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NOTIZIE IN SINTESI
- Collegato fiscale alla legge di bilancio
- Procedura di rimborso iva tramite “portale elettronico”
- Pubblicato le sanzioni per l’omessa dichiarazione iva
- La Svizzera esclusa dalla black list italiana
- Nuovo export dal 7 novembre
NEWS E INFORMATIVE
- Comunicazione del titolare effettivo
- Il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR)
- Interventi edilizi
- In gazzetta la conversione del c.d. decreto omnibus
APPROFONDIMENTI
- Deducibilità delle spese telefoniche
- Le scritture contabili del trattamento di fine rapporto
SCADENZIARIO
- Principali scadenze dal 31 ottobre 2023 al 15 novembre 2023
NOTIZIE IN SINTESI
Collegato fiscale alla Legge di Bilancio |
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2023 il D.L. 145/2023, rubricato “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, ribattezzato Collegato fiscale alla Legge di Bilancio con entrata in vigore il 19.10.2023. Per quanto di interessa si segnala: Versamento seconda rata di acconto imposte dirette (art.4) Per il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita Iva che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi Inail, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, D.Lgs. 241/1997. Riversamento credito di imposta attività R&S (art.5) Slitta al 30 giugno 2024 rispetto al previgente 30 novembre 2023 il termine per la presentazione della domanda di accesso alla procedura di riversamento spontaneo del credito per attività di R&S; inoltre, slitta al 16 dicembre 2024 il termine, precedentemente individuato al 16 dicembre 2023, per il versamento dell’importo o della prima rata dovuta. Viene anche previsto che in deroga all’articolo 3, comma 3, L. 212/2000, il termine di decadenza per l’emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, è prorogato di un anno con riferimento ai crediti d’imposta di cui all’articolo 5, comma 7, D.L. 146/2021, utilizzati negli anni 2016 e 2017. |
Procedura di rimborso Iva tramite “portale elettronico” |
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 449/E del 20 ottobre 2023, ha ricordato quali sono, per una società non residente e priva sia di identificazione diretta in Italia e di rappresentante fiscale, le condizioni ai fini del rimborso, tramite “portale elettronico”, dell’Iva assolta in Italia, ritenendo applicabile la disciplina di cui all’articolo 38-bis2, D.P.R. 633/1972. Al contempo, è stato ricordato come tale procedura di rimborso non si possa attivare: – in presenza in Italia di una stabile organizzazione del soggetto non residente; – per l’acquisto di beni e servizi con imposta indetraibile secondo la legge italiana. In particolare, così come non è possibile ad un soggetto passivo nazionale operare la detrazione o chiedere il rimborso dell’imposta relativa ai beni indicati nell’articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972 (indetraibilità oggettiva), allo stesso modo e alle stesse condizioni non è rimborsabile l’Iva ai soggetti non residenti; – in caso di effettuazione in Italia di operazioni attive comprese le cessioni intracomunitarie di beni di cui all’articolo 41, D.L. 331/1993 e le cessioni all’esportazione di cui all’articolo 8, D.P.R. 633/1972, a eccezione: a. delle prestazioni di trasporto e delle relative operazioni accessorie, non imponibili ai sensi dell’articolo 9, D.P.R. 633/1972; b. di operazioni per le quali l’imposta è assolta dal cessionario o committente con il meccanismo del reverse charge; c. di operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 74-septies, D.P.R. 633/1972 ; – in caso di effettuazione nel Paese di stabilimento di operazioni che non danno diritto alla detrazione, o ne danno diritto parzialmente, nel qual caso il rimborso spetterà in misura proporzionale all’Iva detraibile. (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 449/E/2023) |
pubblicato Le sanzioni per l’omessa dichiarazione Iva |
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 450/E del 20 ottobre 2023, in tema di omessi versamenti e omessa dichiarazione Iva, dal combinato disposto delle norme di riferimento, ha affermato che per porre rimedio al proprio comportamento omissivo, per ciascun anno solare di riferimento, si deve: – emettere le fatture trascurate; – comunicare i dati delle liquidazioni periodiche cui non ha provveduto; – presentare la relativa dichiarazione Iva e versare l’imposta eventualmente dovuta oltre interessi. A ciò si aggiungono le sanzioni del caso e, dunque, quella per: i) l’omessa fatturazione (e registrazione), pari al novanta per cento dell’imposta non fatturata con un minimo di 500 euro per ciascun documento (cfr. articolo 6, commi 1 e 4, D.Lgs. 471/1997); ii) l’omessa comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, con un minimo di 500 euro per ognuna (cfr. articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997); iii) l’omesso versamento dell’Iva dovuta, pari al trenta per cento di ogni importo non versato (cfr. articolo 13, D.Lgs. 471/1997); iv) l’omessa presentazione della dichiarazione, pari al 120% dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di 250 euro (cfr. articolo 5, comma 1, D.Lgs. 471/1997). Fermo restando che le prime 3 violazioni