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Informative e news per gli associati
APPROVATE LE MODIFICHE AL RAP |
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale del 10 marzo 2025, protocollo n. 114787, ha proceduto all’approvazione delle modifiche al modello “RAP – Registrazione di atto privato”, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati e approvazione del modulo aggiuntivo dedicato alla richiesta di registrazione in via telematica dei verbali di distribuzione degli utili societari. |
Agenzia delle entrate, provvedimento, 10/3/2025, prot. n. 114787 |
APPROVATO IL CAMBIO VALUTE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025 |
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale del 12 marzo 2025, protocollo n. 120708, ha approvato il cambio valute estere per il mese di febbraio 2025, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, D.L. 167/1990. |
Agenzia delle entrate, provvedimento, 12/3/2025, prot. n. 120708 |
DEFINITE INFORMAZIONI E SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI ANONIMI |
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale del 7 marzo 2025, protocollo n. 111204, ha provveduto a definire le informazioni da trasmettere e le specifiche tecniche per la realizzazione, approvazione e rilascio delle soluzioni software di cui all’articolo 24, D.Lgs. 1/2024, ai fini della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri anonimi di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015. |
Agenzia delle entrate, provvedimento, 7/3/2025, prot. n. 111204 |
SOPPRESSO L’IDENTIFICATIVO “10” |
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 18/E del 7 marzo 2025, ha proceduto alla soppressione nel modello F24 del codice identificativo “10” denominato “cessionario/fornitore” originariamente introdotto con risoluzione n. 58/E/2022. |
Agenzia delle entrate, risoluzione n. 18/E/2025 |
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OBBLIGO DI TRASMISSIONE PREVENTIVA PER GLI INVESTIMENTI 4.0 ANTE 30 MARZO 2024 |
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 69/E del 7 marzo 2025, ha ricordato che alla luce del quadro normativo: per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti; per gli investimenti effettuati a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. 39/2024 (in data 30 marzo 2024), il contribuente è tenuto: a) alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito (cfr. articolo 6, comma 1, D.L. 39/2024); b) alla trasmissione, una volta completati gli investimenti, di un’altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva. Inoltre, come precisato con la risposta a interpello n. 260/E/2024, per gli investimenti effettuati a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. 39/2024, “… le disposizioni … non dispongono che le comunicazioni in parola siano effettuate entro un termine perentorio a ”pena di decadenza”, con l’effetto che alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito che sorge con la realizzazione degli investimenti ma solo la sua concreta ”fruizione” in compensazione (in tal senso anche le indicazioni reperibili sul sito internet del MIMIT). La trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta, dunque, un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.” Quanto alla definizione del periodo di realizzazione degli investimenti, la faq, pubblicata sul sito del GSE il 6 dicembre 2024, chiarisce che “… la data iniziale deve coincidere con la data del primo impegno giuridicamente vincolante che rende gli investimenti irreversibili (così come riportato nei moduli) mentre la data finale deve coincidere con la data (presunta in caso di comunicazione preventiva) di completamento degli investimenti.”. Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 69/E/2025 |
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NUOVO PRINCIPIO CONTABILE OIC 34
In data 19 aprile 2023 la Fondazione Oic ha pubblicato il nuovo Principio contabile 34 che disciplina i criteri per la rilevazione e la valutazione dei ricavi, nonché le informazioni da riportare in Nota integrativa. Il documento Oic 34 si applica ai bilanci relativi agli esercizi che iniziano a partire dal 1° gennaio 2024 o da data successiva, ma secondo quanto precisato dallo stesso Oic era ammessa la possibilità di applicare le nuove regole già a partire dal bilancio 2023, laddove siano compatibili con l’attuale quadro normativo.
Il nuovo Principio contabile è applicabile ai ricavi derivanti dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi, indipendentemente dalla classificazione a Conto economico, assumendo dunque rilevanza sia i ricavi iscritti alla voce A.1 (Ricavi delle vendite e delle prestazioni) sia quelli iscritti alla voce A.5 (Altri ricavi e proventi). Non riguarda i ricavi derivanti da lavori in corso su ordinazione specificamente trattati dall’Oic 23, da cessioni di azienda, fitti attivi, ristorni, e da transazioni senza finalità di compravendita, ossia quelle operazioni effettuate per procurarsi la disponibilità di un bene di analoghe caratteristiche senza l’obiettivo di conseguire un ricavo (permute).
Per la rilevazione dei ricavi l’Oic 34 prevede 4 distinte fasi:
1. determinazione del prezzo complessivo del contratto;
2. identificazione dell’unità elementare di contabilizzazione;
3. valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione;
4. rilevazione dei ricavi.
Determinazione del prezzo complessivo del contratto
Nella prima fase del processo di rilevazione contabile si definiscono le regole di quantificazione del prezzo che misura il ricavo nel momento in cui saranno verificate le condizioni per considerarne maturata la competenza. Secondo l’Oic 34 il ricavo è definito dal valore attuale dei pagamenti contrattualizzati promessi dal cliente, in applicazione del principio generale di quantificazione dei ricavi al valore di mercato del corrispettivo pattuito.
