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Informative e news per gli associati

FATTURAZIONE ELETTRONICA NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DAL 1° APRILE
Saranno in vigore dal prossimo 1° aprile le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica. I principali aggiornamenti, pubblicati dall’Agenzia delle entrate, recepiti con le specifiche tecniche 1.9, riguardano: – l’introduzione di un nuovo tipo documento TD29 per la comunicazione all’Agenzia delle entrate della omessa o irregolare fatturazione e la modifica della descrizione del tipo documento TD20; – l’introduzione del nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA RF20 (Direttiva UE 2020/285); – l’aggiornamento dei codici valori per le fatture di vendita gasolio o carburante, in accordo alla nuova codifica prevista dall’ADM; – l’eliminazione del limite a 400 euro dell’importo totale della fattura semplificata nel caso in cui il cedente/prestatore emetta in regime forfettario (articolo 1, commi 54-89, L. 190/2014) o in regime transfrontaliero di franchigia Iva (Direttiva UE 2020/285).
 (Agenzia delle entrate, provvedimento del 31 gennaio 2025)
ATTIVA LA NUOVA CONVENZIONE TRA ITALIA E LIBIA
Con la L. 2/2025 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio scorso si ratifica e si dà esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.
(L. 2/2025)
SCIOGLIMENTO CONSENSUALE CONTRATTO
Con la risposta a interpello n. 4 del 13 gennaio 2025, l’Agenzia delle entrate ha evidenziato che le somme corrisposte a titolo di rimborso delle somme anticipate a seguito dello scioglimento consensuale di un contratto non possono essere qualificate come redditi da assoggettare a tassazione ai fini Irpef, laddove siano somme restituite al committente.
 (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 4/E/2025)
FRINGE BENEFIT EROGATI AI DIPENDENTI MEDIANTE DOCUMENTO DI LEGITTIMAZIONE
È possibile riconoscere alla carta di debito assegnata ai dipendenti la funzione voucher a condizione che la stessa: – sia sottoposta ai vincoli di spesa conformi al massimale previsto dalla legislazione vigente in materia di fringe benefit; – possa essere utilizzata presso un numero determinato di esercenti nei settori preventivamente individuati dall’erogante la carta di debito come potenziali erogatori di fringe benefit per i propri dipendenti.
(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 5/E/2025)
AGEVOLAZIONE IMU SU FABBRICATI RURALI
Con l’ordinanza n. 32300 del 13 dicembre 2024 la Cassazione afferma che, un fabbricato rurale classificato dalle origini in una categoria catastale abitativa, se in possesso dell’annotazione della sussistenza dei requisiti di ruralità negli atti del Catasto, può avere il trattamento agevolato Imu destinato ai fabbricati rurali strumentali all’esercizio delle attività agricole.
(Cassazione, ordinanza n. 32300/2024)
CHIARIMENTI IN TEMA DI AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI
Arrivate le indicazioni dell’Agenzia delle entrate a seguito della proroga della misura di favore per i contribuenti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo che assumono a tempo indeterminato. Il beneficio fiscale, introdotto dal D.Lgs. 216/2023 ed esteso al 2027 dall’ultima Legge di Bilancio 2025, consiste in una maggiorazione del 20% del costo ammesso in deduzione per l’incremento del personale, che sale al 30% per i dipendenti meritevoli di maggior tutela. Con la circolare n. 1/E del 10 gennaio scorso, l’Agenzia delle entrate ricorda i presupposti soggettivi dell’incentivo, le regole per determinare l’incremento occupazionale e l’ammontare della maggiore deduzione spettante e illustra anche alcuni casi particolari.
(Agenzia delle entrate, circolare n. 1/E/2025)
APPROVATO IL MODELLO DI COMUNICAZIONE PER L’UTILIZZO DEL CREDITO ZES UNICA
È stato approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – Zes unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all’articolo 16-bis, D.L. 124/2023, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica.
(Agenzia delle entrate, provvedimento del 31 gennaio 2025)                                            
ZES UNICA AL 100%
È stata determinata la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile, di cui all’articolo 16-bis, D.L. 124/2023, tale percentuale è pari al 100%.
  (Agenzia delle entrate, provvedimento del 27 gennaio 2025)

Informative e news per gli associati

LA CERTIFICAZIONE UNICA 2025

L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale n. 9454 del 15 gennaio 2025, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2025, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2024, i redditi di lavoro dipendente, i redditi di lavoro assimilati ed equiparati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

La CU 2025 deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia.

