NOTIZIE IN SINTESI
- Comunicazioni di anomalia ai fini isa per il triennio 2019-2021(p.2)
- Omessa presentazione della dichiarazione iva per il 2022 o mancata compilazione del quadro ve – avvisi di anomalia(p.2)
- Detrazioni “edilizie” – errori nella comunicazione di Opzione per cessione e sconto – Riversamento del credito utilizzato “non spettante” – sanzione applicabile(p.3)
- Detrazioni “edilizie” – limitazione della responsabilità solidale del cessionario – visto di conformità “ora per allora” – modalità di rilascio(p.3)
- Rimborsi iva – patrimonio netto negativo – obbligo di prestare garanzia(p.4)
NEWS E INFORMATIVE
- Controlli sull’apertura delle partite Iva (p.5)
- Autotrasporto: rese note le deduzioni forfettarie per il 2022 (p.8)
- Fringe benefit: limite di esenzione a 3.000 euro per i lavoratori con figli (p.10)
- Interventi sugli immobili: riepilogo delle agevolazioni spettanti ai sensi del D.L. 34/2020 per interventi iniziati dopo il 1° gennaio 2023 (p.11)
- Domande ISCRO dall’8 maggio 2023 (p.15)
- Al via l’obbligo di comunicazione dei prezzi dei carburanti (p.16)
APPROFONDIMENTI
- Decreto Alluvioni: principali misure a sostegno dei territori colpiti dall’alluvione(p.18)
SCADENZIARIO
- Principali scadenze dal 16 luglio al 31 luglio 2023 (p.25)
NOTIZIE IN SINTESI
COMUNICAZIONI DI ANOMALIA AI FINI ISA PER IL TRIENNIO 2019-2021 |
Il provvedimento Agenzia delle Entrate 23.6.2023 n. 231840 ha approvato diverse tipologie di anomalia nei dati dichiarati ai fini degli ISA per il triennio 2019-2021. In relazione al triennio considerato, il provvedimento individua 26 tipi di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA che riguardano, tra l’altro, l’anomala indicazione delle cause di esclusione, l’omessa corrispondenza con i dati emergenti dalle Certificazioni uniche, le incoerenze nella gestione del magazzino. Le comunicazioni sono messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente, accessibile anche dagli intermediari incaricati muniti di delega. Se è stata ricevuta una comunicazione, è possibile e preferibile fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando il software reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate. Inoltre, ove si ritenga fondata l’anomalia, gli errori e le omissioni potranno essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, ricorrendo al ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni. |
OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA PER IL 2022 O MANCATA COMPILAZIONE DEL QUADRO VE – AVVISI DI ANOMALIA |
Con il provvedimento Agenzia delle Entrate 13.6.2023 n. 210441, sono state individuate le modalità attraverso le quali mettere a disposizione, del contribuente e della Guardia di Finanza, le informazioni che segnalano la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2022 oppure l’invio della stessa senza il quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000,00 euro, minore rispetto all’importo delle cessioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel medesimo periodo d’imposta. A tale scopo, l’Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture elettroniche, delle operazioni transfrontaliere e dei corrispettivi giornalieri trasmessi dai soggetti passivi IVA. La comunicazione è inviata al domicilio digitale del contribuente e contiene le seguenti informazioni: • codice fiscale e denominazione (o cognome e nome, in caso di persona fisica) del contribuente; • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta; • data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo d’imposta 2022; • data di elaborazione della comunicazione, in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti. A fronte della comunicazione, il contribuente potrà: • richiedere informazioni oppure segnalare all’Agenzia delle Entrate elementi, fatti e circostanze non a conoscenza di quest’ultima; • regolarizzare gli errori o le omissioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative prevista dal ravvedimento operoso. |
DETRAZIONI “EDILIZIE” – errori nella comunicazione di Opzione per cessione e sconto – Riversamento del credito utilizzato “non spettante” – sanzione applicabile |
