In merito ai criteri di determinazione dell’indennità da corrispondere nel caso di licenziamento viziato solo dal punto di vista formale e procedurale (ex art. 4 d. lgs. n. 23/2015) la Corte Costituzionale ne ha dichiarato l’incostituzionalità. Restiamo in attesa della sentenza che ne spieghi le motivazioni.

Corte Costituzionale, comunicato del 25 giugno 2020.