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Informative e news per gli associati

AL VIA LA NUOVA HOME PAGE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle entrate, con proprio comunicato stampa del 18 marzo scorso, ha reso noto che è ora possibile, collegandosi ai siti istituzionali di Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, accedere a una nuova pagina, una super homepage che consente ai cittadini di trovare immediatamente sullo schermo le principali funzionalità e gli approfondimenti relativi alle attività delle 2 Agenzie. Tra i servizi a disposizione, anche il nuovo sistema di prenotazione appuntamenti.
 (Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 18/3/2025)
APPROVATI GLI ISA 2025
L’Agenzia delle entrate, con provvedimento direttoriale del 17 marzo 2025, protocollo n. 131055, ha approvato i 172 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), da utilizzare per il periodo di imposta 2024. 
(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 131055 del 17/3/2025)
NOVITÀ IN TEMA DI IMPOSTE INDIRETTE
Lo scorso 18 settembre è stato approvato il D.Lgs. 139/2024 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 ottobre), che introduce diverse novità riguardanti l’imposta di registro, l’imposta sulle successioni e donazioni, il bollo e i servizi ipotecari e catastali, in attuazione della L. 111/2023 (Legge delega per la Riforma fiscale). L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 2/E/2025, ha esaminato le novità introdotte dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. 139/2024 che hanno avuto effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e ha fornito le prime istruzioni operative.
(Agenzia delle entrate, circolare n. 2/E/2025)
DOMICILIO DIGITALE PER GLI ATTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle entrate, con il comunicato stampa n. 13 del 12 marzo 2025, ha reso nota l’introduzione di un nuovo servizio on line che consente ai cittadini di eleggere un domicilio digitale per il recapito di atti, avvisi e altra corrispondenza.
(Agenzia delle entrate, comunicato stampa n. 13 del 12/3/2025)
INDICAZIONE IN ATTO DELLE SPESE DI MEDIAZIONE
Dallo scorso 12 gennaio 2025, non è più obbligatorio indicare la provvigione spettante al mediatore negli atti di compravendita, è possibile facoltativamente indicare in atto il numero della fattura e la dichiarazione di “corrispondenza tra l’importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta”.
(Articolo 22, L. 203/2024)
FRANCHIGIA REGIME TRASFRONTALIERO
L’Agenzia delle entrate, con provvedimento direttoriale del 28 marzo scorso, protocollo n. 155649  ha approvato il modello di Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia Iva.
(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 13 del 12/3/2025)
È REDDITO DI IMPRESA LA FREQUENTE VENDITA SU EBAY
La Corte di Cassazione, con la sentenza 7552/2025, ha analizzato il caso di un privato, non titolare di partita Iva, che effettua un elevato numero di vendite attraverso il portale Ebay nell’arco di diversi anni, definendo lo stesso quale reddito di impresa.
(Cassazione, sentenza n. 7551 del 21/3/2025)                                                                                      
E-FATTURE AL VIA LE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE
Al via dallo scorso 1° aprile le nuove specifiche tecniche per l’emissione delle fatture elettroniche, le principali novità riguardano: – l’introduzione di un nuovo tipo documento TD29 per la comunicazione all’Agenzia delle entrate della omessa o irregolare fatturazione e la modifica della descrizione del tipo documento TD20; – l’introduzione del nuovo regime transfrontaliero di Franchigia IVA RF20; – l’aggiornamento dei codici valori per le fatture di vendita gasolio o carburante, in accordo alla nuova codifica prevista dall’Agenzia delle dogane e monopoli; – l’eliminazione del limite a 400 euro dell’importo totale della fattura semplificata nel caso in cui il cedente/prestatore emetta in regime forfettario (articolo 1, commi 54-89, L. 190/2014) o in regime transfrontaliero di franchigia Iva (Direttiva UE 2020/285).
   (Agenzia delle entrate, provvedimento del 31/01/2025)
INPS ADOTTA I NUOVI CODICI ATECO 2025
Con la circolare n. 71 dello scorso 31 marzo, l’Inps adotta, nei propri sistemi informativi, il codice ATECO 2025: la nuova classificazione delle attività economiche sulla quale basare, come criterio non esclusivo, l’inquadramento dei datori di lavoro. L’Inps rende noto anche che è stata aggiornata la “Procedura Iscrizione e Variazione azienda” e, dal 1° aprile 2025, è possibile assegnare il codice ATECO 2025 alle nuove matricole aziendali richieste dai datori di lavoro in caso di inizio attività con dipendenti. Pertanto, a partire dal 1° aprile 2025, per le nuove iscrizioni con data di inizio dell’attività successiva al 31 marzo 2025, i datori di lavoro devono indicare alternativamente: – il codice ATECO 2025 rilasciato dalla CCIAA; – il codice risultante dall’attività di riattribuzione del precedente codice ATECO 2007 effettuata dalla CCIAA. Nel caso in cui un datore di lavoro disponga solo del codice ATECO 2007 al momento dell’iscrizione, la procedura permette di inserire tale codice, proponendo automaticamente il corrispondente codice ATECO 2025. Per tutte le matricole attive iscritte in data precedente al 1° aprile 2025, l’Istituto provvede progressivamente ad assegnare il nuovo codice ATECO 2025, corrispondente all’attività economica esercitata, anche in base all’attività di riattribuzione effettuata dalla CCIAA, eventualmente riallineando eventuali difformità con quanto indicato nella posizione contributiva.
   (Inps, circolare n. 71 del 31/03/2025)

