Scaria la circolare fiscale in PDF
NOTIZIE IN SINTESI
- Preposto alla sicurezza
- Fondo copie cartacee giornali
- Transizione 5.0
- Superbonus 70%
- Scia per le attività turistiche imprenditoriali
- Sottoscrizione digitale processi verbali
- Variato il tasso agevolativo alle pmi
NEWS E INFORMATIVE
- Integrazioni e correzioni delle dichiarazioni entro il 31 ottobre 2024
- Opzione in dichiarazione per i regimi fiscali
- 770/2024: entro il 31 ottobre la presentazione del modello
- Recupero adempimenti: entro il prossimo 31 ottobre possibile la “remissione in bonis”
- Concordato preventivo biennale: i chiarimenti dell’agenzia
- Più appetibile con le novità del decreto omnibus il cpb
APPROFONDIMENTI
- Il rapporto di agenzia, obblighi dell’impresa mandante e rilevazioni contabili
SCADENZIARIO
- Principali scadenze dal 16 ottobre al 15 novembre
NOTIZIE IN SINTESI
PREPOSTO ALLA SICUREZZA |
L’interpello n. 4/2024 della Commissione Sicurezza del Ministero del lavoro ha fornito la corretta interpretazione dell’articolo 26, D.Lgs. 81/2008 sul tema del preposto alla sicurezza in caso di contratti di appalto. |
(Ministero del lavoro, Commissione Sicurezza, risposta n. 4/2024) |
FONDO COPIE CARTACEE GIORNALI |
Il Dipartimento per l’Editoria ha pubblicato un avviso con le regole per le domande del contributo previsto per l’anno 2023 dal Fondo straordinario relativo alle copie cartacee di giornali e periodici vendute nel corso dell’anno 2022; le domande possono essere presentate dalle ore 10.00 del 1° ottobre alle ore 17.00 del 22 ottobre 2024. |
(Dipartimento Editoria, avviso 2024) |
TRANSIZIONE 5.0 |
Il GSE ha pubblicato in data 26 settembre 2024 le proprie faq in tema di Transazione 5.0 in cui chiarisce come vanno calcolati i consumi rispetto al periodo precedente per una impresa neo-costituita oltre a fornire molte indicazioni sull’applicazione e sull’accesso all’agevolazione. |
(GSE, faq su proprio sito) |
SUPERBONUS 70% |
Il Mef, con Decreto 6 agosto 2024, ha definito i criteri e le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 2, D.L. 212/2023, previsto a favore delle persone fisiche che hanno sostenuto nel 2024 spese agevolate con il superbonus al 70%, in relazione agli interventi di cui all’articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, D.L. 34/2020. In attuazione del suddetto D.M. 6 agosto 2024, con il provvedimento del 18 settembre 2024, protocollo n. 360503 l’Agenzia delle entrate ha approvato il modello di istanza per la richiesta di contributo e le relative istruzioni per la compilazione. |
(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 360503 del 18 settembre 2024) |
SCIA PER LE ATTIVITÀ TURISTICHE IMPRENDITORIALI |
Dal 2 novembre, a seguito della entrata in funzione della BDRS per la richiesta del CIN e di quanto previsto dall’articolo 13-ter, D.L. 145/2023 con la “Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale”, scatta l’obbligo di SCIA per le locazioni turistiche imprenditoriali. |
(BDRS, articolo 13-ter, D.L. 145/2023) |
SOTTOSCRIZIONE DIGITALE PROCESSI VERBALI |
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale del 30 settembre 2024, protocollo n. 373280 ha dato attuazione a quanto previsto dall’articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. 600/1973 previsto dalla Riforma Fiscale e in particolare dal D. Lgs. 13/2024 al fine di disciplinare le modalità operative per la sottoscrizione digitale dei processi verbali redatti dal personale dell’Agenzia delle entrate nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale. |
(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 373280/2024) |
VARIATO IL TASSO AGEVOLATIVO ALLE PMI |
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 2024 il comunicato relativo al Decreto Mimit del 20 settembre 2024, concernente il tasso da applicare, a decorrere dal 1° ottobre 2024, per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, individuato nella misura del 4,45%. La modifica avviene a seguito dell’aggiornamento del tasso base disposto dalla Commissione Europea fissato al 3,65%. |
(Ministero del Made in Italy, comunicato stampa 20 settembre 2024) |
NEWS E INFORMATIVE
INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI ENTRO
IL 31 OTTOBRE 2024
L’articolo 2, D.P.R. 322/1998 sancisce che le dichiarazioni dei redditi debbano essere trasmesse telematicamente:
- dalle persone fisiche e dalle società di persone o associazioni equiparate entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
- dai contribuenti assoggettati all’Ires entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
Si sottolinea che le scadenze di cui all’articolo 2, D.P.R. 322/1998 non interessano le dichiarazioni presentate in occasione di operazioni straordinarie (liquidazioni, trasformazioni, fusioni, scissioni, etc.), i cui termini di invio telematico rimangono stabiliti dagli articoli 5 e 5-bis, D.P.R. 322/1998.
Ulteriore documentazione relativa al periodo d’imposta 2023 per integrazione dichiarazioni
In relazione alle persone fisiche, va rammentato che nel caso in cui il contribuente fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al periodo d’imposta 2023 (redditi, oneri deducibili e detraibili, etc.) in precedenza non inserita, entro la scadenza del 31 ottobre 2024 sarà possibile integrare le informazioni contenute nel modello Redditi 2024, cosicché detta dichiarazione possa essere inviata correttamente (“Correttiva nei termini”).
Allo stesso modo, sarà ancora possibile entro tale data predisporre la dichiarazione per il 2023 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla. L’invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione evita l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa o tardiva presentazione della dichiarazione stessa. Saranno ovviamente applicabili le sanzioni per i versamenti d’imposta non effettuati, qualora dalla dichiarazione dovesse risultare un debito d’imposta.
Qualora non si sia ancora provveduto a ravvedere i parziali/omessi versamenti degli acconti o dei saldi di Irpef, Ires e Irap non eseguiti per l’esercizio 2023, sarà possibile farlo anche in data successiva a quella del termine di presentazione della dichiarazione; va comunque segnalato che oltre tale data le sanzioni derivanti dall’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso saranno superiori.
