Informative e news per gli associati
SCONTA IVA IL DISTACCO DEL PERSONALE |
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 38/E del 18 febbraio 2025, ha ricordato che l’articolo 16-ter, D.L. 131/2024, al fine di recepire l’orientamento dei giudici unionali, ha abrogato l’articolo 8, comma 35, L. 67/1988. In considerazione del tenore letterale della norma, devono essere assoggettate a Iva le prestazioni di servizi di distacchi di personale tra le imprese anche quando sono rese a fronte del rimborso del puro costo, erogate in adempimento di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025. La disposizione prevede una clausola di salvaguardia per i comportamenti (rectius, rapporti) posti in essere anteriormente alla predetta data: in particolare, in assenza di accertamenti definitivi, è legittimo sia il comportamento dell’impresa che non ha addebitato l’Iva alle prestazioni di distacco di personale in forza della previgente normativa nazionale sia la condotta dell’impresa che ha addebitato l’Iva su dette prestazioni in conformità all’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE. (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 38/E/2025) |
CONCETTO DI CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE |
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 34/E del 14 febbraio 2025, ha analizzato la disciplina relativa a un’operazione di c.d. “esportazione franco valuta”, ossia un’operazione mediante la quale un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, trasferisce propri beni dall’Italia verso uno Stato extra UE, in assenza di un passaggio di proprietà degli stessi e, dunque, senza percepire alcun corrispettivo a tale titolo. Su un piano differente si pone la nozione di esportazione ai fini doganali, più ampia rispetto a quella rilevante ai fini Iva: l’esportazione doganale richiede infatti la materiale uscita dei beni dal territorio doganale dell’Unione Europea, mentre ai fini Iva assume rilevanza la “cessione all’esportazione” che avviene quando, unitamente all’uscita (rectius, trasporto o spedizione) di uno o più beni fuori dal territorio unionale, avviene il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale sui medesimi beni. In conclusione, si verifica una cessione all’esportazione nel caso in cui oltre al trasporto o alla spedizione del bene al di fuori dal territorio dell’Unione Europea, si ha anche il trasferimento della proprietà o del diritto reale sugli stessi. |
(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 34/E/2025) |
NIENTE RIMBORSO IN CASO DI OPERAZIONI IMPONIBILI |
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 33/E del 13 febbraio 2025, ha precisato che per i soggetti non residenti stabiliti in altro Stato, l’effettiva realizzazione di operazioni imponibili nello Stato di rimborso costituisce una condizione sufficiente a escludere il diritto al rimborso, a prescindere dalla circostanza che il soggetto richiedente abbia o meno una stabile organizzazione in detto Stato. |
(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 33/E/2025) |
NIENTE DETASSAZIONE PER IL CONTRIBUTO IN C/IMPIANTI PER INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0 |
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 35/E del 17 febbraio 2025, ha negato l’applicazione della detassazione prevista dall’articolo 10-bis, D.L. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori) per un contributo in conto impianti ottenuto tramite il bando “Investimenti sostenibili 4.0” disciplinato dal D.M. 10 febbraio 2022 e, secondo quanto disposto dall’articolo 8, comma 1, concesso “nella forma del contributo in conto impianti, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili determinata in funzione del territorio di realizzazione dell’investimento e della dimensione delle. imprese beneficiarie” in quanto determinerebbe un’amplificazione del contributo stesso poiché consentirebbe sostanzialmente al beneficiario di godere sotto il profilo fiscale di un ammortamento del costo del bene sempre e comunque al lordo dell’ammontare del contributo ricevuto per il suo acquisto. |
(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 35/E/2025) |
DISCIPLINA DEL DECRETO DI OMOLOGA DEL CONCORDATO CON TERZO ASSUNTORE |
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 13/E del 19 febbraio 2025, ha offerto chiarimenti in merito alla determinazione della base imponibile dell’imposta proporzionale di registro alle disposizioni negoziali contenute nel Decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore, disciplinato dagli articoli da 124 a 140, L.F.. In particolare, il Decreto di omologa di un concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore disciplinato dall’articolo 124 e ss., L.F., deve essere ricondotto all’ambito applicativo dell’articolo 21, comma 3, D.P.R. 131/1986, e quindi l’imposta proporzionale di registro troverà applicazione sui beni dell’attivo fallimentare, oggetto di trasferimento, identificato analiticamente nei singoli beni che lo compongono e applicando per ciascuno di essi, in base alla relativa natura, l’imposta di registro prevista nella tariffa. Le medesime conclusioni valgono anche per quanto concerne il trattamento dell’imposta di registro alla procedura di concordato nella liquidazione giudiziale, disciplinato dal nuovo Codice della crisi, agli articoli 240-253, in quanto tale istituto non presenta differenze sostanziali rispetto al previgente “concordato fallimentare”. |
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 13/e/2025) |
Informative e news per gli associati
DEBITI ADER: DAL 1° GENNAIO 2025 ISTANZE DI RATEIZZAZIONE CON LE NUOVE REGOLE IN TEMA DI DILAZIONI DI PAGAMENTO
Sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, nella sezione Rateizzazione (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/modulistica/Rateizzazione/) sono disponibili i seguenti modelli utili alla rateizzazione (o alla proroga della stessa) degli importi iscritti a ruolo, da utilizzare per le istanze da presentare dal 1° gennaio 2025:
– RS – Richiesta di rateizzazione importi fino a 120.000 euro in 84 rate (per tutti i soggetti);
– RDF – Richiesta di rateizzazione documentata (persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati);
– RDG – Richiesta di rateizzazione documentata (soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati);
– RDP – Richiesta di proroga di una rateizzazione (tutti i soggetti).
