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NUOVI CODICI ISTAT 2025
A seguito dell’emanazione del Regolamento delegato UE 2023/137 che ha rinnovato la classificazione NACE Rev 2, dal 1° gennaio saranno in vigore i nuovi codici Ateco 2025 in sostituzione di quelli attuali, l’operatività degli stessi è fissata ad aprile 2025. Ai fini fiscali non vi è obbligo di presentare dichiarazione di variazione dati, ma il contribuente potrà comunicare una nuova codifica che ritenesse più adatta alla propria attività. I codici Ateco 2025 dovranno essere utilizzati per tutti gli adempimenti non solo di natura statistica, ma anche di natura amministrativa e fiscale.
(Comunicato Istat, Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024)
NOVITÀ AUTOLIQUIDAZIONI INAIL
Pubblicata la circolare Inail di istruzioni per procedere all’autoliquidazione 2024/2025. Sono online anche le basi di calcolo. In scadenza il 17 febbraio i versamenti.
(Inail, circolare n. 46 del 23 dicembre 2024)
TASSO DI INTERESSI E SANZIONI INAIL
Con la circolare n. 45 del 17 dicembre 2024 a seguito del taglio del tasso ufficiale di sconto fissato dalla Banca centrale europea Inail adegua i propri tassi di interesse per la rateazione dei premi e la misura delle sanzioni, con applicazione a partire dal 18 dicembre 2024. In particolare, viene stabilito che a decorrere dal 18 dicembre scendono al: 9,15%, il tasso di interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;8,65%, la misura delle sanzioni civili.
(Inail, circolare n. 45 del 17 dicembre 2024)
RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO – NOVITÀ
Con il provvedimento n. 456918 del 23 dicembre 2024 si modificano parzialmente le disposizioni riguardanti adempimenti in materia di transazione di cui all’articolo 63, Codice della crisi nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, rese con atto del direttore dell’Agenzia delle entrate, protocollo n. 21447 del 29 gennaio 2024, a far data dal 1° novembre 2024.
(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 456918 del 23 dicembre 2024)
E-FATTURE FINO AL 2027
Con la Decisione n. 3150 del 10 dicembre 2024 pubblicata nella Gazzetta dell’Unione Europea, è stata concessa all’Italia un’ulteriore proroga sulla e-fatture fino al 31 dicembre 2027 o se precedente fino al momento in cui verrà adottato un sistema europeo di fatturazione elettronica.
(Mef, comunicato n. 143 del 24 dicembre 2024)
AGEVOLAZIONE PRIMA CASA E OMESSA DICHIARAZIONE
Con la risoluzione n. 66/E del 20 dicembre 2024, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che in caso di dichiarazione di successione omessa, si ritiene che l’agevolazione “prima casa” possa essere richiesta entro il termine di decadenza dall’azione di accertamento dell’omessa dichiarazione e, dunque, entro 5 anni dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione omessa.
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 66/E/2024)

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REGOLE PER IL CORRETTO UTILIZZO IN COMPENSAZIONE “ORIZZONTALE” DEI CREDITI FISCALI

Le compensazioni “orizzontali” dei crediti fiscali (sono tali le compensazioni di un credito con un debito di natura diversa) sono da diversi anni soggette a numerose limitazioni: i vincoli maggiori riguardano da sempre i crediti Iva, ma nel tempo sono state introdotte limitazioni anche con riferimento agli altri tributi, non dimenticando poi il blocco alla compensazione che interessa i soggetti che presentano debiti erariali iscritti a ruolo.

Vediamo, pertanto, di riepilogare brevemente le principali regole di compensazione dei predetti crediti, considerando il fatto che a inizio anno normalmente si rendono disponibili i crediti fiscali relativi all’anno precedente.

Le regole per i crediti Iva

In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva annuale emergente dalla dichiarazione, per importi superiori a 5.000 euro (entro tale importo la compensazione è libera), occorre ricordare che:

  • può essere effettuato a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge;
  • la compensazione deve avvenire tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline);
  • è necessario che sulla dichiarazione venga apposto il visto di conformità a opera di soggetti a ciò abilitati.

Per le c.d. start up innovative iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese è previsto in relazione alla compensazione dei crediti Iva, in luogo dell’ordinario limite di 5.000 euro, uno speciale e più favorevole limite di 50.000 euro.

Va, infine, ricordato che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni “orizzontali” (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall’Iva ovvero con contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle “Iva da Iva”, anche se superano le soglie sopra indicate.

Compensazione “libera” per i crediti Iva annuali non superiori a 5.000 euro

Chi intende utilizzare in compensazione il credito Iva annuale del 2024 per importi non superiori a 5.000 euro può presentare il modello F24:

  • a partire dal 1° gennaio 2025;
  • senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Tali compensazioni per importi non superiori a 5.000 euro sono possibili indipendentemente dall’ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i “primi” 5.000 euro del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo.

