Il 1° ottobre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 138/2024 in recepimento della Direttiva (UE) 2555/2022 (meglio nota come “NIS 2”) relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 3 del Decreto NIS, la normativa in oggetto si applica alle medie e grandi imprese – ovvero quelle che superano i limiti previsti per le piccole imprese ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2, dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE – che, essendo soggette alla giurisdizione nazionale, operano in uno dei settori indicati nell’Allegato I (Soggetti essenziali) o nell’Allegato II (Soggetti importanti) del Decreto NIS.
Tra i Soggetti qualificati come importanti rientrano anche le “Imprese alimentari quali definite all’articolo 3, punto 2), del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che si occupano della distribuzione all’ingrosso e della produzione industriale e trasformazione”, richiamate nell’Allegato II, Settore 4, del Decreto NIS.
A tal riguardo, secondo quanto disposto dall’art. 3, punto 2), del Regolamento (CE) n. 178/2002, è definibile impresa alimentare “Ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti”.
Nello specifico, ai sensi dell’art. 3, punto 16), del Regolamento (CE) n. 178/2002 è definibile fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti “qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi e, ove pertinente, l’importazione, la produzione, la lavorazione, il magazzinaggio, il trasporto, la distribuzione, la vendita e l’erogazione dei mangimi”.
Tanto premesso, qualora un’impresa di medio-grandi dimensioni svolgesse una delle seguenti attività connesse al settore alimentare, sarebbe di conseguenza definibile quale Soggetto importante ai sensi del Decreto NIS2 e, quindi, obbligata ad adeguarsi ai precetti della normativa in esame:
- produzione primaria di alimenti;
- trasformazione;
- importazione e distribuzione
- magazzinaggio;
- trasporto;
- vendita o erogazione al consumatore finale.