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NOTIZIE IN SINTESI
- Credito di imposta transizione 5.0
- Bando rinnovo macchine agricole 2024 domande entro il 31 maggio
- Locazione di alloggi a breve termine
- Nuova procedura telematica per definire l’aliquota iva delle merci
- Falsi rimborsi dal fisco: attenzione agli sms
NEWS E INFORMATIVE
- Acconto imu 2024
- Dichiarazioni imu: le variazioni relative all’anno 2023 vanno comunicate entro il 30 giugno 2024
- Riaperto il ravvedimento operoso speciale
- Crediti d’imposta 4.0 e ricerca e sviluppo: novità per la compensazione
- Il depositario comunica la cessazione dell’incarico
- In assenza di proroga pericolo sanzioni per la comunicazione del titolare effettivo in CCIAA
APPROFONDIMENTI
- La durata minima contrattuale dei leasing per la deduzione fiscale dei costi
SCADENZIARIO
- Principali scadenze 16 maggio 2024 al 15 giugno 2024
NOTIZIE IN SINTESI
CREDITO DI IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0 |
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 100 dello scorso 30 aprile, la L. 56/2024 di conversione, con modificazioni, del D.L. 19/2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che in tema di Transizione 5.0, contiene chiarimenti sulla certificazione necessaria. (L. 56/2024, Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024) |
BANDO RINNOVO MACCHINE AGRICOLE 2024: DOMANDE ENTRO IL 31 MAGGIO |
Sarà possibile richiedere entro il prossimo 31 maggio gli aiuti in conto capitale alle imprese per ammodernamento delle macchine agricole: 400 milioni di euro ripartiti tra le Regioni. Per la misura agevolativa, sono inoltre state pubblicate ad opera del Masaf alcune faq di chiarimento. (Decreto 26 marzo 2024 e delibere regionali) |
LOCAZIONE DI ALLOGGI A BREVE TERMINE |
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 29 aprile 2024, il Regolamento UE 2024/1028 dell’11 aprile 2024 relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine e che modifica il Regolamento UE 2018/1724. (Regolamento UE 2024/1028 dell’11 aprile 2024) |
NUOVA PROCEDURA TELEMATICA PER DEFINIRE L’ALIQUOTA IVA DELLE MERCI |
L’Agenzia delle Dogane con avviso del 23 aprile informa del fatto che dal 1° maggio rende disponibile una nuova procedura telematica per definire l’aliquota Iva delle merci, come previsto dalla circolare n. 32/E/2010. Come specificato dalle istruzioni delle stesse Dogane, l’istanza, presentabile col nuovo modello, deve riportare una descrizione dettagliata della merce e deve essere corredata di eventuali schede tecniche, foto, analisi chimiche e campioni. L’accertamento tecnico viene rilasciato in 120 giorni. (Agenzia delle dogane, avviso 23 aprile 2024) |
FALSI RIMBORSI DAL FISCO: ATTENZIONE AGLI SMS |
L’Agenzia delle entrate informano i cittadini sul fatto che sono in arrivo sms a tema rimborsi dell’Agenzia delle entrate: si informa che i suddetti messaggi non provengono dal Fisco. |
(Comunicato stampa del 2 maggio 2024) |
NEWS E INFORMATIVE
ACCONTO IMU 2024
In questo contributo si provvederà a ricordare le principali regole applicative Imu, partendo dalle scadenze e regole di versamento, per poi ricordare (sinteticamente) quali siano gli immobili interessati dal prelievo, le basi imponibili e le eventuali riduzioni.
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine:
- il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
- il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente;
- l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a carico dell’acquirente nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Versamenti
L’Imu viene versata integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell’Erario sarà riservata una quota di imposta afferente i fabbricati di categoria catastale D, applicando l’aliquota d’imposta dello 0,86% (all’Erario va lo 0,76%, mentre lo 0,10% va al Comune, che comunque può incrementare l’aliquota fino a raggiungere l’1,06% complessivo).
L’acconto risulta dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l’anno precedente, mentre il conguaglio a saldo sarà determinato sulla base delle aliquote deliberate per l’anno corrente, se pubblicate entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote dell’anno precedente).
Scadenza | Parametri di calcolo | |
Acconto 2023 | 17 giugno 2024 | Aliquote anno precedente |
Saldo 2023 | 16 dicembre 2024 | Aliquote anno in corso (se pubblicate entro il 28 ottobre) |
È consentito il versamento in unica soluzione entro la scadenza dell’acconto; in tal caso si terrà già da subito conto delle aliquote deliberate per l’anno in corso.
Modalità di versamento
Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo. Si riportano i codici tributo dell’Imu.
Codice tributo Imu | Immobile | Destinatario versamento |
3912 | Abitazione principale e pertinenze | Comune |
3914 | Terreni | Comune |
3916 | Aree fabbricabili | Comune |
3918 | Altri fabbricati | Comune |
3925 | Fabbricati D | Stato |
3930 | Fabbricati D (incremento) | Comune |
L’utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.
Le aliquote applicabili
L’aliquota di base prevista per l’Imu è stata fissata allo 0,86%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento sino al 1,06%, oppure ridurla sino all’azzeramento (ad eccezione dei fabbricati di categoria D, per i quali l’aliquota minima è pari alla quota erariale, ossia lo 0,76%).