In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva, come chiarito dalla circolare n. 29/E/2010:

  • non ricadono nel monitoraggio (quindi solo liberi) gli utilizzi del credito Iva per pagare debiti d’imposta che sorgono successivamente (ad esempio: credito Iva dell’anno 2024 risultante dalla dichiarazione Iva 2025 utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio 2025);
  • al contrario, devono essere conteggiate nel limite, le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente (ad esempio: debito Iva di ottobre 2024 ravveduto utilizzando in compensazione il credito Iva dell’anno 2024 risultante dalla dichiarazione Iva 2025).

Compensazione dei crediti Iva annuali superiori a 5.000 euro

Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro, invece, per la parte che eccede tale limite, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva; la compensazione del credito annuale per importi superiori a 5.000 euro annui sarà possibile solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva.

 ESEMPIO 1

Stante l’attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione annuale Iva in forma autonoma, nel caso di presentazione del modello di dichiarazione annuale Iva, ad esempio, in data 5 febbraio 2025, sarà possibile effettuare la compensazione del credito Iva da essa derivante, per importi superiori a 5.000 euro dal successivo 17 febbraio 2025 (il 15 febbraio 2025 cade di sabato). Il termine a partire dal quale è possibile eseguire la compensazione si presenta come un termine “mobile” che dipende dal momento in cui si trasmette telematicamente la dichiarazione Iva annuale.

Residuo credito Iva annuale relativo all’anno 2023

Infine, per una corretta applicazione di tali regole si ricorda che:

  • il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2023, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e utilizzato nel 2025 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2025 relativa all’anno 2024, non deve sottostare alle regole descritte; nel modello F24 occorre indicare l’anno “2023” come anno di riferimento. Infatti, per questo credito relativo al 2023 la dichiarazione annuale è già stata presentata nel 2024 e, quindi, le tempistiche sono già state rispettate (con eventuale apposizione del visto di conformità, ove necessario);
  • al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2023 emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti “rigenerato” nella dichiarazione Iva 2025 come credito Iva relativo all’anno 2024 e, come tale, soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.

Le regole per gli altri crediti

I contribuenti che utilizzano in compensazione orizzontale con modello F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap per importi superiori a 5.000 euro annui devono richiedere l’apposizione del visto di conformità.

Il D.L. 124/2019 ha, inoltre, esteso a tali crediti le regole restrittive riguardo la previa presentazione della dichiarazione, già applicabili ai fini Iva.

Pertanto, per i crediti erariali di importo superiore a 5.000 euro, l’utilizzo in compensazione “orizzontale” è possibile solo 10 giorni dopo aver trasmesso telematicamente la relativa dichiarazione dalla quale gli stessi traggono origine. La compensazione orizzontale dei presenti crediti, pertanto, richiede la preventiva esecuzione di controlli finalizzati all’apposizione del visto di conformità e, quindi, la preventiva trasmissione telematica del modello dichiarativo dal quale emerge il credito.

Sono pertanto utilizzabili dal 1° gennaio 2025, in compensazione orizzontale, solo i crediti relativi al 2024 di importo non superiore alla soglia dei 5.000 euro.

Limite massimo alla compensazione

In tema di compensazione di crediti (unitamente ai rimborsi a soggetti intestatari di conto fiscale), ai sensi dell’articolo 34, comma 1, L. 388/2000 è previsto un limite, attualmente pari a 2 milioni di euro.

Al riguardo, si deve ricordare che il limite in commento si applica:

  • cumulativamente, a tutti i crediti d’imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione “orizzontale” nel modello F24;
  • a tutte le compensazioni che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente dalla natura del credito e dall’anno della sua formazione.

Detto limite riguarda quindi anche i crediti Iva, sia annuali sia trimestrali.

Debiti iscritti a ruolo

Un importante vincolo alla compensazione dei crediti è legato a eventuali pendenze tributarie che il contribuente non ha correttamente versato in passato.

Ai sensi dell’articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. La compensazione dei crediti fiscali torna a essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo “RUOL” istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.

Dallo scorso 1° luglio 2024, inoltre, l’articolo 37, comma 49-quinquies, D.L. 223/2006 sancisce il divieto di utilizzo di crediti di imposta in presenza di ruoli scaduti per imposte erariali o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro. Ove l’ammontare dei carichi affidati all’agente della riscossione sia superiore a 1.500 euro ma non superiore a 100.000 euro, trova applicazione l’articolo 31, D.L. 78/2010. L’inibizione alle compensazioni introdotta si differenzia dal divieto di compensazione di cui all’articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010 perché vieta l’utilizzo in compensazione non solo dei crediti relativi alle imposte erariali ma anche di quelli aventi natura agevolativa.

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LE NUOVE TABELLE ACI PER IL 2025

Sul S.O. n. 42 della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024 sono state pubblicate le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI – articolo 3, comma 1, D.Lgs. 314/1997”, applicabili per l’anno 2025.

Le nuove tabelle tengono conto della nuova disciplina riguardante i c.d. fringe benefit auto, introdotta dalla Legge di Bilancio, in vigore dallo scorso 1° gennaio 2025.