La richiesta di rateizzazione è “libera”, senza l’obbligo di produrre alcun allegato, per importi iscritti a ruolo pari complessivamente a 120.000 euro (con numero massimo di rate mensili concedibili pari a 84). Le richieste di rateizzazione per importi inferiori a 120.000 euro (con numero massimo di rate concedibili da 85 a 120) o superiori a 120.000 euro devono essere documentate dalla sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
L’articolo 19, comma 1.2, D.P.R. 602/1973 stabilisce che la temporanea situazione di obiettiva difficoltà si ritiene verificata coi seguenti parametri:
– per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, avendo riguardo all’Isee del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare (e di quello residuo eventualmente già in rateazione);
– per i soggetti diversi dai precedenti, avendo riguardo all’Indice di Liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare (e quello residuo eventualmente già in rateazione) e il valore della produzione;
– indipendentemente dal soggetto interessato, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è sempre sussistente in presenza di uno degli specifici eventi individuati dal Decreto Mef 27 dicembre 2024 (quali eventi atmosferici, calamità naturali, altri eventi eccezionali).
È stata pubblicata la guida “La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento” disponibile al link
La decadenza per inadempienza a causa del mancato pagamento delle rate
Nessuna modifica, invece, alle condizioni che determinano la decadenza dal piano di rateizzazione.
La decadenza per inadempienza dal piano di rateizzazione si concretizza a fronte del mancato pagamento di un diverso numero di rate, anche non consecutive, a seconda della data di concessione del piano.
Più precisamente:
– per le rateizzazionigiàin essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta ex “zona rossa”), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive;
– per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rateanche non consecutive;
– per le rateizzazioni presentate dal 1° gennaio 2022 al 15 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive;
– per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.
Anche per le rateizzazioni presentate dal 1° gennaio 2025, pertanto, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rate.
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DETRAZIONI SUGLI IMMOBILI: IN SCADENZA IL 17 MARZO 2025 LA COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI ESERCITATE PER SPESE SOSTENUTE NEL 2024
Le spese sostenute nel 2024 per le quali sono stati sottoscritti contratti di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante o contratti per l’applicazione di sconti in fattura parziali o totali devono essere comunicate telematicamente all’Agenzia delle entrate da parte del soggetto che ha rilasciato il visto di conformità entro il 17 marzo 2025.
L’articolo 121, D.L. 34/2020, infatti, prevede la facoltà di optare alternativamente, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione Irpef/Ires spettante per interventi sugli immobili:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari allo stesso corrispettivo, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito di imposta, di importo pari alla detrazione Irpef/Ires spettante;
b) per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare a terzi.
Non è più possibile, invece, cedere il credito corrispondente alle rate residue di detrazione spettanti a fronte di spese sostenute negli anni precedenti (ad esempio, relative alle spese sostenute nel 2020, 2021, 2022 o 2023).
La disciplina dell’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito per le spese relative agli interventi di recupero edilizio, antisismici e di riqualificazione energetica è profondamente mutata dopo la pubblicazione del D.L. 11/2023 e del D.L. 39/2024.
A oggi, sono rarissime le casistiche in cui risulta possibile fruire delle opzioni alternativamente alla detrazione di quanto spettante in dichiarazione dei redditi.
La sezione sul sito dell’Agenzia delle entrate inerente l’esercizio delle opzioni è disponibile al link:
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PATENTE A CREDITI: PUBBLICATE NUOVE FAQ
Lo scorso 17 gennaio sono state pubblicate sul sito dell’Ispettorato nazionale del lavoro altre faq in merito alla patente a crediti, prima di riportarle si ripropone una sintesi della normativa.
Patente a punti
Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in cantieri temporanei e mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), Testo unico della sicurezza, devono essere in possesso di una patente c.d. “a crediti”; a stabilirlo è l’articolo 27, Testo unico della sicurezza, come modificato dall’articolo 29, comma 19, D.L 19/2024 (c.d. Decreto PNRR 4).
Soggetti obbligati
Sono obbligati al nuovo obbligo le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in cantieri temporanei e mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), Testo unico della sicurezza; sono invece esclusi:
– coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
– le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
Requisiti per l’ottenimento della patente
La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:
– iscrizione alla CCIAA;
– adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa;
– possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
– possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR);
– possesso del Documento unico di regolarità fiscale (DURF);
– avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Come richiedere la patente a crediti
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro con SPID o CIE; le istruzioni per la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.
Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 1, L. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e Caf).
All’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata.
