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Informative e news per gli associati
TASSATI GLI ACCORDI POST CESSIONE QUOTE TRA SOCI DI SRL |
Con risposta a interpello n. 50/E/2025 l’Agenzia delle entrate si esprime sulla tassazione delle plusvalenze realizzate dai soci di Srl che hanno percepito somme sulla base di pattuizioni contrattuali successive all’atto di cessione delle proprie quote. Ritiene l’Agenzia delle entrate che ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 68, comma 6, Tuir, occorrerà confrontare il corrispettivo percepito e indicato nell’atto di cessione, con il valore rideterminato delle partecipazioni. |
(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 50/E/2025) |
TRATTAMENTO CONTABILE DEI BUONI PASTO |
L’Oic il 26 febbraio 2025 pubblica la risposta sul trattamento contabile dei buoni pasto, tornando sulla regola fondamentale del principio contabile dell’Oic 34 chiarendo di fatto se una società che emette buoni pasto debba contabilizzare i ricavi al lordo oppure al netto dei costi sostenuti per dare evidenza della commissione realizzata. |
(Fondazione Oic, Oic 34 del 26 febbraio 2025) |
RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE LAVORI: NUOVE PRECISAZIONI DALLA CASSAZIONE |
La responsabilità penale del direttore lavori non emerge dall’incarico formale ma dai fatti di causa, questo il dettato della sentenza n. 5003/2025 della Corte di Cassazione, IV sezione penale. |
(Cassazione, sentenza n. 5003/2025) |
BONUS PER LE NUOVE ASSUNZIONI |
La recente circolare di Assonime n. 3/2025, pubblicata il 27 febbraio, evidenzia alcuni temi rilevanti riguardanti il bonus per le nuove assunzioni introdotto con la Legge di Bilancio 2024, con particolare attenzione agli errori contabili e alle modalità di verifica dell’incremento occupazionale per gli enti non commerciali. |
(Assonime, n. 3/2025) |
RIMBORSO CHILOMETRICO ASSOCIATI |
Con l’ordinanza n. 4226 del 18 febbraio 2025 la Cassazione ha statuito che il rimborso chilometrico, versato da un’associazione professionale ai singoli professionisti della stessa è interamente deducibile e non sconta i limiti previsti dall’articolo 164, Tuir. |
(Cassazione, ordinanza n. 4226/2025) |
DICHIARAZIONE IVA E CPB |
Dal 1° febbraio e fino al 30 aprile 2025 è possibile inviare la Dichiarazione Iva 2025 anno di imposta 2024. Relativamente ai soggetti che hanno aderito al CPB, beneficiari di un credito Iva, per i periodi oggetto di concordato, si ricorda la possibilità di fruire: – di un limite più elevato per chiedere a rimborso l’eccedenza di credito Iva; – nonché per compensarla “orizzontalmente”, senza l’obbligo del visto di conformità. In merito giova ricordare che l’Agenzia delle entrate sul tema si è espressa con una faq datata 24 febbraio ove, rispetto al seguente quesito: “un soggetto che aderisce al concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2024-2025, le agevolazioni previste ai fini Iva dall’articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017 possono essere riconosciute già a partire dall’anno 2024, ossia dal primo dei 2 anni di decorrenza del concordato?” ha risposto in senso affermativo. |
(Agenzia delle entrate, faq del 24 febbraio 2025) |
CORRETTA INDICAZIONE IN FATTURA |
Con la sentenza n. 3225 dell’8 febbraio la Cassazione ha precisato che ai fini della detrazione dell’Iva, ovvero dell’applicazione del meccanismo del c.d. reverse charge, le fatture per prestazioni di servizi, tra le quali rientrano le prestazioni dedotte in un contratto di subappalto, devono contenere l’indicazione dell’entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati. |
(Cassazione, sentenza n. 3225/2025) |
Informative e news per gli associati
LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L’ANNO 2025
Il prossimo 17 marzo (il 16, scadenza naturale, cade di domenica) le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2025.
Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:
309,87 euro | Æ | per la generalità delle società |
516,46 euro | Æ | per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2025 superiore a 516.456,90 euro |
Resta in vigore anche l’obbligo, all’atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine. In occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla Cciaa (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l’anno in corso.
Soggetti esclusi
Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:
- le società di persone;
- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- gli enti non commerciali;
- le società di capitali sportive dilettantistiche.
Per tutti i soggetti sopra elencati, a esclusione delle società di capitali sportive dilettantistiche, permane in ogni caso l’assoggettamento a imposta di bollo nella misura “doppia” (pari a 32 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.
Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione
La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all’articolo 2421, cod. civ., in particolare si tratta di:
– libro dei soci;
– libro delle obbligazioni;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del CdA;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
– ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.
Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari, non vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell’utilizzo; su di essi deve essere apposta, precedentemente all’utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16 euro per ogni 100 pagine.
Quanto invece a registri Iva e registro beni ammortizzabili essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione ma non all’apposizione della marca da bollo.
Versamento
Il versamento delle società già in attività deve essere effettuato con modello F24 (eventualmente con compensazione con altri crediti) utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione “Erario” e indicando, quale annualità, il 2025, anno per il quale si versa la tassa. Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.
Sanzioni
L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la seguente sanzione amministrativa:
- con la sanzione pari al 90% del tributo con minimo di 100 euro (per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024);
- con la sanzione dal 100% al 200% del tributo, con un minimo di 100 euro (per le violazioni commesse sino al 31 agosto 2024).
Tale irregolarità può essere sanata tramite il ravvedimento operoso.
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DISTACCHI E/O PRESTITI DI PERSONALE INTEGRALMENTE IMPONIBILI AI FINI IVA: ARRIVANO I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA
Con la recente risposta a interpello n. 38/E/2025 l’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni sul tema del trattamento Iva dei distacchi e/o prestiti di personale, sulla scorta dell’abrogazione dell’articolo 8, comma 35, L. 67/1988, avvenuta a opera dell’articolo 16-ter, D.L. 131/2024, convertito con modificazioni dalla L. 267/2024.
I punti salienti della vicenda sono i seguenti:
- con l’articolo 8, comma 35, L. 67/1988 il Legislatore aveva previsto che “Non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”;
- con l’ordinanza n. 2385/2019 la Cassazione ha rimesso alla Corte di Giustizia UE il giudizio relativo alla compatibilità delle previsioni indicate nel citato articolo 8, L. 67/1988, al contenuto della Direttiva 2006/112/CE (c.d. “Direttiva Iva”), in particolare degli articoli 2 e 6;
- con la sentenza causa C-94/19 dell’11 marzo 2020, la Corte di Giustizia UE ha affermato l’incompatibilità di questa disposizione con l’articolo 2, punto 1, Direttiva Iva, contenente l’elenco delle operazioni soggette a Iva, nella parte in cui dispone l’irrilevanza ai fini Iva dei prestiti o dei distacchi di personale.
Al fine di recepire l’orientamento dei giudici comunitari, il Legislatore nazionale con la disposizione indicata in precedenza (articolo 16-ter, D.L. 131/2024) ha quindi disposto l’abrogazione della disciplina introdotta nel lontano 1988, con effetto a partire dai prestiti e dai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025 i quali, a partire da tale data, vanno pertanto integralmente assoggettati a Iva anche quando si assiste al riaddebito del puro costo sostenuto dalla impresa distaccante.
Di altrettanto rilievo è poi la disposizione introdotta dal legislatore nazionale con la norma del 2024 in forza della quale sono stati fatti salvi tutti i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente al 1° gennaio 2025:
- sia adottati in conformità alla citata sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 marzo 2020, nella causa C-94/19 (quindi con integrale assoggettamento a Iva),
- che quelli realizzati in conformità all’articolo 8, comma 35, L. 67/1988 (totale esclusione da Iva),
per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.
