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INDICE
NEWS E INFORMATIVE
- DL 21.3.2022 N.21 – (cd. Decreto “Crisi Ucraina”) – Principali novità
- Speciale conversione Decreto Sostegni ter
NEWS E INFORMATIVE
DL 21.3.2022 N. 21 (C.D. DECRETO “UCRAINA”) –
PRINCIPALI NOVITÀ
Con il DL 21.3.2022 n. 21, pubblicato sulla G.U. 21.3.2022 n. 67, sono state emanate disposizioni urgenti per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina (c.d. decreto “Ucraina”).
Il DL 21/2022 è entrato in vigore il 22.3.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per nu¬-merose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 21/2022.
Il DL 21/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
CREDITO D’IMPOSTA ALLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA
L’art. 3 del DL 21/2022 riconosce un credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (il credito d’imposta in oggetto spetta alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica ex DM 21.12.2017).
Determinazione del credito d’imposta
Il credito d’imposta è pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, a condizione che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
Modalità di utilizzo e cessione del credito d’imposta
Il credito d’imposta:
• è utilizzabile, entro il 31.12.2022, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007;
• è cedibile, solo per intero, con i medesimi limiti previsti per i c.d. “bonus edilizi”.
Trattamento fiscale
Il credito d’imposta:
• non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
• non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
CREDITO D’IMPOSTA ALLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI GAS NATURALE
L’art. 4 del DL 21/2022 riconosce un credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas ex art. 5 del DL 17/2022.
Determinazione del credito d’imposta
Il credito d’imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
Modalità di utilizzo e cessione del credito d’imposta
Il credito d’imposta:
• è utilizzabile, entro il 31.12.2022, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007;
• è cedibile, solo per intero, con i medesimi limiti previsti per i c.d. “bonus edilizi”.
Trattamento fiscale
Il credito d’imposta:
• non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
• non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
CREDITI D’IMPOSTA PER LE IMPRESE ENERGIVORE E GASIVORE 2° TRIMESTRE 2022 – MODIFICHE
Gli artt. 5 e 9 del DL 21/2022 apportano alcune modifiche ai crediti d’imposta per le imprese energivore (a forte consumo di energia) e gasivore (a forte consumo di gas naturale), disciplinati rispettivamente dagli artt. 4 e 5 del DL 17/2022.
Incremento della misura dei crediti d’imposta
Tali crediti d’imposta sono riconosciuti:
• per le imprese energivore, in misura pari al 25% (al posto del precedente 20%) delle spese per la componente energetica nel secondo trimestre 2022
• per le imprese gasivore, in misura pari al 20% (al posto del precedente 15%) delle spese per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022
Modalità di utilizzo e cessione dei crediti d’imposta
In merito all’utilizzo dei crediti d’imposta per le imprese energivore (relativi sia al primo che al secondo trimestre 2022) e gasivore (relativi al secondo trimestre 2022), sono stati introdotti:
• il termine del 31.12.2022 per l’utilizzo in compensazione mediante il modello F24;
• la facoltà di cessione, solo per intero, con i medesimi limiti previsti i c.d. “bonus edilizi”.
Tenuto conto delle novità sopra indicate, per i maggior dettagli relativi ai crediti d’imposta in oggetto si rimanda alla precedente circolare di commento del DL 17/2022 (c.d. Decreto Energia).
CREDITO D’IMPOSTA ALLE IMPRESE AGRICOLE E DELLA PESCA PER L’ACQUISTO DI CARBURANTE
L’art. 18 del DL 21/2022 prevede un credito d’imposta per le imprese esercenti attività agricola e della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività.
Determinazione del credito d’imposta
Il credito d’imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’IVA.
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile:
• esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, entro il 31.12.2022;
• senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.
Cessione del credito d’imposta
Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti vigilati” (es. banche).
Il cessionario può utilizzare il credito d’imposta con le medesime modalità del cedente, entro il 31.12.2022.
Trattamento fiscale
Il credito d’imposta:
• non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
• non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
SETTORE TURISTICO – CREDITO D’IMPOSTA PER L’IMU VERSATA NEL 2021
Per effetto dell’art. 22 del DL 21/2022, alle imprese turistico-ricettive viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’IMU per l’anno 2021 (cioè la rata a saldo che doveva essere versata entro il 16.12.2021).
