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NOTIZIE IN SINTESI                                                                        

  • Riduzione Ires al 50% (p.2)
  • Ripresa versamenti settore autotrasporti (p.2)
  • Modifica codici Ateco 2022 (p.2)

NEWS E INFORMATIVE

  • Versamento imposte da “Redditi 2022”: prima scadenza al 30 giugno 2022 (p.3)
  • Diritto annuale CCIAA 2022 (p.5)
  • Novità e chiarimenti sul credito d’imposta beni strumentali 4.0 (p.8)

APPROFONDIMENTI

  • I rimborsi spese per dipendenti e amministratori (p.10)

SCADENZIARIO

  • Principali scadenze dal 16 giugno 2022 al 15 luglio 2022 (p.15)

NOTIZIE IN SINTESI

RIDUZIONE IRES AL 50%
Con circolare n. 15/E del 17 maggio 2022 l’Agenzia delle entrate precisa che la riduzione Ires del 50% prevista dall’articolo 6, D.P.R. 601/1973 è tuttora vigente e ne delinea gli ambiti e le modalità applicative con specifico riferimento a determinate tipologie di beneficiari in relazione alle quali sono emerse alcune criticità interpretative. Le categorie interessate sono: gli “enti ospedalieri”; le fondazioni di origine bancaria (D.Lgs. 153/1999);gli enti religiosi civilmente riconosciuti.          
(Agenzia delle entrate, circolare n. 15 del 17 maggio 2022)
RIPRESA VERSAMENTI SETTORE AUTOTRASPORTI
Nei prossimi mesi è prevista per il settore autotrasporto la ripresa dei versamenti sospesi senza applicazione di sanzioni e interessi e secondo le seguenti scadenze: in un’unica soluzione entro il 31 agosto 2022 oppure con versamento rateale per un massimo di 4 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, da agosto a novembre cui si aggiunge un’ultima rata il 16 dicembre 2022 per l’ulteriore 50%.   
(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 143438 del 27 aprile 2022)
MODIFICA CODICI ATECO 2022
Con una recente risoluzione n. 20/E del 4 maggio 2022, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che è obbligatorio indicare il nuovo codice attività negli atti e nelle dichiarazioni da presentare nel 2022 e che al contrario non sussiste alcun obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dati.  
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 20 del 4 maggio 2022)
                                         
Per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Confapi Brescia: tel. 03023076 – fax 0302304108 – email fiscale.tributario@confapibrescia.it

NEWS E INFORMATIVE

VERSAMENTO IMPOSTE DA “REDDITI 2022”: PRIMA SCADENZA AL 30 GIUGNO 2022

Da più parti è stata richiesta la proroga delle scadenze ordinarie per il pagamento delle imposte derivanti dal modello Redditi 2022 e dal modello Irap 2022: in questa informativa vengono commentati i termini ordinari per il pagamento del saldo delle imposte e dei contributi previdenziali del periodo di imposta 2021 e per il pagamento del primo acconto delle imposte e dei contributi previdenziali per il periodo di imposta 2022.

I versamenti delle imposte devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici tributo da utilizzare per il versamento dei tributi sono i seguenti:


 
Soggetti IrpefSoggetti Ires
Imposte sui redditi – saldo40012003
Imposte sui redditi – acconto prima rata40332001
Imposte sui redditi – acconto seconda rata40342002
Iva annuale saldo6099
Irap – saldo3800
Irap – acconto prima rata3812
Irap – acconto seconda rata3813
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – sez. Erario1668
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – sez. Regioni3805

Il versamento del saldo 2021 e del primo acconto 2022 in scadenza al 30 giugno 2022 ovvero al 22 agosto 2022 (in questo caso con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse) possono essere rateizzati. Il numero massimo di rate varia a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e a seconda della data di versamento della prima rata. Il secondo acconto 2022 è in scadenza al 30 novembre 2022 e non può essere rateizzato.

La compensazione degli importi dovuti con i crediti fiscali

La compensazione dei crediti di imposta mediante l’utilizzo del modello F24 può essere avvenire secondo due distinte modalità:

  • compensazione orizzontale, qualora i crediti e i debiti esposti nel modello F24 abbiano natura diversa (ad esempio, credito Irap con debito Ires);
  • compensazione verticale, qualora i crediti e i debiti siano della stessa natura. In tal caso, si può scegliere se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Irap o Iva).