Revoca della patente
La patente è revocata nel caso di mancata veridicità della dichiarazione di possesso dei requisiti; decorsi 12 mesi dalla revoca si può richiedere il rilascio di una nuova patente. Diversamente, nel caso in cui venissero meno i requisiti in un momento successivo al rilascio, la patente potrà ancora essere usata ma sarà necessario provvedere a recuperare i requisiti persi.
Potrebbe verificarsi anche il caso della sospensione della patente obbligatoria ogni volta che si dovessero verificare:
– infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, almeno a titolo di colpa grave;
– infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile almeno a titolo di colpa grave.
La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.
Funzionamento della patente
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
La patente ha un punteggio massimo di 100 crediti, così assegnati:
- crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente;
- crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui:
- fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla CCIAA, secondo la tabella allegata al Decreto;
- in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino a un massimo di 20 crediti;
- crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili per investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
In caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
Sanzioni
Alle imprese o i lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 viene applicata:
- una sanziona amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 euro;
- l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.
Va sottolineato che il committente o il responsabile dei lavori debba verificare il possesso della patente a crediti anche in caso di subappalto, in mancanza di controllo è prevista l’applicazione della sanzione dell’importo minimo di 711,98 euro e massimo di 2.562,91 euro.
Faq del 17 gennaio 2025
Faq 18 | Un general contractor che non opera fisicamente in cantiere e svolge attività di natura esclusivamente intellettuale (ingegneri, architetti, geometri) non è tenuto al possesso della patente a punti. |
Faq 19 | Le imprese che operano fisicamente in cantiere sono tenute al possesso della patente, in linea con le attività previste dall’articolo 89, D.Lgs. 81/2008. |
Faq 20 | Gli organismi abilitati a verifiche periodiche, come previsto dal D.P.R. 162/1999 e dal D.P.R. 462/2001, non necessitano della patente in quanto svolgono attività di natura intellettuale. |
Faq 21 | Se un’impresa perde la certificazione SOA, è possibile continuare a operare nei cantieri in attesa della concessione della patente a crediti, come previsto dall’articolo 27, D.Lgs. 81/2008. |
Faq 22 | L’impresa appaltatrice deve verificare il possesso della patente o di titoli equivalenti dei subappaltatori al momento dell’affidamento. |
Faq 23 | Non è richiesta una modalità specifica per comunicare l’avvenuta richiesta della patente: sono valide email, pec, raccomandate o altre soluzioni equivalenti. |
Faq 24 | Per le imprese familiari, i collaboratori occasionali non sono soggetti agli obblighi relativi a DVR e RSPP, a meno che non si formalizzi un rapporto di lavoro subordinato. |
Faq 25 | Non è necessario modificare la richiesta se i requisiti cambiano successivamente alla presentazione della domanda. |
Faq 26 | In merito ai servizi di pronto soccorso in cantiere, inclusi quelli antincendio, non è richiesta la patente in quanto essi rappresentano attività di mera fornitura. |
Faq 27 | Installazione di impianti di vinificazione e DURF, in caso di difficoltà nel soddisfare i requisiti del DURF a causa di particolarità fiscali (es. vendite non imponibili), è possibile indicare “esenzione giustificata”. |
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“CONDONO CONCORDATARIO” – ADESIONE ANCHE CON VERSAMENTO DELLA SOCIETÀ
I soggetti Isa che hanno aderito al concordato preventivo biennale hanno la possibilità di effettuare la sanatoria delle annualità dal 2018 al 2022 (anche solo una di queste), che si perfezionerà con il versamento di una imposta sostitutiva forfettaria, da effettuarsi entro il prossimo 31 marzo 2025 (somma eventualmente ripartibile in 24 rate mensili).
La base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali viene individuata nella differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della disposizione, in ciascuna annualità, e il valore dello stesso incrementato nella misura del:
a) 5 % per i soggetti con punteggio Isa pari a 10;
b) 10 % per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
c) 20 % per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
d) 30 % per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
e) 40 % per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
f) 50 % per i soggetti con punteggio Isa inferiore a 3.
La base imponibile dell’Irap è calcolata sulla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita per le imposte dirette.
Le aliquote delle imposte sui redditi e addizionali applicabili alla base imponibile variano a seconda del risultato ottenuto dall’elaborazione degli Isa di tale anno:
10% | se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8 |
12% | se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8 |
15% | se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6 |
Per gli anni 2020 e 2021 le percentuali previste per le imposte dirette vengono ridotte del 30%.
Il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione, non può essere inferiore a 1.000 euro.
Possono accedere alla sanatoria anche i soggetti che hanno registrato una causa di esclusione dagli Isa legata alla pandemia Covid oppure derivante da non normale svolgimento dell’attività. In tal caso occorrerà versare un’imposta sostitutiva di imposte dirette e Irap e calcolata applicando per ciascuna annualità l’aliquota del 12,5% alla differenza tra il reddito d’impresa/lavoro autonomo già dichiarato e il valore dello stesso incrementato del 25%.
Per l’Irap è dovuto su tale incremento forfettario un versamento con aliquota del 3,9%.
L’imposta sostitutiva così determinata viene inoltre ridotta del 30%.
