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NOTIZIE IN SINTESI
- Termine richiesta cin al 1° gennaio
- Rinvio di 10 giorni per le scadenze del 29 e 30 ottobre
- Al via la consultazione pubblica sui crediti d’imposta beni materiali 4.0
- Tassazione atti notarili di rettifica
- Non rilevante il reddito da cpb per i contributi previdenziali a casse private
NEWS E INFORMATIVE
- Gli acconti di imposta per il 2024
- Saldo imu relativo all’anno 2024
- Più agevole con le nuove deleghe il rapporto con l’intermediario
- Rivalutazione quote e terreni entro il 30 novembre 2024
- Note di credito: per l’agenzia la rinuncia unilaterale al credito non è assimilabile al mancato
- incasso
- Plusvalenze da cessione di fabbricati sui quali sono stati eseguiti lavori “superbonus”
- Utilizzo del credito di imposta 4.0 solo con comunicazione telematica
APPROFONDIMENTI
- Aspetti fiscali e contabili degli omaggi natalizi
SCADENZIARIO
- Principali scadenze dal 16 novembre al 15 dicembre 2024
NOTIZIE IN SINTESI
TERMINE RICHIESTA CIN AL 1° GENNAIO 2025 |
Con riferimento alla procedura per la richiesta e l’attribuzione del codice identificativo nazionale (CIN) di cui all’articolo 13-ter, D.L. 145/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. 191/2023, in considerazione della precipua finalità della Banca dati delle strutture ricettive (BDSR), volta in particolare ad assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, la sicurezza del territorio e il contrasto a forme irregolari di ospitalità e visto l’obiettivo di garantire sia il buon funzionamento dell’innovativo sistema di interoperabilità tra banche dati, sia l’affidabilità e la sicurezza dei portali telematici sui quali vengono pubblicati gli annunci, è emersa l’opportunità di uniformare il termine entro cui i soggetti interessati hanno l’obbligo di munirsi del CIN che deve, pertanto, intendersi fissato nella data del 1° gennaio 2025, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla citata norma. |
(Ministero del turismo, avviso del 22 ottobre 2024) |
RINVIO DI 10 GIORNI PER LE SCADENZE DEL 29 E 30 OTTOBRE |
Sogei ha comunicato che dalle ore 12.48 del 29 ottobre 2024 alle ore 9.56 del 30 ottobre 2024 si è verificata un’anomalia nel proprio sistema di acquisizione dei modelli F24 telematici, che ha impropriamente comportato lo scarto delle deleghe di pagamento con motivazione “Squadratura contabile sezione erario”. In applicazione dell’articolo 1, D.L. 498/1961, si dispone quindi che i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’Erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento, ossia 10 giorni dal 31 ottobre. |
(Agenzia delle entrate, comunicato stampa 31 ottobre 2024) |
AL VIA LA CONSULTAZIONE PUBBLICA SUI CREDITI D’IMPOSTA BENI MATERIALI 4.0 |
Il Mef con un avviso del 22 ottobre informa della Consultazione pubblica sui crediti d’imposta beni materiali 4.0 ai sensi degli articoli 16 e 18, D.P.C.M. 169/2017. La Consultazione è iniziata il 22 ottobre e terminerà il 19 novembre. Dal sito Mef sono resi disponibili: – il file “Questionario beni materiali 4.0_def” da allegare al form di partecipazione, – il form di partecipazione alla consultazione. |
(Mef, avviso 22 ottobre 2024) |
TASSAZIONE ATTI NOTARILI DI RETTIFICA |
Con risposta a istanza di interpello n. 214/E del 31 ottobre l’Agenzia delle entrate chiarisce il perimetro di tassazione ai fini dell’imposta di registro di un atto notarile di rettifica e conferma di atto nullo, in tal caso l’imposta di registro applicabile è pari al 3% pari a quella prevista per gli atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. |
(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 214/E/2024) |
NON RILEVANTE IL REDDITO DA CPB PER I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CASSE PRIVATE |
L’Associazione degli enti previdenziali privati (Adepp) ha sottolineato che il concordato biennale previsto dal DLgs. 13/2024 non influenza gli obblighi contributivi a cui sono sottoposti i professionisti iscritti in quanto l’applicazione dell’articolo 30 alle casse di previdenza violerebbe l’autonomia gestionale e contabile delle casse stesse, protetta dall’articolo 2, D.Lgs. 509/1994. |
(Associazione degli enti previdenziali privati, informativa sul proprio sito) |
NEWS E INFORMATIVE
GLI ACCONTI DI IMPOSTA PER IL 2024
Il prossimo 2 dicembre (essendo il 30 novembre sabato) scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo di imposta 2024.
L’acconto, come di consueto, può essere determinato con 2 differenti metodologie:
1. metodo storico: il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente periodo d’imposta 2023;
2. metodo previsionale: il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per il periodo d’imposta 2024 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio.
Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l’Agenzia delle entrate potrà irrogare le sanzioni nella misura edittale del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito della emissione del c.d. “avviso bonario”), salvo non si provveda a rimediare con l’istituto del ravvedimento operoso.