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DIETROFRONT SULLE PRESTAZIONI SANITARIE: CONFERMATO IL DIVIETO FE FINO AL PROSSIMO 31 DICEMBRE 2025
Dopo che il Legislatore, con l’approvazione del c.d. Decreto Milleproroghe 2025 (D.L. 202/2024), aveva deciso in maniera piuttosto sorprendente di mantenere il divieto di fatturazione elettronica per le spese sanitarie solo fino al prossimo 31 marzo 2025, è con la conversione in legge del provvedimento (L. 15/2025) pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 febbraio, che si torna nuovamente alla proroga annuale del divieto come accade da diversi anni a questa parte.
Resterà quindi in vigore per tutto l’anno 2025 il divieto di emettere fatture in formato elettronico per prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche, al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili dei pazienti, sulla base delle previsioni contenute, rispettivamente, nell’articolo 10-bis, D.L. 119/2018 e nell’articolo 9-bis, D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019.
I soggetti interessati al divieto di fatturazione elettronica
Soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (STS), in relazione alle prestazioni sanitarie rese a persone fisiche i cui dati sono oggetto di trasmissione al STS (articolo 10-bis, D.L. 119/2018 e successive proroghe).
Soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al STS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche (articolo 9-bis, D.L. 135/2018, e successive proroghe).
Ricordiamo poi, che anche in vigenza dell’attuale divieto di fatturazione elettronica, vi sono tuttavia operazioni consistenti in prestazioni sanitarie che restano comunque soggette a tale obbligo e per le quali, quindi, l’operatore sanitario dovrà provvedere ad emettere e trasmettere allo SdI la fattura in formato elettronico.
Le operazioni da sempre escluse dal divieto di fatturazione elettronica
g prestazioni sanitarie rese a soggetti titolari di partita Iva;
g prestazioni di carattere non sanitario rese a qualsiasi soggetto;
g cessioni di beni, a prescindere dal destinatario delle cessioni stesse;
g prestazioni effettuate nei confronti della P.A..
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OBBLIGATORIA LA POLIZZA ASSICURATIVA PER GLI AVVENIMENTI CATASTROFALI
Introduzione
La Legge di Bilancio 2024, articolo 1, commi 101-112, della L. 213/2023, stabilisce che le imprese italiane sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025 (data così stabilita dal Decreto Milleproroghe, tale data slitta ulteriormente al 31 dicembre per le sole imprese della pesca e dell’acquacoltura), contratti assicurativi a copertura dei danni causati ad alcuni beni da eventi catastrofali.
Per eventi catastrofali si intendono:
- i sismi;
- le alluvioni;
- le frane;
- le inondazioni; e
- le esondazioni.
L’obbligo di stipulare una polizza contro i rischi derivanti dagli eventi catastrofali si rivolge a tutte le imprese con sede legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro Imprese.
Sono escluse dall’obbligo le imprese:
– agricole, per le quali resta fermo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 515 e ss., L. 234/2021 (ovvero l’applicabilità della disciplina del fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità);
– i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
La polizza assicurativa dovrà riguardare i beni di cui all’articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, ovvero:
– fabbricati;
– impianti e macchinari;
– attrezzature industriali e commerciali;
– terreni.
Decreto attuativo
Lo scorso 27 febbraio è stato pubblicato il tanto atteso decreto attuativo sulle polizze catastrofali, Decreto che entrerà in vigore il prossimo 14 marzo.
Sinteticamente vediamo i contenuti del decreto che disciplina:
a) le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali;
b) le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi;
c) i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici;
d) l’aggiornamento dei valori;
e) le modalità di coordinamento in relazione agli atti di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell’Ivass.
Vediamo nel dettaglio il contenuto del Decreto.
