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NEWS E INFORMATIVE
- Adempimenti di fine luglio prorogati al 22 agosto 2022
- Fino al 31 dicembre 2022 delibere dividendi con le vecchie regole
- Chiarimenti sulla disciplina delle note di variazione ai fini Iva
- La bolletta doganale assume sembianze elettroniche
- Autotrasporto: rese note le deduzioni forfettarie per il 2021
- Credito d’imposta a favore delle imprese “non gasivore” per l’acquisto di gas naturale
- La deduzione fiscale del costo di competenza dei canoni di locazione finanziaria
APPROFONDIMENTI
- Chiarimenti nuovo esterometro (p.16)
SCADENZIARIO
- Principali scadenze dal 16 luglio 2022 al 15 agosto 2022 (p.19)
NEWS E INFORMATIVE
ADEMPIMENTI DI FINE LUGLIO PROROGATI AL 22 AGOSTO 2022
Da alcuni anni a questa parte è operativa la cosiddetta “proroga di Ferragosto”, ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata dal 1° al 20 agosto: questi possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese di agosto.
Nel corso del 2022 si verifica una fattispecie particolare: cadendo il 31 luglio di domenica, gli adempimenti in scadenza al 30 luglio 2022 e al 31 luglio 2022 vengono automaticamente rimandati al 1° agosto 2022, termine che trasla al 22 agosto 2022 ricadendo nella sospensione degli adempimenti prevista fino al 20 agosto 2022 (che cade anch’esso di sabato).
A titolo puramente esemplificativo si indicano alcuni adempimenti la cui scadenza originaria è fissata tra il 30 luglio 2022 e il 31 luglio 2022, compreso l’adempimento Intrastat per cui il D.L. 73/2022 ha introdotto la nuova scadenza del “mese successivo al periodo di riferimento”, rispetto a quella precedente che era fissata al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
La nuova scadenza per questi adempimenti è fissata al 22 agosto 2022:
Presentazione telematica modello Iva TR secondo trimestre 2022 |
Presentazione telematica esterometro secondo trimestre 2022 |
Presentazione elenco Intrastat mese di giugno 2022 e secondo trimestre 2022 |
Presentazione elenco Intra 12 mensile per gli enti non commerciali e gli agricoltori per gli acquisti di maggio |
Presentazione modello Uniemens individuale per retribuzione e compensi corrisposti in giugno |
FINO AL 31 DICEMBRE 2022 DELIBERA DIVIDENDI CON LE VECCHIE REGOLE
Il prossimo 31 dicembre scade la disciplina transitoria riguardante i dividendi delle società di capitali: entro tale data può infatti essere deliberata la distribuzione delle riserve formatesi con utili “ante 2018” beneficiando delle vecchie regole, tendenzialmente più convenienti, soprattutto per i soci che presentano redditi limitati.
L’attuale disciplina sui dividendi
La Legge di Bilancio per il 2018 (L. 205/2017) è intervenuta ad uniformare la disciplina dei dividendi, stabilendo un identico trattamento per i dividendi provenienti da partecipazioni qualificate e non, con applicazione di un prelievo fisso al 26% quando il percettore sia persona fisica che non agisce nell’esercizio dell’impresa.
Pertanto, i dividendi (e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale), sulla base di tale disciplina, risultano assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (quindi il prelievo è definitivo ed è operato dalla società che distribuisce i dividendi) pari al 26%, a prescindere dalla qualificazione della partecipazione o dell’apporto all’associazione in partecipazione.
La disciplina transitoria
Al fine di non imporre un trattamento peggiorativo, il ché accade quando il socio ha redditi limitati, in quanto la tassazione sostitutiva comporta un prelievo più significativo rispetto a quello che si avrebbe facendo concorrere (parte) del dividendo al reddito complessivo sulla base delle vecchie regole, la Legge di Bilancio 2018 aveva disposto una disciplina transitoria.
È infatti previsto che, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in soggetti Ires formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e deliberate entro il 2022, rimane applicabile la disciplina previgente.
Da notare che tale disciplina transitoria richiede che sia assunta la delibera entro il prossimo 31 dicembre 2022, ma non richiede che le riserve siano anche materialmente distribuite entro tale data; tali dividendi possono quindi essere materialmente erogati anche successivamente. |
Tradizionalmente la tassazione dei dividendi erogati da società di capitali, quando percepiti da persone fisiche non esercenti attività d’impresa, risultava distinta a seconda della caratura della partecipazione:
- socio titolare di partecipazione qualificata (percentuale di partecipazione al capitale superiore al 25% o percentuale spettante di diritto di voto superiore al 20%). In questo caso la tassazione avveniva con concorrenza di una quota parte del dividendo alla formazione del reddito complessivo del percettore (quindi con inserimento nel quadro RL del modello Redditi), come da tabella che segue;
Utili formati in capo alla società sino al 2007 | 40% |
Utili formati in capo alla società dal 2008 al 2016 | 49,72% |
Utili formati in capo alla società nel 2017 | 58,14% |
- socio titolare di partecipazione non qualificata (quindi che non raggiunge i target del punto precedente). In questo caso la tassazione avviene in modo definitivo mediante trattenuta di una ritenuta a titolo di imposta del 26% (quindi per tali soggetti nulla è variato).
