L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 30.04.2018, ha individuato le “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere”.
Preme sottolineare che l’obbligo della fatturazione elettronica tramite SdI decorrente dall’1.1.2019, riguarda sia le operazioni tra soggetti passivi (B2B) che quelle nei confronti di privati (B2C), non riguarda invece i contribuenti minimi/forfetari nonché le operazioni effettuate/ricevute verso/da soggetti non stabiliti in Italia.
Il suddetto provvedimento riguarda anche le fatture elettroniche relative alle cessioni di benzina/gasolio e le fatture relative alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti nell’ambito degli appalti pubblici effettuate dall’1.07.2018.

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