Inoltre, vi è la possibilità di incrementare l’aliquota massima di un ulteriore 0,08% (portando quindi l’aliquota al 1,14%) solo per i Comuni che in passato avevano deliberato analogo incremento ai fini Tasi.
I soggetti passivi
Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:
- il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
- l’usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare);
- il titolare del diritto d’uso;
- il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di 1 dei 2 coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l’imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
- il titolare del diritto di enfiteusi;
- il titolare del diritto di superficie;
- il concessionario di aree demaniali;
- nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di leasing il soggetto passivo è l’utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l’immobile in corso di costruzione);
- il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l’immobile, non deve versare).
Gli utilizzatori degli immobili (locatari, comodatari, etc.) non hanno alcun obbligo di versamento Imu in relazione a tali immobili.
Gli immobili interessati
L’Imu è dovuta in relazione agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune, con esclusione dell’abitazione principale (se l’immobile è diverso da A/1, A/8 e A/9) e delle relative pertinenze.
Per abitazione principale si intende l’unico fabbricato nel quale il contribuente ha stabilito la dimora e la residenza.
Imu | |||
Fabbricati | Æ | Sì | |
Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati | Æ | No (solo A/1, A/8, A/9) | |
Fabbricati rurali | Æ | Si | |
Aree fabbricabili | Æ | Sì | |
Terreni agricoli | Æ | Sì |
Fabbricati
A esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili rivalutati), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.
Categoria catastale | Moltiplicatore |
A (diverso da A/10) – C/2 – C/6 – C/7 | 160 |
B | 140 |
C/3 – C/4 – C/5 | 140 |
A/10 e D/5 | 80 |
D (escluso D/5) | 65 |
C/1 | 55 |
I fabbricati rurali strumentali (stalle, depositi attrezzi, etc.) sono imponibili Imu applicando un’aliquota particolarmente ridotta pari allo 0,1% che il Comune può ridurre sino all’azzeramento.
È prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili e inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 42/2004.
I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati sono esenti da imposta.
È possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il I grado, con contratto registrato; tale agevolazione è comunque soggetta al rispetto di determinati vincoli.
I fabbricati collabenti classificati in categoria catastale F/2 sono esonerati dal prelievo.
Terreni agricoli
La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, cui applicare un moltiplicatore di 135.
I terreni sono esenti da Imu nelle seguenti situazioni:
- quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare n. 9/1993. Alcuni Comuni sono designati parzialmente montani (PD) e l’esenzione vale per una parte del territorio comunale;
- terreni ubicati nelle cosiddette “isole minori” indicate nell’allegato A della L. 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna);
- per i coltivatori diretti e gli Iap (imprenditori agricoli professionali), purché iscritti nell’apposita previdenza, l’esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati (quindi anche in territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano sia posseduti sia condotti da parte di tali soggetti;
- i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile sono del tutto esenti.
Aree edificabili
La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.
Per i coltivatori diretti e gli Iap è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno, saranno esentati da Imu come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.
In caso di utilizzazione edificatoria dell’area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l’immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.
DICHIARAZIONI IMU: LE VARIAZIONI RELATIVE ALL’ANNO 2023 VANNO COMUNICATE ENTRO IL 30 GIUGNO 2024
In merito all’obbligo di presentazione della dichiarazione Imu, il comma 769, L. 160/2019 stabilisce che la stessa debba essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica “entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta”.
Pertanto, entro il prossimo 30 giugno 2024 dovranno essere presentate le dichiarazioni Imu per comunicare al Comune di ubicazione dell’immobile interessato le variazioni avvenute nel corso del periodo d’imposta 2023.
Oltre alla modalità di presentazione cartacea, sempre e comunque ammessa, così come l’invio con raccomandata senza ricevuta di ritorno ovvero la pec, attualmente è consentito utilizzare anche il canale telematico, tramite i servizi Entratel e Fisconline; quest’ultima, pertanto, risulta essere una modalità aggiuntiva, che non sostituisce la tradizionale presentazione cartacea da effettuarsi direttamente al Comune di ubicazione degli immobili.
Per la presentazione della dichiarazione Imu occorre utilizzare il modello approvato con il D.M. 24 aprile 2024, utilizzabile tanto per l’Imu quanto per l’Impi (imposta municipale sulle piattaforme marine).
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Restano ferme le dichiarazioni in passato presentate ai fini dell’Imu e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Pertanto, se non sono intervenute variazioni che hanno determinato una diversa liquidazione del tributo e non ci si trovi in uno dei casi in cui si è tenuti a presentare la dichiarazione, non occorre ripresentare la stessa.
Dichiarazione Imu
La dichiarazione va resa solo per gli immobili interessati da variazioni suscettibili di produrre una modifica sul calcolo del tributo dovuto: qualora nulla sia variato, come detto, non è dovuta alcuna comunicazione al Comune.
Si ricorda comunque che sono moltissime le fattispecie di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione: si pensi, in particolare, al fatto che i trasferimenti immobiliari sono in generale esonerati in quanto le informazioni sono recepite dal Comune attraverso l’atto di voltura che il notaio inoltra alla conservatoria dei registri immobiliari.