Il prezzo complessivo, inoltre, è determinato al netto degli sconti riconosciuti o che si prevede debbano essere accordati al cliente, in così come stabilito dall’articolo 2425-bis, cod. civ. che impone la rilevazione dei ricavi al netto di resi, sconti e abbuoni e premi, nonché delle imposte connesse con la vendita. Infine, nella determinazione del prezzo complessivo del contratto di vendita devono essere considerati i corrispettivi aggiuntivi, come ad esempio gli incentivi e i premi di risultato, ma solo nel momento in cui divengono ragionevolmente certi. L’impresa deve valutare la ragionevole certezza sulla base dell’esperienza storica, degli elementi contrattuali e dei dati previsionali.
Identificazione e valorizzazione delle unità elementare di contabilizzazione
Nel contratto stipulato con il cliente in cui si prevedono prestazioni diverse si rende necessaria una contabilizzazione separata delle stesse, che si traduce con la segmentazione del contratto in distinte unità elementari di contabilizzazione. In particolare, devono essere trattati separatamente i singoli beni, servizi o altre prestazioni che attraverso il contratto sono promessi al cliente. La segmentazione del contratto è necessaria in quanto da un unico contratto di vendita possono scaturire più diritti e obbligazioni da contabilizzare separatamente.
Dopo aver determinato quali siano le singole unità elementari di contabilizzazione, è necessario procedere con la valorizzazione di ciascuna di esse allocando il prezzo complessivo del contratto a ciascuna unità elementare di contabilizzazione identificata.
In particolare, il prezzo complessivo del contratto deve essere allocato alle singole unità elementari di contabilizzazione in base al rapporto tra i seguenti elementi:
– il prezzo di vendita della singola unità elementare di contabilizzazione;
– la somma dei prezzi di vendita di tutte le unità elementari di contabilizzazione incluse nel contratto;
I prezzi di vendita devono essere assunti al netto degli sconti normalmente praticati.
Rilevazione dei ricavi
L’ultima fase valutativa deve individuare il momento in cui rilevare il ricavo in bilancio sulla base del principio di competenza economica. Il metodo di rilevazione dei ricavi è distinto tra vendita di beni e prestazione di servizi.
I ricavi derivanti dalla cessione di beni sono rilevati quando tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte: è avvenuto il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici connessi alla vendita e l’ammontare dei ricavi può essere determinato in modo attendibile.
Ai fini della valutazione del trasferimento sostanziale dei rischi, va tenuto conto sia dei fattori qualitativi (ad esempio, una valutazione delle clausole contrattuali), sia dei fattori quantitativi (ad esempio, una valutazione dell’esperienza storica). Pertanto, i benefici sono trasferiti al cliente quando egli può disporre liberamente del bene, rivendendolo in totale e completa autonomia, concedendolo in affitto oppure utilizzandolo nella propria produzione.
I ricavi per prestazione di servizi sono rilevati a Conto economico in base allo stato di avanzamento se sono rispettate entrambe le seguenti condizioni: l’accordo tra le parti prevede che il diritto al corrispettivo per il venditore maturi mano a mano che la prestazione è eseguita, e l’ammontare del ricavo di competenza può essere misurato in modo attendibile.
Lo stato di avanzamento può essere determinato con vari metodi, e il redattore di bilancio deve utilizzare il metodo che conduce a una determinazione il più possibile attendibile dei servizi prestati. In relazione al tipo di operazione, i metodi possono essere rappresentati dalla:
– proporzione tra le ore di lavoro svolto alla data di bilancio e le ore complessive di lavoro stimate per effettuare il lavoro;
– proporzione tra i costi sostenuti alla data di bilancio e i costi totali dell’operazione stimati;
– proporzione tra i servizi effettuati alla data di bilancio e i servizi totali previsti nel contratto.
Nel caso in cui la società non possa rilevare il ricavo secondo il criterio dello stato di avanzamento, il ricavo per il servizio deve essere iscritto nel Conto economico quando la prestazione è stata definitivamente completata.
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PRINCIPALI ASPETTI DA RICORDARE PER IL BILANCIO 2024
La sterilizzazione dell’obbligo di riduzione del capitale sociale per perdite (D.L. 198/2022, articolo 3, comma 9)
Già a partire dai bilanci dell’esercizio 2023, il legislatore non ha più consentito il rinvio degli obblighi di copertura delle perdite. Tale possibilità riguarda quindi solamente le perdite emerse fino all’esercizio 2022.
L’assenza di regole provvisorie per la valutazione della continuità aziendale
Nella redazione del bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità aziendale deve essere effettuata secondo le regole canoniche del codice civile e del documento Oic 11. In definitiva, bisogna domandarsi se la società è in grado, almeno nei 12 mesi successivi alla chiusura dell’esercizio, di funzionare come un normale ente che produce reddito. La situazione di grave crisi che si è generata per effetto del conflitto in corso, l’impennata del prezzo delle fonti energetiche, la scarsa reperibilità di materie prime ed il loro prezzo estremamente volatile sono tutte circostanze che dovranno essere attentamente valutate, al fine di segnalare la presenza di significative incertezze nelle valutazioni e delle eventuali contro mosse che l’organo amministrativo ha intenzione di intraprendere.