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CREDITI IVA TRIMESTRALI: IN SCADENZA LA RICHIESTA DI RIMBORSO O COMPENSAZIONE PER IL I TRIMESTRE 2025

Il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali può essere utilizzato, ordinariamente, solo in compensazione verticale (per abbattere il debito Iva delle liquidazioni successive). In alcune situazioni ben definite dal Legislatore, però, è possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale ovvero richiederne il rimborso, previa presentazione telematica di un apposito modello denominato TR.

Il termine per la presentazione telematica del modello Iva TR relativo al I trimestre 2025 è fissato al 30 aprile 2025. Al link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/rimborsi/ivacredititrimestrali+ivatr/modello+crediti+iva+tr sono disponibili le versioni aggiornate del modello e delle istruzioni.

Dal 1° aprile 2025 è in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, che sostituisce la precedente: nel paragrafo delle istruzioni ministeriali denominato “Codice attività” viene specificato che deve essere indicato il codice attività desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche vigente al momento della presentazione del modello. Non dovrebbe essere più possibile, pertanto, la spedizione del modello Iva TR con l’indicazione dei vecchi codici attività.

Le modalità di compilazione del modello Iva TR

L’utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito Iva trimestrale è, infatti, possibile:

  • solo dopo la presentazione del modello Iva TR, se il credito Iva è di importo inferiore o pari a 5.000 euro; e
  • solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di spedizione telematica all’Agenzia delle entrate del modello Iva TR se il credito Iva è di importo superiore a 5.000 euro.

Per coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro annui (limite elevato a 50.000 euro per le c.d. start up innovative) è obbligatorio presentare il modello Iva TR munito del visto di conformità o, in alternativa, recante la sottoscrizione (cioè la attestazione) da parte dell’organo di controllo.

In merito alla prestazione delle garanzie in caso di richiesta di rimborso del credito Iva trimestrale, si ricorda che:

  • è possibile ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando l’istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
  • è obbligatorio prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:

a) da soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di 2 anni ad esclusione delle c.d. start up innovative di cui all’articolo 25, D.L. 179/2012;

b) da soggetti ai quali, nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato per importi significativi;

c) da soggetti che presentano l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;

d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.

Per la generalità dei contribuenti vi sono, infine, 3 ulteriori esimenti dall’obbligo di prestazione della garanzia:

  • se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo previsto dall’articolo 3 e ss., D.Lgs. 128/2015;
  • se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno applicato gli Isa e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi di importo non superiore a 70.000 euro annui, ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 11, lettera b), D.L. 50/2017;
  • se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il 2025, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi di importo non superiore a 70.000 euro annui.

Quanto suddetto può riassumersi come segue:

Compensazione
fino a 5.000 europresentazione del modello TR – dalla data di presentazione telematica del modello
superiore a 5.000 europresentazione del modello TR con apposizione del visto di conformità (o sottoscrizione da parte organo di controllo) – dal 10° giorno successivo a quello di presentazione telematica del modello
Rimborso
sotto i 30.000 eurosenza prestazione di garanzia
sopra i 30.000 eurocon prestazione di garanzia (o, in alternativa, apponendo sull’istanza il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo in assenza di situazioni di rischio)

Regole di utilizzo del credito Iva trimestrale

In caso di utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale, tale compensazione è ammessa già dalla data di presentazione del modello Iva TR sino all’importo di 5.000 euro (tale limite va inteso complessivamente per tutti e 3 i trimestri); per la parte eccedente occorre attendere il 10° giorno successivo a quello di presentazione del modello.

In particolare, con la presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare o chiedere a rimborso i crediti scaturenti da ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno (il credito relativo al IV trimestre viene invece utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale).