Per una dettagliata analisi dei casi di esonero si vedano le istruzioni al modello di variazione.
Va comunque ricordato che la dichiarazione Imu deve essere presentata quando si verifica una delle seguenti situazioni:
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- fabbricati di interesse storico o artistico;
- fabbricati per i quali il Comune ha (eventualmente) deliberato una riduzione dell’aliquota;
- fabbricati merce invenduti (secondo il Mef, la presentazione della dichiarazione è condizione per l’applicazione dell’esenzione);
- terreni agricoli o edificabili in relazione ai quali coltivatori diretti e Iap (imprenditori agricoli professionali) beneficiano delle agevolazioni stabilite dalla norma.
Vi sono poi una serie di altre situazioni, elencate dalle istruzioni alla compilazione del modello, in cui il Comune non è in possesso delle necessarie informazioni per la verifica del corretto calcolo dell’imposta; si ricordano, in particolare, i seguenti casi:
- i beni utilizzati in forza di un contratto di leasing;
- le compravendite o le modifiche di valore di un’area edificabile;
- l’intervenuta esenzione sui fabbricati;
- la riduzione per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta che li utilizzano quale abitazione principale;
- l’indicazione dei valori contabili dei fabbricati D.
In queste situazioni occorre procedere alla presentazione del modello Imu.
Nel nuovo modello è stata recepita (tramite l’introduzione di una specifica sezione) l’ipotesi di esenzione per gli immobili occupati abusivamente (ai sensi dell’articolo 1, comma 759, lettera g-bis), L. 160/2019, introdotta lo scorso anno), nel qual caso la dichiarazione va presentata con modalità telematiche.
Dichiarazione Imu Enc
Anche in relazione agli enti non commerciali, entro il prossimo 30 giugno 2024 andranno presentate le dichiarazioni Imu relative al periodo d’imposta 2023.
L’obiettivo di tale dichiarazione è quello di dare conto, a ciascun Comune di ubicazione, degli immobili in relazione ai quali il contribuente può far valere, integralmente o in parte, l’esenzione prevista dall’articolo 7, lettera i), D.Lgs. 504/1992 (richiamato dall’articolo 1, comma 759, lettera g), L. 160/2019), secondo le indicazioni del D.M. 200/2012.
Il comma 770, articolo 1, Legge di Bilancio 2020 prevede che l’ente non commerciale debba presentare una speciale dichiarazione, differente da quella ordinariamente utilizzabile dalla generalità dei contribuenti.
Con il Decreto 24 aprile 2024 il Mef ha approvato anche il modello, con le relative istruzioni di compilazione, che tutti gli enti non commerciali (enti del Terzo settore compresi) dovranno utilizzare per comunicare, all’amministrazione comunale nella quale è ubicato l’immobile interessato, i dati di tale immobile che fruisce dell’esenzione totale o parziale (nelle istruzioni al nuovo modello è stata recepita l’interpretazione dell’ultima Legge di bilancio che consente l’esenzione anche ai fabbricati oggetto di comodato, ovvero in assenza di esercizio attuale delle attività meritevoli).
Di seguito le caratteristiche principali che occorre considerare per la corretta gestione dell’obbligo dichiarativo:
- scelta del modello: il nuovo modello diventa l’unico modello che deve essere utilizzato dagli enti non commerciali, per tutti gli immobili di cui sono in possesso, quindi, non solo quindi per gli immobili in cui si svolge una delle attività cosiddette meritevoli di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. 504/1992, ma anche per quelli in cui non svolgono attività meritevoli e che quindi sono ordinariamente tassati. Nel caso in cui l’ente non commerciale possieda nel Comune solo immobili imponibili, ovvero immobili esenti per motivi diversi da quelli previsti nella citata lettera i), occorre presentare la dichiarazione Imu ordinaria;
- periodicità di presentazione: la dichiarazione in commento deve essere presentata ogni anno diversamente quindi da quello che avviene per la dichiarazione Imu ordinaria, poiché quest’ultima “ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta”;
- modalità di presentazione: la dichiarazione va presentata esclusivamente in forma telematica (è esclusa la modalità di presentazione cartacea) entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui detta dichiarazione si riferisce, indirizzata al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati.
Anche in questo modello è stata inserita una apposita sezione per l’indicazione degli immobili esenti in quanto occupati abusivamente.
RIAPERTO IL RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE
L’articolo 7, commi 6 e 7, D.L. 39/2024 ha riaperto i termini per beneficiare del ravvedimento operoso speciale che consente ai contribuenti di rimuovere violazioni commesse (articolo 1, comma 174, L. 197/2022). Sia il pagamento delle somme sia la rimozione delle violazioni inerenti i periodi di imposta sino al 31 dicembre 2022 possono ora essere effettuati entro il 31 maggio 2024.
Il “ravvedimento operoso speciale” ha le seguenti specificità:
- le sanzioni sono sempre ridotte a 1/18 del minimo;
- le somme dovute possono essere versate anche in modalità rateale.
Quali sono le violazioni sanabili
Viene prevista la possibilità di regolarizzare, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, delle violazioni diverse da quelle relative agli avvisi bonari e alle irregolarità formali, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e a periodi d’imposta precedenti.
La regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni. La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.
Il ravvedimento avviene con il versamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.
Il pagamento delle somme (qualora sia rateizzato) è differenziato a seconda che la violazione riguardi le dichiarazioni relative ai periodi di imposta fino al 2021 o le dichiarazioni relative al periodo di imposta 2022:
- per gli anni fino al 2021, qualora non fatto antecedentemente, entro il 31 maggio 2024 occorre rimuovere la violazione e pagare le prime 5 rate. Le restanti 3 rate dovranno essere versate entro il 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024;
- per l’anno 2022, entro il 31 maggio 2024 occorre rimuovere la violazione e pagare la prima rata. Le restanti 3 rate dovranno essere versate entro il 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024.
La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto entro il 31 maggio 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.
CREDITI D’IMPOSTA 4.0 E RICERCA E SVILUPPO: NOVITÀ PER LA COMPENSAZIONE
Il recente D.L. 39/2024, il cui iter di conversione in legge è ancora in corso, richiede l’invio di una comunicazione (preventiva e a completamento) degli investimenti effettuati in beni 4.0, e in attività R&S, quale condizione per fruire della compensazione dei citati crediti d’imposta. In particolare, l’obbligo comunicativo riguarda gli investimenti:
- effettuati a partire dal 30 marzo 2024, per i quali è richiesta una comunicazione sia preventiva sia successiva all’effettuazione dell’investimento;
- effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio 2024 fino al 29 marzo 2024, per i quali è prevista solo la comunicazione successiva al completamento degli investimenti;
- effettuati nel 2023, limitatamente agli investimenti in beni 4.0 (non è richiesta per quelli in attività R&S).
In attesa dell’emanazione del Decreto Mimit, avvenuta lo scorso 24 aprile, è stato introdotto un blocco alla compensazione in un momento successivo a quello in cui gli investimenti sono stati eseguiti e interconnessi, con penalizzanti ripercussioni finanziarie soprattutto per quelle imprese che in questi primi mesi intendono compensare nel modello F24 le quote di credito maturate e riferite agli investimenti effettuati e interconnessi nel 2023. Successivamente:
- è intervenuta la risoluzione n. 19/E/2024, in cui l’Agenzia delle entrate ha precisato che la sospensione dell’utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d’imposta in questione riguarda i codici tributo “6936” e “6937” quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come anno di riferimento 2023 o 2024. Ciò sta a significare che il “blocco” della compensazione non riguarda “solamente” i crediti d’imposta maturati per investimenti effettuati e interconnessi nel 2023 o 2024, ma anche quelli effettuati in anni precedenti (ad esempio 2022) e interconnessi nei predetti anni;
- in data 16 aprile l’Agenzia delle entrate ha pubblicato una faq sul proprio sito internet, in cui, dopo aver riepilogato gli investimenti per i quali spetta il credito d’imposta, chiarisce le modalità con cui superare il blocco che si è venuto a creare dopo la pubblicazione della risoluzione n. 19/E/2024. In particolare, per gli investimenti effettuati nel 2021 e nel 2022 (ovvero prenotati in tali anni con pagamento dell’acconto del 20% e conferma d’ordine rispettivamente entro il 31 dicembre 2022 e 30 novembre 2023), se l’interconnessione è avvenuta nel 2023 o nel 2024, è possibile utilizzare in compensazione nel modello F24 tali crediti indicando quale anno di riferimento il 2021 o il 2022.
In questo scenario, in data 24 aprile 2024 il Mimit ha approvato 2 specifici modelli utilizzabili per le predette comunicazioni (di fatto, il Ministero ha “aggiornato” i modelli approvati dal D.M. 6 ottobre 2021 utilizzabili per comunicare i dati degli investimenti al fine di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative). Come specificato dal comma 7 dell’articolo 1, D.M. 6 ottobre 2021 la presentazione dei modelli “costituisce presupposto per la fruizione” dei crediti d’imposta in esame in compensazione nel modello F24.
Investimenti Industria 4.0
La comunicazione va effettuata utilizzando lo specifico “Modello di comunicazione dei dati concernenti il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016” (Allegato 1 al Decreto) composto:
- dal frontespizio;
- da 2 sezioni (A e B) nelle quali riportare i dati/informazioni relative agli investimenti in beni materiali e immateriali di cui alle Tabelle A e B, Legge Finanziaria 2017 (l’abbinamento degli investimenti ai codici identificativi presenti nelle sezioni va effettuato sulla base delle classificazioni contenute nella Legenda allegata) e la fruizione negli anni del credito d’imposta.
Il modello va inviato:
- in via preventiva, per comunicare l’ammontare complessivo degli investimenti che si intende effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024 e la presunta fruizione negli anni del credito;
- in via consuntiva, al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva.
Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024 la comunicazione va inviata solo a seguito del completamento degli investimenti. Tale comunicazione riguarda anche quegli investimenti effettuati nel 2023, per i quali il D.L. 39/2024 ha bloccato la compensazione del credito d’imposta già maturato.
