NOTIZIE IN SINTESI
- Nuova sabatini
- Compensazione crediti e debiti
- Costi auto elettrica agenti
- Schemi di bilancio
- Runts per tutti
- Art bonus
NEWS E INFORMATIVE
- Regole per il corretto utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali
- Verifiche contabili di inizio periodo d’imposta
- L’opzione per il regime dell’iva per cassa
- Le nuove tabelle Aci per il 2024
- La separazione delle attività ai fini iva
- Ridotta dal 1° gennaio 2024 la misura del tasso di interesse legale
- Rapporti di agenzia: disciplina enasarco confermata per l’anno 2024
- Bonus in vigore nel 2024 per gli interventi sulle unità immobiliari
- Recupero della detrazione iva con la dichiarazione integrativa
APPROFONDIMENTI
- La contabilizzazione del credito per investimenti 4.0
SCADENZIARIO
- Principali scadenze dal 16 gennaio al 15 febbraio 2024
NOTIZIE IN SINTESI
NUOVA SABATINI |
La nuova circolare direttoriale del Mimit dell’11 dicembre 2023, n. 50031 interviene sulla disciplina di concessione delle agevolazioni “Nuova Sabatini” a seguito dell’entrata in vigore, il 1° luglio 2023, del Regolamento UE 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023, integrando le disposizioni contenute nella circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 in ragione delle modifiche introdotte dal predetto regolamento e modifica la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal fornitore (allegato 4), che l’impresa deve allegare alla richiesta di erogazione del contributo (allegato 2). |
(Mimit, circolare direttoriale n. 50031 dell’11dicembre 2023) |
COMPENSAZIONE CREDITI E DEBITI |
Con la risposta a interpello n. 478 del 2023 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il contribuente può compensare i crediti d’imposta edilizi, acquisiti a mezzo di cessione del credito, con le somme dovute a titolo di contributi previdenziali. |
(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 478/E/2023) |
COSTI AUTO ELETTRICA AGENTI |
Con la risposta a interpello n. 477 del 15 dicembre 2023, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento ai fini Iva e imposte dirette da applicare alle ”ricariche” dell’autovettura a trazione elettrica di un agente di commercio. |
(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 477/E/2023) |
SCHEMI DI BILANCIO |
Con la pubblicazione del documento “Schemi di bilancio delle associazioni sportive dilettantistiche” la Fondazione nazionale dei commercialisti (Fnc) ha fornito un riferimento utile alla predisposizione dei bilanci e dei rendiconti 2023 degli enti sportivi dilettantistici. |
(Fnc, documento di ricerca del 13 dicembre 2023) |
RUNTS PER TUTTI |
Dal 13 dicembre 2023, il Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) è consultabile da parte di tutti i cittadini. Alla pagina dedicata di “Servizi lavoro”, attraverso la funzione “Ricerca enti” è possibile visionare gratuitamente le informazioni e scaricare i documenti riguardanti oltre 119.000 enti iscritti al Runts, di cui più di 24.000 entrati per la prima volta a far parte del Terzo settore. |
(Mlps, comunicato del 13 dicembre 2023) |
ART BONUS |
Con la circolare n. 34 del 28 dicembre 2023, l’Agenzia delle entrate fornisce ulteriori chiarimenti interpretativi sull’art bonus a seguito di alcune modifiche normative e dei quesiti dei contribuenti. |
(Agenzia delle entrate, circolare n. 34/E/2023) |
NEWS E INFORMATIVE
REGOLE PER IL CORRETTO UTILIZZO IN COMPENSAZIONE “ORIZZONTALE” DEI CREDITI FISCALI
Le compensazioni “orizzontali” dei crediti fiscali (sono tali le compensazioni di un credito con un debito di natura diversa) sono da diversi anni soggette a numerose limitazioni: i vincoli maggiori riguardano da sempre i crediti Iva, ma nel tempo sono state introdotte limitazioni anche con riferimento agli altri tributi, non dimenticando poi il blocco alla compensazione che interessa i soggetti che presentano debiti erariali iscritti a ruolo.
Vediamo, pertanto, di riepilogare brevemente le principali regole di compensazione dei predetti crediti, considerando il fatto che a inizio anno normalmente si rendono disponibili i crediti fiscali relativi all’anno precedente.
Le regole per i crediti Iva
In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva annuale emergente dalla dichiarazione, per importi superiori a 5.000 euro (entro tale importo la compensazione è libera), occorre ricordare che:
può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge;
la compensazione deve avvenire tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline);
è necessario che sulla dichiarazione venga apposto il visto di conformità a opera di soggetti a ciò abilitati.
Per le c.d. start up innovative iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese è previsto in relazione alla compensazione dei crediti Iva, in luogo dell’ordinario limite di 5.000 euro, uno speciale e più favorevole limite di 50.000 euro.
Va, infine, ricordato che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni “orizzontali” (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall’Iva ovvero con contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle “Iva da Iva”, anche se superano le soglie sopra indicate.
Compensazione “libera” per i crediti Iva annuali non superiori a 5.000 euro
Chi intende utilizzare in compensazione il credito Iva annuale del 2023 per importi non superiori a 5.000 euro può presentare il modello F24:
a partire dal 1° gennaio 2024;
senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva.
Tali compensazioni per importi non superiori a 5.000 euro sono possibili indipendentemente dall’ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i “primi” 5.000 euro del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo.
In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva, come chiarito dalla circolare n. 29/E/2010:
non ricadono nel monitoraggio (quindi solo liberi) gli utilizzi del credito Iva per pagare debiti d’imposta che sorgono successivamente (ad esempio: credito Iva dell’anno 2023 risultante dalla dichiarazione Iva 2024 utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio 2024);
al contrario, devono essere conteggiate nel limite, le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente (ad esempio: debito Iva ottobre 2023 ravveduto utilizzando in compensazione il credito Iva dell’anno 2023 risultante dalla dichiarazione Iva 2024).
Compensazione dei crediti Iva annuali superiori a 5.000 euro
Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro, invece, per la parte che eccede tale limite, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva; la compensazione del credito annuale per importi superiori a 5.000 euro annui sarà possibile solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva.
ESEMPIO 1 |
Stante l’attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione annuale Iva in forma autonoma (fissato al 1° febbraio 2024), nel caso di presentazione del modello di dichiarazione annuale Iva, ad esempio, in data 2 febbraio 2024, sarà possibile effettuare la compensazione del credito Iva da essa derivante, per importi superiori a 5.000 euro dal successivo 12 febbraio 2024. Il termine a partire dal quale è possibile eseguire la compensazione si presenta come un termine “mobile” che dipende dal momento in cui si trasmette telematicamente la dichiarazione Iva annuale.
Residuo credito Iva annuale relativo all’anno 2022
Infine, per una corretta applicazione di tali regole si ricorda che:
il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2022, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e utilizzato nel 2024 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2024 relativa all’anno 2023 (esempio: compensazione il 16 gennaio 2024 del credito Iva relativo al 2022), non deve sottostare alle regole descritte; nel modello F24 occorre indicare l’anno “2022” come anno di riferimento. Infatti, per questo credito relativo al 2022 la dichiarazione annuale è già stata presentata nel 2023 e, quindi, le tempistiche sono già state rispettate (con eventuale apposizione del visto di conformità, ove necessario);
al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2022 emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti “rigenerato” nella dichiarazione Iva 2024 come credito Iva relativo all’anno 2023 e, come tale, soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.
Le regole per gli altri crediti
I contribuenti che utilizzano in compensazione orizzontale con modello F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap per importi superiori a 5.000 euro annui devono richiedere l’apposizione del visto di conformità.