Contribuenti assoggettati agli Isa (Indicatori sintetici affidabilità)
Si rammenta che con l’articolo 58, D.L. 124/2019, il Legislatore ha disposto un cambiamento delle regole di determinazione degli acconti (Irpef, Ires e Irap) con il metodo storico.
Occorre in primis rilevare che dal punto di vista soggettivo la nuova disposizione normativa non interessa tutti i contribuenti bensì:
- i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro;
- i soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, Tuir a società, associazioni e imprese assoggettate agli Isa con il requisito della soglia di ricavi o compensi.
Per i citati soggetti la misura dei versamenti a titolo di acconto – complessivamente pari al 100% dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta precedente – viene equamente suddivisa al 50% tra primo e secondo acconto.
Contribuenti non assoggettati agli Isa (Indicatori sintetici affidabilità)
Per i soggetti diversi da quelli indicati in precedenza, invece, le regole di versamento dell’acconto rimangono invariate:
- la misura degli acconti Irpef è fissata al 100% dell’imposta del periodo di imposta 2023, corrispondente al rigo “differenza” del quadro RN del modello Redditi 2024. Il totale in tal modo determinato è suddiviso in 2 quote, il 40% versato a partire dal 30 giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre;
- la misura degli acconti Ires è fissata al 100% dell’imposta del periodo di imposta 2023, rigo “Ires dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello Redditi 2024. Il totale va suddiviso in 2 quote, il 40% da versato a partire dal 30 giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre;
- le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale (Irap) seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi, sia per i soggetti Irpef sia per quelli Ires, la misura dell’acconto è fissata al 100% dell’imposta del periodo di imposta 2023, da suddividere in 2 quote con le stesse modalità previste per il tributo dovuto (Irpef o Ires).
Compensazione
Il contribuente può avvalersi, a sua scelta:
- della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
- della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires o Irap).
Si ricorda che per la compensazione orizzontale dei crediti di importo complessivo superiore a 5.000 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all’Iva e all’Irap vige l’obbligo di effettuare i controlli ai fini del rilascio del visto di conformità sul modello dichiarativo, necessario per effettuare le compensazioni nel modello F24.
Si ricorda, infine, che ai sensi dell’articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti cartelle iscritte a ruolo scadute di importo superiore a 1.500 euro. In tale caso la compensazione dei crediti torna a essere possibile solo dopo aver provveduto al pagamento o alla rateizzazione dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione mediante utilizzo di crediti fiscali, da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo “RUOL” istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.
Adesione al concordato preventivo biennale
Per il primo anno d’imposta di adesione al concordato e per i soggetti che utilizzano il metodo storico nel calcolo degli acconti, la circolare n. 18/E/2024 stabilisce l’applicazione di una maggiorazione:
- del 10% per i soggetti Irpef/Ires sulla differenza tra i righi P06 e P04 del quadro P dell’applicazione Isa;
- del 3% per i soggetti Irap sulla differenza tra i righi P08 e P05 del quadro P dell’applicazione Isa;
- del 10% o del 3% (nel caso di nuova attività articolo 1, comma 65) sulla differenza tra i righi LM63 e LM34 del quadro LM del modello Redditi PF.
Nella stessa circolare è stato anche ribadito che in caso di adesione da parte di società o associazioni, la maggiorazione deve essere versata pro quota da parte dei singoli soci o associati mentre, con riferimento all’impresa familiare, è stato chiarito che anche i collaboratori dell’impresa familiare sono obbligati al versamento della maggiorazione in base alla loro quota di partecipazione.
Si ricorda inoltre che qualora il contribuente non abbia dovuto versare imposte nel periodo di imposta precedente rispetto a quello cui si riferisce la proposta di concordato, il contribuente è comunque tenuto al versamento della maggiorazione e che se il valore del rigo P04 fosse negativo, la maggiorazione va calcolata sulla differenza tra il valore indicato nel rigo P06 e zero.
SALDO IMU RELATIVO ALL’ANNO 2024
Si ricordano le principali regole applicative Imu, partendo dalle scadenze e regole di versamento, per poi rammentare (sinteticamente) quali sono gli immobili interessati dal prelievo, le basi imponibili e le eventuali riduzioni.
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine:
- il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
- il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente;
- l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a carico dell’acquirente nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Versamenti
L’Imu viene versata integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell’Erario sarà riservata una quota di imposta afferente i fabbricati di categoria catastale D, applicando l’aliquota d’imposta dello 0,86% (all’Erario va lo 0,76%, mentre e lo 0,10% al Comune, che comunque può incrementare l’aliquota fino a raggiungere l’1,06% complessivo).
L’acconto era dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l’anno precedente, mentre il conguaglio a saldo viene determinato sulla base delle aliquote deliberate per l’anno corrente, se pubblicate entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote dell’anno precedente).
Scadenza | Parametri di calcolo | |
Acconto 2024 | 17 giugno 2024 | Aliquote anno precedente |
Saldo 2024 | 16 dicembre 2024 | Aliquote anno in corso (se pubblicate entro il 28 ottobre) |
Era consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno: in tal caso si doveva da subito tenere conto delle aliquote deliberate per l’anno in corso. In tal caso, nulla sarà dovuto in occasione della scadenza del saldo.