con conseguenti sanzioni possono costituire oggetto di ravvedimento ex articolo 13, D.Lgs. 472/1997, ma comunque dipendente dal momento in cui avrà materialmente luogo il ravvedimento risulta opportuno chiarire i rapporti tra quelle richiamate sub iii) e iv). Va evidenziato come in caso di omessa presentazione della dichiarazione, il versamento integrale delle relative imposte comporta l’applicazione della sanzione fissa di cui all’articolo 5, comma 1, D.Lgs. 471/1997 (250 euro ovvero 200, euro qualora la dichiarazione, anche se omessa, sia presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza) solo nell’ipotesi in cui detto versamento sia stato effettuato entro il termine di cui agli articoli 8, commi 1 e 6, nonché 2, comma 7, D.P.R. 322/1998. Pertanto, scaduto il suddetto termine, anche ove sia riscontrato il versamento del debito d’imposta da parte del contribuente, deve applicarsi la sanzione proporzionale di cui all’articolo 5, comma 1, D.Lgs. 471/1997 (dal 120 al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro ovvero dal 60 al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200, se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza). Nei limiti segnalati la sanzione prevista dall’articolo 13, D.Lgs. 471/1997 può dirsi assorbita da quella del precedente articolo 5, D.Lgs. 471/1997. Ciò fermo restando che l’ufficio, in sede di eventuale controllo, non solo terrà comunque conto delle somme spontaneamente versate a titolo di sanzioni versamento che non trova alcun ostacolo normativo ma potrà fare applicazione degli articoli 7, comma 4 e 12, D.Lgs. 472/1997. (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 450/E/2023) |
La Svizzera esclusa dalla black list italiana |
A far data dal 1° gennaio 2024 la Svizzera verrà esclusa dalla black list del D.M. 4 maggio 1999. Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano vengono assoggettate a tassazione per i redditi ovunque prodotti (criterio di tassazione su base “mondiale”). Le regole applicabili per individuare la residenza fiscale delle persone fisiche sono contenute nell’articolo 2, Tuir. In mancanza di iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente e/o in presenza di iscrizione all’Aire, è necessario verificare la residenza o il domicilio “effettivo” in Italia. La circolare n. 304/E/1997 ha individuato i criteri reputati idonei ai fini dell’individuazione della residenza fiscale. |
Nuovo export dal 7 novembre |
Come noto, da oltre un anno le bollette doganali di import esistono solo in formato elettronico. A partire dal 7 novembre 2023, in conformità con nuove direttive dell’Agenzia delle Dogane, tutti i documenti doganali relativi alle esportazioni saranno disponibili unicamente in formato digitale. Le tradizionali bollette doganali di export su carta cesseranno di esistere e saranno sostituite da file XML firmati elettronicamente. |
NEWS E INFORMATIVE
PARTE LA CORSA CONTRO IL TEMPO: COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO IN CCIAA ENTRO IL PROSSIMO 11 DICEMBRE 2023
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 del Decreto del Mimit datato 29 settembre 2023 viene finalmente attestata l’operatività del sistema finalizzato alla comunicazione dei titolari effettivi nell’apposito Registro istituito presso le CCIAA, come disciplinata dal D.Lgs. 55/2022.
Soggetti interessati
I soggetti interessati dalla comunicazione, secondo quanto definito dall’articolo 4, D.Lgs. 55/2022 sono i seguenti:
- società di capitali;
- fondazioni, associazioni e comitati riconosciuti;
- trust e gli istituti giuridici affini.
Contenuto della comunicazione
Diverse sono le informazioni oggetto di comunicazione in relazione alle diverse tipologie di soggetti sopra elencati. Vediamo di riportare in forma sintetica nel prospetto che segue.
Le informazioni da comunicare
Soggetto | Contenuto |
Società di capitali | dati identificativi e cittadinanza dei titolari effettivientità della loro partecipazione al capitale della società, ove applicabile (In caso di impossibilità di individuare il titolare effettivo, è richiesto di specificare le modalità di controllo e i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione) |
Enti riconosciuti | codice fiscale dati identificativi denominazione sede legale sede amministrativa indirizzo di posta elettronica certificata |
Trust e affini | codice fiscaledenominazione dettagli dell’atto di costituzione |
Termine per il primo adempimento
Quanto al termine per effettuare la comunicazione finalizzata al popolamento iniziale del citato Registro, il sesto comma dell’articolo 3 ultimo periodo del D. Lgs. 55/2022 stabilisce che le richiamate comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva devono essere eseguite entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento attestante l’operatività del sistema.
Ricadendo tale termine di giorno festivo (venerdì 8 dicembre, festa dell’Immacolata) seguito dai successivi giorni festivi sabato e domenica, il termine ultimo entro il quale effettuare la comunicazione, passa a lunedì 11 dicembre 2023.
Modalità di comunicazione
La comunicazione deve avvenire attraverso una procedura telematica (applicativo DIRE) presso il nuovo Registro dei titolari effettivi istituito presso le CCIAA.