I costi chilometrici individuati nelle tabelle vanno utilizzati per determinare il fringe benefit riconosciuto al dipendente o all’amministratore che dispone, a uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta, della autovettura aziendale.

La determinazione del fringe benefitconvenzionale”, infatti, risulta necessaria per gestire le conseguenze fiscali in capo al dipendente, derivanti delle autovetture concesse in uso promiscuo; tale modalità di utilizzo della vettura, come noto, permette una misura di deduzione per l’azienda molto più conveniente rispetto alle ordinarie vetture aziendali. La misura di deduzione dei costi relativi alle auto concesse ai dipendenti è infatti pari al 70%, senza limite superiore al costo della vettura; qualora venga effettuato un addebito al dipendente per l’utilizzo privato almeno pari al benefit convenzionale, anche l’Iva assolta sugli acquisti risulta interamente detraibile.

Vediamo come si determina il calcolo del benefit.

Fringe benefit e uso promiscuo ai dipendenti

L’articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir, per individuare il benefit tassabile in capo al dipendente derivante dalla concessione dell’autovettura in uso promiscuo, rinvia ad apposite tabelle ACI approvate annualmente.

Il benefit è commisurato a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri e presume una quota forfettaria di uso privato dell’auto; detta disposizione è stata recentemente modificata a opera del comma 48 della Legge di Bilancio 2025 proprio in relazione alla quota di utilizzo privato. Questo il tenore della nuova disposizione:

“a) per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in”.

Nella sostanza, si è passati da un modello che stabiliva l’ammontare del benefit tassato in capo al dipendente basato sulla quantità di CO2 prodotta, a un modello che invece distingue sulla base del tipo di alimentazione del veicolo.

Con riferimento ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 per l’utilizzo di autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, autocaravan, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, il reddito in natura tassato in capo al dipendente (ridotto dell’eventuale addebito fatto dall’azienda al dipendente stesso) sarà:

  • pari al 50% del benefit calcolato sulla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, per le generalità dei veicoli;
  • nel caso di veicoli ibridi plug in tale percentuale è ridotta al 20%;
  • nel caso di veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica tale percentuale è ulteriormente ridotta al 10%.

Considerando che con la precedente disciplina la maggior parte dei veicoli ricadeva nella fascia collegata a un benefit del 30%, mentre con l’attuale modifica la maggior parte dei veicoli è caratterizzata da un benefit pari al 50%, si deve segnalare che dal 2025 vi sarà un forte aggravio per le aziende e i dipendenti che si avvalgono delle vetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti (almeno con riferimento alle nuove concessioni).

Visto il riferimento al 2025, pare conseguentemente di dover concludere che tale nuova disciplina non trovi applicazione per i veicoli già immatricolati e già concessi in uso promiscuo al dipendente antecedentemente il 1° gennaio 2025 (le tabelle riportano infatti, oltre alla misura del benefit calcolato con la nuova misura del 50%, anche il benefit in relazione alle misure del 25%, 30%, 60%, necessarie per il calcolo sulla base della previgente disciplina).

 ESEMPIO

La società Alfa Srl concede in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d’imposta al proprio dipendente Rossi Mario la seguente autovettura:

  • Audi A4 2.0 TDI quattro 150CV alimentata a gasolio.

In base alle nuove tabelle ACI il costo chilometrico risulta pari a 0,5437 euro per chilometro.

Secondo la regola contemplata dall’articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir il fringe benefit annuale sarà così determinato:

  • occorre far riferimento alla colonna riguardante il benefit del 50% relativo alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri = 4.078,03 euro fringe benefit convenzionale annuo;
  • 4.078,03/12 = 339,84 euro valore mensile di fringe benefit per il 2025.

Datore e dipendente possono accordarsi affinché il dipendente contribuisca al costo della vettura: tale addebito avviene con fattura assoggettata a Iva con aliquota ordinaria.

Il fringe benefit tassato in busta paga del lavoratore deve essere quindi ridotto degli importi addebitati: il calcolo del fringe benefit tassabile va fatto confrontando il fringe benefit teorico (verificabile con le tariffe ACI di cui si è detto) e l’importo fatturato comprensivo di Iva.

Qualora tale addebito risulti almeno pari al fringe benefit convenzionale (che si ricorda essere già comprensivo dell’Iva) come sopra calcolato, non si renderà necessaria la tassazione in busta paga di alcun compenso in natura.

Come detto, qualora venga addebitato al dipendente un corrispettivo almeno pari al benefit convenzionale, diviene interamente detraibile l’Iva assolta sugli acquisti in relazione a detta autovettura.