Modalità di versamento
Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo. Si riportano i codici tributo dell’Imu.
Codice tributo Imu | Immobile | Destinatario versamento |
3912 | Abitazione principale e pertinenze | Comune |
3914 | Terreni | Comune |
3916 | Aree fabbricabili | Comune |
3918 | Altri fabbricati | Comune |
3925 | Fabbricati D | Stato |
3930 | Fabbricati D (incremento) | Comune |
L’utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.
Le aliquote applicabili
L’aliquota di base prevista per l’Imu è stata fissata allo 0,86%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento sino all’1,06%, oppure ridurla sino all’azzeramento (a eccezione dei fabbricati di categoria D, per i quali l’aliquota minima è pari alla quota erariale, ossia lo 0,76%).
Inoltre, vi è la possibilità di incrementare l’aliquota massima di un ulteriore 0,08% (portando quindi l’aliquota all’1,14%) solo per i Comuni che in passato avevano deliberato analogo incremento ai fini Tasi.
I soggetti passivi
Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:
- il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
- l’usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare);
- il titolare del diritto d’uso;
- il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei 2 coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l’imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
- il titolare del diritto di enfiteusi;
- il titolare del diritto di superficie;
- il concessionario di aree demaniali;
- nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di leasing il soggetto passivo è l’utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l’immobile in corso di costruzione);
- il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l’immobile, non deve versare).
Gli utilizzatori degli immobili (locatari, comodatari, etc.) non hanno alcun obbligo di versamento Imu in relazione a tali immobili.
Gli immobili interessati
L’Imu è dovuta in relazione agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune, con esclusione dell’abitazione principale (se l’immobile è diverso da A/1, A/8 e A/9) e delle relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7).
Per abitazione principale si intende l’unico fabbricato nel quale il contribuente ha stabilito la dimora e la residenza.
Imu | |||
Fabbricati | Æ | Sì | |
Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati | Æ | No (solo A/1, A/8, A/9) | |
Fabbricati rurali | Æ | Si | |
Aree fabbricabili | Æ | Sì | |
Terreni agricoli | Æ | Sì |
Fabbricati
A esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili rivalutati), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.
Categoria catastale | Moltiplicatore |
A (diverso da A/10) – C/2 – C/6 – C/7 | 160 |
B | 140 |
C/3 – C/4 – C/5 | 140 |
A/10 e D/5 | 80 |
D (escluso D/5) | 65 |
C/1 | 55 |
I fabbricati rurali strumentali (stalle, depositi attrezzi, etc.) sono imponibili Imu applicando un’aliquota particolarmente ridotta pari allo 0,1% che il Comune può ridurre sino all’azzeramento.
È prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili e inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 42/2004.
I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, sono esenti da imposta.
È possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato; tale agevolazione è comunque soggetta al rispetto di determinati vincoli.
Terreni agricoli
La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.
I terreni sono esenti da Imu nelle seguenti situazioni:
- quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare n. 9/1993. Alcuni Comuni sono designati parzialmente montani (PD) e l’esenzione vale per una parte del territorio comunale;
- terreni ubicati nelle cosiddette “isole minori” indicate nell’allegato A della L. 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna);
- per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, purché iscritti nell’apposita previdenza, l’esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati (quindi anche in territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano posseduti e condotti da parte di tali soggetti;
- i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile sono del tutto esenti.
Aree edificabili
La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.
Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno, saranno esentati da Imu come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.
In caso di utilizzazione edificatoria dell’area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l’immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.
PIÙ AGEVOLE CON LE NUOVE DELEGHE IL RAPPORTO CON L’INTERMEDIARIO
Con l’articolo 21, D.Lgs. 1/2024, è stato stabilito che gli intermediari autorizzati possono essere delegati per l’accesso a un aumentato numero di servizi disponibili presso l’Agenzia delle entrate e presso l’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Per ampliare l’insieme dei servizi accessibili occorrerà compilare un unico modello di delega che contenga l’individuazione espressa dei servizi che il contribuente intende delegare all’intermediario.
Con il provvedimento prot. n. 0375356/2024 del 2 ottobre 2024 l’Agenzia delle entrate ha definito le modalità di attuazione della delega e approvato il modello.
Intermediari autorizzati
La delega può essere conferita ai dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, tributaristi iscritti nell’apposito elenco della CCIAA, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, Caf e altri incaricati individuati con Decreto Mef.
Si ricorda, in deroga a quanto sopra, che i servizi di “fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche” e “accreditamento e censimento dispositivi” possono essere delegati anche a soggetti diversi dagli intermediari.
La delega, scadente il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è conferita, può essere revocata in qualunque momento e può anche essere rinunciata dall’intermediario stesso.
La revoca può essere disposta presentando l’apposito modello e barrando la casella “Revoca delega” mentre la rinuncia dell’intermediario va comunicata esclusivamente per via telematica.
La rinuncia riguarda tutti i servizi delegati (non è quindi ammessa la rinuncia parziale) ed è immediatamente efficace.
