Sovente in sede di stipula di un contratto di compravendita, d’opera o d’appalto, le parti si accordano per la corresponsione di importi che, a seconda della finalità, possono essere qualificati come “acconti” ovverosia “caparre”. In entrambi i casi, la liquidazione delle somme avviene in un momento che antecede quello in cui l’operazione si considera effettuata ai fini delle imposte dirette. La distinzione tra l’una e l’altra fattispecie è abbastanza intuitiva e dalla corretta qualificazione della somma dipende il corretto trattamento contabile nonché fiscale dell’importo corrisposto.
Trattamento civilistico, contabile e fiscale di acconti e caparre
14 Ott 2020 | Fiscale e Tributario