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NEWS E INFORMATIVE
Speciale modifiche superbonus e altre novità
Il D.L. 39/2024, rubricato “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.
ULTERIORI MODIFICHE SUL C.D. SUPERBONUS
Il D.L. 39/2024, rubricato “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.
Norma | Contenuto |
Articolo 1 | Modifiche allo sconto in fattura e alla cessione del credito Vengono apportate alcune modifiche a quanto previsto con l’articolo 2, D.L. 11/2023. In particolare, intervenendo sul comma 3-bis, viene eliminata la deroga al venir meno della possibilità di procedere con lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta. Tuttavia, la deroga rimane valida limitatamente agli interventi per i quali anteriormente al 30 marzo 2024, data di entrata in vigore del D.L. 39/2024: a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119, D.L. 34/2020, e sono diversi da quelli effettuati dai condomini; b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119, D.L. 34/2020, e sono effettuati dai condomini; c) risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’articolo 119, D.L. 34/2020, e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici; d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119, D.L. 34/2020; e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119, D.L. 34/2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo. Sostituendo integralmente il successivo comma 3-ter, viene, tuttavia, introdotta la deroga per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, D.L. 34/2020, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. La deroga di cui sopra trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Viene, conseguentemente, abrogato il comma 3-quater con il quale era stata prevista la deroga per gli interventi relativi a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, D.L. 34/2020, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del CdM 16 settembre 2022 e 19 ottobre 2022, situati nei territori delle Marche. Tuttavia, viene stabilito che le disposizioni antecedenti alla modifica continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi, diversi da quelli di cui all’articolo 2, comma 3-ter.1, D.L. 11/2023 per i quali anteriormente al 30 marzo 2024, data di entrata in vigore del D.L. 39/2024: a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020; b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020; c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le disposizioni della presente lettera si applicano anche alle spese per gli interventi già rientranti nell’ambito di applicazione degli articoli 119 e 121, comma 2, D.L. 34/2020, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati interessati; o d) sia stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Per quanto riguarda la deroga prevista all’articolo 2, comma 1-bis, secondo periodo, D.L. 11/2023, inerente alle opzioni relative alle spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da: a) condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa; b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis.1, D.L. 34/2020, si applicano in relazione alle spese sostenute fino al 30 marzo 2024, data di entrata in vigore del D.L. 39/2024; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto: a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo. Da ultimo viene prevista la deroga all’utilizzo dello sconto in fattura o della cessione del credito per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e comma 3, lettere a) e b), D.L. 11/2023, per i quali, al 30 marzo 2024, data di entrata in vigore del D.L. 39/2024, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati. |
Articolo 2 | Modifiche alla c.d. remissione in bonis Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012, non si applicano agli obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti. Inoltre, al fine di acquisire tempestivamente le informazioni necessarie per il monitoraggio dell’ammontare dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, la sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), D.L. 34/2020, di cui al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell’anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024. |
Articolo 3 | Trasmissione dati spese agevolabili Viene previsto, con il fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all’ENEA alla conclusione dei lavori, i soggetti che: a) entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all’articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori; b) hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all’articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024 e che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell’articolo 119, D.L. 34/2020, devono trasmettere all’ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali: a) i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi; b) l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024; c) l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente al 30 marzo 2024 negli anni 2024 e 2025; d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c). Inoltre, per le medesime finalità, in caso di sostenimento di spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell’articolo 119, D.L. 34/2020, gli stessi soggetti devono trasmettere al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del CdM, già in fase di asseverazione ai sensi del D.M. 58/2017, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative: a) ai dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi; b) all’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024; c) all’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente al 30 marzo 2024 negli anni 2024 e 2025; d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c). Il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni saranno definiti con Decreto del presidente CdM, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 30 marzo 2024. L’omessa trasmissione dei dati comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di 10.000 euro. In luogo della sanzione, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all’articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dal 30 marzo 2024, l’omessa trasmissione dei dati comporta la decadenza dall’agevolazione fiscale e non si applicano le disposizioni dell’articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012. |