Novità

Tra le novità da segnalare a proposito della CU 2025 ci sono quelle che riguardano:

– il cambio del termine di presentazione in relazione ai lavoratori autonomi;

– il c.d. “bonus Natale” di 100 euro introdotto dall’articolo 2-bis, D.L. 113/2024 in favore di lavoratori dipendenti in possesso di determinati requisiti.

Conferme

Vengono confermate:

– le indicazioni relative alla doppia soglia di non imponibilità dei fringe benefit prevista limitatamente al periodo d’imposta 2024 dall’articolo 1, commi 16-17, L. 213/2023 e cioè 1.000 euro per tutti i dipendenti e 2.000 euro per quelli con figli fiscalmente a carico;

– l’indicazione del trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale.

Termini

La CU 2025 si articola in 2 diverse certificazioni:

– il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti;

– il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate.

Il termineper la trasmissione telematica delle CU nonché per la consegna della CU sintetica al percipiente del reddito certificato, per i redditi diversi da quelli di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, è fissato nel prossimo 16 marzo 2025 (termine che slitta al 17 in quanto il 16 cade di domenica);sempre entro il 16 marzo (17 marzo), deve essere effettuata in via telematica, la trasmissione all’Agenzia delle entrate, utilizzando il modello ordinario.

Novità: per effetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, D. Lgs.108/2024 (che ha modificato l’articolo 4, comma 6-quinquies, D.P.R. 322/1998), dal 2025 le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale devono essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Pertanto, in tali casi, per l’anno d’imposta 2024, il termine di trasmissione della CU 2025 è fissato al 31 marzo 2025 (in precedenza la trasmissione poteva avvenire entro il 31 ottobre, termine di presentazione del modello 770);anche tali certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono però consegnate al percipiente entro il 16 marzo (17 marzo).

Resta fissato al 31 ottobre 2025 il termine per la trasmissione delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (medesimo termine di invio del modello 770/2025).

Si ricorda che le CU presentate in ritardo ma nei 90 giorni dal termine sono valide, ma sanzionate.

Nel caso in cui il sostituto abbia rilasciato all’assistito una CU relativa ai redditi erogati nel 2024 prima del modello definitivo approvato, dovrà consegnare una nuova CU 2025 comprensiva dei dati già certificati, entro la scadenza del 16 marzo (17 marzo).

La CU 2025 in sintesi

AdempimentoScadenza
Invio CU all’Agenzia delle entrate (esclusi autonomi)17 marzo 2025 (il 16 è domenica)
Invio “CU autonomi31 marzo 2025
Invio CU sostitutiva o di annullamento nei terminiNo sanzioni per invii entro 5 giorni dal termine

Composizione della certificazione

Il modello ordinario da inviare all’Agenzia delle entrate è composto dai seguenti quadri:

– frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;

– quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d’imposta che non hanno presentato il modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;

– CU 2025, nella quale vengono riportati, in 2 sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio ed eventualmente al quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il modello sintetico, invece, è composto da 3 parti:

1. dati anagrafici, per l’indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;

2. certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;

3. certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nuova ipotesi di esonero

Con l’articolo 3, comma 1, D. Lgs. 1/2024 (che ha inserito il nuovo comma 6-septies all’articolo 4, D.P.R. 322/1998), in merito ai soggetti tenuti al rilascio e all’invio telematico delle CU, ha previsto dall’anno di imposta 2024 l’esonero dal rilascio e dalla trasmissione all’Agenzia delle entrate della CU per i sostituti d’imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che adottano il regime forfetario e il regime dei minimi.

Novità: la CU 2025 (relativa al periodo d’imposta 2024) non deve più essere rilasciata al contribuente né trasmessa all’Agenzia delle entrate in relazione ai compensi corrisposti ai soggetti in regime forfetario o di vantaggio (a eccezione delle indennità quali ad esempio quella di maternità, come previsto dalle istruzioni alla CU 2025).

Sanzioni: ammesso il ravvedimento

L’omessa, tardiva o errata presentazione della CU 2025 comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni:

– 100 euro per ogni CU, con un massimo di 50.000 euro;

– 33,33 euro per ogni CU, con un massimo di 20.000 euro se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.