La sanatoria per i soci delle società di persone
Sul tema della definizione per le società trasparenti (in primis società di persone, ma anche società di capitali trasparenti) si erano creati dubbi operativi, a causa del fatto che l’Agenzia delle entrate aveva fornito indicazioni contrastanti circa il soggetto tenuto a versare quanto dovuto (la società oppure i singoli soci per quanto di propria competenza?).
L’Agenzia delle entrate è intervenuta sul punto con la risoluzione n. 1/E/2025, per fornire i necessari chiarimenti, riguardanti anche la modalità di compilazione del modello F24.
L’opzione per la sanatoria è esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima delle 24 rate o dell’unica rata delle imposte sostitutive, utilizzando i seguenti codici tributo:
– “4074” per i soggetti persone fisiche (imposte dirette e addizionali);
– “4075” per i soggetti diversi dalle persone fisiche (imposte dirette e addizionali); e
– “4076” per l’imposta sostitutiva dell’Irap.
Per l’accesso alla sanatoria non è quindi richiesta la presentazione di una comunicazione, essendo a tal fine sufficiente il versamento della prima o unica rata di imposta sostitutiva.
Nel caso in cui l’imposta sostitutiva venga versata pro quota dai singoli soci, l’Agenzia delle entrate richiede l’indicazione nel modello F24:
– del codice fiscale e dei dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento, negli appositi campi;
– del codice fiscale della società o associazione, nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”;
– del codice “73”, ridenominato in “Contribuente – Società”, nel campo “Codice identificativo”.
In tal modo, il versamento effettuato dal socio potrà essere abbinato alla società per cui si intende aderire alla sanatoria.
In ogni caso, i versamenti effettuati senza indicazione del codice fiscale della società o del codice identificativo “73” rimangono validi.
Viene, inoltre, chiarito che, nel caso in cui il versamento dell’imposta sostitutiva di imposte dirette e relative addizionali venga effettuato direttamente dalla società o dall’associazione trasparente, sarà necessario indicare il codice tributo “4075” indipendentemente dalla composizione della compagine sociale; il versamento dovrà inoltre riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta dalla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale.
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OPERAZIONI IN ORO DA DICHIARARE ALL’UIF
In data 17 gennaio 2025 è entrato in vigore il D.Lgs. 211/2024, che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2018/1672 in tema di controlli sul denaro contante, apportando modifiche anche alla disciplina delle dichiarazioni di operazioni in oro, oggi contenuta nella L. 7/2000 e nelle relative disposizioni di attuazione.
Novità
Tra le principali novità, si evidenzia che:
- a partire dal 17 gennaio 2025 le operazioni in oro (ossia quelle che ricadono nell’ambito di applicazione della L. 7/2000, come modificata dal D.Lgs. 211/2024) devono essere dichiarate all’UIF Unità di informazione finanziaria), qualora il valore risulti di importo pari o superiore a 10.000 euro (non più 12.500 euro);
- la dichiarazione è dovuta anche per le operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte, qualora singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e complessivamente pari o superiori a 10.000 euro.
- in linea con quanto già chiarito in passato dalla Banca d’Italia, nonché con quanto precisato dall’UIF nelle proprie faq, ai fini dell’adempimento degli obblighi dichiarativi, rileva anche il materiale d’oro da destinare a fusione per ricavarne oro da investimento nonché a uso prevalentemente industriale;
- per i trasferimenti al seguito di oro da investimento corrispondente a monete con un tenore in oro di almeno il 90% o a lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%, in entrata o in uscita dal territorio nazionale, sono previsti obblighi di dichiarazione e di informativa all’Agenzia delle dogane e dei monopoli (pertanto dal 17 gennaio 2025 non devono più essere trasmesse alla UIF le dichiarazioni inerenti ai predetti trasferimenti; e
- continuano a formare oggetto di dichiarazione all’UIF i trasferimenti al seguito, in entrata o in uscita dal territorio nazionale, aventi a oggetto oro a uso prevalentemente industriale nonché il sopra citato materiale d’oro da destinare a fusione.
Le novità previste dal D.Lgs. 211/2024 attribuiscono all’UIF il potere di emanare istruzioni volte a precisare le operazioni oggetto di dichiarazione, i contenuti e le modalità di invio della dichiarazione stessa. Tuttavia, fino all’emanazione delle predette istruzioni, la comunicazione dell’UIF del 2014 continua a trovare applicazione in quanto compatibile con le nuove disposizioni di legge. Le dichiarazioni di operazioni in oro continueranno a essere inviate attraverso il portale InfostatUIF adeguato alla nuova soglia a partire dalla data di entrata in vigore della Riforma.
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ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2025 PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Con la circolare n. 38 del 7 febbraio 2025 l’Istituto nazionale di previdenza sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti in vigore per il periodo di imposta 2025.
Il reddito minimo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi fissi dovuti dagli artigiani e commercianti è pari a 18.555 euro. Va ricordato che per l’anno 2025 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 92.413 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 120.607 euro per tutti gli altri.