Riassumendo:

Modalità di presentazioneLa presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica
Termine di presentazioneLa presentazione del modello TR deve avvenire ordinariamente entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di chiusura del trimestre e in particolare: I trimestre Æ entro il 30 aprile 2025 II trimestre Æ entro il 31 luglio 2025 III trimestre Æ entro il 31 ottobre 2025
Utilizzo in compensazione del credito Iva da TRIl credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione nel modello F24: per crediti non superiori a 5.000 euro (limite inteso complessivamente per tutti e 3 i trimestri) la compensazione può avvenire fin dal giorno di presentazione telematica del modello TR; per crediti superiori a 5.000 euro la compensazione può avvenire solo a partire dal 10° giorno successivo quello di presentazione telematica del modello TR. La soglia di 5.000 euro deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali (ma non quello annuale) relativi a ciascun anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre). La compensazione di crediti Iva trimestrali nel modello F24 deve essere effettuata obbligatoriamente utilizzando i canali Entratel/Fisconline
Visto di conformitàCome detto precedentemente, per la compensazione del credito trimestrale oltre i 5.000 euro è previsto l’obbligo di apporre il visto di conformità. Inoltre, con riferimento ai rimborsi del credito Iva trimestrale eccedenti l’importo di 30.000 euro, è possibile (per i casi diversi da quelli considerati a rischio e nei quali è obbligatorio rilasciare la garanzia) apporre il visto di conformità in alternativa al rilascio delle garanzie previste
Contribuenti ammessi al rimborso trimestraleLe condizioni che consentono l’utilizzo (compensazione o rimborso) del credito Iva trimestrale sono diverse da quelle che consentono il rimborso del credito Iva annuale. In particolare, ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972, la presentazione del modello Iva TR è ammessa nelle seguenti fattispecie: aliquota media: quando vengono esercitate esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;operazioni non imponibili: quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9, D.P.R. 633/1972 per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;beni ammortizzabili: quando vengono effettuati acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili Iva; soggetti non residenti: dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;operazioni non soggette: effettuazione di operazioni attive nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis), D.P.R. 633/1972.

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LA COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE

Il prossimo 30 aprile scade il termine per la comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alla “riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell’ambito di strutture sanitarie private”.

L’adempimento prevede la comunicazione delle prestazioni rese dai professionisti medici presso strutture sanitarie private (Ssp).

I passaggi sono i seguenti:

  • fatturazione a opera del professionista;
  • riscossione del compenso da parte della struttura sanitaria;
  • registrazione dei compensi riscossi a opera della Ssp;
  • versamento al professionista di quanto per suo conto incassato dalla struttura sanitaria;
  • comunicazione all’Agenzia delle entrate degli incassi effettuati.

Soggetti interessati

L’obbligo riguarda tutti quei medici generici, specialisti e odontoiatri che svolgono tali attività all’interno di una struttura sanitaria privata (Ssp).

Per struttura sanitaria privata si intende:

  • l’immobile provvisto delle relative attrezzature o dell’organizzazione dei servizi strumentali all’esercizio dell’attività medica o paramedica; ovvero
  • le strutture che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti o affittano loro i locali della struttura aziendale per l’esercizio di attività di lavoro autonomo medica.

Non rileva la forma in cui tali strutture sono organizzate potendo presentarsi come società, istituti, associazioni, centri medici diagnostici e in ogni altra forma anche come soggetto privato che opera nel settore dei servizi sanitari.

Soggetti esclusi

Sono escluse da tale obbligo le strutture pubbliche.

Operazioni oggetto di monitoraggio

Sono oggetto di monitoraggio i compensi spettanti ai medici per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo in ambito medico nelle strutture sanitarie private. Ci riferiamo al compenso dovuto dal paziente al medico che esercita nella struttura sanitaria privata per la cura da questi effettuata “in proprio”. Non rientrano, difatti, tra le prestazioni soggette a tale obbligo (sia di riscossione sia di comunicazione) le prestazioni rese direttamente al paziente, anche per il tramite del professionista, ma “prestate” dalla struttura sanitaria privata la quale agisce in tal caso direttamente in qualità di parte contrattuale nel rapporto con il cliente (in tal caso il rapporto non è tra professionista e cliente ma tra Ssp e cliente). In questa ultima evenienza il professionista verrà pagato direttamente dalla struttura per aver prestato a suo favore (e non dal cliente) la propria attività medica.

Obblighi del professionista

Il professionista che effettua la cura sul paziente dovrà emettere a proprio nome la fattura per la prestazione eseguita; sebbene il compenso risulti riscosso dalla Ssp, esso costituisce reddito del medico.

