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LA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2025
La L. 207/2024, c.d. Legge di Bilancio per il 2025, è stata pubblicata sul S.O. n. 43/L della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024. La Legge si compone di 21 articoli e, salvo espressa previsione, esplica i propri effetti a decorrere dal 1° gennaio 2025 come previsto dall’articolo 21.
Al fine di focalizzare l’interesse sui provvedimenti di maggiore rilevanza, di seguito si una offre breve e sintetica elencazione delle questioni di interesse diffuso, rinviando alla tabella sottostante l’approfondimento con maggiori dettagli.
Ires premiale (commi 436-444)
Per le società di capitali e gli enti commerciali (sono quindi escluse le imprese individuali e società di persone quali Snc e Sas) che investono in beni strumentali è prevista un’agevolazione consistente nella riduzione della aliquota Ires di 4 punti percentuali, che quindi si passa dal 24% al 20%.
Per ottenere il beneficio occorre contemporaneamente realizzare i seguenti presupposti:
prima di tutto è necessario procedere all’accantonamento in apposita riserva dell’80% dell’utile relativo al periodo d’imposta 2024;
è inoltre richiesto che vengano effettuati investimenti (entro 31 ottobre 2026) in beni strumentali ad elevato impatto tecnologico (sono i beni che rientrano nei cosiddetti piani di Industria 4.0 e 5.0) per un importo pari almeno al 30% di quanto accantonato nel 2024 e non inferiore al 24% dell’utile prodotto nel 2023. L’investimento realizzato in tali beni comunque non deve essere inferiore a 20.000 euro;
occorre che non vi siano riduzioni di personale, verificando le ULA (unità lavorative per anno) impiegate, e serve che sia incrementa la forza lavoro di almeno 1 unità con assunzioni a tempo indeterminato.
I beni acquisiti devo essere mantenuti per almeno 5 anni e gli utili 2024 accantonati non possono essere distribuiti fino al 31 dicembre 2026.
Come si può notare l’agevolazione si dimostra interessante, ma le condizioni per poterla applicare sono molto complesse da realizzare.
Si evidenzia che l’agevolazione ha attualmente carattere transitorio in quanto il beneficio è applicabile solo per periodo d’imposta 2025.
Investimenti in beni ad elevata tecnologia (commi 445-448)
Per gli investimenti in beni strumentali ad elevata tecnologia eseguiti nel 2025, il credito d’imposta del 20%, in origine riconosciuto senza condizioni, ora viene invece limitato a un plafond massimo di spesa nazionale (pari a 2,2 miliardi di euro) superato il quale non vi è più il diritto al credito stesso.
Quindi, mentre in passato effettuando l’investimento si aveva la certezza dell’ammontare del credito spettante, dal 2025 questo importo è subordinato alla verifica dell’intero ammontare degli investimenti a livello nazionale.
Gli investimenti sono soggetti a comunicazione preventiva affinché il Ministero possa controllare il raggiungimento del limite di spesa.
Dal 2025, inoltre, l’agevolazione 4.0 riguarda i soli beni strumentali materiali, mentre il bonus non è più previsto per i beni immateriali (in particolare i software).
Assegnazione agevolata beni ai soci (commi 31-36)
Viene riproposta la possibilità di far fuoriuscire in maniera agevolata gli immobili dalla sfera dell’impresa.
Tale disposizione si sostanzia nell’assegnazione agevolata dei beni della società ai soci; con analoghe regole, è possibile fruire della cessione agevolata a favore dei soci, ovvero quando la società abbia prevalente attività immobiliare, è possibile procedere alla trasformazione agevolata.
Non possono essere assegnati gli immobili strumentali per destinazione (ossia quelli materialmente impiegati nell’attività); l’agevolazione, quindi, spetta per i fabbricati strumentali per natura (ossia quelli che hanno una categoria catastale strumentale, ma non vengono utilizzati o comunque sono locati a terzi), gli immobili patrimonio (abitativi non utilizzati o locati a terzi) ovvero i fabbricati merce (costruiti o acquistati per la successiva rivendita).
Il vantaggio consiste nel calcolo agevolato della plusvalenza che si viene a generare, potendo far riferimento al valore catastale in luogo del valore normale; detta plusvalenza, inoltre, può essere assoggettata ad una imposta sostitutiva che nella più parte dei casi è pari al 8%. Inoltre, qualora il trasferimento comporti la debenza di imposta di registro ed ipocatastali, queste vengono determinate in misura agevolata. L’imposta sostitutiva deve essere versata in due rate (rispettivamente del 60% e del 40% di quanto dovuto) entro il 30 settembre 2025 e 30 novembre 2025.
Gli atti sono agevolati se avvengono entro il prossimo 30 settembre 2025, limitatamente ai soci esistenti alla data del 30 settembre 2024.
Estromissione agevolata (comma 37)
Analoga previsione riguarda anche le ditte individuali che, in relazione agli immobili posseduti alla data del 31 ottobre 2024, possono farli fuoriuscire dalla sfera dell’impresa, per confluire nella sfera personale dell’imprenditore.
A differenza dell’assegnazione, l’estromissione è agevolata se riguarda i fabbricati strumentali (tanto per natura quanto per destinazione), mentre sono esclusi i fabbricati patrimonio e quelli merce.
Pur se gli effetti dell’estromissione si hanno con riferimento al 1° gennaio 2025, l’opzione si esercita entro il 31 maggio con eliminazione del bene dal libro giornale o da quello dei beni ammortizzabili; tale opzione va poi formalizzata nel modello dichiarativo.
L’imposta sostitutiva deve essere versata in 2 rate (rispettivamente del 60% e del 40% di quanto dovuto) entro il 30 novembre 2025 e 30 giugno 2026.
Rimborsi spese a professionisti e dipendenti (commi 81-83)
A partire dal 1° gennaio 2025 I rimborsi spesa per trasferte (alberghi, ristoranti, nonché viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, in particolare taxi) eseguite da dipendenti e amministratori sono deducibili in capo all’impresa o al professionista a condizione che i relativi pagamenti avvengano con strumenti tracciati (carta di credito, bancomat, bonifici, etc.). I medesimi obblighi di pagamento tracciato sono previsti per rimborsare al professionista terzo (incaricato ad eseguire una trasferta per conto del committente) i costi sostenuti ed analiticamente riaddebitati.
Da notare che dette spese rimborsate analiticamente al dipendente, se non pagate con modalità tracciate, sono tassabili in capo a quest’ultimo.
Gli obblighi di tracciabilità sono previsti anche per le spese di rappresentanza sostenute dalle imprese.
Auto in uso promiscuo al dipendente (comma 48)
Viene modificata la disciplina fiscale dell’auto concessa in uso promiscuo al dipendente. Si tratta di vettura concessa al dipendente affinché quest’ultimo la possa utilizzare tanto per finalità aziendali quanto per finalità personali; a fronte di tale utilizzo privato è previsto un benefit tassabile in capo al dipendente stesso (determinato forfettariamente tramite le tabelle ACI approvate annualmente), importo che sarà ridotto di quanto corrisposto al datore di lavoro a titolo di contributo per la copertura dei costi afferenti l’utilizzo privato.
Tale impiego dell’auto consente la deduzione dei relativi costi al 70% senza limite massimo al costo della vettura; inoltre, se viene effettuato un addebito al dipendente quale utilizzo per l’uso privato, anche l’IVA assolta sui costi relativi alla vettura diviene interamente detraibile.
La legge di bilancio modifica le regole di determinazione del benefit: mentre nel passato era variabile in base all’impatto ambientale del veicolo (più l’auto inquina, più l’importo da tassare è elevato), dal 2025 il benefit dipende dal tipo di alimentazione del veicolo. Le auto elettriche e quelle ibride plug-in prevedono un trattamento molto agevolato, mentre per tutte le altre vetture il benefit diventa più gravoso.
In definitiva, si può affermare che l’uso promiscuo al dipendente continua ad essere la modalità che risulta complessivamente più conveniente sotto il profilo fiscale, ma tale vantaggio si è assottigliato.
Necessariamente le valutazioni di convenienza vanno fatte caso per caso.
Bonus edilizi (commi 54-56)
I bonus edilizi sono stati fortemente limitati a opera della Legge di Bilancio; le spese per il recupero del patrimonio edilizio e la riqualificazione degli immobili avranno una misura di detrazione, per il 2025, pari al 50% per i fabbricati adibiti ad abitazione principale, mentre la detrazione sarà pari al 36% per gli altri immobili (misure che saranno ulteriormente ridotte per il 2026-2027, 36% per l’abitazione principale e 30% per altri immobili). Viene confermato il tetto di spesa per immobile e per intervento pari a 96.000 euro.
Dal 2025 è stato soppresso il bonus verde (per la sistemazione dei giardini) e non è più possibile fruire della detrazione 50% per la sostituzione delle caldaie a condensazione (le caldaie saranno agevolate solo se rientrano in più ampi interventi sull’abitazione, oppure se si tratta di sistemi ibridi o pompe di calore, con determinate caratteristiche). Viene invece confermato per il 2025 il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati a immobili ristrutturati (detrazione 50% con tetto di spesa di 5.000 euro).
Tetto alle detrazioni (comma 10)
Dal 2025 le spese detraibili dalle persone fisiche sono fiscalmente rilevanti entro un tetto massimo che dipende dal reddito del contribuente e dal suo nucleo familiare:
viene stabilito un tetto alle spese rilevanti pari a 14.000 euro per i soggetti con reddito complessivo compreso tra 75.000 e 100.000 euro, mentre oltre tale reddito il tetto risulta pari a 8.000 euro;
questo tetto viene modulato sulla base del numero dei figli a carico. Si applica un coefficiente di 0,5 se il contribuente non ha figli a carico, 0,7 con 1 figlio a carico, 0,85 con 2 figli a carico, mentre il coefficiente è pari ad 1 con più di due figli a carico ovvero un figlio disabile.
Quindi, per fare un esempio, un contribuente con reddito pari ad 110.000 euro senza figli a carico, presenterà un tetto alle spese detraibili pari a 4.000 euro (ossia 8.000 euro con coefficiente dello 0,5).
Si ricorda che continua ad applicarsi, in quanto ancora in vigore, quindi si somma alla nuova disciplina, l’ulteriore limitazione delle spese detraibili per coloro che conseguono redditi superiori a 120.000 euro (la detrazione viene progressivamente compressa quando il reddito complessivo varia da 120.000 a 240.000 euro, mentre si azzera quando viene superata quest’ultima soglia).
Sono escluse dalla nuova limitazione le spese sanitarie, gli interessi passivi su mutui stipulati entro il 31 dicembre 2024, gli investimenti in start up innovative; sono peraltro escluse dal limite anche le rate di agevolazioni per spese riferibili ad anni precedenti (in particolare, le rate che scadono dal 2025 dei bonus edilizi per spese sostenute fino al 2024).
Rideterminazione valore quote e terreni (comma 30)
Anche per il 2025 viene riproposta la previsione che consente alle persone fisiche di adeguare il valore fiscale dei terreni ed elle partecipazioni (in modo tale da ridurre o azzerare la plusvalenza conseguita in sede di successiva cessione), con riferimento al valore che questi beni hanno al 1° gennaio, provvedendo a redigere una perizia giurata entro il 30 novembre; entro la medesima data va versata l’imposta sostitutiva ovvero la prima delle 3 rate annuali.