Investimenti all’estero
Il quadro RW del modello Redditi deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione; la compilazione di tale quadro permette anche di dichiarare, ove dovuto, il debito relativo all’Ivie (imposta sul valore degli immobili all’estero) e all’Ivafe (imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti detenuti all’estero).
Qualora non fosse già stato fatto, coloro che detengono investimenti all’estero alla data del 31 dicembre 2023, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, etc.) sia patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d’arte, etc.), sono invitati a comunicarlo tempestivamente allo studio al fine di inserire il dato nella dichiarazione che sarà inviata entro il prossimo 31 ottobre 2024.
Visto di conformità crediti superiori a 5.000 euro
L’apposizione del visto di conformità si rende necessaria per coloro che intendono utilizzare (o che hanno già utilizzato) crediti esposti su dichiarazioni relative al periodo di imposta 2023.
I contribuenti che attraverso il modello F24 utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap per importi superiori a 5.000 euro annui, devono richiedere l’apposizione del visto di conformità e attendere, per l’utilizzo in compensazione orizzontale della quota di credito eccedente i 5.000 euro, il decimo giorno successivo a quello di spedizione telematica della dichiarazione da cui emerge il credito.
OPZIONE IN DICHIARAZIONE PER I REGIMI FISCALI
Il modello di dichiarazione dei redditi è il veicolo attraverso il quale i contribuenti devono procedere alla comunicazione all’Agenzia delle entrate della volontà di accedere ai seguenti regimi:
- opzione per il regime di tassazione per trasparenza delle società di capitali, ossia la possibilità di applicare anche alle Srl un meccanismo di tassazione analogo a quello delle società di persone, in modo tale che il reddito conseguito sia tassato direttamente pro quota in capo ai soci (successivamente le distribuzioni di utili non saranno tassate). Tale opzione riguarda sia la “grande trasparenza”, dove i soci sono altre società di capitali, sia la “piccola trasparenza”, dove i soci sono persone fisiche. L’opzione è vincolante per 3 esercizi. Nel modello Redditi possono essere comunicate l’esercizio dell’opzione, la revoca dell’opzione o la conferma del regime di tassazione per trasparenza;
- opzione per il regime di tassazione consolidata, ossia la possibilità di determinare un’unica base imponibile in capo al consolidato. L’opzione è vincolante per 3 esercizi;
- opzione per il regime di tonnage tax, ossia il regime opzionale di determinazione forfetaria del reddito imponibile delle imprese marittime. L’opzione è irrevocabile e dura per 10 esercizi;
- opzione per maggiorazione della deduzione dei costi di ricerca e sviluppo afferenti a software protetto da copyright, brevetti industriali e disegni e modelli (“patent box”). L’opzione è vincolante per 5 esercizi, è rinnovabile e irrevocabile;
- opzione per l’applicazione dell’Irap con le regole contabili (e non fiscali) per i soggetti Irpef (sia società di persone sia imprese individuali) in regime di contabilità ordinaria. In questo caso l’opzione (o la revoca) non avviene nell’ambito del modello Redditi, ma nella dichiarazione del tributo regionale. L’opzione è vincolante per 3 esercizi (e in caso di mancata revoca, si rinnova per un ulteriore triennio). Ciò significa, ad esempio, che la Snc in regime di contabilità ordinaria che intendesse determinare l’Irap con le regole contabili a decorrere dal periodo di imposta 2024, dovrà manifestare tale scelta nel modello dichiarativo relativo al periodo 2023, che viene inviato telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2024.
Opzioni in dichiarazione
In passato, ciascuno di tali regimi aveva modalità peculiari per l’esercizio dell’opzione, della revoca e dei rinnovi (ancora in vigore nel caso in cui l’opzione riguardi un anno in cui non viene presentata la dichiarazione, come per il primo anno di attività); le regole attualmente in vigore, così come modificate dal D.Lgs. 175/2014, prevedono che le scelte siano esplicitate con la dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.
L’articolo 7-quater, comma 27, D.L. 193/2016 ha introdotto il rinnovo automatico delle opzioni per aderire ai regimi speciali:
- del consolidato fiscale nazionale e mondiale;
- della trasparenza fiscale;
- della tonnage tax.
Quindi, per coloro che già applicano tali regimi, non occorrerà più alcuna nuova comunicazione: i regimi sopracitati si rinnoveranno automaticamente per il periodo previsto dalla legge, salvo che l’opzione non venga espressamente revocata.
Utilizzo di modello specifico
Rimane l’obbligo di presentare lo specifico modello approvato con provvedimento n. 161213/2015 dell’Agenzia delle entratedenominato “Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione Irap”, nelle seguenti fattispecie:
- dalla società controllante entro 3 mesi dall’evento che ha determinato la variazione del gruppo in regime di tonnage tax;
- dalla consolidante entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento che ha determinato l’interruzione della tassazione di gruppo, entro 30 giorni dal termine della presentazione della dichiarazione dell’ultimo periodo di imposta del triennio, in caso di revoca, ovvero entro 30 giorni dalla risposta all’interpello del contribuente per la continuazione del regime di consolidato, in caso di conferma dell’opzione;
- dalla società partecipata entro 30 giorni dall’evento che ha determinato la perdita di efficacia dell’opzione per il regime di trasparenza fiscale ovvero entro il periodo di imposta da cui decorrono gli effetti fiscali dell’operazione straordinaria, in caso di conferma dell’opzione;
- dal soggetto che, trovandosi nel primo anno di attività o in altri casi specifici, esercita l’opzione per uno dei regimi della tonnage tax, del consolidato, della trasparenza fiscale o per la determinazione dell’Irap con le regole contabili, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.
770/2024: ENTRO IL 31 OTTOBRE LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO
L’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 26 febbraio 2024, ha approvato il modello 770/2024. Con provvedimento del 28 febbraio 2024 sono state, inoltre, approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello 770/2024.
Si ricorda che il termine per la trasmissione telematica del modello 770 è fissato dall’articolo 4, comma 3-bis, D.P.R. 322/1998, al 31 ottobre di ogni anno.
Soggetti interessati alla presentazione del modello 770
Il modello 770/2024 deve essere presentato all’Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti obbligati o per il tramite degli intermediari abilitati, per “riepilogare” le ritenute operate nell’anno 2023 e i relativi versamenti.