Eventi calamitosi
Tra i primi elementi di chiarezza contenuti nel Decreto occorre citare cosa si intenda per eventi calamitosi, di preciso il decreto individua:
Alluvione, inondazione ed esondazione | Fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione. |
Sisma | Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro. |
Frana | Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d’acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione. |
Calcolo dei premi assicurativi
Relativamente ai premi assicurativi si prevede che il premio sia determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l’evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.
Si tiene conto, altresì, in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, delle misure adottate dall’impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i propri beni da calamità naturali ed eventi catastrofali.
I premi sono aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l’evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di anti selezione e degli obiettivi di solvibilità dell’impresa di assicurazione.
Il danno indennizzabile e i massimali di indennizzo
Per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell’assicurato, non superiore al 15% del danno indennizzabile.
Per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
Le polizze assicurative possono prevedere l’applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:
a) per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
b) per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata.
Per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
Per i terreni la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.
Sanzioni
Il Decreto sulle polizze catastrofali non prevede obblighi per le imprese, in particolare, le imprese che entro il 31 marzo non si adegueranno, stipulando una polizza non sono soggette a sanzioni dirette, ma indirette, si dovrà infatti tenere conto dell’inadempimento dell’obbligo nell’assegnazione di sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici anche non riguardanti gli eventi calamitosi.
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ANCORA NOVITÀ IN TEMA DI 5.0
Il c.d. “Decreto Milleproroghe” ha integrato la normativa concernente il riconoscimento del credito d’imposta per gli investimenti rientranti nel piano di Transizione 5.0, disciplinato dall’articolo 38, comma 2, D.L. 19/2024.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta dopo le recenti innovazioni introdotte dall’articolo 1, commi 427-429, della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d’imposta, purché effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Si ricorda che il suddetto credito è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti– indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa – che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui si determini una riduzione dei consumi energetici, un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure espressamente stabilite.
Il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente.
Sono ammessi al beneficio gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli Allegati A e B annessi alla L. 232/2016, che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Le misure del credito d’imposta di cui ai punti sopra indicati sono rispettivamente aumentate:
a) al 40% e al 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati superiore al 10%, conseguita tramite gli investimenti effettuati;
b) al 45% e al 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati superiore al 15%.
Lo scorso mese sono stati pubblicati copiosi aggiornamenti, senza voler essere esaustivi si segnalano:
Faq 2.17 – spettanza del beneficio nei casi di contratti di vendita con patto di riservato dominio superiore a 5 anni | Il Ministero precisa che il momento di effettuazione dell’investimento segue le regole di acquisizione dei beni mobili vale cioè la data di consegna o spedizione del bene o, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. |
Faq 2.18 – possesso attestato di conformità/perizia asseverata rilasciata per il credito d’imposta 4.0 | Se l’impresa in possesso dell’attestato di conformità/perizia asseverata rilasciata per il credito d’imposta Transizione 4.0 volesse fruire, al posto di tale agevolazione, del bonus Transizione 5.0, non dovrà farsi rilasciare un ulteriore attestazione. |
N. 4 faq dedicate alla “Procedura semplificata” per la verifica della riduzione dei consumi energetici | Per i certificatori è stata prevista la possibilità di effettuare le proprie valutazioni su documentazione già esistente (come Regolamenti Europei, norme di settore, migliori tecnologie disponibili) eliminando la necessità di eseguire calcoli specifici sul miglioramento dell’efficienza energetica. |
Procedura semplificata per il calcolo della riduzione dei consumi energetici – rottamazione bene obsoleto | Non è previsto l’obbligo di rottamazione del bene obsoleto sostituito. |