Servizi oggetto di delega
Il provvedimento specifica che possono essere oggetto di delega:
1. la consultazione del cassetto fiscale;
2. i servizi di fatturazione elettronica o corrispettivi telematici e, nello specifico:
- consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici;
- consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva;
- registrazione dell’indirizzo telematico;
- fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche;
- accreditamento e censimento dei dispositivi;
3. l’acquisizione dei dati Isa e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale;
4. i servizi on line dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
I servizi possono essere delegati per intero o parzialmente.
Conferimento
La delega può essere conferita al massimo a 2 intermediari.
Sono previste 3 modalità distinte per il conferimento della delega:
1. a opera del contribuente, che vi provvede attraverso la specifica funzionalità web disponibile nella sua area riservata;
2. a cura dell’intermediario delegato, mediante la trasmissione di un file xml firmato digitalmente dal contribuente, ovvero sottoscritto dallo stesso con il processo di firma elettronica avanzata (FEA), in tale ultima ipotesi, la trasmissione del file avviene previa sottoscrizione del medesimo anche da parte dell’intermediario, con propria firma digitale;
3. a cura dell’intermediario, mediante l’erogazione ai propri assistiti di un servizio web che utilizza un particolare processo di FEA.
Qualora si intenda delegare, per i soli servizi di “fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche” e di “accreditamento e censimento dispositivi”, un soggetto diverso dagli intermediari, la comunicazione di cui sopra può essere fatta soltanto a opera del contribuente dalla propria area riservata.
La delega è immediatamente attiva se conferita direttamente dal contribuente, diversamente, l’attivazione coincide con la data in cui è resa disponibile la ricevuta con l’esito delle operazioni di acquisizione e verifica dei file trasmessi.
Durata della delega
Le deleghe già attivate prima dell’attuale provvedimento resteranno valide fino al giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il 30 giugno 2026, nel frattempo il contribuente potrà comunque comunicare i dati relativa al conferimento di una nuova delega con conseguente revoca automatica di quelle già conferite.
Nei 90 giorni antecedenti alla scadenza, è possibile chiedere il rinnovo della delega già attivata a condizione che non siano necessarie variazione sul contenuto della stessa (in tal caso, variazione si determina la revoca della delega e contemporanea attivazione di una nuova delega con i dati variati la cui scadenza decorre dalla data di attivazione della stessa).
RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2024
Per effetto della proroga contenuta nel D.L. 113/2024, entro il prossimo 30 novembre 2024 è possibile fruire della rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni (quotate e non quotate) posseduti dai soggetti non imprenditori al 1° gennaio 2024.
Soggetti interessati
Possono fruire della possibilità di rivalutazione le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia che intendono affrancare in tutto o in parte le plusvalenze conseguite ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettere da a) a c-bis), Tuir. In particolare, entro il prossimo 30 novembre 2024:
un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere, etc.) deve redigere e asseverare la perizia di stima della partecipazione non quotata o del terreno;
il contribuente interessato deve versare l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle 3 rate annuali di pari importo.
Imposta dovuta e modalità di versamento
In caso di rivalutazione di terreni o partecipazioni è dovuta un’imposta sostitutiva del 16% da calcolarsi sul valore determinato dalla perizia. È possibile eseguire il versamento dell’imposta in 3 rate annuali di pari importo entro rispettivamente, il 30 novembre 2024, il 30 novembre 2025 e il 30 novembre 2026. Le rate medesime dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo a partire dal 30 novembre 2024.
L’opzione per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento, entro il termine previsto:
- dell’intero importo dell’imposta sostitutiva dovuta;
- ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata.
Altri aspetti
Nel caso in cui il contribuente abbia già beneficiato dell’agevolazione e intenda avvalersi di un’ulteriore rivalutazione delle partecipazioni o dei terreni posseduti, non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione e può scomputare l’imposta sostitutiva già versata dall’imposta dovuta per la nuova rivalutazione. Qualora vi fosse stato un versamento rateale della precedente imposta sostitutiva, devono essere sterilizzati gli interessi dovuti sulle rate successive alla prima. In caso di nuova rideterminazione che comporta una diminuzione del valore della partecipazione, si ricorda che l’eccedenza di imposta sostitutiva precedentemente versata, che non è stato possibile scomputare dalla “nuova” imposta sostitutiva per incapienza, non può essere chiesta a rimborso.
Resta fermo che, in materia di rideterminazione del costo fiscale di partecipazioni, l’assunzione del valore rivalutato in luogo del costo o valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in compensazione o riportabili nei periodi d’imposta successivi, ai sensi dell’articolo 68, Tuir. In caso di successiva cessione delle partecipazioni rivalutate, quindi, qualora il valore rivalutato sia superiore al prezzo di cessione, la minusvalenza non può assumere rilevanza fiscale per il contribuente (circolare n. 1/E/2013).
Si segnala, infine, che il DDL alla Legge di Bilancio 2025 prevede la possibilità di rivalutare le quote di partecipazione e i terreni, posseduti alla data del 1° gennaio, entro il 30 novembre di ciascun anno, ferma restando l’imposta sostitutiva del 16%.