In particolare, sono tenuti alla trasmissione telematica del modello 770/2024, i soggetti che, in riferimento all’anno 2023:
- hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi a enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite e altri proventi finanziari, ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi;
- hanno effettuato ritenute alla fonte all’atto della corresponsione di redditi di lavoro dipendente e assimilato, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, somme a seguito di pignoramento presso terzi o redditi derivanti da contratti di locazione breve.
Per quanto riguarda i redditi di capitale, i compensi per avviamento commerciale, i contributi a enti pubblici e privati, i riscatti da contratti di assicurazione vita, premi, vincite e altri proventi finanziari utili anche derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici e redditi diversi dovrà essere indicato:
- quanto erogato a tal titolo (quadri SF, SH, SK, SI, etc.);
- eventuali ritenute alla fonte e imposte sostitutive operate (quadro ST);
- eventuali crediti maturati (quadro SX).
Viceversa, per i redditi di lavoro dipendente e assimilato, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, pignoramenti ed espropriazioni e, infine ai redditi derivanti da canoni di locazione breve dovranno essere indicate:
- eventuali ritenute operate (quadro ST e SV);
- eventuali crediti maturati (quadro SX).
Quadro SF
Nel quadro SF, con riferimento a quanto corrisposto nel 2023, devono essere indicati i dati identificativi dei percipienti di redditi di capitale assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto, quali i redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti non esercenti attività d’impresa, i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti nonché i compensi per avviamento commerciale e i contributi degli enti pubblici e privati.
Questo quadro deve essere altresì utilizzato ai fini della comunicazione che i soggetti e gli intermediari indicati nell’articolo 10, comma 1, D.Lgs. 461/1997, devono effettuare, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, relativamente ai redditi di capitale corrisposti a soggetti non residenti non imponibili o imponibili in misura ridotta.
Quadro SG
Nel quadro SG devono essere indicate le somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale.
Si segnala la novità al rigo SG14, riservato alle imprese di assicurazione estere che operano in regime di libera prestazione di servizio (LPS) che hanno assunto gli obblighi di sostituto d’imposta devono indicare nel rigo SG14, colonna 2, l’importo delle riserve matematiche iscritte nel bilancio relativo al 2022 e in colonna 3 l’imposta dovuta pari allo 0,60% dell’importo di colonna 2.
Inoltre, nel rigo SG23, si dovrà indicare:
- colonna 1, l’ammontare del valore dei contratti di assicurazione risultante alla data del 31 dicembre 2022;
- colonna 2, l’imposta calcolata nella misura dello 0,60% del valore indicato in colonna 1 (articolo 44, comma 2, D.L. 48/2023), tenendo conto dei limiti di cui all’articolo 1, comma 2, ultimo periodo, D.L. 209/2002, convertito con modificazioni dalla L. 265/2002 (risoluzione n. 74/E/2013).
Nel rigo SG24, inoltre, si dovrà indicare:
- colonna 1, differenziale tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati dal sottoscrittore;
- colonna 2, l’imposta calcolata nella misura del 14% del valore indicato in colonna 1;
- colonna 3, la somma della provvista fornita dai contribuenti, qualora sia diversa dall’importo di colonna 2.
Quadro SI
Il quadro SI deve essere utilizzato per indicare gli utili, pagati nell’anno 2023, derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, nonché per l’indicazione dei dati relativi ai proventi equiparati agli utili.
A seguito delle modifiche intervenute con l’articolo 2, comma 6, D.L. 138/2011 convertito con modificazioni dalla L. 148/2011 gli utili devono essere indicati con esclusivo riferimento alla data di incasso non rilevando la data di delibera dei dividendi.
Nel riquadro SI2 devono essere riportati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia, indicando:
- nel punto 1 il codice ABI ove attribuito;
- nel punto 2 il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
- nel punto 3 il codice fiscale italiano se attribuito o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un’autorità amministrativa del Paese di residenza;
- nel punto 4 la denominazione della società o ente;
- nel punto 5 il codice dello Stato estero da rilevare dall’apposita tabella “SG – Elenco dei Paesi e Territori esteri” riportata in appendice.
Nel prospetto utili pagati nell’anno 2023 in qualità di emittente (rigo SI3), le Spa, le Sapa, le Srl, le cooperative a responsabilità limitata e gli altri enti commerciali soggetti all’Ires, che nell’anno solare 2023 hanno corrisposto utili sotto qualsiasi forma e denominazione, devono indicare gli utili pagati nell’anno 2023 in qualità di emittente, compresi quelli relativi alle azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A., per i quali la colonna 3 non deve essere compilata.
Quadro SK
Nel quadro SK devono essere indicati i dati identificativi dei percettori residenti nel territorio dello Stato di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nell’anno 2023, esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.
Devono inoltre essere indicati anche i dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza nonché i dati relativi agli interessi riqualificati ai sensi dell’articolo 98, Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007).
Nel presente quadro devono essere riportati anche i dati relativi agli utili corrisposti dalle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) e non quotate (SIINQ) e soggetti alla ritenuta a titolo d’acconto.
Devono, altresì, essere indicati i dati relativi ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ovvero a imposta sostitutiva anche se in misura convenzionale, nonché utili ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter, D.P.R. 600/1973 (si veda anche articolo 10, comma 2, D.Lgs. 461/1997). Non devono, invece, essere indicati gli utili percepiti dai soggetti di cui all’articolo 74, Tuir. La comunicazione non deve essere effettuata nel caso di operazioni di trasferimento segnalate ai sensi del D.L. 167/1990, convertito in L. 227/1990 (c.d. monitoraggio fiscale).
Quadro ST
Rimane confermata la struttura del quadro ST in 4 sezioni:
- sezione I (Erario);
- sezione II (Addizionale regionale);
- sezione III (Ritenute su redditi di capitale);
- sezione IV (imposte sostitutive applicate).
L’esposizione dei dati di versamento nella prima e seconda sezione del quadro ST deve essere effettuata in forma aggregata: pertanto devono essere indicati in maniera unitaria i versamenti che presentino identiche informazioni relativamente alla data di versamento, al codice tributo e al pe riodo di riferimento nonché, per la sezione II, al codice Regione. In caso di versamenti codificati con diverse note (punto 10), nel quadro ST devono essere compilati più righi.