Il modello della comunicazione deve essere firmato digitalmente e inviato al seguente indirizzo pec: transizione4@pec.gse.it
Investimenti R&S
La comunicazione va effettuata utilizzando lo specifico “Modello di comunicazione dei dati concernenti il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica” (Allegato 2) composto:
- da frontespizio;
- da 6 sezioni per l’indicazione delle informazioni relative agli investimenti nelle diverse attività ammissibili (l’abbinamento degli investimenti ai codici identificativi presenti nelle sezioni va effettuato sulla base delle classificazioni contenute nella Legenda allegata) nonché della fruizione negli anni del credito:
- sezione A – Investimenti in attività di ricerca e sviluppo;
- sezione B1 – Investimenti in attività di innovazione tecnologica, sezione B2 – Investimenti in progetti di innovazione tecnologica finalizzati al raggiungimento di obbiettivi di innovazione digitale 4.0, sezione B3 – Investimenti in progetti di innovazione tecnologica finalizzati al raggiungimento di obbiettivi di transizione ecologica;
- sezione C – Investimenti in attività di design e ideazione estetica;
- sezione D – Credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.
Il modello va inviato:
- in via preventiva, per comunicare l’ammontare complessivo degli investimenti che si intende effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024 e la presunta fruizione negli anni del credito;
- in via consuntiva, al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva.
Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il modello va inviato esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti. Anche questo modello di comunicazione deve essere firmato digitalmente e inviato al seguente indirizzo pec: transizione4@pec.gse.it.
DEPOSITARIO COMUNICA LA CESSAZIONE DELL’INCARICO
Con il provvedimento n. 198619 del 17 aprile scorso, l’Agenzia delle entrate ha approvato il modello da utilizzare per la comunicazione della cessazione dell’incarico di depositario delle scritture contabili da parte del depositario stesso e in presenza di inerzia del contribuente.
Sul tema l’amministrazione è nuovamente intervenuta con la recentissima circolare n. 9/E/2024 del 2 maggio ribadendo i termini della normativa.
Si tratta in sostanza di dare corso a quanto previsto dal comma 3-bis dell’articolo 35, D.P.R. 633/1972 con cui è stata disciplinata una particolare procedura da utilizzarsi qualora il contribuente non provveda autonomamente alla presentazione della comunicazione di variazione del luogo di tenuta e conservazione delle scritture contabili.
Conseguentemente alla cessazione dell’incarico di conservazione delle scritture contabili, infatti, il depositario cessato potrà comunicarlo all’Agenzia delle entrate, qualora non vi abbia provveduto il contribuente nei termini normativamente previsti, cioè entro trenta giorni (articolo 35, comma 3, D.P.R. 633/1972).
Comunicazione da parte del contribuente | Alla cessazione dell’incarico |
Comunicazione da parte dell’intermediario | Decorsi 30 giorni dalla cessazione dell’incarico |
La comunicazione da parte dell’intermediario deve essere preceduta dall’avviso, al depositante, dell’intenzione di effettuare la comunicazione stessa all’Agenzia delle entrate.
Sostanzialmente l’invio della comunicazione da parte del depositario comporta per il contribuente:
– la disponibilità della stessa comunicazione nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
– che, con decorrenza dalla data di invio della comunicazione, il luogo di conservazione delle scritture e registri contabili obbligatori si presume coincidere con il suo domicilio fiscale.
Il modello di comunicazione
Il modello di comunicazione approvato con il provvedimento va trasmesso esclusivamente con procedura web sul sito dell’Agenzia delle entrate e deve contenere:
- il codice fiscale e i dati anagrafici del depositario cessato, persona fisica, o del rappresentante legale/negoziale, nel caso in cui il depositario sia diverso da una persona fisica. In tale ultima ipotesi, va indicato il codice fiscale e la denominazione/ragione sociale del depositario rappresentato;
- la partita Iva del depositante, nonché la data dell’intervenuta cessazione dell’incarico di depositario;
- la modalità con la quale il depositante è stato preventivamente informato dal depositario dell’intenzione di comunicare all’Agenzia delle entrate la cessazione dell’incarico, nonché l’indirizzo di recapito e la data di invio della comunicazione;
- la data di sottoscrizione e la firma.
Ricevuta la comunicazione ed effettuati gli opportuni controlli sulla correttezza delle informazioni, l’Agenzia delle entrate rilascia un’attestazione di trasmissione e, dopo l’accoglimento, una ricevuta di acquisizione che contiene le informazioni relative alla comunicazione inviata.
Da questo momento, il luogo di conservazione dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti contabili si considera coincidente con il domicilio fiscale del depositante.
Comunicazione e ricevuta sono messe a disposizione del depositario e del depositante nelle rispettive sezioni dell’area riservata. Potranno essere comunicati gli incarichi cessati dal 13 gennaio 2024 (data di entrata in vigore dell’articolo 35, comma 3-bis, D.P.R. 633/1972).
IN ASSENZA DI PROROGA PERICOLO SANZIONI PER LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO IN CCIAA
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 del provvedimento del Mimit emesso in pari data il Legislatore ha attestato l’operatività dei sistemi di comunicazione del titolare effettivo, come stabilito dal D.I. 55/2022.