In relazione alla comunicazione di opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione fiscale spettante per interventi “edilizi” e per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, nella risposta a interpello 14.6.2023 n. 348 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di errori sostanziali nella comunicazione di opzione, il credito d’imposta nel Cassetto fiscale del cessionario/fornitore è: • “inesistente”, se manca il presupposto costitutivo (il credito non emerge dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente) e, contestualmente, l’inesistenza non è riscontrabile con controlli automatizzati o formali; • “non spettante”, in tutti gli altri casi. Di conseguenza, nel caso in cui venga annullata una comunicazione di opzione per un errore sostanziale ed il credito sia già stato utilizzato in compensazione nel modello F24 dal cessionario/fornitore è necessario procedere al riversamento del credito “indebitamente” utilizzato versando la sanzione del 30%, di cui all’art. 13 co. 4 del DLgs. 471/97. Nella risposta 348/2023 viene ribadito, peraltro, che costituisce un errore sostanziale della comunicazione: • l’errata indicazione del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale di de-trazione spettante e/o di spesa; • l’errata indicazione del codice fiscale del cedente. |
DETRAZIONI “EDILIZIE” – LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL CESSIONARIO – VISTO DI CONFORMITÀ “ORA PER ALLORA” – MODALITÀ DI RILASCIO |
Con la FAQ pubblicata il 6.6.2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di rilascio del visto di conformità “ora per allora” relativo ai crediti derivanti da detrazioni “edilizie” diverse dal superbonus ex art. 119 del DL 34/2020 sorti a fronte di comunicazioni di opzione presentate prima del 12.11.2021 (per le quali – ai fini dell’opzione – non sussisteva l’obbligo di acquisire tale visto). A tal fine il documento che attesta il rilascio del visto (da emettere solo previa effettuazione della comunicazione con cui si forniscono alla DRE gli elementi richiesti dal DM 164/99 per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità) potrà avere forma libera e dovrà riportare gli “estremi” della comunicazione di opzione ex art. 121 del DL 34/2020 cui il visto medesimo si riferisce (ossia il protocollo e il progressivo), nonché l’indicazione degli elementi essenziali dell’opzione. L’attestazione di rilascio del visto così redatta, munita della sottoscrizione del professionista incaricato, potrà successivamente essere da quest’ultimo inviata al soggetto interessato, tramite posta elettronica certificata. Il rilascio del visto “ora per allora” non dovrà, invece, essere comunicato all’Amministrazione finanziaria. |
RIMBORSI IVA – PATRIMONIO NETTO NEGATIVO – OBBLIGO DI PRESTARE GARANZIA |
Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 14.6.2023 n. 347, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito alle condizioni per l’ottenimento dei rimborsi IVA senza prestazione della garanzia patrimoniale. Affinché i rimborsi IVA di ammontare superiore a 30.000,00 euro possano essere eseguiti senza prestare la garanzia patrimoniale, il soggetto passivo deve attestare, fra l’altro, che il suo patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40%. In presenza di un patrimonio netto negativo, seppure in miglioramento, una società non può ottenere il rimborso IVA per un importo superiore alla predetta soglia, senza prestare la garanzia patrimoniale. Infatti, tale patrimonio non “garantisce” il credito IVA chiesto a rimborso. |
NEWS E INFORMATIVE
CONTROLLI SULL’APERTURA DELLE PARTITE IVA
La Legge di Bilancio per l’anno 2023 (articolo 1, commi da 148 a 150, L. 197/2022) ha introdotto alcune previsioni finalizzate al monitoraggio delle nuove partite Iva; tale procedura è in particolar modo volta a verificare che la nuova posizione non sia finalizzata al compimento di frodi e non sia collegata ad una precedente posizione forzosamente cessata ad opera dell’Amministrazione Finanziaria.
Per regolamentare tale previsione è stato recentemente pubblicato il provvedimento attuativo: si tratta del provvedimento direttoriale n. 156803 del 16 marzo 2023.
Presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite Iva
Ai fini del rafforzamento del c.d. presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite Iva, la Legge di Bilancio per il 2023 interviene sull’articolo 35, D.P.R. 633/1972.
