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NOTIZIE IN SINTESI
 Modifiche per i dati delle Lipe
 Nessuna ritenuta se le somme non possono essere percepite
 Nessuna esenzione se il controllo c’è già
 Modifiche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche
 Procedura di “rigenerazione” in caso di errata cessione del credito
 Niente riduzione dei termini per il Gruppo Iva

NEWS E INFORMATIVE

 Convertito il milleproroghe
 Aliquote contributive Inps 2024 per artigiani e commercianti
 Il modello EAS per gli enti associativi tra esclusioni e obblighi di presentazione
 Riforma dello sport: arrivano il nuovo regolamento ras e l’elenco delle mansioni per il lavoro
 Sportivo

APPROFONDIMENTI
 Il concordato preventivo biennale

SCADENZIARIO
 Principali scadenze dal 25 marzo al 15 aprile 2024

NOTIZIE IN SINTESI

MODIFICHE PER I DATI DELLE LIPE
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale del 14 marzo 2024, protocollo n. 125654, ha proceduto ad apportare alcune modifiche delle informazioni da trasmettere per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva di cui all’articolo 21-bis, D.L. 78/2010.
Agenzia delle entrate, provvedimento, 14/3/2024, prot. n. 125654

NESSUNA RITENUTA SE LE SOMME NON POSSONO ESSERE PERCEPITE
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 71/E del 14 marzo 2024, ha avuto modo di chiarire la non applicabilità della ritenuta di cui all’articolo 25, comma 1, D.P.R. 600/1973, al momento del versamento di importi devoluti a un Fondo istituito presso il Mef ai sensi dell’articolo 1, comma 343, L. 266/2005, per effetto del venir meno per prescrizione del diritto alla percezione, in quanto non costituiscono reddito per gli stessi.
Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 71/E/2024

NESSUNA ESENZIONE SE IL CONTROLLO C’È GIÀ
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 72/E del 18 marzo 2024, ha negato l’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 3, comma 4–ter, D.Lgs. 346/1990, nel caso in cui donazione di quote sociali che non comporti l’acquisizione del controllo in quanto già sussistente anteriormente all’operazione.
Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 72/E/2024

MODIFICHE PER L’EMISSIONE E LA RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale dell’8 marzo 2024, protocollo n. 105669, ha proceduto ad apportare alcune modificazioni al precedente provvedimento del 24 novembre 2022 protocollo n. 433608 recante “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”
Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 64/E/2024

PROCEDURA DI “RIGENERAZIONE” IN CASO DI ERRATA CESSIONE DEL CREDITO
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 6/E dell’8 marzo 2024, ha ricordato che, nel caso di cessioni dei crediti successive alla prima o allo sconto in fattura, quando:
la cessione è stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla;

  • il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendono annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti” essendo l’Agenzia delle entrate estranea al rapporto di natura privatistica tra cedente e cessionario, e potendo intervenire solo su richiesta dei soggetti interessati, cedente e cessionario dovranno richiedere all’Agenzia delle entrate il “rifiuto” della cessione del credito già accettata. La richiesta può riferirsi solo a cessioni di crediti successive alla prima o successive allo sconto in fattura, già accettate dal cessionario. Inoltre:
  • qualora la cessione si riferisca a crediti tracciabili, il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito, ove questa non sia stata ulteriormente ceduta, ovvero opzionata per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24. A tal proposito, l’opzione per l’utilizzo del credito tramite modello F24 può essere revocata attraverso l’apposita funzione della Piattaforma, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
  • in caso di crediti non tracciabili, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l’importo corrispondente.
    Nei casi in cui, per i suddetti motivi, l’operazione di rifiuto non possa essere eseguita, la richiesta sarà scartata. Infine, nel caso in cui il cessionario intenda comunicare la non utilizzabilità del credito di cui è attualmente titolare, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, D.L. 104/2023, dovrà seguire la procedura di cui al provvedimento attuativo prot. n. 410221 del 23 novembre 2023.
    ………………………………………………………………..Agenzia delle entrate, circolare n. 6/E/2024

