Il 16 dicembre 2024 è stato approvato il 15° pacchetto sanzionatorio nei confronti della Russia, composto dai Regg. (UE) n. 3183/24, n. 3188/24, n. 3189/24 e n. 3192/24.
Di seguito si riportano le novità di maggiore interesse:
- Obbligo di due diligence: dal 26 dicembre 2024 per la Russia e dal 2 gennaio 2025 per la Bielorussia, tutte le aziende che commercializzano al di fuori della UE e dei Paesi partner i prodotti comuni di alta priorità devono avere una procedura di dovuta diligenza per prevenire l’elusione delle sanzioni.
- Ulteriori designazioni individuali: arricchimento del novero dei soggetti sanzionati ex art. 2 del Reg. (UE) n. 269/14 con ulteriori 84 nominativi nuovi (54 individui e 30 entità), soggetti ora a congelamento dei beni e divieto di viaggio.
- Restrizioni commerciali: aggiunta di 32 entità alla lista di quelle soggette a restrizioni più severe sull’export di beni a duplice uso e tecnologie avanzate.
- Contrasto all’elusione delle sanzioni: aggiunta di 52 nuove navi alla lista di quelle soggette al divieto di accesso ai porti europei e ad altri servizi marittimi.
- Depositari centrali dell’Unione europea: introduzione di:
- una deroga per consentire agli operatori europei di sbloccare fondi detenuti dai depositari centrali di titoli dell’UE (CSD) per agevolare l’assolvimento degli obblighi giuridici derivanti dai contenziosi e dalle misure di ritorsione in Russia;
- una clausola di non responsabilità per i CSD dell’UE che non saranno tenuti a pagare gli interessi o qualsiasi altra forma di risarcimento alla Banca centrale della Russia, oltre agli interessi dovuti contrattualmente.
- Proroga delle deroghe ad alcuni Stati UE: proroga dei termini applicabili a talune deroghe previste per le operazioni di disinvestimento di assets o per la liquidazione di attività commerciali in Russia, permettendo un’uscita ordinata dal mercato russo.
- Decisioni giudiziali e lodi arbitrali russi: divieto del riconoscimento o dell’esecuzione nell’UE di sentenze emesse da organi giurisdizionali russi che impediscono a società unionali di avviare o proseguire un procedimento in una giurisdizione al di fuori del territorio russo o che implichino sanzioni pecuniarie sproporzionate.
- Restrizioni soggettive: sottoposizionea misure di congelamento dei beni di16 individui e 2 entità, designate nell’allegato I del Reg. (UE) n. 2642/2024.