Il trattamento di favore per i finanziamenti dei soci
Segnaliamo che, per i finanziamenti dei soci effettuati nel periodo che va dal 9 aprile sino al 31 dicembre 2020, non si applicano le norme in tema di postergazione, che prevedono il divieto di restituzione del finanziamento al socio erogante se non dopo avere soddisfatto tutti i debiti della società (questo nelle ipotesi in cui il finanziamento sia stato posto in essere in un momento di squilibrio finanziario, ovvero quando era più credibile un apporto e non un prestito, situazioni che si configurano come assolutamente ricorrenti nei periodi di crisi).
Blocco della svalutazione dei titoli dell’attivo circolante
Anche nella redazione del bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 è possibile evitare la svalutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante, qualora il fenomeno non sia imputabile ad una perdita durevole (L. 15/2025, di conversione del D.L. 202/2024).
Al riguardo, si veda Oic, documento interpretativo 4.
Riduzione o azzeramento dell’ammortamento (D.L. 4/2022, articolo 5-bis)
Al fine di rendere migliori i bilanci, pesantemente intaccati dalla crisi, fino all’esercizio 2023 si era consentito di ridurre o azzerare gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali. La quota non imputata nell’esercizio è traslata agli anni successivi, ove sia possibile allungare la vita utile del bene. La quota di ammortamenti ridotti o azzerati deve essere “coperta” con la creazione di una riserva indisponibile, attingendo rispettivamente:
- dall’utile dell’esercizio, se capiente;
- dalle riserve disponibili già presenti nel patrimonio netto;
- dagli utili che saranno prodotti nei futuri esercizi.
Tale riserva dovrà essere mantenuta sino al completamento dell’ammortamento dei beni, ovvero sino al momento della loro vendita.
Ai fini fiscali, l’Agenzia delle entrate ha confermato che la deduzione (mediante variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi) risulta facoltativa e non obbligatoria; ciò aiuta ad evitare la creazione di doppi binari.
È bene sottolineare che la facoltà di ridurre o sospendere gli ammortamenti non è stata riproposta anche per l’esercizio 2024. Pertanto, in tale esercizio le quote di ammortamento devono essere stanziate in base alla vita utile dei beni.
Al riguardo, si veda Oic, documento interpretativo 9.
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SEMPLIFICATI: REGISTRAZIONE DELLA FATTURA E DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Recentemente è salita agli onori della cronaca una vicenda, del tutto operativa e di interesse diffuso, che attiene la registrazione delle fatture di vendita dei contribuenti che hanno adottato il regime semplificato per cassa, nella variante che conferisce rilevanza alla registrazione dei documenti, con riferimento agli effetti sul relativo reddito da dichiarare ai fini Irpef.
Una prima interpretazione, che imponeva la registrazione delle fatture non prima della data di emissione, aveva allarmato gli operatori in riferimento alle fatture emesse a fine anno; fortunatamente, l’Agenzia delle entrate è ritornata sul tema ammettendo la registrazione del documento alla data di effettuazione indicata sulla fattura.
Il tema delicato
Nell’ambito del regime di contabilità semplificata previsto dall’articolo 18, D.P.R. 633/1972, il comma 5 introduce una soluzione (largamente adottata dai contribuenti) che permette una sorta di deroga al regime di cassa per il regime di contabilità semplificata; qualora si vada a esercitare tale opzione, ciò che rileva nella determinazione del reddito è la registrazione dei documenti, a nulla rilevando gli aspetti finanziari (quindi, con una significativa semplificazione amministrativa).
In relazione alle fatture di vendita, il documento si considera emesso quando è veicolato attraverso il SdI (Sistema di Interscambio), il quale ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data di avvenuta trasmissione.
In tema di registrazione del documento, la conclusione cui è pervenuta l’Amministrazione finanziaria è quella per cui le fatture emesse “a cavallo d’anno” possono essere annotate solo successivamente alla loro trasmissione al SdI.
Pertanto, alla luce del funzionamento della procedura di emissione della fattura elettronica, durante la manifestazione Telefisco 2025 l’Amministrazione finanziaria ha affermato quanto segue: se la fattura datata 31 dicembre viene trasmessa allo SdI l’8 gennaio (si ricorda che il contribuente ha 12 giorni per emettere la fattura rispetto alla data di effettuazione), fino a quella data la fattura non è stata emessa e quindi materialmente non esiste, con l’ovvia conseguenza che prima di tale data non può essere registrato un documento che non esiste.
Tale posizione ha destato preoccupazioni per i risvolti operativi che provoca.
È, infatti, prassi registrare le fatture con riferimento alla data di emissione, pertanto quelle di fine anno (in particolare quelle datate 31 dicembre) nell’esercizio in chiusura, indipendentemente dal fatto che queste saranno poi trasmesse nel nuovo anno (entro 12 giorni dal momento di effettuazione, secondo le indicazioni del D.Lgs. 127/2015).
Sulla base della posizione espressa dall’Agenzia delle entrate durante Telefisco, la determinazione del reddito di tale annualità risulterebbe errato, con conseguente rischio di vedersi contestati i redditi delle annualità pregresse.