Obblighi della struttura sanitaria

Le strutture sanitarie private sono quindi tenute a:

  • riscuotere, in nome e per conto dei professionisti, i compensi corrisposti dai pazienti per le prestazioni mediche e paramediche di lavoro autonomo ricevute nei locali della struttura;
  • registrare i compensi riscossi. Quindi annotare, distintamente per ciascuna operazione di riscossione, la data di pagamento e gli estremi della fattura emessa dal professionista, le generalità e il codice fiscale del destinatario del compenso, l’ammontare del corrispettivo riscosso e la modalità di pagamento;
  • riversare a ciascun medico o paramedico gli importi riscossi, in caso di pagamento in contanti; oppure consegnare i documenti ritirati o emessi, in caso di pagamenti alternativi al contante (per esempio, assegni, carte di credito). Visto che le spese sanitarie sono detraibili dal paziente se pagate con strumenti tracciati, sarà poco frequente il caso di pagamento in contanti;
  • comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni medico e paramedico in ciascun anno solare.

Non è rilevante la forma di pagamento decisa dal paziente sempre che rispetti le norme dettate in tema di antiriciclaggio.

Si ricorda che in caso di emissione di fatture mediche, esenti da Iva ai sensi dell’articolo 10, D.P.R. 633/1972, per importo superiore a 77,47 euro, è necessario applicare l’imposta di bollo pari a 2 euro.

Al fine di tenere tracciato e distinto l’incasso a favore del professionista dall’incasso proprio della struttura sanitaria, la norma in commento prevede che la Ssp registri nelle scritture contabili obbligatorie (ma separatamente) o in apposito registro il compenso incassato per conto del medico, riportando gli estremi della fattura emessa dal professionista, la generalità e il codice fiscale del professionista destinatario del compenso, l’ammontare del corrispettivo riscosso e la data del pagamento. Come detto i compensi di cui trattiamo costituiscono reddito del medico operante presso la struttura sanitaria e quindi l’obbligo di registrazione dei compensi incassati da parte delle strutture sanitarie private non esonera il professionista dall’obbligo di registrare nelle proprie scritture contabili il compenso percepito.

Obblighi di comunicazione telematica

Le strutture sanitarie private devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni professionista.

Il modello di comunicazione è reperibile sul sito dell’Agenzia delle entrate e deve essere spedito solo telematicamente entro il 30 aprile dell’anno successivo, con riferimento alle operazioni riscosse in nome e per conto del medico nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre dell’anno precedente.

Nella comunicazione vanno indicati:

  • i dati del professionista;
  • i compensi percepiti tramite la Ssp;
  • i dati anagrafici della Ssp.

Sanzioni

L’omissione degli obblighi fin qui esposti è punita con la sanzione da 1.000 a 8.000 euro. Nel caso i dati inviati all’Agenzia delle entrate siano trasmessi in modo incompleto o non siano veritieri, la sanzione varierà da 250 a 2.000 euro.

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SCADE IL PROSSIMO 30 APRILE 2025 IL TERMINE PER LA DETRAZIONE DELL’IVA RELATIVA ALLE FATTURE RICEVUTE NEL 2024 E PER L’EMISSIONE DELLE NOTE DI CREDITO

Il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2025 relativa all’anno 2024 scadrà nel termine ordinario del 30 aprile 2025.

Di seguito le conseguenze sotto il profilo della detrazione Iva delle fatture di acquisto riferite al 2024 e delle note di variazione il cui presupposto nasce nel medesimo anno, alla luce dell’attuale termine previsto dall’articolo 19, D.P.R. 633/1972 per l’esercizio del richiamato diritto.

La modifica delle regole per la detrazione

Come è noto, con il D.L. 50/2017 sono stati modificati gli articoli 19 e 25, D.P.R. 633/1972, riguardanti le regole di detrazione e registrazione delle fatture di acquisto, al fine di stabilire che per le fatture emesse:

  • il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile (cioè, il momento di effettuazione dell’operazione, ovvero il momento in cui il soggetto attivo ha emesso la fattura) ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo;
  • la fattura di acquisto va annotata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Con la circolare n. 1/E/2018 l’Agenzia delle entrate, al fine di risolvere gli effetti negativi derivanti dal mancato coordinamento delle citate modifiche, ha precisato – poggiando sulle disposizioni comunitarie – che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono entrambi i seguenti presupposti.

I due presupposti per la detrazione
effettuazione dell’operazionec.d. presupposto sostanziale
possesso (momento di ricezione) della fatturac.d. presupposto formale

Il maggior termine della liquidazione non vale per le fatture a “cavallo d’anno

Con l’articolo 14, D.L. 119/2018, convertito nella L. 136/2018, il Legislatore ha apportato modifiche all’articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998 al fine di concedere la facoltà di considerare nella liquidazione riferita al momento di effettuazione quelle fatture ricevute fino al giorno che precede la liquidazione stessa.  Vediamo cosa prevede letteralmente la disposizione.