Il nuovo comma 15-bis.1 prevede che l’Agenzia delle entrate effettui specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva a esito delle quali l’ufficio invita il contribuente a comparire di persona per esibire le scritture contabili richieste dal D.P.R. 600/1973.
In caso di mancata comparizione ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l’ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita Iva.
Il successivo comma 15-bis.2, chiarisce che, ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita Iva comporti l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in caso di cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, la partita Iva può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituite successivamente al provvedimento di cessazione della partita Iva, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di 3 anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse prima dell’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.
Per effetto del nuovo comma 7-ter, articolo 11, D.Lgs. 471/1997, il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell’articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, D.P.R. 633/1972, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita Iva.
Soggetti interessati
Come chiarito nel provvedimento attuativo, le nuove disposizioni sono principalmente rivolte alle partite Iva di nuova attribuzione, caratterizzate da brevi cicli di vita o da ridotti periodi di operatività, associati al sistematico inadempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte. Sono altresì ricomprese le partite Iva già esistenti e, in particolare, quelle che, dopo un periodo di inattività o a seguito di modifiche dell’oggetto o della struttura, riprendano ad operare con le caratteristiche innanzi dette (ossia con inadempimenti dichiarativi e di versamento).
Valutazione del rischio
L’Agenzia delle entrate, per effettuare le proprie valutazioni e la selezione dei contribuenti da verificare, si basa principalmente su alcuni parametri di rischio, individuati dal provvedimento attuativo:
La procedura
I soggetti titolari di partita Iva che presentano gli elementi di rischio individuati sono invitati a comparire di persona presso l’ufficio competente. L’invito contiene l’indicazione dei profili di rischio individuati e gli elementi di pericolosità fiscale riscontrati.
Nei confronti dei soggetti destinatari dell’invito, l’ufficio effettua le seguenti attività:
Nel caso in cui il contribuente non ottemperi all’invito dell’ufficio o non fornisca gli elementi idonei a dimostrare l’insussistenza dei profili di rischio, anche a seguito della presentazione della documentazione richiesta, l’ufficio notifica al medesimo il provvedimento di cessazione della partita Iva. La cessazione della partita Iva ha effetto dalla data di registrazione in Anagrafe tributaria della notifica del provvedimento e comporta altresì l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie (Vies).
Tale provvedimento sarà visibile nella sezione dedicata al servizio di verifica della partita Iva del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Ciascun operatore potrà verificare in ogni momento se nei confronti di un proprio fornitore o di un proprio cliente sia stato emesso un provvedimento di cessazione della partita Iva, al fine di evitare il coinvolgimento, anche indiretto, in meccanismi evasivi o fraudolenti.
Richiesta di attribuzione di nuova partita Iva e garanzia
Il comma 15-bis.2 dell’articolo 35, D.P.R. 633/1972 stabilisce che, in caso di cessazione della partita Iva effettuata ai sensi dei precedenti commi 15-bis e 15-bis.1, il soggetto destinatario del provvedimento può successivamente richiedere l’attribuzione di partita Iva solo previa presentazione di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria, a favore dell’Amministrazione finanziaria.
La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria è prestata a favore del direttore pro tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente e presentata alla medesima Direzione Provinciale al momento della richiesta di attribuzione della partita Iva.
La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria deve riportare il contenuto minimo di cui al fac-simile allegato al provvedimento attuativo.
AUTOTRASPORTO: RESE NOTE LE DEDUZIONI FORFETTARIE PER IL 2022
Il Mef, con il comunicato stampa n. 103 del 16 giugno 2023 ha reso note le agevolazioni applicabili agli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2022 da indicare nel modello Redditi 2023, riducendo tali deduzioni rispetto a quanto previsto per il precedente periodo d’imposta.
In merito ai trasporti di merci effettuati personalmente dall’imprenditore per conto di terzi oltre il Comune in cui ha sede l’impresa di autotrasporto è prevista una deduzione forfetaria delle spese non documentate, ai sensi dell’articolo 66, comma 5, primo periodo, Tuir nella misura di 48 euro per i trasporti oltre il Comune in cui ha sede l’impresa.