Entro 60 giorni a partire dalla richiamata data di pubblicazione del provvedimento (11 dicembre 2023), i soggetti interessati – imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti similari – avrebbero quindi dovuto inviare la comunicazione al Registro Imprese della CCIAA competente per territorio.
Senonché, con ordinanza n. 08083/2023 del 7 dicembre 2023 il TAR Lazio, IV sezione, ha disposto la sospensione cautelare dell’efficacia del citato D.M. “Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva“. In conseguenza di detto provvedimento l’obbligo di effettuare la comunicazione del titolare effettivo entro l’11 dicembre 2023 è per molti rimasto sospeso in attesa del giudizio di merito del Tar Lazio. Giudizio giunto con le sentenze n. 6837/2024, n. 6839/2024, n. 6840/2024, n. 6841/2024, n. 6844/2024, n. 6845/2024 del 9 aprile 2024, con le quali la sezione IV del TAR Lazio ha respinto i ricorsi presentati dalle diverse associazioni fiduciarie, tesi a richiedere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del Decreto relativo al Registro dei titolari effettivi.
Se è vero che durante i mesi di sospensione l’operatività del sistema di comunicazione non si è comunque bloccata in quanto Infocamere, società che gestisce l’infrastruttura tecnologica delle CCIAA, ha continuato ad accettare le istanze presentate dai professionisti, l’incertezza del contesto normativo, ha tuttavia fatto propendere molti operatori ad attendere l’esito del ricorso prima di procedere con nuove trasmissioni.
Con un comunicato stampa datato 11 aprile 2024, protocollo 0007648, il Mimit ha stabilito “alla luce delle richiamate pronunce giudiziali, la piena operatività di quanto stabilito sulla titolarità effettiva, con scadenza del relativo termine alla data dell’11 aprile p.v. compreso”.
Sono stati pertanto concessi solamente 2 giorni di tempo per presentare tutte le istanze di prima comunicazione del titolare effettivo e, in base all’attuale normativa di riferimento, tutte le istanze presentate dal 12 aprile 2024 in poi sono soggette alle sanzioni di cui all’articolo 2630, cod. civ.: sanzione che può variare da un minimo di 103 euro fino a un massimo di 1.032 euro, importo che si riduce a 1/3 se la comunicazione viene poi effettuata entro 30 giorni dalla scadenza originaria.
È peraltro lo stesso Mimit che nella nota richiamata precisa che “Al contempo, in ragione della complessa vicenda giudiziale intercorsa e del ristretto lasso temporale residuo, si demanda al prudente apprezzamento di codesti Enti camerali ogni iniziativa utile ad agevolare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione in argomento”.
Incertezze alimentate anche dalla notizia dell’avvenuto deposito del ricorso presso il Consiglio di Stato da parte di Assofiduciaria con l’obiettivo di ottenere l’annullamento e/o la riforma delle richiamate decisioni assunte dal TAR Lazio con le sentenze dello scorso 9 aprile.
In virtù della descritta situazione, come anche richiesto da molte organizzazioni (tra cui il Cndcec che ha rivolto uno specifico appello a Unioncamere), è auspicabile un intervento di riapertura dei termini al fine di consentire di effettuare senza sanzioni la prima comunicazione del titolare effettivo per i molti operatori che hanno sospeso le proprie valutazioni in attesa dell’esito dei richiamati provvedimenti di sospensione.
Diffuso il Manuale operativo da parte di Unioncamere
Nello scorso mese di aprile Unioncamere ha pubblicato il Manuale operativo per la richiesta di accreditamento dei soggetti obbligati alla adeguata verifica (tra questi, anche i professionisti). Secondo le indicazioni contenute nel citato Manuale le istanze di accreditamento vanno presentate dai soggetti obbligati tramite il sito internet https://titolareeffettivo.registroimprese.it effettuando i seguenti passaggi:
a) accesso al portale dedicato tramite SPID, CNS, Carta di identità digitale (CIE);
b) compilazione del modello on line;
c) eventuale indicazione (quindi, facoltativa) di propri delegati ad accedere e a consultare la banca dati dei titolari effettivi e di un referente operativo;
d) verifica della correttezza del documento dell’autodichiarazione generato dal sistema e inviato alla propria casella pec in modo che il soggetto obbligato, prima di inviare l’istanza di accreditamento, abbia la piena consapevolezza di quanto va a dichiarare sotto la propria responsabilità;
e) invio dell’istanza sottoscritta tramite sessione autenticata.
approfondimenti
LA DURATA MINIMA CONTRATTUALE DEI LEASING PER LA DEDUZIONE FISCALE DEI COSTI
Il contratto di locazione finanziaria: disciplina contabile in sintesi
Il contratto di locazione finanziaria (leasing) è un’operazione intercorrente tra una società di leasing (locatore o concedente) e un altro soggetto (locatario) con la quale il locatore si impegna a concedere in uso contro pagamento di un canone, al locatario un bene mobile o immobile, acquisito o costruito, con la facoltà del locatario di acquistarne la proprietà al termine del contratto.
Le operazioni di leasing possono essere contabilizzate con 2 metodi differenti:
1. metodo patrimoniale;
2. metodo finanziario.