NOTE DI CREDITO: PER L’AGENZIA LA RINUNCIA UNILATERALE AL CREDITO NON È ASSIMILABILE AL MANCATO INCASSO
Con la risposta a interpello n. 203/E dello scorso 15 ottobre 2024 l’Agenzia delle entrate ritiene che la rinuncia unilaterale al credito da parte del prestatore/committente non rientri tra le ipotesi che legittimano – ai sensi dell’articolo 26, comma 2, Decreto Iva – l’emissione di una nota di variazione in diminuzione. E ciò in quanto non pare trattarsi di fattispecie assimilabili ai casi di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili previste dalla richiamata disposizione.
Infatti, nel caso di rinuncia unilaterale all’incasso del credito (aspetto meramente finanziario) – precisa l’Agenzia delle entrate – l’operazione economica originaria che ha determinato l’esercizio della rivalsa dell’imposta, non viene meno in tutto o in parte, né se ne riduce l’ammontare imponibile; in altre parole, l’incasso del credito, cui l’istante “intende rinunciare”, riguarda il profilo meramente finanziario, non essendosi modificati i rapporti già conclusi, né essendo stata invocata alcuna clausola contrattuale risolutiva. E pertanto la sorte finanziaria del credito (ossia il mancato incasso) costituisce presupposto per la variazione dell’imponibile e dell’imposta solo in presenza di una procedura concorsuale o di azioni esecutive rimaste infruttuose.
Pur facendo riferimento detta pronuncia a una procedura concorsuale aperta antecedentemente al 26 maggio 2021, e quindi alla disciplina antecedente alle modifiche apportate dal D.L. 73/2021, la stessa riveste particolare interesse in quanto con l’affermazione del richiamato principio la stessa Agenzia delle entrate si pone in aperto contrasto con le determinazioni alle quali è giunta di recente la Corte di Cassazione (si veda la sentenza n. 35518/2023) proprio in tema di rinuncia unilaterale al credito.
Nello specifico i giudici di legittimità affermano esplicitamente che la “rinuncia unilaterale al credito da parte di un creditore di una procedura concorsuale che pervenga all’organo gestore della procedura costituisce presupposto per il creditore per l’emissione di nota di rettifica ai fini IVA, essendo ascrivibile a una delle ipotesi di mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo delle detrazioni, in quanto preclude l’assolvimento del credito da rivalsa nei confronti del cedente; per l’effetto, la nota deve essere registrata dal cessionario insolvente ai fini della rettifica della detrazione”.
Nel caso specifico, oltre alle altre valutazioni il giudice di appello aveva ritenuto che le note di rettifica – emesse a seguito di rinuncia al credito – erano state emesse legittimamente e si sarebbero in ogni caso dovute registrare dal fallimento committente al fine di ridurre l’eccedenza di imposta richiesta a rimborso in proporzione alla quota di credito rinunciata.
Nel valutare le azioni da intraprendere nel caso descritto, occorre pertanto evidenziare come sia altamente probabile che nel caso di emissione di una di variazione in diminuzione ai sensi dell’articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972 per recuperare l’Iva a fronte della rinuncia unilaterale del credito, tale soluzione possa venire contestata dall’Amministrazione finanziaria.
PLUSVALENZE DA CESSIONE DI FABBRICATI SUI QUALI SONO STATI ESEGUITI LAVORI “SUPERBONUS”
La Legge di Bilancio 2024, con effetto dalle cessioni poste in essere dal 1° gennaio 2024, ha inserito nell’articolo 67, Tuir, la nuova lettera b-bis), secondo cui costituiscono redditi diversi le cessioni di immobili sui quali sono stati eseguiti lavori che hanno fruito del c.d. superbonus, a condizione che tra la data di ultimazione dei lavori e quella della cessione non siano decorsi più di 10 anni (con esclusione dei fabbricati pervenuti per successione e quelli adibiti ad abitazione principale per la maggior parte del periodo di possesso). Con la circolare n. 13/E dello scorso 13 giugno 2024, l’Agenzia delle entrate ha precisato che per l’individuazione del termine dei 10 anni, per la verifica della rilevanza della plusvalenza, è necessario aver riguardo alla data di conclusione dei lavori, comprovata dalla documentazione urbanistica e amministrativa, a prescindere dalla data di acquisto del bene. Recentemente, l’Agenzia delle entrate è intervenuta con la risposta a interpello n. 208/E/2024 con cui ha fornito importanti chiarimenti in merito all’esimente prevista in caso di immobili pervenuti per successione.
Risposta a interpello n. 208/E/2024
Il caso prospettato nella risposta a interpello n. 208/E/2024 riguarda una persona fisica che ha acquisito un immobile per il 50% a seguito di compravendita dal coniuge, e per il restante 50% per successione dal medesimo coniuge. Su tale immobile sono stati eseguiti lavori sulle parti comuni fruendo del c.d. superbonus del 110% ed esercitando l’opzione per la cessione del credito. In merito alla rilevanza dei lavori eseguiti solamente sulle parti comuni dell’edificio, con la circolare n. 13/E/2024 l’Agenzia ha già avuto modo di precisare che non rileva, tra l’altro, a tipologia d’interventi (trainanti o trainati) effettuati in relazione all’immobile oggetto di cessione, in quanto non occorre, ai fini della verifica della sussistenza del presupposto impositivo, che sulla singola unità immobiliare siano stati effettuati anche interventi trainati, ma è sufficiente la circostanza che siano stati effettuati interventi ammessi al c.d. superbonus sulle parti comuni dell’edificio di cui fa parte l’unità immobiliare ceduta a titolo oneroso. Nella risposta a interpello n. 208/E/2024 l’Agenzia delle entrate conferma che sono imponibili le plusvalenze che derivano dalla cessione di immobili sui quali sono stati eseguiti lavori agevolati con il c.d. superbonus, anche se tali lavori hanno riguardato solo le parti comuni dell’edificio e non anche l’unità immobiliare oggetto di successiva cessione nei 10 anni successivi.