I trasporti effettuati all’interno del Comune invece scontano una deduzione forfetaria delle spese non documentate per un importo pari al 35% di quello previsto per i trasporti oltre il Comune (quindi, in relazione a questi ridotti tragitti, la deduzione è pari a 16,8 euro).
Trasporto | Deduzione forfettaria |
Oltre il Comune | 48 euro |
Entro il Comune | 16,8 euro |
Le deduzioni spettano una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi, quindi, se l’imprenditore utilizza per un giorno la deduzione per i viaggi fuori dal Comune non potrà beneficiare per il medesimo giorno anche di quella per i viaggi all’interno del Comune (anche quando in realtà avesse percorso entrambi i tragitti).
Anche in questo caso va data indicazione della deduzione usufruita nei quadri RG o RF del modello Redditi (a seconda che l’impresa sia in contabilità semplificata o ordinaria).
A tal fine l’autotrasportatore deve predisporre (e sottoscrivere) un prospetto riepilogativo che riporti l’indicazione dei viaggi effettuati e dei documenti di trasporto utilizzati.
Indicazione in dichiarazione
Sul tema è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa n. 28 del 16 giugno 2023, individuando le modalità di indicazione in dichiarazione dei redditi.
La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi PF e SP 2023 secondo quanto segue:
Tali codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.
FRINGE BENEFIT: LIMITE DI ESENZIONE A 3.000 EURO PER I LAVORATORI CON FIGLI
L’articolo 20, D.L. 48/2023, ha previsto che, limitatamente al periodo d’imposta 2023,” in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, Tuir, di cui al D.P.R. 917/1986, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 3.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio, riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato Tuir, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all’attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. Il limite di 3.000 euro si applica solo se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli”.
Scendendo nel merito, l’intervento in analisi sancisce l’innalzamento del limite di esenzione annuo di cui all’articolo 51, comma 3, Tuir, con il passaggio da 258,23 a 3.000 euro.
Tale nuova esenzione, tuttavia, non sarà applicabile in via generalizzata, ma sarà concessa unicamente per coloro i quali siano, testualmente:
− lavoratori dipendenti;
− genitori di figli, anche adottivi o affidati, o genitori di figli anche nati fuori dal matrimonio ma a patto che siano stati riconosciuti, fiscalmente a carico ex articolo 12, comma 2, Tuir.
Rientrano, inoltre, nel nuovo limite di esenzione, non solo le erogazioni meramente in natura, ma anche gli importi monetari pagati o rimborsati al lavoratore, riconducibili al pagamento di bollette del servizio idrico, elettrico e del gas, alla stregua di quanto previsto per l’anno 2022 da parte dell’articolo 12, D.L. 115/2022 convertito con modificazioni dalla L. 142/2022 (c.d. “Decreto Aiuti bis”).
L’intervento normativo in analisi, in aggiunta, sancisce alcune specifiche condizioni al fine di poter godere del nuovo esonero, da ricondurre in parte a carico del datore di lavoro, in parte a carico del lavoratore.
Nel dettaglio:
a) il datore di lavoro avrà il compito di inviare alle Rsa/Rsu, laddove presenti, una comunicazione preventiva di tipo informativo;
b) il lavoratore, dal canto suo, al fine di godere dell’esenzione fino a 3.000 euro, avrà il compito di dichiarare al proprio datore di lavoro di avere diritto a tale nuovo limite di esenzione, poiché in possesso dei requisiti necessari. A tal proposito, egli dovrà fornire il codice fiscale dei figli che sono ex lege a suo carico.
INTERVENTI SUGLI IMMOBILI: RIEPILOGO DELLE AGEVOLAZIONI SPETTANTI PER INTERVENTI INIZIATI DOPO IL 1° GENNAIO 2023
Con la presente informativa si intende fornire la fotografia delle principali detrazioni “maggiorate” per gli interventi eseguiti sugli immobili iniziati dopo il 1° gennaio 2023.