Il problema si pone in particolare per il reddito determinato per il periodo d’imposta 2023 che è stato preso a base per le elaborazioni necessarie al fine di determinare i redditi concordati per il biennio 2024-2025; esiste il rischio che il reddito 2023, sulla base dell’interpretazione richiamata, sia errato, con la conseguentemente errata proposta di reddito concordato per il biennio successivo, con possibile innesco della decadenza di cui all’articolo 22, D.Lgs. 13/2024.
La soluzione “salomonica”
Tale interpretazione ha sollevato un significativo e ragionevole clamore, tanto che da più parti l’Agenzia delle entrate è stata stimolata per una rivisitazione di questa posizione, ammettendo che anche la registrazione del documento alla data della fattura fosse una soluzione ammissibile.
Al riguardo, in maniera decisamente repentina, è comparsa una faq pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate, datata 13 febbraio 2025, con la quale si riporta il contenuto della risposta fornita in occasione di Telefisco, ma aggiungendo un inciso che lascia maggiore elasticità alla gestione dell’annotazione della fattura: “Resta in ogni caso confermata, per motivi di semplificazione, la facoltà di registrazione delle fatture in base alla “Data” indicata nella sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, come precisato nella circolare n. 14/e del 2019, § 3.2”.
Questo passaggio (che a dire il vero era stato proposto per semplificare la liquidazione dell’Iva, posto che l’imposta addebitata va fatta confluire nel periodo cui si riferisce la data di effettuazione) permette di risolvere alla radice un problema operativo che avrebbe creato non pochi problemi (sui precedenti periodi d’imposta) e non poche complicazioni per il presente e per il futuro (imponendo già per il periodo d’imposta 2024 la necessità di traslare in avanti dei ricavi).
Quindi, in definitiva, la fattura datata 31 dicembre 2024 e inviata allo SdI il successivo 8 gennaio 2025 è emessa in tale ultima data, ma è possibile registrarla anche il 31 dicembre 2024, con conseguente possibilità, per i semplificati che utilizzano il metodo della registrazione, di farla concorrere al reddito 2024. |
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Profili previdenziali dell’attività dei content creator
Con la circolare n. 44/2025 l’Inps illustra gli obblighi previdenziali connessi all’esercizio dell’attività dei content creator, ricordando che dal 1° gennaio 2025 è stato istituito il nuovo codice ATECO 73.11.03, relativo appunto alle attività di influencer marketing e content creator.
Per meglio comprendere, è bene comprendere che l’attività di creazione di contenuti digitali consiste nell’elaborazione di contenuti scritti, immagini, registrazioni video, audio o contenuti prodotti in diretta che sono resi disponibili attraverso piattaforme digitali di connessione sociale. La stessa, quindi, si caratterizza principalmente per la presenza di un’attività creativa e di produzione di contenuti mediatici “virtuali” con successiva loro messa a disposizione del pubblico attraverso piattaforme digitali.
I content creator, quindi, in linea generale:
- sono soggetti riconducibili alla più ampia platea dei lavoratori delle piattaforme digitali, ma non svolgono necessariamente la propria attività a fronte di specifiche richieste di prestazione di servizi, associate al pagamento di un compenso, potendo valorizzare sul piano economico le proprie opere in modo indipendente, attraverso forme di pagamento diretto, o facendo ricorso a meccanismi quali, a titolo esemplificativo, l’inserimento di contenuti pubblicitari, il ricorso a sponsorizzazioni, la creazione di articoli di merchandise commercializzabili online;
- possono svolgere tale attività in forma amatoriale (produzione dei contenuti per hobby), o con l’obiettivo di trarne una fonte di reddito (principale o secondaria).
Nell’ambito dell’attività di creazione di contenuti digitali, il termine content creator rappresenta una “macro categoria” che ricomprende una serie complessa di attività quali:
- l’influencer, ossia colui che in ragione della sua popolarità e del credito maturato nell’ambito della comunità degli utenti delle piattaforme è particolarmente idoneo a orientare opinioni e gusti del pubblico di riferimento (lo sfruttamento commerciale della propria immagine e del seguito maturato si sostanzia prevalentemente nell’attività di promozione di beni o servizi, a fronte di denaro o altre utilità);
- una moltitudine di professionalità flessibili, mutevoli e contraddistinte dal mezzo di diffusione utilizzato o dal tipo di contenuto realizzato, quali, a mero titolo esemplificativo, youtuber, streamer, podcaster, instagrammer, tiktoker, blogger, vlogger, etc., le quali, laddove ricorrano altresì le caratteristiche sopra illustrate, possono essere ricondotte alla categoria dell’influencer;
- i pro gamer o cyber atleti impegnati professionalmente nelle discipline degli eSport, ossia degli sport elettronici, intendendosi come tali le competizioni svolte anche sotto forma di leghe e tornei, in cui giocatori singoli o squadre si sfidano su titoli videoludici, con la partecipazione di un pubblico di altri utenti, al fine di ottenere premi e/o per puro intrattenimento, in riferimento ai quali, sul piano dei rapporti di lavoro, può sussistere un ulteriore livello di intermediazione delle attività, rappresentato dalle squadre alle quali possono appartenere i singoli giocatori e che possono regolare i propri rapporti con i giocatori stessi con contratti che possono definire eventuali compensi e ulteriori obblighi tra le parti, rammentando che, al ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa di settore, tali rapporti possono essere riconducibili alla disciplina, anche previdenziale, del lavoro sportivo, sempre che la singola disciplina sia stata riconosciuta dal Coni e inserita nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e nel Registro del Coni.