Vi sono 2 importanti novità rispetto al passato:
la misura dell’imposta sostitutiva da calcolare sul valore periziato è stata innalzata al 18%;
tale istituto viene posto a regime, ossia tale possibilità sarà applicabile ogni anno senza necessità di una proroga in tal senso.
Articolo 1 | Contenuto |
Comma 2, lettera a) | Rimodulazione scaglioni Irpef A decorrere dall’anno 2025, per il calcolo dell’Irpef lorda, vengono previste le seguenti 3 aliquote: a) fino a 28.000 euro, 23%; b) da 28.001 e fino a 50.000 euro, 35%; c) da 50.001 euro, 43%. |
Commi 2, lettera b) – 9 | Reddito lavoro dipendente Viene modificato l’articolo 13, comma 1, lettera a), Tuir, elevando da 1.880 a 1.955 euro le detrazioni per reddito da lavoro dipendente previste con riferimento ai redditi fino a 15.000 euro. Al fine di sterilizzare tale incremento, viene modificato l’articolo 1, comma 1, primo periodo, n. 3, D.L. 3/2020, prevedendo che l’importo da prendere in considerazione per valutare il rispetto del limite previsto dalla disposizione ai fini della spettanza del trattamento integrativo è diminuita di 75 euro, rapportato al periodo di lavoro nell’anno. Viene riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente a eccezione dei percettori di redditi da pensione ex articolo 49, comma 3, lettera a), Tuir, con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata: – 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro; – 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro; – 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro. Ai soli fini dell’individuazione della percentuale di cui sopra il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno. Sempre ai titolari di reddito di lavoro dipendente a eccezione dei percettori di redditi da pensione ex articolo 49, comma 3, lettera a), Tuir con un reddito complessivo superiore a 20.000 euro una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari: – a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro; – al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro. In altri termini per i percettori di reddito tra 32.000,01 euro e i 40.000 euro l’importo riconosciuto è progressivamente decrescente rispetto ai 1.000 euro attribuiti fino alla soglia dei 32.000 euro, per azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 euro. Ai fini dell’erogazione dei benefici di cui sopra, i sostituti d’imposta li riconoscono in via automatica, verificando in sede di conguaglio la spettanza delle stesse. Qualora in tale sede si rivelino non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. I sostituti d’imposta, inoltre, procedono alla compensazione del credito maturato per effetto dell’erogazione della somma mediante compensazione di cui all’articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Ai fini della determinazione del tetto di reddito di cui ai commi precedenti, si devono includere le quote esenti del reddito agevolato di cui: – all’articolo 44, comma 1, D.L. 78/2010, che dispone che i redditi percepiti dai docenti e dai ricercatori impatriati siano esenti al 90% al ricorrere di specifiche condizioni; – all’articolo 16, D.Lgs. 147/2015, contenente il vecchio regime agevolativo per i lavoratori impatriati, abrogato ai sensi dell’articolo 5, comma 9, D.Lgs. 209/2023; – all’articolo 5, D.Lgs. 209/2023, contenente il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, ai sensi del quale i redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato. Al ricorrere di specifiche condizioni, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare entro il limite annuo di 600.000 euro. Per converso, il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, Tuir. |
Commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 | Nuovo bonus e nuova detrazione lavoro dipendente Viene introdotto un nuovo bonus Irpef in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente (articolo 49, Tuir, con esclusione dei redditi da pensione lettera a), comma 2, articolo 49, Tuir), di ammontare variabile sulla base del reddito complessivo. Per coloro che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, viene riconosciuto un bonus pari a: a) 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro; b) 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro; c) 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro. La percentuale è determinata dal reddito di lavoro dipendente rapportato all’intero anno. Per coloro che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 comma spetta viceversa (comma 6) un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari: a) a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro; b) al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro. I sostituti d’imposta dovranno riconoscere in via automatica il bonus (comma 4) e la detrazione (comma 6) all’atto dell’erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio la spettanza delle stesse e, qualora non spettassero, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Qualora la somma da recuperare sia superiore a 60 euro, lo stesso è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio. I sostituti d’imposta compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione del bonus mediante l’istituto della compensazione (articolo 17, D.Lgs. 241/1997). Ai fini della determinazione del reddito complessivo, relativo all’applicazione dei commi 4 e 6, il comma 9 prevede che: – rileva anche la quota esente del reddito agevolato per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero (articolo 44, comma 1, D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010); – rileva anche la quota esente del reddito agevolato per i lavoratori impatriati (articolo 16, D.Lgs. 147/2015, e articolo 5, D.Lgs. 209/2003); – il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (articolo 10, comma 3-bis, Tuir). |
Comma 10 | Rimodulazione detrazioni fiscali Viene introdotto il nuovo articolo 16-ter, Tuir, al fine di ridefinire le detrazioni fiscali. In particolare, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal Tuir sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato ai sensi del successivo comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2, Tuir. Il comma 2 dispone che l’importo base è pari a: a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro; b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro. Il coefficiente è pari a: – 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2, Tuir; – 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio, che si trova nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2, Tuir; – 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti 2 figli che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2, Tuir; – 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di 2 figli che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2, Tuir o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3, L. 104/1992, che si trovi nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2, Tuir. Ne deriva che per i soggetti percipienti un reddito complessivo compreso tra 75.000 e 100.000 euro il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a: – 14.000 euro qualora il nucleo familiare comprenda 3 o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3, L. 104/1992); – 11.900 euro qualora il nucleo familiare comprenda 2 figli fiscalmente a carico; – 9.800 euro qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio fiscalmente a carico; – 7.000 euro qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico. Per i soggetti percipienti un reddito complessivo superiore 100.000 euro il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a: – 8.000 euro qualora il nucleo familiare comprenda 3 o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3, L. 104/1992); – 6.800 euro qualora il nucleo familiare comprenda 2 figli fiscalmente a carico; – 5.600 euro qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio fiscalmente a carico; – 4.000 euro qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico. Non rientrano nel computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite di cui sopra: a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), Tuir; b) le somme investite nelle start up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis, D.L. 179/2012; c) le somme investite nelle pmi innovative, detraibili ai sensi dell’articolo 4, comma 9, seconda parte del primo periodo, e comma 9-ter, D.L. 3/2015. Ai sensi del comma 5, ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1, per le spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis, Tuir, ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno. Sono comunque esclusi dal computo gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024: – ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera a), Tuir, ossia gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità Europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati; – ai sensi ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera b), Tuir, ossia gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro; – ai sensi dell’articolo 15, comma 1-ter, Tuir ossia un importo pari al 19% dell’ammontare complessivo non superiore a 5.000.000 di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità Europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Sono inoltre escluse, ai fini del computo di cui al comma 1, le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis, Tuir ovvero di altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024, nonché i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis), Tuir, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024. Da ultimo, per effetto di quanto previsto dal comma 6, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, Tuir. |
Comma 11 | Detrazioni per familiari a carico Viene modificato l’articolo 12, comma 1, lettera c), primo periodo, Tuir, stabilendo che la detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico è riconosciuta in misura pari a 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3, L. 104/1992. Modificando la successiva lettera d), primo periodo, viene limitato ai soli ascendenti conviventi con il contribuente la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi – pari a 750 euro – per ciascun soggetto ripartendola pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione. Infine, sono esclusi dalle detrazioni per familiari a carico i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero. |
Comma 12 | Limiti per la fruibilità del regime forfettario Viene modificato l’articolo 1, comma 57, lettera d-ter), L. 190/2014, elevando a 35.000 euro il limite dei compensi da redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, al di sopra del quale è preclusa la possibilità di avvalersi del regime forfetario. |
Comma 13 | Detrazione per spese scolastiche Viene modificato l’articolo 15, comma 1, lettera e-bis), Tuir, elevando la spesa massima detraibile per alunno o studente ai fini dell’imposta sui redditi da 800 a 1.000 euro per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado. La detrazione è ammissibile per la frequenza degli istituti di cui all’articolo 1, L. 62/2000. |
Commi 14-20 | Deduzione quote svalutazioni e perdite su crediti e avviamento correlate alle DTA Viene stabilito il differimento, ai fini Ires e Irap, ai successivi periodi di imposta, delle quote di alcuni componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e nel successivo periodo d’imposta. La quota delle rettifiche di valore nette su crediti verso la clientela pregresse deducibile, ai fini Ires e Irap, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 (11%) è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai successivi 3 periodi d’imposta (2,75% per periodo d’imposta). La quota delle rettifiche di valore nette su crediti verso la clientela pregresse deducibile, ai fini Ires e Irap, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 (4,70%) è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai 2 successivi (1,57% per periodo d’imposta). Il piano di rientro dello stock dell’ammortamento di avviamento non dedotte fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 di cui all’articolo 1, comma 1079, L. 145/2018, è così differito: 1. la quota (13%) deducibile, ai fini Ires e Irap, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai successivi 3 periodi d’imposta (3,25% per periodo d’imposta); 2. la quota (13%) deducibile, ai fini Ires e Irap, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai successivi 2 periodi d’imposta (4,33% per periodo d’imposta). La quota del 10% deducibile, ai fini Ires e Irap, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai successivi 3 periodi d’imposta (2,5% per periodo d’imposta). Inoltre, la quota del 10% deducibile, ai fini Ires e Irap, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai successivi 2 periodi d’imposta (3,33% per periodo d’imposta). Nella determinazione della base imponibile Ires per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, le perdite fiscali pregresse (articolo 84, Tuir) e le eccedenze di Ace formatesi fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 (articolo 1, comma 4, D.L. 201/2011) possono essere scomputate nei limiti del 54% del maggior reddito imponibile determinato, per il medesimo periodo d’imposta, quale conseguenza dei differimenti di cui sopra. Tale disposizione trova applicazione anche nella determinazione del reddito imponibile dei soggetti che partecipano alla tassazione di gruppo; inoltre, anche la società consolidante, nella determinazione del reddito complessivo globale, deve computare in diminuzione le perdite pregresse del consolidato nella misura del 54% del maggior reddito imponibile che si considera prioritariamente formato dal maggior reddito imponibile determinato come somma dei maggiori redditi imponibili delle singole società. Nella determinazione degli acconti, Ires e Irap, secondo il c.d. “metodo storico”: – per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, si assume l’imposta che si sarebbe determinata senza tener conto dei piani di rientro sopra indicati; – per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, si assume l’imposta che si sarebbe determinata senza tener conto dei piani di rientro sopra indicati, né delle quote differite; – per il periodo d’imposta 2027 e i successivi 2 periodi d’imposta, non si tiene conto delle quote differite. Infine, è previsto che sull’importo corrispondente ai maggiori acconti dovuti per effetto delle disposizioni di cui sopra, per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, non si deve applicare, in sede di versamento, né la compensazione “orizzontale” ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997, né quella “verticale” di cui articolo 4, comma 3, D.L. 69/1989. |