La stratificazione delle riserve può essere verificata dal prospetto del capitale e delle riserve presente nel quadro RS del modello Redditi).
Esempio | |
Si ipotizzi una riserva formata con utili prodotti nel 2015. Il socio Mario Rossi detiene una partecipazione qualificata pari al 50% e presenta un’aliquota Irpef marginale del 27% (per semplicità si trascurano le addizionali). A Mario Rossi spetta un dividendo di 100: – tassazione ordinaria à 26 – tassazione azionando la disciplina transitoria à reddito imponibile 49,72 a cui applicare l’aliquota marginale del 27% à 13,42 |
Quanto appena affermato non vale per le partecipazioni detenute in regime d’impresa (in quanto non si applica la ritenuta a titolo d’imposta sui dividendi, quindi non opera neppure la disciplina transitoria), così come non vale per gli utili che si sono formati in vigenza del regime di trasparenza fiscale (in quanto il relativo reddito è già stato tassato in capo al socio, quindi il dividendo in ogni caso non sarà tassato in sede di distribuzione).
Visto l’approssimarsi del termine ultimo per azionare la disciplina transitoria, come detto fissato al 31 dicembre prossimo, si invitano gli associati a valutare se, in presenza di utili formati prima del 2018, possa essere opportuno procedere a deliberare la distribuzione di tali riserve, distribuzione che materialmente potrà avvenire anche in futuro. |
Si rammenta che la delibera di distribuzione di dividendi deve essere sottoposta a registrazione nel termine di 20 giorni, con corresponsione dell’imposta di registro in misura fissa di 200 euro.
CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA DELLE NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA
Dopo i chiarimenti forniti con la circolare n. 20/E dello scorso 29 dicembre 2021, in merito alle rilevanti novità apportate all’art.26 del decreto iva da parte dell’articolo 18 del c.d. Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021 convertito nella L. 106/2021), l’Agenzia delle entrate è tornata di recente sul tema delle note di variazione ai fini Iva, per fornire ulteriori precisazioni che possono assumere una certa rilevanza operativa per gli operatori commerciali.
In particolare ci soffermiamo sui chiarimenti che l’amministrazione finanziaria ha fornito in occasione di una risposta data nella recente manifestazione Telefisco “estate” organizzata lo scorso 15 giugno dalla stampa specializzata e sulle indicazioni fornite con la risposta a interpello n. 309/E/2022.
Vediamo nel dettaglio i temi trattati e le risposte fornite dall’Agenzia delle entrate.
La nota di credito nelle procedure concorsuali
Per effetto delle nuove previsioni introdotte nell’articolo 26, D.P.R. 633/1972 ad opera dell’articolo 18 del citato D.L. 73/2021, a partire dalle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 viene riconosciuta la possibilità per il creditore di operare la nota di variazione in diminuzione sin dal momento di apertura della procedura medesima.
A fronte di tale novità, l’Agenzia entrate con la citata circolare n. 20/E/2021 ha ritenuto che l’emissione della nota di variazione in diminuzione, necessaria per il recupero della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto non incassata, non risulti preclusa al cedente/prestatore (creditore) che non abbia effettuato l’insinuazione al passivo del credito corrispondente. Deve, quindi, intendersi superata la posizione assunta in proposito con precedenti documenti di prassi, secondo cui la nota di variazione in diminuzione è emessa in subordine alla “necessaria partecipazione del creditore al concorso” (cfr. circolare n. 77/2000, § 2.a, risoluzioni n. 155/E/2001, n. 89/E/2002 e n. 195/E/2008).
Relativamente alle modalità con le quali il creditore debba operare detta nota di variazione l’Agenzia delle entrate, nel recente incontro di Telefisco 2022, ha chiarito che la stessa deve essere emessa per variare – in tutto o in parte – il corrispettivo non incassato (imponibile e corrispondente imposta), non potendo essere emessa – con specifico riferimento alle procedure concorsuali – una nota di variazione per la sola imposta, consentita solo laddove si configuri una errata applicazione dell’aliquota.
Pertanto, prosegue l’Amministrazione finanziaria, se – nonostante sia stata emessa una nota di variazione del corrispettivo – la procedura decida di iscrivere al passivo solo “la parte relativa all’imponibile” (sulla base di un titolo ritenuto idoneo dal punto di vista civilistico), il creditore che sia soddisfatto – in tutto o in parte – del proprio credito, dovrà emettere una nota di variazione in aumento ripartendo proporzionalmente la somma incassata tra imponibile ed imposta.