La remunerazione dell’attività può avvenire con diverse modalità quali, ad esempio:
- direttamente dalla piattaforma, attraverso il riconoscimento di una percentuale del guadagno pubblicitario in proporzione al seguito degli utenti o mediante il riconoscimento di somme individuate sulla base di accordi individuali;
- il pagamento da parte dei propri sostenitori, tramite l’intermediazione della piattaforma;
- sponsorizzazioni o vendita diretta di prodotti, senza alcuna intermediazione della piattaforma di distribuzione dei contenuti, con introiti che possono derivare sia dai compensi riconosciuti per avere dato visibilità a un particolare marchio o prodotto sia dalla commercializzazione di prodotti commercializzati direttamente dal creatore anche attraverso piattaforme diverse da quelle di distribuzione dei contenuti.
L’ulteriore elemento caratterizzante l’attività dei content creator è rinvenibile nella compresenza di un rapporto che può vedere, da un lato, il soggetto creatore dei contenuti e l’azienda commerciale (di seguito, anche brand) e, dall’altro, la relazione del content creator con la piattaforma; in tale scenario può realizzarsi la partecipazione di soggetti che assumono la veste di agenzie intermediarie, le quali svolgono la funzione di coadiuvare il brand nella scelta del content creator più adatto a pubblicizzare il proprio prodotto (c.d. media agency) o di assistere il talent nella gestione dei propri affari (c.d. talent agency): pertanto, il rapporto può essere trilaterale o persino quadrilaterale, laddove tutti i soggetti indicati partecipino al singolo affare: brand, media agency, talent agency, content creator.
Il rapporto tra il brand, il content creator e l’agenzia di intermediazione può assumere diverse configurazioni:
- agenzie che si occupano unicamente di reperire il nominativo del content creator e che, quindi, svolgono una pura attività di mediazione, mentre è l’azienda committente che stipula autonomamente il contratto con il content creator, determinandone anche il compenso che, quindi, viene erogato direttamente dal brand;
- agenzie che si occupano di reperire il content creator e di conferirgli l’incarico allo svolgimento dell’attività promozionale, non limitandosi alla mera attività di “messa in contatto” tra le parti, ma curando l’intero processo di una campagna di “influencer marketing”, gestendo ogni rapporto con il brand, pattuendo il compenso per la campagna e riscuotendo il pagamento dal brand per poi corrispondere al content creator la quota concordata o spettante;
- agenzie di comunicazione che assumano direttamente i content creator come propri collaboratori/lavoratori dipendenti (la prestazione è, di regola, riconducibile nell’alveo del lavoro autonomo, ma nel caso in cui la prestazione lavorativa fosse svolta in via continuativa e con attività prevalentemente personale, secondo modalità esecutive definite dalla medesima piattaforma digitale, troverebbe applicazione la disciplina della collaborazione eterorganizzata ex articolo 2, D.Lgs. 81/2015).
Disciplina previdenziale applicabile
In relazione alle figure considerate, in assenza di specifiche disposizioni normative che le definiscano, si pone la questione dell’inquadramento e della qualificazione giuridica da ricondurre all’interno di un sistema che attualmente non le contempla. A normativa vigente, infatti, la gestione previdenziale di riferimento viene individuata all’esito dell’esame di alcune variabili chiave, quali le concrete modalità in cui si estrinseca l’attività, il contenuto della prestazione medesima, il modello organizzativo adottato e le modalità di erogazione/percezione dei corrispettivi.