Commi 21-22 | Digital service tax Viene ridefinito l’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta intervenendo sull’articolo 1, comma 36, L. 145/2018, che ricomprende gli esercenti attività d’impresa che: – realizzano, nel territorio dello Stato, ricavi derivanti dai seguenti servizi digitali: a) veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia (pubblicità online); b) messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi (servizi di intermediazione tra utenti); c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale; – realizzano, singolarmente o a livello di gruppo, nell’anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto d’imposta, un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro. Ai fini del versamento, sostituendo il successivo comma 42, in luogo dell’attuale versamento dell’imposta in una unica soluzione, viene previsto un acconto, da versare entro il 30 novembre dell’anno solare in cui sorge il presupposto d’imposta, pari al 30% dell’imposta dovuta per l’anno solare precedente. Conseguentemente, il versamento a saldo dell’imposta dovuta è effettuato entro il 16 maggio dell’anno solare successivo a quello di corresponsione dell’acconto. Infine, per ragioni di coordinamento normativo, le medesime modifiche vengono previste agli articoli 64 e 75, D.Lgs. 174/2024. |
Comma 23 | Imposta sostitutiva plusvalenze finanziarie Con una norma di interpretazione autentica, è stabilito che l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui all’articolo 5, D.Lgs. 461/1997 è pari al 26%. |
Commi 24-29 | Tassazione cripto-attività A decorrere dalle plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto attività di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), Tuir, realizzati dal 1° gennaio 2026, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è elevata al 33% Viene, inoltre, eliminata la soglia di esenzione pari a 2.000 euro attualmente vigente ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività. Conseguentemente, novellando l’articolo 68, comma 9-bis, Tuir, è soppressa la suddetta soglia prevista ai fini della deducibilità dell’eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze derivanti da operazioni in cripto-attività. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, è introdotta la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data, determinato ai sensi dell’articolo 9, Tuir, purché lo stesso sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18%. Ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva il termine diventa il 30 novembre 2025, con possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 novembre 2025. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata. Infine, con riferimento alle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025, è prevista l’assunzione, quale valore di acquisto, del valore esistente a tale data preclude il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del richiamato articolo 68, comma 9-bis, Tuir. |
Comma 30 | Rideterminazione valore terreni e partecipazioni Viene prevista a regime la possibilità di procedere, ai fini della determinazione dei redditi diversi, alla rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni. A tal fine si apportano modifiche sia all’articolo 5, sia all’articolo 7, L. 448/2001. Partecipazioni All’articolo 5, L. 448/2001 sono apportate alcune modifiche per quanto riguarda il riferimento all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), Tuir, e viene disposta l’abrogazione del comma 1-bis concernente le modalità di determinazione del valore normale delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentari. Al comma 2 è prevista l’aliquota dell’imposta sostitutiva al 18% che deve essere versata entro il 30 novembre di ciascun anno con possibilità di rateizzazione in un numero massimo di 3 rate senza più pagamento di interessi sulle rate successive alla prima. In ogni caso, la redazione e il giuramento della perizia giurata debbano essere effettuati entro il 30 novembre di ciascun anno. Infine, per effetto del nuovo comma 7-bis, è preclusa la facoltà di procedere con la rivalutazione delle partecipazioni detenute da società o enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato e privi di stabile organizzazione e che soddisfano i presupposti per fruire del regime della c.d. participation exemption. Terreni Anche per i terreni il nuovo comma 2, articolo 7, L. 448/2001, prevede che l’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari al 18%, con versamento entro il 30 novembre dell’anno di esercizio dell’opzione e facoltà di rateizzazione fino a un massimo di 3 rate annuali, di pari importo, dovute a partire dal 30 novembre e senza pagamento di interessi sulle rate successive alla prima. Da ultimo, viene eliminato al comma 5 il riferimento al fatto che il costo per la relazione giurata di stima possa essere portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui non solo sia stato effettivamente sostenuto ma sia anche rimasto a carico del contribuente. Pertanto, con il nuovo comma 5 l’aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola del costo per la relazione giurata di stima è ammesso sempre nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto dal contribuente. |
Commi 31-36 | Assegnazione agevolata beni ai soci Perimetro soggettivo e oggettivo Possono fruire della possibilità di procedere all’assegnazione agevolata dei beni ai propri soci: a) società costituite nella forma giuridica di: – Snc; – Sas; – Srl; – Spa; e – Sapa. b) società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il 30 settembre 2025. Possono essere oggetto di assegnazione o cessione ai soci, entro il 30 settembre 2025, i seguenti beni: a) beni immobili diversi da quelli strumentali ai sensi dell’articolo 43, comma 2, primo periodo, Tuir; b) beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’esercizio dell’attività d’impresa. Trasformazione delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni (non strumentali) in società semplici, entro il 30 settembre 2025. Ai fini dell’assegnazione o cessione è necessario che, al 30 settembre 2024, tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ovvero che siano iscritti entro 30 giorni decorrenti dal 1° dicembre 2025, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024. Valore beni immobili In riferimento ai beni immobili, è possibile richiedere che il valore normale sia determinato in misura pari al valore risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in Catasto dei moltiplicatori – di cui al D.M. 14 dicembre 1991- determinati con il c.d. “valore catastale dell’immobile” di cui all’articolo 52, comma 4, D.P.R. 131/1986. Valore azioni e quote sociali Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva; inoltre, nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell’utile e delle riserve di utili di cui all’articolo 47, commi 1, 5, 6, 7 e 8, Tuir. In ogni caso, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, deve andare a riduzione del costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute. Calcolo dell’imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva nella misura dell’8% si applica alla differenza tra il valore normale dei beni assegnati (o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione) e il loro costo fiscalmente riconosciuto. L’aliquota è aumentata la 10,5% per le società che non risultano operative in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione; inoltre, l’imposta sostitutiva in misura pari al 13% si applica sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano. Versamento dell’imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva deve essere versata in 2 rate: – la prima, pari al 60%, entro il 30 settembre 2025; e – la seconda, pari al restante 40%, entro il 30 novembre 2025, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 241/1997 (con modello F24). Si rendono applicabili le disposizioni previste per le imposte sui redditi per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso. Imposta di registro Le aliquote dell’imposta di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà (dal 3% all’1,5%), mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa pari a 200 euro. |
Comma 37 | Estromissione beni delle imprese individuali Gli imprenditori individuali, possono estromettere dal patrimonio dell’impresa i beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario di cui all’articolo 43, Tuir. A tal fine, i beni: – devono essere posseduti al 31 ottobre 2024; – devono essere esclusi tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025. L’estromissione prevede il versamento di una imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap pari all’8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026 per la parte rimanente. Gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025. |
Commi 38-44 | Iva su prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro Sono imponibili Iva le prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, ai sensi dell’articolo 4, D.Lgs. 276/2003, le c.d. agenzie per il lavoro, da parte di enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale a tal fine costituito; tuttavia, sono fatti salvi i comportamenti antecedenti alla presente Legge da parte dei contribuenti, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi e non si fa luogo a rimborsi d’imposta. Per i giudizi pendenti al 1° gennaio 2025, in ogni stato e grado di giudizio, si riconosce la possibilità di definirli, su istanza di parte, mediante il versamento della maggiore Iva accertata, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, ovvero con la presentazione della prova dell’avvenuto assolvimento dell’imposta da parte del prestatore. A tal fine, dagli importi dovuti vadano scomputati quelli già versati in pendenza di giudizio. Ai fini di cui sopra: – l’organo giudiziario, a seguito dell’istanza di parte, sospende il giudizio fino al termine di 90 giorni per la definizione del procedimento; – entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, l’Agenzia delle entrate accerta la corrispondenza tra somma indicata nell’istanza di definizione e importo della maggiore Iva accertata, dandone comunicazione all’istante; – entro il termine di 90 giorni, l’istante deve depositare, presso l’organo giurisdizionale competente, prova del versamento effettuato ovvero dell’effettivo assolvimento dell’imposta da parte del prestatore, al fine di ottenere l’estinzione del giudizio; – l’organo giudiziario dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, relativamente alla domanda avente a oggetto il trattamento Iva di tali prestazioni, e ne dispone la compensazione delle spese del giudizio. |
Comma 45 | Estensione dell’obbligo utilizzo dell’e-DAS Viene esteso l’obbligo di utilizzo del documento e-DAS da parte degli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici a tutti i trasferimenti nazionali. Viene per converso mantenuta l’esclusione dall’obbligo dell’e-DAS con riferimento ai gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto. |
Commi 46-47 | Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli Viene ridotto a 20 giorni lavorativi il termine per la conclusione dei provvedimenti volti a stabilire i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e dei prodotti assimilati, nonché le relative variazioni. |
Comma 48 | Autoveicoli, motocicli e ciclomotori in uso promiscuo ai dipendenti Viene sostituita la lettera a), articolo 51, comma 4, Tuir, prevedendo che ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, per le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), D.Lgs. 285/1992, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico convenzionale, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in. |
Comma 49 | Aliquota ridotta conferimenti in discarica Sostituendo il punto 127-sexiesdecies) viene modificato l’elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota Iva ridotta al 10% di cui alla Tabella A, Parte III, D.P.R. 633/1972, escludendo così dall’applicazione dell’aliquota ridotta il conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di energia di rifiuti urbani e di rifiuti speciali. |
Commi 54-56 | Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici Viene modificato l’articolo 16-bis, comma 1, Tuir, anticipando al 1° gennaio 2025 la riduzione dal 36 al 30% dell’aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Ecobonus Modificando l’articolo 14, D.L. 63/2013, viene rimodulata la percentuale di detrazione prevista per l’ecobonus a mezzo del nuovo comma 3-quinquies che stabilisce che la detrazione spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al: – 36% delle spese sostenute nell’anno 2025; – 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. Sono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Le aliquote di cui sopra sono maggiorate in caso di interventi sulle prime case, essendo pari: – al 50% per le spese per l’anno 2025; e – al 36% per le spese per gli anni 2026 e 2027. Bonus edilizi Viene sostituito il comma 1, articolo 16, D.L. 63/2013, stabilendo che, sempre ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell’articolo 16-bis, Tuir, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 dell’articolo 16-bis, Tuir, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari: – al 36% delle spese sostenute nell’anno 2025; e – al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Sono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Anche in questo caso le aliquote di cui sopra sono maggiorate in caso di interventi sulle prime case, essendo pari: – al 50% delle spese sostenute nell’anno 2025; e – al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. Sismabonus Viene introdotto il nuovo comma 1-septies.1, articolo 16, D.L. 63/2013, stabilendo che il c.d. sismabonus spetta anche per le spese, documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari: – al 36% delle spese sostenute nell’anno 2025; e – al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. Anche in questo caso le aliquote di cui sopra sono maggiorate in caso di interventi sulle prime case, essendo pari: – al 50% delle spese sostenute nell’anno 2025; e – al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. Bonus elettrodomestici Viene modificato l’articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013, stabilendo che la detrazione dall’imposta lorda per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, si applica anche per le spese sostenute nel 2025 e con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro. Superbonus Il nuovo comma 8-bis2, articolo 119, D.L. 34/2020, stabilisce che la detrazione del 65% prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi già avviati ovvero per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti: a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini; b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini; c) presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici. Per effetto del nuovo comma 8-sexies, inoltre, è concessa la rateizzazione in un massimo di 10 quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Nello specifico si prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi rientranti nella disciplina del c.d. superbonus, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentarsi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest’ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024. |