Il superbonus e il bonus eliminazione barriere architettoniche
La aliquota della detrazione Irpef/Ires spettante per le spese sostenute per gli interventi energetici e gli interventi antisismici, fruibile in 4 rate annuali di pari importo, cambia radicalmente per gli interventi iniziati dopo il 1° gennaio 2023.
Il Superbonus sugli edifici unifamiliari o sulle unità funzionalmente indipendenti resta in vigore solo per i soggetti che hanno un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro determinato utilizzando il “quoziente familiare” di cui all’articolo 119, comma 8-bis.1, D.L. 34/2020.
Nella tabella seguente le principali detrazioni ancora in vigore ai sensi dell’articolo 119, D.L. 34/2020.
Articolo 119, D.L. 34/2020: Interventi iniziati dopo il 1° gennaio 2023 | Spese 2023 | Spese 2024 |
Singoli condomini per le spese sostenute relativamente alle parti comuni di edifici condominiali.Persone fisiche proprietarie di edifici fino a 4 unità immobiliari.Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale | 90% | 70% |
Persone fisiche proprietarie di edifici unifamiliari o unità funzionalmente indipendenti, adibite ad abitazione principale e con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro | 90% | Detrazione non spettante |
Interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.Soggetti (Onlus, OdV o APS) che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenzialistiche siano in possesso di immobili accatastati B/1, B/2 o D/4 e i cui membri del C.d.A. non percepiscano alcun compenso o indennità di carica | 110% | 110% |
È in vigore anche il bonus 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche disciplinato dall’articolo 119-ter, D.L. 34/2020.
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che rientrano in questa disciplina agevolativa gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, purché rispettino i requisiti di cui al D.M. 236/1989.
La soglia massima di spesa è differenziata a seconda della tipologia di edificio sul quale viene effettuato l’intervento:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti più di otto unità immobiliari.
La detrazione va ripartita in 5 rate annuali di pari importo.
Æ | Per il bonus barriere architettoniche è tuttora possibile, fino al termine di vigenza dell’agevolazione ad oggi fissato al 31 dicembre 2025, optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, costituendo una eccezione al blocco delle cessioni dei crediti/sconti in fattura disposto dal D.L. 11/2023. |
Riepilogo delle detrazioni “ordinarie” spettanti nel 2023
Nel 2023 sono in vigore anche le seguenti agevolazioni per interventi eseguiti su unità immobiliari.
Tipologia di intervento | Agevolazione | Note |
Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia | Detrazione Irpef del 50% in 10 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di 96.000 euro | L’agevolazione può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo residenziale. Rientrano tra gli interventi agevolabili anche la realizzazione di autorimesse, l’eliminazione di barriere architettoniche, la prevenzione del rischio di atti illeciti, la cablatura e la riduzione dell’inquinamento acustico, l’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, l’adozione di misure antisismiche, la bonifica dell’amianto e la prevenzione di infortuni domestici |
Riqualificazione energetica, interventi sugli involucri, sostituzione di finestre, installazione di pannelli solari, schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (in tutte le modalità previste), micro-generatori, building automation | Detrazione Irpef/Ires del 50%/65% in 10 rate annuali di pari importo con soglie massime di spesa diverse | L’agevolazione può essere usufruita per interventi realizzati su unità immobiliari esistenti, compresi quelli strumentali per esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo. È necessario acquisire l’asseverazione del tecnico abilitato (o dichiarazione del direttore dei lavori), l’attestato di certificazione energetica, la scheda informativa. È necessario trasmettere all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori copia dell’attestato di certificazione energetica e la scheda informativa |
Interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico | Detrazione Irpef/Ires del 50% in 5 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di euro 96.000 per ciascun anno. Se il rischio sismico è ridotto di 1 classe di rischio, la detrazione diventa del 70%, se è ridotto di 2 classi di rischio la detrazione diventa dell’80% | L’agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo residenziale e su quelli utilizzati per attività produttive. Si applica agli edifici che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (si fa riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003) |