Tabelle disponibili sul sito dell’ACI

Va, infine, evidenziato che sul sito web dell’ACI (www.aci.it) non sono rinvenibili solo le tabelle dalle quali ricavare il fringe benefit convenzionale sopra calcolato, bensì nel complesso 3 tipologie di tabelle:

1. quelle relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura (utili per quantificare analiticamente il rimborso spettante al dipendente/collaboratore/professionista che utilizza la propria autovettura);

2. quelle riportanti il limite chilometrico per le vetture di potenza pari a 17 cavalli fiscali se alimentate a benzina o a 20 cavalli fiscali se a gasolio (necessarie per verificare ai sensi dell’articolo 95, comma 3, Tuir il limite massimo deducibile in capo all’azienda per le trasferte effettuate con autovettura propria dal dipendente o collaboratore);

3. quelle richiamate in precedenza e necessarie per individuare il fringe benefit convenzionale (retribuzione in natura per la quota forfettaria di utilizzo privato della autovettura aziendale).

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DAL 1° GENNAIO 2025 RIDOTTA LA MISURA DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE

Con Decreto del 10 dicembre 2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024 il Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) ha stabilito che:

“la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284, cod. civ. è fissata al 2% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2025”.

Posto che la variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle disposizioni fiscali e contributive, vediamo talune situazioni nelle quali assume rilevanza la predetta misura.

Ravvedimento operoso

La riduzione del tasso di interesse legale comporta la variazione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

 Nel caso, quindi, di scadenza originaria del debito nell’anno precedente (per esempio ravvedimento del secondo acconto Ires, scaduto il 30 gennaio 2024, effettuato in data 1° febbraio 2025) si dovrà applicare: – dal 30 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 il tasso del 2,5%, – dal 1° gennaio 2025 il tasso del 2%.  

Misura degli interessi non computati per iscritto

La misura del 2% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo (articolo 45, comma 2, Tuir) e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (articolo 89, comma 5, Tuir).

Adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite

Con Decreto del Mef del 27 dicembre 2024, pubblicato della G.U. del 31 dicembre 2024, è stato previsto che il prospetto dei coefficienti per la determinazione della base imponibile dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro e al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni è determinato assumendo il 2,5% come misura di riferimento, ossia il saggio legale degli interessi stabilito per l’anno 2024.

Queste previsioni si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2025.

Omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’articolo 116, L. 388/2000.

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi al 2% dal 1° gennaio 2025, in caso di:

  • oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
  • fatto doloso di terzi, denunciato all’Autorità giudiziaria;
  • crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore;
  • aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
  • aziende sottoposte a procedure concorsuali;
  • enti non economici ed enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

Rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni

L’incremento del tasso di interesse legale non rileva, invece, in caso di rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

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RAPPORTI DI AGENZIA: DISCIPLINA ENASARCO CONFERMATA PER L’ANNO 2025

Dopo un percorso di progressivo incremento delle aliquote di contribuzione per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone avvenuto nel periodo 2014-2020, per il 2025, come avvenuto già per il triennio 2022- 2024, viene confermata l’aliquota applicata nell’anno precedente.

Nessuna modifica, invece, per i contributi relativi agli agenti operanti in forma di società di capitali.

Si ricorda in proposito che i contributi all’Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all’agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.

Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone

Le aliquote della contribuzione previste per l’anno 2025 confermano quelle applicate per l’anno precedente (si evidenzia di seguito la progressione delle aliquote intervenuta negli ultimi anni):

 2016201720182019202020212022202320242025
Aliquota contributiva15,10%15,55%16,00%16,50%17,00%17,00%17,00%17,00%17,00%17,00%

Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura al 50% sull’agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell’agente dovrà essere detratta la percentuale dell’8,50% (corrispondente al 50% della nuova misura del 17,00%).

Alla luce di quanto sopra, si presentano i conteggi di una ipotetica fattura di un agente di commercio che non ha diritto alla riduzione della ritenuta Irpef (in quanto non si avvale di collaboratori), per l’addebito di provvigioni dal 1° gennaio 2025:

Provvigioni relative al mese di gennaio 2025, in qualità di agente monomandatario, come da contratto del 4 gennaio 202X
Imponibile1.000,00
Iva 22%220,00
Totale fattura1.220,00
Ritenuta Enasarco 8,50% su imponibile– 85,00
Ritenuta Irpef 23% su 50% imponibile– 115,00
Netto a pagare1.020,00

Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo.

Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci; pertanto, il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.

Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di società di capitali

Con riferimento agli agenti operanti in forma di società di capitali, la casa mandante determina il contributo dovuto applicando una aliquota differenziata per scaglioni provvigionali. Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale. Di seguito si riepilogano le aliquote applicabili:

Scaglioni provvigionaliAliquota contributiva 2025Quota preponenteQuota agente
Fino a 13.000.000 euro4%3%1%
Da 13.000.001 euro a 20.000.000 euro2%1,50%0,50%
Da 20.000.001 euro a 26.000.000 euro1%0,75%0,25%
Da 26.000.001 euro0,50%0,30%0,20%

Termini di versamento

Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2025, le scadenze sono le seguenti:

TrimestreScadenza di versamento
I trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2025)20 maggio 2025
II trimestre (aprile-maggio-giugno 2025)20 agosto 2025
III trimestre (luglio-agosto-settembre 2025)20 novembre 2025
IV trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2025)20 febbraio 2026

Agevolazioni per i giovani agenti

Per i nuovi iscritti a partire dal 2025 non sono più operative le agevolazioni previste dall’articolo 5-bis del Regolamento; tuttavia, restano efficaci per coloro che si sono iscritti nel triennio 2021-2023. Vediamo in sintesi le caratteristiche principali dell’agevolazione.