Commi 57-63 | Reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci Previa rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Unione Europea, all’articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972, viene sostituita la lettera a-quinquies) prevedendo che l’inversione contabile si applica anche alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica, con l’esclusione delle operazioni effettuate nei confronti di P.A. e altri enti e società di cui all’articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972 e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I, Titolo II, D.Lgs. 276/2003. Periodo transitorio In attesa della piena operatività, per le prestazioni di servizi ivi previste, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell’Iva sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. In tali casi, la fattura è emessa ai sensi dell’articolo 21, D.P.R. 633/1972 dal soggetto prestatore e l’imposta è versata dal soggetto committente ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, senza possibilità di compensazione, entro il termine di cui all’articolo 18, D.Lgs. 241/1997, riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore. L’opzione ha durata triennale ed è comunicata dal committente all’Agenzia delle entrate con apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate e reso disponibile gratuitamente, in formato elettronico, sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. L’opzione, si considera esercitata a decorrere dalla data di trasmissione della comunicazione. Nel caso in cui l’imposta non è dovuta si applicano le disposizioni dell’articolo 30-ter, comma 2, D.P.R. 633/1972 e il diritto al rimborso spetta al soggetto committente a condizione che esso dimostri l’effettivo versamento dell’imposta. Nei confronti del committente è applicabile la sanzione di cui all’articolo 6, comma 9-bis.1, primo periodo, D.Lgs. 471/1997. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il prestatore. Da ultimo, con provvedimento dell’Agenzia delle entrate saranno stabiliti termini e modalità di attuazione. |
Commi 64-65 | Aliquota ridotta Iva su corsi di attività sportiva alpinistica Viene modificato il n. 1-septies), Tabella A, Parte II-bis, D.P.R. 633/1972, introdotto dall’articolo 5, comma 1, D.L. 113/2024, stabilendo l’assoggettamento all’aliquota Iva ridotta pari al 5% anche ai corsi di attività alpinistica effettuati dalle guide alpine in attività autonoma. |
Commi 66-67 | Pagamento effettuato con strumenti elettronici Viene stabilito che in caso di pagamenti effettuati attraverso strumenti elettronici, diversi dai bonifici, l’accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario avviene entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento e in ogni caso con valuta il giorno della ricezione dell’ordine medesimo. A tal fine, i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad adeguarsi a quanto sopra entro 180 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2025. |
Commi 68-69 | Imposta ipotecaria di atti di cancellazione dal libro fondiario di diritti di usufrutto, uso o abitazione a favore di persone decedute Per effetto del nuovo comma 2-bis, articolo 8, D.Lgs. 139/2024, ai sensi del quale, nei territori soggetti al sistema pubblicitario tavolare di cui al R.D. 499/1929, gli atti preordinati alla cancellazione dei diritti di usufrutto, uso e abitazione, già iscritti a favore di persone decedute, sono esenti dall’imposta ipotecaria. L’esenzione si applica limitatamente alle domande di cancellazione dei diritti di usufrutto, uso e abitazione per causa di morte pervenute agli uffici competenti successivamente al 1° gennaio 2025 e relativamente a diritti iscritti a favore di soggetti deceduti a partire dal 1° gennaio 2025. |
Commi 70-71 | Esenzione da imposte ipotecarie Viene modificato l’articolo 32, D.P.R. 601/1973 in materia di edilizia economica e popolare, prevedendo l’esenzione dalle imposte ipotecarie degli atti di annotazione e di cancellazione nel libro fondiario dei vincoli: – previsti dall’ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata della Provincia autonoma di Bolzano; e – per immobili convenzionati o riservati ai residenti ai sensi della L.P. in materia di urbanistica. |
Commi 72-73 | Accise sulla birra Vengono apportate alcune modifiche ai commi 3-bis e 3-quater, articolo 35, D.Lgs. 504/1995 stabilendo che le norme ivi contenute, relative alle semplificazioni e alla riduzione dell’accisa sulla birra previste per il 2022 e il 2023, si applichino anche a decorrere dal 2025. In particolare, per effetto del nuovo comma 3-bis si applicano a decorrere dal 2025 le procedure semplificate di accertamento sulla birra prodotta presso birrifici artigianali di minore dimensione, ossia quelli con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri (c.d. microbirrifici); inoltre, per tale birra si applica, a decorrere dal 2025, l’accisa decurtata del 50%. Per effetto, invece, del nuovo comma 3-quater, si applicano a decorrere dal 2025 le seguenti riduzioni delle accise sulla birra: a) del 30% per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri; b) del 20% per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri. Inoltre, ai fini dell’applicazione dall’anno 2025 dell’accisa ridotta sulla birra prodotta dai suddetti birrifici di minori dimensioni, trovi applicazione il D.M. 138/2019, come modificato dal D.M. 21 marzo 2022. |
Commi 74-77 | Contrasto all’evasione in materia di pagamenti elettronici Vengono apportate alcune modifiche in tema di tracciabilità dei pagamenti che avranno decorrenza dal 1° gennaio 2026. Trasmissione telematica corrispettivi Viene sostituito il comma 3, articolo 2, D.Lgs. 127/2015, relativo alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, prevedendo che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tal fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri. Conseguentemente viene modificato l’articolo 11, D.Lgs. 471/1997, estendendo la sanzione di cui al comma 2-quinquies anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui sopra. Inoltre, le modifiche al successivo comma 5 comportano che la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro prevista per l’omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri. Per effetto delle modifiche al successivo articolo 12, D.Lgs. 471/1997, è estesa all’articolo 2, comma 3, D.Lgs. 127/2015, la disciplina sanzionatoria prevista per la violazione dell’obbligo di emettere ricevuta fiscale o scontrino fiscale, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri; inoltre, le sanzioni previste dal comma 3, articolo 12, D.Lgs. 471/1997, si applicano anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all’articolo 2, comma 3, primo periodo, D.Lgs. 127/2015 allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri. |
Commi 78-79 | Indicazione CIN È stabilito che con provvedimenti dell’Agenzia delle entrate saranno definite le modalità di indicazione del CIN (codice identificativo nazionale) di cui all’articolo 13-ter, D.Lgs. 145/2023, nelle dichiarazioni fiscali e nella CU (Certificazione Unica). Il CIN è indicato nelle comunicazioni che devono essere trasmesse dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché di quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. Inoltre, modificando il comma 11, è previsto che ai fini del rafforzamento delle attività di analisi, i risultati dei controlli degli organi di polizia locale sulle strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere o l’unità immobiliare concessa in locazione, sono comunicati anche alla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del trasgressore. |
Comma 80 | Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture Viene modificato l’articolo 1, D.Lgs. 127/2015, prevedendo che i file delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati anche dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli limitatamente alle cessioni di prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo di cui all’articolo 18, D.Lgs. 504/1995 (prodotti assoggettati ad accisa e quelli assoggettati alle altre imposte indirette di cui al citato Testo Unico accise). Ne deriva che anche l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Garante per la privacy, adotta idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo. |
Commi 81-83 | Tracciabilità delle spese ai fini Irpef, Ires e Irap A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, ai fini della detraibilità delle seguenti spese è necessaria l’effettuazione con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23, D.Lgs. 241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari): – per il lavoro dipendente: i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1, L. 21/1992 (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito per le predette spese; – per il lavoro autonomo: le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui sopra, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili di cui sopra; – reddito di impresa: le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea indicati nelle lettere precedenti, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui all’articolo 95, commi 1, 2 e 3 Tuir, se effettuate con i metodi tracciabili di cui sopra; – reddito di impresa: le spese di rappresentanza sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili di cui sopra. Tali disposizioni rilevano anche ai fini Irap. |
Commi 84-85 | Riscossione imposte sui redditi L’articolo 48-bis, comma 1, D.P.R. 602/1973, stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.M. 40/2008, le P.A. e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Per effetto del nuovo comma 1-bis, ne è prevista l’applicazione limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, per il pagamento di importi superiori a 2.500 euro. Le novità si applicano con riferimento ai pagamenti da effettuarsi a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a partire dal 1° gennaio 2026. |
Comma 86 | Sottoscrizione processi verbali Sostituendo il comma 2, articolo 38-bis, D.P.R. 600/1973, è specificato che la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette è disciplinata con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il comandante generale della G. di F.. |
Commi 87-88 | Versamento imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita Viene previsto che per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, l’imposta di bollo (2 per mille) di cui all’articolo 13, comma 2-ter, Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972, è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno, a decorrere dal 2025, dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste dall’articolo 4, D.M. 24 maggio 2012. Ai fini del versamento, per i contratti di assicurazione sulla vita in essere al 1° gennaio 2025, l’ammontare corrispondente all’importo complessivo dell’imposta di bollo, calcolata per ciascun anno fino al 2024, è versato per una quota pari al: – 50% entro il 30 giugno 2025; – 20% entro il 30 giugno 2026; – 20% entro il 30 giugno 2027; – 10% della restante quota entro il 30 giugno 2028. |
Commi 89, 92 e 93 | Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza, bingo e scommesse ippiche Con una norma di interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1052, lettera a), L. 145/2018, viene chiarito che, al fine di garantire la parità di trattamento tributario tra tipologie omologhe di gioco pubblico raccolto a distanza, l’importo del prelievo consistente nell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 504/1998 nella misura del 25% delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore, si applica anche ai giochi di sorte a quota fissa e ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo. Viene previsto, con decorrenza 1° gennaio 2025, che l’aliquota dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è determinata nelle seguenti misure: a) 25,5% delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore per: – i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, inclusi i giochi di carte in modalità torneo, i giochi di carte in modalità diversa dal torneo e i giochi di sorte a quota fissa; – il gioco del bingo a distanza; b) 20,5% e 24,5% per le scommesse sportive a quota fissa, rispettivamente, se la raccolta avviene su rete fisica o a distanza. Tali aliquote vengono applicate sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte; c) 24,5% della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all’articolo 1, comma 88, L. 296/2006. Infine, per quanto riguarda le scommesse ippiche a quota fissa di cui all’articolo 4, comma 3, D.P.R. 169/1998 e all’articolo 1, comma 1053, L. 205/2017, il prelievo sulle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è nelle seguenti misure: – 20,5% per le scommesse raccolte su rete fisica; – 24,5% per le scommesse raccolte a distanza. |
Commi 97-98 | Lavoratori frontalieri Viene previsto che nelle more della ratifica e dell’entrata in vigore del Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, i lavoratori frontalieri, inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto dall’articolo 9 dell’Accordo medesimo, possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e fino alla data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25% della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 dell’Accordo, l’attività di lavoro dipendente svolta dal lavoratore frontaliere in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino a un massimo del 25% del tempo di lavoro, si considera effettuata nell’altro Stato contraente presso il datore di lavoro. Inoltre, il comma 8-bis, articolo 51, Tuir, ai sensi del quale, in deroga alle regole ordinarie, i redditi di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da lavoratori che nell’arco di 12 mesi soggiornano in uno Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, pur mantenendo la residenza fiscale in Italia, sono determinati sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all’articolo 4, comma 1, D.L. 317/1987, si interpreta nel senso di includere anche i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell’arco di 12 mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana. |
Comma 100 | Quota di quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale per residenti in Svizzera e frontalieri In materia di quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale per residenti in Svizzera e frontalieri si modifica il primo periodo, comma 238, articolo 1, L. 213/2023, stabilendo che il contributo, di importo minimo di 30 euro e un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato, possano essere raddoppiati “in caso di omesso pagamento o comunicazione”. |