Conforme a tale soluzione l’Agenzia delle entrate richiama suoi precedenti interventi di prassi (risoluzione n. 127/E/2008 e risposta a interpello n. 801/E/2021) sebbene riferiti, specularmente, al caso della nota di variazione in diminuzione.
Rimborso come alternativa all’impossibilità di emettere nota di credito
Con la risposta all’interpello n. 309/E/2022 l’Agenzia delle entrate affronta la tematica, tutt’altro che infrequente, del creditore fallimentare che, pur insinuatosi nel fallimento, cessa la propria posizione Iva nelle more del fallimento attesa la sua lunga durata e, successivamente, alla conclusione della procedura non ottiene nulla oppure ottiene solo parzialmente il riconoscimento del proprio credito. Chiedendosi in questi casi se e con quali strumenti sia possibile recuperare l’imposta non dovuta a seguito della infruttuosità della procedura stessa, attesa la mancanza del requisito soggettivo (la partita Iva) per poter emettere la nota di credito.
Il caso si riferisce evidentemente alla situazione precedente alle modifiche apportate con il decreto Sostegno bis (procedura aperta prima del 26 maggio 2021) e quindi, ad una situazione nella quale il ricorso alla nota di variazione risulta comunque subordinato alla verificata infruttuosità della procedura che l’Agenzia delle entrate ha individuato nella scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei creditori al decreto di chiusura del fallimento.
In merito all’utilizzo di strumenti alternativi per recuperare l’Iva non dovuta, l’Agenzia delle entrate con la citata circolare n. 20/E/2021, al § 6, ha chiarito che gli stessi, in generale, non sono tra loro alternativi, precisando che:
“il superamento del limite temporale previsto dal Legislatore per l’esercizio del diritto alla detrazione – rinvenibile dal combinato disposto degli articoli 26, commi 2 e seguenti, e 19, comma 1, Decreto Iva – non implica, in via generale, che il recupero dell’imposta non detratta possa avvenire, alternativamente, presentando, in una fase successiva, la dichiarazione integrativa a favore di cui all’articolo 8, comma 6-bis, D.P.R. 322/1998, contenente la riduzione non operata dell’imposta, o un’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 30-ter, Decreto Iva”. |
Pur negando, quindi, il ricorso “automatico” ad altri strumenti (come la dichiarazione integrativa o l’istanza di rimborso) alternativi alla nota di credito qualora il termine per la sua corretta emissione sia decorso per “colpevole” inerzia del soggetto passivo, con la recente risposta a interpello n. 309/E/2022 l’Agenzia delle entrate riconosce la possibilità di ricorrere al rimborso ai sensi dell’articolo 30-ter, Decreto Iva laddove, ad esempio, il contribuente, per motivi a lui non imputabili, non sia legittimato ad emettere una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’articolo 26, D.P.R. 633/1972.
Tenendo presente che con la procedura di rimborso di cui al citato articolo 30-ter, comma 1, Decreto Iva il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 20/E/2021 ha ritenuto che, trattandosi di una norma residuale ed eccezionale, questa trovi applicazione ogni qual volta sussistano condizioni oggettive che non consentono di esperire il rimedio di ordine generale (nel caso in commento l’emissione di una nota di variazione in diminuzione), ritenendosi invece l’istituto non utilizzabile per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione qualora tale termine sia decorso per colpevole inerzia del soggetto passivo. Infine l’Agenzia delle entrate, nel caso in commento, subordina la possibilità di presentare istanza di rimborso alla dimostrazione del creditore fallimentare di aver assolto correttamente tutti gli adempimenti di legge e di aver fatto concorrere a suo tempo l’Iva addebitata in rivalsa nella liquidazione periodica e annuale di riferimento.
LA BOLLETTA DOGANALE ASSUME SEMBIANZE ELETTRONICHE
Recentemente l’Agenzia delle dogane è intervenuta sul sistema informatico di sdoganamento all’importazione, sopprimendo il noto modello cartaceo della bolletta doganale e sostituendolo con una procedura informatica.
Tale novità, ormai in uso dallo scorso 9 giugno 2022, data di decadenza del formato cartaceo, coincide con l’introduzione del nuovo documento dematerializzato.
Proprio in considerazione di questo ultimo aspetto è previsto che il sistema rilasci una serie di “Prospetti” che rappresentano riepiloghi non ufficiali dei dati trasmessi elettronicamente.