Per quanto riguarda l’esimente prevista per gli immobili pervenuti per successione, secondo l’Agenzia delle entrate l’esclusione da imponibilità riguarda anche l’ipotesi in cui la proprietà derivi solo in parte da una successione. Tuttavia, l’irrilevanza riguarda solamente la quota di proprietà dell’immobile acquisito per successione, con conseguente imponibilità della parte pervenuta per acquisto a titolo oneroso. Pertanto, va assoggettata a tassazione il 50% della plusvalenza determinata, ai sensi dell’articolo 68, comma 1, Tuir, dalla differenza tra corrispettivo percepito e costo di acquisto sostenuto a suo tempo dal coniuge (rivalutato), con esclusione delle spese sostenute per gli interventi ammessi al c.d. superbonus in quanto i lavori sono stati conclusi entro 5 anni dalla vendita.
In merito alle modalità di tassazione della plusvalenza, l’Agenzia delle entrate conferma che in alternativa alla tassazione ordinaria è possibile optare per l’imposta sostitutiva del 26% da chiedersi direttamente al notaio al momento della stipula del rogito notarile.
UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA 4.0 SOLO CON COMUNICAZIONE TELEMATICA
L’articolo 6, D.L. 39/2024 ha introdotto dal 30 marzo 2024 l’obbligo di effettuazione di una comunicazione al Mimit (Ministero delle Imprese e del made in Italy) dell’importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare entro il 31 dicembre 2025, agevolabili con il c.d. credito di imposta 4.0.
Il nuovo obbligo riguarda anche gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024: non è possibile, infatti, presentare con esito positivo un modello F24 con l’esposizione della rata del credito di imposta (che è fruibile in 3 quote annuali di pari importo) senza avere preventivamente effettuato la comunicazione telematica di completamento dell’investimento.
La comunicazione dell’ammontare complessivo degli investimenti che hanno beneficiato/beneficeranno del credito di imposta 4.0 comprende la ripartizione degli anni in cui è stato/sarà fruito il credito di imposta. E’ necessaria la registrazione al portale del GSE https://www.gse.it/servizi-per-te/news/transizione-4-0-semplificata-la-modalita-per-richiedere-la-compensazione-dei-crediti-d-imposta o l’accesso tramite SPID. La guida all’utilizzo del portale e le faq aggiornate a fine ottobre sono disponibili al link https://www.gse.it/documenti_site/Documents/Guida_portale_TR4.pdf.
Possono essere oggetto di comunicazione:
- gli investimenti effettuati nel 2023, nel 2024 e nel 2025 in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (credito di imposta 4.0);
- gli investimenti effettuati nel 2024 in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica. Si ricorda che i codici tributo riferiti ai crediti di imposta interessati dalle nuove disposizioni (6936, 6937, 6938, 6939, 6940) per le annualità oggetto di obbligo di comunicazione potranno essere esposti nella sezione Erario del modello F24 e utilizzati in compensazione decorsi 10 giorni dal giorno della avvenuta comunicazione di completamento al GSE.
approfondimenti
ASPETTI FISCALI E CONTABILI DEGLI OMAGGI NATALIZI
Come ogni anno, al termine dell’esercizio e in concomitanza con l’arrivo del Natale, le aziende provvedono a omaggiare i propri clienti, fornitori, dipendenti e terzi di un dono e/o di una cena natalizia.
La scelta tra le diverse tipologie di omaggio può essere dettata da svariati fattori, tuttavia, dal punto di vista fiscale occorre tener conto dei limiti di deducibilità dei costi e della relativa detraibilità dell’Iva, ed è pertanto necessario identificare:
- la tipologia dei beni oggetto dell’omaggio;
- le caratteristiche del soggetto ricevente.
In merito al primo discrimine occorre difatti distinguere, tra dipendenti, clienti, consulenti, agenti e rappresentanti o altri soggetti terzi rispetto all’impresa.
Relativamente ai beni, invece, occorre differenziare tra i beni acquisiti appositamente per essere omaggiati e gli omaggi costituiti da beni oggetto dell’attività di impresa.
Vediamo pertanto quale trattamento risulta applicabile alle diverse situazioni che si ottengono incrociando le 2 variabili sopra evidenziate.
Destinatario dell’omaggio | Dipendente |
Terzo | |
Tipologia del bene | Beni prodotti o commercializzati dall’impresa |
Beni acquistati per la donazione |
Omaggi a soggetti terzi di beni che non rientrano nell’attività d’impresa
I costi sostenuti per l’acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui scambio non rientra nell’attività propria dell’impresa sono:
integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se di valore unitario non superiore a 50 euro;
qualificati come spese di rappresentanza.