Sismabonus acquisti | Detrazione Irpef del 75% in 5 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di 96.000 euro se l’acquisto dell’unità immobiliare ha portato alla riduzione di 1 classe di rischio o dell’85% se ha portato alla riduzione di 2 classi di rischio | L’agevolazione fiscale può essere usufruita dagli acquirenti delle unità immobiliari di immobili costruiti da imprese di costruzione nelle zone sismiche 1, 2 e 3 |
“Bonus mobili”, cioè acquisto di mobili nuovi o grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore ad A+ (A per i forni) | Detrazione Irpef del 50% in 10 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di 8.000 euro | Il principale presupposto per fruire del bonus mobili è la realizzazione di un intervento di recupero edilizio in data successiva al 1° gennaio 2022 ma comunque in data antecedente a quella di acquisto del mobile o grande elettrodomestico nuovi |
“Bonus verde”, cioè sistemazione a verde di aree scoperte, giardini, coperture a verde, impianti di irrigazione e pozzi | Detrazione Irpef del 36% in 10 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di 5.000 euro | L’agevolazione può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo residenziale. Sono esclusi dal bonus verde gli interventi di manutenzione ordinaria annuale di giardini preesistenti sia privati che condominiali |
DOMANDE ISCRO DALL’8 MAGGIO 2023
L’Inps, con messaggio n. 1636 del 5 maggio 2023, ha reso noto che, a decorrere dall’8 maggio 2023, sarà possibile presentare la domanda di indennità ISCRO (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) per l’anno 2023. Pertanto, a partire da tale data sarà nuovamente attivo il servizio di presentazione delle domande ISCRO nel portale istituzionale dell’Inps e lo stesso rimarrà disponibile fino alla data del 31 ottobre 2023, termine ultimo per la presentazione della domanda di ISCRO per l’anno 2023.
Si ricorda che l’ISCRO è stata istituita dalla L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), all’articolo 1, commi da 386 a 400, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, ed è rivolta ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, Tuir.
Per poter fruire dell’indennità ISCRO i potenziali beneficiari devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell’Istituto.
Si ricorda che l’accesso alla prestazione ISCRO, ai sensi dell’articolo 1, comma 394, L. 178/2020, è ammesso una sola volta nel triennio 2021-2023: pertanto, non potranno accedere all’indennità ISCRO per l’anno 2023 coloro che hanno già fruito della medesima prestazione per l’anno 2021 o per l’anno 2022; in tale ipotesi, eventuali domande che verranno comunque presentate saranno rigettate dall’Istituto con la motivazione di cui sopra.
Inoltre, nel caso di decadenza dal diritto all’indennità ISCRO riconosciuta per l’anno 2021 o per l’anno 2022, l’assicurato – pur non avendo beneficiato della prestazione per tutte le sei mensilità legislativamente previste – non può comunque accedere una seconda volta alla prestazione nel triennio di riferimento.
La domanda di indennità ISCRO per l’anno 2023 potrà, invece, essere utilmente presentata da coloro che non hanno presentato domanda per l’anno 2021 o per l’anno 2022, nonché da coloro che, pure avendo presentato domanda nelle precedenti annualità, non hanno avuto accesso alla prestazione perché la domanda è stata respinta e/o la prestazione revocata dall’origine.
Si fa presente, infine, che ai fini della verifica dei requisiti reddituali, in sede di presentazione della domanda per l’anno 2023 l’assicurato deve autocertificare i redditi prodotti per ciascuno degli anni di interesse (cfr. l’articolo 1, comma 389, L. 178/2020), salvo che gli stessi non siano già a disposizione dell’Inps; in tale ultima ipotesi, ai fini della verifica dei requisiti reddituali, verranno presi in considerazione i dati reddituali di cui dispone l’Istituto, che saranno precaricati nel pannello di domanda.
AL VIA L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI PREZZI DEI CARBURANTI
Dal prossimo 24 luglio 2023 gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile, di cui all’articolo 51, L. 99/2009, vedranno scattare l’obbligo di comunicare i prezzi praticati.