Il comma 1, articolo 1, D.P.R. 100/1998

“Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo [secondo mese successivo per i contribuenti trimestrali – chiarimento dell’Agenzia delle entrate] a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

Se quindi per le liquidazioni, sia mensili sia trimestrali, avvenute in corso d’anno, effettuazione dell’operazione e ricezione della fattura avvengono in 2 mesi o trimestri diversi ma entro il giorno 15 del mese di liquidazione, è possibile imputare questa fattura alla liquidazione riferita al momento di effettuazione.

Al contrario, le indicazioni contenute nell’ultimo inciso della disposizione sopra richiamata fanno sì che se un soggetto passivo Iva è venuto in possesso di una fattura di acquisto datata 2024 solo nel 2025, la detrazione dovrà necessariamente avvenire nelle liquidazioni periodiche dell’anno 2025 e fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa a tale anno, che scade ordinariamente al 30 aprile 2026.

Dette fatture, quindi, non potranno essere imputate nel mese di “competenza”, ma in quello di ricezione. Vale la pena osservare che a seguito dell’avvento dell’obbligo pressoché generalizzato di fatturazione elettronica il momento di ricezione della fattura è oggi inequivocabilmente fissato dal Sistema di Interscambio.

Ricorso all’Integrativa per le fatture ricevute nel 2024 ma registrate dopo il 30 aprile 2025

Sempre con la circolare n. 1/E/2018 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’effettività del diritto alla detrazione e il principio di neutralità dell’Iva sono, in ogni caso, garantiti dall’istituto della dichiarazione integrativa a favore, con la quale è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o di una minore eccedenza detraibile.

Nel caso quindi della fattura datata 2024 e ricevuta con data “certa” nel 2024, che non venga inserita nel modello di dichiarazione annuale Iva 2025 entro il prossimo 30 aprile, sarà sempre possibile, al fine di guadagnare comunque la detrazione, presentare una dichiarazione integrativa, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione del modello originario. Tale ultima soluzione, tuttavia, comporta secondo l’Agenzia delle entrate l’applicabilità delle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.

Il diverso trattamento delle note di variazione

In tema di note di variazione si è espressa l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 20/E/2021, affermando che il termine di presentazione della dichiarazione Iva costituisce anche il termine entro il quale emettere le note di variazione in diminuzione.

La nota di variazione può quindi considerarsi tempestivamente emessa entro il termine di presentazione ordinario della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione.

Volendo esemplificare, se il presupposto per operare la variazione in diminuzione si è verificato nel periodo d’imposta 2024 (ad esempio, a novembre è fallito un cliente nei confronti del quale, precedentemente, era stata emessa una fattura), la nota di variazione può essere emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2024, vale a dire entro il 30 aprile 2025.

Se la nota è emessa nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2025, la detrazione può essere operata nell’ambito della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno 2025 (da presentare entro il 30 aprile 2026).

Da notare che, secondo il parere espresso dall’Agenzia delle entrate, il decorso del termine previsto in capo al creditore per poter operare la variazione in diminuzione non può legittimare lo stesso ad agire in via alternativa tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa ovvero tramite istanza di rimborso.

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IN SCADENZA LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI IN CONTANTE

LEGATE AL TURISMO

Dal 2012 è prevista una deroga alla limitazione dell’utilizzo dei contanti per gli acquisti, da parte di turisti con cittadinanza extra UE/UE/SEE non residenti in Italia, effettuati presso commercianti al minuto e soggetti assimilati e agenzie di viaggio e turismo. Per tali operazioni, nello specifico, l’articolo 3, D.L. 16/2012 fissa la soglia “straordinaria” entro la quale è ammesso l’uso del contante a 15.000 euro.

Per beneficiare della facoltà di applicare la soglia straordinaria nei casi consentiti, i commercianti al minuto e soggetti equiparati (articolo 22, D.P.R. 633/1972) e le agenzie di viaggio e turismo (articolo 74-ter,D.P.R. 633/1972) devono:

  • inviare preventivamente una comunicazione all’Agenzia delle entrate, in cui comunicare l’adesione alla deroga;
  • acquisire dal cliente la fotocopia del passaporto e una autocertificazione attestante la cittadinanza del cliente e la residenza;
  • versare il denaro incassato il primo giorno feriale successivo all’operazione;
  • inviare una comunicazione annuale all’Agenzia delle entrate per le operazioni di importo superiore a 1.000 euro e inferiori alla soglia di 15.000 euro.

La soglia “ordinaria” per l’utilizzo del contante in Italia era fissata a 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022 ed è stata innalzata a 5.000 euro dal 1° gennaio 2023, limite in vigore anche nel corso del 2024 e per il 2025.

La comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate relativamente agli incassi effettuati nel 2024 deve essere inviata:

  • entro il 10 aprile 2025 per gli operatori che effettuano le liquidazioni Iva mensili;
  • entro il 22 aprile 2025 per gli operatori che non effettuano le liquidazioni Iva mensili.

La sezione dell’Agenzia delle entrate dove trovare le indicazioni specifiche e il software per la compilazione della comunicazione è disponibile al link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/comunicazioni/deroga-limitazione-uso- contante/scheda-informativa-limitazione-uso-contante

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OBBLIGO DI PEC PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto l’obbligo per gli amministratori di società di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale, da comunicare al Registro Imprese. Questa misura mira a garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la P.A..

Soggetti obbligati

L’obbligo si applica a tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, ovvero le società di persone e quelle di capitali e le reti di impresa dotate di personalità giuridica. Sono esclusi gli amministratori di società semplici (salvo quelle che esercitano attività agricola), società di mutuo soccorso, consorzi e società consortili senza personalità giuridica.

Decorrenza dell’obbligo

L’obbligo è entrato in vigore il 1° gennaio 2025. Le società già costituite prima di tale data hanno tempo fino al 30 giugno 2025 per adeguarsi. Le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025 devono comunicare la PEC degli amministratori contestualmente al deposito della domanda di iscrizione nel Registro Imprese.

Modalità di comunicazione della PEC

Ciascun amministratore deve disporre di un indirizzo PEC personale, diverso da quello della società. La comunicazione della PEC deve essere effettuata al Registro Imprese tramite la competente CCIAA. Se un soggetto è amministratore di più società, può utilizzare lo stesso indirizzo PEC per tutte.

Conseguenze del mancato adempimento

La mancata comunicazione della PEC impedisce la conclusione positiva dell’iter istruttorio della domanda di iscrizione o di nomina dell’amministratore. La CCIAA sospenderà il procedimento, concedendo un termine massimo di 30 giorni per l’integrazione del dato mancante. In caso di ulteriore omissione, la domanda sarà rigettata.

Sanzioni

La mancata comunicazione della PEC comporta un’ammenda da 103 a 1.032 euro. Se la comunicazione avviene entro 30 giorni dal termine previsto dalla normativa, la sanzione è ridotta a un terzo dell’importo.

Informative e news per gli associati

POLIZZE CATASTROFALI: LA PROROGA DIPENDE DALLA DIMENSIONE DELL’ATTIVITÀ

L’obbligo di sottoscrivere polizze catastrofali è stato oggetto di proroga con la pubblicazione del D.L. 39/2025.

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione da parte delle imprese, a copertura dei danni relativi alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale; gli eventi che devono essere assicurati sono i rischi sismici, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

Tale obbligo, che doveva inizialmente entrare in vigore il 1° gennaio 2025, era stato prorogato al 31 marzo 2025 a opera del D.L. 202/2024; tale scadenza è stata ulteriormente rinviata a opera del richiamato D.L. 39/2025.

La recente proroga

Vista la grande quantità di imprese tenute ad adempiere all’obbligo di contrarre l’assicurazione e le conseguenti difficoltà a raccogliere una adeguata quantità di preventivi dagli assicuratori, il Legislatore ha deciso di concedere più tempo (senza dimenticare i dubbi che sono sorti a seguito della pubblicazione del Decreto attuativo).

La proroga è stata approvata differenziando il trattamento sulla base della dimensione dell’impresa, prendendo come riferimento la Direttiva UE 2023/2775:

  • le medie imprese dovranno stipulare le polizze catastrofali entro il 1° ottobre 2025 (medie imprese: totale Stato patrimoniale 25.000.000 di euro, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni 50.000.000 di euro e numero medio dipendenti 250);
  • per le piccole e micro imprese il termine è fissato 1° gennaio 2026 (micro imprese: totale Stato patrimoniale 450.000 euro, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni 900.000 euro e numero medio dipendenti 10; piccole imprese: totale Stato patrimoniale 5.000.000 di euro, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni 10.000.000 di euro e numero medio dipendenti 50);
  • nessuna proroga è stata disposta per le imprese di grandi dimensioni, per le quali l’obbligo è scattato lo scorso 31 marzo (comunque per 90 giorni è prevista la disapplicazione delle sanzioni).

Le procedure amministrative e contabili in azienda

LA DURATA MINIMA CONTRATTUALE DEI LEASING PER LA DEDUZIONE FISCALE DEI COSTI

Il contratto di locazione finanziaria: disciplina contabile in sintesi

Il contratto di locazione finanziaria (leasing) è un’operazione intercorrente tra una società di leasing (locatore o concedente) e un altro soggetto (locatario) con la quale il locatore si impegna a concedere in uso contro pagamento di un canone, al locatario un bene mobile o immobile, acquisito o costruito, con la facoltà del locatario di acquistarne la proprietà al termine del contratto.