Requisiti soggettivi
Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, comprese:
• le imprese che esercitano attività agrituristica come definita dalla L. 96/2006 e dalle relative norme regionali;
• le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
• le imprese del comparto fieristico e congressuale;
• i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
Requisiti oggettivi
Dal punto di vista oggettivo, invece, per poter beneficiare del credito d’imposta è necessario che:
• gli immobili per i quali è stata pagata la seconda rata dell’IMU 2021 siano accatastati nella categoria catastale D/2;
• in detti immobili venga gestita la relativa attività ricettiva;
• i proprietari degli immobili D/2 siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Un ulteriore requisito richiesto per ottenere il credito d’imposta riguarda la diminuzione del fatturato derivante dall’attività ricettiva. In particolare, i gestori dell’attività (che sono anche i proprietari del-l’immobile D/2) devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile:
• esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
• senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.
Trattamento fiscale
Il credito d’imposta:
• non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
• non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
Aiuti di stato
Il credito d’imposta in esame trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (comunicazione Commissione europea 19.3.2020 C (2020) 1863 final, e successive modifiche) e la sua efficacia è subordinata, ai sensi dell’art. 108 par. 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
L’art. 22 co. 4 del DL 21/2022 precisa che, a tal fine, gli “operatori economici presentano apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione”.
Le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto delle autodichiarazioni saranno stabiliti da un apposito provvedimento della stessa Agenzia.
BONUS CARBURANTE PER I DIPENDENTI
L’art. 2 del DL 21/2022 prevede che, per il 2022, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200,00 euro per lavoratore.
RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE DI ACCISA SU BENZINA, GASOLIO E GPL
L’art. 1 del DL 21/2022 prevede che le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato co¬me carburante sono rideterminate nelle seguenti misure:
• benzina: 478,40 euro per mille litri;
• olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri.
La citata rideterminazione delle aliquote di accisa si applica dal giorno di entrata in vigore del DL in esame (22.3.2022) e fino al trentesimo giorno successivo a tale data (21.4.2022).
Con il DM 18.3.2022 (anch’esso pubblicato sulla G.U. 21.3.2022 n. 67), è stata inoltre stabilita la riduzione delle accise sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante:
• a 182,61 euro per mille chilogrammi;
• dal 22.3.2022 e fino al 20.4.2022 (circ. Agenzia Dogane e Monopoli 23.3.2022 n. 11).
CONTRIBUTO STRAORDINARIO DEL 10% CONTRO IL CARO BOLLETTE
L’art. 37 del DL 21/2022 prevede, per il 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario a carico dei soggetti che:
• esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica;
• esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale;
• rivendono energia elettrica, gas metano e gas naturale;
• esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
• importano a titolo definitivo, per la successiva rivendita, energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi;
• introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea.
Determinazione e versamento
La base imponibile del contributo straordinario è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dall’1.10.2021 al 31.3.2022, rispetto al saldo del periodo dall’1.10.2020 al 31.3.2021.
Il contributo si applica nella misura del 10% solo se il suddetto incremento è cumulativamente:
• superiore a 5.000.000,00 di euro;
• pari o superiore al 10%.
Il contributo è liquidato e versato entro il 30.6.2022, secondo le modalità e con gli adempimenti che verranno definiti con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
NOTIFICA PER LE ESPORTAZIONI DI MATERIE PRIME CRITICHE
L’art. 30 del DL 21/2022 introduce l’obbligo di notifica per le operazioni di esportazione al di fuori dell’Unione europea di materie prime critiche, da individuarsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tra le suddette materie prime, vi rientrano i rottami ferrosi.
La notifica deve essere effettuata, almeno 10 giorni prima dell’avvio dell’esportazione, al Ministero dello Sviluppo economico e al Ministero degli Affari esteri, fornendo una informativa completa del¬l’o-perazione.
In caso di inadempimento, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista una sanzione amministrativa pari al 30% del valore dell’operazione e comunque non inferiore a 30.000,00 euro per ogni sin¬gola operazione.
SPECIALE CONVERSIONE DECRETO SOSTEGNI TER
È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2022, la L. 25/2022, di conversione, con modifiche, del D.L. 4/2022, c.d. Decreto Sostegni ter, con il quale il Governo prosegue nella politica di sostegno alle imprese in questo periodo pandemico. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.
Articolo Contenuto
Articolo 1, comma 1 Rifinanziamento Fondo attività chiuse
Per l’anno 2022 viene rifinanziato il Fondo per le attività economiche chiuse, istituito con l’articolo 2, D.L. 73/2021. per un ammontare pari a 20 milioni di euro. Il Fondo è destinato alle attività che risultavano chiuse al 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto) per effetto di quanto previsto dalle misure di prevenzione di cui all’articolo 6, comma 2, D.L. 221/2021.