Si tratta della prima applicazione del decreto 21 marzo 2023 del Ministero delle imprese e del Made in Italy pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2023, il decreto stabilisce anche quali siano le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni dei prezzi medi di riferimento.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’obbligo imposto dal decreto 21 marzo 2023 riguarderà:
- ogni esercente l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile compresi quelli operanti lungo la rete autostradale,
- riguarderà la vendita effettuata mediante modalità self service, ove non sia presente e operativa tale forma di vendita, l’obbligo va riferito alla vendita in modalità servito. Sarà in ogni caso possibile, a scelta dell’esercente, la comunicazione su base volontaria al Ministero anche dei prezzi praticati per altre modalità di vendita.
Æ | ogni esercente l’attività di vendita al pubblico di carburante |
vendita effettuata mediante modalità self service |
Modalità di svolgimento dell’obbligazione
Le indicazioni imposte con decreto 21 marzo 2023 si concretizzeranno con:
- l’obbligo di esposizione con adeguata evidenza di un cartellone riportante i rispettivi prezzi medi, relativi alle tipologie di carburanti disponibili presso il proprio punto vendita, assicurandone l’aggiornamento con frequenza giornaliera
- la comunicazione dei prezzi al Ministero delle imprese e del Made in Italy, indicando ciascun prezzo con tutte le cifre decimali effettivamente applicate, esclusivamente con modalità telematiche mediante utilizzo dell’applicativo disponibile sul servizio telematico accessibile, previa autenticazione, all’indirizzo internet https://carburanti.mise.gov.it, seguendo le istruzioni e indicazioni integrative pubblicate sul medesimo sito internet.
Æ | esposizione con adeguata evidenza di un cartellone riportante i rispettivi prezzi medi |
comunicazione dei prezzi al Ministero delle imprese e del Made in Italy |
Esposizione del prezzo
L’esposizione del prezzo deve avvenire secondo il seguente ordine dall’alto verso il basso:
Æ | gasolio |
benzina | |
GPL | |
metano |
in euro per il litro o in euro per chilogrammo per il metano, indicando, con pari dimensione, le cifre decimali fino alla terza entro le ore 10,30 se l’orario di apertura è precedente o contestuale alle ore 8,30, se l’orario di apertura sia successivo alle ore 8,30, entro le due ore successive all’apertura, in caso di apertura 24 ore su 24 entro le ore 10,30.
L’esposizione del prezzo, secondo il disposto dell’articolo 1, comma 2, D.L. 5/2023, riguarda la comunicazione iniziale di apertura di nuovo impianto e l’applicazione, di tutte le variazioni, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato rispetto all’ultimo prezzo comunicato e, comunque, con frequenza settimanale, anche in assenza di variazioni di prezzo, entro l’ottavo giorno dall’ultima comunicazione inviata.
Per i carburanti speciali e le altre modalità di vendita le comunicazioni volontarie di prezzo, una volta presentate, e fino a rinuncia espressa a tale facoltà, rispondono ai medesimi obblighi di veridicità ed aggiornamento periodico di quelle obbligatorie.
Sanzioni
Le sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi di comunicazione variano da 200 a 2.000 euro, tenuto conto anche del livello di fatturato dell’esercente, per il giorno in cui la violazione si è consumata. Qualora la violazione sia reiterata per almeno quattro volte, anche non consecutive, nell’ arco di 60 giorni, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo da 1 a 30 giorni.
APPROFONDIMENTI
DECRETO ALLUVIONI: PRINCIPALI MISURE A SOSTEGNO DEI TERRITORI COLPITI DALL’ALLUVIONE
Il D.L. 61 del 1° giugno 2023 (c.d. “Decreto Alluvioni”) pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 127/2023 ed in vigore dal giorno successivo (2.6.2023) ha introdotto diverse agevolazioni a favore dei soggetti che, alla data dell’1° maggio 2023, avevano la residenza, la sede legale oppure operativa ubicati nei territori dell’Emilia Romagna, Marche e Toscana che sono stati colpiti dall’emergenza alluvionale e più precisamente nei territori individuati nell’Allegato A al D.L. 61/2023.