In relazione alle sole compensazioni orizzontali, si ricorda che:

  • i crediti di imposta che emergono dalla presentazione del modello Redditi 2022 e del modello Irap 2022 possono essere utilizzati in compensazione orizzontale a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 solo per importi al più pari a 5.000 euro. L’eventuale eccedenza può essere utilizzata nel modello F24 solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica della dichiarazione recante l’apposizione del visto di conformità;
  • vi è obbligo di utilizzo del canale Entratel o Fisconline (non possono essere utilizzati i servizi di home/remote banking forniti dagli istituti di credito) per la trasmissione telematica di un F24 contenente la compensazione di un credito tributario (ad esempio Irpef, Ires, Irap, addizionali, ritenute o imposte sostitutive);
  • è previsto un blocco (ai sensi dell’articolo 31, D.L. 78/2010) alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. Al fine di “liberare” la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore a 1.500 euro) mediante il pagamento diretto del ruolo ovvero la presentazione del modello F24 Accise in cui utilizzare i crediti erariali prioritariamente in compensazione con le somme iscritte a ruolo.

Società di capitali

Per le sole società di capitali, la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2021:

  • se l’approvazione del bilancio avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2021, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2022;
  • se l’approvazione del bilancio avviene entro il 180° giorno successivo al 31 dicembre 2021, il termine per il versamento delle imposte coincide con l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (se l’approvazione avviene nel mese di maggio, il termine coincide con il 30 giugno 2022 mentre se l’approvazione avviene nel mese di giugno, il termine coincide con il 22 agosto 2022, cadendo il 31 luglio 2022 di domenica);
  • se il bilancio dell’esercizio 2021 non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2021, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 22 agosto 2022.

DIRITTO ANNUALE CCIAA 2022

Il diritto camerale è un diritto dovuto annualmente alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro Imprese e anche dai soggetti iscritti solo al Rea (repertorio economico amministrativo). Il diritto è dovuto alle sedi delle Camere di Commercio ove la società ha la sede legale ovvero le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza. Gli importi dovuti sono definiti annualmente dal Ministero dello sviluppo economico.

Soggetti obbligati

Sono obbligati al pagamento del diritto annuale:

  • imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;
  • società semplici agricole;
  • società semplici non agricole;
  • società di persone;
  • società di capitali;
  • società cooperative e consorzi;
  • enti economici pubblici e privati;
  • aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000;
  • Geie – Gruppo europeo di interesse economico;
  • società tra avvocati previste dal D.Lgs. 96/2001;
  • società tra professionisti (Stp);
  • imprese estere con unità locali in Italia;
  • società consortili a responsabilità limitata per azioni.

Le start up innovative (e gli incubatori certificati) che possiedono i requisiti previsti dal D.L. 179/2012 e che hanno ottenuto l’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro Imprese hanno diritto all’esenzione del pagamento del diritto annuale non oltre il quinto anno successivo all’iscrizione.

Le piccole e medie imprese innovative (pmi innovative) sono, invece, tenute al versamento del diritto annuale.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

  • le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell’anno 2021 (salvo l’esercizio provvisorio dell’attività);
  • le imprese individuali che abbiano cessato l’attività nell’anno 2021 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2022;
  • le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell’anno 2021 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2022;
  • le cooperative nei confronti delle quali l’Autorità governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l’articolo 2545-septiesdecies, cod. civ.) nell’anno 2021.

Il calcolo del diritto annuale

Il Ministero dello sviluppo economico (Mise), con la nota n. 0429691 del 22 dicembre 2021, hafissato gli importi del contributo dovuto per l’anno 2022 (importi invariati rispetto a quelli già previsti lo scorso anno).

Le imprese individuali e i soggetti iscritti al Rea pagano un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell’esercizio precedente. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro 30 giorni dalla data di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.

Per i soggetti individuati nella seguente tabella, gli importi del diritto annuale sono fissi (importi arrotondati all’unità di euro):

Tipologia d’impresa/societàCosti sedeCosti U.l.*
Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese (comprese le società semplici non agricole e le società tra avvocati)120 euro24 euro
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) 53 euro 11 euro
Società semplici agricole 60 euro12 euro
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero66 euro
Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, etc.) 18 euro
L’importo relativo alle unità locali è calcolato nella misura del 20% del diritto dovuto per la sede principale, fino a un massimo di 200 euro per ognuna di esse, a eccezione dei soggetti iscritti solo al Rea che pagano solo il diritto fisso di 18 euro.

Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese, anche se annotate nella sezione speciale, versano un importo del diritto annuale commisurato al fatturato complessivo realizzato nell’anno precedente.