Lavoratori autonomi | Nel Tuir non è presente una specifica categoria di reddito o una specifica individuazione delle attività esercitate dai content creator che consenta di definire il trattamento fiscale da applicare ai redditi prodotti a seguito dell’esercizio di tali attività, quindi i compensi percepiti dalla figura in esame, nelle sue molteplici professionalità, devono rientrare, tranne se l’esercizio dell’attività svolta sia posta in essere e organizzata in forma di impresa, nella categoria dei redditi di lavoro autonomo ex articolo 53, comma 1, Tuir se attività esercitata abitualmente, comprese le attività che generano reddito sfruttando l’immagine del professionista. Pertanto, la determinazione del reddito è data dalla differenza tra i componenti positivi e quelli negativi nel caso di professionista con reddito ordinario o che usufruisce del regime forfettario nel caso ne ricorrano i requisiti indicati dalla normativa fiscale. Se l’attività è la risultante di più attività, nelle quali gli elementi organizzativi prevalgano su quelli personali, cioè si abbia l’utilizzo prevalente dei mezzi di produzione rispetto agli elementi personali (ad esempio, vendita di video o gestione di banner pubblicitari), allora si tratta di un’attività economica che rientra nel settore commerciale/terziario, con obbligo di svolgimento in forma di impresa e conseguente iscrizione alla Cciaa con attribuzione del corrispondente codice Ateco da cui deriva l’obbligo di iscrizione alla gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali. Il regime di impresa, sia in forma individuale che societaria, come determinato ai fini della natura dei compensi percepiti ai sensi dell’articolo 55, Tuir, generato anche tramite il caricamento di contenuti sulle piattaforme digitali (ad esempio, come nel caso di youtuber, twitcher, etc.), determina l’obbligo contributivo presso la gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali, mentre gli ulteriori redditi possono essere eventualmente ricondotti nei regimi previdenziali indicati per il lavoro autonomo di seguito illustrati, in base ai medesimi canoni ivi esplicitati. Parimenti, rientrano nella Gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali le attività produttive di cui al codice ATECO n. 73.11.02 denominate “Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari”, sempre se organizzate in forma di impresa. Il reddito da lavoro autonomo può però essere prodotto a seguito di un’attività esercitata occasionalmente, in assenza di ogni reiterazione della stessa. Sotto il profilo previdenziale, quindi, laddove l’attività posta in essere assuma le caratteristiche della prestazione di servizi attraverso un lavoro senza vincoli di subordinazione o parasubordinazione, con prevalenza di attività personale e intellettuale, e al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa, e pertanto sia qualificabile come prestazione libero-professionale, resta fermo l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata che sussiste quando il professionista esercita la stessa sotto le seguenti forme: – lavoro autonomo, ex articolo 53, comma 1, Tuir, esercitato in modo abituale, anche se non esclusivo; – lavoro autonomo svolto in forma occasionale da cui derivi un reddito pari o superiore a 5.000 euro. Per l’attività abituale occorre valutare la presenza di elementi quali, ad esempio, la partita Iva, con attribuzione di un codice ATECO riconducibile all’attività di content creator, il reddito denunciato in modo abituale tramite i modelli fiscali, la fatturazione di compensi e pagamento per costi sostenuti per lo svolgimento dell’attività professionale o l’iscrizione ad associazioni che rappresentano le categorie interessate. |
Lavoratori dello spettacolo | Qualora l’attività abbia caratteristiche riconducibili a prestazioni artistiche, culturali e di intrattenimento, al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, sorge l’obbligo assicurativo al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, anche nel caso in cui l’attività sia posta in essere per la realizzazione di finalità commerciali, promozionali o informative. In generale, l’obbligo contributivo presso la gestione ex Enpals è configurabile qualora lo svolgimento della prestazione sia riconducibile a quello proprio delle categorie professionali da assicurare ai sensi del D.Lgs. C.p.S. 708/1947 (come adeguate dal D.M. Lavoro 15 marzo 2005, quali, ad esempio, attori di audiovisivi, registi di audiovisivi, fotomodelli, etc.), e vi sia l’esistenza di un committente/datore di lavoro, a prescindere dal settore di attività in cui opera il medesimo. Anche i content creator che svolgano attività remunerate volte alla realizzazione di prodotti audiovisivi con specifica destinazione pubblicitaria, allorché svolgano un’attività tabellata (ad esempio, attore di audiovisivi, regista di audiovisivo, indossatori, fotomodelli) sono da considerare come lavoratori dello spettacolo e, di conseguenza, devono essere obbligatoriamente assicurati al Fpls, a prescindere dalla forma contrattuale del rapporto di lavoro e dal grado di autonomia insito nella prestazione, con conseguente versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta da parte del datore di lavoro/committente. Pertanto, nel caso in cui lo schema contrattuale adottato comporti il coinvolgimento di ulteriori soggetti, come ad esempio i media agency/talent agency, il soggetto tenuto a ottemperare agli adempimenti contributivi e informativi rimane sempre quello che effettivamente contrattualizza il rapporto di lavoro. Per i soli lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie artistiche e tecniche (articolo 3, comma 1, n. da 1 a 14, D.Lgs. C.p.S. 708/1947) è prevista una modalità di determinazione della base imponibile previdenziale di favore nel caso di compensi corrisposti per la cessione dello sfruttamento economico dei diritti d’autore e d’immagine che, ai sensi dell’articolo 43, comma 3, L. 289/2002, sono esclusi dall’imponibile contributivo entro il limite del 40% dell’importo complessivo percepito per le prestazioni riconducibili alla medesima attività lavorativa, sempreché