Commi 107-110 | Bonus elettrodomestici Per il solo 2025 è previsto un contributo per incentivare l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (classe non inferiore alla B e prodotti in Europa). Il contributo copre fino al 30% del costo di un singolo elettrodomestico, con un limite massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico. il limite è elevato a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro. In ogni caso, ogni nucleo familiare può beneficiare del contributo per un solo elettrodomestico. A tal fine, presso il Mimit, è istituito un fondo pari a 50 milioni di euro per il 2025. Con Decreto Mimit, di concerto con il Mef, da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2025 saranno stabiliti criteri, modalità e termini per l’assegnazione del contributo, garantendo il rispetto del limite di spesa. |
Commi 112-113 | Mutui prima casa Viene prorogata al 31 dicembre 2027 la possibilità di avvalersi della disciplina speciale che eleva la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa (istituito dall’articolo 1, comma 48, lettera c), L. 147/2013) dal 50 fino all’80% della quota capitale le categorie prioritarie, qualora in possesso di un ISEE non superiore a 40.000 euro annui e per mutui di importo superiore all’80% del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori. Sempre fino al 31 dicembre 2027, è prevista la proroga dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9, 10, 11, 12 e 13, L. 213/2023, che: – prevede l’inclusione, tra le categorie prioritarie, di famiglie numerose che rispettino determinate condizioni anagrafiche e reddituali; – detta, in relazione alle domande presentate da tali famiglie, specifiche disposizioni concernenti, tra l’altro, la misura massima della garanzia concedibile e la misura dell’accantonamento di un coefficiente di rischio; e – prevede ulteriori disposizioni applicabili alle agevolazioni in parola nei casi di surroga del mutuo originario. |
Comma 116 | Agevolazione prima casa Viene modificato l’articolo 1, nota II-bis), comma 4-bis, Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986, estendendo da 1 a 2 anni il periodo di tempo previsto per l’alienazione di immobili da destinare a prima abitazione per conservare il beneficio dell’aliquota agevolata del 2% relativa all’imposta di registro. |
Comma 150 | Potenziamento della capacità amministrativa Inps Si prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo ispettivo e amministrativo in materia contributiva, determini con proprio Decreto la misura percentuale di tali risorse da destinare, a decorrere dall’anno 2025, al potenziamento della capacità amministrativa dell’Istituto nazionale di previdenza sociale. A valere sulle risorse di cui al presente comma, una somma non eccedente l’importo di 1.500.000 euro per ciascun anno è destinata al finanziamento di misure di welfare aziendale in favore dei dipendenti Inps. |
Comma 161 | Incentivo al posticipo del pensionamento Mediante sostituzione del comma 286, articolo 1, L. 197/2022, i lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti per quota 103 (articolo 14.1, D.L. 4/2019, convertito in L. 26/2019) e per la pensione anticipata contributiva (articolo 24, comma 10, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011) possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria Ivs dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore. Le quote di retribuzione derivanti dalla rinuncia all’accredito contributivo sono esenti da imponibilità fiscale (articolo 51, comma 2, lettera i-bis), Tuir). |
Comma 167 | Revisione prestazioni soggetti con patologie oncologiche Grazie all’aggiunta del nuovo comma 3-bis, articolo 33, D.Lgs. 62/2024, si prevede che, fino al 31 dicembre 2025, le visite di revisione delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche siano eseguite ai sensi dell’articolo 29-ter, D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020, ferma restando la facoltà dell’istante di chiedere la visita diretta. |
Comma 168 | Semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l’invalidità e l’inabilità Mediante l’aggiunta dell’articolo 33-bis, D.Lgs. 62/2024, si prevede che, in caso di contestuale presentazione di istanze per gli accertamenti di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità L. 104/1992, e L. 68/1999, nonché di invalidità e inabilità di cui agli articoli 1, 2, 5 e 6, L. 222/1984, e all’articolo 1, comma 8, D.Lgs. 503/1992, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025, l’Inps è tenuto a effettuare l’accertamento dei requisiti sanitari in un’unica visita, integrando, ove necessario, la composizione della commissione medica competente. Tali disposizioni si applicano anche alle visite di revisione delle prestazioni già riconosciute, programmate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a condizione che l’intervallo temporale tra i 2 accertamenti non sia superiore a 3 mesi. |
Commi 169-170 | Incremento montante contributivo individuale Gli iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata Inps, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, possono incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all’Inps una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore al 2%. La quota del trattamento pensionistico derivante dall’incremento del montante contributivo conseguente dalla maggiorazione di cui al primo periodo non concorre al computo ai fini della maturazione degli importi soglia (articolo 24, commi 7 e 11, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011) ed è corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia. I contributi versati, a titolo di maggiorazione della aliquota contributiva, sono deducibili, ai sensi dall’articolo 10, Tuir, dal reddito complessivo al 50% dell’importo totale versato. Le modalità attuative dell’incremento del montante contributivo, con particolare riferimento alle modalità di esercizio e di recesso dalla facoltà, sono definite con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef. |
Comma 171 | Modifica requisiti NASpI Il comma 171 modifica i requisiti per l’accesso alla NASpI, con l’aggiunta della nuova lettera c-bis) all’articolo 3, D.Lgs. 22/2015. In particolare, viene previsto, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025 e in aggiunta ai requisiti dal comma 1, articolo 3, D.Lgs. 22/2015, che per il riconoscimento della NASpI è necessario poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, avvenuto nei 12 mesi precedenti dall’evento di cessazione involontaria, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di dimissioni per giusta causa, di risoluzione consensuale all’interno della procedura ex articolo 7, L. 604/1966 e di dimissioni di cui all’articolo 55, T.U. maternità. |
Comma 172 | Abrogazione utilizzo contributi accreditati AGO ai pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi Viene abrogato, dal comma 172, l’articolo 2-ter, D.L. 30/1974, norma che prevedeva, ai fini del perfezionamento del diritto a pensione nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, la possibilità di utilizzare anche i contributi delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali eventualmente utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale ovvero di un supplemento di essa. |
Comma 173 | Opzione donna Il comma 173 proroga anche per il 2025 l’accesso pensionistico anticipato “Opzione donna”, applicabile nei confronti delle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2024, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni. Per il personale del comparto scuola e AFAM, entro il 28 febbraio 2025, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico. |
Comma 174 | Accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile Il comma 174 proroga anche per il 2025 l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile quota 103, previsto, per gli iscritti all’AGO e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’Inps, nonché alla Gestione separata (L. 335/1995), al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni. Il diritto, conseguito entro il 31 dicembre 2025, può essere esercitato anche successivamente. Per i soggetti che maturano i requisiti negli anni 2024 e 2025, il trattamento di pensione anticipata è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (D.Lgs. 180/1997) e in ogni caso il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 4 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico; il trattamento pensionistico decorre trascorsi 7 mesi (9 mesi per i dipendenti pubblici) dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell’anno 2024 o 2025. |
Comma 175 – 176 | Ape sociale Viene prorogato il c.d. Ape sociale (commi da 179 a 186, articolo 1, L. 232/2016) fino al 31 dicembre 2025 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d), comma 179, L. 232/2016, al compimento dell’età di 63 anni e 5 mesi. L’Ape sociale non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. |
Comma 177 | Pensioni minime Viene esteso fino a dicembre 2026 l’incremento transitorio per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo Inps, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante. In particolare, l’incremento è pari 2,7 punti percentuali per l’anno 2024, 2,2 punti percentuali per l’anno 2025 e 1,3 punti percentuali per l’anno 2026. |
Comma 178 | Assegno sociale Per l’anno 2025, si aumenta l’importo mensile dell’assegno sociale di 8 euro e la soglia massima di reddito per averne diritto di 104 euro. |
Comma 179 | Anticipo età accesso pensione lavoratrici madri Viene modificata la disposizione che riconosce alla lavoratrice madre un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a 4 mesi per ogni figlio: il limite massimo di anticipo complessivo è pari a 16 mesi, e non più 12, in caso di 4 o più figli. |
Comma 180 | Rivalutazione automatica dei trattamenti per pensionati residenti all’estero Esclusivamente per l’anno 2025, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici (articolo 34, comma 1, L. 448/1998) non è riconosciuta ai pensionati residenti all’estero, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo Inps, con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, la rivalutazione automatica è comunque attribuita fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. |
Comma da 181 a 184 | Importi soglia mensili per trattamenti pensionistici Mediante l’inserimento del nuovo comma 7-bis, articolo 24, D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai soli fini del raggiungimento degli importi soglia mensili di cui ai commi 7 (pensione di vecchiaia) e 11 (pensione anticipata), in caso di opzione per l’eventuale prestazione di previdenza complementare in forma di rendita (articolo 11, comma 3, D.Lgs. 252/2005) ferma restando la misura minima ivi stabilita, può essere computato, solo su richiesta dell’assicurato, unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall’assicurato. Il valore teorico delle rendite è ottenuto, solo ai fini della presente disposizione, trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con applicazione del valore dei coefficienti di trasformazione (articolo 1, comma 6, L. 335/1995) vigente al momento del pensionamento. Contestualmente alla domanda di pensione formulata mediante l’opzione della rendita, le forme di previdenza complementare mettono a disposizione la proiezione certificata attestante l’effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla singola forma di previdenza complementare. Con Decreto (Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef) sono individuati i criteri di computo e le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita, tenuto conto dei contenuti delle decisioni di Eurostat in merito alla conferma del trattamento contabile delle prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare. Mediante modifica del comma 11, articolo 24, D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2030 viene elevato a 3,2 (attualmente pari a 3,0) il valore da moltiplicare all’assegno sociale mensile per determinare l’importo soglia mensile. Per i lavoratori che considerano anche la rendita della previdenza complementare (comma 7-bis) il requisito contributivo è incrementato di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2030 e, con riferimento ai medesimi lavoratori, la pensione anticipata conseguita non è cumulabile, a decorrere dal primo giorno di decorrenza della pensione fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. L’Inps monitora gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 181, fornendo i relativi elementi al Mef e al Ministero del lavoro: qualora dall’attività di monitoraggio relativa agli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 181, con riferimento all’agevolazione per l’accesso al pensionamento anticipato di cui all’articolo 24, comma 11, D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, emergano maggiori oneri rispetto a quelli previsti, con Decreto del Mef, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvede, a fini compensativi, a stabilire un limite percentuale dell’ammontare mensile della prima rata della pensione di base per il computo, ai fini del conseguimento degli importi soglia di cui al comma 11, articolo 24, D.L. 201/2011 e a elevare ulteriormente gli importi soglia di cui al medesimo comma 11, ovvero a prevedere ulteriori periodi di differimento della prima decorrenza utile per il pensionamento anticipato di cui al citato comma 11. |
Comma 186 | Riduzione contributiva artigiani e commercianti neo iscritti I lavoratori che nell’anno 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere una riduzione contributiva al 50%. La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome. La riduzione contributiva è attribuita per 36 mesi senza soluzione di continuità di contribuzione a una delle 2 gestioni dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota. L’agevolazione di cui al presente comma è concessa ai sensi del Regolamento 2023/2831/UE della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue agli aiuti de minimis. Al fine del riconoscimento della riduzione contributiva, i soggetti interessati presentano apposita comunicazione telematica all’Inps. |
Comma 187 | No alla NASpI per i lavoratori rimpatriati Viene prevista la non applicazione della L. 402/1975, che prevede che, in caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all’estero, i lavoratori italiani rimpatriati, nonché i lavoratori frontalieri, abbiano diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali, alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025. |
Comma 188 | Rifinanziamento indennità sospensione pesca Viene previsto il rifinanziamento, a valere sul Fondo sociale per occupazione e la formazione (articolo 18, comma 1, lettera a), D.L. 185/2008 convertito, con modificazioni, dalla L. 2/2009) dell’indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l’anno 2025, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca (L. 250/1958) in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio. |
Comma 189 | Rifinanziamento Cigs imprese operanti in area di crisi industriale complessa Viene previsto il rifinanziamento, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale relativi alla concessione di Cigs per imprese operanti in area di crisi industriale complessa (articolo 44, comma 11-bis, D.Lgs. 148/2015) per un importo pari a 70 milioni di euro per l’anno 2025, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, da ripartire tra le regioni con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef. Le regioni possono destinare, nell’anno 2025, le risorse stanziate in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti. |