Aliquote in base al fatturato 2021 ai fini Irap
fatturatoaliquote
da euroa euro
0100.000200 euro (misura fissa)
oltre 100.000250.0000,015%
oltre 250.000500.0000,013%
oltre 500.0001.000.0000,010%
oltre 1.000.00010.000.0000,009%
oltre 10.000.00035.000.0000,005%
oltre 35.000.00050.000.0000,003%
oltre 50.000.0000,001% (fino ad un max. di 40.000 euro)

Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote, per tutti i successivi scaglioni, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa: sul totale così determinato va applicata una riduzione del 50%.

Sono soggetti a riduzione anche:

  • l’importo minimo, che quindi risulta pari a 100 euro;
  • l’importo massimo, che quindi risulta pari a 20.000 euro.

Il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato per il triennio 2020/2022 l’incremento del 20% degli importi dovuti a titolo di diritto annuale di competenza di CCIAA che con apposite delibere hanno disposto il finanziamento di specifici programmi e progetti.

Unità locali

Le imprese che esercitano l’attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200 euro per ciascuna unità locale (l’arrotondamento all’unità di euro deve essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede che per le unità locali vanno invece mantenuti 5 decimali).

Se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio, la relativa sigla provincia, l’anno di riferimento 2022 e il codice tributo 3850.

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a 66 euro.

Conseguenze del mancato pagamento

Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell’anno successivo (articolo 24, comma 35, L. 449/1997), per il rilascio delle certificazioni da parte dell’ufficio del Registro Imprese.

Il sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio, quindi, non permette l’emissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento.

Spesso l’impresa si accorge di non essere in regola con il pagamento del diritto annuale soltanto in occasione della richiesta di un certificato, scoprendo così che non può essere rilasciato a causa del debito per il diritto annuale non versato.

NOVITÀ E CHIARIMENTI SUL CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI 4.0

L’investimento in beni strumentali, dal 2020, è agevolato tramite il riconoscimento, a favore del contribuente che effettua l’acquisto, di un credito d’imposta di misura variabile a seconda della tipologia di bene acquistato; le norme di riferimento sono l’articolo 1, comma 184-197, L. 160/19 (Legge di Bilancio 2020), per l’anno 2020, mentre per gli anni successivi l’agevolazione è contenuta nella Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020), all’articolo 1, commi 1051/1063, disposizione recentemente modificata e prorogata ad opera della Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 44, L. 234/2021).

Il bonus più consistente è riconosciuto a favore dei beni a maggior impatto tecnologico (i cosiddetti beni 4.0); recentemente il “Decreto Aiuti” è intervenuto a potenziare tale agevolazione con un incremento della misura del beneficio prevista per gli investimenti immateriali effettuati nel 2022.

Si deve anche segnalare la circolare n. 14/E/2022 con la quale l’Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire alcuni chiarimenti circa le modalità di applicazione del beneficio, con specifico riferimento all’interpretazione dei tetti di spesa.

Il potenziamento del credito d’imposta 4.0

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni 4.0 è stata recentemente oggetto di potenziamento, con un incremento della misura del credito spettante a far valere sugli acquisti effettuati nel corso del 2022.

L’articolo 21 del “Decreto Aiuti” (D.L. 50/2022) prevede ora per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’Allegato B annesso alla L. 232/2016 (i cosiddetti immateriali 4.0, ossia software e sistemi per l’automazione aziendale), effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), che la misura del credito d’imposta stabilita dall’articolo 1, comma 1058, L. 178/2020 sia elevata dal 20% al 50%.

Si rammenta che tale credito d’imposta spetterà comunque anche per gli investimenti realizzati sino al 31 dicembre 2025 (ovvero consegna fino al 30 giugno 2026 con prenotazione al 31 dicembre 2025), ma la misura dell’agevolazione sarà minore (scenderà progressivamente al 20%-15%-10% rispettivamente per i periodi d’imposta 2023-2024-2025).

Immateriali 4.0
Investimenti 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023 con prenotazione 31 dicembre 2022)Investimenti 2023 (ovvero fino al 30 giugno 2024 con prenotazione 31 dicembre 2023)Investimenti 2024 (ovvero fino al 30 giugno 2025 con prenotazione 31 dicembre 2024)Investimenti 2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026 con prenotazione 31 dicembre 2025)
50% Max 1 milione20% Max 1 milione15% Max 1 milione10% Max 1 milione

Occorre ricordare che anche il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali 4.0, inclusi nell’Allegato A annesso alla L. 232/2016, è stato recentemente oggetto di un potenziamento.

