Sulla G.U.278 del 28 novembre 2023 è stata pubblicata la legge di conversione (D.L 131 29/09/2023) n 169 del 27 novembre 2023 titolata “Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e tutela del risparmio”.
Di particolare interesse per le imprese è l’art 3 dove vengono descritti i nuovi criteri per la definizione di impresa elettrivora. Le modifiche principali rispetto al sistema precedentemente utilizzato riguardano:
- la riformulazione dei criteri di accesso al regime agevolativo: le imprese dovranno adempiere a nuove condizioni per poter beneficiare delle agevolazioni
- l’abolizione del sistema di scaglioni utilizzato per determinare l’entità del beneficio: sarà introdotto un valore unico applicabile a tutte le imprese che soddisfano determinate condizioni
Dal 1° gennaio 2024 le imprese che potranno accedere alle agevolazioni (art. 3 comma 4 Decreto Energia) dovranno avere un livello minimo di consumo pari a 1 GWh, riferito però solo all’anno precedente. Dovranno inoltre soddisfare i seguenti requisiti:
- imprese operanti in un settore ad alto rischio di rilocalizzazione (all. 1 comunicazione 2022/C 80/01)
- imprese operanti in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione (all. 1 comunicazione 2022/C 80/01)
- imprese che non rientrano nei punti a e b ma nel 2022 o nel 2023 sono state elettrivore
- imprese con un consumo di 1 GWh e che operano in un settore diverso da quello dei punti a e b, ma considerato ammissibile in conformità a quanto previsto al punto 406 della comunicazione 2022/C.
Sono state inserite premialità aggiuntive per consumi di energia elettrica da fonti che non emettono carbonio, che possono derivare da auto consumo per auto produzione o dalla sottoscrizione di contratti che prevedano il consumo di energia da fonti rinnovabili.
Obbligo inderogabile per le imprese per accedere alle agevolazioni, essere in possesso di una diagnosi energetica ed adottare almeno una delle seguenti misure:
- attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita;
- ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
- investire una quota pari almeno al 50% dell’importo dell’agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra. Il fine è quello di determinare un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l’assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione europea, del 12 marzo 2021.