Le novità in vigore dal 9 giugno 2022
abbandono della bolletta doganale “cartacea”;introduzione della bolletta doganale “elettronica”;introduzione del “Prospetto di riepilogo ai fini contabili”, al fine di consentire agli operatori di assolvere gli obblighi Iva connessi alla registrazione delle bollette doganali e quindi garantire agli stessi di esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva all’importazione;introduzione del “Prospetto sintetico della dichiarazione”, rilasciato successivamente all’accettazione della dichiarazione doganale in AIDA 2.0 e riassuntivo dei dati salienti della dichiarazione stessa;introduzione del “Prospetto di svincolo”, fornito dall’Agenzia delle dogane nell’ambito del processo di uscita delle merci dagli spazi doganali e necessario per consentire le attività controllo della G. di F. / facilitare l’ottenimento del “visto uscire”, c.d. messaggio QA. |
Il nuovo sistema di trasmissione prevede l’invio del file al sistema dell’Agenzia delle entrate con apposizione di firma digitale e, solo quando le dichiarazioni risulteranno acquisite, esse assumeranno efficacia.
Le dichiarazioni disponibili sono le seguenti:
H1 | Dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale |
H2 | Dichiarazione di deposito doganale |
H3 | Dichiarazione di ammissione temporanea |
H4 | Dichiarazione di perfezionamento attivo |
H5 | Dichiarazione di introduzione delle merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali |
Le predette dichiarazioni saranno identificate univocamente da un MRN (master reference number) che sostituirà i vecchi estremi di identificazione quali il codice ufficio – registro – numero dichiarazione – CIN – data.
AUTOTRASPORTO: RESE NOTE LE DEDUZIONI FORFETTARIE PER IL 2021
Il Mef, con il comunicato stampa n. 125 del 28 giugno 2022 ha reso note le agevolazioni applicabili agli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2021.
In merito ai trasporti di merci effettuati personalmente dall’imprenditore per conto di terzi oltre il Comune in cui ha sede l’impresa di autotrasporto è prevista una deduzione forfetaria delle spese non documentate, ai sensi dell’articolo 66, comma 5, primo periodo, Tuir nella misura di 55euro (in luogo dei 48,00 euro previsti per l’annualità precedente) per i trasporti oltre il Comune in cui ha sede l’impresa.
I trasporti effettuati all’interno del Comune invece scontano una deduzione forfetaria delle spese non documentate per un importo pari al 35% di quello precedente.
Trasporto | Deduzione forfettaria |
Entro il Comune | 55 euro |
Oltre il Comune | 35% dell’importo precedente |
Le deduzioni spettano una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi, quindi se l’imprenditore utilizza per un giorno la deduzione per i viaggi fuori dal Comune non potrà beneficiare per il medesimo giorno anche di quella per i viaggi all’interno del Comune (anche quando in realtà avesse percorso entrambi i tragitti). Anche in questo caso va data indicazione della deduzione usufruita nei quadri RG o RF del modello Redditi (a seconda che l’impresa sia in contabilità semplificata o ordinaria). A tal fine l’autotrasportatore deve predisporre (e sottoscrivere) un prospetto riepilogativo che riporti l’indicazione dei viaggi effettuati e dei documenti di trasporto utilizzati.
Deduzione per motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t
Il citato comma 5 dell’articolo 66, Tuir prevede anche una ulteriore deduzione, pari a 154,94 euro, in favore delle imprese di autotrasporto in contabilità semplificata con riferimento ad ogni motoveicolo e autoveicolo posseduto a qualsiasi titolo (anche leasing) e utilizzato nell’attività d’impresa avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.
Tale deduzione, che in caso di cessione del veicolo cui si riferisce va ragguagliata ad anno, è cumulabile con la precedente deduzione forfetaria per spese non documentate e va riportata nel quadro RG del modello Redditi.
Recupero del contributo al SSN
Anche per questo anno, come per lo scorso, pare non confermato il recupero del contributo del SSN (di cui all’articolo 1, comma 103, L. 266/2005) pagato sui premi assicurativi per responsabilità civile dei veicoli per trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
CREDITO D’IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE “NON GASIVORE” PER L’ACQUISTO DI GAS NATURALE
Come noto al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore delle forniture di gas ed energia, sono stati previsti dal Governo degli interventi a favore delle aziende c.d. “non energivore e/o non gasivore”.
Con una recente circolare, la n. 13/E dello scorso 13 maggio 2022, l’Agenzia delle entrate ha rilasciato alcuni chiarimenti in relazione all’ambito applicativo delle agevolazioni per le aziende “non energivore”; allo stesso tempo con la circolare n. 20/E del 16 giugno 2022, l’Agenzia delle entrate è intervenuta per chiarire i termini di quello che è il credito d’imposta a favore delle imprese “non gasivore” per l’acquisto di gas naturale.
L’Agenzia ha chiarito che a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, il decreto Ucraina riconosce alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile, entro il 31 dicembre 2022, esclusivamente in compensazione e non può essere chiesto a rimborso, è prevista tuttavia la possibilità, demandata ad un decreto attuativo in emanazione, di procedere alla sua cessione.
Il credito d’imposta è calcolato sulla base dei consumi effettivi relativi al secondo trimestre, i consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, non potranno, invece, essere presi in considerazione, occorre che l’impresa faccia riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio, limitatamente ai mesi indicati dalla norma.