Faq 4.18 – verifica dei requisiti obbligatori di risparmio energetico previsti dal Piano Transizione 5.0 | Vengono precisate le modalità di verifica dei requisiti obbligatori di risparmio energetico previsti dal Piano Transizione 5.0 nel settore della distribuzione automatica di alimenti e bevande, quando i beni sono ubicati presso dei siti esterni (“aziende clienti”). |
Faq 4.19 – requisiti bene strumentale in “sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe” | Viene precisato che il nuovo bene deve avere la capacità di realizzare processi di trasformazione o creazione di valore simili a quelli del bene sostituito, anche tramite tecnologie più avanzate, a nulla rilevando le dimensioni la potenza o altri elementi tecnici fra bene obsoleto e quello nuovo. |
Cumulabilità delle agevolazioni | Vengono numerose informazioni in tema di cumulabilità, in particolare si segnala la possibilità di cumulare il bonus con altre agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse Ue (n. 8.6). La risposta chiarisce che “il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione”. Il cumulo è ammesso a condizione che non porti al superamento del costo sostenuto. |
Faq 10.1 – attività che generano un’elevata dose di sostanze inquinanti | È stata modificata la normativa relativa alle attività che generano un’elevata dose di sostanze inquinanti il cui smaltimento potrebbe causare un danno all’ambiente. Al riguardo è stata aggiornata l’interpretazione sull’eccezione riportata dall’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, come segue: “… il rispetto del principio del DNSH viene verificato secondo il seguente schema di flusso condizionale: 1) il progetto genera un incremento di rifiuti pericolosi? Se la risposta è “NO”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è “SI”, allora si passa alla verifica condizionale del punto 2; 2) i rifiuti pericolosi generati dal progetto sono destinati a R1-R12 o D1-D12? Se la risposta è “SI”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è “NO”, il progetto di innovazione non è ammissibile. Relativamente alla verifica sul sito industriale (punti 3 e 4); 3) il sito industriale produce più del 50 % di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento? Se la risposta è “NO”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è “SI”, si passa alla verifica del punto 4; 4) il sito industriale ha superato per più di due anni la soglia PRTR di produzione di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento? Se la risposta è “NO”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è “SI”, il progetto è escluso”. |
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BONUS PUBBLICITÀ 2025, AL VIA LA PRENOTAZIONE
Il credito di imposta per le spese di pubblicità sostenute tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 richiede quale principale requisito oggettivo l’effettuazione di investimenti agevolabili maggiori rispetto al 2024 (il valore complessivo deve superare di almeno l’1% quello dell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione).
Possono beneficiarne:
– imprese;
– lavoratori autonomi;
– enti non commerciali.
Nel caso di intera capienza delle risorse disponibili, il credito di imposta spettante sarà pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. Nel corso degli ultimi anni, l’ammontare complessivo delle risorse disponibili non è risultato capiente con le istanze presentate, pertanto sono stati attribuiti crediti di imposta di importo proporzionalmente inferiore a quanto richiesto.
Sono agevolabili gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il Roc, e dotati del direttore responsabile.
Per potere accedere alla fruizione del credito di imposta è necessario seguire la procedura di prenotazione e successiva consuntivazione della spese sostenute. In sostanza:
a) entro il 31 marzo 2025 è obbligatorio presentare sul sito dell’Agenzia delle enrate la prenotazione del credito di imposta, mediante la “comunicazione per l’accesso al credito di imposta”;
b) entro il 9 febbraio 2026 è obbligatorio attestare che quota parte o tutti gli investimenti indicati nella comunicazione presentata a marzo 2025 siano stati effettivamente realizzati e soddisfino i requisiti previsti dalla norma (“dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”).
La sezione dove trovare tutte le informazioni necessarie alla compilazione dei 2 modelli è disponibile al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/credito-di-imposta-investimenti-pubblicitari-incrementali/come-fruire-del-credito.
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, dopo avere ricevuto tutte le comunicazioni consuntive e dopo averle rapportate all’importo complessivo delle risorse disponibili, determinerà la percentuale definitiva del credito di imposta spettante per ciascun soggetto richiedente.
Generalmente la pubblicazione dell’importo dell’agevolazione spettante avviene nel corso del mese di aprile dell’anno successivo. A oggi, non risulta ancora pubblicato sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria (https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/credito-di-imposta-su-investimenti-pubblicitari-incrementali/) quanto spettante relativamente ai beneficiari del credito di imposta per l’esercizio 2024.