Valore unitario inferiore o uguale a 50 euro | integralmente deducibili |
Valore unitario superiore a 50 euro | la spesa rientra tra quelle di rappresentanza |
In merito alle spese di rappresentanza occorre ricordare che il testo dell’articolo 108, comma 2, Tuir lega la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute nel periodo di imposta ai requisiti di inerenza, come stabiliti con Decreto Mef (tenuto conto anche della natura e della destinazione delle stesse), e di congruità.
L’inerenza si intende soddisfatta qualora le spese siano:
- sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni;
- ragionevoli in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici;
- coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.
Quanto alla congruità essa andrà determinata rapportando:
- il totale delle spese imputate per competenza nell’esercizio;
- con i ricavi e proventi della gestione caratteristica del periodo di imposta in cui sono sostenute (come risultanti da dichiarazione).
- Le soglie contenute nel testo dell’articolo 108, Tuir sono le seguenti:
- 1. 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
- 2. 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni;
- 3. 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.
- Superato il limite di deducibilità così stabilito, la restante parte delle spese è da intendersi indeducibile con necessità di operare apposita variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.
Percentuali di deducibilità | |
Fino a 10 milioni di euro | 1,5% |
Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro | 0,6% |
Oltre 50 milioni di euro | 0,4% |
In merito all’Iva il D.P.R. 633/1972 afferma che non è ammessa la detrazione dell’Iva relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.
Da cui:
Spese di rappresentanza di importo non superiore a 50 euro | detraibilità del 100% |
Spese di rappresentanza superiori a 50 euro | indetraibilità del 100% |
Omaggi a soggetti terzi di beni che rientrano nell’attività d’impresa
In taluni casi, a essere destinati a omaggio sono i beni che costituiscono il “prodotto” dell’azienda erogante o i beni che l’azienda commercializza. La precisa individuazione della documentazione relativa al bene omaggiato è tutt’altro che agevole e, quasi sempre, la successiva destinazione a omaggio del bene richiede una rettifica delle scelte (in termini di classificazione contabile) originariamente operate:
- dal punto di vista reddituale, tali beni acquistati o prodotti per la commercializzazione e successivamente destinati a omaggio costituiscono spesa di rappresentanza, con la conseguenza che andrà cambiata la classificazione contabile degli stessi e andranno rispettate le regole già esposte per la deduzione dei costi (le medesime previste nel caso di omaggio di beni che non rientrano nell’attività di impresa);
- dal punto di vista Iva, la cessione gratuita deve essere assoggettata a imposta (tramite fattura al cliente, con o senza rivalsa; solitamente si preferisce l’utilizzo dell’autofattura o del registro omaggi) sulla base del prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo dei beni, determinato nel momento in cui si effettua la cessione gratuita.
Omaggi a dipendenti di beni da parte dell’impresa
Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell’impresa, il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce “spese per prestazioni di lavoro dipendente” e non nelle spese di rappresentanza; pertanto, tali costi saranno interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell’impresa.
Ai fini Iva, invece, nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa, l’imposta per tali beni è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’Iva.
L’acquisto e la successiva cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa segue il medesimo trattamento già commentato relativamente agli omaggi effettuati nei confronti di soggetti terzi (clienti, fornitori, etc.).
Nella sua formulazione originaria l’articolo 51, comma 3, Tuir prevedeva che le erogazioni liberali in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) concesse ai singoli dipendenti costituissero reddito di lavoro dipendente per questi ultimi se di importo superiore a 258,23 euro nello stesso periodo d’imposta (se di importo complessivo inferiore a 258,23 euro sono esenti da tassazione). Pertanto, il superamento per il singolo dipendente della franchigia di 258,23 euro comportava la ripresa a tassazione di tutti i benefits (compresi gli omaggi) erogati da parte del datore di lavoro.
Per l’anno 2023 tale soglia di esenzione viene innalzata a 3.000 euro dal c.d. Decreto Lavoro (D.L. 48/2023, convertito in L. 85/2023) per i soli lavoratori con figli a carico al fine di incentivare il potere di acquisto e ridurre il cuneo fiscale e lasciando inalterato il limite dei 258,23 euro in tutti gli altri casi.
Con L. 213/2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024) il Legislatore ha invece previsto per il 2024 l’innalzamento della soglia esentasse fino a 1.000 euro per tutti i lavoratori dipendenti e fino a 2.000 euro per chi ha figli a carico.
Omaggi erogati dagli esercenti arti e professioni
I professionisti e gli studi associati che acquistano beni per cederli a titolo di omaggio devono distinguere il trattamento fiscale in relazione al fatto che gli stessi vengano donati a clienti o a dipendenti. Nell’ambito del reddito di natura professionale, il trattamento degli omaggi risulta certamente più semplice, in quanto ci si trova sempre e comunque nella categoria di beni che non fanno parte dell’attività propria dell’impresa.