Al fine d’individuare i prezzi di riferimento il percorso da seguire nel sito web indicato è il seguente: MERCATI GASSTATISTICHE- M-GAS-MI-GAS. |
Il credito per l’acquisto di gas naturale non soggiace al limite di utilizzabilità dell’anno pari a 250.000 euro, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità interessi passivi. Esso è inoltre cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non determini il superamento del costo sostenuto.
Ai fini della compensazione con risoluzione n. 18/E del 14 aprile 2022 è stato istituito il codice tributo “6964” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022)” |
LA DEDUZIONE FISCALE DEL COSTO DI COMPETENZA DEI CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
Per i contratti di locazione finanziaria stipulati dal 29 aprile 2012, ai sensi dell’articolo 102, comma 7, Tuir la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è disallineata rispetto alla durata effettiva del contratto, per cui:
- se la durata effettiva del contratto è inferiore alla durata minima fiscale, l’utilizzatore deve ripartire l’importo complessivo dei canoni di locazione finanziaria lungo tale durata minima fiscale, riprendendo a tassazione l’eccedenza in tutti i periodi d’imposta di durata del contratto;
- se la durata effettiva è almeno pari a quella minima fiscale, l’utilizzatore può dedurre quanto imputato a Conto economico.
All’atto di stipula di un contratto di locazione finanziaria le imprese devono, pertanto, sapere valutare correttamente l’impatto fiscale conseguente alla durata del contratto.
La contabilizzazione del contratto di locazione finanziaria
Il contratto di locazione finanziaria (leasing) è un’operazione intercorrente tra una società di leasing (locatore o concedente) e un altro soggetto (locatario) con la quale il locatore si impegna a concedere in uso contro pagamento di un canone, al locatario un bene mobile o immobile, acquisito o costruito, con la facoltà del locatario di acquistarne la proprietà al termine del contratto.
Le operazioni di leasing possono essere contabilizzate con 2 metodi differenti:
- metodo patrimoniale;
- metodo finanziario.
Per le imprese che adottano i Principi contabili nazionali la contabilizzazione dei contratti di locazione finanziaria deve essere effettuata con il metodo patrimoniale. Al contrario, secondo i Principi contabili internazionali il leasing deve essere contabilizzato con il metodo finanziario. Questo metodo evidenzia maggiormente l’aspetto sostanziale dell’operazione di leasing che quello formale. Per comprendere il funzionamento del metodo patrimoniale occorre tenere conto che il canone corrisposto periodicamente al locatore può essere scisso in 2 parti:
- la prima rappresenta la quota capitale;
- la seconda è la quota interessi.
Vediamo, quindi, in sintesi, le caratteristiche salienti di entrambi i metodi (sia per la società di leasing che per l’utilizzatore), per poi proseguire con l’analisi considerando la posizione del solo utilizzatore del bene nella modalità di contabilizzazione del contratto di leasing secondo il metodo patrimoniale.
Metodo patrimoniale
Società di leasing La società di leasing è, a tutti gli effetti, proprietaria del bene dato in leasing: esso, dunque, è rilevato tra le immobilizzazioni. Le norme del codice civile prevedono che la società di leasing indichi in bilancio i beni dati in leasing in modo distinto rispetto alle restanti immobilizzazioni. La stessa società calcola le quote di ammortamento su tali beni, quote che confluiscono nel Conto economico. Impresa utilizzatrice L’impresa utilizzatrice rileva nel Conto economico i costi sostenuti per canoni di locazione finanziaria di competenza del periodo. |
Metodo finanziario
Società di leasing La società di leasing non iscrive il cespite oggetto di locazione finanziaria tra le immobilizzazioni. Essa rileva, invece, nello Stato patrimoniale, un credito per la quota capitale dei canoni ancora da percepire. Mano a mano che l’impresa incassa i canoni riduce l’importo del credito per la quota capitale. La quota interessi dei canoni di competenza dell’esercizio viene portata tra i componenti positivi di reddito. Impresa utilizzatrice L’impresa utilizzatrice rileva il bene ricevuto in leasing tra le immobilizzazioni e calcola su tale bene le relative quote di ammortamento. Contestualmente, rileva un debito per la quota capitale dei canoni da pagare: tale debito viene ridotto ogni qual volta si procede al pagamento dei canoni periodici per la quota capitale pagata. Nel Conto economico, tra i componenti negativi di reddito, viene rilevata la quota interessi dei canoni di competenza dell’esercizio. |
Il metodo patrimoniale per l’utilizzatore del bene
I canoni di leasing oggetto delle fatture di acquisto ricevute (conseguenti alla stipula del contratto di locazione finanziaria) vanno imputati tra i costi per godimento beni di terzi nella voce B8) di Conto economico. Alla fine di ogni esercizio occorre calcolare il risconto o rateo per adeguare l’importo del costo rilevato durante l’anno al costo di competenza calcolato, come detto, quale quota parte del totale dei costi (maxicanone + canoni) imputabile all’esercizio in relazione alla durata del contratto medesimo. In particolare, se i canoni contabilizzati sono superiori a quelli di competenza si rileverà un risconto attivo, se i canoni contabilizzati sono inferiori a quelli di competenza si rileverà un rateo passivo. Terminato il leasing, nel caso avvenga il riscatto, il bene sarà iscritto tra le immobilizzazioni al prezzo di riscatto e inizierà il relativo ammortamento.