Novità: con circolare n. 12/E/2024 l’Agenzia delle entrate ha superato la precedente posizione secondo la quale la sanzione per omessa, tardiva o errata presentazione della CU non poteva essere ravveduta, ammettendo ora la possibilità di fare ricordo alle riduzioni delle sanzioni previste dalla disciplina del ravvedimento operoso che, è bene ricordare, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, ammette l’applicazione del cumulo giuridico di cui all’articolo 12, D.Lgs. 472/1997.

Informative e news per gli associati

SCADE IL 17 MARZO 2025 LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2024

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 17 marzo 2025 (il giorno 16 cade di domenica) ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nell’anno 2024.

La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.

Possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale, verificandosi la presunzione di cui all’articolo 47, comma 1, Tuir (in questi casi, la società emittente ha l’obbligo di comunicare agli azionisti e agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile).

Il modello Cupe da utilizzare e le relative istruzioni sono disponibili al link

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/dichiarazioni/cupe-2020/modello-cupe-2020

Particolare attenzione va prestata con riguardo all’esposizione dei dividendi a cui risulta applicabile la disciplina che ha equiparato il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, il cui prelievo è formato da una ritenuta a titolo di imposta del 26%. Tale disposizione si applica facendo riferimento all’anno di produzione degli utili.

Attenzione al periodo di formazione delle riserve di utili

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 26 maggio 2017 (pertanto, gli utili maturati entro il 31 dicembre 2017 avranno un trattamento differenziato a seconda che facciano riferimento a partecipazioni qualificate o non qualificate).

In relazione agli utili maturati nel periodo transitorio, l’Agenzia delle entrate in data 18 dicembre 2023 ha provveduto ad aggiornare le istruzioni alla compilazione del modello Cupe al fine di recepire le indicazioni offerte con il principio di diritto n. 3/E/2022 secondo cui il regime transitorio si applica anche agli utili distribuiti dal 1° gennaio 2023, purché la relativa distribuzione sia stata approvata con delibera adottata entro il 31 dicembre 2022.

Gli utili e i proventi corrisposti nel 2024 da certificare

Il modello Cupe va consegnato ai percettori da parte dei soggetti che hanno corrisposto le somme ai singoli percipienti entro il 17 marzo 2025; tale modello non va trasmesso all’Agenzia delle entrate.

I percettori degli utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi relativa al periodo di imposta 2024.

Le somme da certificare mediante il modello Cupe fanno principalmente riferimento:

– alle riserve di utili distribuite;

– alle riserve di capitale distribuite;

– agli utili derivanti dalla partecipazione in Siiq e in Siinq (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto;

– ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;

– agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98, Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;

– alle remunerazioni nei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere e servizi.

L’obbligo di certificazione sussiste anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se assoggettati a ritenuta o a imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d’imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

– gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-ter, D.P.R. 600/1973;

– gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’articolo 7, D.Lgs. 461/1997.

Dividendi

Prendendo a riferimento il caso più frequente di compilazione, ossia quello riguardante la distribuzione di riserve di utili ai soci di società di capitali non quotate e non trasparenti:

– non dovrà essere rilasciata alcuna certificazione ai soci non qualificati in quanto il dividendo è stato erogato al netto della ritenuta a titolo di imposta;

– per i soci qualificati (coloro che possiedono una quota di partecipazione superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea o una quota di partecipazione al capitale superiore al 25%) una frazione del dividendo potrebbe concorrere al reddito complessivo del percettore. Va emessa la certificazione solo nel caso in cui sia avvenuta una distribuzione di utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è stata deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, e la cui erogazione è avvenuta nel 2024.

A seconda dell’anno di formazione della riserva di utili distribuita, affinché il socio possa conoscere da quale riserva è stato attinto il dividendo distribuito, andranno compilati:

– il punto 28 se il dividendo deriva da utili prodotti fino al 2007, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 40%;

– il punto 29 se il dividendo deriva da utili prodotti dal 2008 al 2016, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 49,72%;

– il punto 30 se il dividendo deriva da utili prodotti nel 2017, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 58,14%.

A norma dell’articolo 32-quater, D.L. 124/2019 i dividendi corrisposti alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale; l’emittente o l’intermediario che svolgono l’attività di sostituto di imposta dovranno compilare la certificazione indicando i dati dei soci delle società semplici, che percepiscono dividendi sui quali non è stata applicata la ritenuta o l’imposta sostitutiva.

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INAIL – ISTRUZIONI OPERATIVE AUTOLIQUIDAZIONE 2023/2024

Come di consueto l’Inail, con nota del 24 dicembre 2024, ha fornito le istruzioni operative in relazione alla autoliquidazione dei premi 2024 – 2025.