RECUPERO ADEMPIMENTI: ENTRO IL PROSSIMO 31 OTTOBRE POSSIBILE LA “REMISSIONE IN BONIS”
Chi ha dimenticato di esercitare un’opzione oppure di inviare una comunicazione, adempimenti necessari per fruire di alcuni benefici fiscali o per accedere a determinati regimi opzionali, può, attraverso l’istituto della c.d. “remissione in bonis” rimediare alla disattenzione entro il prossimo 31 ottobre, termine di scadenza a regime dei modelli dichiarativi, pagando una piccola penalità utilizzando il modello F24.
La possibilità, in vigore da alcuni anni in quanto contemplata dall’articolo 2, comma 1, D. Lgs. 16/2012, non permette tuttavia di compensare l’importo della sanzione con eventuali crediti del contribuente e risulta esperibile solo se non vi sono state contestazioni nel senso di seguito descritto.
Il principio fissato dalla norma
“la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”.
Siamo pertanto di fronte a una forma “ristretta” di ravvedimento operoso, valida soltanto nei casi in cui la svista riguardi adempimenti formali non eseguiti alle naturali scadenze.
Caratteristiche dell’istituto
Per accedere al beneficio è necessario che il contribuente:
1. abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
2. effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
3. versi contestualmente, tramite modello F24, l’importo della sanzione di 250 euro, senza possibilità di avvalersi della compensazione.
Nella sostanza, si tratta di una opportunità valevole per salvaguardare una scelta (sia pure con l’espletamento tardivo di un adempimento) che non produce alcun danno per l’Erario, nemmeno in termini di pregiudizio per l’attività di accertamento.
Obbligo di utilizzo del modello F24 “ELIDE”
Con riferimento alle modalità di versamento della sanzione tramite modello F24 va segnalato che l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 42/E/2018 ha comunicato che a decorrere dall’11 giugno 2018 i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 46/E/2012:
- “8114” denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS”;
- “8115” denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS 5 per mille”,
sono utilizzati esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), con le seguenti modalità di compilazione.
Il codice tributo da utilizzare è quindi 8114, in quanto 8115 è utilizzabile solo per il particolare caso in cui si debbano sanare le irregolarità relative alla comunicazione per l’ottenimento del 5 per mille.
Nella sezione “Contribuente”, sono indicati:
- nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.
Nella sezione “Erario ed altro”, sono indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
- nel campo “codice”, il codice tributo;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento (nella forma “AAAA”).
Per quali ipotesi può essere usata la remissione in bonis
Nella tabella che segue sono descritte le ipotesi nella quali può essere utilizzato, con certezza (in quanto precisato dalla stessa Agenzia delle entrate), il rimedio descritto.
Modello Eas | Per beneficiare della non imponibilità, ai fini Ires e Iva, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, gli enti non commerciali di tipo associativo devono trasmettere, in via telematica, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante un apposito modello Eas, al fine di consentire gli opportuni controlli. La trasmissione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente. Con la remissione in bonis, i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma che non hanno inviato la comunicazione entro il termine previsto possono fruire comunque dei benefici fiscali inoltrando il modello entro il termine di presentazione del modello di dichiarazione successivo all’omissione, versando contestualmente la sanzione pari a 250 euro. |
Cedolare secca | La tardiva presentazione del modello con cui si dà conto della opzione per la cedolare secca nelle locazioni immobiliari può essere sanata a condizione che non si tratti di un mero ripensamento. Quindi, non è possibile la remissione se: – è già stata pagata l’imposta di registro; – non si è inviata la raccomandata all’inquilino, in quanto l’inadempimento non è verso l’Agenzia dell’entrate bensì verso altro soggetto. |
Trasparenza fiscale, consolidato fiscale, opzione Irap da bilancio, tonnage tax
Vi sono poi particolari regimi (tassazione per trasparenza nelle società di capitali, consolidato fiscale, opzione Irap da bilancio, tonnage tax) per i quali il c.d. Decreto Semplificazioni (D.Lgs. 175/2014), ha previsto che la manifestazione dell’opzione non venga più veicolata con l’invio di apposito modello, bensì all’interno della dichiarazione dei redditi.
Rimane, tuttavia, l’obbligo di presentare lo specifico modello approvato con provvedimento n. 161213 del 17 dicembre 2015 denominato “Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione Irap”, nei seguenti casi:
- variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della tonnage tax (articolo 5, D.M. 23 giugno 2005);
- interruzione della tassazione di gruppo o mancato rinnovo dell’opzione nel consolidato (articoli 13 e 14, D.M. 9 giugno 2004);
- perdita di efficacia o conferma dell’opzione per la trasparenza fiscale (articoli 4 e 10, D.M. 23 aprile 2004);
- opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap secondo le regole dell’articolo 5, D.Lgs. 446/1997, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone che non possono comunicarla con la dichiarazione Irap in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d’imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione (ad esempio, primo periodo d’imposta di esercizio dell’attività);
- opzione per il regime di tassazione di gruppo, per il regime della tonnage tax o per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società che non possono comunicarla con il modello Redditi poiché nel primo anno di attività, ovvero devono ricorrere a diverso modello Redditi (ad esempio, società di persone, SP, anziché società di capitali, SC) in ragione della forma societaria in essere nell’annualità precedente.
Qualora la dimenticanza riguardi una di queste ipotesi, può essere validamente utilizzata la remissione in bonis.
Liquidazione Iva di gruppo
Anche per quanto riguarda la liquidazione Iva di gruppo, l’articolo 1, comma 27, lettera b), Legge di Bilancio 2017 ha modificato l’articolo 73, comma 3, D.P.R. 633/1972, prevedendo che “l’ente o società commerciale controllante comunica all’Agenzia delle entrate l’esercizio dell’opzione per la predetta procedura di versamento con la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto presentata nell’anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l’opzione”.