Requisiti

L’agevolazione si applica agli agenti in possesso dei seguenti requisiti:

  • iscritti per la prima volta alla Fondazione nel periodo 2021-2023;
  • già iscritti che ricevono, nel periodo 2021-2023 un nuovo incarico di agenzia dopo oltre 3 anni dalla cessazione dell’ultimo rapporto di agenzia;
  • non abbiano compiuto il 31° anno di età (alla data di conferimento dell’incarico);
  • svolgano l’attività di agenzia in forma individuale.

Durata

L’agevolazione è concessa per tutti gli incarichi conferiti all’agente nei 3 anni consecutivi a decorrere dall’anno in corso alla data di prima iscrizione ovvero alla data di conferimento del nuovo incarico.

Per ciascun rapporto, l’agevolazione è concessa per un massimo di 3 anni consecutivi a decorrere dall’anno in corso alla data di prima iscrizione ovvero alla data di conferimento del nuovo incarico.

Agevolazioni contributive

Allo scopo di favorire il permanere nel tempo nella professione di agente, l’aliquota previdenziale agevolata, per ciascun rapporto, è così determinata:

  • primo anno solare, alla data di prima iscrizione o di ripresa dell’attività: 11% (anziché 17%);
  • secondo anno solare: 9% (anziché 17%);
  • terzo anno solare: 7% (anziché 17%).
 Anche per le aliquote agevolate il contributo previdenziale è per metà a carico dell’impresa preponente e per l’altra metà a carico dell’agente.  

Minimale

Il minimale contributivo annuo è ridotto del 50% per ogni anno solare compreso nell’agevolazione.

Distinta online

La distinta telematica gestisce in automatico il calcolo corretto del contributo da versare, incluse le agevolazioni contributive.

Conferimento dell’incarico

Al momento del conferimento online del mandato, se sussistono le condizioni per l’agevolazione, il mandato sarà automaticamente contraddistinto come “agevolato”.

Vediamo di seguito alcuni esempi (rinviando al sito web della Fondazione www.enasarco.it).

 ESEMPIO 1 – Agente individuale nato il 10 marzo 1997

Conferimento del primo incarico di agenzia (C1) in data 15 aprile 2023 (all’età di 26 anni).

Agevolazione su C1  
AnnoAliquota contributivaMinimale contributivo
2023Aliquota 2023 – 6Minimale 2023 /2
2024Aliquota 2024 – 8Minimale 2024 /2
2025Aliquota 2025 – 10Minimale 2025 /2

Conferimento del secondo incarico di agenzia (C2) in data 1° maggio 2024 (all’età di 27 anni).

Agevolazione su C2  
AnnoAliquota contributivaMinimale contributivo
2024Aliquota 2024 – 8Minimale 2024 /2
2025Aliquota 2025 – 10Minimale 2025 /2

Conferimento del terzo incarico di agenzia (C3) in data 30 agosto 2025 (all’età di 28 anni).

Agevolazione su C3  
AnnoAliquota contributivaMinimale contributivo
2025Aliquota 2025 – 10Minimale 2025 /2

Conferimento del quarto incarico di agenzia (C4) in data 1° febbraio 2026 (all’età di 28 anni).

Per C4 l’agente non ha diritto ad alcuna agevolazione in quanto il primo incarico è stato conferito nel 2023, quindi il triennio agevolato è 2023-2025.

 ESEMPIO 2 – Agente individuale nato il 10 marzo 1992

Conferimento del primo incarico di agenzia (C1) in data 1° febbraio 2023 (all’età di 30 anni, non avendo ancora compiuto il 31° anno di età).

Agevolazione su C1  
AnnoAliquota contributivaMinimale contributivo
2023Aliquota 2023 – 6Minimale 2023 /2
2024Aliquota 2024 – 8Minimale 2024 /2
2025Aliquota 2025 – 10Minimale 2025 /2

Conferimento del secondo incarico di agenzia (C2) in data 1° maggio 2023.

Per C2 l’agente non ha diritto ad alcuna agevolazione perché alla data di conferimento dell’incarico di agenzia ha già compiuto il 31° anno di età.

 ESEMPIO 3 – Agente individuale nato il 10 marzo 1997 che ha svolto l’attività di agenzia dal 2015 al 2019 (da 18 a 22 anni) e l’ultimo rapporto di agenzia risulta cessato il 28 maggio 2019

Conferimento del nuovo incarico (C1) in data 15 aprile 2023 (all’età di 26 anni).

Poiché la ripresa dell’attività avviene dopo più di 3 anni di interruzione dall’ultimo rapporto di agenzia, il caso è identico a quello di cui all’esempio 1.