Il D.L. 124/2019 ha inoltre esteso a tali crediti le regole restrittive riguardo la previa presentazione della dichiarazione, già applicabili ai fini Iva.
Pertanto, per i crediti erariali di importo superiore a 5.000 euro, l’utilizzo in compensazione “orizzontale” è possibile solo 10 giorni dopo aver trasmesso telematicamente la relativa dichiarazione dalla quale gli stessi traggono origine. La compensazione orizzontale dei presenti crediti, pertanto, richiede la necessità di eseguire preventivamente i controlli finalizzati all’apposizione del visto di conformità e, quindi, la preventiva trasmissione telematica del modello dichiarativo dal quale emerge il credito.
Sono pertanto utilizzabili dal 1° gennaio 2024, in compensazione orizzontale, solo i crediti 2023 di importo non superiore alla soglia dei 5.000 euro.
Versamenti con compensazione
Per tutti i soggetti (titolari o meno di partita Iva) la presentazione di un F24 con un credito in compensazione deve essere effettuato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, anche per il tramite di un intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti.
Solo nel caso di presentazione di modello F24 senza compensazione sarà possibile utilizzare i sistemi di home banking, ovvero, per i privati non titolari di partita Iva, è possibile anche l’utilizzo del canale cartaceo.
Versamento con F24 | Titolare di partita Iva | Privato |
Senza compensazione | Servizi telematici Agenzia delle entrate o home banking | Servizi telematici Agenzia delle entrate, home banking o cartaceo |
Con compensazione | Servizi telematici Agenzia delle entrate | Servizi telematici Agenzia delle entrate |
Per meglio definire l’ambito applicativo della disposizione è intervenuta l’Agenzia delle entrate attraverso la risoluzione n. 110/E/2019 indicando i codici tributo relativi ai crediti interessati dalle modalità di invio telematico tramite i servizi dell’Agenzia delle entrate: si precisa infatti che tale obbligo non sussiste qualora l’utilizzo del credito nel modello F24 rappresenti una compensazione “verticale” (ad esempio: utilizzo del credito per saldo Ires per effettuare il versamento dell’acconto Ires).
Limite massimo alla compensazione
In tema di compensazione di crediti (unitamente ai rimborsi a soggetti intestatari di conto fiscale), ai sensi dell’articolo 34, comma 1, L. 388/2000 è previsto un limite, attualmente pari a 2 milioni di euro.
Al riguardo, si deve ricordare che il limite in commento si applica:
cumulativamente, a tutti i crediti d’imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione “orizzontale” nel modello F24;
a tutte le compensazioni che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente dalla natura del credito e dall’anno della sua formazione.
Detto limite riguarda quindi anche i crediti Iva, sia annuali sia trimestrali.
Debiti iscritti a ruolo
Un importante vincolo alla compensazione dei crediti è legato a eventuali pendenze tributarie che il contribuente non ha correttamente versato in passato.
Ai sensi dell’articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. La compensazione dei crediti fiscali torna a essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo “RUOL” istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.
Nel caso di compensazione in violazione alla disciplina in commento, è prevista una sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.
Al riguardo, va ricordato che nella verifica del limite di 1.500 euro non si deve tener conto di:
debiti iscritti a ruolo relativi a carichi diversi dai tributi erariali (ad esempio contributi previdenziali e multe stradali);
debiti iscritti a ruolo che siano stati rateizzati (la cui rateazione sia ancora in corso e non decaduta).
VERIFICHE CONTABILI DI INIZIO PERIODO D’IMPOSTA
Con l’apertura del periodo d’imposta 2024 occorre verificare:
1. la sussistenza dei requisiti necessari per continuare ad adottare:
la tenuta della contabilità semplificata, da parte di imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali;
le liquidazioni trimestrali Iva, da parte di imprese e lavoratori autonomi;
2. la percentuale del pro rata generale “definitivo” ai fini Iva per l’anno 2023 (si ricorda, infatti, che la prima liquidazione del 2024 assume quale percentuale “provvisoria” proprio quella definitiva del periodo di imposta precedente).
Il rispetto dei limiti per la tenuta della contabilità semplificata
L’articolo 18, D.P.R. 600/1973 prevede la possibilità per le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali di adottare il regime di contabilità semplificata qualora siano rispettati determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata.
Per i soggetti che producono reddito di lavoro autonomo (artisti e professionisti) il regime di contabilità semplificata è applicabile a prescindere dall’ammontare dei compensi conseguiti nell’anno precedente. Il regime di contabilità ordinaria è, pertanto, sempre opzionale. |
Già dal 2023 i nuovi limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata sono i seguenti:
500.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi;
800.000 euro per chi svolge altre attività.
Intervenendo sull’articolo 18, comma 1, secondo periodo, D.P.R. 600/1973, la Legge di Bilancio per il 2023 ha infatti innalzato le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.
Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività, è possibile fare riferimento al limite dell’attività prevalente, qualora venga comunque rispettato il limite complessivo di ricavi conseguiti nel periodo di imposta di 800.000 euro. Il superamento della soglia nel singolo periodo di imposta obbliga all’adozione del regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.
Essendo normativamente previste le medesime soglie di riferimento per l’adozione sia della contabilità semplificata sia delle liquidazioni trimestrali Iva (ordinariamente 500.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi e 800.000 euro per chi svolge altre attività), va prestata particolare attenzione al diverso parametro da rispettare nei 2 casi:
per la tenuta della contabilità semplificata va verificato l’ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente;
per l’effettuazione delle liquidazioni trimestrali Iva va verificato il volume d’affari conseguito nel periodo di imposta precedente.
Va rammentato che ai sensi dell’articolo 66, Tuir e dell’articolo 18, D.P.R. 600/1973 i contribuenti che già adottano il regime di contabilità semplificata, al fine della verifica delle soglie di ricavi per il mantenimento del regime, devono fare riferimento ai ricavi incassati nel periodo di imposta 2023 se adottano il criterio di cassa ovvero ai ricavi risultanti dalle fatture registrate nel 2023 se adottano il criterio della registrazione.
Si ricorda che le società di persone in regime di contabilità ordinaria che hanno optato per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo “da bilancio” sono vincolate alla tenuta del regime di contabilità ordinaria per tutti i periodi di imposta di validità dell’opzione esercitata, non potendo aderire al regime di contabilità semplificata nel caso di rispetto delle soglie dei ricavi fino al termine di validità dell’opzione. |
Il rispetto dei limiti per l’effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali
Si ricorda che secondo l’articolo 14, comma 11, L. 183/2011: “i limiti per la liquidazione trimestrale dell’Iva sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata”. |
Tenuto conto di quanto sopra, le imprese (e i lavoratori autonomi) che nell’anno precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 500.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi ovvero a 800.000 euro per chi svolge altre attività, possono optare per l’effettuazione delle liquidazioni Iva con cadenza trimestrale anziché mensile. Opzione che dovrà essere esercitata nel quadro VO del modello di dichiarazione annuale Iva relativo all’anno nel quale la scelta è stata esercitata (per chi sceglie quindi di liquidazione l’Iva a cadenza trimestrale nell’anno 2024, la compilazione del quadro VO andrà effettuata nel modello di dichiarazione Iva 2025 relativo all’anno 2024).
Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento per l’effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali è pari a 800.000 euro relativamente a tutte le attività esercitate.
L’importo di ciascuna liquidazione Iva trimestrale a debito va maggiorato di una percentuale forfettaria dell’1% a titolo di interessi, mentre per quando riguarda l’effettuazione di liquidazioni mensili non è prevista alcuna maggiorazione sui versamenti da effettuare.