Le procedure amministrative e contabili in azienda
L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2024
Sono ormai maturi i tempi per la predisposizione delle bozze del bilancio dell’esercizio chiuso lo scorso 31 dicembre 2024.
L’iter di formazione e approvazione del documento risulta sempre complesso, in quanto si traduce in una sequenza di atti e comportamenti che debbono rispettare le rigorose norme imposte dal codice civile.
Peraltro, rispetto a quanto accaduto fino al bilancio dell’esercizio 2021, anche per quest’anno non risulta confermata la possibilità di fruire del maggior termine per l’approvazione a 180 giorni, a prescindere dalla ricorrenza di particolari motivazioni interne alla società, per consentire alle società di meglio fronteggiare gli incomodi derivanti dalla pandemia da Covid-19. Ne consegue che il bilancio al 31 dicembre 2024 potrà essere approvato nel maggior termine di 180 giorni solo in presenza delle condizioni indicate dal codice civile.
Termine approvazione del bilancio
L’articolo 2364, cod. civ. stabilisce che l’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Nello statuto, peraltro, è possibile prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a 180 giorni, in 2 ipotesi:
1. società obbligata alla redazione del bilancio consolidato “ovvero”;
2. quando lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura e all’oggetto della società (articolo 2364, comma 2, seconda parte, cod. civ.).
Lo statuto assume, pertanto, una rilevanza fondamentale rispetto alla scelta dei tempi di convocazione dell’assemblea ordinaria, in quanto l’articolo 2364, comma 2, secondo periodo, cod. civ. riconosce allo stesso la possibilità di prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto sociale.
Situazioni che consentono di giustificare il maggior termine dei 180 giorni |
Società le quali, ancorché non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato, si trovano nella necessità di esaminare i bilanci delle società partecipate al fine della corretta valutazione delle partecipazioni iscritte in bilancio, comprese quelle che già hanno iscritto, tra le immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni valutate con il criterio del patrimonio netto. |
Società strutturate con diverse sedi (in Italia e/o all’estero) autonome gestionalmente, amministrativamente e contabilmente (con necessità di far convergere tutti i dati nella società che redige il bilancio). |
Società che hanno visto la loro partecipazione a ipotesi di operazioni straordinarie e ristrutturazione aziendale, come fusioni, scissioni, trasformazioni. |
Società in presenza di creazione di patrimoni destinati a specifici affari ex articoli 2447-bis e 2447-septies, cod. civ.. |
Società per le quali sono intervenute modifiche legislative che impongono l’adozione di nuovi Principi contabili, come l’adozione degli Ias. |
Società che hanno visto modifiche o interventi profondi alla struttura organizzativa, dell’organigramma societario, magari a ridosso dei termini per l’approvazione del bilancio, così come le eventuali dimissioni dell’organo amministrativo nell’imminenza del termine ordinario di convocazione dell’assemblea. |
Società che hanno subito modifiche profonde alla struttura dei sistemi informatici, soprattutto con riferimento alla contabilità, trascinati da investimenti di risorse umane e loro addestramento. |
Società che operano in edilizia, che hanno la necessità di approvare i SAL da parte del committente (specie per cantieri all’estero). |
Cause di forza maggiore (ad esempio furti, incendi, alluvioni) nonché decesso o grave malattia dell’amministratore unico nei giorni in cui doveva essere redatto il progetto di bilancio. |
Dimissioni del responsabile amministrativo, con ovvie ripercussioni in capo al funzionamento della struttura interna. |
Società che hanno per oggetto la produzione di beni e il loro conferimento a consorzi di commercializzazione: per queste società i dati reddituali definitivi saranno conosciuti solo dopo che i citati consorzi avranno approvato il bilancio e ripartito per consorziato le poste rilevanti. |
Come precisato da Assonime (news 18 marzo 2020), l’utilizzo del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell’assemblea:
– non deve essere motivato da parte della società;
– dovrebbe intendersi riferito alla data di “prima convocazione” dell’assemblea, con l’effetto che l’assemblea in seconda convocazione potrà essere tenuta anche successivamente al predetto termine;
– rappresenta una mera facoltà per le società, ben potendo gli amministratori convocare l’assemblea nella data ritenuta più adeguata rispetto alle proprie esigenze (ad esempio, per il pagamento dei dividendi o per l’adozione di decisioni ulteriori rispetto all’approvazione del bilancio).