Si applicano, in quanto compatibili, le vigenti misure attuative disciplinate dal D.L. 73/2021.
Articolo 1, commi 2-3 Sospensione versamenti
Viene prevista la sospensione, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 marzo 2022 ai sensi dell’articolo 6, comma 2, D.L. 221/2021, dei termini relativi ai seguenti versamenti:
a) ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973 e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022;
b) Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022.
I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2022.
Viene, inoltre, previsto che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Articolo 2 Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio
Nello stato di previsione del Mise è istituito il “Fondo per il rilancio delle attività economiche”, con dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, avente lo scopo di concedere contributi a fondo perduto in favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici Ateco 2007 47.19, 47.30, 47.43 e tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99 aventi i seguenti requisiti:
- ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;
- aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi ex articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021.
Ulteriori requisiti richiesti alla data di presentazione della domanda sono:
a) sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro Imprese per una delle attività di cui ai codici Ateco richiamati;
b) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
c) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, Regolamento (UE) 651/2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;
d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), D.Lgs. 231/2001.
Le imprese devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza al Mise, con indicazione della sussistenza dei requisiti, comprovati con dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 445/2000.
Con provvedimento Mise, saranno individuati:
- termini e modalità di invio della domanda;
- indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e ogni altro elemento necessario all’attuazione della misura;
- necessarie specificazioni in relazione alle verifiche e ai controlli, anche con modalità automatizzate, relative ai contenuti delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti nonché al recupero dei contributi nei casi di revoca, disposta ai sensi dell’articolo 9, D.Lgs. 123/1998, in caso di rilevata assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
- modalità per assicurare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile.
All’erogazione del contributo non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973, e le verifiche sulla regolarità contributiva delle imprese beneficiarie.
Le risorse finanziarie del fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta, come segue:
a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;
b) 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.
Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Mise provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi previste.
Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir. Resta fermo che, con riferimento a ciascuna impresa istante, l’importo del contributo determinato è ridotto qualora necessario al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
Articolo 3, comma 1 Fondo per i parchi tematici, acquatici, geologici e zoologici
Il Fondo di cui all’articolo 26, D.L. 41/2021, viene incrementato, per l’anno 2022, di 20 milioni di euro da destinare a interventi in favore di parchi tematici, acquatici, parchi geologici e giardini zoologici.
Articolo 3, commi 2-2-bis Contributi per i settori del wedding, dell’intrattenimento e dell’HORECA e altri settori in difficoltà
Intervenendo sull’articolo 1-ter, D.L. 73/2021, il c.d. Decreto Sostegni-bis, viene esteso l’ambito di applicazione del contributo a fondo perduto.
In particolare, il nuovo comma 2-bis, stanzia 40 milioni di euro per il 2022, da destinare alle imprese che svolgono, come attività prevalente comunicata ai sensi dell’articolo 35, D.P.R. 633/1972, una delle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche Ateco: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che nel 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.
Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve far riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita Iva rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.
In sede di conversione in legge è stato previsto che, in considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l’Istat definirà entro 90 giorni decorrenti dal 28 marzo, una classificazione volta all’attribuzione di un codice Ateco specifico nell’ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l’introduzione, nell’attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l’organizzazione di matrimoni ed eventi privati.
Articolo 3, comma 3 Allargamento perimetro credito rimanenze di magazzino
Il credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, moda e accessori di cui all’articolo 48-bis, D.L. 34/2020, è riconosciuto, per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici Ateco: 47.51, 47.71, 47.72.
Viene conseguentemente incrementata la disponibilità che passa da 150 a 250 milioni di euro per il 2022.
Articolo 3, comma 3-bis Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali
Introducendo il nuovo comma 624-bis, articolo 1, L. 234/2021, viene previsto che i soggetti che esercitano la facoltà di revoca, anche parziale, dell’applicazione della disciplina fiscale prevista dall’articolo 110, D.L. 104/2020, prevista dal precedente comma 624, possono eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dei commi 1 e 2, articolo 110, D.L. 104/2020.
In tal caso, nelle note al bilancio deve essere fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall’esercizio della revoca.
Articolo 3, comma 4-bis Classificazione merceologica delle vendite a domicilio
Viene previsto che l’Istat, entro 90 giorni decorrenti dal 28 marzo, dovrà definire una specifica classificazione merceologica delle attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), L. 173/2005, ai fini dell’attribuzione del codice Ateco.