Per le imprese che adottano i Principi contabili nazionali la contabilizzazione dei contratti di locazione finanziaria deve essere effettuata con il metodo patrimoniale. Al contrario, secondo i Principi contabili internazionali il leasing deve essere contabilizzato con il metodo finanziario. Questo metodo evidenzia maggiormente l’aspetto sostanziale dell’operazione di leasing che quello formale.
Metodo patrimoniale |
Società di leasing La società di leasing è, a tutti gli effetti, proprietaria del bene dato in leasing: esso, dunque, è rilevato tra le immobilizzazioni. Le norme del codice civile prevedono che la società di leasing indichi in bilancio i beni dati in leasing in modo distinto rispetto alle restanti immobilizzazioni. La stessa società calcola le quote di ammortamento su tali beni, quote che confluiscono nel Conto economico. Il concedente rileva, inoltre, i canoni di leasing tra i componenti positivi di reddito del Conto economico, nonché le eventuali spese relative ai beni locati secondo le ordinarie regole previste per i beni in proprietà. Come precisato dall’Oic 18, la ripartizione dei canoni di leasing in applicazione del principio di competenza deve avvenire in base al criterio del tempo fisico (cioè in proporzione al tempo in cui la prestazione è resa), mentre l’eventuale maxicanone iniziale deve essere ripartito lungo la durata del relativo contratto, attraverso la tecnica dei risconti. Impresa utilizzatrice L’impresa utilizzatrice rileva nel Conto economico (voce “B.8 – Costi per godimento di beni di terzi“) i costi sostenuti per canoni di locazione finanziaria di competenza del periodo, mentre l’eventuale maxicanone iniziale deve essere ripartito lungo la durata del relativo contratto, attraverso la tecnica dei risconti. |
Metodo finanziario |
Società di leasing La società di leasing non iscrive il cespite oggetto di locazione finanziaria tra le immobilizzazioni. Essa rileva, invece, nello Stato patrimoniale, un credito per la quota capitale dei canoni ancora da percepire. Mano a mano che l’impresa incassa i canoni riduce l’importo del credito per la quota capitale. La quota interessi dei canoni di competenza dell’esercizio viene portata tra i componenti positivi di reddito. Impresa utilizzatrice L’impresa utilizzatrice rileva il bene ricevuto in leasing tra le immobilizzazioni e calcola su tale bene le relative quote di ammortamento. Contestualmente, rileva un debito per la quota capitale dei canoni da pagare: tale debito viene ridotto ogni qual volta si procede al pagamento dei canoni periodici per la quota capitale pagata. Nel Conto economico, tra i componenti negativi di reddito, viene rilevata la quota interessi dei canoni di competenza dell’esercizio. |
Al riguardo si precisa che, per l’impresa utilizzatrice, il metodo finanziario (rispetto al metodo patrimoniale) determina:
– a Stato patrimoniale, un incremento delle immobilizzazioni e dell’indebitamento finanziario dell’impresa;
– a Conto economico, la rilevazione di componenti negativi di reddito (quote di ammortamento e interessi passivi) generalmente inferiori rispetto a quelli che sarebbero stati rilevati con il metodo patrimoniale (canoni di leasing), e conseguentemente un utile d’esercizio superiore.
La deduzione fiscale per l’impresa utilizzatrice del costo del contratto di leasing
Il regime fiscale del costo del contratto di leasing per l’utilizzatore dipende dal momento in cui è stato stipulato il contratto. In particolare:
- per i contratti di locazione finanziaria stipulati fino al 28 aprile 2012, la deduzione dei canoni era vincolata a stipula di contratti con durate degli stessi fissate dalla legge (la scelta dell’impresa di stipulare contratti con durata diversa da quella prevista normativamente causava la indeducibilità integrale dei canoni pagati);
Contratti di leasing stipulati fino al 28 aprile 2012 | |
Beni immobili | durata fiscale pari a un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento se la durata del contratto è compresa tra 11 e 18 anni |
Beni strumentali mobili (diversi dagli autoveicoli) | durata fiscale pari a un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento |
Autoveicoli a deducibilità limitata | durata fiscale pari a un periodo non inferiore al periodo di ammortamento |
La durata minima del contratto è determinata in base al coefficiente di ammortamento stabilito dal D.M. 31 dicembre 1988, rispetto al settore di attività proprio dell’impresa locataria/utilizzatrice del bene (circolare n. 10/E/2006). |
- a decorrere dai contratti stipulati dal 29 aprile 2012 è stato introdotto un “doppio binario” tra la durata del contratto di leasing, che è libera scelta della contrattazione tra l’impresa e la società di leasing, e il vincolo temporale per la deduzione fiscale dei canoni;
Contratti di leasing stipulati dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013 | |
Beni immobili | durata fiscale pari a un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento* se la durata del contratto è compresa tra 11 e 18 anni |
Beni strumentali mobili (diversi dagli autoveicoli) | durata fiscale pari a un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento* |
Autoveicoli a deducibilità limitata | durata fiscale pari a un periodo non inferiore al periodo di ammortamento* |
* Per periodo di ammortamento va inteso quello risultante dall’applicazione dei coefficienti ministeriali di cui al D.M. 31 dicembre 1988 |
Contratti di locazione finanziaria stipulati dal 29 aprile 2012
Per i contratti di locazione finanziaria stipulati dal 29 aprile 2012, ai sensi dell’articolo 102, comma 7, Tuir la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è disallineata rispetto alla durata effettiva del contratto, per cui:
- se la durata del contratto di leasing è pari o superiore alla durata minima fissata per la deducibilità fiscale dei canoni, questi potranno essere dedotti nella stessa misura in cui sono imputati a Conto economico;
- se la durata del contratto è inferiore alla durata minima fissata, le imprese dovranno determinare un doppio binario:
- contabile, che segue la durata del contratto;
- fiscale, che segue il periodo di deduzione fiscale dei canoni previsto dalla normativa.
