Confapi comunica la pubblicazione da parte di UAMA ( Autorità nazionale – Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) di un comunicato tecnico per la presentazione di istanze in deroga ex art. 5-quindecies del Reg. (UE) 833/2014 che è possibile visionare integralmente QUI.

A partire dal 20 giugno 2024, infatti, le aziende italiane che intendano fornire servizi nei confronti di entità russe di proprietà o sotto il controllo di società europee, dovranno ottenere apposita autorizzazione in deroga.

In linea generale, ai sensi dell’attuale art. 5 quindecies del Reg. (UE) 833/2014, è vietata la fornitura di:

  • software gestionale per le imprese e software di progettazione e fabbricazione industriali;
  • servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni;
  • servizi di architettura e ingegneria e servizi di consulenza giuridica e informatica; servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e analisi e servizi pubblicitari.

Come noto, il dodicesimo pacchetto sanzionatorio ha ulteriormente ristretto i margini per la fornitura di tali servizi, trasformando in “deroga” quella che originariamente era un’esenzione per forniture in favore di entità russe controllate da un’azienda europea. Se l’esenzione, infatti, esclude l’applicazione del relativo divieto, la deroga richiede invece un apposito atto autorizzativo rilasciato dall’Autorità Nazionale UAMA.