In altri termini, con la disposizione in esame, il Legislatore:
- ha confermato che la volontà di avvalersi dell’Iva di gruppo deve essere comunicata esclusivamente dall’ente o società controllante;
- ha inteso semplificare gli adempimenti formali volti a comunicare l’esercizio dell’opzione per l’Iva di gruppo, che deve essere manifestato in sede di dichiarazione Iva annuale presentata nell’anno a decorrere dal quale si intende applicare il regime.
Tale opzione si realizza nel quadro VG (“Adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate”) del modello di dichiarazione Iva annuale.
Con il D.M. 13 febbraio 2017, attuativo delle previsioni contenute nella Legge di Bilancio 2017, è stato previsto che ogni variazione dei dati relativi alle società controllate intervenuta nel corso dell’anno deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate entro 30 giorni con il modello individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. L’Agenzia delle entrate ha poi chiarito che tali variazioni potranno essere comunicate continuando ad utilizzare, solo a tale fine, il modello Iva 26.
Remissione in bonis anche per le opzioni effettuate in dichiarazione
Con l’articolo 7-quater, comma 29, D.L. 193/2016 il Legislatore ha esplicitamente previsto che per l’esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale resta fermo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (provvedimento che ha introdotto l’istituto della remissione in bonis).
In pratica, quindi, viene confermata l’applicazione dell’istituto della c.d. “remissione in bonis” anche per i descritti casi nei quali l’opzione viene esercitata preventivamente nel modello di dichiarazione
CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024, ha riepilogato la disciplina e offerto i primi chiarimenti in riferimento all’istituto del c.d. CPB (concordato preventivo biennale).
Si ricorda che tale istituto è stato recentemente modificato dal D.L. 108/2024 e si attendono ulteriori modifiche attualmente in corso di approvazione (tra cui una possibile sanatoria sugli anni precedenti per chi sceglie di concordare); delle prossime modifiche sarà data informazione a seguito della pubblicazione del relativo provvedimento.
Di seguito riepilogano i principali chiarimenti offerti.
Aspetti generali |
Condizioni per l’accesso |
Possono accedere al CPB i contribuenti tenuti all’applicazione degli Isa che abbiano applicato gli Isa nel 2023 (la compilazione “statistica” nel 2023 per i multiattività non autorizza al concordato); sono irrilevanti le cause di esclusioni Isa nel 2024 o 2025. Possono accedere al concordato anche i contribuenti che hanno aderito al regime forfetario. Mentre per i soggetti Isa il concordato riguarda obbligatoriamente 2 anni (2024-2025), per i forfettari riguarda il solo 2024. Le condizioni ostative sono classificabili nei seguenti raggruppamenti: prima tipologia 1. presenza di debiti maturati in anni precedenti riferiti a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o a debiti contributivi. I debiti devono essere definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. La causa viene meno in caso di, entro i termini di adesione, estinzione dei debiti in misura tale che l’ammontare complessivo del residuo dovuto, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore a 5.000 euro. Non concorrono alla determinazione della soglia, i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione purché non ricorrano cause di decadenza dei relativi benefici. Per quanto riguarda gli atti impositivi conseguenti ad attività di controllo non rilevano, ad esempio, gli atti che al 31 dicembre sono stati oggetto di uno degli istituti definitori del D.Lgs. 218/1997 oppure di una definizione agevolata ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 202, L. 197/2022, che abbiano in corso un regolare pagamento rateale. Per le società, non rilevano i debiti tributari presenti in capo ai soci (condizione prevista per contribuenti Isa e forfetari); 2. mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno 1 dei 3 periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento (condizione prevista per contribuenti Isa e forfetari); 3. condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000 (reati penal-tributari), dall’articolo 2621, cod. civ. (false comunicazioni sociali), dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1, c. p. (reati di riciclaggio), commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (condizione prevista per contribuenti Isa e forfetari). seconda tipologia aver conseguito nel 2023, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni (condizione prevista per i soli contribuenti Isa). terza tipologia sono preclusi dalla possibilità di accedere al concordato i soggetti che nel 2024 hanno realizzato una delle seguenti ipotesi: 1. adesione al regime forfetario (condizione prevista per i soli contribuenti Isa); 2. per le società o enti, aver posto in essere operazioni di fusione, scissione, conferimento (e cessione di ramo di azienda) nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, ovvero, per le società o associazioni di cui all’articolo 5, Tuir, il fatto di essere interessate da modifiche della compagine sociale (condizione prevista per i soli contribuenti Isa). Qualora il contribuente forfettario abbia superato la soglia di 85.000 euro nel 2023, con conseguente uscita dal regime dal 2024, non può applicare il concordato né con le regole dei forfettari, né con quelle dei soggetti Isa. |
Modalità di adesione |
Per accedere al concordato il contribuente deve esercitare opzione tramite la dichiarazione dei redditi, da presentare (salvo proroghe) entro il 31 ottobre 2024. il termine previsto per aderire al CPB è perentorio, pertanto l’opzione non può avvenire con una successiva dichiarazione tardiva o integrativa; nel caso in cui sia già stata presentata la dichiarazione 2023 e si decida successivamente di aderire al concordato, è possibile presentare una correttiva nei termini entro il 31 ottobre. L’Agenzia delle entrate ha precisato che la sezione Isa dedicata al concordato, così come la sezione VI del quadro LM per i forfettari, non devono essere compilate se i contribuenti non intendono aderire al concordato. |
Cause di cessazione |
Il CPB cessa di avere efficacia al verificarsi, in uno dei periodi di imposta in cui è vigente, di uno dei seguenti casi: 1. cessazione o modifica dell’attività (per i soggetti Isa si considera modifica dell’attività il fatto di applicare un diverso Isa, mentre per il forfettario la causa di esclusione si applica se la nuova attività comporta un diverso coefficiente di forfettizzazione del reddito); 2. presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quelle oggetto di concordato (si tratta di situazioni particolari che sono state individuate con apposito Decreto, quali eventi straordinari o calamitosi, liquidazione ordinaria, cessione in affitto dell’unica azienda, etc.); 3. adesione al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014 (per i soli contribuenti Isa); 4. operazioni di fusione, scissione, conferimento (oltre che cessione dell’azienda) effettuate da società o enti, ovvero, modifiche della compagine sociale da parte di società o associazioni di cui all’articolo 5 Tuir (rileva solo l’ingresso di un nuovo socio, mentre non rileva il cambiamento delle quote di partecipazione da parte dei soci); 5. dichiarazione di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, Tuir, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, Tuir, di ammontare superiore al limite stabilito dal Decreto di approvazione o revisione dei relativi Isa maggiorato del 50%, ossia 7.746.853 euro (per i soli contribuenti Isa); – superamento del limite dei ricavi o compensi di cui all’articolo 1, comma 71, secondo periodo, L. 190/2014, maggiorato del 50% (per i soli contribuenti che applicano il regime forfetario), ossia 150.000 euro. La cessazione produce effetti a partire dall’anno in cui si verifica: pertanto, se si verifica nel 2025, il concordato mantiene validità per il 2024. |