Omaggi a clienti/fornitori | Omaggi a dipendenti |
Il costo sostenuto all’atto dell’acquisto costituisce spesa di rappresentanza, indipendentemente dal valore unitario del bene, e la sua deducibilità è integrale fino al limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta (oltre tale limite l’importo degli acquisti per omaggi non risulta più deducibile). Gli omaggi di beni acquisiti appositamente a tal fine di valore imponibile inferiore a 50 euro scontano la piena detrazione dell’imposta, mentre quelli di valore superiore a 50 euro sono caratterizzati dalla totale indetraibilità dell’Iva. | Il costo di acquisto degli omaggi va classificato nella voce “spese per prestazioni di lavoro dipendente” e non nelle spese per omaggi; pertanto, tali costi sono interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette. L’Iva è indetraibile. |
Aspetti contabili
Contabilmente la spesa di rappresentanza che rispetti i requisiti per la detrazione Iva (valore unitario dell’imponibile del singolo bene acquistato non superiore a 50 euro e Iva applicata con aliquota del 10%) verrà registrata come segue:
Diversi | a | Banca c/c | 1.100 | |
Spese di rappresentanza | 1.000 | |||
Erario c/Iva | 100 |
Diversamente se la spesa non soddisfa il requisito di detraibilità ai fini Iva (valore unitario dell’imponibile del singolo bene acquistato superiore a 50 euro) avremo:
Spese di rappresentanza | a | Banca c/c | 1.100 |
Dove la voce delle spese di rappresentanza comprenderà al suo interno anche la quota di Iva indetraibile (ipotizzata in questo caso pari al 100%).
Quanto agli omaggi soffermiamoci su quelli destinati alla clientela.
Se l’azienda compra un bene destinato a omaggio all’atto dell’acquisto, unitamente all’uscita finanziaria di cassa o banca, rileverà la voce di Conto economico accesa agli omaggi facendo sempre attenzione alla detraibilità dell’Iva.
Se, invece, il bene omaggiato formasse oggetto della produzione propria si dovrà innanzi tutto rilevare la cessione dell’omaggio che può avvenire con emissione di fattura per singola operazione (ovvero mediante emissione di autofattura).
Nel primo caso le scritture contabili saranno le seguenti, al momento dell’emissione della fattura:
Clienti | a | Diversi | 1.220 | ||
a | Ricavi per omaggi | 1.000 | |||
Erario c/Iva | 220 |
Quindi occorrerà distinguere a seconda che il cedente applichi o meno la rivalsa dell’Iva, in tal caso in fattura occorrerà scrivere alternativamente:
… con obbligo di rivalsa ai sensi dell’articolo 18, D.P.R. 633/1972;
… senza obbligo di rivalsa ai sensi dell’articolo 18, D.P.R. 633/1972.
Nel primo caso, con rivalsa, la scrittura contabile sarà la seguente, con il credito verso il cliente che rimarrà aperto per l’importo dell’Iva e dovrà essere successivamente incassato:
DiversiRicavi per omaggiCassa | a | Clienti | 1.000220 | 1.220 |
Nel secondo caso, senza rivalsa, la scrittura contabile sarà:
Diversi | a | Clienti | 1.220 | ||
Ricavi per omaggi | 1.000 | ||||
Imposte indeducibili | 220 |
SCADENZIARIO
PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2024
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 novembre2024 al 15 dicembre2024, con il commento dei termini di prossima scadenza.
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
lunedì 18 novembre
Versamenti Iva mensili e trimestrali
Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di ottobre. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente. Scade anche il termine di versamento dell’Iva a debito riferita al terzo trimestre 2024 per i contribuenti Iva trimestrali.
Versamento dei contributi Inps
Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di ottobre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.
Versamento dei contributi Inail
Scade oggi il termine per il versamento della quarta rata del premio Inail per la quota di regolazione del 2023 e la quota di acconto del 2024.
Versamento delle ritenute alla fonte
Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:
– sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;
– sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
– sui redditi di lavoro autonomo;
– sulle provvigioni;
– sui redditi di capitale;
– sui redditi diversi;
– sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.
Versamento ritenute da parte condomini
Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.
ACCISE – Versamento imposta
Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.
Inps – Contributi dovuti ad artigiani e commercianti
Scade il termine per il pagamento del contributo “fisso” Inps relativo al terzo trimestre 2024 per gli artigiani ed i commercianti iscritti all’Inps.
mercoledì 20 novembre
Enasarco: versamento contributi
Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti dalla casa mandante per il terzo trimestre 2024.
lunedì 25 novembre
Presentazione elenchi Intrastat mensili
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
lunedì 2 dicembre
Secondo acconto 2024 imposte e contributi
Scade oggi il termine per il pagamento del secondo acconto delle imposte e dei contributi dovuti per il periodo di imposta 2024.
Comunicazione telematica liquidazioni periodica Iva
Scade oggi il termine per la presentazione telematica della LIPE relativa al terzo trimestre 2024, sia per i contribuenti mensili sia per i contribuenti trimestrali.
Presentazione elenchi Intra 12 mensili
Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di settembre.
Presentazione del modello Uniemens Individuale
Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di ottobre.
Imposta di bollo
Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre 2024 che prevedono l’obbligo di assolvimento del bollo di euro 2. Scade anche il termine per il versamento dell’imposta di bollo dovuta per il primo e il secondo trimestre 2024 se di importo non superiore a euro 5.000.
domenica 15 dicembre
Registrazioni contabili
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.
Fatturazione differita
Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche
Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.