NIENTE RIDUZIONE DEI TERMINI PER IL GRUPPO IVA
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 69/E del 12 marzo 2024, ha affermato che la riduzione dei termini di accertamento ex articolo 3, D.Lgs. 127/2015 non è applicabile al Gruppo Iva e ai suoi aderenti. Infatti, se da un lato i membri del Gruppo non possono considerarsi “soggetti passivi d’imposta”, venendo tale qualificazione assunta ai fini Iva dal Gruppo stesso e risultando quindi esclusa in radice l’applicabilità del più volte richiamato articolo 3, D.Lgs. 127/2015 dall’altro, il Gruppo Iva è di per sé irrilevante ai fini delle imposte sui redditi, non presenta alcuna dichiarazione per essi, né sarebbe legittimato a manifestare una qualche volontà dei propri partecipanti in tale ambito. Una diversa interpretazione darebbe luogo a un impianto normativo irrazionale, in cui la riduzione dei termini di decadenza dell’accertamento in capo a Tizio sarebbe determinata dal comportamento del terzo Caio.
Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 69/E/2024

NEWS E INFORMATIVE

CONVERTITO IL MILLEPROROGHE

Il D.L. 215/2023, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, e ribattezzato c.d. Milleproroghe è stato convertito con L. 18/2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

Articolo 3, comma 3 Divieto emissione fattura elettronica per i sanitari
Intervenendo sull’articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, D.L. 119/2018, viene prorogato anche per il 2024 il divieto di emissione della fattura elettronica da parte degli operatori sanitari.
Articolo 3, comma 4 Proroga dei termini di cessazione dei giudici tributari
Intervenendo sull’articolo 3, comma 6, D.L. 198/2022, che a sua volta interveniva sull’articolo 8, comma 1, L. 130/2022, vengono prorogati di un ulteriore anno i termini relativi alla cessazione dei componenti delle CGT di I e di II grado.
Articolo 3, comma 4-bis Credito di imposta quotazione PMI
In sede di conversione in legge viene previsto che il credito di imposta di cui all’articolo 1, comma 89, L. 205/2017, compente alle pmi che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo, nel caso di ottenimento dell’ammissione alla quotazione, fino a un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2024.
Articolo 3, comma 6 Proroga termini notifica
I termini per la notifica degli atti di recupero di cui all’articolo 1, commi 421, 422 e 423, L. 311/2004, e di cui all’articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, L. 234/2021, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, sono prorogati di un anno, in deroga all’articolo 3, comma 3, L. 212/2000, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall’articolo 10, comma 6, Regolamento di cui al Decreto Mise 115/2017.
Articolo 1, comma 12-undecies Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
In sede di conversione in legge viene previsto che le disposizioni dell’articolo 1, commi da174 a 178, L. 197/2022, inerenti la regolarizzazione di dichiarazioni fiscali, si applicano anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tale fine, il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2024 ovvero in 4 rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2%. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un’unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione, gli interessi di cui all’articolo 20, D.P.R. 602/1973, si applicano con decorrenza dal 1° aprile 2024. Restano validi i ravvedimenti già effettuati al 29 febbraio 2024 e non si dà luogo a rimborso.
Articolo 3, comma 12-duodecies Anche per i bilanci 2023 confermata la possibilità delle assemblee a distanza
In sede di conversione in legge viene modificato il termine di cui all’articolo 106, comma 7, D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, viene prorogata fino al 29 aprile 2024 la possibilità di procedere allo svolgimento dell’assemblea da remoto.
Articolo 3, comma 12-terdecies-12-quaterdecies Agevolazione prima casa under 36
Al fine di dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a 36 anni e con valore Isee non superiore a 40.000 euro annui, le agevolazioni di cui all’articolo 64, commi 6, 7 e 8, D.L. 73/2021, si applicano anche nei casi in cui, entro del 31 dicembre 2023, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l’atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024.
Inoltre, per gli atti definitivi stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024, agli acquirenti è attribuito un credito d’imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quelle che sarebbero state dovute. Il credito d’imposta è utilizzabile nell’anno 2025 con le modalità previste dall’articolo 64, comma 7, D.L. 73/2021.
Articolo 3-bis Rottamazione cartelle esattoriali 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022
Viene previsto che il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all’articolo 1, comma 232, L. 197/2022, da corrispondere nell’anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l’inefficacia della definizione se il debitore effettua l’integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024.
Le previsioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti indicati dall’articolo 1,comma 1, D.L. 61/2023, relativamente alle rate di cui all’articolo 1,comma 232, L. 197/2022, da corrispondere entro il 31 gennaio 2024 ed entro il 28febbraio 2024.
Articolo 13, comma 1 Rinvio controlli regolarità DURC
Viene sostituito l’articolo 78, comma 1-quater, D.L. 18/2020, stabilendo che in considerazione del perdurare della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina, dell’aumento dei tassi di interesse bancario, nonché degli eccezionali eventi metereologici, verificatisi nel corso del 2023, che hanno procurato danni alle coltivazioni, e al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, fino al 31 dicembre 2024, qualora per l’erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l’erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le Amministrazioni competenti possono rinviare l’esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinquies , lettere b) e c), al momento dell’erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.
Articolo 13, comma 2 Proroga dell’agevolazione per l’acquisto dei terreni nelle zone colpite dalla Xylella
Viene prorogata anche per il 2024 la previsione prevista dall’articolo 8-ter, comma 2-bis, D.L. 27/2019, ai sensi della quale, con il fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori interessati dall’evento patogeno della Xylella fastidiosa, gli atti di trasferimento a titolo oneroso, a favore di coltivatori diretti o Iap, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, di terreni interessati dal predetto evento patogeno e delle relative pertinenze, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, di valore economico inferiore o uguale a 50.000 euro e, comunque, sino a una superficie non superiore a 5 ettari, sono esenti dall’imposta ipotecaria e da quella catastale; l’imposta di registro si applica in misura fissa, pari a 200 euro. Per i medesimi atti, gli onorari notarili sono ridotti della metà. Per il periodo di 5 anni decorrenti dalla data del trasferimento immobiliare, la destinazione d’uso agricola dei terreni e delle pertinenze oggetto di trasferimento non può essere modificata.
Articolo 13, comma 3 Revisione macchine agricole
Con il fine di sostenere la continuità dell’esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al D.M. 20 maggio 2015, sono prorogati:

  • per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2024;
  • per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2025.
    Articolo 13, comma 3-bis Proroga esenzione redditi fondiari
    Viene modificata la previsione di cui all’articolo 1, comma 44, L. 232/2016, stabilendo che per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli Ipa iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 1093, L. 296/2006, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:
    a) fino a 10.000 euro, 0%;
    b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50%;
    c) oltre 15.000 euro, 100%.
    Articolo 14, comma 2-quater Lavoratori sportivi
    Viene previsto che sulle somme di cui all’articolo 36, comma 6-quater, D.Lgs. 36/2021, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dal 29 febbraio 2024 al 31 dicembre2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall’articolo 30, comma 2, D.P.R. 600/1973, quando l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 300 euro; se l’ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.
    Articolo 17-ter Proroga delle agevolazioni per la ZFU Sisma Centro Italia
    Al fine di sostenere la ripresa economica e sociale nei territori compresi nella ZFU di cui all’articolo 46, D.L. 50/2017, le agevolazioni consistenti in:
    a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca;
    b) esenzione Irap del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
    c) esenzione Imu per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l’esercizio dell’attività economica;
    d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L’esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana sono concesse per l’anno 2024.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2024 PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Con la circolare n. 33 del 7 febbraio 2024 l’Inps ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti in vigore per il periodo di imposta 2024.
Il reddito minimo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi fissi dovuti dagli artigiani e commercianti è pari a 18.415 euro. Va ricordato che per l’anno 2024 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 91.680 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e a 119.650 euro per tutti gli altri.
Il contributo minimale per il 2024 risulta essere:

Artigiani   Commercianti

Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni) 4.427,04 euro 4.515,43 euro
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni 4.371,80 euro 4.460,19 euro

Il contributo è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini Irpef relativamente al periodo di imposta 2024 in base alla seguente ripartizione:

Reddito Artigiani   Commercianti

Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni) fino a 55.008 euro 24% 24,48%
da 55.008 euro 25% 25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni fino a 55.008 euro 23,70% 24,18%
da 55.008 euro 24,70% 25,18%
È prevista una riduzione nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età già pensionati presso una delle gestioni dell’Inps.
I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2023 e degli acconti per il periodo di imposta 2024 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:

  • l’eventuale saldo per il 2023 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2024 devono essere versati entro il 1° luglio 2024 (con possibilità di essere rateizzati);
  • il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2024 deve essere versato entro il 2 dicembre 2024;
  • i 4 importi fissi di acconto per il 2024 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2024, 20 agosto 2024, 18 novembre 2024 e 17 febbraio 2025.
    Coloro che esercitano l’attività di affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione commercianti non devono versare i contributi minimali, ma sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale calcolati sull’effettivo reddito di impresa alle scadenze degli acconti e del saldo
    I dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale di ciascun contribuente, nella sezione “Dati del mod. F24” cui può accedere lo stesso contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile scaricare in PDF il modello F24 da utilizzare per effettuare il pagamento.
    IL MODELLO EAS PER GLI ENTI ASSOCIATIVI TRA ESCLUSIONI E OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE

Come è noto, alla mancata trasmissione del modello EAS (adempimento previsto dall’articolo 30, comma 1, D.L.185/2008) consegue non tanto una specifica sanzione di tipo amministrativo, bensì la più importante e grave conseguenza di non poter applicare il regime fiscale di favore previsto ai fini delle imposte dirette dall’articolo 148, Tuir (e in via correlata dall’articolo 4, D.P.R. 633/1972 ai fini Iva) e consistente nella decommercializzazione dei corrispettivi specifici ricevuti da associati e tesserati.
I soggetti interessati sono sempre stati tutti gli enti di tipo associativo e, in ambito sportivo dilettantistico, anche le società di capitali sportive dilettantistiche alle quali per relationem è stato concesso (pur con qualche perplessità nel comparto Iva) di beneficiare della descritta agevolazione.
Tuttavia, di recente, l’avvento delle 2 Riforme del Terzo settore e dello sport ha modificato l’aspetto soggettivo di applicazione della disciplina, pur con alcune considerazioni che devono essere svolte in ragione della non completa attuazione delle medesime.

Enti del Terzo settore
In attuazione della Riforma del Terzo settore (L. 106/2016) il Legislatore ha introdotto l’articolo 94 comma 4, D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), per i soggetti che assumono la qualifica di ETS (Enti del Terzo settore), un esplicito esonero dall’obbligo di presentazione del modello EAS. Detta scelta è peraltro coerente con la prevista disapplicazione in capo agli ETS delle disposizioni agevolative (l’articolo 148, Tuir) che riguardano in generale gli enti associativi.
In considerazione della intervenuta operatività del Runts a far data dal 23 novembre 2021 ma anche del fatto che la disapplicazione dell’articolo 148, Tuir non è ancora intervenuta per mancanza della prevista autorizzazione europea, non è a oggi certo se gli ETS già iscritti al Runts che ancora oggi applicano la decommercializzazione di cui all’articolo 148, comma 3, Tuir possano pacificamente ritenersi esonerati dall’obbligo di trasmissione del modello EAS (sia il primo modello sia quelli successivi).
Si ritiene, pertanto, che fino alla definitiva entrata in vigore della nuova disciplina fiscale recata dal Codice e applicabile agli ETS, anche per i soggetti già iscritti al Runts che applicano la richiamata agevolazione sia comunque opportuno consigliare la presentazione telematica del modello EAS all’Agenzia delle entrate.

Sodalizi sportivi dilettantistici
Con il secondo dei Decreti correttivi del D.Lgs. 36/2021 – il recente D.Lgs. 120/2023 – gli enti sportivi dilettantistici iscritti nel RAS non saranno più tenuti alla trasmissione del modello EAS.
È quanto prevede il nuovo comma 6-bis, introdotto nell’articolo 6, D.Lgs. 39/2021 che testualmente recita:
“Alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche non si applica l’obbligo di trasmissione di cui all’art. 30, comma 1, del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/2009 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell’apposito modello di cui al medesimo comma 1 dell’art. 30”.
In considerazione della entrata in vigore della disposizione con effetto dal 5 settembre 2023, se è chiaro che le realtà sportive dilettantistiche costituite a partire dalla predetta data non saranno più interessate dall’adempimento, non è altrettanto chiaro se coloro che sono già costituiti debbano o meno provvedere entro il prossimo 2 aprile 2024 (in quanto il 31 marzo è festivo) alla trasmissione del modello EAS in relazione alle variazioni intervenute nel 2023 (quanto meno fino al 4 settembre) rispetto ai dati comunicati nel precedente modello EAS.
Posto che su questo tema sarebbe opportuno avere una conferma ufficiale da parte dell’Amministrazione finanziaria, anche in ragione della facile compilazione del modello (si ricorda che i sodalizi sportivi dilettantistici hanno avuto accesso alla modalità di compilazione c.d. “semplificata”) si ritiene prudenziale procedere entro il prossimo 2 aprile 2024 (il 31 marzo cade si giorno festivo) alla trasmissione dello stesso nel caso di variazioni intervenute sino al 4 settembre 2023.