Per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021 ovvero entro il 31 dicembre 2022 in caso di prenotazione, termine originariamente fissato al 30 giugno 2022 e successivamente oggetto di proroga a opera dell’articolo 3-quater, D.L. 228/2021 (c.d. Decreto Milleproroghe 2022), spetta un credito d’imposta con le seguenti aliquote e massimali (articolo 1, comma 1056, L. 178/2020):

  • 50% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 30% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 10% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 in caso di prenotazione, spetta un credito d’imposta con le seguenti aliquote e massimali (articolo 1, comma 1057, L. 178/2020):

  • 40% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 10% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Gli investimenti effettuati nel triennio di proroga 2023/2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 in caso di prenotazione sono disciplinati dal comma 1057-bis, articolo 1, L. 178/2020, modificato dall’articolo 10, comma 1, D.L. 4/2022 (c.d. Decreto Sostegni-ter); tale provvedimento ha inserito un’ulteriore fascia di investimenti agevolabili con massimale di 50 milioni di euro, da applicarsi limitatamente agli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze; a tale fascia di investimenti spetta un credito d’imposta al 5%.

Per quanto riguarda la verifica di tali soglie, l’Agenzia delle entrate è intervenuta con la circolare n. 14/E/2022 portando un chiarimento: il limite massimo agli investimenti in beni materiali 4.0 di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, L. 178/2020, pari a 20 milioni di euro, è riferito alla singola annualità e non all’intero periodo 2023-2025.

Materiali 4.0
Investimenti 2021 (ovvero fino al 31 dicembre 2022 con prenotazione 31 dicembre 2021)Investimenti 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023 con prenotazione 31 dicembre 2022)Investimenti 2023-2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026 con prenotazione 31 dicembre 2025)
50% (fino 2,5 milioni) 30% (2,5-10 milioni) 10% (10-20 milioni)40% (fino 2,5 milioni) 20% (2,5-10 milioni) 10% (10-20 milioni)20% (fino 2,5 milioni) 10% (2,5-10 milioni) 5% (10-20 milioni) 5% (10-50 milioni per investimenti PNRR)
                                     
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APPROFONDIMENTI

I RIMBORSI SPESE PER DIPENDENTI E AMMINISTRATORI

La tematica dei rimborsi spese erogati a dipendenti e amministratori è certamente molto sentita dalle aziende, per la frequenza con cui si pone nella pratica quotidiana e per le numerose complicazioni burocratiche, amministrative e fiscali connesse all’argomento.

A seguire, si propone un’analisi delle casistiche di maggior rilievo, con l’utilizzo di tabelle di sintesi ove utile.

Il concetto di trasferta

Innanzitutto, va specificato che – in ambito fiscale – per “trasferta” si intende un trasferimento richiesto e autorizzato dal datore al di fuori del Comune dove è ubicata la sede di lavoro del dipendente.

Per quanto attiene gli amministratori, poiché potrebbe non essere stato specificato nel mandato (vale a dire nel verbale di nomina) il luogo ove espletare l’incarico, si fa riferimento convenzionale al luogo di residenza dell’amministratore stesso.

A rimarcare quanto sopra, il Tuir prevede che le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito del percettore.

Va ricordato che il Tuir prevede differenti modalità di ristorare il dipendente del disagio subito per la trasferta, oltre che per la restituzione di eventuali somme pagate per conto dell’azienda.

In linea di principio, possiamo dire che il rimborso può essere:

  1. analitico, o come si ha l’abitudine di dire “a piè di lista”, evocando l’elenco dei rimborsi presentato al datore di lavoro (e qui si valorizza la restituzione delle spese);
  2. forfettario, con differenti combinazioni tra il vero e proprio forfait e gli elementi forfettari e analitici (e qui si valorizza il disagio e l’eventuale spesa).

Il rimborso analitico o a piè di lista

In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative:

  • al vitto;
    • all’alloggio;
    • al viaggio e al trasporto;
    • al rimborso di altre spese, anche non documentabili ed eventualmente sostenute dal dipendente, fino all’importo massimo giornaliero di 15,49 euro, elevate a 25,82 euro per le trasferte all’estero (nel passato, si giustificava tale disposizione evocando i gettoni telefonici per le chiamate, le mance, etc.).

