Come noto, l’articolo 2, D.Lgs. 99/2004, con l’intento di incentivare l’utilizzo delle forme societarie nel comparto primario, ha introdotto la figura delle società agricole.
Esse consistono nelle società di persone, di capitali e cooperative che rispettano i seguenti parametri:
– la ragione o denominazione sociale contiene l’indicazione di “società agricola” e
– l’oggetto sociale prevede l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135, cod. civ..
Successivamente, l’articolo 1, comma 1093, L. 296/2006 ha introdotto la possibilità per le società agricole, con l’esclusione delle Spa e delle Sapa, di poter optare per la determinazione del reddito, che rimane di impresa, secondo le regole di cui all’articolo 32, Tuir e quindi catastalmente.
Le modalità applicative dell’opzione sono state regolamentate con il D.I. 213/2007 a cui ha fatto seguito la circolare n. 50/E/2010 e recentemente la risoluzione n. 28/E dell’11 aprile 2018 che affronta, in questo caso, alcune tematiche specifiche.