Prima di procedere con la rilevazione delle scritture contabili va sottolineato che in origine era previsto l’obbligo di iscrizione degli impegni legati al contratto di leasing tra i conti d’ordine, ma la successiva previsione di tale informazione in Nota integrativa ha fatto venir meno l’obbligo di indicazione tra i conti d’ordine. Dal punto di vista pratico le scritture contabili dei canoni di leasing riguardano il momento del pagamento del maxi-canone, della rilevazione dei canoni periodici di leasing e del risconto attivo al termine di ogni esercizio e l’eventuale iscrizione del bene tra le immobilizzazioni alla fine del contratto all’atto di esercizio dell’opzione per il riscatto. |
Esempio |
Ricevuta la fattura per il maxi canone alla sottoscrizione del contratto:
30/04/2022
Canoni di leasing macchinari (Ce) Iva a credito (Sp) | a | Debito verso fornitore società di leasing (Sp) | 40.000 8.800 | 48.800 |
Ricevuta la fattura per la rata mensile del canone di leasing:
31/05/2022
Canoni di leasing macchinari (Ce) Iva a credito (Sp) | a | Debito verso fornitore società di leasing (Sp) | 950 209 | 1.159 |
Rilevato il risconto attivo per la quota del maxi-canone di competenza degli esercizi successivi:
31/12/2022
Risconti attivi per canoni di leasing (Sp) | a | Canoni di leasing macchinari (Ce) | 33.333,33 | 33.333,33 |
Al termine della durata quadriennale del contratto, viene riscattato il macchinario:
30/04/2026
Macchinari (Sp) Iva a credito (Sp) | a | Debito verso fornitore società di leasing (Sp) | 5.000 1.100 | 6.100 |
La deduzione fiscale per l’impresa utilizzatrice del costo del contratto di leasing
I canoni di locazione finanziaria rappresentano per l’utilizzatore, in via generale, un costo deducibile a condizione che il bene oggetto del contratto sia strumentale all’attività svolta.
Per i contratti di locazione finanziaria stipulati fino al 28 aprile 2012, la deduzione dei canoni era vincolata a stipula di contratti con durate degli stessi fissate dalla legge (la scelta dell’impresa di stipulare contratti con durata diversa da quella prevista normativamente causava la indeducibilità integrale dei canoni pagati).
A decorrere dai contratti stipulati dal 29 aprile 2012 è stato introdotto un “doppio binario” tra la durata del contratto di leasing, che è libera scelta della contrattazione tra l’impresa e la società di leasing, e il vincolo temporale per la deduzione fiscale dei canoni. Con una successiva modifica intervenuta per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2014 vengono apportate ulteriori modifiche alla durata minima fiscale dei beni ammortizzabili, con esclusione degli autoveicoli che mantengono l’originaria disciplina (rimane in ogni caso ferma la libera scelta tra impresa e società di leasing della durata contrattuale).
Vediamo in sintesi di riepilogare le modifiche intervenute a decorrere dal 29 aprile 2012, previste dall’articolo 102, comma 7, D.P.R. 917/1986, tutt’oggi in vigore:
Contratti di leasing stipulati dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013 | Contratti di leasing stipulati dal 1° gennaio 2014 tutt’oggi in vigore | |
Beni immobili | durata fiscale pari a un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento* se la durata del contratto è compresa tra 11 e 18 anni | durata fiscale pari a un periodo non inferiore a 12 anni |
Beni strumentali mobili (diversi dagli autoveicoli) | durata fiscale pari a un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento* | durata fiscale pari a un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento* |
Autoveicoli a deducibilità limitata | durata fiscale pari a un periodo non inferiore al periodo di ammortamento* | durata fiscale pari a un periodo non inferiore al periodo di ammortamento* |
* Per periodo di ammortamento va inteso quello risultante dall’applicazione dei coefficienti ministeriali di cui al D.M. 31 dicembre 1988 |
Vale la pena evidenziare che se la durata del contratto di leasing è pari o superiore alla durata minima fissata per la deducibilità fiscale dei canoni, questi potranno essere dedotti nella stessa misura in cui sono imputati a Conto economico. |
Se, invece, la durata del contratto è inferiore alla durata minima fissata, le imprese dovranno determinare un doppio binario:
- contabile, che segue la durata del contratto;
- fiscale, che segue il periodo di deduzione fiscale dei canoni previsto dalla normativa.