Di particolare rilievo il fatto che la comunicazione telematica potrà avvenire solo tramite firma digitale dell’amministratore del soggetto interessato all’obbligo e, pertanto, non potrà essere delegata ad un professionista intermediario, che potrà quindi offrirsi solo per prestare l’eventuale (e spesso necessaria) consulenza e/o fornire le necessarie informazioni alla compilazione delle comunicazioni medesime.
A titolo meramente informativo si evidenzia che per poter procedere alla comunicazione occorre aver sottoscritto un contratto per l’utilizzo del servizio Telemaco, essere titolari di un dispositivo di firma digitale oltre ad essere dotati di un indirizzo di posta elettronica certificata (pec).
Costi e accesso al Registro
La consultazione del Registro comporta un costo di segreteria pari a 30 euro.
I professionisti accreditati potranno accedere ai dati del Registro per supportare le loro valutazioni durante la verifica della clientela, ma solo per gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 231/2007.
Sanzioni per omessa comunicazione
L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro Imprese è punita con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro per ciascun soggetto obbligato.
Se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta a 1/3.
Le sanzioni possono coinvolgere anche l’organo di controllo del soggetto obbligato.
Le comunicazioni successive
Andranno poi comunicate, con le modalità in precedenza descritte, anche le eventuali variazioni di dati e informazioni, entro 30 giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione.
Così come andranno confermati a cadenza annuale dati e informazioni in precedenza comunicati: per le società di capitali la conferma dei dati potrà essere presentata contestualmente alla pratica di deposito del bilancio annuale.
Rapporti con disciplina antiriciclaggio
L’articolo 6, D.M. 55/2022 disciplina le relazioni esistenti tra il nuovo adempimento comunicativo e la disciplina antiriciclaggio.
In particolare, il comma 1 del citato articolo stabilisce che i soggetti obbligati ai sensi dell’articolo 3, Decreto Antiriciclaggio (tra questi i dottori commercialisti), previo accreditamento, accedono alla sezione autonoma e alla sezione speciale del Registro Imprese, per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti concernenti l’adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19, Decreto Antiriciclaggio.
Al successivo comma 5 del medesimo articolo 6 viene altresì previsto che:
- i soggetti obbligati accreditati segnalano tempestivamente alla CCIAA territorialmente competente le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del Registro Imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela prevista dalla disciplina antiriciclaggio;
- le segnalazioni acquisite sono consultabili da parte delle autorità abilitate all’accesso di cui al presente articolo 5, secondo le modalità indicate nelle convenzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, garantendo, in ogni caso, l’anonimato dei soggetti obbligati segnalanti.
Il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR)
Digitalizzazione anche nei trasporti internazionali di merci su strada con possibilità di gestione degli stessi con una lettera di vettura in formato elettronico: considerata l’imminente ratifica dell’adesione al Protocollo addizionale del 20 febbraio 2008 alla Convenzione, del 19 maggio 1956, sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), anche gli operatori nazionali potranno quindi formare, ricevere e gestire in modalità completamente informatizzata le lettere di vettura, analogamente a quanto accade da tempo in altri Paese europei ed extra-UE già aderenti.
L’introduzione della lettera di vettura internazionale elettronica modernizza il trasporto internazionale di merci su strada, con il progressivo superamento dei documenti cartacei e riduzione dell’impatto ambientale, oltre che assicurare la possibilità di fornire, ad esempio, la prova delle cessioni intra-Ue secondo il regolamento Ue 2018/1912 del 4 dicembre 2018.
Allo stesso tempo, viene facilitata l’attuazione del regolamento Ue 2020/1056 sulle informazioni elettroniche del trasporto merci, pienamente applicabile dal 21 agosto 2024, data in cui gli operatori dei trasporti potranno inviare informazioni elettroniche utilizzando un formato armonizzato in tutti gli Stati membri.
Le disposizioni in vigore non vengono modificate, ma solamente integrate con possibilità di registrare e gestire elettronicamente i dati della lettera di vettura funzionali a documentare la presa in consegna delle merci, le attività realizzate dal vettore e configurandosi come contratto di trasporto internazionale. Rispetto alla lettera di vettura cartacea, l’e-Cmr garantisce un elevato, se non assoluto, grado di trasparenza in ragione della trasmissione elettronica di informazioni tra aziende con piena interoperabilità dei relativi dati, determinando anche un abbattimento dei costi di gestione.
Dalla lettura del protocollo addizionale emerge con tutta evidenza la libertà lasciata agli operatori circa i meccanismi e le tecnologie da utilizzare a tal fine, richiedendosi tuttavia l’utilizzo di una firma elettronica avanzata, secondo le caratteristiche e i requisiti fissati dal regolamento e-IDAS n. 910/2014, per garantire l’autenticazione delle informazioni dichiarate. Ad ogni modo, la lettera di vettura elettronica assumerà pieno valore legale analogo a quello della CMR cartacea, rivoluzionando la filiera della logistica semplificandone e velocizzandone le procedure. Inoltre rispetto alla lettera di vettura cartacea, l’e-CMR garantisce un elevato, se non assoluto, grado di trasparenza in ragione della trasmissione elettronica di informazioni tra aziende con piena interoperabilità dei relativi dati, determinando anche un indubbio abbattimento dei costi di gestione.
