Il 24 giugno 2024 il Consiglio ha adottato il Regolamento 1745/2024, con il quale ha previsto nuove misure restrittive contro la Federazione Russa in risposta al perdurare dell’aggressione alla sovranità dell’Ucraina.


1) Misure Soggettive
L’Unione Europea ha ampliato il novero delle persone fisiche e giuridiche russe colpite da diverse misure
mirate e volte ad indebolire il consenso politico e l’economia russa, quali il divieto di soggiorno e il
congelamento dei beni, elencando coloro che sono colpiti da tali misure all’Allegato I del Regolamento 269
del 2014. Si rammenta che, ogni qualvolta si desiderasse avviare rapporti commerciali con una controparte
russa – ferme le necessarie ulteriori verifiche sull’esistenza di restrizioni di altra natura previste ai sensi delle
normative applicabili – si dovrebbe verificare se la stessa sia inserita in detto allegato.


2) Misure finanziarie
Il Consiglio ha consolidato la sua politica sanzionatoria anche con riguardo alle misure finanziarie,
introducendo il divieto di utilizzo del sistema di messaggistica finanziaria russo SPFS, equivalente del sistema
SWIFT, per le entità che operano al di fuori della Federazione Russa. In particolare, è vietato effettuare
operazioni con persone giuridiche, entità o organismi stabiliti al di fuori della Russia elencate all’allegato
XLIV del Regolamento. La nuova normativa in materia di sanzioni introduce anche il divieto per gli operatori europei di effettuare transazioni con enti creditizi e finanziari nonché prestatori di servizi per le cripto-attività, stabiliti al di fuori dell’Unione, se quest’ultimi agevolino operazioni che sostengono la base industriale della difesa russa mediante l’esportazione, la fornitura, la vendita, il trasferimento o il trasporto verso la Russia di beni e tecnologie a duplice uso, di beni e tecnologie elencati negli allegati XI, XX e XXXV del regolamento (UE) n. 833/2014, di prodotti comuni ad alta priorità elencati nell’allegato XL.


3) Misure oggettive
Per quanto riguarda le restrizioni di natura merceologica si evidenzia quanto segue.
È oggi vietata l’esportazione di lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche (codici NC 3920 e 3921), manganese e lavori manganese (codice NC 8111) e isolatori per l’elettricità di qualsiasi materia (codice NC 8546). Con riferimento all’importazione, invece, sono stati indicati all’Allegato XXI, l’Elio e l’Elio-3 (codici NC 2804.29.10 e 2845.40), andando così a colpire soprattutto il settore medico sanitario, ma anche quello elettronico (in particolare il mercato dei semiconduttori), il metallurgico con riferimento ad alcuni processi di saldatura e lavorazione dei metalli e quello nucleare.
Novità sostanziali anche in materia di gas naturale liquefatto (GNL codice NC 1100) e nel settore navale. In merito al primo, è vietata la vendita, fornitura, il trasferimento o l’esportazione di GNL originario o esportato dalla Russia attraverso terminali di gas naturale europei così come la vendita e fornitura di beni, tecnologie e servizi a soggetti residenti in Russia volti al miglioramento del settore del GNL.
Per quanto concerne il settore dei trasporti, sono oggi vietate determinate operazioni con le navi elencate
all’Allegato XLII del Reg. 833/2015, quali l’accesso ai porti e alle chiuse UE, nonché una serie di servizi
connessi al trasporto marittimo. Anche il trasporto aereo viene ulteriormente limitato così come quello su
strada, nel quale è ora vietato il transito di vettori posseduti per il 25% o oltre da persone fisiche o giuridiche russe.


4) La Clausola “No Russia”
Il Consiglio ha altresì ampliato la portata dell’obbligo contrattuale di apposizione della cd. Clausola “No
Russia” andando ad elencare nuovi beni all’allegato XL del Regolamento 833/2014. A titolo esemplificativo è ora previsto l’obbligo di inserimento di detta clausola contrattuale anche nei contratti aventi ad oggetto i beni individuati dai seguenti codici NC 845710 (centri di lavorazione per la lavorazione dei metalli), 8458 11 (Torni orizzontali, compresi i centri di tornitura, che operano con asportazione di metallo, a comando numerico) 8459 61 (fresatrici per la lavorazione dei metalli). Al contempo, il Consiglio ha previsto una nuova deroga all’obbligo contrattuale, secondo la quale la clausola non si applicherebbe ai contratti aventi ad oggetto l’esecuzione di contratti relativi alla vendita di prodotti di cui ai codici NC 8457.10 (apparecchiature per il comando o la distribuzione elettrica aventi tensione inferiore o uguale a 1000 v), 8458.11 (torni orizzontali a comando numerico), 8458.91 (torni a comando numerico), 8459.61 (fresatrici a comando numerico) e 8466.93 (altre parti delle macchine delle voci da 8456 a 8461) listati nell’Allegato XL del Reg. 833/2014. Infine, l’obbligo di cui all’art. 12 octies non si applica ai contratti pubblici conclusi con autorità di Stati terzi o organizzazioni internazionali.


5) Novità in materia di lotta all’elusione delle misure restrittive
Per quanto concerne poi le attività antielusive, l’Unione, anche alla luce della giurisprudenza derivante dal
caso Afrasiabi (cfr. sentenza n. C-72/11, Corte di Giustizia UE), cristallizza con il presente Regolamento il
principio secondo il quale si tratta di elusione anche quando la condotta del soggetto non è volta unicamente a violare le misure restrittive deliberatamente, ma anche quando accetta semplicemente il rischio che con la propria condotta potrebbe violare l’apparato sanzionatorio europeo.


Con il Regolamento qui in analisi, l’Unione Europea ha anche disciplinato la possibilità di chiedere il
risarcimento del danno a seguito di eventuali lesioni causate dal Decreto del Presidente della Federazione
Russa n. 302 del 25 aprile del 2023, a condizione che la decisione adottata sulla base di detto decreto sia
illegale ai sensi del diritto internazionale consuetudinario o di un trattato bilaterale di investimento concluso tra uno Stato membro e la Russia e che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione. Il Decreto 302/2023 prevede la possibilità di disporre l’amministrazione temporanea di beni mobili e immobili, i titoli, le azioni e le quote di partecipazione in persone giuridiche russe e i diritti patrimoniali appartenenti a persone fisiche e giuridiche residenti in quei cd. Paesi non Amichevoli
Si osserva, infine, che il 01.07.2024 è stato emanato il Decreto del Viceministro degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale n. 1325/BIS/371, con il quale viene istituito l’Elenco Nazionale di Controllo per
i beni a duplice uso non listati assoggettati ad autorizzazione individuale qui consultabile:
https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2024/07/allegato-A.pdf
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il Regolamento 1745/2024 al seguente indirizzo: https://eurlex. europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401745
La sentenza n. C-72/11 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea è consultabile qui:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=5E5A9E4444B45424F2EA80CEADB9850F
?text=&docid=117186&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7541653