Comma 190 – 191 | Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi Viene previsto, mediante modifica all’articolo 44, comma 1, D.L. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 130/2018, che il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi sia concesso anche in deroga agli articoli 20, comma 3-bis, e 22, D.Lgs. 148/2015, norma che prevede che la disciplina in materia di Cigs trovino applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti. Il trattamento di sostegno al reddito di integrazione salariale per le imprese in crisi è prorogato per l’anno 2025, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2025, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. |
Comma 192 | Proroga Cigs Ilva L’integrazione salariale Cigs Ilva (articolo 1-bis, D.L. 243/2016, convertito, con modificazioni, in L. 18/2017), è prorogata per l’anno 2025, nel limite di spesa di 19 milioni di euro. |
Comma 193 | Proroga Cigs imprese con rilevanza economica strategica Viene prorogata per gli anni 2025, 2026 e 2027, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno di tali anni la Cigs per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale (articolo 22-bis, D.Lgs. 148/2015). |
Comma 194 | LSU Sono prorogate fino al 31 dicembre 2025 le convenzioni stipulate (articolo 78, comma 2, L. 388/2000) per l’utilizzazione di lavoratori socialmente utili (articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2000). |
Comma 195 | Proroga misure sostegno al reddito call center Vengono prorogate, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, nel limite di 20 milioni di euro per l’anno 2025, le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center (articolo 44, comma 7, D.Lgs. 148/2015). |
Comma 196 | Proroga Cigs imprese di interesse strategico nazionale con 1000 o più dipendenti Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22, D.Lgs. 148/2015, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di Cigs fino al 31 dicembre 2025. Alla fattispecie di cui al primo periodo non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25, D.Lgs. 148/2015. I trattamenti di cui al primo periodo sono riconosciuti nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l’anno 2025. |
Comma 197 | Programma Gol Ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei target del programma “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (Gol), le risorse assegnate alle regioni, nell’ambito di tale programma, possono essere destinate anche a finanziare le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dalla riforma 1.1 – Politiche attive del lavoro e formazione della missione 5 Inclusione e coesione, componente 1 – Politiche per il lavoro, del PNRR (riforma M5C1 R1.1.), in conformità con la normativa dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato. |
Comma 198 | Assegno di inclusione (Adi) e supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) Viene modificata la disciplina dell’assegno di Inclusione (Adi) e del supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), mediante una serie di modifiche al D.L. 48/2023 (L. 85/2023). Per quanto riguarda i requisiti dei soggetti beneficiari dell’Adi (articolo 2, comma 2, lettera b)), viene innalzato a 10.140 euro l’ISEE massimo. Il reddito familiare soglia passa a 6.500 euro (8.190 euro in caso di nuclei over 67 o disabili, 10.140 euro qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, secondo quanto risulta dalla dichiarazione sostitutiva unica resa ai fini dell’ISEE). Sulla base dei nuovi valori del reddito familiare soglia, sono aggiornati anche gli importi dell’Adi. Per quanto riguarda il supporto per la formazione e il lavoro (articolo 12), l’importo mensile del beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, passa da 350 euro mensili a 500 euro. È stato inoltre aggiunto il nuovo comma 7-bis, in base al quale la durata dell’indennità di partecipazione, 12 mensilità, è prorogabile per una durata massima di ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, qualora alla scadenza dei primi 12 mesi di fruizione risulti la partecipazione del beneficiario a un corso di formazione. |
Commi da 201-205 | Fondo a sostegno imprese indotto Ilva Viene istituito il Fondo a sostegno delle imprese dell’indotto della società Ilva in amministrazione straordinaria, con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027: le risorse sono destinate a finanziare l’erogazione di un contributo a fondo perduto, da concedere nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis, alle pmi fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell’attività degli impianti, il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società Ilva Spa. Le modalità per l’utilizzazione delle risorse sono definite con decreto del Mimit, di concerto con il Mef. |
Commi 206-208 | Bonus nuove nascite Viene introdotto un assegno una tantum dell’importo di 1.000 euro, per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2025. Il beneficio è riconosciuto dall’Inps su domanda ed è subordinato alla condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro annui, valore computato al netto dell’assegno unico e universale per i figli a carico – nonché alle condizioni che il genitore richiedente sia residente in Italia e rientri nelle categorie di cittadinanza o di permesso di soggiorno o di legame familiare previste. |
Comma 212 | Verifica Inps fatture elettroniche per l’erogazione di benefici A decorrere dal 1° gennaio 2025, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di riconoscimento ed erogazione dei benefìci economici per i quali è richiesta l’esibizione di una fattura da parte del richiedente, l’Inps acquisisce e verifica, in interoperabilità, le informazioni, disponibili nella banca di dati dell’Agenzia delle entrate, relative alla fatturazione elettronica rilasciata da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, riferita ai servizi per i quali è concessa la prestazione economica. |
Commi 217-218 | Congedo parentale Mediante modifica dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternità), di cui al D.Lgs. 151/2001, si prevede che a ciascun genitore lavoratore spetti, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di 3 mesi e solo fino al sesto anno di vita del bambino, un’indennità pari all’80% della retribuzione. L’innalzamento dell’indennità del congedo si applica con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024. |
Comma 219 -220 | Esonero contributivo lavoratrici madri A decorrere dal 1° gennaio 2025 alle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nonché alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario, è riconosciuto un parziale esonero contributivo della quota dei contributi Ivs a carico della lavoratrice. La misura del parziale esonero contributivo sarà determinata entro il 31 gennaio 2025, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef. Le lavoratrici devono essere madri di 2 o più figli e l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. A decorrere dal 2027, per le madri di 3 o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026 l’esonero non spetta alle lavoratrici, madri di 3 o più figli, che beneficiano dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 180, L. 213/2023 (100% della quota dei contributi previdenziali Ivs a carico delle lavoratrici fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile). L’esonero contributivo di cui al presente comma spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua. Per le lavoratrici autonome iscritte all’Ago Inps nonché alla Gestione separata (articolo 2, comma 26, L. 335/1995) il parziale esonero contributivo di cui al comma 219 è parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto per artigiani e commercianti (articolo 1, comma 3, L. 233/1990). L’agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento 2023/2831/UE della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue agli aiuti de minimis. |
Comma 229 | Detrazioni Irpef spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida All’articolo 15, Tuir, viene sostituito il comma 1-quater, prevedendo che dall’Irpef lorda si detrae la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida in misura forfetaria pari a 1.100 euro. |
Comma 246 | Credito d’imposta per le erogazioni liberali impianti sportivi pubblici Viene prorogato al 2025 il credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all’articolo 1, commi 621-626, L. 145/2018. |
Comma 385 | Riduzione dell’imposta sostitutiva relativa ai lavoratori dipendenti privati e applicabile ai premi di produttività e alle forme di partecipazione agli utili d’impresa In riferimento ai soli dipendenti provati, viene prorogata ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione transitoria dal 10 al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d’impresa. |
Commi da 386 a 389 | Erogazione o rimborso canoni affitto per assunti a TI nel 2025 Viene previsto che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrano, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi. La non imponibilità prevista dal comma 386 si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente la data di assunzione che abbiano trasferito la residenza nel comune di lavoro, qualora questo sia situato a più di 100 chilometri di distanza dal comune di precedente residenza. Le somme erogate o rimborsate per i canoni affitto rilevano ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e si computano, altresì, ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali. Per poter beneficiare dell’esenzione fiscale, il lavoratore rilascia al datore di lavoro apposita dichiarazione nella quale attesta il luogo di residenza nei 6 mesi precedenti la data di assunzione. |
Commi 390-391 | Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori Limitatamente ai periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, è confermata una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits). Il regime transitorio consiste: a) nell’elevamento del limite di esenzione da 258,23 euro (per ciascun periodo d’imposta) a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori; b) nell’inclusione nel regime di esenzione (nell’ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate direttamente dal datore di lavoro, o rimborsate dal medesimo al lavoratore, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale. Le esenzioni in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale. |
Comma 392 | Incentivazione programmi di screaning malattie cardiovascolari e oncologiche Al fine di promuovere la tutela della salute dei lavoratori, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo, con una dotazione pari a 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026, per incentivare i programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro, comprese le relative campagne di formazione e informazione, nonché l’acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici da parte delle imprese. Le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse del fondo sono stabiliti con D.M.. |
Commi da 395 a 398 | Trattamento integrativo settore turistico, ricettivo e termale Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5, L. 287/1991, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi compresi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. Il trattamento integrativo speciale settore turistico, ricettivo e termale si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2024, a 40.000 euro. Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2024. Il sostituto d’imposta compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997. |
Commi 399-400 | Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni Viene esteso per i 3 periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024 (per i soggetti solari, periodi d’imposta che chiudono al 31 dicembre 2025, al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2027) l’incentivo fiscale alle nuove assunzioni. Ne deriva che ai titolari di reddito d’impresa e di redditi di lavoro autonomo, nei limiti e alle condizioni già previste per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, è riconosciuta una maggiorazione del costo del personale deducibile a fronte agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d’imposta rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente. Ai fini della determinazione degli acconti dovuti, in via generale, per ciascuno dei periodi d’imposta in cui è vigente l’incentivo fiscale non si deve tener conto dei relativi effetti. Più precisamente, nella determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successivi 2 (per i soggetti solari, periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028), secondo il c.d. “metodo storico”, si deve considerare l’imposta dell’anno precedente senza tener conto della maggiore deduzione del costo del personale risultante dall’applicazione delle disposizioni in commento. Anche nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i 2 successivi (per i soggetti solari, periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2027), secondo il c.d. “metodo previsionale”, non si deve tener conto delle disposizioni in commento. |
Comma 404 | Termine decontribuzione Sud L. 178/2020 A seguito della decisione della Commissione europea C(2024) 4512 final, del 25 giugno 2024, l’agevolazione bonus Sud (articolo 1, commi da 161 a 167, L. 178/2020) trova applicazione fino al 31 dicembre 2024 con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024. |
Commi da 406 a 411 | Nuova decontribuzione Sud pmi e micro imprese Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è concesso ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi Inail, limitatamente alle microimprese e alle pmi che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L’agevolazione è concessa nei limiti del Regolamento 2023/2831/UE della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue agli aiuti de minimis. Rientrano nella nozione di microimpresa e di pmi i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze fino a 250 dipendenti, ai sensi dell’allegato I, Regolamento 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014. Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero Sud pmi è riconosciuto e modulato come segue: a) per l’anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024; b) per l’anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025; c) per l’anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026; d) per l’anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027; e) per l’anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028. Il nuovo esonero Sud pmi (comma 406) non si applica: a) ai rapporti di apprendistato; b) agli enti pubblici economici; c) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale; d) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione; e) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona, e iscritte nel registro delle persone giuridiche; f) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 267/2000; g) ai consorzi di bonifica; |