Effetti dell’adesione |
Il primo vantaggio che si ottiene dal concordato preventivo è di tipo reddituale: – i redditi e il valore della produzione Irap 2024 e 2025 (solo il 2024 per i forfettari) vengono concordati, quindi non rilevano eventuali maggiori redditi conseguiti; – gli incrementi rispetto al 2023 vengono tassati in maniera agevolata con applicazione di un’imposta sostitutiva che varia dal 10% al 15% a seconda del risultato Isa conseguito per il 2023; per i forfettari la sostitutiva sugli incrementi è del 10%, ridotta al 3% per i primi 5 anni di attività. Per i soggetti trasparenti (società di persone o società di capitali che abbiano operato per il regime di trasparenza), la sostitutiva sugli incrementi di reddito deve essere versata pro quota dai singoli soci o associati. I forfettari che superino il limite di 100.000 euro ma non quello di 150.000 euro, fuoriescono dal forfettario nel medesimo anno 2024, ma mantengono la validità del concordato; possono pertanto applicare le aliquote sostitutive sugli incrementi di reddito rispetto al 2023. Qualora il contribuente abbia a disposizione perdite fiscali (pregresse riportate oppure derivanti da partecipazioni in società) queste possono essere utilizzate per abbattere il reddito concordato, fermo restando che il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro. Il contribuente che decide di optare per l’imposta sostitutiva potrà calcolarla facendo riferimento esclusivamente all’eccedenza tra reddito concordato e reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a nulla rilevando le perdite pregresse o di periodo. Rimangono inalterati tutti gli adempimenti fiscali e contabili. L’Iva viene determinata in maniera ordinaria e rimangono invariati tutti i relativi adempimenti. Il contribuente che concorda può beneficiare di tutti i benefici premiali Isa, anche quelli relativi all’Iva. Nei confronti di tutti coloro che aderiscano al CPB, non possono essere effettuati gli accertamenti di cui all’articolo 39, D.P.R. 600/1973, salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria non ricorrano cause di decadenza dal CPB. |
Cause di decadenza |
I casi di decadenza sono riconducibili essenzialmente alla fedeltà dei dati indicati all’interno dei modelli dichiarativi e al corretto svolgimento di alcuni adempimenti. La decadenza comporta il venir meno del concordato: pertanto, se si realizza nel 2025, travolge anche il 2024. Si tratta dei seguenti casi in cui: 1. a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta: – l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati; – ovvero la commissione di altre violazioni di non lieve entità; 2. a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta, almeno del 30%, rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato; 3. sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato; 4. vengono meno o risulti l’insussistenza delle condizioni necessarie per accedere al concordato; 5. omesso versamento delle somme dovute a seguito di concordato. |
Acconti |
Nel caso di adesione al concordato è dovuta una maggiorazione dell’acconto 2024; tale maggiorazione viene versata in occasione del versamento del secondo acconto (per la maggior parte dei soggetti, alla fine del mese di novembre). Per i soggetti trasparenti (società di persone o società di capitali che abbiano operato per il regime di trasparenza), la maggiorazione deve essere versata pro quota dai singoli soci o associati. |
PIÙ APPETIBILE CON LE NOVITÀ DEL DECRETO OMNIBUS IL
CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE
In sede di conversione del c.d. “Decreto Omnibus” è stata introdotta la possibilità di effettuare la sanatoria delle annualità dal 2018 al 2022 per i soggetti Isa che aderiranno al concordato preventivo biennale per il biennio 2024-2025. Al contempo è previsto un allungamento dei termini di decadenza dell’accertamento anche per i soggetti interessati dal CPB che non utilizzeranno la sanatoria.
L’imposta sostitutiva
L’articolo 2-quater, introdotto in sede di conversione del D.L. 113/2024, consente ai soggetti che hanno applicato gli Isa e che aderiscono al CPB, di accedere al regime di ravvedimento loro riservato, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’Irap (resta esclusa come di consueto l’Iva).
La base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali viene individuata nella differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della disposizione, in ciascuna annualità, e il valore dello stesso incrementato nella misura del:
a. 5 % per i soggetti con punteggio Isa pari a 10;
b. 10 % per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
c. 20 % per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
d. 30 % per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
e. 40 % per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
f. 50 % per i soggetti con punteggio Isa inferiore a 3.
La base imponibile dell’Irap è calcolata sulla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita per le imposte dirette.
Le aliquote delle imposte sui redditi e addizionali applicabili alla base imponibile variano a seconda delle annualità, per gli anni 2018, 2019 e 2022 si applica il seguente schema:
10% | se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8 |
12% | se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8 |
15% | se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6 |
Per gli anni 2020 e 2021 in considerazione del covid le percentuali saranno le seguenti:
7% | se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8 |
8,4% | se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8 |
10,5% | se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6 |
Per le stesse annualità, i contribuenti applicano l’Irap al 3,9%.
Il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione, non può essere inferiore a 1.000 euro.
Versamento dell’imposta
Il versamento dell’imposta sostitutiva può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.
In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate.
Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.
Non si da, comunque, luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.
Preclusioni
Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’articolo 6-bis, L. 212/2000, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.
Proroga dei termini di decadenza
Per i soggetti a cui si applicano gli Isa che aderiscono al concordato preventivo biennale e che adottano, per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento, i termini di decadenza per l’accertamento di cui all’articolo 43, D.P.R. 600/1973, e all’articolo 57, D.P.R. 633/1972, relativi all’annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027.
In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale, i termini di decadenza per l’accertamento, di cui all’articolo 43, D.P.R. 600/1973 e all’articolo 57, D.P.R. 633/1972 (benché l’Iva è fuori dal CPB), in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.