Comunicazione dati, sottoscrizione elettronica per l’attestazione di ricezione, monitoraggio delle spedizioni anche con orario di consegna costituiranno quindi tutti elementi informatici racchiusi in un file elettronico a disposizione di tutta la filiera. Sotto un profilo più operativo, la lettera di vettura elettronica è definita dall’articolo 1 del protocollo addizionale, come quella emessa mediante una comunicazione elettronica dal vettore, dal mittente o da qualsiasi altra parte interessata all’esecuzione di un contratto di trasporto al quale si applica la Convenzione.
INTERVENTI EDILIZI: PUBBLICATI CHIARIMENTI NEI CASI DI CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURA
L’Agenzia delle entrate, con la pubblicazione della circolare n. 27 del 7 settembre 2023, ha commentato gli interventi normativi che hanno modificato gli articoli 119 e 121, D.L. 34/2020, con particolare riguardo al blocco della possibilità di esercitare l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura introdotto dal D.L. 11/2023 con decorrenza dal 17 febbraio 2023 (fatte salve una serie di casistiche per le quali è ancora possibile esercitare l’opzione).
Inoltre, anche nell’evento organizzato dalla stampa specializzata lo scorso 20 settembre 2023, sono state fornite tre risposte dall’Agenzia delle entrate inerenti ai bonus edilizi.
Si riepilogano nella Tabella seguente i principali chiarimenti forniti.
Titolo | Chiarimenti |
Compensazione dei crediti nel modello F24 | L’articolo 2-quater, D.L. 11/2023 ha stabilito che la compensazione nel modello F24 di crediti derivanti dall’applicazione dell’articolo 121, D.L. 34/2020 può avvenire nei confronti di debiti di enti impositori diversi. È quindi possibile, ad esempio, estinguere debiti previdenziali e contributivi |
Esercizio dell’opzione per Superbonus | L’articolo 2, comma 2, D.L. 11/2023 prevede una deroga al divieto di opzione con riferimento agli interventi rientranti nel Superbonus per i quali alla data del 16 febbraio 2023: – risulti presentata la CILA nei casi di interventi diversi da quelli effettuati dai condomini; – risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA nei casi di interventi effettuati dai condomini; – risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici. |
Esercizio dell’opzione per bonus “ordinari” | L’articolo 2, comma 3, D.L. 11/2023 prevede una deroga al divieto di opzione con riferimento agli interventi non rientranti nel Superbonus per i quali alla data del 16 febbraio 2023: – risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; – siano già iniziati i lavori per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo oppure sia già stato stipulato un accordo vincolante coi fornitori; – risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo nel caso di realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, nel caso di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati eseguiti da imprese che provvedano entro 18 mesi dall’ultimazione dei lavori alla alienazione o assegnazione dell’immobile e nel caso di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile ubicato in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 30 mesi dall’ultimazione dei lavori provvedano alla successiva rivendita. |
Varianti degli interventi edilizi agevolati | Per tutte le tipologie di interventi ammessi alle agevolazioni fiscali, nel caso in cui siano stati presentati progetti edilizi in variante alla Cila o al diverso titolo abilitativo richiesto, al fine di applicare le deroghe previste per optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, rilevano esclusivamente: – la data di presentazione dell’originaria Cila; – la data di presentazione dell’originario diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento da eseguire; – la data della delibera di esecuzione dei lavori, in caso di interventi condominiali. |
Soggetti ancora ammessi all’esercizio delle opzioni | L’articolo 2, comma 3-bis, D.L. 11/2023 prevede una deroga di carattere soggettivo al divieto di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura per i seguenti soggetti: – istituti autonomi case popolari ed enti aventi le stesse finalità sociali; – cooperative di abitazione a proprietà indivisa; – Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale. Nel caso di interventi in cui il beneficiario della detrazione è uno dei soggetti evidenziati, è possibile continuare ad esercitare l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura sia con riferimento al superbonus sia con riferimento ai bonus diversi dal superbonus. È inoltre ancora possibile esercitare le opzioni per gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici o dagli eventi metereologici, in presenza di determinate fattispecie (vedasi articolo 119, comma 8-ter, D.L. 34/2020) |
Remissione in bonis | I contribuenti possono avvalersi dell’istituto della remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012 nei casi in due casi: – il contribuente non abbia presentato tempestivamente l’asseverazione di efficacia degli interventi (ai sensi dell’art.3 co.3 D.M. 58/2017), necessaria per fruire dell’agevolazione prevista nei casi di interventi volti alla riduzione del rischio sismico; – il contratto di cessione del credito di imposta non sia stato concluso entro il 31 marzo 2023 ed il cessionario del credito di imposta rientri tra i soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione). Viene, inoltre, chiarito che il contribuente dovrà versare una sanzione di euro 250 per ciascuna comunicazione telematica di cessione del credito non effettuata entro il 31 marzo 2023 ed effettuata entro il 30 novembre 2023 fruendo della remissione in bonis. |
Fattura con sconto integrale | In caso di fattura emessa con sconto “integrale”, in presenza dei requisiti oggettivi per la fruizione integrale della detrazione sulla fattura oggetto di sconto, in assenza di pagamento effettuato dal cliente, la spesa si considera sostenuta alla data di emissione della fattura. La fattura con sconto “integrale” si considera emessa alla data di trasmissione all’SdI. Nel caso, invece, di sconto in fattura “parziale” la spesa si considera sostenuta alla data di esecuzione del bonifico parlante dell’importo non oggetto di sconto, e non alla data di trasmissione della fattura all’SdI. |
IN GAZZETTA LA CONVERSIONE DEL C.D. DECRETO OMNIBUS
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 la L. 136/2023, di conversione del D.L. 104/2023, rubricato “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”, ribattezzato Decreto Omnibus.
Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.
Riferimento | Contenuto |
Articolo 5, commi 1-6 | Credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo nella microelettronica e Comitato tecnico per la microelettronica Viene introdotto, nelle more dell’attuazione della c.d. Riforma fiscale e in coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione Europea (COM 2022) 45 final dell’8 febbraio 2022, un credito d’imposta, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) 651/2014, per investimenti in progetti di R&S relativi al settore dei semiconduttori. Il credito d’imposta è alternativo al credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 200, L. 160/2019. A tal fine, sono stanziati rispettivamente: – 10 milioni di euro per il 2024; e – 130 milioni di euro gli anni 2025 – 2028. Perimetro soggettivo Possono fruire del credito le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Inoltre, possono fruire del credito d’imposta anche le imprese residenti o le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di R&S nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione Europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996. Modalità di calcolo Il credito d’imposta è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell’articolo 25, § 3, Regolamento (UE) 651/2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti a decorrere dall’11 agosto 2023 e fino al 31 dicembre 2027. Ai fini della fruizione del credito d’imposta le imprese richiedono la certificazione delle attività di R&S, di cui all’articolo 23, commi da 2 a 5, D.L. 73/2022. Utilizzo del credito Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi. Non si applicano i limiti di cui: – all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007, e – all’articolo 34, L. 388/2000. L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è comunque subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l’effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall’impresa beneficiaria. In caso di imprese non soggette per obbligo di legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8, D.Lgs. 39/2010. |
Articolo 11 | Misure urgenti per le produzioni viticole Viene concessa la possibilità, per le imprese agricole, che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole, e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, di poter accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5, comma 2, D.Lgs. 102/2004, in deroga a quanto previsto dal successivo comma 4, con cui è prevista l’esclusione dalle agevolazioni per i danni alle produzioni e alle strutture ammissibili all’assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. Per effetto dell’introduzione del comma 2-bis, viene previsto che la ripartizione delle somme è effettuata con Decreto Masaf, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi di peronospora. Le Regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla conversione in legge del presente decreto. La ripartizione dell’importo da assegnare alle Regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 9, D.Lgs. 281/1997, sulla base dei fabbisogni risultanti dall’istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità. Se la domanda concerne l’uva da vino, l’istruttoria comprende la verifica delle relative dichiarazioni di produzione di uva da vino della vendemmia 2023, ai sensi dell’articolo 185-ter, Regolamento (CE) 491/2009, e degli articoli 8 e 9, Regolamento (CE) 436/2009. Per effetto del nuovo comma 3-ter, viene previsto che per il periodo vendemmiale relativo all’anno 2023, in considerazione dei danni causati da attacchi di peronospora alle produzioni viticole, le imprese agricole, in deroga all’articolo 31, comma 12, L. 238/2016, possono omettere l’indicazione dell’annata di produzione delle uve in etichetta, ferma restando la condizione che almeno il 70% delle uve utilizzate siano state vendemmiate nell’annata 2023. |
Articolo 12-quater | Cassa integrazione straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico In sede di conversione in legge è stata introdotta la previsione per cui nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico di cui all’articolo 4, comma 5, D.L. 91/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 123/2017, realizzati da datori di lavoro che abbiano acquisito il controllo delle imprese a seguito di partecipazione a procedura di avviso pubblico, ai trattamenti di integrazione salariale straordinari riconosciuti entro il 31 dicembre 2023 non si applicano le limitazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 22, comma 4, D.Lgs. 148/2015. I trattamenti di integrazione salariale di cui sopra sono riconosciuti nel limite di spesa di: – 300.000 euro per l’anno 2023; – 1.700.000 euro per l’anno 2024; e – 1.400.000 euro per l’anno 2025. Ai fini del monitoraggio della spesa, l’Inps verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa di cui al primo periodo, l’Inps non prende in considerazione ulteriori domande per l’accesso ai benefici, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Mef. |
Articolo 24 | Misure in materia di incentivi per l’efficienza energetica Viene nuovamente modificata la normativa concernente il c.d. superbonus, posticipando al 31 dicembre 2023 l’originario termine, fissato al 30 settembre 2023, per fruire dell’agevolazione in riferimento a lavori relative a edifici unifamiliari e/o villette, già avviati nel 2022, e all’ulteriore condizione, anche questa non modificata, che nel termine dello scorso 30 settembre 2022 fosse stato completato almeno il 30% delle opere complessive. |