La determinazione del pro rata definitivo per l’anno 2023
Le imprese e i professionisti che effettuano operazioni esenti ai fini Iva non di tipo occasionale nell’esercizio della propria attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo, banche, assicurazioni, promotori finanziari, agenzie di assicurazione, medici, fisioterapisti, imprese che operano in campo immobiliare) devono, ad anno appena concluso, affrettarsi a eseguire in via extra contabile i conteggi per determinare la percentuale del pro rata definitivo di detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti.
Ciò in quanto il comma 5, articolo 19, D.P.R. 633/1972 prevede che la quantificazione dell’Iva indetraibile da pro rata venga effettuata alla fine di ciascun anno solare in funzione diretta delle operazioni effettuate, mentre, nel corso dell’esercizio, l’indetraibilità dell’Iva è determinata in funzione della percentuale provvisoria di pro rata individuata in relazione alle operazioni effettuate nell’anno precedente.
Soprattutto per coloro che liquidano l’Iva con periodicità mensile, quindi, la determinazione del pro rata definitivo dell’anno 2023 costituisce il pro rata provvisorio che dovrà essere adottato già dalla liquidazione del mese di gennaio 2024. Si evidenzia, inoltre, che la percentuale definitiva del pro rata assume rilevanza anche ai fini della corretta determinazione del reddito, in quanto la corrispondente Iva indetraibile da pro rata costituisce un costo generale deducibile.
L’OPZIONE PER IL REGIME DELL’IVA PER CASSA
Con l’articolo 32-bis, D.L. 83/2012 il Legislatore ha introdotto un regime che prevede la liquidazione dell’Iva secondo una contabilità di cassa (cosiddetto regime “Iva per cassa”).
Le disposizioni attuative della presente disciplina sono contenute nel Decreto Mef datato 11 ottobre 2012, che ha stabilito l’efficacia del regime dalle operazioni effettuate a partite dal 1° dicembre 2012.
Con il provvedimento direttoriale n.165764/2012 del 21 novembre 2012 vengono disciplinate le modalità di esercizio dell’opzione per applicare il regime e le conseguenti modalità di revoca dello stesso, mentre, con le circolari n. 44/E/2012 e n. 1/E/2013 l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti interpretativi.
Con la Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) è stato modificato – a partire dal 2017 – l’articolo 66, Tuir al fine di “trasformare” la contabilità semplificata da un regime basato su logiche di competenza a uno fondato sulle regole della “cassa”, nel quale i proventi e i costi (non tutti) vengono rispettivamente tassati e dedotti nella misura in cui vengono incassati e pagati. In tale scenario, l’opzione per il regime Iva per cassa potrebbe rappresentare una soluzione per rendere omogeneo il trattamento Iva a quello previsto ai fini reddituali. |
Soggetti interessati e opzione per il regime
Il regime interessa, in generale, tutti i soggetti titolari di partita Iva.
Dicitura in fattura
È previsto che le fatture emesse in applicazione del regime debbano recare l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83”.
Il citato Provvedimento direttoriale ricorda che l’omessa indicazione sulle fatture emesse dell’annotazione “IVA per cassa ai sensi dell’art.32-bis D.L. n.83/20012” costituisce, ai fini sanzionatori, una violazione formale.
Per quanto riguarda la fatturazione elettronica in regime IVA per cassa, bisognerà indicare nella sezione del file XML “DatiAnagraficiCedenteType” il rigo RF17 Iva per cassa (articolo 32-bis, D.L. 83/2012).
Opzioni e revoche
In applicazione delle regole generali contenute nel D.P.R. 442/1997, l’opzione per il regime dell’Iva per cassa si desume dal comportamento concludente del contribuente, con conseguente obbligo di comunicazione nel quadro VO della prima dichiarazione annuale Iva successiva alla scelta effettuata. Nel caso di inizio attività, la scelta per il regime andrà effettuata in sede di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno di inizio attività. In virtù del richiamo alle regole del D.P.R. 442/1997 la mancata comunicazione dell’opzione non invalida la scelta effettuata dal contribuente ma avrà unicamente l’effetto di determinare l’applicazione di sanzioni amministrative. Il Provvedimento direttoriale in tal senso precisa che in caso di dichiarazione cosiddetta “tardiva”, cioè presentata nei 90 giorni successivi al termine ordinario, nessuna sanzione per omessa o ritardata comunicazione dell’opzione verrà applicata.
L’opzione vincola il contribuente all’applicazione del regime dell’Iva per cassa per almeno per un triennio, salvo il caso di superamento della soglia di volume d’affari, fatto che comporta la cessazione del regime.
Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca espressa, da esercitarsi, con le stesse modalità di esercizio dell’opzione (quadro VO) nella prima dichiarazione annuale Iva presentata successivamente alla scelta effettuata.
Possono optare per il nuovo regime i soggetti passivi Iva che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.
Viene altresì previsto che qualora il volume d’affari superi nel corso dell’anno la soglia di 2 milioni di euro, il soggetto optante esca dal regime dell’Iva per cassa e riprenda ad applicare le regole ordinarie dell’Iva a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.
Regole di funzionamento
Per chi esercita l’opzione per il regime dell’Iva per cassa, per tutte le fatture sia emesse che ricevute:
l’Iva relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi di imposta diviene esigibile all’atto dell’incasso dei relativi corrispettivi;
il diritto alla detrazione dell’Iva relativa agli acquisti effettuati sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.
Il regime, pertanto, interessa unicamente la posizione Iva del soggetto passivo Iva che decide di applicarlo.
Il limite temporale
Decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, anche in assenza di incasso delle fatture emesse o pagamento delle fatture ricevute, l’Iva diviene esigibile e quindi deve concorrere immediatamente alla liquidazione dell’Iva. L’Iva sulle fatture emesse rimane comunque sospesa anche oltre l’anno se il cliente risulta assoggettato a procedure concorsuali (fallimento [ora liquidazione giudiziale], concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi).
Uscita dal regime
Nel caso di fuoriuscita forzata dal nuovo regime (per superamento del limite), così come nei casi di revoca del regime stesso, il decreto attuativo, al secondo comma dell’articolo 7, prevede che l’Iva relativa alle operazioni sia attive che passive che è stata “sospesa” in attesa dell’incasso o del pagamento, concorre alla liquidazione relativa all’ultimo mese in cui è stato applicato il regime dell’Iva per cassa.
Operazioni escluse
In deroga alle regole di funzionamento del regime dell’Iva per cassa vi sono operazioni per le quali non rileva il momento dell’incasso/pagamento del corrispettivo, bensì, continuano a valere le tradizionali regole che privilegiano il momento di effettuazione dell’operazione.
Esclusioni | |
Operazioni attive | Operazioni passive |
Incassi parziali o cumulativi
Sul tema sia degli incassi sia dei pagamenti parziali (in sostanza, degli acconti) il decreto attuativo stabilisce i seguenti principi:
a fronte di incassi parziali l’imposta diventa esigibile, ed è computata nella liquidazione periodica, nella proporzione esistente fra la somma incassata e il corrispettivo complessivo dell’operazione;
a fronte di pagamenti parziali il diritto alla detrazione dell’imposta sorge nella proporzione esistente fra la somma pagata e il corrispettivo complessivo dell’operazione.