Soggetti Isa | Annualità | Termini di decadenza per l’accertamento |
Adesione CPB + ravvedimento | 2018, 2019, 2020 e 2021 | 31 dicembre 2027 |
Adesione CPB + No ravvedimento | 2018, 2019, 2020 e 2021 | 31 dicembre 2025 |
approfondimenti
IL RAPPORTO DI AGENZIA, OBBLIGHI DELL’IMPRESA MANDANTE E RILEVAZIONI CONTABILI
Ai sensi dell’articolo 1742, cod. civ., con il contratto di agenzia, che deve avere forma scritta, una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto di un’altra, contro retribuzione, l’incarico di concludere uno o più contratti in una zona determinata.
L’agente di commercio è quindi il soggetto che, a fronte di un corrispettivo, si impegna alla promozione e conclusione di appositi contratti, in una zona determinata, per conto di una azienda.
Caratteristiche proprie del contratto di agenzia, il cui fac-simile si allega alla presente, sono:
Forma | scritta | |
Soggetti | mandante | azienda che affida al mandatario la conclusione dei contratti |
mandatario | agente di commercio | |
Oggetto | conclusione di appositi contratti | |
Durata | determinato o indeterminato | |
Zona | limitazione geografica entro la quale l’agente ha diritto di agire e nella quale nessun altro agente può farlo | |
Corrispettivo | provvigione | |
Contribuzione | Enasarco | |
Firr | ||
Indennità di fine mandato | indennità suppletiva di clientela |
L’agente di commercio può operare nei confronti di un solo mandante e in tal caso si parla di agente monomandatario o nell’interesse di più aziende e in tal caso si parla di agente plurimandatario
Provvigione
Il corrispettivo per la prestazione resa dall’agente di commercio è la provvigione che secondo il dettame dell’articolo 1748, cod. civ. civile matura:
- per tutti gli affari conclusi dall’agente durante il contratto, ove l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento;
- per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti, salvo che sia diversamente pattuito;
- sugli affari conclusi per merito dell’agente uscente, dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole rispetto alla data di scioglimento del contratto;
- al più tardi, dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
Fiscalmente la provvigione rappresenta una eccezione essendo l’agente di commercio un lavoratore autonomo che produce un reddito di impresa, ne deriva che per l’agente di commercio si segue il criterio di competenza, il mandante, all’atto della corresponsione provvederà ad applicare una ritenuta a titolo di acconto con obbligo di rivalsa (ex articolo 25-bis, D.P.R. 600/1973).
Di contro l’azienda mandante deve fare riferimento all’articolo 109, comma 2, lettera b), Tuir che stabilisce che le prestazioni di servizi si considerano conseguite alla data in cui le prestazioni sono ultimate. L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 115/E/2005 (in senso conforme anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 25805/2021) afferma che si deve ritenere ultimata la prestazione e imponibile il relativo compenso alla data in cui si conclude il contratto tra il preponente e il terzo: in tale momento si deve considerare conclusa la prestazione da parte dell’agente, atteso che il suo obbligo è, come recita l’articolo 1742, cod. civ., quello di “promuovere … la conclusione di contratti“.
In tale momento la provvigione, non solo origina da una prestazione ultimata, ma soddisfa anche i requisiti di “esistenza certa ed oggettiva determinabilità” richiesti dall’articolo 109, comma 1, Tuir, ai fini dell’individuazione del momento temporale di imputazione a reddito dei componenti positivi e negativi.
Il diritto di credito dell’agente per il servizio reso, sorto al momento della conclusione del contratto promosso, non è subordinato, infatti, alla effettiva esecuzione delle parti e non viene meno anche in presenza di sopravvenuto accordo tra le parti, volto a non dare esecuzione, in tutto o in parte, al contratto.
Anche la casa mandante imputerà le provvigioni per competenza, ne deriva che, qualora al 31 dicembre non siano giunte le fatture degli agenti il mandatario dovrà rilevare apposite fatture da ricevere tanto per rilevare le provvigioni di cui qui trattasi tanto per l’Enasarco di cui si dirà oltre. La scrittura contabile sarà la seguente:
Diversi | a | Diversi |
Provvigioni su vendite (Ce) | ||
Contributi Enasarco (Ce) | ||
Crediti Enasarco per anticipo (Sp) | ||
a | Fatture da ricevere | |
a | Debiti verso Enasarco |
Come anticipato sulle provvigioni corrisposte all’agente devono calcolarsi due somme aggiuntive Enasarco e FIRR, di seguito il relativo approfondimento.
Enasarco
L’Enasarco rappresenta il carico contributivo che grava, per la metà, sull’azienda mandante e per la restante parte sull’agente di commercio. Tale ultima quota viene trattenuta dal mandante sul pagamento delle provvigioni e versata unitariamente all’Ente, dopo avere presentato il resoconto trimestrale delle provvigioni maturate.
Attenzione |
L’Enasarco è dovuto al contempo su altre tipologie di somme erogate all’agente quali ad esempio i rimborsi spese, i premi di produzione, le indennità di mancato preavviso. Per definire il peso dell’Enasarco occorre fare una ulteriore distinzione tra agente che opera come ditta individuale o società di persone e l’agente che opera attraverso una società di capitali. L’ammontare di quanto dovuto all’Istituto si determina infatti applicando una apposita percentuale sulla somma che eccede i massimali determinati dall’Istituto stesso a seconda che l’agente sia mono o plurimandatario. |
Aliquota 2024 | |
Agente ditta individuale o società di persone | 17% |
Agente società di capitali fino a 13 milioni di provvigioni annue | 4% (3% a carico del mandante e 1% a carico dell’agente) |
da 13.000.000,01 a 20.000.000 | 2% (1,5% a carico del mandante e 0,5% a carico dell’agente) |
da 20.000.000,01 a 26.000.000 | 1% (0,75% a carico del mandante e 0,25% a carico dell’agente) |
da 26.000.000,01 in poi | 0,5% (0,3% a carico del mandante e 0,2% a carico dell’agente) |
Massimali 2024 | |
Monomandatario | Massimale provvigionale annuo è pari a 44.727 euro -contributo massimo 7.603,59 euro Minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 1.002,00 euro – 250,50 euro a trimestre |
Plurimandatario | Massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 29.818,00 euro – contributo massimo 5.069,06 euro Minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 502,00 euro – 125,50 euro a trimestre |
ESEMPIO |
Agente di commercio monomandatario che opera come ditta individuale con reddito pari a 45.000 euro. in tal caso egli pagherà i contributi fissi fino a 44.727 euro di provvigioni e il 17% sulla differenza tra i 45.000 e i 44.727 euro.