Viene anzitutto ricordato sia il termine del 17 febbraio 2025 per il versamento del premio in unica soluzione ovvero della prima rata in caso di pagamento rateale, sia il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2024, posto al 28 febbraio 2025.

17 febbraio 2025 versamento del premio anticipato per il 2025 (c.d. rata) e del conguaglio per l’anno 2024 (c.d. regolazione), nonché pagamento della prima rata (pari 25% dell’importo totale dovuto), in caso di pagamento rateale del premio (le rate successive devono essere versate entro il 16 maggio, 20 agosto e 17 novembre 2025, maggiorate degli interessi)
17 febbraio 2025 invio all’Inail della comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (articolo 28, comma 6, D.P.R. 1124/1965), con il servizio telematico “Riduzione Presunto, disponibile in www.inail.it – Servizi Online, indicando le minori retribuzioni che si prevedono di corrispondere nel 2025 rispetto a quelle corrisposte nel 2024 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2025)
28 febbraio 2025 presentazione in via esclusivamente telematica della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2024, comprensive dell’eventuale comunicazione del pagamento in 4 rate

Tale dichiarazione, da presentare a mezzo dei servizi online dell’Istituto, per i datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) può essere inviata attraverso 2 canali: il servizio telematico AL.P.I. online, che calcola anche il premio dovuto; il servizio “Invio telematico Dichiarazione Salari”, tramite il quale è possibile caricare il file informatico contenente le dichiarazioni. Viene precisato che il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2023/2024, da indicare nel modello F24, è 902025.

I datori di lavoro del settore marittimo, titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione), devono invece trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio onlineInvio retribuzioni e calcolo del premio”.

Si ricorda che il pagamento del premio di autoliquidazione può, a seguito di esplicita opzione, avvenire anche in 4 rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi. Di tale scelta deve essere data comunicazione all’Istituto direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.

Le istruzioni, inoltre, forniscono indicazioni in merito a varie casistiche di riduzione del premio. Di seguito, in sintesi, quanto esposto per le più ricorrenti.

Riduzione del premio per le imprese artigiane

Tale riduzione, pari al 4,81%, si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione per l’anno 2024. Per aver diritto a tale agevolazione, le aziende artigiane devono risultare:

– in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

– non aver registrato infortuni nel biennio 2022/2023;

– aver presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio, barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2023, inviata entro il 29 febbraio 2024.

Inail ricorda che, nelle basi di calcolo del premio inviate ai datori di lavoro, la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione “Regolazione anno 2023 Agevolazioni”, con il codice 127.

Si ricorda, infine, che la futura applicazione della riduzione, alla regolazione 2024 e quindi in relazione all’autoliquidazione 2025/2026, sarà subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio, barrando l’apposita casella, nella dichiarazione delle retribuzioni 2024 da presentare entro il 28 febbraio 2025.

Incentivi per assunzioni articolo 4, commi 8-11, L. 92/2012

Si tratta di riduzioni del premio relativamente a:

– assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi. Per tale casistica è, infatti, prevista una riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di 12 mesi. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al 18° mese dalla data dell’assunzione. Qualora l’assunzione sia stata invece effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione;

– assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea, ovvero di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. Si applicano le medesime riduzioni di cui alla casistica precedente.

La spettanza delle sopra indicate riduzioni è subordinata al fatto che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e che abbia inviato la dichiarazione per benefici contributivi direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro. I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi, devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (codici da H a Y).

Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo

Tale incentivo si applica alle aziende, con meno di 20 dipendenti, che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. La riduzione del premio è pari al 50% e riguarda i lavoratori assunti per sostituzione, fino al compimento di un anno d’età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento; si applica sia alla regolazione 2024 sia alla rata 2025.

La spettanza è subordinata al fatto che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e che abbia inviato la dichiarazione per benefici contributivi direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro.

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi, devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni, sezione “Retribuzioni soggette a sconto”, il “Tipo” codice “7” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

In relazione alle tempistiche collegate all’apertura dei diversi servizi online, viene indicato uno specifico calendario.

I servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2024-2025 sono disponibili, sul sito www.inail.it, a partire dalle seguenti date:

– riduzione di presunto (PAT): 2 gennaio 2025;

– invio telematico dichiarazione salari e VSAL (PAT): 9 gennaio 2025;

– AL.P.I. online (PAT): 9 gennaio 2025;

– invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN): 9 gennaio 2025;

– richiesta certificato assicurazione equipaggio (PAN): 2 gennaio 2025.

Con la recente comunicazione del 9 gennaio scorso, l’Inail indica il tasso di interesse annuo e coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle eventuali 4 rate:

RateData scadenzaData utile per il pagamentoCoefficienti interessi
16 febbraio 202517 febbraio 20250
16 maggio 202516 maggio 20250,00822137
16 agosto 202520 agosto 20250,01681644
16 novembre 202517 novembre 20250,02541151

Informative e news per gli associati

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA: ENTRO IL 14 MARZO 2025 L’INVIO TELEMATICO DEI DATI DA PARTE DEI SOGGETTI OBBLIGATI

Da alcuni anni l’Agenzia delle entrate rende disponibile il modello Redditi Persone Fisiche e il modello 730 precompilati sulla base dei dati che vengono inviati all’Anagrafe tributaria tramite i canali del Sistema Tessera Sanitaria (Sts) e degli appositi software di compilazione resi disponibili dall’Agenzia delle entrate per quanto riguarda gli altri soggetti obbligati alla comunicazione di specifici dati inerenti deduzioni dal reddito o detrazioni di imposta.

I soggetti obbligati alla trasmissione dei dati per la dichiarazione precompilata per il periodo di imposta 2024 entro il 14 marzo 2025 sono:

– le imprese assicuratrici;

– le forme pensionistiche complementari;

– i soggetti esercenti attività di servizi di pompe funebri;

– le Università statali e non statali;

– i soggetti che erogano rimborsi relativi alle spese universitarie;

– i soggetti che erogano rimborsi di alcuni oneri detraibili o deducibili;

– gli enti previdenziali;

– i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari;

– gli amministratori di condominio;

– le banche e le poste;

– gli asili nido pubblici e privati;

– le Onlus, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute.

È disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate una apposita sezione dalla quale scaricare i software e le specifiche tecniche utili alla predisposizione delle comunicazioni telematiche:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/intermediari/comunicazioni/dati-per-la-dichiarazione-precompilata

Commentiamo nei seguenti 2 paragrafi le principali casistiche che possono interessare.

Gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali

Il provvedimento n. 19969/2017 dell’Agenzia delle entrate ha introdotto l’obbligo per gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento di comunicare telematicamente entro il 16 marzo dell’anno successivo le quote di detrazione Irpef/Ires fruibili dai singoli condomini per gli interventi di recupero edilizio, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, bonus barriere architettoniche, bonus mobili e bonus verde relativi alle parti comuni condominiali.

Gli amministratori di condominio devono, pertanto, recuperare i codici fiscali dei beneficiari delle spese sostenute (che possono non coincidere con i proprietari degli immobili del condominio, ad esempio se sono locatari, comodatari, titolari di diritti reali di godimento) per potere predisporre la comunicazione telematica.

Tale adempimento non sostituisce l’attestazione cartacea che l’amministratore deve rilasciare ai condomini relativa alla spesa complessiva sostenuta nell’anno precedente suddivisa per i millesimi riferibili a ciascuno di essi.

La comunicazione dei dati relativi alle erogazioni liberali ad associazioni e fondazioni

Il provvedimento n. 49889/2021 dell’Agenzia delle entrate ha previsto l’obbligo per le Onlus, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e per le associazioni e fondazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, di comunicare le erogazioni liberali in denaro deducibili/detraibili effettuate dalle persone fisiche di cui si conoscono i dati identificativi.

Il Decreto Mef del 3 febbraio 2021 ha previsto che l’obbligo di invio dei dati in esame riguarda i soli enti che hanno conseguito un ammontare di ricavi, rendite, proventi o entrate di ammontare superiore a 220.000 euro annui.

Informative e news per gli associati

            ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2024 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Con la circolare n. 27 del 30 gennaio 2025 l’Inps (Istituto Nazionale di previdenza sociale) ha offerto chiarimenti in merito alle aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione separata (ai sensi dell’articolo 2, comma 26, L. 335/1995) in vigore per il periodo di imposta 2025.