Nulla dice il decreto attuativo sul tema degli incassi/pagamenti cumulativi (si tratta di quelle situazioni in cui, a fronte di un certo numero di fatture siano essere attive o passive aperte e di vario importo, interviene un pagamento che comprende più fatture e che talvolta non coincide precisamente con la somma delle stesse). Si ritiene che in questo caso possa valere il cosiddetto criterio FIFO (first in first out) e cioè che nel caso in cui sia effettuato un incasso/pagamento cumulativo indistinto, il medesimo è imputato alle fatture nell’ordine in cui le stesse sono state emesse/ricevute a partire dalla più vecchia.
I chiarimenti dell’Agenzia
Circolare n.44/E/2012
Volume d’affari e inizio attività | L’importo dei 2 milioni di euro, in caso di inizio dell’attività in corso d’anno, non deve essere ragguagliato all’anno |
Cessazione automatica dal regime | Il superamento del limite di 2 milioni di euro di volume d’affari comporta la cessazione automatica del regime dell’Iva per cassa a partire dal mese o trimestre successivo a quello in cui il limite è stato superato |
Variazioni in aumento – limite temporale di 1 anno | Qualora in pendenza del predetto termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione venga emessa nota di variazione in aumento ai sensi del primo comma dell’articolo 26, D.P.R. 633/1972, si ritiene che anche per il nuovo ammontare dell’imponibile o dell’imposta l’anno decorra dalla effettuazione della originaria operazione |
Variazioni in diminuzione – limite temporale di 1 anno | Le variazioni in diminuzione che intervengono prima che l’imposta diventi esigibile rettificano direttamente quest’ultima. Diversamente, quelle che intervengono successivamente, possono essere sono computate nella prima liquidazione utile |
Diritto alla detrazione (condizioni) | In sostanza, il diritto alla detrazione deve essere esercitato alle condizioni esistenti al momento in cui l’imposta diviene esigibile per il fornitore del contribuente in regime Iva per cassa |
Diritto alla detrazione (esercizio) | La detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stato pagato il corrispettivo o a quello in cui è decorso un anno dalla effettuazione dell’acquisto |
Volume d’affari e separazione attività | Nel calcolo del limite del volume d’affari richiesto per l’applicabilità dell’Iva per cassa vanno considerate cumulativamente tutte le operazioni attive: sia quelle che vengono assoggettate a tale regime sia quelle che ne sono escluse (non vale quanto precisato da circolare 22 maggio 1981, n. 18/331568) |
Autotrasportatori | L’applicabilità del regime in esame non è preclusa per le operazioni per le quali è già previsto un differimento del termine di registrazione e/o fatturazione in quanto tale differimento non deriva dalla applicazione di un regime speciale ma dall’applicazione di disposizioni che attengono alla tempistica degli adempimenti (si veda, ad esempio, il differimento della registrazione delle fatture previsto per gli autotrasportatori dall’articolo 74, comma 4, D.P.R. 633/1972) |
Pro rata generale di detrazione | Le operazioni attive partecipano alla determinazione della percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis, D.P.R. 633/1972, nell’anno di effettuazione dell’operazione |
Circolare n. 1/E/2013
Cessione del credito | La cessione del credito, pro solvendo o pro soluto, non realizza il presupposto dell’esigibilità dell’imposta. Il soggetto passivo che trasferisce il credito avrà, pertanto, l’onere di informarsi circa l’avvenuto pagamento del credito ceduto, poiché è in tale momento che l’Iva relativa all’operazione originaria diventa esigibile. In alternativa, il soggetto passivo qualora non voglia farsi carico del predetto onere, al fine di non incorrere in sanzioni, può includere, anticipatamente, l’Iva relativa all’operazione originaria nella liquidazione del periodo in cui è avvenuta la cessione del credito. |
Pagamenti con mezzi diversi dal contante (bonifico, RI.BA.) | Il corrispettivo si considera incassato nel momento in cui si consegue l’effettiva disponibilità delle somme, ossia quando si riceve l’accredito sul proprio conto corrente, indipendentemente dalla sua formale conoscenza. Si tratta, tecnicamente, della cosiddetta “data disponibile”, che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata. |
Separazione attività | Il differimento della detrazione dell’Iva al momento del pagamento del prezzo opera con riferimento a tutti gli acquisti, e cioè anche per quelli relativi a operazioni attive escluse dall’Iva per cassa, a meno che queste ultime e i relativi acquisti costituiscano, ai sensi dell’articolo 36, D.P.R. 633/1972, attività separate. Non è pertanto, possibile gestire separatamente le operazioni attive/passive escluse dal regime Iva per cassa, qualora queste non possano configurare una attività separata ai sensi del citato articolo 36, D.P.R. 633/1972. |
LE NUOVE TABELLE ACI PER IL 2024
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 dello scorso 22 dicembre 2023 sono state pubblicate le “Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI – articolo 3, comma 1, D.Lgs. 314/1997”, in vigore dal 1° gennaio 2024.
I costi chilometrici individuati nelle tabelle vanno utilizzati per determinare il fringe benefit riconosciuto al dipendente o all’amministratore che dispone, a uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta, della autovettura aziendale.
La determinazione del fringe benefit “convenzionale”, infatti, risulta utile in particolare per gestire le conseguenze fiscali delle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti, che in tal modo beneficiano della deduzione dei costi in percentuale senza soglie relative al costo di acquisizione della autovettura.
Vediamo come si determina il calcolo.
Fringe benefit e uso promiscuo ai dipendenti
L’articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir dispone che le tabelle ACI debbano essere applicate a una percorrenza convenzionale annua, al fine di determinare la quota di uso privato dell’autovettura aziendale da parte del dipendente. In particolare, l’articolo recita:
“per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/1992, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dall’anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dall’anno 2021”.
In sostanza per i contratti stipulati dal 1° luglio 2020 per l’utilizzo di autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, autocaravan, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, il reddito in natura sarà proporzionale alle emissioni di anidride carbonica e pari:
1. al 25% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica non sono superiori a 60 g/km;
2. al 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
3. al 50% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
4. al 60% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 190 g/km.
A norma dell’articolo 1, comma 633, L. 160/2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, resta ferma l’applicazione della disciplina dettata nel Testo Unico vigente al 31 dicembre 2019 e quindi la cifra unitaria chilometrica per il tipo di veicolo, moltiplicata per una percorrenza media convenzionale di 15.000 km e applicando all’importo risultante la percentuale fissa del 30%.
ESEMPIO |
La società Alfa Srl concede in uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta al proprio dipendente Rossi Mario la seguente autovettura:
Fiat 500X 1.3 Multijet da 95 CV a gasolio.
In base alle nuove tabelle ACI il costo chilometrico risulta pari a 0,4312 euro per chilometro.
L’automobile in questione emette 121 g/km di CO2 e quindi troverà applicazione la percentuale del 30% applicata ai veicoli con emissioni da 61 a 160 g/km.
Secondo la regola contemplata dall’articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir il fringe benefit annuale sarà così determinato:
km 15.000 x 30% = 4.500 km;
0,4312 euro x km 4.500 = 1.940,40 euro fringe benefit convenzionale annuo;
1940,40 euro / 12 = 161,70 euro valore mensile di fringe benefit per il 2023.
Alle tabelle si deve fare riferimento anche per calcolare l’indennità che il datore di lavoro corrisponde al dipendente che ha utilizzato il mezzo proprio per una trasferta effettuata in un Comune diverso da quello in cui risiede.
Datore e dipendente possono accordarsi affinché il dipendente contribuisca al costo della vettura: tale addebito avviene con fattura assoggettata a Iva con aliquota ordinaria.
Il fringe benefit tassato in busta paga del lavoratore deve essere quindi ridotto degli importi addebitati: il calcolo del fringe benefit tassabile va fatto confrontando il fringe benefit teorico (verificabile con le tariffe ACI di cui si è detto) e l’importo fatturato comprensivo di Iva.