Il contributo minimale a titolo di acconto per il 2025 risulta essere:
Artigiani | Commercianti | |
Tutti i soggetti* | 4.460,64 euro | 4.549,70 euro |
* Dal 2025 il minimale contributivo è il medesimo per tutti i soggetti, non essendo più prevista alcuna differenza rispetto ai coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni. |
Il contributo IVS dovuto dagli artigiani e commercianti è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini Irpef. Pertanto, il contributo dell’anno 2025 si riferisce ai redditi di impresa prodotti nello stesso anno, da dichiarare mediante il modello Redditi 2026:
Reddito | Artigiani | Commercianti | |
Tutti i soggetti | fino a 55.448,00 euro | 24% | 24,48% |
da 55.448,00 euro | 25% | 25,48% |
I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2024 e degli acconti per il periodo di imposta 2025 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:
- l’eventuale saldo per il 2024 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2025 devono essere versati entro il 30 giugno 2025 (con possibilità di essere rateizzati);
- i 4 contributi fissi a titolo di acconto per il 2025 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2025, 20 agosto 2025, 17 novembre 2025 e 16 febbraio 2026;
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2025 deve essere versato entro il 1° dicembre 2025.
Coloro che esercitano l’attività di affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione commercianti non devono versare i contributi minimali, ma sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale calcolati sull’effettivo reddito di impresa alle scadenze degli acconti e del saldo.
Si ricorda che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta dagli iscritti alla gestione artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale di ciascun contribuente, nella sezione “Dati del mod. F24” cui può accedere lo stesso contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile scaricare in PDF il modello F24 da utilizzare per effettuare il pagamento.
Le novità contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti dal 1° gennaio 2025
L’articolo 1, comma 186, L. 207/2024 ha previsto la facoltà di aderire a una riduzione contributiva in misura del 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che si iscrivono nel corso dell’anno 2025 per la prima volta alla Gestione artigiani o alla Gestione commercianti e che percepiscono redditi di impresa (anche in regime forfettario).
La circolare n. 38/2025 dell’Inps specifica che le indicazioni per la presentazione della domanda saranno fornite con una successiva circolare dell’istituto.
Resta in ogni caso in vigore la facoltà (alternativa) per i contribuenti che aderiscono al regime forfettario di aderire al regime che comporta una riduzione contributiva del 35% dei contributi dovuti (ai sensi dell’articolo 1, commi da 77 a 84, L. 190/2024).
Le procedure amministrative e contabili in azienda
VEICOLI IN USO A DIPENDENTI E AMMINISTRATORI
La concessione in uso di veicoli aziendali ai collaboratori dell’impresa (intesi in senso ampio, come dipendenti e/o collaboratori) è fenomeno diffuso nella pratica quotidiana e, per conseguenza, deve essere attentamente gestito per le numerose ricadute contabili e fiscali che può determinare.
Al fine di comprendere una distinzione basilare, appare indispensabile chiarire che l’uso del veicolo può essere:
– esclusivamente aziendale. Si verifica qualora l’utilizzo del veicolo sia esclusivamente finalizzato al compimento di missioni aziendali, senza poter essere utilizzato per finalità private (anche minimali) del soggetto. Pertanto, il veicolo dovrà essere lasciato in azienda al termine della giornata lavorativa e non potrà essere utilizzato, ad esempio, per recarsi al domicilio dell’utilizzatore. Mancando qualsiasi utilità privata, non si produce alcun benefit;
– promiscuo (aziendale e privato). Si concede l’uso del mezzo non solo per le finalità aziendali, bensì anche per quelle private. Ne consegue, ad esempio, che l’utilizzatore potrà servirsi del mezzo non solo per il tragitto casa – lavoro, bensì anche per la gita domenicale e per le vacanze estive. Esiste dunque una parziale utilità privata (benefit), determinata in misura convenzionale secondo le tariffe Aci;
– esclusivamente privato. Il veicolo rappresenta esclusivamente un benefit, nel senso che non serve per lo svolgimento dell’attività lavorativa e, per conseguenza, sostituisce in toto una parte della retribuzione. Il valore di tale attribuzione è determinato sulla base del valore normale.
Le tabelle Aci per la determinazione del benefit convenzionale per l’anno 2025 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024.
Auto per utilizzo esclusivamente aziendale
Non ci si deve soffermare in modo particolare su tale casistica, in quanto va gestita con le usuali regole tributarie.
In definitiva:
– il costo di acquisto rileva nella misura massima consentita dalla norma, quindi 18.076 euro;
– il costo di acquisto e di impiego si deduce nella misura indicata dall’articolo 164, Tuir (normalmente 20%);
– l’Iva risulta detraibile nella misura del 40%.
I costi andranno contabilmente imputati secondo la loro natura, pertanto (ad esempio):
– i carburanti tra i costi di acquisto di beni (voce B6);
– le manutenzioni e le assicurazioni tra le spese per servizi (voce B7).
Appare opportuno che, al fine di prevenire contestazioni in merito a eventuali violazioni al Codice della strada, sia tenuto un registro sul quale annotare i dati del soggetto che utilizza il mezzo in un determinato giorno, affinché il medesimo si renda “custode” dello stesso e si assuma la responsabilità di eventuali infrazioni.