Tale impostazione appare quella maggiormente equilibrata, in quanto non determina alcun vantaggio né nocumento per alcuno; ogni spesa sostenuta e documentata viene rimborsata senza alcun effetto sul reddito del dipendente, posto che reddito non esiste, ma solo ristoro della spesa sostenuta (con l’eccezione delle piccole spese non documentabili).

Va però evidenziato che, in capo alla società erogante, il Tuir pone dei limiti di deducibilità.

Infatti, si riscontrano i seguenti valori:

  • le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro; il predetto limite è elevato a 258,23 euro per le trasferte all’estero;
    • se il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato a utilizzare un autoveicolo di sua proprietà, ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.
Effetti fiscali per le indennità analitiche di trasferta fuori Comune
TipologiaDipendente o collaboratoreDatore di lavoro
Vitto e alloggioNessuna tassazioneDeduzione di un ammontare massimo giornaliero di 180,76 euro per Italia e 258,23 euro per estero (eccedenza non deducibile)
Piccole spese non documentateNessuna tassazione, nei limiti di un massimo giornaliero di 15,49 euro in Italia e 25,82 euro all’estero (eccedenza tassata)Deduzione nei limiti di un massimo giornaliero di 15,49 euro in Italia e 25,82 euro all’estero (eccedenza non deducibile)
Viaggi e trasporti con mezzi pubbliciNessuna tassazioneDeduzione integrale
Viaggi con veicolo proprio (rimborsi chilometrici)Nessuna tassazione nei limiti delle tabelle Aci corrispondenti al veicolo (eccedenza tassata)Deduzione nei limiti del costo di percorrenza Aci relativo ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel (eccedenza non deducibile)
Viaggio con veicolo noleggiato (tariffe di noleggio)Nessuna tassazione nei limiti delle tariffe pagate per il noleggio effettivo (eccedenza tassata)Deduzione nei limiti delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel (eccedenza non deducibile)

Il rimborso forfettario o parzialmente forfettario

Il Legislatore fiscale idealizza anche una modalità di rimborso forfettario, presumibilmente distribuendo su 3 componenti (paritarie nel peso) le seguenti componenti:

  • vitto;
    • alloggio;
    • piccole spese non documentate.

In aggiunta a tali componenti, rimangono sempre considerate in via analitica e autonoma le spese di viaggio e trasporto.

Tornando alle tre componenti “basiche”, è possibile utilizzare:

  1. solo una misura forfettaria onnicomprensiva, per un totale di 46,48 euro al giorno (elevate a 77,47 euro per le trasferte all’estero), sempre al netto delle spese di viaggio e di trasporto. Sino a tale limite il dipendente non tassa nulla. L’eventuale parte eccedente concorre al reddito;
  2. una somma forfettaria per solo una delle componenti. Infatti, in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo;
  3. una somma forfettaria per due componenti su tre. Infatti, il limite è ridotto di due terzi (quindi si applica il forfait di 15,49 euro) in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto.

I numeri tornano, dunque, come si può evincere dalla tabella che segue (salvo arrotondamenti che si ignorano, in quanto gli importi derivano dalla conversione in euro di precedenti parametri espressi in lire).

Trasferte non gestite integralmente con il rimborso analitico
TipologiaImporto Italia non tassatoImporto Italia tassatoImporto estero non tassatoImporto estero tassato
Forfait integrale46,48 + viaggio e trasportoParte eccedente (escluso viaggio e trasporto)77,47 + viaggio e trasportoParte eccedente (escluso viaggio e trasporto)
1 elemento forfait30,96 + viaggio e trasporto + vitto o alloggio analiticoParte eccedente rispetto al forfait (escluso viaggio e trasporto)54,65 + viaggio e trasporto + vitto o alloggio analiticoParte eccedente rispetto al forfait (escluso viaggio e trasporto)
2 elementi forfait15,49 + Viaggio e trasporto + vitto e alloggio analiticoParte eccedente rispetto al forfait (escluso viaggio e trasporto)25,82+ viaggio e trasporto + vitto e alloggio analiticoParte eccedente rispetto al forfait (escluso viaggio e trasporto)

Anche in questo caso, valgono – in capo al datore di lavoro – i limiti di deduzione evidenziati nella tabella del precedente paragrafo.

Le modalità di contabilizzazione

Per quanto attiene l’imputazione contabile, va detto che:

  • le indennità analitiche vanno contabilizzate secondo la tipologia di spesa rifusa, sino ai limiti della medesima. L’eventuale eccedenza, tassata in capo al dipendente, è costo del lavoro a tutti gli effetti;
    • le indennità forfettarie sono componenti a tutti gli effetti del costo del lavoro, da contabilizzare nella voce B9 del Conto economico.