I canoni ripresi a tassazione nel corso della durata effettiva del contratto (mediante variazioni in aumento) troveranno riconoscimento fiscale in corrispondenti variazioni in diminuzione fino al riassorbimento dei valori fiscali sospesi, dalla scadenza del contratto in poi.
Una società di capitali ha stipulato un contratto di leasing per un macchinario in data 2 gennaio 2022, che presenta le seguenti condizioni:
- durata contrattuale 1.095 giorni;
- coefficiente di ammortamento 10% → durata minima fiscale anni 5;
- costo del concedente 111.000 euro;
- interessi da corrispondere nell’arco della durata contrattuale 18.000 euro;
- prezzo di riscatto 10.000 euro.
In data 15 gennaio 2025 viene esercitata l’opzione (riscatto) per l’acquisto del macchinario. Esemplifichiamo nella tabella il disallineamento civilistico/fiscale nell’ipotesi che la quota interessi sia la stessa in ciascuno dei 3 periodi di imposta (2022/2023/2024):
Anni | Imputazione dei canoni a Conto economico | Deducibilità fiscale dei canoni | Variazione fiscale |
2022 | 43.000 | 25.800 | + 17.200 |
2023 | 43.000 | 25.800 | + 17.200 |
2024 | 43.000 | 25.800 | + 17.200 |
2025 | 25.800 | – 25.800 | |
2026 | 25.800 | – 25.800 |
Pertanto, per quanto riguarda la quota di competenza dei canoni di locazione finanziaria:
- nei periodi di imposta che vanno dal 2022 al 2024 andranno effettuate delle variazioni in aumento in sede di dichiarazione dei redditi per 17.200 euro annui;
- nei periodi di imposta 2025 e 2026 andranno effettuate variazioni in diminuzione dell’importo complessivo di 25.800 euro annui.
La quota interessi implicita compresa nei canoni di locazione finanziaria è, invece, deducibile nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 96, Tuir, facendo riferimento alla durata fiscale del contratto, nel caso esemplificato ai 5 anni.
Dal 15 gennaio 2025 saranno deducibili le quote di ammortamento (da stanziare sulla base della vita utile residua dalla data del riscatto) derivanti dall’iscrizione del macchinario nelle immobilizzazioni materiali per 10.000 euro.
per informazioni Ufficio Fiscale e Tributario Apindustria Brescia: tel. 03023076 – fax 0302304108 – email fiscale.tributario@confapibrescia.it |
APPROFONDIMENTI
CHIARIMENTI NUOVO ESTEROMETRO
Lo scorso 1° luglio 2022 sono entrate in vigore le previsioni riguardanti la comunicazione all’Amministrazione finanziaria delle operazioni transfrontaliere, ossia poste in essere con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (il cosiddetto “nuovo esterometro”).
La nuova modalità di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere prevede che, per ogni operazione (e quindi non più cumulativamente per le operazioni del trimestre), venga trasmesso il dato al Sistema di Interscambio (SdI).
Con la circolare n. 26/E del 13 luglio 2022 sono stati forniti i primi chiarimenti sull’adempimento che di seguito vengono schematizzati e riepilogati.
Operazioni con privati | La comunicazione non riguarda solo le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti che svolgono attività economica; al contrario, secondo l’Agenzia delle entrate la trasmissione deve avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i privati consumatori (solo nel caso in cui il corrispettivo dell’operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento). | ||
Operazioni non territoriali | L’esterometro riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni. Non è infatti significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini Iva, nel territorio nazionale. In deroga a tale previsione, il decreto semplificazioni ha stabilito l’esclusione dall’obbligo di comunicazione, oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica emesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), anche di quelle non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies, D.P.R. 633/1972 (ad esempio fatture di alberghi, ristoranti, ecc.) solo quando di importo non superiore a 5.000 euro (sul punto l’Agenzia precisa che tale importo si deve ritenere comprensivo di Iva). | ||
Minimi, forfettari ed enti non commerciali | Dallo scorso 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso anche a minimi, forfettari ed enti non commerciali che applicano il regime forfettario ex L. 398/1991 (se nel 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro). L’Agenzia precisa che tali soggetti, se interessati dal nuovo obbligo di fatturazione, qualora pongano essere operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello stato, sono tenuti anche alla trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti esteri. Con riferimento agli enti non commerciali, l’obbligo riguarderà le sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell’ente. | ||
Descrizione semplificata | Un tema delicato riguardava la descrizione dell’operazione; in altre parole, occorre che nel file inviato allo SdI sia riportata nel dettaglio la descrizione dei beni/servizi acquistati/ceduti? Fortunatamente l’Agenzia ha ammesso una compilazione semplificata che permette di indicare nel campo 2.2.1.4 <Descrizione> la parola “beni” ovvero la parola “servizi” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “beni e servizi”, rinviando, altresì, alla descrizione contenuta nella fattura emessa. Analogamente, anche per le fatture ricevute, in sede di integrazione della fattura di acquisto, è possibile indicare nel file da inviare allo SdI, nel campo 2.2.1.4 <Descrizione> la parola “beni” ovvero la parola “servizi” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “beni e servizi”, rinviando, come per le operazioni attive, alla descrizione contenuta nel documento di dettaglio ricevuto. | ||