I contributi sono dovuti sulle provvigioni maturate, a prescindere dall’emissione della fattura da parte dell’agente di commercio; pertanto, tenuto conto di quanto sopra, in sede di chiusura del bilancio si dovrebbe provvedere ad una quadratura tra i contributi a carico dell’azienda e le provvigioni di competenza.
L’Enasarco viene versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza e quindi per il 2024:
I trimestre | 20 maggio |
II trimestre | 20 agosto |
III trimestre | 20 novembre |
IV trimestre | 20 febbraio dell’anno successivo |
Fondo Indennità risoluzione rapporto
Tra gli adempimenti della casa mandante è previsto anche l’accantonamento del FIRR che rappresenta una quota parte della liquidazione dell’agente. L’obbligo di accantonamento cessa alla data di scioglimento del contratto di agenzia e in tale momento le somme verranno corrisposte direttamente all’agente dall’Enasarco per la parte accantonata (e successivamente versata come si vedrà in seguito) e dalla ditta mandante per la parte di Firr maturata nell’anno operando la ritenuta d’acconto del 20% (solo per ditte individuali e società di persone soggette a Irpef).
Anche in questo caso l’importo dovuto varia a seconda che l’agente sia monomandatario o plurimandatario:
Le aliquote FIRR | |
Monomandatari | Plurimandatari |
4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 euro/anno | 4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 euro/anno |
2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 e 18.600,00 euro/anno | 2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 e 9.300,00 euro/anno |
1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 euro/anno | 1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 euro/anno |
ESEMPIO |
Si supponga che nei primi 3 trimestri dell’anno un agente plurimandatario abbia maturato provvigioni per 11.000 euro e che nell’anno precedente l’ammontare delle provvigioni sia stato pari a 15.000 euro il Firr sarà pari a:
(6.200 * 4%) + (3.100 * 2%) + (5.700 * 1%) = 358,00 euro
L’importo sarà da accantonare al 31/12 con la seguente scrittura contabile.
Contributi FIRR (CE) | a | Debiti verso Enasarco per FIRR (SP) | 358 |
Il versamento delle somme dovrà essere effettuato dall’azienda entro il 31 di marzo dell’anno successivo:
per il 2024 | 31 marzo 2025 |
Indennità suppletiva di clientela
All’agente di commercio può spettare, a determinate condizioni, anche un ulteriore somma a titolo di indennità suppletiva di clientela. Se, nel corso del proprio rapporto, l’agente ha incrementato e/o mantenuto la clientela dell’azienda, alla cessazione del rapporto egli potrà richiedere il pagamento della Indennità Suppletiva di clientela.
Affinché tuttavia l’indennità sia dovuta è necessario che: | il contratto sia a tempo indeterminato |
la cessazione del rapporto di agenzia è avvenuta per iniziativa della casa mandante e per fatto non imputabile all’agente | |
quando l’agente termini il rapporto a causa di invalidità temporanea o permanente, raggiungimento dell’età pensionabile o decesso (in tal caso il rapporto di lavoro doveva essere iniziato almeno da 1 anno) |
Calcolo della Indennità suppletiva di clientela | ||
Aliquota | Periodo | |
3% | dal 1° al 3° anno | calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese |
3,5% | dal 4° al 6° anno | calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese |
4% | dal 7° anno | calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese |
Nel caso di aziende industriali dal 4° anno vige il limite dei 45.000 euro
ESEMPIO |
Riprendendo l’esempio di prima e supponendo che il totale annuale delle provvigioni sia di 15.000 euro e che il rapporto sia in essere da un biennio l’ammontare del FIRR da accantonare al 31 dicembre sarà il seguente:
15.000 *3% = 450
Contabilmente al 31 dicembre la scrittura da redigere sarà la seguente:
Accantonamento Indennità suppletiva di clientela (Ce) | a | Fondo Indennità suppletiva di clientela (Sp) | 450 |
Secondo prassi e giurisprudenza l’indennità di clientela accantonata rappresenta un costo deducibile.
Tabella riepilogativa degli obblighi della ditta mandante | ||
Versamenti Enasarco | Æ | Contributi e Firr |
Pagamento e rilevazione provvigioni | ||
Accantonamento Indennità di clientela |
SCADENZIARIO
PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 ottobre 2024 al 15 novembre 2024, con il commento dei termini di prossima scadenza.
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
mercoledì 16 ottobre
Versamenti Iva mensili
Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di settembre. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (ai sensi dell’articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.
Versamento dei contributi Inps
Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di settembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.
Versamento delle ritenute alla fonte
Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di settembre:
- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.
Versamento ritenute da parte condomini
Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di settembre riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.
Accise – Versamento imposta
Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di settembre.
venerdì 25 ottobre
Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l’invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all’obbligo con cadenza trimestrale, relativamente alle operazioni del III trimestre.
giovedì 31 ottobre
Modello Redditi, Irap, Modello 770
Scade oggi il termine per l’invio telematico all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni dei redditi, Irap e del modello 770 per i dati riferiti al periodo di imposta 2023.
Modello Iva TR
Ultimo giorno per l’invio telematico dell’istanza di rimborso/compensazione del credito Iva relativo al III trimestre 2024.
Remissione in bonis
Scade oggi il termine per l’esercizio della remissione in bonis: chi ha dimenticato di esercitare una opzione, di effettuare un adempimento oppure di inviare una comunicazione, necessari per fruire di benefici fiscali o per accedere a regimi opzionali, può sanare la propria posizione con le modalità previste dall’articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012.
Presentazione elenchi Intra 12 mensili
Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto.
Presentazione del modello Uniemens Individuale
Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di settembre.
venerdì 15 novembre
Registrazioni contabili
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.
Fatturazione differita
Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche
Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.