Nella tabella che segue si riporta la stratificazione delle percentuali stabilite per la gestione separata 2025

CategoriaIVS (%)Maternità/Malattia (%)DIS-COLL (%)Totale (%)
Collaboratori e assimilati33,000,721,3135,03
Professionisti autonomi25,001,070,0026,07
Lavoratori sportivi dilettanti25,002,030,0027,03
Pensionati o iscritti ad altra previdenza24,000,000,0024,00

In sintesi, non si sono avute variazioni rispetto al 2024:

Soggetto iscritto alla Gestione separata 20242025
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionisticaTitolare di partita Iva26,07%26,07%
Non titolare di partita Iva per cui non è prevista la DIS-COLL33,72%33,72%
Non titolare di partita Iva per cui è prevista la DIS-COLL35,03%35,03%
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica 24%24%

Il massimale di reddito per l’anno 2025 per il quale è dovuta la contribuzione alla Gestione separata è pari a 120.607 euro.

Invece, il minimale di reddito per l’anno 2025 per il quale vedersi accreditare l’intero anno contributivo è pari a 18.555 euro (quindi, il contributo “minimo” da versare per avere riconosciuti 12 mesi ai fini pensionistici è variabile a seconda delle varie aliquote da applicare in ciascun caso specifico).

La circolare n. 27/2025 analizza anche le aliquote approvate per l’anno 2025 nelle seguenti fattispecie:

– collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate;

– lavoro sportivo nel settore del dilettantismo (e co.co.co. del lavoro sportivo);

– professionisti del settore sportivo dilettantistico.

Modalità di versamento dei contributi all’Inps

Il contributo alla Gestione separata va versato all’Inps con il modello F24 con le seguenti modalità:

ProfessionistiÆCon il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell’anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi (termini ordinari 30 giugno e 30 novembre), ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% a titolo di rivalsa nei confronti dei propri clienti).
CollaboratoriÆDal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L’obbligo di versamento è per l’importo complessivo a carico del committente.
Venditori porta a porta e collaboratori autonomi occasionaliÆDal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del percipiente. È prevista una soglia di esenzione dalla contribuzione alla Gestione separata fino a: – 6.410,26 euro di provvigioni annue per i venditori porta a porta; – 5.000 euro di compenso annuo per i collaboratori autonomi occasionali.

Le procedure amministrative e contabili in azienda

RIMBORSO IVA ANNUALE

La richiesta a rimborso del credito annuale emergente dalla dichiarazione Iva 2025 per l’anno 2024 è disciplinata dall’articolo 38-bis, D.P.R. 633/1972; tale richiesta viene inoltrata all’Agenzia delle entrate nell’ambito della stessa dichiarazione Iva, che può essere presentata a partire dal 1° febbraio 2025 e sino al prossimo 30 aprile 2025.

Va da subito evidenziato che tale richiesta, al superare di determinati importi del credito, deve essere accompagnata da una specifica garanzia bancaria o assicurativa, che talvolta può essere sostituita dal visto di conformità.

Garanzia e visto di conformità

La garanzia o il visto di conformità non sono sempre necessari, in quanto sono previste delle ipotesi di esonero.

Rimborsi di importo fino a 30.000 euro

Entro la soglia di 30.000 euro i rimborsi sono eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti, a eccezione della mera presentazione della dichiarazione Iva annuale.

Per queste tipologie di rimborso non sono previsti particolari adempimenti, se non la compilazione dei relativi dati contenuti nel quadro VX del modello di dichiarazione annuale Iva. L’Agenzia delle entrate, con riferimento al calcolo della soglia, ha precisato che tale limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo d’imposta (circolare n. 32/E/2014).

Indici sintetici di affidabilità: regime premiale

A partire dalle richieste di rimborso del credito Iva maturato nell’anno 2024 si applicano le novità introdotte con il D.Lgs. 1/2024, secondo cui per i contribuenti che accedono al regime premiale ISA la soglia entro cui la richiesta di rimborso Iva non richiede la prestazione di garanzie e l’apposizione del visto di conformità è elevata a 70.000 euro. Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 205127/2024 ha stabilito che tale beneficio si applica ai contribuenti che per il periodo d’imposta 2023 abbiano raggiunto un livello di affidabilità fiscale Isa puntuale almeno pari a 9, nonché a coloro che abbiano raggiunto il medesimo punteggio minimo di 9 calcolato come media per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

Rimborsi di importo superiore a 30.000 euro (senza obbligo di garanzia)

Oltre la soglia di 30.000 euro è possibile ottenere i rimborsi Iva senza prestazione della garanzia a patto che:

– sulla dichiarazione sia apposto il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo). Va tenuto presente che la soglia dei 30.000 euro per i rimborsi deve essere calcolata separatamente rispetto a quella per le compensazioni, pari a 5.000 euro;

– deve essere attestata, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da rendere nell’apposito riquadro presente nella dichiarazione Iva, l’esistenza di determinati requisiti di seguito riportati (la dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento di identità dello stesso, vanno conservati da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell’Agenzia delle entrate).