Articolo 25 | Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), D.L. 34/2020 Viene stabilito che, nel caso di crediti, derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), D.L. 34/2020, non ancora utilizzati, risultanti non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui all’articolo 121, comma 3, D.L. 34/2020, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare la circostanza all’Agenzia delle entrate nel termine di 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Tali previsioni normative si rendono applicabili a decorrere dal prossimo 1° dicembre 2023. Se il fatto venga a conoscenza anteriormente al 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024. La mancata comunicazione nei termini previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro. Le modalità di comunicazione saranno stabilite con un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate. |
Articolo 26 | Imposta straordinaria calcolata su incremento margine interesse Viene introdotta, per il solo anno 2023, in dipendenza dell’andamento dei tassi di interesse e del costo del credito una imposta straordinaria a carico delle banche di cui all’articolo 1, D.Lgs. 385/1993, imposta che non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. Modalità di calcolo In sede di conversione in legge è stato previsto che l’imposta straordinaria è determinata applicando un’aliquota pari al 40% sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del Conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 10-bis, L. 212/2000. Sempre in sede di conversione in legge è stato previsto che l’ammontare dell’imposta straordinaria, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari allo 0,26% dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale, determinato ai sensi dei § 3 e 4 dell’articolo 92, Regolamento (UE) 575/2013, con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. Modalità di assolvimento L’imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, se il termine di cui sopra scade nell’anno 2023, il versamento è effettuato nel 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio. Assolvimento alternativo In sede di conversione in legge, per effetto del nuovo comma 5-bis, è stato previsto che, in alternativa al versamento dell’imposta straordinaria, le banche possono destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, a una riserva non distribuibile a tal fine individuata un importo non inferiore a 2 volte e mezza l’imposta calcolata. Tale riserva rispetta le condizioni previste dal Regolamento (UE) 575/2013 per la sua computabilità tra gli elementi del capitale primario di classe 1. In caso di perdite di esercizio o di utili di esercizio di importo inferiore a quello del suddetto ammontare, la riserva è costituita o integrata anche utilizzando prioritariamente gli utili degli esercizi precedenti a partire da quelli più recenti e successivamente le altre riserve patrimoniali disponibili. Si considerano destinati alla riserva non distribuibile gli utili destinati a riserva legale ai sensi dell’articolo 37, comma 1, D.Lgs. 385/1993. Qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, l’imposta, è maggiorata, a decorrere dalla scadenza del termine di versamento previsto, di un importo pari, in ragione d’anno, al tasso di interesse sui depositi presso la BCE, è versata entro 30 giorni dall’approvazione della relativa delibera. Verifiche Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell’imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Utilizzo Le maggiori entrate derivanti dall’imposta straordinaria affluiscono a apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Mef per essere assegnate al finanziamento delle misure di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), L. 147/2013, e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. Alla ripartizione del fondo di cui al primo periodo si procede con Decreto Mef. |
Articolo 27 | Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo Integrando l’articolo 11-octies, comma 2, D.L. 73/2021, viene stabilito che, nel rispetto del diritto dell’Unione Europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti di credito sottoscritti prima della data di entrata in vigore della conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 12-sexies, D.Lgs. 385/1993 (c.d. Tub), vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti. Inoltre, non sono comunque soggette a riduzione le imposte. |
APPROFONDIMENTI
DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE TELEFONICHE
Le spese telefoniche sostenute da imprenditori e professionisti sono deducibili in misura
pari all’80%.
In particolare, le spese oggetto di limitazione sono:
- le quote di ammortamento, i canoni di leasing e i canoni di noleggio relativi ad apparecchiature telefoniche;
- le spese di impiego e manutenzione, tra le quali rientra il costo per il traffico telefonico.
Le norme che prevedono la limitazione in esame fanno riferimento ai costi relativi ad “apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico” di cui al codice delle Comunicazioni Elettroniche.
Secondo l’Agenzia delle Entrate (Risoluzione Agenzia Entrate 17.5.2007, n. 104/E) “Dal tenore della disposizione, che ricomprende nel proprio ambito indistintamente i servizi di comunicazione e, dunque, anche i servizi afferenti le diverse tipologie di linee di collegamento telefonico, discende che i suddetti limiti fiscali operano sia per la telefonia fissa che per quella mobile, utilizzata nell’ambito dell’attività d’impresa, professionale o artistica”.
In deroga a quanto sopra, a favore delle imprese di autotrasporto la deducibilità è integrale, limitatamente ad un impianto per ciascun veicolo.
L’Agenzia delle Entrate nel corso degli anni ha fornito, a seguito di specifici quesiti posti dai contribuenti, le seguenti precisazioni.