Qualora tale addebito risulti almeno pari al fringe benefit convenzionale (che si ricorda essere già comprensivo dell’Iva) come sopra calcolato, non si renderà necessaria l’attribuzione in busta paga di alcun compenso in natura.
Tabelle disponibili sul sito dell’ACI
Va infine evidenziato che sul sito web dell’ACI (www.aci.it) non sono rinvenibili solo le tabelle dalle quali ricavare il fringe benefit convenzionale sopra calcolato, bensì nel complesso tre tipologie di tabelle:
1. quelle relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura (utili per quantificare analiticamente il rimborso spettante al dipendente/collaboratore/professionista che utilizza la propria autovettura);
2. quelle riportanti il limite chilometrico per le vetture di potenza pari a 17 cavalli fiscali se alimentate a benzina o a 20 cavalli fiscali se a gasolio (necessarie per verificare ai sensi dell’articolo 95, comma 3, Tuir il limite massimo deducibile in capo all’azienda per le trasferte effettuate con autovettura propria dal dipendente o collaboratore);
3. quelle richiamate in precedenza e necessarie per individuare il fringe benefit convenzionale (retribuzione in natura per la quota forfettaria di utilizzo privato della autovettura aziendale).
LA SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ AI FINI IVA
In presenza di più attività svolte con la medesima partita Iva, l’articolo 36, comma 1, D.P.R. 633/1972 prevede che l’imposta si applica unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume di affari complessivo.
La stessa norma, tuttavia, prevede delle ipotesi nelle quali:
deve essere effettuata per obbligo la separazione delle attività;
può essere effettuata per opzione la separazione (facoltà).
Separare le attività ai fini Iva significa istituire più serie di registri (utili all’applicazione di regole specifiche in tema, ad esempio, di detrazione), provvedere ad una liquidazione autonoma dell’Iva dovuta per ciascuna delle attività separate, gestire i passaggi interni, imputare gli acquisti all’uno o all’altro comparto, etc..
La separazione delle attività è certamente utile nei casi in cui alcune operazioni siano caratterizzate dal regime di esenzione, con conseguente perdita del diritto alla detrazione dell’imposta gravante sugli acquisti, oltre al “fastidioso” obbligo di rettifica della detrazione già in precedenza operata, in particolare in relazione ai beni ammortizzabili che si trovano ancora nel periodo di osservazione.
La separazione obbligatoria per legge
Quando il contribuente esercita contemporaneamente attività d’impresa e arti o professioni, l’imposta si applica separatamente per i due comparti, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al rispettivo volume d’affari.
Inoltre, la separazione è richiesta qualora si applichino particolari regole di determinazione del tributo (quali la ventilazione dei corrispettivi) ovvero regimi speciali.
I casi nei quali opera la separazione obbligatoria delle attività sono i seguenti:
esercizio contemporaneo di imprese e di arti o professioni;
svolgimento di attività di commercio al minuto con utilizzo del metodo della “ventilazione dei corrispettivi”;
attività agricola, con applicazione del regime speciale;
attività di intrattenimento e giochi, laddove si applichi il regime speciale e non vi sia opzione per l’applicazione dell’imposta nei modi normali.
La separazione facoltativa
Oltre ai richiamati casi di separazione obbligatoria, è possibile una scelta opzionale per il caso in cui il soggetto passivo eserciti più attività.
In linea di principio (e, salvo talune eccezioni specificamente indicate), la separazione presuppone lo svolgimento di “più attività” nell’ambito della stessa impresa e non, dunque, l’effettuazione di singole operazioni con regime Iva differenziato (in tal senso si è espressa l’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 211/E/2003).
La separazione, peraltro:
– presuppone la tenuta di separate contabilità Iva;
– l’indetraibilità dell’Iva relativa agli acquisti di beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente.
Proprio in relazione al “pericolo” di perdere il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti si rinviene (solitamente) la causa che suggerisce la scelta per la separazione; ad esempio, lo svolgimento di due attività delle quali una caratterizzata dal regime di imponibilità e l’altra da quello di esenzione, si possono evitare le limitazioni derivanti dall’applicazione del pro-rata di detrazione, nell’ipotesi in cui si evidenzi un’elevata incidenza di Iva sugli acquisti dell’attività imponibile.
Tale situazione è frequente nel comparto immobiliare. Se appare immediata la possibilità di separare l’attività di cessione da quella di locazione (in quanto contraddistinte da differenti codici ATECO), risulta oggi possibile separare anche sub attività, individuate in base alla tipologia di fabbricato e al regime Iva dell’operazione, come confermato dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 23/E/2012. Quindi, sarà possibile separare il sub settore delle locazioni di fabbricati abitativi dal sub settore delle locazioni di fabbricati strumentali.
Le modalità di esercizio dell’opzione
La norma prevede che i soggetti che esercitano più imprese o più attività nell’ambito della stessa impresa ovvero più arti o professioni, hanno facoltà di optare per l’applicazione separata dell’imposta relativamente ad alcuna delle attività esercitate, dandone comunicazione all’ufficio nella dichiarazione relativa all’anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell’attività.
In caso di inizio attività si dovrà barrare l’apposita casella se il contribuente, relativamente all’attività indicata, applica l’imposta separatamente, per obbligo di legge o a seguito di opzione. La scelta, in tal caso, non pone problemi, in quanto operata all’avvio dell’attività o della nuova attività.
Nel caso in cui la scelta, invece, fosse posta in essere in corso di svolgimento dell’attività, si dovrà comunicare la decisione a posteriori (dopo avere assunto il c.d. comportamento concludente, ai sensi della circolare n. 29/E/2011) nella dichiarazione annuale del periodo in cui si è operata la separazione.
Passaggi interni, detrazione e adempimenti
Le differenti attività esercitate, ove separate, possono essere tra loro connesse a seguito dell’effettuazione di cessioni di beni o prestazioni di servizi tra i due o più ambiti individuati; tali operazioni si definiscono “passaggi interni”, per i quali occorre valutare con attenzione le conseguenze ai fini Iva.
Infine, la dichiarazione Iva annuale deve essere presentata con più moduli su un unico modello dichiarativo per tutte le attività e i versamenti devono essere eseguiti per l’ammontare complessivo dovuto, al netto delle eccedenze detraibili.
RIDOTTA DAL 1° GENNAIO 2024 LA MISURA DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE
Con il D.M. 29 novembre 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 288 dell’11 dicembre 2023 il Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) ha stabilito che:
“la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284, cod. civ. è fissata al 2,5% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024”.
Posto che la variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle disposizioni fiscali e contributive, vediamo talune situazioni nelle quali assume rilevanza la predetta misura.
Ravvedimento operoso
La riduzione del tasso di interesse legale comporta la variazione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Nel caso, quindi, di scadenza originaria del debito nell’anno precedente (per esempio ravvedimento del secondo acconto Ires, scaduto il 30 novembre 2023, effettuato in data 1° febbraio 2024) si dovrà applicare: – dal 1° dicembre 2023 al 31 dicembre 2023 il tasso del 5%; – dal 1° gennaio 2024 al 1° febbraio 2024 il tasso del 2,5%. Se il debito originario del secondo acconto Ires dovuto è pari a 10.000 euro, il ravvedimento alla data del 1° febbraio 2024 va così esposto nel modello F24: Codice tributo 2002 anno 2023 10.000 euro; Codice tributo 8918 anno 2023 166,67 euro; Codice tributo 1990 anno 2023 64,39 euro (42,47 euro per i 31 giorni del 2023 più 21,92 euro per i 32 giorni del 2024). |
Misura degli interessi non computati per iscritto
La misura del 2,5% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo (articolo 45, comma 2, Tuir) e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (articolo 89, comma 5, Tuir).
Adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite
Con il D.M. 21 dicembre 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 302 del 29 dicembre 2023 sono stati adeguati al nuovo tasso di interesse legale del 2,5% i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione di:
rendite perpetue o a tempo indeterminato;
rendite o pensioni a tempo determinato;
rendite e delle pensioni vitalizie;
diritti di usufrutto a vita.
Queste previsioni si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2024.
Omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’articolo 116, L. 388/2000.
In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi al 2,5% dal 1° gennaio 2024, in caso di:
oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
fatto doloso di terzi, denunciato all’Autorità giudiziaria;
crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore;
aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
aziende sottoposte a procedure concorsuali;
enti non economici ed enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.
Rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni
L’incremento del tasso di interesse legale non rileva, invece, in caso di rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.
RAPPORTI DI AGENZIA: DISCIPLINA ENASARCO CONFERMATA PER L’ANNO 2024
Dopo un percorso di progressivo incremento delle aliquote di contribuzione per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone avvenuto nel periodo 2014-2020, per il 2024, come avvenuto già per il triennio 2021- 2023, viene confermata l’aliquota applicata nell’anno precedente.
Nessuna modifica, invece, per i contributi relativi agli agenti operanti in forma di società di capitali.
Si ricorda in proposito che i contributi all’Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all’agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.
Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone
Le aliquote della contribuzione previste per l’anno 2024 confermano quelle applicate per l’anno precedente (si evidenzia di seguito la progressione delle aliquote intervenuta negli ultimi anni):
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Aliquota contributiva | 14,65% | 15,10% | 15,55% | 16,00% | 16,50% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% |
Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull’agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell’agente dovrà essere detratta la percentuale dell’8,50% (corrispondente al 50% della nuova misura del 17,00%).
Alla luce di quanto sopra, si presentano i conteggi di una ipotetica fattura di un agente di commercio che non ha diritto alla riduzione della ritenuta Irpef (in quanto non si avvale di collaboratori), per l’addebito di provvigioni dal 1° gennaio 2024:
Provvigioni relative al mese di gennaio 2024, in qualità di agente monomandatario, come da contratto del 4 gennaio 2024 | |
Imponibile | 1.000,00 |
Iva 22% | 220,00 |
Totale fattura | 1.220,00 |
Ritenuta Enasarco 8,50% su imponibile | – 85,00 |
Ritenuta Irpef 23% su 50% imponibile | – 115,00 |
Netto a pagare | 1.020,00 |
Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo.
Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci; pertanto, il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.
Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di società di capitali
Con riferimento agli agenti operanti in forma di società di capitali, la casa mandante determina il contributo dovuto applicando una aliquota differenziata per scaglioni provvigionali. Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale. Di seguito si riepilogano le aliquote applicabili:
Scaglioni provvigionali | Aliquota contributiva 2024 | Quota preponente | Quota agente |
Fino a 13.000.000 euro | 4% | 3% | 1% |
Da 13.000.001 euro a 20.000.000 euro | 2% | 1,50% | 0,50% |
Da 20.000.001 euro a 26.000.000 euro | 1% | 0,75% | 0,25% |
Da 26.000.001 euro | 0,50% | 0,30% | 0,20% |
Termini di versamento
Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2024, le scadenze sono le seguenti:
Trimestre | Scadenza di versamento |
I trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2024) | 20 maggio 2024 |
II trimestre (aprile-maggio-giugno 2024) | 20 agosto 2024 |
III trimestre (luglio-agosto-settembre 2024) | 20 novembre 2024 |
IV trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2024) | 20 febbraio 2025 |
Agevolazioni per i giovani agenti
Per i nuovi iscritti a partire dal 2024 non sono più operative le agevolazioni previste dall’articolo 5-bis del regolamento. Tuttavia, restano efficaci per coloro che si sono iscritti nel triennio 2021-2023. Vediamo in sintesi le caratteristiche principali dell’agevolazione.
Requisiti
L’agevolazione si applica agli agenti in possesso dei seguenti requisiti:
iscritti per la prima volta alla Fondazione nel periodo 2021-2023;
già iscritti che ricevono, nel periodo 2021-2023 un nuovo incarico di agenzia dopo oltre 3 anni dalla cessazione dell’ultimo rapporto di agenzia;
non abbiano compiuto il 31° anno di età (alla data di conferimento dell’incarico);
svolgano l’attività di agenzia in forma individuale.
Durata
L’agevolazione è concessa per tutti gli incarichi conferiti all’agente nei 3 anni consecutivi a decorrere dall’anno in corso alla data di prima iscrizione ovvero alla data di conferimento del nuovo incarico.
Per ciascun rapporto, l’agevolazione è concessa per un massimo di 3 anni consecutivi a decorrere dall’anno in corso alla data di prima iscrizione ovvero alla data di conferimento del nuovo incarico.
Agevolazioni contributive
Allo scopo di favorire il permanere nel tempo nella professione di agente, l’aliquota previdenziale agevolata, per ciascun rapporto, è così determinata:
primo anno solare, alla data di prima iscrizione o di ripresa dell’attività: 11% (anziché 17%);
secondo anno solare: 9% (anziché 17%);
terzo anno solare: 7% (anziché 17%).
Anche per le aliquote agevolate il contributo previdenziale è per metà a carico dell’impresa preponente e per l’altra metà a carico dell’agente. |
Minimale
Il minimale contributivo annuo è ridotto del 50% per ogni anno solare compreso nell’agevolazione.
Distinta online
La distinta telematica gestisce in automatico il calcolo corretto del contributo da versare, incluse le agevolazioni contributive.
Conferimento dell’incarico
Al momento del conferimento online del mandato, se sussistono le condizioni per l’agevolazione, il mandato sarà automaticamente contraddistinto come “agevolato”.
Vediamo di seguito alcuni esempi (rinviando al sito web della Fondazione www.enasarco.it).
ESEMPIO 1 – Agente individuale nato il 10/03/1997 |
Conferimento del primo incarico di agenzia (C1) in data 15/04/2023 (all’età di 26 anni).
Agevolazione su C1 | ||
Anno | Aliquota contributiva | Minimale contributivo |
2023 | Aliquota 2023 – 6 | Minimale 2023 /2 |
2024 | Aliquota 2024 – 8 | Minimale 2024 /2 |
2025 | Aliquota 2025 – 10 | Minimale 2025 /2 |
Conferimento del secondo incarico di agenzia (C2) in data 01/05/2024 (all’età di 27 anni).
Agevolazione su C2 | ||
Anno | Aliquota contributiva | Minimale contributivo |
2024 | Aliquota 2024 – 8 | Minimale 2024 /2 |
2025 | Aliquota 2025 – 10 | Minimale 2025 /2 |
Conferimento del terzo incarico di agenzia (C3) in data 30/08/2025 (all’età di 28 anni).
Agevolazione su C3 | ||
Anno | Aliquota contributiva | Minimale contributivo |
2025 | Aliquota 2025 – 10 | Minimale 2025 /2 |
Conferimento del quarto incarico di agenzia (C4) in data 1/02/2026 (all’età di 28 anni).
Per C4 l’agente non ha diritto ad alcuna agevolazione in quanto il primo incarico è stato conferito nel 2023, quindi il triennio agevolato è 2023-2025.
ESEMPIO 2 – Agente individuale nato il 10/03/1992 |
Conferimento del primo incarico di agenzia (C1) in data 1/02/2023 (all’età di 30 anni, non avendo ancora compiuto il 31° anno di età).