Solidità patrimonialeIl patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell’ultimo periodo di imposta, di oltre il 40%. La consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell’ultimo periodo di imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata. L’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili. Circolare n. 32/E/2014: il requisito di solidità patrimoniale non riguarda i soggetti in contabilità semplificata.
Continuità aziendaleNon risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale. Circolare n. 32/E/2014: ai fini del computo dell’anno precedente deve farsi riferimento alla data di richiesta del rimborso.
Regolarità contributivaSono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Resta in ogni caso salva la possibilità per il contribuente di presentare facoltativamente apposita garanzia qualora non ritenga o non sia nelle condizioni di ottenere il visto di conformità e/o non soddisfi anche uno solo dei 4 requisiti in precedenza descritti.

Rimborsi di importo superiore a 30.000 euro (con obbligo di garanzia)

In determinate situazioni considerate a rischio, di seguito elencate, il rimborso di crediti Iva di importo superiore a 30.000 euro va necessariamente eseguito previa presentazione della garanzia.

a) soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di 2 anni; tale requisito non trova applicazione nei confronti delle imprese start-up innovative di cui all’articolo 25, D.L. 179/2012
b) soggetti passivi ai quali, nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiori a percentuali stabilite che variano al variare degli importi dichiarati, pari al: – 10% degli importi dichiarati, se non superiori a 150.000 euro; – 5% degli importi dichiarati, se superiori a 150.000 ma non a 1.500.000 euro; – 1% degli importi dichiarati, se superiori a 1.500.000 euro. Il rimborso può comunque essere chiesto se tali avvisi sono stati impugnati ottenendo una sentenza definitiva favorevole oppure sono oggetto di annullamento in autotutela o di acquiescenza con saldo integrale del dovuto in data anteriore alla presentazione della dichiarazione
c) soggetti passivi che presentano la dichiarazione o l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
d) soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività

Le ipotesi che autorizzano il rimborso

Delineati gli adempimenti che occorre porre in essere ai fini dell’ottenimento del rimborso del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale, è bene ricordare che la richiesta di rimborso non è proponibile in tutti i casi ma solo al verificarsi di determinate condizioni fissate dalla norma.

Vediamo in sintesi quali sono dette ipotesi, contemplate dall’articolo 30, D.P.R. 633/1972, che consentono di richiedere il rimborso Iva annuale.