h) ai consorzi industriali; i) agli enti morali; l) agli enti ecclesiastici. L’esonero Sud pmi e SUD (comma 213), fermo restando i princìpi generali di cui all’articolo 31, D.Lgs. 150/2015, sono subordinati al rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 1, comma 1175, L. 296/2006. Inoltre, le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall’articolo 3, L. 68/1999. L’esonero non è cumulabile con gli esoneri previsti agli articoli 21 (Incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica), 22 (Bonus giovani), 23 (Bonus donne) e 24 (Bonus ZES) del D.L. 60/2024 (Decreto coesione). | |
Commi da 413 a 420 | Nuova decontribuzione Sud Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è concesso ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi Inail. L’esonero si applica ai datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di microimpresa o di piccola e media impresa ai sensi dell’allegato I, Regolamento 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014. L’esonero è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale, rispetto all’anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero Sud è riconosciuto e modulato come segue: a) per l’anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024; b) per l’anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025; c) per l’anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026; d) per l’anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027; e) per l’anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028. Il nuovo esonero Sud (comma 413) non si applica: a) ai rapporti di apprendistato; b) agli enti pubblici economici; legislazione regionale; d) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione; e) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona, e iscritte nel registro delle persone giuridiche; c) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della f) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 267/2000; g) ai consorzi di bonifica; h) ai consorzi industriali; i) agli enti morali; l) agli enti ecclesiastici. Fermi restando i princìpi generali di cui all’articolo 31, D.Lgs. 150/2015, il diritto alla fruizione dell’esonero Sud è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 1, comma 1175, L. 296/2006 e non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall’articolo 3, L. 68/1999. L’esonero non è cumulabile con gli esoneri previsti agli articoli 21 (Incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica), 22 (Bonus giovani), 23 (Bonus donne) e 24 (Bonus ZES) del D.L. 60/2024 (Decreto Coesione). L’esonero Sud è subordinato, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue, all’autorizzazione della Commissione europea ed è sospeso fino alla data di adozione della decisione. |
Comma 426 | Entrata in vigore esoneri contributivi Sud (co. 406 e co. 413) Le disposizioni dei commi 405 e 425 del presente articolo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. |
Commi 427-429 | Modifiche al credito d’imposta Transizione 5.0 A decorrere dagli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024, per effetto delle modifiche apportate: a) il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate; b) è previsto l’incremento della maggiorazione riconosciuta, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, nei termini che seguono: – al 130% del costo per i moduli fotovoltaici prodotti nell’Unione Europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5% di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), D.L. 181/2023; – al 140% del costo per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti nell’Unione Europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b), D.L. 181/2023; – al 150% per i moduli prodotti nell’Unione Europea composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione Europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24% di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), D.L. 181/2023; c) viene elevata al 35% l’aliquota del credito d’imposta per la quota di investimenti d’importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro; d) viene soppresso il riferimento alla misura dell’incremento del credito d’imposta al 20%, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o dei processi produttivi interessati dall’investimento superiore al 10%, per il quale la vigente formulazione prevede l’aliquota del 15%; e) viene soppresso il riferimento alla misura dell’incremento del credito d’imposta al 25%, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o dei processi produttivi interessati dall’investimento superiore al 15%, per il quale la vigente formulazione prevede l’aliquota del 15%; f) si prevede che, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario; g) con il nuovo comma 9-bis, articolo 38, D.L. 19/2024, si definisce la misura della contribuzione al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi (rispettivamente pari al 3% e al 5%), per gli investimenti in beni di cui all’Allegato A annesso alla L. 232/2016 (beneficiari del credito d’imposta industria 4.0) caratterizzati da un miglioramento dell’efficienza energetica, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio. Inoltre, il nuovo comma 9-ter, prevede che la riduzione dei consumi energetici si considera, in ogni caso, conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCo) in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l’impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici differenziata a seconda che si faccia riferimento alla struttura produttiva o ai processi produttivi interessati dall’investimento, rispettivamente, non inferiore al 3% e al 5%; h) si prevede la cumulabilità del credito d’imposta Transizione 5.0 con il credito per investimenti nella Zona economica speciale (ZES unica – Mezzogiorno) di cui all’articolo 16, D.L. 124/2023 e nella Zona logistica semplificata (ZLS) di cui all’articolo 13, D.L. 60/2024. Inoltre, il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. Infine, viene chiarito che il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione Europea (di cui all’articolo 9, Regolamento 2021/241), a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. |
Commi 436-444 | Aliquota ridotta Ires per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati Per il solo periodo di imposta 2025, è prevista la riduzione dell’aliquota Ires al 20% per le società e gli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), Tuir, al ricorrere cumulativamente delle seguenti condizioni: – accantonamento ad apposita riserva di una quota minima pari all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024; – destinazione di una quota pari ad almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20.000 euro), a investimenti nell’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B alla L. 232/2016 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0) e nell’articolo 38, D.L. 19/2024 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0), che siano effettuati tra il 1° gennaio 2025 e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Ai fini della fruizione dell’Ires ridotta è, inoltre, necessario che: – nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024: a) il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente; b) siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l’1% del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente (ovvero quello in corso al 31 dicembre 2024) e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione; – l’impresa non abbia fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, a eccezione del caso in cui l’integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali. Sono escluse dal beneficio le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari. Sono cause di esclusione: a) distribuzione della quota di utile accantonata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024; b) dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinazione stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, dei beni oggetto di investimento entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento. Possono fruire dell’aliquota ridotta, in riferimento al reddito di impresa prodotto, anche gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, nonché gli Oicr, residenti nel territorio dello Stato. Se le società e gli enti beneficiari partecipano al consolidato nazionale o mondiale, l’importo su cui spetta l’aliquota del 20% è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Inoltre, in caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale di cui all’articolo 115, Tuir, l’importo su cui spetta l’aliquota dl 20% è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. Ai fini della determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe stata determinata non applicando le presenti disposizioni. Infine, con Decreto Mef sarà data attuazione alle disposizioni anche al fine di prevedere le disposizioni di coordinamento con altre norme dell’ordinamento tributario, nonché al fine di disciplinare le modalità di riversamento dell’agevolazione nelle ipotesi di decadenza dal beneficio. |
Commi 445-448 | Modifiche al credito d’imposta Transizione 4.0 Viene limitata la validità del credito di imposta di cui al comma 1057-bis, L. 178/2020, al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Inoltre, viene abrogato il comma 1058-ter e si adeguano, conseguentemente, tutti i riferimenti contenuti alla disciplina del credito di imposta “Transizione 4.0”. Tuttavia, il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, L. 178/2020, è riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. Tale limite non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui sopra, l’impresa deve trasmettere telematicamente al Mimit una comunicazione concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato sulla base del modello di cui al Decreto Direttoriale 24 aprile 2024. Con apposito, Decreto direttoriale verranno apportate le necessarie modificazioni al predetto Decreto. Da ultimo, viene prevista una procedura di monitoraggio della fruizione dei crediti d’imposta. Il Mimit trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa il Mimit ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l’invio delle richieste per la fruizione dell’agevolazione. |
Comma 449 | Credito d’imposta per la quotazione delle pmi Il credito di imposta di cui all’articolo 1, commi 89-92, L. 205/2017, riconosciuto in relazione alle spese di consulenza sostenute dalle pmi per la quotazione, viene prorogato fino al 31 dicembre 2027. Conseguentemente, vengono aggiornati i limiti di utilizzo del medesimo credito d’imposta. |
Comma 450 | Fondo di garanzia per le pmi Viene prorogato al 31 dicembre 2025 il termine di operatività della disciplina del Fondo di garanzia pmi, parzialmente derogatoria di quella ordinaria. Contestualmente, vengono apportate le seguenti modifiche: a) la percentuale massima di copertura del Fondo per il finanziamento di esigenze di liquidità viene portata al 50%, per tutte le PMI, a prescindere dalle fasce del modello di valutazione cui appartengono; b) si riconosce la percentuale massima di copertura del Fondo dell’80% in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a 100.000 euro – anziché 80.000 euro come attualmente previsto – nel caso di riassicurazione richiesta da garanti autorizzati; e c) si rimuove il limite minimo dei 250 dipendenti ai fini dell’individuazione delle imprese in ordine alle quali trovano applicazione le percentuali di copertura del Fondo già consentite per le c.d. “mid cap”. |
Commi 458-460 | Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta in R&S Ai soggetti che hanno fruito del credito d’imposta R&S di cui all’articolo 3, D.L. 145/2013, e che hanno aderito alla procedura di riversamento dell’importo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, D.L. 146/2021, è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato in termini percentuali a quanto riversato, nel limite di spesa di: – 60 milioni di euro per l’anno 2025; – 50 milioni di euro per l’anno 2026; – 80 milioni di euro per l’anno 2027; e – 60 milioni di euro per l’anno 2028. Le modalità di erogazione del contributo, le percentuali e la rateizzazione dello stesso sono stabilite, con Decreto Mimit, di concerto con il Mef, da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2025. |
Comma 461 | Nuova Sabatini Viene rifinanzia di: – 400 milioni di euro per l’anno 2025; – 100 milioni di euro per l’anno 2026; e – 400 milioni per gli anni dal 2027 al 2029 l’autorizzazione di spesa relativa alla c.d. Nuova Sabatini. |
Commi 463-473 | Misure per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane Viene previsto l’utilizzo del fondo rotativo di cui all’articolo 2, comma 1, D.L. 251/1981, c.d. Fondo 394, per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che operano o intendono investire in America centrale o meridionale. Tali finanziamenti sono destinati a sostenere vari tipi di investimenti, tra cui quelli produttivi, commerciali, per il rafforzamento patrimoniale, l’innovazione tecnologica, digitale ed ecologica, nonché per la formazione. Le agevolazioni si estendono anche alle imprese che sono stabilmente fornitrici di quelle operanti nelle suddette aree geografiche. Inoltre, in tali casi, si consente il cofinanziamento a fondo perduto previsto dal Fondo per la promozione integrata (di cui all’articolo 72, comma 1, lettera d), D.L. 18/2020). Il sostegno si applica nel rispetto della disciplina sugli aiuti de minimis, secondo modalità, termini e condizioni stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni che determina – nel limite di 200.000 di euro – la quota parte delle risorse (disponibili) del Fondo 394 da destinare alla misura. Il fondo è accessibile dalle imprese con sede legale in Italia che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti: 1. presentano un piano di investimenti in America centrale o meridionale, secondo le modalità stabilite dalla citata deliberazione del Comitato agevolazioni; 2. hanno un fatturato estero che supera la soglia minima prestabilita dalla deliberazione del Comitato agevolazioni e: – sono già stabilmente presenti sul mercato centro o sudamericano, oppure – hanno realizzato un volume di import-export verso questi mercati non inferiore alle soglie stabilite dal Comitato agevolazioni; 3. fanno parte di una filiera produttiva orientata all’esportazione, con una percentuale significativa del fatturato derivante da forniture a imprese che: – sono stabilmente presenti sul mercato centro o sudamericano; oppure – hanno un volume di import-export con questi mercati non inferiore alle soglie stabilite dal Comitato agevolazioni. Le domande, se presentate fino al 31 dicembre 2026, e su domanda del richiedente, sono esentate dalla prestazione della garanzia. Per le domande di finanziamento agevolato del Fondo 394 riguardanti l’America centrale o meridionale proposte da imprese localizzate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i cofinanziamenti a fondo perduto di cui al Fondo per la promozione integrata sono concessi – anziché fino al 10% dei finanziamenti concessi dal Fondo 394, come previsto in via ordinaria dalla legge istitutiva del Fondo per la promozione integrata – fino al limite del 20% dei finanziamenti concessi dal Fondo 394. Alle domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394 a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica (ammesse ai sensi dell’articolo 7, D.M. 1° giugno 2023), presentate fino al 31 dicembre 2026 dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd. elettrivore) come definite dall’articolo 3, commi 1-3, D.L. 131/2023, o dalle imprese che hanno intrapreso comprovati percorsi certificati di efficientamento energetico secondo termini e modalità individuati con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni, si applica la seguente disciplina: a) sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia; b) è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto da parte del Fondo per la promozione integrata fino al 10% dei finanziamenti concessi dal Fondo 394. |