RIFORMA DELLO SPORT: ARRIVANO IL NUOVO REGOLAMENTO RAS E L’ELENCO DELLE MANSIONI PER IL LAVORO SPORTIVO

A piccoli passi la Riforma dello sport, attuata con ben 5 Decreti delegati a inizio 2021, sta mettendo in fila i suoi tasselli.
In data 29 gennaio 2024, infatti, è stato pubblicato sul sito del Dipartimento per lo sport il nuovo Regolamento che disciplina la tenuta, conservazione e gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (di seguito RAS), disciplinato dalle norme contenute nel D.Lgs. 39/2021 mentre, più di recente, Il Dipartimento per lo sport presso la Presidenza CdM ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’elenco contenente le mansioni, ulteriori rispetto a quelle già indicate nell’articolo 25, comma 1, D.Lgs. 36/2021, che, sulla base dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, sono ritenute necessarie per lo svolgimento di una disciplina sportiva.
Vediamo, in sintesi, il contenuto dei 2 provvedimenti e gli effetti che produrranno nell’operatività dei sodalizi sportivi dilettantistici.

Nuova versione (la terza) del Regolamento RAS
Rispetto alla seconda e precedente versione del 27 marzo 2023 vengono apportati rilevanti interventi per adeguarne il contenuto alle modifiche nel frattempo apportate ai DD.LLgs. 36/2021 e 39/2021.
Una delle novità di maggior interesse riguarda la procedura semplificata di riconoscimento della personalità giuridica che le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) potranno ora ottenere tramite l’iscrizione al RAS mediante l’intervento del notaio, che per tale procedura si avvarrà dell’apposita piattaforma gestita dal Consiglio nazionale del Notariato.
All’articolo 11 del nuovo Regolamento vengono disciplinate 2 distinte procedura a seconda delle seguenti situazioni:
a) associazioni sportive dilettantistiche che intendono presentare istanza di iscrizione al RAS dotandosi contestualmente della personalità giuridica;
b) associazioni sportive dilettantistiche già iscritte al Registro quali associazioni non riconosciute e che intendono successivamente acquisire il riconoscimento della personalità giuridica.
Nella fattispecie descritta alla precedente lettera a) il notaio che ha redatto l’atto costitutivo e lo statuto, verificata la sussistenza dei necessari requisiti, trasmette la documentazione agli Organismi sportivi affilianti e la deposita entro 20 giorni presso il Registro, in modalità telematica attraverso la piattaforma gestita dal Notariato.
Nel caso di cui alla precedente lettera b) il notaio, verificata la documentazione e la sussistenza di tutti i requisiti di legge per il riconoscimento della personalità giuridica, richiede direttamente al Registro, tramite l’apposita piattaforma, l’inserimento dell’associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.
Il Regolamento indica poi gli ulteriori documenti – rispetto a quelli richiesti in fase di iscrizione – necessari all’attivazione della procedura di riconoscimento e cioè il rendiconto economico finanziario, i verbali delle deliberazioni che modificano gli statuti, la composizione degli organi statutari oppure la sede legale (sempre che dei verbali non se ne sia interessato direttamente il notaio).
Da ultimo, il tassello più importante e che richiederà l’intervento di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro (articolo 14, D.Lgs. 39/2021): la redazione di una perizia giurata di stima – non anteriore a 120 giorni – che attesti il possesso del patrimonio minimo in misura non inferiore ai 10.000 euro normativamente previsti.
L’altro elemento di novità che contraddistingue la nuova versione del Regolamento RAS è descritto nell’articolo 6 del documento e in particolare dal comma 2 e seguenti della citata disposizione.
Con un procedimento ben descritto nei dettagli (e che prevede la formazione del silenzio assenso del Dipartimento dello sport in caso di esaustive integrazioni alla domanda presentate dall’ente richiedente) sarà, infatti, possibile ottenere il riconoscimento di attività sportive che non rientrano tra quelle svolte nell’ambito di un Organismo sportivo riconosciuto dal CONI o dal CIP, ma che comunque rispettano i criteri contenuti nella definizione di sport di cui all’articolo 2, lettera nn), D.Lgs. 36/2021. Qualora l’ente richiedente, per lo svolgimento di detta attività sportiva “non codificata” non risulti affiliato ad alcun Organismo sportivo (FSN, DSA, EPS) dovrà provvedere in autonomia agli adempimenti richiesti dal Regolamento.