I canoni ripresi a tassazione nel corso della durata effettiva del contratto (mediante variazioni in aumento) troveranno riconoscimento fiscale in corrispondenti variazioni in diminuzione fino al riassorbimento dei valori fiscali sospesi, dalla scadenza del contratto in poi.
- per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2014 vengono apportate ulteriori modifiche alla durata minima fiscale dei beni ammortizzabili, con esclusione degli autoveicoli che mantengono l’originaria disciplina (rimane in ogni caso ferma la libera scelta tra impresa e società di leasing della durata contrattuale).
ESEMPIO 1 |
Una società di capitali ha stipulato un contratto di leasing per un macchinario in data 2 gennaio 2024, che presenta le seguenti condizioni:
- durata contrattuale 1.095 giorni;
- coefficiente di ammortamento 10% → durata minima fiscale anni 5;
- costo del concedente 111.000 euro;
- interessi da corrispondere nell’arco della durata contrattuale 18.000 euro;
- prezzo di riscatto 10.000 euro.
In data 15 gennaio 2027 viene esercitata l’opzione (riscatto) per l’acquisto del macchinario. Esemplifichiamo nella tabella il disallineamento civilistico/fiscale nell’ipotesi che la quota interessi sia la stessa in ciascuno dei 3 periodi di imposta (2024/2025/2026):
Anni | Imputazione dei canoni a Conto economico | Deducibilità fiscale dei canoni | Variazione fiscale |
2024 | 43.000 | 25.800 | + 17.200 |
2025 | 43.000 | 25.800 | + 17.200 |
2026 | 43.000 | 25.800 | + 17.200 |
2027 | 25.800 | – 25.800 | |
2028 | 25.800 | – 25.800 |
Pertanto, per quanto riguarda la quota di competenza dei canoni di locazione finanziaria:
- nei periodi di imposta che vanno dal 2024 al 2026 andranno effettuate delle variazioni in aumento in sede di dichiarazione dei redditi per 17.200 euro annui;
- nei periodi di imposta 2027 e 2028 andranno effettuate variazioni in diminuzione dell’importo complessivo di 25.800 euro annui.
La quota interessi implicita compresa nei canoni di locazione finanziaria è, invece, deducibile nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 96, Tuir, facendo riferimento alla durata fiscale del contratto, nel caso esemplificato ai 5 anni.
A partire dal periodo d’imposta 2027 saranno deducibili le quote di ammortamento (da stanziare sulla base della vita utile residua dalla data del riscatto) derivanti dall’iscrizione del macchinario nelle immobilizzazioni materiali per 10.000 euro.
SCADENZIARIO
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 maggio 2024 al 15 giugno 2024, con il commento dei termini di prossima scadenza.
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
Giovedì 16 maggio
Versamenti Iva mensili e trimestrali
Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di aprile. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente. Scade anche il termine di versamento dell’Iva a debito riferita al I trimestre 2024 per i contribuenti Iva trimestrali.
Versamento dei contributi Inps
Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di aprile, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.
Versamento dei contributi Inail
Scade oggi il termine per il versamento della seconda rata del premio Inail per la quota di regolazione del 2023 e la quota di acconto del 2024.
Versamento delle ritenute alla fonte
Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:
– sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;
– sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
– sui redditi di lavoro autonomo;
– sulle provvigioni;
– sui redditi di capitale;
– sui redditi diversi;
– sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.
Versamento ritenute da parte condomini
Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.
Accise – Versamento imposta
Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.
Inps – Contributi dovuti ad artigiani e commercianti
Scade il termine per il pagamento del contributo “fisso” Inps relativo al I trimestre 2024 per gli artigiani ed i commercianti iscritti all’Inps.
Lunedì 20 maggio
Enasarco: versamento contributi
Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti dalla casa mandante per il I trimestre 2024.
Lunedì 27 maggio
Presentazione elenchi Intrastat mensili
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
Venerdì 31 maggio
Comunicazione telematica liquidazioni periodica Iva
Scade oggi il termine per la presentazione telematica della Lipe relativa al I trimestre 2024, sia per i contribuenti mensili sia per i contribuenti trimestrali.
Presentazione elenchi Intra 12 mensili
Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di marzo.
Presentazione del modello Uniemens Individuale
Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di aprile.
Imposta di bollo
Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di bollo complessivamente di importo superiore a euro 5.000 relativa alle fatture elettroniche emesse nel I trimestre 2024 che prevedono l’obbligo di assolvimento del bollo di 2 euro.
Sabato 15 giugno
Registrazioni contabili
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.
Fatturazione differita
Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche
Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.