Agevolazione su C1 | ||
Anno | Aliquota contributiva | Minimale contributivo |
2023 | Aliquota 2023 – 6 | Minimale 2023 /2 |
2024 | Aliquota 2024 – 8 | Minimale 2024 /2 |
2025 | Aliquota 2025 – 10 | Minimale 2025 /2 |
Conferimento del secondo incarico di agenzia (C2) in data 01/05/2023.
Per C2 l’agente non ha diritto ad alcuna agevolazione perché alla data di conferimento dell’incarico di agenzia ha già compiuto il 31° anno di età.
ESEMPIO 3 – Agente individuale nato il 10/03/1997 che ha svolto l’attività di agenzia dal 2015 al 2019 (da 18 a 22 anni) e l’ultimo rapporto di agenzia risulta cessato il 28/05/2019 |
Conferimento del nuovo incarico (C1) in data 15/04/2023 (all’età di 26 anni).
Poiché la ripresa dell’attività avviene dopo più di 3 anni di interruzione dall’ultimo rapporto di agenzia, il caso è identico a quello di cui all’esempio 1.
BONUS IN VIGORE NEL 2024 PER GLI INTERVENTI SULLE UNITÀ IMMOBILIARI
Si ritiene utile fornire la tabella di riepilogo delle agevolazioni che allo stato attuale risultano in vigore per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, oltre agli acquisti che possono essere agevolabili con il bonus mobili e il bonus verde.
Si precisa che non sono oggetto di commento nella tabella sottostante le aliquote delle detrazioni inerenti le spese per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali e le residue fattispecie che possono ancora fruire del c.d. “superbonus” ai sensi dell’articolo 119, D.L. 34/2020. |
Tipologia di intervento | Agevolazione | Note | Modalità di sostenimento della spesa |
Bonus casa: Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia | Detrazione Irpef del 50% in 10 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di 96.000 euro | L’agevolazione può essere usufruita da contribuenti Irpef per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo residenziale | Pagamenti con bonifico bancario/postale “parlante” o bonifico ordinario con la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal fornitore. Termine per sostenere la spesa è il 31 dicembre 2024 |
Eco bonus: Riqualificazione energetica, interventi sugli involucri, sostituzione di finestre, installazione di pannelli solari, schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (in tutte le modalità previste), micro-generatori, building automation | Detrazione Irpef/Ires del 50%/65% in 10 rate annuali di pari importo con soglie massime differenziate a seconda dell’intervento eseguito | L’agevolazione può essere usufruita da qualsiasi tipologia di contribuente. È necessario trasmettere all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori la documentazione obbligatoria | Per i privati pagamenti con bonifico bancario/postale “parlante” o bonifico ordinario con la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal fornitore. Per le imprese modalità di pagamento libera. Termine per sostenere la spesa è il 31 dicembre 2024 |
Sisma bonus: Interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico | Detrazione Irpef/Ires del 50% in 5 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di euro 96.000 per ciascun anno. Se il rischio sismico è ridotto di 1 classe di rischio, la detrazione diventa del 70%, se è ridotto di 2 classi di rischio la detrazione diventa dell’80% | L’agevolazione può essere usufruita da qualsiasi tipologia di contribuente per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo residenziale e su quelli utilizzati per attività produttive. | Pagamenti con bonifico bancario/postale “parlante” o bonifico ordinario con la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal fornitore. Termine per sostenere la spesa è il 31 dicembre 2024 |
Sisma bonus acquisti | Detrazione Irpef del 75% in 5 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di 96.000 euro, se il rischio sismico è ridotto di 1 classe di rischio. La detrazione diventa dell’85% se il rischio sismico è ridotto di 2 classi | L’agevolazione può essere usufruita da contribuenti Irpef che acquistano unità residenziali costruite da imprese di costruzione e derivanti da demolizione e ricostruzione nelle zone sismiche 1, 2 e 3 | Pagamento con bonifico, carta di debito o carta di credito. Termine per sostenere la spesa è il 31 dicembre 2024 |
Bonus barriere architettoniche | Detrazione Irpef/Ires del 75% in 5 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa differenziata a seconda della tipologia di immobile oggetto di intervento | L’agevolazione può essere usufruita da qualsiasi tipologia di contribuente mediante la realizzazione di interventi direttamente finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Rientrano anche gli interventi di automazione degli impianti degli edifici funzionali ad abbattere le barriere architettoniche | Pagamento con bonifico bancario/postale “parlante” o bonifico ordinario con la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal fornitore. Termine per sostenere la spesa è il 31 dicembre 2025 |
Bonus mobili: acquisto di mobili nuovi o grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore ad A per i forni, a E per le lavatrici/lavasciugatrici/lavastoviglie e a F per frigoriferi e congelatori | Detrazione Irpef del 50% in 10 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di euro 5.000 entro il 31 dicembre 2024 | L’agevolazione può essere usufruita da contribuenti Irpef che realizzano di un intervento di recupero edilizio (che dia diritto alla detrazione Irpef del 50%) iniziato in data successiva al 1° gennaio 2023 | Pagamento con bonifico, carta di debito o carta di credito. Termine per sostenere la spesa è il 31 dicembre 2024 |
Bonus verde: interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private e/o realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili | Detrazione Irpef del 36% in 10 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di 5.000 euro entro il 31 dicembre 2024 | L’agevolazione può essere usufruita da contribuenti Irpef e non spetta per le spese sostenute per la manutenzione ordinaria dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo e per i lavori in economia | Pagamento con strumenti idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni. Termine per sostenere la spesa è il 31 dicembre 2024 |
RECUPERO DELLA DETRAZIONE IVA CON LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
Con la risposta a interpello n. 479 del 18 dicembre 2023, l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti sulle condizioni che legittimano l’esercizio del diritto alla detrazione mediante l’istituto della dichiarazione integrativa.
Condizioni per l’esercizio del diritto alla detrazione
L’articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972 stabilisce che il diritto alla detrazione nasce nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto stesso è sorto. Per poter esercitare concretamente il diritto alla detrazione, dopo che si è verificata l’esigibilità del tributo, è necessario che il soggetto passivo sia in possesso della fattura di acquisto, il quale trova il suo termine finale con la presentazione della dichiarazione Iva dell’anno in cui i descritti requisiti sono stati verificati.
Con la circolare n. 1/E/2018 l’Agenzia delle entrate ha precisato che il diritto alla detrazione deve essere garantito anche dall’istituto della dichiarazione integrativa di cui all’articolo 8, comma 6-bis, D.P.R. 322/1998, il quale consente la correzione di errori od omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggior imponibile, di un maggior debito d’imposta o di una minore eccedenza detraibile. Il termine ultimo si verifica con la decadenza dal potere di accertamento, ossia il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate
Per quanto di interesse, con la risposta a interpello n. 479/E/2023, l’Agenzia delle entrate ha precisato che con la dichiarazione integrativa può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti quando le fatture di acquisto sono state regolarmente ricevute e registrate entro i termini previsti, ma per errore è stata riversata all’Erario l’imposta per la quale spettava il diritto alla detrazione non esercitato entro i termini previsti (come già detto con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto).
Secondo l’Agenzia delle entrate il soggetto passivo può quindi presentare una dichiarazione integrativa entro il termine massimo previsto per l’accertamento, senza la necessità di versare alcuna sanzione in quanto le fatture di acquisto sono state regolarmente ricevute e annotate. A completamento, nella risposta è precisato che a nulla osta la circostanza che il soggetto passivo aveva beneficiato del ravvedimento operoso per regolarizzare la propria precedente posizione.
approfondimenti
LA CONTABILIZZAZIONE DEL CREDITO PER INVESTIMENTI 4.0
Il credito d’imposta derivante dagli investimenti in beni con tecnologia 4.0 va ricompreso nella categoria dei contributi in conto impianti.