La documentazione necessaria

Da tempo, il fisco non richiede più che il dipendente, prima di recarsi in trasferta, debba ricevere una apposita autorizzazione scritta dal datore di lavoro.

Potrebbe invece risultare utile e logico, autorizzare il dipendente all’utilizzo del proprio veicolo, in modo da verificare in anticipo:

  • il costo chilometrico che sarà  addebitato;
    • eventuali limiti alla deduzione del medesimo, secondo quanto sopra precisato.

In relazione ai rimborsi chilometrici, poi, è necessario che il dipendente compili un apposito prospetto nel quale, oltre a indicare le proprie generalità e gli estremi del veicolo utilizzato, specifichi quanto segue:

DataMotivo spostamentoPartenza daArrivo aKm percorsiTariffa ACITotale euro
       
       
       
       
       
       
       

Si ricorda che le tariffe Aci comprendono il costo del carburante e non quello del pedaggio autostradale che, per conseguenza, potrà rientrare nel conteggio dei rimborsi richiesti.

 
per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Confapi Brescia: tel. 03023076 – fax 0302304108 – email fiscale.tributario@confapibrescia.it  

SCADENZIARIO

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2022

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 giugno al 15 luglio 2022, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011. In primo luogo vengono illustrate le scadenze ad oggi note in merito al versamento del saldo e del primo acconto delle imposte e dei contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nei modelli Redditi 2022 e Irap 2022.
VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2021 E PRIMO ACCONTO 2022
Persone fisiche non titolari di partita Iva – UNICA RATA
Senza maggiorazione30 giugno
Con maggiorazione dello 0,4%22 agosto
Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 30 giugno
1° rata30 giugno
2° rata con interessi22 agosto
3° rata con interessi31 agosto
4° rata con interessi30 settembre
5° rata con interessi31 ottobre
6° rata con interessi30 novembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – UNICA RATA
Senza maggiorazione30 giugno
Con maggiorazione dello 0,4%22 agosto 
Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 30 giugno
1° rata30 giugno
2° rata con interessi18 luglio
3° rata con interessi22 agosto
4° rata con interessi16 settembre
5° rata con interessi17 ottobre
6° rata con interessi16 novembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 22 agosto
1° rata22 agosto
2° rata con interessi22 agosto
3° rata con interessi16 settembre
4° rata con interessi17 ottobre
5° rata con interessi16 novembre
Società di persone e associazioni di cui all’articolo 5, Tuir
senza maggiorazione30 giugno
con maggiorazione22 agosto
Società di capitali – senza maggiorazione
Bilancio approvato entro il 31/5/202230 giugno
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio22 agosto
Bilancio non approvato22 agosto
Società di capitali – con maggiorazione
Bilancio approvato entro il 31/5/202222 agosto
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio31 agosto
Bilancio non approvato31 agosto
VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2022
Per tutti30 novembre
SCADENZE FISSE
16 giugnoVersamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.  
Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.  
Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di maggio: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef; sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; sui redditi di lavoro autonomo; sulle provvigioni; sui redditi di capitale; sui redditi diversi; sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.  
Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di maggio riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.  
ACCISE – Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di maggio.  
IMU – Versamento acconto 2022 Versamento da parte dei soggetti obbligati dell’acconto dell’Imposta Municipale Unica dovuta per il 2022.  
27 giugnoPresentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese di maggio.  
30 giugnoAutodichiarazione degli aiuti di stato percepiti legati all’epidemia Covid-19 Scade oggi la presentazione telematica dell’autodichiarazione ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. 445/2000, secondo il modello e le istruzioni approvati dal provvedimento n.143438/2022 dell’Agenzia delle entrate, con la quale attestare l’importo complessivo degli aiuti di stato fruiti (e il rispetto dei massimali di cui alla sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C-(2020) 1863 final).  
Dichiarazione Imu Scadenza per la trasmissione al comune territorialmente competente delle variazioni rilevanti ai fini del conteggio dell’imposta su fabbricati e terreni per il periodo di imposta 2021.  
Diritto annuale CCIAA Scadenza del versamento dovuto per l’anno 2022 alla Camera di Commercio territorialmente competente.  
Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile.  
Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di maggio.  
15 luglioRegistrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.  
Fatturazione differita Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.  
Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.  
 
per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Confapi Brescia: tel. 03023076 – fax 0302304108 – email fiscale.tributario@confapibrescia.it