Auto per uso promiscuo aziendale e privato
La casistica è quella che consente il maggiore vantaggio fiscale e, per conseguenza, richiede alcune cautele che sarà bene rispettare:
– l’uso aziendale del veicolo dovrà essere compatibile con le mansioni del dipendente;
– l’assegnazione dovrà risultare dal contratto di lavoro, piuttosto che da apposita documentazione che dovrà essere conservata sia in azienda sia assieme ai documenti del veicolo, al fine di giustificare che il conducente sia soggetto differente rispetto al proprietario risultante dal libretto di circolazione;
– l’assegnazione dovrà coprire la maggior parte del periodo di imposta. Nel caso di acquisto del veicolo in corso d’anno, la verifica è operata sul periodo di detenzione. Analogo beneficio si ottiene qualora il medesimo veicolo sia concesso in uso promiscuo a diversi dipendenti “a staffetta” nel corso del periodo di imposta, come potrebbe accadere nel caso di licenziamento del soggetto Tizio, sostituito dal soggetto Caio.
Novità 2025
La recente Legge di Bilancio 2025 ha modificato radicalmente l’impostazione esistente fino al 31 dicembre 2024. Più precisamente, mentre in precedenza la quantificazione del benefit distingueva le auto in funzione delle emissioni di CO2, a partire dal 2025 si deve aver riguardo alla tipologia di alimentazione. In base alle novità, è possibile rappresentare nella tabella che segue l’evoluzione che la misura del benefit tassato in capo al dipendente ha avuto nel corso del tempo.
Le misure del benefit a confronto | ||
Fino al 30 giugno 2020 | Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 | Dal 1° gennaio 2025 |
30% | Fino a 60 g/Km CO2 à 25% Da 61 a 160 g/Km CO2 à30% Da 161 a 190 g/Km CO2 à 50% Oltre 190 g/Km CO2 à 60% | Alimentazione elettrica à 10% Alimentazione ibrida plug-in à 20% Altre alimentazioni à 50% |
Pertanto, l’effetto finale è la risultanza delle seguenti considerazioni:
1. il parametro di riferimento è sempre costituito dalle Tabelle elaborate annualmente dall’Aci, in relazione a una percorrenza standard di 15.000 Km annui;
2. ciò che varia è la misura in relazione alla quale si presume che il veicolo sia destinato a utilizzi privati e non aziendali, esplicitato in una percentuale applicata alla predetta percorrenza standard;
3. la base di commisurazione del valore fiscale del benefit è costituita dal tipo di alimentazione del veicolo
È bene osservare che le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 riguardano solamente le autovetture immatricolate a partire dal 1° gennaio 2025 e assegnate al dipendente a partire da tale data.
Le Tabelle Aci approvate per il 2025 (pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2024) già tengono conto delle modifiche in commento introdotte dalla Legge di bilancio 2025, in quanto in corrispondenza a ogni veicolo sono previste le misure del benefit stabilite tanto dalla vecchia disciplina quanto dalla disciplina vigente:
- in relazione alle tabelle per le auto elettriche è stata aggiunta la misura del 10%, accanto alle misure del 25% e 30% applicabili sulla base della precedente disciplina;
Marca | Modello | Costo km 15.000 km | Fringe benefit annuale (10% CK) | Fringe benefit annuale (25% CK) | Fringe benefit annuale (30% CK) |
Audi | A6 e-tron 83 KWH 286CV mod 2024 | 0,6148 | 922,20 | 2.305,50 | 2.766,60 |
- in relazione alle tabelle per le auto plug-in è stata aggiunta la misura del 20%, accanto alle misure del 25% e 30% applicabili sulla base della precedente disciplina;
Marca | Modello | Costo km 15.000 km | Fringe benefit annuale (20% CK) | Fringe benefit annuale (25% CK) | Fringe benefit annuale (30% CK) |
Audi | A6 50 2.0 TFSI E QUATTRO 300CV plug-in benzina | 0,8582 | 2.574,60 | 3.218,25 | 3.861,90 |
- in relazione alle tabelle per i veicoli con alimentazione diversa è presente la misura del 50% accanto alle misure del 25%, 30% e 60% (tutte misure già previste nella previgente disciplina);
Marca | Modello | Costo km 15.000 km | Fringe benefit annuale (25% CK) | Fringe benefit annuale (30% CK) | Fringe benefit annuale (50% CK) | Fringe benefit annuale (60% CK) |
Audi | A6 50 3.0 TDI QUATTRO TIPTR 286CV hybrid | 0,8420 | 3.391,50 | 4.069,80 | 6.783,00 | 8.139,60 |
Volendo proporre qualche breve considerazione circa gli effetti concreti della nuova disciplina si può notare come dal 2025 la medesima vettura è interessata da un benefit molto più elevato rispetto al passato: prendendo ad esempio l’Audi A6 ibrida non plug-in, sulla base delle regole previste lo scorso anno il benefit sarebbe stato pari a 4.069,80 euro (si sarebbe infatti applicata la misura del 30% visto che detta vettura produce 146 g/km di CO2), mentre sulla base della nuova disciplina il benefit è pari a 6.783 euro (si deve infatti considerare la misura del 50% riferibile alle vetture con “altra alimentazione”).