ricorrano i presupposti illustrati nella circolare Enpals n. 1/2004 e nell’Allegato A del messaggio n. 19435/2013 (formalizzazione della volontà delle parti di prevedere un compenso per la cessione dei diritti, connessione con prestazioni riconducibili alle specifiche qualifiche professionali artistiche individuate dal Legislatore, etc.). Restano fermi gli adempimenti previsti in materia di certificato di agibilità, di comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro, di trasmissione dei flussi Uniemens, etc.. Nell’attività di digital marketing, che si concreta nella diffusione su blog, vlog e social network di foto, video e commenti da parte di blogger e influencer (ovvero di personaggi di riferimento del mondo online, con un numero elevato di follower), che mostrano sostegno o approvazione per determinati brand, generando un effetto pubblicitario, la pubblicità deve essere chiaramente identificata come tale, affinché per l’utente non sorga alcun dubbio circa l’esistenza di uno scopo pubblicitario (i content creator, infatti, sono tenuti a rispettare le norme in tema di comunicazioni commerciali, televendite, sponsorizzazioni e inserimento di prodotti e il divieto di pubblicità occulta) e a tale fine sono utilizzati degli hashtag o delle indicazioni (partnership retribuita, pubblicità, etc.), in modo da comunicare, sin da subito, la natura promozionale del prodotto mostrato. I contenuti prodotti (reel, post, etc.) sono pacificamente assimilabili, sotto ogni aspetto, a prodotti con finalità pubblicitarie e coloro che svolgono attività lavorativa nell’ambito di spot o programmi pubblicitari rientrano tra i “lavoratori dello spettacolo” e, pertanto, hanno diritto al versamento dei contributi previdenziali al Fpls, rammentando che, ove si tratti di manifestazione artistica, la presenza fisica del pubblico non è necessaria, purché la fruizione della prestazione sia destinata a un numero indeterminato di persone. In definitiva, se i content creator creano contenuti pubblicitari o promozionali, percependo dei compensi da un committente (brand o agenzia di intermediazione), quest’ultimo è tenuto al versamento dei contributi previdenziali al Fpls, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurata (dipendente, autonomo, collaborazione coordinata e continuativa), qualora nei fatti il content creator assurga al ruolo di attore pubblicitario, indossatore, fotomodello, sceneggiatore, regista etc., ossia che l’attività posta in essere e le mansioni esercitate siano riconducibili a quelle tabellate. Diversamente, non tutti i contenuti creati dai content creator sono riconducibili a mansioni da assoggettare a contribuzione previdenziale al Fpls, ad esempio, nell’ipotesi in cui, al fine esclusivo di ampliare la propria visibilità sui social, siano creati contenuti online senza alcuna finalità pubblicitaria o promozionale, postando foto o video personali sui propri profili social, o, laddove ci si limiti a realizzare attività di carattere accessorio e strumentale a quella di digital marketing, senza che perciò si configuri alcuna delle attività riconducibili a quelle tabellate. Inoltre, restano escluse dalla disciplina dell’obbligo previdenziale al Fpls le attività riconducibili a quelle di endorsement, nelle quali venga in rilievo il semplice abbinamento tra la notorietà del content creator e il prodotto e/o servizio, ossia il semplice uso dei prodotti, o i casi in cui nell’ambito dei contenuti personali dei propri profili social vengano introdotte mere inserzioni pubblicitarie, senza perciò porre in essere alcuna attività da parte dell’artista. In tali casi resta fermo l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata ove ricorrano i requisiti. Da ultimo, si rammenta la disciplina di cui all’articolo 2, comma 2-bis, lettera b), D.Lgs. 182/1997, applicabile nell’ambito delle attività promozionali svolte mediante piattaforma digitale, che configura l’obbligo di versamento al Fpls nei casi di svolgimento di “attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo” poste in essere da soggetti già iscritti al Fpls, senza che abbia rilevanza lo svolgimento in concreto delle attività/mansioni di contenuto artistico/tecnico proprie della categoria professionale di appartenenza. |
Informative e news per gli associati
IN ARRIVO LE LETTERE PER IL RIACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI CHE HANNO FRUITO DEL SUPERBONUS
Il provvedimento n. 38133 del 7 febbraio 2025 dell’Agenzia delle entrate ha individuato le modalità con cui i contribuenti intestatari catastali di immobili oggetto degli interventi di cui all’articolo 119, D.L. 34/2020, riceveranno apposite comunicazioni (lettere di compliance) finalizzate a verificare la sussistenza dei presupposti di riaccatastamento degli immobili.
L’Agenzia delle entrate specifica che, laddove sia verificata la mancata presentazione della dichiarazione di aggiornamento degli archivi catastali, viene inviata al contribuente l’apposita comunicazione ai sensi dell’articolo 1, commi 634-636, L. 190/2014 volta ad agevolare l’adempimento spontaneo del contribuente.
La lettera di compliance viene messa a disposizione nel cassetto fiscale del contribuente e, alternativamente:
- spedita via pec nel caso di presenza di domicilio digitale;
- spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento negli altri casi.
In particolare, la comunicazione spedita dall’Agenzia delle entrate contiene le seguenti informazioni per consentire all’intestatario di regolarizzare la sua posizione oppure fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia delle entrate, sulla base dei quali non si rende necessario il riaccatastamento:
a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
b) identificativo catastale dell’immobile indicato dal contribuente nella comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica ai sensi degli articoli 119 e 121, D.L. 34/2020;
c) invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione tramite il servizio “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati in possesso dell’Agenzia delle entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.