Informative e news per gli associati

                    DICHIARAZIONE TARDIVA DEI REDDITI PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2023

Segnaliamo a tutti i Clienti che il prossimo 29 gennaio 2025 scade il termine per provvedere all’invio telematico della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, non trasmessa nel termine ordinario del 31 ottobre 2024 (ossia entro il 90° giorno successivo).

Tale invio, definito “tardivo”, consente di non considerare come “omessa” la dichiarazione dei redditi (situazione che, al contrario, si verifica se l’invio interviene successivamente a tale data) e può essere sanato con il versamento di una sanzione ridotta avvalendosi del ravvedimento operoso.

Così operando (presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni) la dichiarazione si considera regolarmente “presentata”, ancorché tardivamente e, quindi, non si incorre nella più pericolosa ipotesi dell’omessa dichiarazione, fattispecie a cui sono collegate pesanti sanzioni, oltre al pericolo della possibile determinazione induttiva del reddito di impresa (per le imprese) o di lavoro autonomo (per i professionisti).

Ricordiamo, inoltre, che applicando il ravvedimento operoso, è possibile definire le imposte riferite al 2023 con sanzioni davvero contenute: per quanto riguarda le imposte non versate, sarà applicabile la sanzione del 3,75% (se dette imposte verranno versate entro un anno dalla scadenza originaria del versamento delle imposte, quindi generalmente entro il 30 giugno 2025).

Informative e news per gli associati

NOVITÀ CESSIONI INTRACOMUNITARIE A CURA DEL CESSIONARIO NON RESIDENTE

La Riforma del sistema sanzionatorio introdotta con il D.Lgs. 87/2024 ha previsto una nuova disciplina nell’ambito delle cessioni intracomunitarie di beni con trasporto o spedizione a cura del cessionario. In particolare, l’articolo 2, D.Lgs. 87/2024, ha modificato l’articolo 7, comma 1, D.Lgs. 471/1997, prevedendo una sanzione pari al 50% dell’Iva non applicata, in capo a chi effettua cessioni intracomunitarie in regime di non imponibilità, se i beni trasportati o spediti non risultano pervenuti nello Stato membro UE di destinazione entro 90 giorni dalla consegna.

La sanzione in questione può venir meno se nei 30 giorni successivi la fattura viene regolarizzata ed è eseguito il versamento dell’Iva.

Come illustrato nella Relazione al D.Lgs. 87/2024, la nuova fattispecie sanzionatoria e la procedura di regolarizzazione disposta per le cessioni intracomunitarie sono state “introdotte per coerenza con quanto già previsto con riguardo alle esportazioni” dal medesimo articolo 7 comma 1, D.Lgs. 471/1997. La decorrenza di tale nuova fattispecie sanzionatoria, come stabilito dall’articolo 5, D.Lgs. 87/2024, è prevista a partire dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Risposta a interpello n. 236/E/2024

Nella risposta a interpello n. 236/E/2024 si è chiesto all’Agenzia delle entrate quali cessioni intracomunitarie siano effettivamente soggette alla nuova disciplina sanzionatoria.

Secondo la società istante, sulla base dell’interpretazione letterale delle norme richiamate, il soggetto passivo che ha effettuato cessioni intracomunitarie di beni consegnati entro il 2 giugno 2024, applicando il regime di non imponibilità Iva previsto per le cessioni intracomunitarie, è già soggetto alla nuova disciplina sanzionatoria se non ha ottenuto conferma dell’arrivo di tali beni nello Stato UE di destinazione. Tale conclusione sarebbe supportata dal fatto che il termine di 90 giorni sarebbe decorso dopo il 1° settembre 2024.

Al contrario, secondo l’Agenzia delle entrate, per applicare la nuova disciplina si deve aver riguardo al momento in cui tutti i requisiti della cessione intracomunitaria si sono perfezionati, ivi compreso l’effettivo trasferimento dei beni nell’altro Stato membro. Pertanto, se la cessione è stata effettuata in una data anteriore al 1° settembre 2024, non è applicabile la nuova disciplina sanzionatoria, “stante la mancanza di un termine oltre il quale si configura la violazione”.

In buona sostanza, ciò che rileva è il momento di inizio del trasporto o spedizione dei beni, consegnati in Italia, ovvero la data di emissione anticipata della fattura (limitatamente all’importo fatturato), secondo il criterio previsto dall’articolo 39, D.L. 331/1993. Tutte le cessioni effettuate prima della suddetta data, per le quali non vi è prova del fatto che i beni siano stati spediti o trasportati in un altro Stato membro, restano soggette alla precedente sanzione (tra il 90% e il 180% dell’imposta).

L’Agenzia delle entrate conclude quindi che per tutte le cessioni eseguite “entro il 31 agosto 2024” (incluse, evidentemente, quelle effettuate entro il 2 giugno 2024) la violazione si configura solo nel caso in cui i beni non siano prevenuti nell’altro Stato membro e non anche quando gli stessi non risultino recapitato a destinazione entro 90 giorni.