Le tabelle che seguono schematizzano i termini degli adempimenti (civilistici e fiscali) connessi al procedimento di approvazione del bilancio, prendendo come riferimento i casi in cui l’assemblea di approvazione si tenga in caso di termine ordinario, in data 30 aprile 2025 (120 giorni dal 31 dicembre 2024), ovvero in caso di proroga del termine, entro il 29 giugno 2025 (180 giorni dal 31 dicembre 2024).
È bene rammentare, che i predetti termini riguardano esclusivamente la convocazione dell’assemblea e non quello del suo effettivo svolgimento: ad esempio, la disposizione si deve ritenere rispettata nel caso di prima convocazione dell’assemblea entro il 30 aprile 2025 (ovvero, 29 giugno 2025 in caso di proroga), che non venga regolarmente costituita, ovvero vada deserta, con l’effetto che il bilancio dell’esercizio 2024 verrà, poi, approvato in seconda convocazione e, quindi, successivamente alla scadenza del termine massimo ammesso dalla disciplina civilistica.
Termine approvazione bilancio | |||
Adempimento | Scadenza | Termine massimo per esercizi chiusi al 31 dicembre 2024 | |
Ordinario | Prorogato | ||
Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori | Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo | 31 marzo 2025 | 30 maggio 2025 |
Redazione della Relazione sulla gestione da parte degli amministratori | |||
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al collegio sindacale | Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo | 31 marzo 2025 | 30 maggio 2025 |
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al revisore (ove presente) | |||
Deposito del bilancio, degli allegati, delle Relazioni di amministratori, sindaci e revisore (ove presente) presso la sede sociale | Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea e fino all’approvazione | 15 aprile 2025 | 14 giugno 2025 |
Convocazione dell’assemblea mediante altri mezzi | “Ricevimento” della convocazione almeno 8 giorni prima dell’assemblea (nelle Srl la raccomandata deve essere “spedita” ai soci almeno 8 giorni prima dell’adunanza, così Cassazione SS.UU. n. 23218/2013) | 22 aprile 2025 | 21 giugno 2025 |
Assemblea per l’approvazione del bilancio | Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale | 30 aprile 2025 | 29 giugno 2025 |
Se contenente anche la delibera di distribuzione di utili, registrazione del verbale di approvazione del bilancio | Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio (ex articolo 13, D.P.R. 131/1986, come modificato dall’articolo 14, D.L. 73/2022 che ha differito il termine di registrazione da 20 a 30 giorni) | 30 maggio 2025 | 29 luglio 2025 |
Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro Imprese | Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio | 30 maggio 2025 | 29 luglio 2025 |
Annotazione e sottoscrizione del bilancio nel libro degli inventari | Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi | 31 gennaio 2026 |
L’approvazione della bozza di bilancio
L’organo amministrativo della società deve provvedere ad approvare la bozza del bilancio entro il prossimo 31 marzo 2025; tale data risulta il termine ultimo qualora sia presente un organo di controllo, situazione nella quale rientrano anche tutte le piccole Srl che hanno nominato il revisore unico.
È, infatti, necessario:
– concedere 15 giorni di tempo al controllore, per predisporre la propria relazione;
– disporre della documentazione completa da depositare presso la sede sociale nei 15 giorni che precedono la data fissata per l’assemblea di approvazione.
L’assemblea per l’approvazione del bilancio
L’organo amministrativo, come dettagliato sopra, deve assolvere al proprio compito di predisporre la bozza del bilancio, oltre che a quello di convocare i soci in assemblea per l’approvazione.