Commi 485-491 | Credito d’imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica Viene esteso al 2025 il credito d’imposta per investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica), prevedendo un limite di spesa pari a 2.200 milioni di euro per l’anno 2025. Ai fini della fruizione, gli operatori economici, per il 2025, devono: – comunicare all’Agenzia delle entrate – tra il 31 marzo 2025 e il 30 maggio 2025 – l’ammontare delle spese ammissibili sostenute a partire dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025; – trasmettere all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dall’agevolazione – tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025 – una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata. La comunicazione integrativa deve altresì indicare: – l’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, corredato dalle relative fatture elettroniche e dagli estremi della certificazione circa l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, di cui al Decreto 17 maggio 2024; – un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella prima comunicazione inviata agli uffici fiscali. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2025, saranno approvati i modelli da utilizzare per le suddette comunicazioni e la definizione delle relative modalità di trasmissione telematica. |
Comma 520 | Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande Viene modificato l’articolo 1, comma 58, L. 197/2022, innalzando al 30% il limite previsto del reddito percepito nell’anno dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande per le relative prestazioni di lavoro cui applicare l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. Viene, inoltre, elevato a 75.000 euro il limite del reddito di lavoro dipendente cui si applica il regime di tassazione sostitutiva. |
Commi 541-543 | Disposizioni in materia di agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno In base all’articolo 10, comma 6, D.M. 115/2017, è autorizzato il Masaf all’adempimento, per gli anni dal 2018 al 2022, degli obblighi di registrazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato ivi previsti per gli aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati. Conclusi gli adempimenti di registrazione, se il credito di imposta è stato usufruito nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, si esclude l’adozione di ogni atto di recupero ai sensi degli articoli 1, commi 31-36, L. 234/2021, ovvero ai sensi della procedura prevista per il recupero di agevolazioni e contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, e articolo 38-bis, D.P.R. 600/1973, relativo al recupero di crediti non spettanti o inesistenti, nonché degli avvisi di accertamento. |
Commi 544-546 | Credito d’imposta ZES per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, delle foreste della pesca e dell’acquacoltura Viene esteso il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, anche all’anno 2025 nel limite massimo di spesa di 50 milioni. Per l’anno 2025, ai fini della fruizione del credito d’imposta, i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. A pena di decadenza dall’agevolazione i soggetti interessati comunicano, altresì, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1°gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2025 è approvato il modello di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al primo periodo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica. Per le finalità di cui al secondo periodo, i soggetti interessati si avvalgono del modello di comunicazione già approvato dal direttore dell’Agenzia delle entrate per l’anno 2024, nonché del relativo contenuto e modalità di trasmissione. Ai fini del rispetto del limite di spesa per l’anno 2025, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all’importo del credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni. La percentuale è ottenuta calcolando il rapporto tra il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%. |
Comma 551 | Regime fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche Per effetto della nuova lettera l-bis) inserita nell’articolo 50, comma 1, Tuir, i compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche sono considerati, ai fini Irpef, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. Ai sensi della nuova lettera d-bis.1) dell’articolo 52, comma 1, Tuir, ai fini della determinazione del reddito, i compensi sopra citati concorrono a formare il reddito per la parte eccedente complessivamente nel periodo d’imposta la soglia di 15.000 euro. |
Comma 552 | Iscrizione alla Gestione separata dell’Inps degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella Con decorrenza 1° gennaio 2025 gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, organizzate dal Masaf e per le quali è autorizzato l’esercizio di scommesse sportive, devono obbligatoriamente iscriversi alla cosiddetta Gestione separata dell’Inps. |
Commi 554-557 | Contributo alle imprese zootecniche per i danni derivanti dal virus della “lingua blu” È concesso, per l’anno 2025, un contributo a fondo perduto di 10 milioni di euro in favore delle imprese zootecniche che abbiano subito danni in conseguenza dell’abbattimento di animali affetti dalla malattia denominata “lingua blu”. Con Decreto Masaf sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al Fondo sopra menzionato. |
Comma 611 | Indennità discontinuità Spettacolo A decorrere dal 1° gennaio 2025, al D.Lgs. 175/2023, sono apportate le seguenti modificazioni L’indennità di discontinuità è riconosciuta ai lavoratori: 1. in possesso di un reddito Irpef, determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a 30.000 euro (fino al 31 dicembre 2024, 25.000 euro) nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda (articolo 2, comma 1, lettera c)); 2. che hanno maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 51 giornate (fino al 31 dicembre 2026, 60) di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (articolo 2, comma 1, lettera d)); Inoltre, mediante modifica del comma 1, articolo 3, D.Lgs. 175/2023, è abrogata la disposizione che prevedeva, ai fini della durata dell’indennità di discontinuità, l’esclusione dal computo dei periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione di altra prestazione di disoccupazione. Cambia anche il termine di presentazione della domanda (articolo 3, comma 3): 30 aprile (fino al 31 dicembre 2024, 30 marzo) di ogni anno a pena di decadenza. Infine, viene abrogato l’articolo 5, D.Lgs. 175/2023, che prevedeva percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell’indennità di discontinuità. |
Comma 663 | Proroga esenzione imposte di bollo e di registro, Irpef, Ires, Imu e Tasi Viene proroga al 31 dicembre 2025 l’esenzione di cui all’articolo 48, comma 7, D.L. 189/2016, dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla P.A. in favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016, nonché di quello del 18 gennaio 2017. Inoltre, viene previsto che i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui sopra, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef e Ires, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno d’imposta 2024. I predetti fabbricati sono, altresì, esenti dall’applicazione dell’Imu e della Tasi a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. |
Comma 666 | Proroga dell’esenzione dai canoni in materia di pubblicità e occupazione aree pubbliche È prevista la non debenza, per l’anno 2025, dei canoni di cui all’articolo 1, commi 816-847, L. 160/2019, in materia di pubblicità comunale, di autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché di occupazione di spazi ed aree pubbliche per le attività con sede legale od operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, D.L. 189/2016. |
Commi 679-680 | Esenzione Imu sisma Umbria e Marche Per effetto del nuovo comma 560-bis dell’articolo 1, L. 213/2023, per l’anno 2025, ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l’agibilità intervengano prima del 31 dicembre 2025, è prevista l’esenzione dall’applicazione dell’Imu. L’agevolazione è rivolta ai fabbricati a uso abitativo, ubicati nella Regione Umbria e nella Regione Marche, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, a condizione che siano distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto totalmente o parzialmente inagibili. |
Commi 726-729 | Adeguamento della disciplina dell’addizionale regionale all’Irpef alla nuova disciplina Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale all’Irpef con la nuova articolazione degli scaglioni dell’Irpef di cui all’articolo 11, comma 1, Tuir, è differito al 15 aprile 2025 il termine di cui all’articolo 50, comma 3, secondo periodo, D.Lgs. 446/1997 per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l’anno di imposta 2025. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell’addizionale regionale all’Irpef sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall’articolo 11, comma 1, Tuir, vigenti fino 1° gennaio 2025. Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo è fissato al 15 aprile 2025. Nel caso in cui le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non approvino entro i termini stabiliti la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l’addizionale regionale all’Irpef si applicherà sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento. Infine, è differito al 15 maggio 2025 il termine di cui all’articolo 50, comma 3, quarto periodo, D.Lgs. 446/1997, entro cui le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale all’Irpef prevista ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 360/1998. |
Commi 750 | Adeguamento della disciplina dell’addizionale comunale all’Irpef alla nuova disciplina Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale comunale all’Irpef con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell’Irpef prevista dall’articolo 11, comma 1, Tuir, i Comuni per l’anno 2025 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i Comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell’addizionale regionale all’Irpef sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall’articolo 11, comma 1, Tuir, vigenti fino al 1° gennaio 2025. Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo è fissato al 15 aprile 2025. Infine, qualora i Comuni non adottino la delibera di cui sopra o non la trasmettono entro il termine stabilito dall’articolo 14, comma 8, D.Lgs. 23/2011, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l’addizionale comunale all’Irpef si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento. |
Comma 860 | Obbligo pec per amministratori società Viene modificato l’articolo 5, comma 1, D.L. 179/2012, disponendo l’estensione dell’obbligo di possedere un indirizzo di pec anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria. |
Commi 862-863 | Accantonamenti oneri connessi ai piani di stock option Viene introdotto il nuovo comma 6-bis nell’articolo 95, Tuir, riconoscendo ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs la deducibilità dei componenti negativi imputati a Conto economico riferiti alle operazioni con pagamento basato su azioni (c.d. stock option) regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale ovvero con azioni di altre società del gruppo solo al momento di assegnazione di tali strumenti. In tale momento, sono, altresì, riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati a seguito di tali operazioni. Il criterio di deducibilità al momento di assegnazione ai beneficiari del piano di stock option si applica alle operazioni con pagamento basato su azioni i cui oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci riferiti all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2025 oppure nei successivi. |
Comma 869 | Tax credit cinema Viene modificato l’articolo 15, L. 220/2016, dedicato al credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva. Il credito d’imposta in parola è riconosciuto in misura non inferiore al 15% e non superiore al 40% del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive. Le aliquote sono determinate tramite un Decreto ministeriale attuativo nei seguenti termini: – per le opere cinematografiche, l’aliquota è prevista nella misura massima del 40%. È possibile prevedere aliquote diverse, o prevedere l’esclusione dall’accesso al credito d’imposta, per le imprese non indipendenti o per quelle non europee, e, ferma restando la misura massima del 40%, è possibile prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; – per le opere audiovisive, l’aliquota massima del 40% può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un’emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale; anche in questo caso è fatta salva la possibilità di prevedere differenziazioni dell’aliquota, o di prevedere l’esclusione dall’accesso al credito d’imposta, per le imprese non indipendenti o per quelle non europee, nonché quella di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile. Viene modificato il successivo articolo 21, comma 5, L. 220/2016, stabilendo che il credito d’imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale è “definito prendendo a riferimento quanto previsto dall’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, anche avuto riguardo alla natura e tipologia delle prestazioni professionali e delle opere beneficiarie” e non più quindi che non possa eccederel’importo massimo fissato da tale articolo. Inoltre, viene limitato l’ambito di applicazione materiale del periodo in questione alle sole previsioni di cui all’articolo 15, L. 220/2016, e dunque al solo credito d’imposta destinato alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva. Ne consegue che, in riferimento agli altri crediti di imposta di cui agli articoli da 16 a 20, L. 220/2016, quanto previsto dall’articolo 23-ter, D.L. 201/2011, in ordine al trattamento economico massimo cessa di avere ogni rilievo. |