Informative e news per gli associati

NOVITÀ IN TEMA DI START UP INNOVATIVE E INCUBATORI FISCALI

La L. 193/2024, in vigore dal 18 dicembre a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuto in data 17 dicembre, rinnova e modifica le regole per le start up e le pmi innovative.

Si tratta di un secondo intervento sul tema in quanto, in ambito start up e pmi innovative, era già intervenuta la L. 162/2024 con modifiche volte a:

  • favorire l’accesso ai finanziamenti;
  • beneficiare di ulteriori incentivi fiscali.

Aggiornamento requisiti per Startup innovative

Il provvedimento aggiorna le disposizioni dello “Start up Act” contenute nel D.L. 179/2012 e identifica nuovi requisiti che si aggiungono ai precedenti per essere considerate start up innovative, ovvero:

  • l’obbligo di essere una micro, piccola o media impresa (MPMI) ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE;
  • avere un oggetto sociale esclusivo o prevalente nello sviluppo di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, escludendo attività prevalenti di agenzia e consulenza.

Vengono, inoltre, individuati i requisiti per mantenere l’iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese oltre il terzo anno, fino a 5 anni complessivi, con un’estensione possibile fino a 9 anni per il passaggio alla fase di scale-up, subordinata a criteri di crescita.

Incentivi fiscali per gli investimenti

Le nuove disposizioni confermano e ampliano il regime di detrazioni fiscali previste per gli investimenti in start up innovative:

Detrazione Irpef40% della somma investita, valida per i contribuenti che investono direttamente o tramite Oicr
Detrazione incrementatafino al 65% per investimenti che rientrano nel regime de minimis, con validità estesa fino al 31 dicembre 2025
Esenzione fiscaleper redditi derivanti da investimenti qualificati effettuati in venture capital, riservata a casse di previdenza e fondi pensione, a condizione che almeno il 5% degli investimenti qualificati sia destinato a venture capital, soglia che salirà al 10% dal 2026

Nuove agevolazioni per incubatori e acceleratori

A partire dal 2025, incubatori e acceleratori certificati che investono direttamente o indirettamente in start-up innovative possono beneficiare di un credito d’imposta pari all’8% dell’investimento, fino a un massimo di 500.000 euro annui. Il contributo è concesso entro il limite complessivo di 1,8 milioni di euro annui.

Estensione delle agevolazioni fiscali

La Legge introduce ulteriori incentivi per le pmi innovative, offrendo un percorso alternativo per l’iscrizione al registro delle pmi innovative una volta conclusa la permanenza nel registro delle start up innovative. Tra le misure principali:

  • applicazione della detrazione Irpef per gli investimenti in pmi innovative;
  • strumenti per facilitare il passaggio delle imprese alla fase di scale up, inclusi incentivi per l’aumento di capitale e per l’ottenimento di brevetti.

Semplificazioni procedurali e vantaggi fiscali

La Legge ribadisce la possibilità di trasformare le eccedenze non utilizzabili delle detrazioni fiscali in crediti d’imposta compensabili tramite modello F24. Questo beneficio, introdotto dalla L. 162/2024, agevola gli investimenti effettuati a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023. Inoltre, per le imprese che non rispettano più i requisiti di start up innovativa, è possibile iscriversi al registro delle pmi innovative, garantendo continuità alle agevolazioni fiscali e agli incentivi.

Le procedure amministrative e contabili in azienda

LA CONTABILIZZAZIONE DEL CREDITO PER INVESTIMENTI 4.0 E 5.0

Il credito d’imposta derivante dagli investimenti in beni con tecnologia 4.0 e 5.0 va ricompreso nella categoria dei contributi in conto impianti.

I contributi in conto impianti sono aiuti attribuiti all’azienda al fine di reperire i mezzi per l’acquisto di beni ammortizzabili.

Secondo il principio contabile Oic 16, i contributi in conto impianti sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati. Si iscrivono infatti in bilancio quando si tratta di contribuiti acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

Volendo calare la normativa generale nel caso di specie, la ragionevole certezza del beneficio si ottiene con l’interconnessione.

Certezza del beneficioÆInterconnessione

Contabilmente i contributi in conto impianti sono rilevati a Conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti; per ottenere tale risultato esistono 2 metodi:

  • metodo diretto;
  • metodo indiretto.

Metodo indiretto

Con il metodo indiretto i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al Conto economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi”, e rinviati per competenza agli esercizi successivi con l’iscrizione di appositi risconti passivi.

Si determina quindi una contrapposizione tra i ricavi, quota di contributo di competenza dell’esercizio e i costi ovvero gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni materiali.

 ESEMPIO

A giugno 2024 la AAA Srl ha acquisto un bene strumentale al prezzo di 10.000 euro, interconnesso nel medesimo mese, il credito d’imposta determinato nella misura del 20% è pertanto pari a 2.000.

L’aliquota di ammortamento del bene in oggetto è pari al 20%.