Articolo 4 | Utilizzabilità crediti e compensazione Viene introdotto il nuovo comma 3-bis, nell’articolo 121, D.L. 34/2020, stabilendo che in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi 421-423, L. 311/2004, e dell’articolo 38-bis, D.P.R. 600/1973, per importi complessivamente superiori a 10.000 euro, per i quali sia già decorso il 30° giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l’utilizzabilità in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, dei crediti d’imposta derivanti da spese per: a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), Tuir; b) efficienza energetica di cui all’articolo 14, D.L. 63/2013 e di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, D.L. 34/2020; c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis-1-septies, D.L. 63/2013 e di cui all’articolo 119, comma 4, D.L. 34/2020; d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219-220, L. 160/2019; e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), Tuir, ivi compresi gli interventi di cui all’articolo 119, commi 5-6, D.L. 34/2020; f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter, D.L. 63/2013, e di cui all’articolo 119, comma 8, D.L. 34/2020; f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter, D.L. 34/2020, presenti nella piattaforma telematica, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito e l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 37, comma 49-quinquies, D.L. 223/2006 ai sensi del quale, a decorrere dal 1° luglio 2024, in deroga all’articolo 8, comma 1, L. 212/2000, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi 421-423, L. 311/2004, e dell’articolo 38-bis, D.P.R. 600/1973, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2. La previsione di cui sopra non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell’articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010. Ove non applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l’applicazione dell’articolo 31, D.L. 78/2010. Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni sono definite con Regolamento Mef. |
Articolo 5 | Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti Ace Viene modificata la disciplina relativa ai crediti Ace, escludendone, tramite modifica dell’articolo 19, comma 6, D.L. 73/2021, la possibilità di cessione. Inoltre, in presenza di concorso nella violazione di mancata indicazione in dichiarazione dei redditi del credito, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1, D.Lgs. 472/1997, ai fini del recupero del credito e dei relativi interessi, sussiste anche la responsabilità in solido dei soggetti cessionari. Alle cessioni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 122-bis, D.L. 34/2020. I crediti che, al 30 marzo 2024, sono stati precedentemente oggetto di cessione ai sensi dell’articolo 19, comma 6, terzo periodo, D.L. 73/2021, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, alle condizioni ivi previste. |
Articolo 6 | Misure per il monitoraggio di transizione 4.0 Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi 1057-bis – 1058-ter, L. 178/2020, e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’articolo 1, commi 200-202, L. 160/2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente al 30 marzo 2024. Le comunicazioni sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto Mise 6 ottobre 2021. Infine, è previsto che per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi 1057-bis – 1058-ter, L. 178/2020, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui sopra. |
Articolo 7, commi 1-3 | Contraddittorio Viene previsto che le novità introdotte in tema di obbligo di contraddittorio preventivo per effetto del nuovo articolo 6-bis, L. 212/2000, non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del D.Lgs. 218/1997, emesso prima della medesima data, applicandosi la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024. Qualora l’Amministrazione finanziaria abbia, prima del 30 marzo 2024, comunicato al contribuente lo schema d’atto di cui all’articolo 6-bis, L. 212/2000, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, terzo periodo. |
Articolo 7, comma 4 | Aiuti di Stato Al fine di assicurare l’ordinato svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, con riferimento alle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia da Covid-19, all’articolo 35, comma 1, lettere b), b-bis) e b-ter), D.L. 73/2022, i termini per la presentazione della dichiarazione del 31 marzo e del 30 settembre 2024 sono prorogati al 30 novembre 2024. |
Articolo 7, comma 5 | Sanzioni per mancata comunicazione credito di imposta per le transazioni elettroniche Introducendo il nuovo comma 1-ter nell’articolo 10, D.Lgs. 471/1997, la sanzione amministrativa da 2.000 a 21.000 euro, viene estesa anche agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti dall’articolo 22, comma 5, terzo periodo, D.Lgs. 124/2019, relativi al credito di imposta su commissioni con pagamenti elettronici. La sanzione è applicata per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati, e non si applica l’articolo 12, D.Lgs. 472/1997. |
Articolo 7, commi 6 e 7 | Definizione agevolata atti accertativi I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni di cui all’articolo 1, commi 174-178, L. 197/2022, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in un’unica soluzione e rimuovono le irregolarità od omissioni. In alternativa al pagamento in un’unica soluzione, possono versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a 5 delle 8 rate previste dall’articolo 1, comma 174, L. 197/2022, e le 3 rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, entro i termini previsti dal comma 174. In tal caso, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all’articolo 13, D.Lgs. 471/1997, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all’articolo 20, D.P.R. 602/1973, con decorrenza dalla data del 1° giugno 2024. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 175, terzo periodo, L. 197/2022. |