Le operazioni di leasing possono essere contabilizzate con 2 metodi differenti:

  • metodo patrimoniale;
  • metodo finanziario.

Per le imprese che adottano i Principi contabili nazionali la contabilizzazione dei contratti di locazione finanziaria deve essere effettuata con il metodo patrimoniale. Al contrario, secondo i Principi contabili internazionali il leasing deve essere contabilizzato con il metodo finanziario. Questo metodo evidenzia maggiormente l’aspetto sostanziale dell’operazione di leasing che quello formale.

Metodo patrimoniale

Società di leasing
La società di leasing è, a tutti gli effetti, proprietaria del bene dato in leasing: esso, dunque, è rilevato tra le immobilizzazioni. Le norme del codice civile prevedono che la società di leasing indichi in bilancio i beni dati in leasing in modo distinto rispetto alle restanti immobilizzazioni. La stessa società calcola le quote di ammortamento su tali beni, quote che confluiscono nel Conto economico. Il concedente rileva, inoltre, i canoni di leasing tra i componenti positivi di reddito del Conto economico, nonché le eventuali spese relative ai beni locati secondo le ordinarie regole previste per i beni in proprietà. Come precisato dall’Oic 18, la ripartizione dei canoni di leasing in applicazione del principio di competenza deve avvenire in base al criterio del tempo fisico (cioè in proporzione al tempo in cui la prestazione è resa), mentre l’eventuale maxicanone iniziale deve essere ripartito lungo la durata del relativo contratto, attraverso la tecnica dei risconti.
Impresa utilizzatrice
L’impresa utilizzatrice rileva nel Conto economico (voce “B.8 – Costi per godimento di beni di terzi”) i costi sostenuti per canoni di locazione finanziaria di competenza del periodo, mentre l’eventuale maxicanone iniziale deve essere ripartito lungo la durata del relativo contratto, attraverso la tecnica dei risconti.

Metodo finanziario

Società di leasing
La società di leasing non iscrive il cespite oggetto di locazione finanziaria tra le immobilizzazioni. Essa rileva, invece, nello Stato patrimoniale, un credito per la quota capitale dei canoni ancora da percepire. Mano a mano che l’impresa incassa i canoni riduce l’importo del credito per la quota capitale. La quota interessi dei canoni di competenza dell’esercizio viene portata tra i componenti positivi di reddito.
Impresa utilizzatrice
L’impresa utilizzatrice rileva il bene ricevuto in leasing tra le immobilizzazioni e calcola su tale bene le relative quote di ammortamento. Contestualmente, rileva un debito per la quota capitale dei canoni da pagare: tale debito viene ridotto ogni qual volta si procede al pagamento dei canoni periodici per la quota capitale pagata. Nel Conto economico, tra i componenti negativi di reddito, viene rilevata la quota interessi dei canoni di competenza dell’esercizio.

Al riguardo si precisa che, per l’impresa utilizzatrice, il metodo finanziario (rispetto al metodo patrimoniale) determina:

  • a Stato patrimoniale, un incremento delle immobilizzazioni e dell’indebitamento finanziario dell’impresa;

– a Conto economico, la rilevazione di componenti negativi di reddito (quote di ammortamento e interessi passivi) generalmente inferiori rispetto a quelli che sarebbero stati rilevati con il metodo patrimoniale (canoni di leasing), e conseguentemente un utile d’esercizio superiore.

La deduzione fiscale per l’impresa utilizzatrice del costo del contratto di leasing

Il regime fiscale del costo del contratto di leasing per l’utilizzatore dipende dal momento in cui è stato stipulato il contratto. In particolare:

  • per i contratti di locazione finanziaria stipulati fino al 28 aprile 2012, la deduzione dei canoni era vincolata a stipula di contratti con durate degli stessi fissate dalla legge (la scelta dell’impresa di stipulare contratti con durata diversa da quella prevista normativamente causava la indeducibilità integrale dei canoni pagati);
 Contratti di leasing stipulati fino al 28 aprile 2012
Beni immobilidurata fiscale pari a un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento se la durata del contratto è compresa tra 11 e 18 anni
Beni strumentali mobili (diversi dagli autoveicoli)durata fiscale pari a un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento
Autoveicoli a deducibilità limitatadurata fiscale pari a un periodo non inferiore al periodo di ammortamento
 La durata minima del contratto è determinata in base al coefficiente di ammortamento stabilito dal DM 31 dicembre 1988, rispetto al settore di attività proprio dell’impresa locataria/utilizzatrice del bene (circolare 10/E/2006).
  • a decorrere dai contratti stipulati dal 29 aprile 2012 è stato introdotto un “doppio binario” tra la durata del contratto di leasing, che è libera scelta della contrattazione tra l’impresa e la società di leasing, e il vincolo temporale per la deduzione fiscale dei canoni;
 Contratti di leasing stipulati dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013
Beni immobilidurata fiscale pari a un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento* se la durata del contratto è compresa tra 11 e 18 anni
Beni strumentali mobili (diversi dagli autoveicoli)durata fiscale pari a un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento*
Autoveicoli a deducibilità limitatadurata fiscale pari a un periodo non inferiore al periodo di ammortamento*
 * Per periodo di ammortamento va inteso quello risultante dall’applicazione dei coefficienti ministeriali di cui al D.M. 31 dicembre 1988
  • per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2014 vengono apportate ulteriori modifiche alla durata minima fiscale dei beni ammortizzabili, con esclusione degli autoveicoli che mantengono l’originaria disciplina (rimane in ogni caso ferma la libera scelta tra impresa e società di leasing della durata contrattuale).
 Contratti di leasing stipulati dal 1° gennaio 2014 tutt’oggi in vigore
Beni immobilidurata fiscale pari a un periodo non inferiore a 12 anni
Beni strumentali mobili (diversi dagli autoveicoli)durata fiscale pari a un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento*
Autoveicoli a deducibilità limitatadurata fiscale pari a un periodo non inferiore al periodo di ammortamento*
 * Per periodo di ammortamento va inteso quello risultante dall’applicazione dei coefficienti ministeriali di cui al D.M. 31 dicembre 1988

Contratti di locazione finanziaria stipulati dal 29 aprile 2012

Per i contratti di locazione finanziaria stipulati dal 29 aprile 2012, ai sensi dell’articolo 102, comma 7, Tuir la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è disallineata rispetto alla durata effettiva del contratto, per cui:

  • se la durata del contratto di leasing è pari o superiore alla durata minima fissata per la deducibilità fiscale dei canoni, questi potranno essere dedotti nella stessa misura in cui sono imputati a Conto economico;
  • se la durata del contratto è inferiore alla durata minima fissata, le imprese dovranno determinare un doppio binario:

Ÿ contabile, che segue la durata del contratto;

Ÿ fiscale, che segue il periodo di deduzione fiscale dei canoni previsto dalla normativa.

I canoni ripresi a tassazione nel corso della durata effettiva del contratto (mediante variazioni in aumento) troveranno riconoscimento fiscale in corrispondenti variazioni in diminuzione fino al riassorbimento dei valori fiscali sospesi, dalla scadenza del contratto in poi

 ESEMPIO 1

Una società di capitali ha stipulato un contratto di leasing per un macchinario in data 2 gennaio 2025, che presenta le seguenti condizioni:

  • durata contrattuale 1.095 giorni;
  • coefficiente di ammortamento 10% → durata minima fiscale anni 5;
  • costo del concedente 111.000 euro;
  • interessi da corrispondere nell’arco della durata contrattuale 18.000 euro;
  • prezzo di riscatto 10.000 euro.

In data 15 gennaio 2028 viene esercitata l’opzione (riscatto) per l’acquisto del macchinario. Esemplifichiamo nella tabella il disallineamento civilistico/fiscale nell’ipotesi che la quota interessi sia la stessa in ciascuno dei 3 periodi di imposta (2025/2026/2027):

AnniImputazione dei canoni a Conto economicoDeducibilità fiscale dei canoniVariazione fiscale
202543.00025.800+ 17.200
202643.00025.800+ 17.200
202743.00025.800+ 17.200
2028 25.800– 25.800
2029 25.800– 25.800

Pertanto, per quanto riguarda la quota di competenza dei canoni di locazione finanziaria:

  • nei periodi di imposta che vanno dal 2025 al 2027 andranno effettuate delle variazioni in aumento in sede di dichiarazione dei redditi per 17.200 euro annui;
  • nei periodi di imposta 2028 e 2029 andranno effettuate variazioni in diminuzione dell’importo complessivo di 25.800 euro annui.

La quota interessi implicita compresa nei canoni di locazione finanziaria è, invece, deducibile nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 96, Tuir, facendo riferimento alla durata fiscale del contratto, nel caso esemplificato ai 5 anni.

A partire dal periodo d’imposta 2028 saranno deducibili le quote di ammortamento (da stanziare sulla base della vita utile residua dalla data del riscatto) derivanti dall’iscrizione del macchinario nelle immobilizzazioni materiali per 10.000 euro.

Le principali scadenze

PRINCIPALI SCADENZE DAL 01 APRILE 2025 AL 15 APRILE 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 01 aprile 2025 al 15 aprile 2025, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori Associati che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

martedì 15 aprile

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.