In tal caso le scritture contabili sono le seguenti.

1. All’arrivo della fattura del fornitore:

DiversiaDebiti verso fornitori 12.200
Immobilizzazioni materiali  10.000 
Erario c/Iva  2.200 

2. All’atto della interconnessione:

Credito d’imposta investimentiaContributo conto impianti 2.000

3. Alla fine dell’esercizio:

Ammortamento immobilizzazioniaFondo ammortamento immobilizzazioni 2.000

4. Considerato che il periodo di ammortamento è pari a 5 anni occorrerà riscontare il contributo per tale periodo, la scrittura sarà la seguente:

Contributo conto impiantiaRisconti passivi 1.600

Va, infine, considerato che la determinazione e imputazione temporale del risconto è slegata dall’utilizzo in compensazione del credito d’imposta che seguirà le regole previste dalla normativa dettata in materia.

Metodo diretto

Con il metodo diretto i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono.

Di conseguenza, sono imputati al Conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore dell’immobilizzazione materiale al netto dei contributi.

In tal caso le scritture contabili sono le seguenti.

1. all’arrivo della fattura del fornitore:

DiversiaDebiti verso fornitori 12.200
Immobilizzazioni materiali  10.000 
Erario c/Iva  2.200 

2. all’atto della interconnessione:

Credito d’imposta investimentiaImmobilizzazioni materiali 2.000

3. alla fine dell’esercizio:

Ammortamento immobilizzazioniaFondo ammortamento immobilizzazioni 1.600

Aspetti fiscali

Il contributo in conto impianti deve essere contabilizzato in un arco temporale diverso, correlato alla durata dell’ammortamento o del contratto di leasing, rispetto alla tempistica di utilizzo del credito di imposta (generalmente in 3 rate annuali di pari importo).

Il componente positivo non concorre alla formazione del reddito (Irpef o Ires) né alla formazione della base imponibile Irap. L’agevolazione è invece cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, purché tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Ultimi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate

Momento di effettuazione dell’investimento

L’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 239/E/2024 ha ribadito che per determinare il momento di effettuazione dell’investimento si deve fare riferimento alle regole previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, D.P.R. 917/1986. Se il bene è acquistato in un periodo di imposta antecedente a quello in cui avviene l’interconnessione dello stesso, il contribuente deve attendere il momento in cui avviene l’interconnessione ai sensi dell’articolo 1, comma 1062, L. 178/2020 per fruire della prima rata del credito di imposta nella misura “piena” prevista dall’agevolazione 4.0.

Termine per effettuare la comunicazione preventiva prevista dall’articolo 6, D.L. 39/2024

L’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 260/E/2024 ha chiarito che la comunicazione preventiva prevista dall’articolo 6, D.L. 39/2024 non deve essere effettuata entro un termine “perentorio” e rappresenta un adempimento prodromico alla presentazione della comunicazione consuntiva.

La maturazione del diritto alla fruizione del credito di imposta sorge con la realizzazione dell’investimento ed è indipendente dalle comunicazioni previste: pertanto, l’Amministrazione finanziaria precisa che l’eventuale ritardata presentazione della comunicazione preventiva non obbliga al pagamento di alcuna sanzione.

Le principali scadenze

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GENNAIO 2025 AL 15 FEBBRAIO 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 gennaio 2025 al 15 febbraio 2025, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori Associati che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

giovedì 16 gennaio

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di dicembre. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di dicembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

  • sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;
  • sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
  • sui redditi di lavoro autonomo;
  • sulle provvigioni;
  • sui redditi di capitale;
  • sui redditi diversi;
  • sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Versamento secondo acconto per contribuenti con ricavi inferiori 170.000 euro

Entro oggi scade il termine di versamento (prorogato dal 2 dicembre 2024 al 16 gennaio 2025) del secondo acconto 2024 delle imposte dovute sulla base della dichiarazione dei redditi da parte delle persone fisiche titolari di partita Iva che hanno dichiarato nel 2023 ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro. Non è oggetto di proroga il termine di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi.

Accise – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

lunedì 27 gennaio

Presentazione elenchi Intrastat mensile e trimestrale

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.

venerdì 31 gennaio

Contributo revisori legali

Scade oggi il versamento del contributo annuale da parte degli iscritti nel Registro dei revisori legali dei conti.

Sistema Tessera Sanitaria (STS)

Ultimo giorno utile per la trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie riferite al secondo semestre 2024 (01/07/2024 – 31/12/2024).

Imposta di bollo virtuale

Scade oggi il termine per l’invio telematico della dichiarazione per la liquidazione definitiva dell’imposta di bollo assolta in modo “virtuale” per il 2024.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di novembre.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di dicembre.

Canone abbonamento Rai: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo

Scade oggi il termine per la presentazione del modello “Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato” per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica.

lunedì 10 febbraio

Credito di imposta spese di pubblicità

Termine ultimo per la trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2024 che danno diritto alla fruizione del credito di imposta per le spese di pubblicità.

sabato 15 febbraio

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.