Il mansionario degli “ulteriori” lavoratori sportivi
Secondo quanto previsto nel primo periodo dell’articolo 25, comma 1, D.Lgs. 36/2021:
“È lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato”.
Tuttavia, nel successivo secondo periodo del citato comma 1 viene ulteriormente aggiunto che:
“È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali”.
È con il successivo comma 1-ter, articolo 25, D.Lgs. 36/2021, che viene disciplinato l’iter di approvazione del provvedimento con il quale appunto vengono previste le “ulteriori” mansioni che potranno beneficiare delle norme di favore riguardanti il lavoro sportivo. In particolare, lo stesso recita che:
“Le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportiva, sono approvate con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell’anno precedente”.
Ed è quindi con il D.P.C.M. firmato lo scorso 26 gennaio 2024 dal Ministro Abodi che vengono finalmente definite le figure che, oltre all’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara, potranno ritenersi a tutti gli effetti “lavoratori sportivi” con quanto ne consegue.
A tal proposito preme rilevare che le figure svolgenti:
“le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva” sono direttamente definite “in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche”.
Oltre a non considerare alcune Federazioni Sportive Nazionali (per le quali quindi si dovrà per ora fare ancora riferimento alle sole categorie “tipiche” di lavoro sportivo), nel citato D.P.C.M. manca un riferimento diretto ai provvedimenti emanati dai singoli enti di promozione sportiva (che come è noto hanno una natura multidisciplinare, affiliando sodalizi sportivi dilettantistici nelle più svariate discipline sportive) i quali – per definire le mansioni – dovranno necessariamente fare riferimento alla specifica disciplina sportiva descritta nei regolamenti delle FSN e delle DSA.

APPROFONDIMENTI

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 13/2024, è stata data attuazione alla Legge delega per la Riforma fiscale (L. 111/2023) in materia di accertamento tributario, nel cui ambito è ricompresa l’introduzione del concordato preventivo biennale. Il primo biennio interessato dalla proposta è il 2024-2025, ma è già previsto il rinnovo della proposta per il biennio successivo in presenza dei relativi requisiti.
Sul fronte temporale, 2 sono le date che devono essere evidenziate:

  • entro il 1° aprile di ogni anno (15 giugno per il periodo d’imposta 2024 ed entro il 15 aprile per l’anno 2025) l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, appositi programmi per l’acquisizione dei dati necessari per la formulazione della proposta di concordato. Con apposito provvedimento direttoriale saranno individuati le modalità e i dati da comunicare telematicamente all’Amministrazione finanziaria;
  • entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi (entro il 15 ottobre per l’anno 2024) il contribuente può aderire alla proposta di concordato.

Elaborazione della proposta di concordato
La proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia delle entrate sulla base di una metodologia che valorizza le informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi. Dal contenuto delle disposizioni del D.Lgs. 13/2024 sembra evidente la centralità dei dati Isa di ciascun contribuente, nonché dei dati contenuti nelle banche dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria.
Con provvedimento del 28 febbraio 2024, n. 68629, sono stati approvati i modelli Isa all’interno dei quali è stato inserito il quadro P per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato preventivo per il biennio 2024-2025.
Con provvedimento del 28 febbraio 2024, n. 68718, sono state approvate inoltre le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione dell’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale e della relativa accettazione, da dichiarare con i modelli Redditi 2024.

