Con l’Accordo di rinnovo del CCNL delle Agenzie di somministrazione le parti hanno stabilito che, nell’ipotesi di somministrazione di lavoro con il medesimo utilizzatore, la durata massima della successione dei contratti a termine tra Agenzia e Lavoratore è individuata nella contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore.
Il CCNL Piccola e Media Industria Metalmeccanica Unionmeccanica Confapi non prevede una disciplina derogatoria ai limiti di durata previsti dalla legge in caso di successione di più contratti a termine e, pertanto, la durata massima della missione del lavoratore è quella prevista dalla legge (12 mesi ovvero 24 mesi se in presenza di una delle causali di legge).