In relazione alla rete Internet sono deducibili, in misura limitata, oltre al costo della connessione, il costo del modem o del router ADSL, nonché dell’eventuale software specifico (Risoluzione Agenzia Entrate 17.5.2007, n. 104/E). Sono esclusi dalla specifica limitazione e quindi sono deducibili senza limitazioni (se inerenti) i costi connessi al PC utilizzato per la connessione.
La deducibilità limitata prescinde dall’effettiva destinazione del bene e non è possibile, per il contribuente, dimostrare l’esclusiva destinazione del bene allo svolgimento dell’attività imprenditoriale tramite un’istanza d’interpello disapplicativo (Risoluzione Agenzia Entrate 22.5.2008, n. 214/E). Considerato che la misura di deducibilità è di tipo “forfettario”, la stessa può essere utilizzata anche nei casi in cui l’utilizzo dei beni è promiscuo (es: telefono fisso utilizzato dal professionista con studio nella propria abitazione, ecc).
Non subiscono alcuna limitazione e sono dunque integralmente deducibili quei costi connessi ad apparecchiature terminali non suscettibili, in virtù delle proprie specificità tecniche, di essere utilizzate per finalità diverse da quelle esclusivamente imprenditoriali.
È il caso ad esempio di reti intranet aziendali o reti dedicate per il traffico dati tra filiali diverse
di una stessa impresa, ecc. Secondo autorevole dottrina la verifica dell’insussistenza, anche potenziale, dell’utilizzo promiscuo, deve essere verificata anno per anno e provata dal contribuente.
La limitazione alla deducibilità (Risoluzione Agenzia Entrate 21.7.2008, n. 309/E):
- è applicabile alle spese … che concorrono in via indiretta allo svolgimento dell’attività
propria dell’impresa e si prestino ad un uso promiscuo;
- non trova applicazione qualora i costi costituiscono l’oggetto dell’attività dell’impresa
in quanto direttamente afferenti a ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito.
Quanto sopra è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate in relazione a particolari fattispecie in cui i costi telefonici formano oggetto dell’attività dell’impresa, come ad esempio nel caso di riaddebito di spese da parte della società capogruppo alle società del gruppo o di costi telefonici facenti parte di “costi di commessa”. (Risoluzione Agenzia Entrate 18.6.2009, n. 162/E).
Tipologia costo | deducibilità |
Fattura telefono fisso | 80% |
Fattura telefono fisso immobile utilizzato promiscuamente | 80% |
Fattura telefono cellulare | 80% |
Costo ricarica telefono cellulare | 80% |
Costo servizi per linee telefoniche dedicate | Inerenza (100%) |
Ammortamento/noleggio/leasing degli apparecchi telefonici: (centralino telefonico, telefono, cellulare, modem, router, fax, ecc) | 80% |
Personal computer-tablet (acquisto) | Inerenza (100%) |
Personal computer-tablet (spese di impiego) | 80% |
Stampante multifunzione utilizzata anche come fax | Inerenza (100%) |
LE SCRITTURE CONTABILI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
L’articolo 2120, cod. civ. prevede che, in ogni caso di cessazione del rapporto, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto (comunemente, Tfr). Tale trattamento si calcola sommando – per ciascun anno di servizio – una quota pari (e comunque non superiore) all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Inoltre, il trattamento di fine rapporto – con esclusione della quota maturata nell’anno – è incrementato (su base composta) con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Ne deriva, pertanto, che la quota annua accantonata al fondo avrà 2 componenti:
- la quota maturata sulle retribuzioni del periodo;
- la quota (finanziaria) di rivalutazione di quanto già accantonato nel passato.
Già a partire dal lontano 2007 al dipendente è riservata una duplice scelta: – mantenere il Tfr all’interno dell’azienda; – scegliere di destinare il Tfr (per le quote maturate dal 2007 in avanti) a fondi pensione appositamente costituiti, con la finalità di creare un trattamento pensionistico integrativo. Nelle aziende con oltre 50 dipendenti, tuttavia, la prima scelta comporta che la quota accantonata sia destinata ad apposito fondo presso l’Inps; pertanto, da tale momento il Tfr non viene più mantenuto in azienda, quantomeno per i soggetti di rilevanti dimensioni. |
L’accantonamento: scritture contabili nel caso di Tfr in azienda
Ipotizziamo che ci si trovi nella situazione del Tfr che permane in azienda, secondo quanto sopra rappresentato. Al termine dell’esercizio, si compilerà la seguente scrittura:
Accantonamento Tfr (Ce) | a | Tfr lavoro subordinato (Sp) | 100 |
Come abbiamo precisato, una componente della quota accantonata può avere natura finanziaria, vale a dire di rivalutazione degli importi già accantonati al precedente anno; su tale quota, viene applicata una tassazione sostitutiva del 17%.
Tale tributo viene trattenuto e versato dal datore di lavoro:
- in acconto alla scadenza del 16 dicembre;
- a saldo alla scadenza del 16 febbraio dell’anno successivo a quello di maturazione.