Articolo 4-bis Ampliamente interventi ammessi al tax credit imprese turistiche
Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, D.L. 152/2021, tra gli interventi ammessi rientrano in quelli di cui al comma 5, lettera c), anche le installazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, D.P.R. 380/2001, limitatamente agli interventi di cui al punto 16 della sezione II – Edilizia della Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016, e con le modalità ivi previste, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.
Articolo 5 Tax credit locazione imprese turistiche
Viene prorogato ai canoni versati relativi ai mesi di febbraio e marzo 2022 il c.d. tax credit locazioni previsto dall’articolo 28, D.L. 34/2020, per le imprese del settore turistico nonché a quelle dei settori di cui al codice Ateco 93.11.20 – Gestione di piscine.
Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, e successive modifiche.
L’efficacia è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue, all’autorizzazione della Commissione Europea.
Articolo 5-bis Sospensione temporanea dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali
Modificando l’articolo 60, comma 7-bis, D.L. 104/2020, la possibilità di sospensione temporanea dell’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali è prorogata agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.
Articolo 6 Proroga validità bonus termali
Viene estesa al 31 marzo 2022 la validità dei buoni per l’acquisto di servizi termali di cui all’articolo 29-bis, D.L. 104/2020, non fruiti all’8 gennaio 2022.
Articolo 8, comma 3 Esenzione pagamento canone di concessione pubblicitaria
L’esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all’articolo 65, comma 6, D.L. 73/2021, prevista per i soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 1, L. 337/1968, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, è prorogata al 30 giugno 2022.
Articolo 9, comma 1 Sponsorizzazioni sportive
Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il D.L. 229/2021, le disposizioni di cui all’articolo 81, D.L. 104/2020, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
Si ricorda che la norma prevede un contributo riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati.
L’investimento deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a soggetti con ricavi, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, relativi al 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.
I pagamenti devono essere effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23, D.Lgs. 241/1997.
A tal fine è autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022, che costituisce tetto di spesa.
Articolo 9, comma 2 Rifinanziamento Fondo per il sostegno sportivo
Viene rifinanziato con 20 milioni di euro per l’anno 2022 il Fondo istituito con l’articolo 10, comma 3, D.L. 73/2021, destinato all’erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da Covid-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle Autorità governative competenti per l’intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società sportive professionistiche e delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche.
Articolo 9, comma 3 Destinazione del Fondo unico a sostegno e potenziamento del settore sportivo
Viene previsto che le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all’articolo 1, comma 369, L. 205/2017, possono essere parzialmente destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30% della dotazione complessiva del Fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria.
Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro 30 giorni decorrenti dal 27 gennaio 2022, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
Articolo 10, commi 1 e 3 Transizione 4.0
Intervenendo sull’articolo 1, comma 1057-bis, L. 178/2020, è previsto che per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti in beni strumentali 4.0 inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto Mise, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.
Il Mef effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta.
Articolo 10-bis Misure per il rafforzamento dell’azione dei Confidi in favore delle pmi
Viene stabilito che i Confidi di cui all’articolo 13, comma 1, D.L. 269/2003, possono utilizzare le risorse erogate in attuazione dell’articolo 1, comma 54, L. 147/2013, per concedere, oltre a garanzie e nei limiti di quanto consentito dalla normativa di settore applicabile, finanziamenti agevolati a pmi operanti in tutti i settori economici. Per ciascun finanziamento, il Confidi deve utilizzare, risorse proprie in misura non inferiore al 20% del finanziamento complessivo.
I finanziamenti, per la quota parte a valere sulle risorse previste dall’articolo 1, comma 54, L. 147/2013, sono concessi a tasso zero.
Con decreto Mise di natura non regolamentare, sono individuati condizioni e criteri per l’attuazione, nonché specifici requisiti economico-patrimoniali e organizzativi che i Confidi devono soddisfare per concedere i finanziamenti.
Articolo 10-quater Proroga del termine di comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura
Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all’articolo 121, D.L. 34/2020, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all’Agenzia delle entrate entro il 29 aprile 2022.
Articolo 10-quinquies Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio
Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 68, D.L. 18/2020, il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5, D.L. 119/2018, all’articolo 16-bis, D.L. 34/2019 e all’articolo 1, commi 190 e 193, L. 145/2018, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente:
a) entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;
b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2021;
c) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2022.
A tal fine, sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per effetto dell’inutile decorso del termine di cui all’articolo 68, comma 3, D.L. 18/2020.