Soggetti interessati
Possono accedere al concordato preventivo biennale le seguenti categorie di contribuenti:

  • esercenti attività d’impresa o arti e professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). A tale scopo è necessaria l’effettiva applicazione degli Isa;
  • persone fisiche che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014.
    Per quest’ultima categoria di soggetti, il concordato è introdotto in via sperimentale solo per l’anno 2024.
    Per entrambe le categorie di soggetti, per l’accesso al concordato preventivo è richiesta, per il periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (e, quindi, per il 2023) l’assenza di debiti tributari pari o superiori a 5.000 euro, fermo restando che non concorrono a tale limite i debiti oggetto di rateazione o sospensione.

Cause di esclusione
Non possono accedere al concordato preventivo i contribuenti per i quali sussiste una delle seguenti cause di esclusione:

  • omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del concordato (anni 2021-2022-2023), laddove vi sia l’obbligo di presentazione;
  • condanna per uno dei reati previsti dal D.L.gs. 74/2000, o di cui all’articolo 2621, cod. civ., o di cui agli articoli 648-bis e 648-ter, c.p., commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (2021-2022-2023).
    Per i contribuenti in regime forfettario, si prevede un’ulteriore causa di esclusione: inizio dell’attività nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta (2023).

Effetti dell’accettazione della proposta
I contribuenti che accettano la proposta di concordato si impegnano a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni (Redditi e Irap) relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato (2024 e 2025). Per i soggetti trasparenti di cui agli articoli 5, 115 e 116, Tuir, l’accettazione impegna anche i soci o gli associati.
L’Agenzia delle entrate provvede al controllo automatizzato di cui all’articolo 35-bis, D.P.R. 600/1973 per le somme non versate, ferma restando la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.

Adempimenti
Nei periodi d’imposta oggetti di concordato, restano fermi gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, nonché quelli di comunicazione dei dati Isa. Per i contribuenti forfettari, restano fermi gli obblighi già previsti dalle disposizioni ordinarie per il regime in questione.

Redditi e valore della produzione oggetto di concordato
I redditi proposti dall’Amministrazione finanziaria e oggetto di concordato sono individuati e determinati in modo differente a seconda della categoria di appartenenza. In particolare:

  • il reddito di lavoro autonomo è determinato secondo le regole previste nell’articolo 54, Tuir senza tener conto di plusvalenze, minusvalenze e redditi di partecipazione:
  • il reddito d’impresa è individuato ai sensi degli articoli 56 e 66, Tuir, a seconda del regime contabile adottato, e non tiene conto di plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze (attive e passive), nonché dei redditi di partecipazione;
  • il reddito dei contribuenti forfettari è determinato secondo le regole previste per il regime stesso.
    Per i redditi d’impresa e di lavoro autonomo, il reddito concordato deve essere rettificato della sommatoria algebrica delle plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze (attive e passive), fermo restando un reddito minimo di 2.000 euro. In presenza di perdite fiscali riferite a periodi d’imposta precedenti a quelli oggetto di concordato, le stesse riducono il reddito concordato (fermo restando il predetto limite di 2.000 euro).
    Ai fini Irap, fermi restando i casi di esclusione da tale tributo (imprese individuali e lavoratori autonomi individuali), il valore della prodizione concordato è determinato secondo le regole stabilite dal D.Lgs. 446/1997, senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze (attive e passive), la cui somma algebrica determina una variazione del reddito concordato, fermo restando il limite minimo di 2.000 euro.
    Poiché l’adesione al concordato preventivo riguarda solamente le imposte dirette e l’Irap, è stabilito che l’adesione non produce affetti ai fini Iva, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

Rilevanza delle basi imponibili concordate
L’accettazione della proposta di concordato comporta che gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta nei periodi oggetto di concordato (2024 e 2025), non assumono rilievo per la determinazione dell’Irpef, Ires e Irap, nonché dei contributi obbligatori. Per questi ultimi, tuttavia, è prevista la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato.
È stabilito che, in presenza di circostanze eccezionali, da individuare con Decreto Mef, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della prodizione effettivi, eccedenti la misura del 50% rispetto a quelli oggetto di concordato, quest’ultimo cessa i suoi effetti a partire dal periodo d’imposta in cui si verifica la predetta differenza. È altresì previsto che per i contribuenti che accettano la proposta di concordato sono attribuiti i benefici premiali Isa di cui all’articolo 9-bis, D.L. 50/2017.

