima di 20 rate trimestrali di pari importo. 
 31.3.2023        Versamento conguaglio prelievo straordinario 2022 per il settore energeticoI soggetti che operano nel settore energetico e il cui volume d’affari dell’anno 2021 deriva per almeno il 75% dalle previste attività, devono effet­tua­re il versamento del conguaglio del prelievo stra­or­dinario del 25% per l’an­no 2022, sulla base dell’in­cremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, rife­rito al periodo dall’1.10.2021 al 30.4.2022 rispet­to al saldo del periodo dal­l’1.10.2020 al 30.4.2021, se l’importo del contributo dovuto è superiore a quanto già versato (o che doveva essere versato). Resta fermo che il prelievo straordinario si applica solo se il suddetto incremento è cumulativamente: pari o superiore al 10%; superiore a 5.000.000,00 di euro. Se l’importo già versato è invece superiore a quello dovuto, l’eccedenza può essere utilizzata in compensazione nel modello F24, a partire dal 31.3.2023. 
 31.3.2023       seguePresentazione
domande per il
“bonus pubblicità”
Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non com­mer­ciali devono presentare in via telematica al Di­par­ti­mento per l’informazione e l’editoria della Presiden­za del Con­siglio dei Ministri, utilizzando i servizi telema­ti­ci messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la comu­nicazione: relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati o da effettuare nel­l’an­no 2023; al fine di beneficiare del credito d’im­posta del 75% del valore incrementale degli investimenti, a condizione che superino almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno 2022. 
 31.3.2023Presentazione
domande per il
“bonus quotazione”
Le piccole e medie imprese che si sono quotate in un mercato regolamentato nell’anno 2022 devono presen­tare la domanda: per beneficiare del credito d’imposta per i costi di consulenza, sostenuti entro il 31.12.2022, relativi alla quotazione; al Ministero dello Sviluppo economico, all’in­­di­riz­­zo PEC dgpiipmi.div07@pec.mise.gov.it, uti­liz­zan­do l’apposito modulo e allegando la pre­vi­sta documentazione. Non rileva l’ordine cronologico di presentazione. 
 31.3.2023              Registrazione contratti di locazioneLe parti contraenti devono provvedere: alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zio­ne di immobili con decorrenza inizio mese di mar­zo 2023 e al pagamento della relativa im­posta di re­gistro; al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di loca­zio­ne con de­correnza inizio mese di marzo 2023. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate. 
 31.3.2023                       segueDichiarazione e
versamento IVA
regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di febbraio 2023 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati: non soggetti ad accisa; spediti in spedizioni di valore intrinseco non supe­riore a 150,00 euro; destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro dell’Unione europea. La dichiarazione deve essere presentata anche in man­­can­­za di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­do le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione. 
 31.3.2023Dichiarazione
per la “Tobin tax”
I contribuenti che, nel 2022, hanno effettuato operazioni su strumenti finanziari, soggette alla c.d. “Tobin tax”, sen­za avvalersi di banche, altri intermediari finanziari o notai, devono presentare all’Agenzia delle Entrate: l’apposita dichiarazione, mediante il modello “FTT”; in via telematica. In presenza dei suddetti intermediari, la dichiarazione de­ve essere presentata da tali soggetti.