Contabilmente si procederà, al mese di dicembre, a rilevare il versamento con riduzione del fondo, in modo tale che il medesimo (con la successiva quota di accantonamento lorda) rimanga movimentato per la quota corretta. Si può utilizzare come contropartita direttamente la banca, ovvero, evidenziare il debito verso Erario per le ritenute dovute e, successivamente, esporre il pagamento con presentazione del modello F24.
Tfr lavoro subordinato (Sp) | a | Erario c/ritenute Tfr (Sp) | 5 |
Erario c/ritenute Tfr (Sp) | a | Banca c/c (Sp) | 5 |
Al 31 dicembre, poi, si stimerà l’ulteriore quota di saldo dell’imposta sostitutiva con articolo identico al primo tra i due che precedono, salvo estinguere il debito alla scadenza del febbraio successivo.
Nell’ipotesi in cui, in corso d’anno, un dipendente dovesse cessare il rapporto con il datore di lavoro, si dovrà procedere ad una duplice rilevazione:
- imputare a Conto economico la quota di trattamento maturata (proporzionalmente) nell’anno, comprensiva di eventuale rivalutazione del pregresso, se spettante (per comodità omessa nell’esempio);
- imputare, a storno di Stato patrimoniale, il decremento del fondo (già alimentato sino all’anno precedente) per la quota di spettanza del dipendente stesso.
Diversi | a | Dipendenti c/retribuzioni (Sp) | 1.010 | |
Tfr lavoro subordinato (Sp) | 10 | |||
Accantonamento Tfr in corso d’anno (Ce) | 1.000 |
Al momento della corresponsione al beneficiario, poi, si dovrà provvedere alle trattenute fiscali del caso, con il meccanismo della tassazione separata.
Nel caso di corresponsione di anticipazioni, nelle ipotesi in cui la legge lo consente, si potrà provvedere:
- a lasciare inalterato il fondo, iscrivendo una voce di credito nell’attivo (modalità che richiede poi una esposizione “al netto” in sede di bilancio, al fine di dare conto dell’effettivo debito esistente);
- a decurtare direttamente il fondo, che così sarà già correttamente esposto in sede di bilancio.
L’accantonamento: scritture contabili nel caso di Tfr ai fondi o all’Inps
Diversamente da quanto sopra rappresentato, è possibile che parte del Tfr sia accantonato in gestione presso il fondo tesoreria dell’Inps, ovvero presso fondi pensione appositamente costituiti.
Ciò, per le aziende di più storiche radici, determinerà la permanenza in azienda del solo fondo Tfr maturato sino all’anno 2006, che subirà le seguenti movimentazioni:
- rivalutazione annua;
- decrementi per effetto di corresponsioni ai beneficiari.
Per gli accantonamenti ai fondi, invece, l’azienda funge solo da collettore delle somme che saranno poi gestite da tali enti.
Pertanto, la scrittura sarà la seguente (ipotesi di gestione fondo tesoreria Inps):
Accantonamento Tfr (Ce) | a | Debiti v/so Inps (Sp) | 100 |
Va notato che, in tal caso, il riversamento della quota spettante avviene con cadenza mensile all’Inps, congiuntamente al versamento dei contributi dovuti dall’azienda, anche per conto del dipendente.
Per la quota di adesione da parte dei dipendenti ad eventuali fondi pensione, si avrà:
Accantonamento Tfr (Ce) | a | Debiti v/so Fondo (Sp) | 100 |
Contributo dello 0,50%
Fatte 100 l’ammontare delle retribuzioni, applicando il divisore 13,5 si ottiene il carico percentuale, pari al 7,41%.
All’interno di tale misura, invero, grava anche il contributo dello 0,5% che viene utilizzato per l’alimentazione del fondo di garanzia dell’Inps, che interviene per il versamento del Tfr ai dipendenti di aziende fallite.
In realtà, dunque, la quota che grava sull’azienda ammonta al 6,91% (pari a 7,41 – 0,5).
Le scritture contabili per dare conto di questa situazione sono le seguenti:
Oneri sociali (Ce) | a | Debiti v/so Inps (Sp) | 100 |
Personale c/anticipazioni (Sp) | a | Oneri sociali (Ce) | 5 |
SCADENZIARIO Occhio alle scadenze |
PRINCIPALI SCADENZE DAL 31 OTTOBRE 2023 AL 15 NOVEMBRE 2023
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 ottobre2023 al 15 novembre2023, con il commento dei termini di prossima scadenza.
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
Martedì 31 ottobre
Modello 770
Scade oggi il termine per l’invio telematico all’Agenzia delle entrate del modello 770/2023.
Modello Iva TR
Ultimo giorno per l’invio telematico dell’istanza di rimborso/compensazione del credito Iva relativo al terzo trimestre 2023.
Presentazione elenchi Intra 12 mensili
Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto.
Presentazione del modello Uniemens Individuale
Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di settembre.
Mercoledì 15 novembre
Rivalutazione terreni e partecipazioni
Scadenza del versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione di terreni (edificabili e con destinazione agricola) e partecipazioni detenute alla data del 1° gennaio 2023 non in regime di impresa.
Registrazioni contabili
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.
Fatturazione differita
Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche
Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.