Termini di invio delle informazioni | La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Quindi, in particolare, per le cessioni intracomunitarie e per le prestazioni i servizi verso altri soggetti UE, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione; per le cessioni non territoriali e per le prestazioni rese a soggetti extra UE, entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione. La modifica dei termini per l’invio delle informazioni relative alle operazioni transfrontaliere non incide sulle ulteriori previsioni in tema di emissione e registrazione delle fatture o di liquidazione dell’Iva. | ||
Bolletta doganale | Le operazioni certificate da bolletta doganale sono esonerate dall’obbligo di comunicazione, ma non esiste un divieto in tal senso; il contribuente può quindi facoltativamente decidere di comunicare tali operazioni (anche se tali dati risulteranno duplicati nel caso di utilizzo delle precompilate Iva). | ||
Fatture anticipate | Anche nel caso di emissione di fatture anticipate, la trasmissione dei dati relativi alle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, senza far alcun riferimento al termine di registrazione del documento. | ||
Integrazione ed autofattura e rilevanza dei file inviati | Secondo l’Agenzia delle entrate occorre distinguere in base all’operazione in relazione alla quale assolvere l’Iva. Nel caso di acquisti di servizi da soggetti extra UE (tipo documento TD17) o acquisti di beni ex art. 17 comma 2 da soggetti non residenti (tipo documento TD19 se i beni sono già nel territorio dello stato), il documento creato costituisce autofattura. Quando invece il documento ricevuto dal fornitore costituisce fattura (es: acquisto di servizio da soggetto UE con codice integrazione TD17 o acquisto intracomunitario di beni con codice TD18 ovvero ancora acquisto ex art. 17 comma 2 da soggetto UE con codice TD19) i file trasmessi non sostituiscono i citati documenti originari. L’Agenzia precisa altresì che la trasmissione dei dati con le relative tipologie di documento consente anche di adempiere agli obblighi di assolvimento dell’imposta cui all’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972. Si chiarisce peraltro che gli obblighi di integrazione di un documento ricevuto e di autofatturazione sono autonomi rispetto all’esterometro seppure un unico adempimento possa, in taluni casi, soddisfare entrambi. Peraltro, il tardivo assolvimento dell’imposta costituisce violazione legata al mancato tempestivo versamento dell’IVA eventualmente dovuta, autonoma rispetto alla tardiva (od omessa) trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero. | ||
Repubblica di San Marino | L’Agenzia precisa che il soggetto italiano che riceve via SdI la fattura elettronica da quello sammarinese deve trasmettere allo SdI un file con tipo documento TD19 compilando l’aliquota e l’imposta da registrare in contabilità. | ||
Detrazione dell’IVA | Il tardivo adempimento della comunicazione delle operazioni passive non incide sul diritto alla detrazione dell’Iva, che segue le regole generali. Tuttavia, segnala l’Agenzia, occorre prestare attenzione alle ipotesi di autofatturazione: la rilevanza ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva potrà manifestarsi laddove la trasmissione dei dati avvenga utilizzando tipologie di documenti che assolvono agli obblighi di autofatturazione in sostituzione della stessa. In simili ipotesi, la tardiva autofatturazione e conseguente annotazione nei registri Iva esplicherebbe i suoi effetti sulla detrazione dell’imposta, impedendola sino al corretto adempimento. | ||
Conservazione dei documenti | La nuova disciplina non incide sulle regole per la conservazione dei documenti fiscali, che continueranno ad essere assoggettate alle consuete regole. In particolare, l’integrazione via SdI delle fatture/documenti ricevuti da soggetti esteri per mezzo di altro canale non esclude che anche questi vadano correttamente conservati (in forma analogica od elettronica). I file xml inviati allo SdI costituiscono documenti fiscalmente rilevanti ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 e come tali vanno conservati con le relative cautele. Usufruendo del servizio di conservazione messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, per tutti i documenti informatici transitati via SdI i relativi obblighi di conservazione “a norma” saranno automaticamente rispettati. | ||
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SCADENZIARIO
PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2022
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 luglio al 15 agosto 2022, con il commento dei termini di prossima scadenza.
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011. Tutte le scadenze degli adempimenti e dei versamenti il cui termine ordinario è fissato al 30 luglio 2022 o al 31 luglio 2022 sono prorogate al 22 agosto 2022. |
SCADENZE FISSE | |
18 luglio | Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente. Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione. Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di giugno: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;sui redditi di lavoro autonomo;sulle provvigioni;sui redditi di capitale;sui redditi diversi;sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia. Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di giugno riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Accise – Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di giugno. |
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