I contributi in conto impianti sono aiuti attribuiti all’azienda al fine di reperire i mezzi per l’acquisto di beni ammortizzabili.
Secondo il principio contabile Oic 16, i contributi in conto impianti sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati. Si iscrivono infatti in bilancio quando si tratta di contribuiti acquisiti sostanzialmente in via definitiva. |
Volendo calare la normativa generale nel caso di specie, la ragionevole certezza del beneficio si ottiene con l’interconnessione.
Certezza del beneficio | Æ | Interconnessione |
Contabilmente i contributi in conto impianti sono rilevati a Conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti, per ottenere tale risultato esistono 2 metodi:
metodo diretto;
metodo indiretto.
Metodo indiretto
Con il metodo indiretto i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al Conto economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi”, e rinviati per competenza agli esercizi successivi con l’iscrizione di appositi risconti passivi.
Si determina quindi una contrapposizione tra i ricavi, quota di contributo di competenza dell’esercizio e i costi ovvero gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni materiali.
ESEMPIO |
A giugno 2023 la Dimeglio Srl ha acquisto un bene strumentale al prezzo di 10.000 euro, interconnesso nel medesimo mese, il credito d’imposta determinato nella misura del 10% è pertanto pari a 1.000 euro e immediatamente utilizzabile.
L’aliquota di ammortamento del bene in oggetto è pari al 20%.
In tal caso le scritture contabili sono le seguenti.
1. All’arrivo della fattura del fornitore:
Diversi | a | Debiti verso fornitori | 12.200 | |
Immobilizzazioni materiali | 10.000 | |||
Erario c/Iva | 2.200 |
2. All’atto della interconnessione:
Credito d’imposta investimenti | a | Contributo conto impianti | 1.000 |
3. Alla fine dell’esercizio:
Ammortamento immobilizzazioni | a | Fondo ammortamento immobilizzazioni | 2.000 |
4. Considerato che il periodo di ammortamento è pari a 5 anni occorrerà riscontare il contributo per tale periodo, la scrittura sarà la seguente:
Contributo conto impianti | a | Risconti passivi | 800 |
Va, infine, considerato che la determinazione e imputazione temporale del risconto è slegata dall’utilizzo in compensazione del credito d’imposta che seguirà le regole previste dalla normativa dettata in materia.
Metodo diretto
Con il metodo diretto i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono.
Di conseguenza, sono imputati al Conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore dell’immobilizzazione materiale al netto dei contributi.
In tal caso le scritture contabili sono le seguenti.
1. All’arrivo della fattura del fornitore:
Diversi | a | Debiti verso fornitori | 12.200 | |
Immobilizzazioni materiali | 10.000 | |||
Erario c/Iva | 2.200 |
2. All’atto della interconnessione:
Credito d’imposta investimenti | a | Immobilizzazioni materiali | 1.000 |
3. A fine anno:
Ammortamento immobilizzazioni | a | Fondo ammortamento immobilizzazioni | 2.000 |
Utilizzazione del credito in compensazione
Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, sono stati istituiti i seguenti codici tributo con la risoluzione 3/E/2021 e confermati dalla risoluzione 68/E/2021:
“6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – articolo 1, commi 1056 e 1057, L. 178/2020”;
“6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – articolo 1, comma 1058, L. 178/2020”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.
ESEMPIO |
Utilizzo in compensazione, nell’anno 2023, della prima quota di un credito di imposta riferito a investimenti in beni materiali 4.0 effettuati e interconnessi nel 2023.
Il modello recherà il codice tributo 6936 e anno di riferimento 2023.
ESEMPIO |
Utilizzo in compensazione, nell’anno 2023, della seconda quota di un credito di imposta riferito a investimenti in beni materiali 4.0 effettuati ed interconnessi nel 2022.
Il modello recherà il codice tributo 6936 e anno di riferimento 2022.
In merito all’utilizzo dei crediti precedenti si riporta la seguente tabella:
Beni materiali | ||
Investimento | 1.1/31.12.20 (30.6.2021 con acconto entro il 31.12.2020) | Codice 6933 in 5 rate dall’anno successivo alla interconnessione |
1.1.20/31.12.21 (31.12.2022 con acconto entro il 31.12.2021) | Codice 6936 in 3 rate dall’anno di interconnessione | |
1.1/31.12.22 (30.06.2023 con acconto entro il 31.12.2022) | Codice 6936 in 3 rate dall’anno di interconnessione | |
1.1.2023/31.12.205 (30.06.2026 con acconto entro il 31.12.2025) | Codice 6936 in 3 rate dall’anno di interconnessione |
Beni immateriali | ||
Investimento | 1.1/31.12.20 (30.6.2021 con acconto entro il 31.12.2020) | Codice 6934 in 3 rate dall’anno successivo alla interconnessione |
1.1.20/31.12.21 | Codice 6937 in 3 rate dall’anno di interconnessione dall’anno di interconnessione | |
1.1/31.12.22 (30.06.2023 con acconto entro il 31.12.2022) | Codice 6937 in 3 rate dall’anno di interconnessione | |
1.1.2023/31.12.2025 (30.06.2026 con acconto entro il 31.12.2025) | Codice 6936 in 3 rate dall’anno di interconnessione |
Aliquote applicabili al 2024
Si ricorda che già dal 2023 le aliquote applicabili al costo del bene per la determinazione del credito sono le seguenti:
BENI MATERIALI | |
Importo degli investimenti | aliquota |
fino a 2,5 milioni di euro | 20% |
oltre 2,5 fino a 10 milioni di euro | 10% |
oltre 10 fino a 20 milioni di euro | 5% |
BENI IMMATERIALI | |
Importo degli investimenti | aliquota |
fino a 2,5 milioni di euro | 20% |
oltre 2,5 fino a 10 milioni di euro | 15% |
oltre 10 fino a 20 milioni di euro | 10% |
SCADENZIARIO
PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO 2024
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 gennaio2024 al 15 febbraio2024, con il commento dei termini di prossima scadenza.
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
martedì 16 gennaio
Versamenti Iva mensili
Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di dicembre. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.
Versamento dei contributi Inps
Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di dicembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.
Versamento delle ritenute alla fonte
Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:
sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;
sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
sui redditi di lavoro autonomo;
sulle provvigioni;
sui redditi di capitale;
sui redditi diversi;
sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.
Versamento ritenute da parte condomini
Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.
Accise – Versamento imposta
Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.
giovedì 25 gennaio
Presentazione elenchi Intrastat mensile e trimestrale
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.
mercoledì 31 gennaio
Contributo revisori legali
Scade oggi il versamento del contributo annuale da parte degli iscritti nel Registro dei Revisori legali.
Imposta di bollo virtuale
Scade oggi il termine per l’invio telematico della dichiarazione per la liquidazione definitiva dell’imposta di bollo assolta in modo “virtuale” per il 2023.
Presentazione elenchi Intra 12 mensili
Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di novembre.
Presentazione del modello Uniemens Individuale
Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di dicembre.
Scade oggi il termine per la presentazione del modello “Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato” per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica.
venerdì 9 febbraio
Credito di imposta spese di pubblicità
Termine ultimo per la trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2023 che danno diritto alla fruizione del credito di imposta per le spese di pubblicità.
giovedì 15 febbraio
Registrazioni contabili
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.
Fatturazione differita
Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche
Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.