Restano in ogni caso definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme eventualmente versate a qualunque titolo anteriormente al 28 marzo 2022.
Articolo 15, commi 1-2 e 4 Credito di imposta imprese energivore
Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto Mise 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2022.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997.
Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e all’articolo 34, L. 388/2000.
Il credito, inoltre, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
Il Mef effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta.
Articolo 22-bis Proroga delle esenzioni dal pagamento dell’Imu per gli immobili inagibili
Viene previsto che per i Comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, D.L. 74/2012 e dall’articolo 67-septies, D.L. 83/2012, come eventualmente rideterminati dai commissari delegati ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, D.L. 148/2017, l’esenzione dall’applicazione dell’Imu è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
Articolo 26, commi 1-4 Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo
Al fine di tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana e indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati, nello stato di previsione Mipaaf sono istituiti 2 fondi denominati:
- Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza (c.d. Fondo di parte capitale), con una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2022; e
- Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola (c.d. Fondo di parte corrente), con una dotazione di 35 milioni di euro per l’anno 2022.
Il Fondo di parte capitale è destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, in conformità alle pertinenti norme nazionali e dell’Unione Europea, ed è ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con decreto Mipaaf.
Il Fondo di parte corrente è destinato a indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati. Con decreto Mipaaf sono stabilite le modalità di quantificazione dei contributi erogabili ai produttori della filiera suinicola a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base dell’entità del reale danno economico patito.
La concessione dei contributi è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con le norme dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.
Articolo 26, comma 4-bis Assemblaggio vini Igp
Introducendo il comma 5-bis, articolo 38, L. 238/2016, si prevede che per i vini Igp, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di “vini finiti” e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15%) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85%) sono effettuate anche in una fase successiva alla produzione, nell’ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica Igp, tenendo conto delle eventuali deroghe previste nello stesso disciplinare.
Articolo 26-quater Misure urgenti a sostegno del settore avicolo
Modificando l’articolo 1, comma 528, L. 234/2021, è incrementato a 40 milioni di euro, l’importo in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all’alimentazione umana, nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate.
Inoltre, si prevede che le risorse siano impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell’influenza aviaria degli anni 2021 e 2022.
Articolo 27 Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali
Modificando l’articolo 54, D.L. 34/2020, viene incrementato a 2,3 milioni di euro rispetto ai precedenti 1,8 milioni di euro, l’importo massimo delle misure di aiuto stanziabili da parte di Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e CCIAA.
Viene inoltre previsto, per effetto della sostituzione del comma 3, che gli aiuti non possono superare in qualsiasi momento l’importo di 345.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura o di 290.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. L’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 345.000 euro o 290.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi dell’articolo 54, D.L. 34/2020, e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non è stato superato.
Articolo 28 Contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche
Viene modificato l’articolo 121, D.L. 34/2020, stabilendo che il contribuente può alternativamente scegliere tra:
a) un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, Tub, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64, Tub ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020 per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;
b) la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, Tub, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64, Tub, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.
I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui sopra non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo.
Le disposizioni di cui sopra si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Anche per i crediti disciplinati dal successivo articolo 122, D.L. 34/2020, è prevista la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, Tub, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64, Tub, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.
I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui agli articoli 121 o 122, D.L. 34/2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.
Anche per il c.d. tax credit turismo (articolo 1, D.L. 152/2021) e per quello previsto per la digitalizzazione dei tour operator e le agenzia di viaggio (articolo 4, D.L. 152/2021), è prevista la cedibilità solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, Tub, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64, Tub, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020. I contratti di cessione in violazione di quanto sopra sono nulli.
Articolo 28-quater Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro
Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante modifica dell’articolo 1, L. 234/2021 (nuovo comma 43-bis) si prevede che per i lavori edili (Allegato X al D.Lgs. 81/2008) di importo superiore a 70.000 euro, i bonus previsti in edilizia, come il 110% (in particolare, i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121, D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020, nonché quelli previsti dall’articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013 dall’articolo 1, comma 12, L. 205/2017, e dall’articolo 1, comma 219, L. 160/2019, possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori (e nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori) è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51, D.Lgs. 81/2015.
Tale indicazione deve essere verificata per il rilascio, ove previsto, del visto di conformità.
L’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’Inps e delle casse edili.
Il comma 43-bis, articolo 1, L. 234/2021, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.
per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Confapi Brescia: tel. 03023076 – fax 0302304108 – email fiscale.tributario@confapibrescia.it |