Nessuna responsabilità, invece, ricade sull’organo amministrativo, qualora lo stesso abbia provveduto alla regolare e tempestiva convocazione dei soci e questi non si siano presentati, ovvero sia mancata la maggioranza necessaria per la regolare costituzione.
A tale riguardo, potremmo ricordare che:
– in caso di assemblea deserta, ove sia presente l’organo amministrativo, sarà opportuno redigere un verbale di memoria nel quale si dia atto dell’impossibilità di assumere qualsiasi decisione (c.d. verbale di assemblea deserta);
– nel caso in cui fosse prevista, dal codice civile o dallo statuto, una seconda convocazione, si dovrà attendere anche tale termine per verificare la possibilità di deliberare;
– ove non fosse prevista la seconda convocazione, ovvero l’assemblea non si costituisse nemmeno in tale occasione, l’organo amministrativo dovrà procedere a una nuova convocazione, rispettando un termine non superiore ai 30 giorni dalla precedente. Si rammenta che la continua inattività dell’assemblea potrebbe configurare anche una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, cod. civ., specialmente in occasione dell’appuntamento annuale di approvazione del bilancio.
Spa | Seconda convocazione e convocazioni ulteriori sono previste per legge e dallo statuto | Articolo 2369, cod. civ. |
Srl | La seconda convocazione non è normata dal codice, ma potrebbe essere prevista dallo statuto | Articolo 2479-bis, cod. civ. |
È opportuno infine ricordare che a seguito della conversione in legge del c.d. “Decreto milleproroghe” (D.L. 202/2024), è stata prorogata al prossimo 31 dicembre 2025 la possibilità per le società di capitali di tenere le assemblee con modalità on line a prescindere dalla presenza della clausola statutaria.
Le principali scadenze
PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO 2025 AL 15 APRILE 2025
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 marzo 2025 al 15 aprile 2025, con il commento dei termini di prossima scadenza.
Si segnala ai Signori Associati che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
lunedì 17 marzo
Versamenti Iva mensili
Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.
Versamento dei contributi Inps
Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.
Versamento delle ritenute alla fonte
Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:
- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.
Versamento ritenute da parte condomini
Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.
Accise – Versamento imposta
Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.
Tassa annuale vidimazione libri sociali
Scade il termine per le società di capitali per il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali. La misura dell’imposta è pari a 309,87 euro. Qualora l’entità del capitale sociale esistente al 1° gennaio 2025 sia superiore a 516.456,90 l’imposta è dovuta nella misura di 516,46 euro.
Versamento saldo Iva annuale
Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2024, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell’Iva. Il versamento del saldo Iva annuale può anche essere effettuato entro il 30 giugno 2025 con maggiorazione degli interessi.
Certificazione unica
Scade il termine per la consegna al percipiente da parte dei sostituti di imposta della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, redditi diversi, provvigioni e locazioni brevi 2024.
Cupe
Ultimo giorno utile per consegnare ai soci (o agli associati in partecipazione con apporto di capitale o misto) la certificazione degli utili/dividendi corrisposti nel 2024 dalle società di capitali.
Comunicazione opzioni articolo 121, D.L. 34/2020, per interventi edilizi
Ultimo giorno utile per la comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate delle spese sostenute nel 2024 oggetto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
martedì 25 marzo
Presentazione elenchi Intrastat mensili
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
lunedì 31 marzo
Presentazione elenchi Intra 12 mensili
Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio.
Presentazione del modello Uniemens Individuale
Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio.
Credito di imposta spese di pubblicità
Scade oggi il termine per l’invio telematico della prenotazione dell’agevolazione per le spese sostenute o da sostenere nel 2025.
FIRR
Scade oggi il termine del versamento per le case mandanti della quota destinata al Fondo indennità risoluzione rapporto dei propri agenti relativo al 2024.
martedì 15 aprile
Registrazioni contabili
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.
Fatturazione differita
Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche
Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.