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Con la Circolare n. 3 del 25 novembre 2024 (CLICCA QUI PER SCARICARLA), l’Albo Nazionale gestori ambientali ha voluto fornire chiarimenti sull’applicazione dell’art. 14 bis della Legge 14 novembre 2024, n. 166 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.”
Le modalità di gestione dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) sono state modificate a seguito della pubblicazione in G.U. della Legge n.166 del 14 novembre 2024, che ha introdotto misure semplificate per la raccolta e il trasporto attraverso il portale del Centro di coordinamento RAEE cancellando l’obbligo di iscrizione all’Albo in categoria 3bis.
In particolar modo, ai commi 7 e 10 dell’art.14 bis, del suddetto provvedimento è sancito che:
✓ “Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”(comma 7);
✓ “I regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e delmare 8 marzo 2010, n. 65 e 31 maggio 2016, n. 121, sono abrogati” (comma 10). Ai sensi del combinato disposto dei suddetti commi 7 e 10, pertanto, la categoria 3-bis dell’Albo gestori ambientali, deve ritenersi abrogata. In accordo con tale recente previsione, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali sta procedendo d’ufficio alla cancellazione delle iscrizioni alla categoria 3-bis per le imprese interessate a far data dal 15 novembre 2024.
Qualora tali imprese risultino iscritte anche ad altre categorie, l’iscrizione relativa a queste ultime non subirà alcuna modifica e rimarrà regolarmente attiva.