Inoltre, occorre constatare come vi siano evidenti differenze derivanti dall’alimentazione del veicolo. Le tabelle proposte riguardano 3 vetture analoghe, che si differenziano appunto per la tipologia di alimentazione: a fronte di un benefit pari a 6.783 euro per la vettura con “altra alimentazione”, la versione plug-in prevede un benefit decisamente più contenuto pari a 2.574,60 euro che si riduce ulteriormente a 922,20 euro per la vettura a trazione interamente elettrica.
Veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 2025 e assegnati fino al 31 dicembre 2024
Come detto, poiché la novità introdotta dalle Legge di Bilancio 2025 riguarda solamente i veicoli immatricolati dal 2025 e assegnati al dipendente a partire dal 1° gennaio 2025, per quelli immatricolati e assegnati prima di tale data si applica la precedente normativa, in base alla quale il valore del benefit in misura forfettaria è determinato in base alle seguenti regole:
1. per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo al dipendente con contratti di assegnazione stipulati fino al 30 giugno 2020, il fringe benefit si quantifica in misura pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km (a prescindere dalla effettiva percorrenza) calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell’Aci, al netto delle somme eventualmente trattenute o corrisposte dal dipendente;
2. per i veicoli immatricolati dal 1° luglio 2020 e assegnati in uso promiscuo con contratti dal 1° luglio 2020, la percentuale per la determinazione del fringe benefit è differenziata in connessione con la tipologia del mezzo come oltre precisato;
3. per i veicoli immatricolati entro il 30 giugno 2020 e assegnati in uso promiscuo con contratti dal 1° luglio 2020, il fringe benefit non può essere determinato con modalità esclusivamente forfettarie, bensì dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale, l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro (in tal senso risoluzione n. 46/E/2020).
Dunque, va precisato che:
– per le assegnazioni realizzate sino al 30 giugno 2020 valgono le regole “canoniche” che quantificano il benefit in misura fissa pari al 30% della tariffa;
– per le assegnazioni poste in essere dal 1° luglio 2020, invece, la percentuale varia ma solamente nel caso in cui il veicolo oggetto di assegnazione sia anch’esso immatricolato da tale data;
– la norma ha previsto anche una differenziazione delle percentuali tra l’anno 2020 e le annualità successive.
Emissione di CO2 del veicolo | % di percorrenza privata | |
Anno 2020 | Dal 2021 | |
Fino a 60 g/Km | 25% | 25% |
Da 61 a 160 g/Km | 30% | 30% |
Da 161 a 190 g/Km | 40% | 50% |
Oltre 190 g/Km | 50% | 60% |
Per individuare la tipologia di veicolo e l’ammontare del benefit “variabile” (oltre al dato della immatricolazione che, negli esempi che seguono non viene considerato per semplicità espositiva) è necessario verificare il libretto di circolazione del mezzo e, in particolare, la voce “V.7” nel riquadro 2, come si vede dagli esempi che seguono (la ricorrenza più tipica è quella che conserva la misura del 30%, mentre le auto di una certa cilindrata e potenza – non elettriche – salgono nella misura):
Veicolo con emissioni tra 161 e 190 | Veicolo con emissioni tra 61 e 160 |
Veicolo con emissioni tra 61 e 160 | Veicolo con emissioni tra 61 e 160 |
In particolare, la lettera “V” è dedicata alle emissioni dei gas di scarico, ove “V.3” si riferisce agli ossidi di azoto, “V.5” al particolato, “V.7” al CO2, “V.8” al consumo medio di carburante nei test su ciclo misto o combinato espresso in litri per 100 km, “V.9” alla classe ambientale di omologazione CE.
Altre regole
Nel caso in cui l’assegnazione avvenga in corso d’anno, il valore del benefit va proporzionato al minor periodo di utilizzo. In tale casistica:
– il costo di acquisto rileva (ai fini degli ammortamenti) nella misura effettiva sostenuta, senza alcun tetto massimo;
– il costo di acquisto e di impiego si deduce nella misura del 70%;
– l’Iva risulta detraibile nella misura del 40%. Nel solo caso in cui, per accordo tra azienda e dipendente, il valore del beneficio non sia considerato come una componente della busta paga, bensì sia direttamente pagato dal dipendente a fronte dell’emissione di regolare fattura da parte del concedente, l’Iva potrà essere integralmente detratta se il riaddebito risulta congruo.
I costi andranno contabilmente imputati secondo la loro natura, pertanto (ad esempio):
– i carburanti tra i costi di acquisto di beni (voce B6);
– le manutenzioni e le assicurazioni tra le spese per servizi (voce B7).
Ne consegue che, ove i costi del veicolo fossero pari a 12.000 euro, la quota deducibile risulterà pari a 8.400 euro, mentre l’eccedenza dovrà essere fatta oggetto di una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi.
Il valore del benefit nella busta paga del dipendente risulta esclusivamente figurativo, al fine di essere assoggettato a ritenuta e contributi, in ciascun periodo di paga; non si determina, in sostanza, alcuna duplicazione dei costi.