L’aliquota media sugli acquisti è superiore a quella sulle vendite (con uno scarto di almeno il 10%)È il caso dei soggetti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Nel calcolo occorre tenere conto della seconda cifra decimale. Le operazioni attive da considerare sono le operazioni imponibili, comprese le cessioni di oro da investimento imponibile a seguito di opzione, di oro industriale, di argento puro, le cessioni di rottami di cui all’articolo 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972, così come le operazioni c.d. ad “aliquota zero”emesse in applicazione delle disposizioni contenute nei commi 6 e 7 dell’articolo 17, D.P.R. 633/1972 (operazioni in reverse charge) e le operazioni in split payment. Non si considerano invece le cessioni di beni ammortizzabili. Le operazioni passive da considerare sono costituite dagli acquisti e dalle importazioni imponibili per i quali è ammessa la detrazione dell’imposta, esclusi gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili.
Operazioni non imponibiliPer operazioni non imponibili si intendono quelle di cui: – agli articoli 8 (cessioni all’esportazione), 8-bis (operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione) e 9 (servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali), D.P.R. 633/1972; – agli articoli 41 e 58, D.L. 331/1993; – agli articoli 71 (operazioni con il Vaticano e San Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali), D.P.R. 633/1972; – all’articolo 50-bis, comma 4, lettera f), D.L. 331/1993 (cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito Iva con spedizione in altro Stato membro dell’Unione Europea); – all’articolo 71 (operazioni con la Repubblica di San Marino e con Città del Vaticano e 72 (operazioni effettuate nei confronti di organismi internazionali), D.P.R. 633/1972 effettuate per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nell’anno. Si precisa che tra le operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate al di fuori dell’Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dall’articolo 74-ter, D.P.R. 633/1972 nonché le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. 41/1995.
Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricercheIl rimborso compete per l’acquisizione dei beni ammortizzabili, realizzati anche tramite contratti di appalto. Non è possibile invece chiedere il rimborso nel caso di acquisto tramite contratti di locazione finanziaria (risoluzione n. 392/E/2007) in quanto soggetto legittimato al rimborso è la società di leasing.
Esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoliTale ipotesi di rimborso riguarda i produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A – Parte I, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, D.P.R. 633/1972, dell’articolo 38-quater, D.P.R. 633/1972 e dell’articolo 72, D.P.R. 633/1972, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi. Il rimborso compete per l’ammontare corrispondente all’Iva (teorica) relativa a operazioni non imponibili effettuate nell’anno.
Prevalenza di operazioni non soggetteSpetta il rimborso anche nel caso in cui il contribuente effettua prevalentemente (quindi devono superare la metà delle operazioni attive) operazioni non soggette all’imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies (quindi sia cessioni di beni che prestazioni di servizi non territoriali) D.P.R. 633/1972.
Soggetti non residentiSono legittimati a chiedere il rimborso del credito Iva i soggetti non residenti: – che abbiano nominato un rappresentante fiscale in Italia; – che si siano identificati direttamente.
Minor eccedenza detraibile nel triennioIl rimborso dell’Iva compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (2021-2022-2023) risultino eccedenze d’imposta a credito anche se inferiori a 2.582,28 euro. In tal caso, il rimborso spetta per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24).
Cessazione dell’attivitàIn ogni caso il rimborso dell’Iva spetta quando vi è cessazione dell’attività. All’erogazione di tale tipologia di rimborsi provvedono esclusivamente gli uffici dell’Agenzia delle entrate, attesa la particolarità delle problematiche interessate e dei controlli da espletare.

Società di comodo

Per le società di comodo (ossia quelle che non raggiungono la soglia minima di ricavi, si sensi dell’articolo 30, L. 724/1994) è prevista la preclusione al rimborso del credito Iva, con riferimento al periodo d’imposta nel quale il credito viene esposto in dichiarazione. Si noti che tale preclusione opera anche nel caso in cui la società di comodo adegui in dichiarazione il proprio reddito al minimo previsto dall’articolo 30, L. 724/1994.

Si segnala che il D.Lgs. 192/2024 ha dimezzato le percentuali previste nell’articolo 30, L. 724/1994 per la verifica dell’operatività della società. le nuove percentuali si applicano già a partire dal periodo d’imposta 2024.

Le principali scadenze

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 FEBBRAIO 2025 AL 15 MARZO 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 febbraio 2025 al 15 marzo 2025, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori Associati che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

Lunedì 17 febbraio

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di gennaio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di gennaio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

  • sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;
  • sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
  • sui redditi di lavoro autonomo;
  • sulle provvigioni;
  • sui redditi di capitale;
  • sui redditi diversi;
  • sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Accise – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Inps – Contributi dovuti ad artigiani e commercianti

Scade il termine per il pagamento del contributo “fisso” Inps relativo al quarto trimestre 2024 per gli artigiani ed i commercianti iscritti all’Inps.

Versamento del saldo dell’imposta sostitutiva Tfr

Scade oggi il versamento a saldo dell’imposta imposta sostitutiva dovuta sul Tfr. Il versamento del saldo è al netto dell’acconto versato nel mese di dicembre dell’anno precedente.

Autoliquidazione Inail – Versamento

Scade oggi il termine ultimo per procedere all’autoliquidazione e al versamento in unica soluzione, o quale prima rata, del premio Inail relativo al saldo 2024 e all’acconto 2025.

giovedì 20 febbraio

Enasarco

Scade oggi il termine di versamento per la casa mandante dei contributi dovuti in riferimento al quarto trimestre 2024.

martedì 25 febbraio

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

venerdì 28 febbraio

Comunicazione telematica liquidazioni periodica Iva

Scade oggi il termine per l’invio telematico dei dati della liquidazione periodica Iva relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre per i soggetti mensili e al quarto trimestre 2024 per i soggetti trimestrali. Entro lo stesso termine va spedito il modello Iva 2025 qualora contenga la “LiPe” in commento.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di dicembre.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di gennaio.

Imposta di bollo

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2024.

sabato 15 marzo

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.