Nel caso in cui il contribuente voglia aderire alla regolarizzazione catastale, potrà fruire delle sanzioni ridotte derivanti dal ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997. |
Le procedure amministrative e contabili in azienda
BOLLETTE DOGANALI: COME SCARICARE IL PROSPETTO DI RIEPILOGO PER DETRARRE L’IVA
A seguito dell’introduzione del sistema informatico di sdoganamento all’importazione, si ricorda che a decorrere dal 9 giugno 2022 l’Agenzia delle dogane ha previsto la soppressione della bolletta doganale cartacea e la generazione del “Prospetto di riepilogo ai fini contabili” che gli operatori economici devono scaricare dall’area riservata del Portale unico dogane e monopoli per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva.
Nella presente circolare riportiamo la procedura da seguire per poter scaricare il prospetto di riepilogo.
Occorre dapprima ricordare che le bollette doganali sono soggette alle stesse regole previste per le fatture di acquisto: devono essere registrate nel registro Iva acquisti anteriormente alla liquidazione periodica in cui è esercitato il diritto alla detrazione e quindi al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno della sua ricezione.
Come per le fatture di acquisto, per esercitare il diritto alla detrazione occorre dunque che sia verificata la duplice condizione:
- possesso della bolletta doganale;
- annotazione nel registro Iva acquisti.
Non è tuttavia più previsto l’utilizzo di un formulario cartaceo.
Scaricare prospetto riepilogativo
Al fine di consentire agli operatori economici di assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa Iva connessi alla registrazione delle “bollette” di importazione e quindi consentire ai medesimi di esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva pagata all’importazione, l’Agenzia delle dogane e monopoli ha messo a disposizione del contribuente un prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale.
Il modello è condiviso con l’Agenzia delle entrate e definito con la determinazione direttoriale prot. n. 234367 del 3 giugno 2022, che riporta in particolare i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, Iva e altri tributi), suddivisi per aliquote.
Il prospetto di riepilogo ai fini contabili, in considerazione della circolare n. 22/D/2022, viene generato una volta conclusa la fase di svincolo delle merci e tiene conto del fatto che le merci siano state svincolate per intera dichiarazione o per articoli e anche delle eventuali rettifiche o invalidamento della dichiarazione stessa.
Operativamente, è possibile accedere e scaricare il “Prospetto di riepilogo ai fini contabili” attraverso l’applicazione “Gestione documenti – Dichiarazioni doganali”.
Per effettuare l’accesso al portale è necessario preventivamente aver aderito all’utilizzo dei servizi telematici doganali. L’istanza di adesione, da inviare tramite pec all’Agenzia doganale di competenza, deve essere predisposta accedendo al seguente link: http://stdru.adm.gov.it/SchedaWeb/RegistrareUtenteServlet?UC=4&SC=1&ST=1 |
Nel dettaglio, si dovrà procedere come segue:
1. effettuare l’accesso alla sezione “Mio profilo” nel portale dell’Agenzia delle dogane.
2. chiedere l’autorizzazione ad accedere in qualità di “Importatore” tramite l’apposita procedura. Accedere al menù “Autorizzazioni”/“Richiedi autorizzazioni” e selezionare il servizio “Consultazione dei prospetti – Documenti delle dichiarazioni doganali” della lista “Autorizzazioni nazionali”.
3. Accedere alla pagina “Le mie autorizzazioni” e scegliere il servizio per cui l’importatore è stato autorizzato.
4. procedere con il tasto “+” per indicare il soggetto incaricato/delegato alla consultazione del documento, inserendo il relativo codice fiscale e la tipologia di delega che è stata conferita. Si noti che l’operatore deve confermare l’inserimento con il tasto “Aggiungi” e, infine, “Delega”.
Terminata la procedura di autorizzazione e indicazione del soggetto delegato, quest’ultimo potrà visionare il Prospetto di riepilogo ai fini contabili accedendo all’area riservata del Portale Agenzia delle dogane e monopoli (con SPID/CNS/CIE), scegliendo la sezione “Interattivi”/“Dogane”/“Gestione documenti – dichiarazioni doganali”.
Scritture contabili
Dal punto di vista contabile la bolla doganale va registrata nel registro Iva acquisti e nel libro giornale, aprendo un conto acceso a un fornitore fittizio che chiameremo “Fornitore dogana”, mentre l’imponibile viene imputato a uno specifico conto da aprire nel piano dei conti che potrebbe essere Acquisti extra UE.
Diversi | a | Fornitore dogana |
Acquisti extra UE | ||
Iva c/acquisti |
Le principali scadenze
PRINCIPALI SCADENZE DAL 25 MARZO 2025 AL 15 APRILE 2025
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 25 marzo 2025 al 15 aprile 2025, con il commento dei termini di prossima scadenza.
Si segnala ai Signori Associati che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
martedì 25 marzo
Presentazione elenchi Intrastat mensili
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
lunedì 31 marzo
Presentazione elenchi Intra 12 mensili
Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio.
Presentazione del modello Uniemens Individuale
Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio.
Credito di imposta spese di pubblicità
Scade oggi il termine per l’invio telematico della prenotazione dell’agevolazione per le spese sostenute o da sostenere nel 2025.
FIRR
Scade oggi il termine del versamento per le case mandanti della quota destinata al Fondo indennità risoluzione rapporto dei propri agenti relativo al 2024.
martedì 15 aprile
Registrazioni contabili
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.
Fatturazione differita
Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche
Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.