Determinazione degli acconti
Nei periodi d’imposta di applicazione del concordato è previsto che gli acconti per le imposte sui redditi e per l’Irap siano calcolati tenendo conto del reddito e del valore della produzione concordati. Una speciale disposizione è prevista per il calcolo degli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2024, per il quale alla data di accettazione della proposta (15 ottobre 2024) il contribuente ha già versato la prima rata. È stabilito che per coloro che aderiscono alla proposta di concordato, la seconda rata di acconto (da versarsi entro il prossimo 30 novembre 2024) è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto per il periodo d’imposta 2024 in base al reddito concordato e quanto già versato con la prima rata. In buona sostanza, è richiesto al contribuente che aderisce al concordato di versare gli acconti per il periodo d’imposta 2024 già tenendo conto del reddito concordato.

Cessazione e decadenza dal concordato
In relazione alle cause di cessazione e di decadenza dal concordato, va preliminarmente precisato che le prime comportano la cessazione degli effetti a partire dal periodo d’imposta in cui si verificano (e quindi gli effetti rimangono validi per i precedenti periodi d’imposta), mentre le seconde comportano la decadenza degli effetti del concordato per entrambi i periodi d’imposta.
Costituiscono cause di cessazione:

  • la modifica dell’attività svolta dal contribuente nel corso del biennio concordatario (2024-2025) rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta antecedente (2023), a meno che per la nuova attività si renda applicabile il medesimo Isa;
  • la cessazione dell’attività in uno dei 2 periodi d’imposta oggetto del concordato (2024 o 2025).
    Costituiscono cause di decadenza:
  • accertamento, nei periodi d’imposta oggetto del concordato (2024-2025) o in quello precedente (2023) di attività non dichiarate o inesistenza o indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultino commesse altre violazioni di non lieve entità;
  • la modifica o l’integrazione della dichiarazione da cui scaturisce una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;
  • indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della proposta di concordato;
  • verifica di una causa di esclusione (indicate nell’apposito paragrafo) o venir meno di uno dei requisiti di accesso (assenza di debiti tributari);
  • omesso versamento delle somme dovute sul reddito concordato a seguito dell’attività di controllo automatizzato di cui all’articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973.

Altri aspetti
Il D.Lgs. 13/2024 contiene le seguenti disposizioni conclusive e di coordinamento:

  • per i periodi d’imposta oggetto di concordato non possono essere effettuati accertamenti di cui all’articolo 39, D.P.R. 600/1973, salvo che in esito all’attività istruttoria non risultino cause di decadenza;
  • per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, nonché per la determinazione dell’ISEE, si tiene conto del reddito effettivo e non di quello concordato;
  • per i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Isa (nonché per i soci e associati dei soggetti di cui agli articoli 5, 115 e 116, Tuir), nonché per i contribuenti in regime forfettario, i versamenti a saldo delle imposte sui redditi, Irap e Iva per il periodo d’imposta 2023 possono essere effettuati entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione;
  • per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, le dichiarazioni dei redditi e Irap devono essere presentate entro il 15 ottobre 2024 (o entro l’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta).  
    SCADENZIARIO

PRINCIPALI SCADENZE DAL 25 MARZO AL 15 APRILE 2024

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 marzo al 15 aprile 2024, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
lunedì 25 marzo
Presentazione elenchi Intrastat mensili
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

martedì 2 aprile
Presentazione elenchi Intra-12 mensili
Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio.

Presentazione del modello UniEmens individuale
Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio.

Credito di imposta spese di pubblicità
Scade oggi il termine per l’invio telematico della prenotazione dell’agevolazione per le spese sostenute o da sostenere nel 2024.

FIRR
Scade oggi il versamento per le case mandanti della quota destinata al Fondo indennità risoluzione rapporto dei propri agenti relativo al 2023.

giovedì 4 aprile
Comunicazione opzioni articolo 121, D.L. 34/2020 per interventi edilizi
Ultimo giorno utile per la comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate delle spese sostenute nel 2023 oggetto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Comunicazione spese sostenute sulle parti comuni degli edifici condominiali
Ultimo giorno utile per la comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate da parte degli amministratori di condominio delle spese sostenute nel 2023 sulle parti comuni degli edifici condominiali.

lunedì 15 aprile
Registrazioni contabili
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita
Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche
Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.