Nel caso in cui il dipendente pagasse di tasca propria l’intero valore del benefit, ovvero una parte di esso, accade che:
– il corrispettivo andrà assoggettato a Iva, con emissione di regolare fattura (si tenga conto che le tariffe Aci si intendono Iva compresa e, pertanto, si dovrà operare lo scorporo);
– il benefit del cedolino paga andrà ridotto della quota pagata, fino a essere azzerato nel caso di integrale rimborso;
– il ricavo prodotto dalla società, per effetto del riaddebito, risulta totalmente imponibile. A parziale calmiere, come già affermato, si rammenta che l’Iva gravante sui costi del veicolo (acquisto e impiego) diviene integralmente detraibile.
Si precisa che, in tale situazione, si possono presentare alcune problematiche in relazione ai costi di impiego non ricompresi nell’elaborazione delle tariffe Aci e non direttamente connesse a trasferte di lavoro.
Per esempio, se il dipendente utilizza il Telepass aziendale per le vacanze estive, il costo dei pedaggi rappresenterebbe un vero e proprio benefit aggiuntivo da considerare come remunerazione figurativa. Per evitare tali problematiche, viene spesso imposto il divieto di utilizzo del Telepass per viaggi privati.
Diversamente, il costo del deprezzamento del veicolo, piuttosto che quello del carburante, risulta ricompreso nei costi considerati dall’Aci e, per conseguenza, rientrano nella forfetizzazione proposta dal lavoratore.
Auto per uso esclusivamente privato
L’ipotesi non appare frequente nella pratica. Tuttavia, va inquadrata nell’ambito di una vera e propria maggiorazione della retribuzione in natura.
Mancando, tuttavia, un collegamento con le mansioni aziendali, il benefit andrà conteggiato sulla base del valore normale; si dovrà cioè fare riferimento alla tariffa di noleggio annua di un veicolo simile, proporzionando il valore all’eventuale minor periodo di utilizzo.
Non mutano le regole di deduzione in capo all’azienda, che patirà il tetto massimo di rilevanza del costo e la falcidia delle spese di impiego e ammortamento alla misura del 20%.
Auto data in uso al collaboratore/amministratore
Nonostante il reddito prodotto dal collaboratore venga tassato in modo analogo a quello prodotto dal dipendente, l’Agenzia delle entrate differenzia le regole di gestione dei veicoli assegnati a tali soggetti. Esistono divergenze, inoltre, anche nelle modalità di assegnazione del mezzo.
Ci concentriamo sul caso del veicolo concesso anche per finalità personali e non solo per uso aziendale, che appare quello più diffuso nella pratica.
In merito alle modalità di assegnazione, possiamo rammentare che il benefit per l’uso promiscuo del veicolo rientra nel compenso (sia pure in natura) dell’amministratore; pertanto, vi dovrà essere un’apposita assemblea nella quale sia previsto il compenso e la sua modalità di erogazione (con l’indicazione del veicolo concesso). Si ricorda che l’Amministrazione finanziaria (con appoggio della Cassazione) ritiene che l’assenza dell’assemblea che determina il compenso comporti l’indeducibilità dello stesso.
A titolo di precisazione, si ricorda che, nel caso in cui l’unica remunerazione dell’amministratore sia l’uso promiscuo del veicolo, ogni mese dovrà comunque essere prodotto il cedolino, al fine di regolare le ritenute fiscali e i contributi versati alla Gestione separata.
Sul versante fiscale, inoltre, la società:
– individua gli interi costi riferibili al veicolo;
– considera deducibile una quota di tali costi, sino a concorrenza del benefit tassato in capo all’amministratore;
– considera deducibile l’eccedenza con gli usuali limiti dell’articolo 164, Tuir (quindi con il tetto massimo sul costo di acquisto e con la percentuale del 20%).
Ai fini Iva, le spese di acquisto e gestione del veicolo consentono la detrazione nei limiti del 40%, senza che possa essere applicato il differente meccanismo esplicitato per il caso dei dipendenti, come confermato dalla DRE Lombardia in un apposito interpello dell’anno 2014.
A livello contabile, l’imputazione dei costi avviene sempre seguendo la natura del costo.
Le principali scadenze
PRINCIPALI SCADENZE DAL 25 FEBBRAIO 2025 AL 15 MARZO 2025
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 25 febbraio 2025 al 15 marzo 2025, con il commento dei termini di prossima scadenza.
Si segnala ai Signori Associati che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
martedì 25 febbraio
Presentazione elenchi Intrastat mensili
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
venerdì 28 febbraio
Comunicazione telematica liquidazioni periodica Iva
Scade oggi il termine per l’invio telematico dei dati della liquidazione periodica Iva relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre per i soggetti mensili e al quarto trimestre 2024 per i soggetti trimestrali. Entro lo stesso termine va spedito il modello Iva 2025 qualora contenga la “LiPe” in commento.
Presentazione elenchi Intra 12 mensili
Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di dicembre.
Presentazione del modello Uniemens Individuale
Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di gennaio.
Imposta di bollo
Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2024.
sabato 15 marzo
Registrazioni contabili
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.
Fatturazione differita
Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche
Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.