Sospensione dei termini di versamento
Una delle principali misure riguarda la sospensione dei versamenti tributari che scadono nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023, il cui pagamento in unica soluzione dovrà avvenire entro il 20 novembre 2023 senza il pagamento di sanzioni ed interessi.
Æ | Posto che la norma non specifica nel dettaglio i versamenti sospesi, in quanto fa genericamente riferimento ai “versamenti tributari in scadenza” nel suddetto periodo, è pacifico sostenere che la sospensione riguardi tutti i versamenti di imposte periodiche che scadono dal 1° maggio al 31 agosto 2023. |
Tra i principali versamenti sospesi rientrano, a pieno titolo:
- i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e Irap, Ires (ad esempio saldo e prima rata di acconto Irpef, Ires e Irap con scadenza al 30 giugno e 31 luglio 2023), sia delle persone fisiche, che delle società di persone o assimilate, sia dei soggetti giuridici;
- i versamenti che scadono nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto derivanti dalla liquidazione periodica dell’Iva sia trimestrale che mensile;
- i versamenti relativi ad imposte non periodiche (ad esempio liquidazione e versamento dell’imposta di registro sul canone annuo di locazione) che scadono nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023;
- i versamenti afferenti i tributi erariali, anche quelli locali (ad esempio versamento della prima rata Imu in scadenza il 16 giugno 2023);
- i versamenti delle ritenute Irpef sui redditi dei lavoratori dipendenti e assimilati (di cui agli articolo 23 e 24, D.P.R. 600/1973) e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali Irpef, che sono operate dai sostituti d’imposta con residenza, sede legale o sede operativa nei territori individuati dal decreto alluvioni;
- i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ad esempio Inps) e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (Inail), i cui termini scadono nello stesso periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023.
Æ | La norma precisa, altresì, che non potranno essere rimborsati i versamenti tributari già effettuati: si pensi, ad esempio, al versamento derivante dalla liquidazione Iva di aprile o del trimestre gennaio-marzo che sia già stato effettuato entro il 16 maggio 2023. |
Sospensione dei termini di versamento (per carichi tributari e non) derivanti da cartelle di pagamento
Il c.d. Decreto Alluvioni contiene una sospensione dei termini di versamento, per carichi tributari e non, derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito Inps, laddove il termine per il pagamento sia in scadenza dall’1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
Æ | Gli adempimenti tributari che scadono in detta finestra temporale (1° maggio 2023 – 31 agosto 2023) andranno però effettuati entro il 20 novembre 2023, in considerazione del fatto che questi termini “riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione”. |
Sono altresì sospesi i versamenti e i termini riguardanti le definizioni agevolate delle pendenze tributarie ex L. 197/2022. In particolare, è stabilito che – per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori indicati dall’Allegato n. 1, D.L. 61/2023 – sono prorogati di 3 mesi i versamenti e gli adempimenti previsti per l’adesione ad uno degli istituti di definizione agevolata della c.d. “tregua fiscale” (“Rottamazione-quater” prevista dalla L. 197/2022) che scadono durante il periodo di sospensione.
Nuove scadenze per i contribuenti residenti nei territori alluvionati | |
30 settembre 2023 (in luogo dell’ordinaria scadenza 30 giugno 2023): | Termine ultimo per la trasmissione dell’istanza di adesione alla rottamazione-quater. |
31 dicembre 2023 (in luogo dell’ordinaria scadenza 30 settembre 2023) | Termine ultimo entro il quale l’Agenzia delle entrate riscossioni provvederà ad indicare gli importi che il contribuente è tenuto a versare |
31 gennaio 2024 (in luogo dell’ordinaria scadenza 31 ottobre 2023): | Termine ultimo entro il quale devono essere pagati gli importi dovuti o l’eventuale prima rata, nel caso in cui il contribuente abbia optato per la rateizzazione |
Æ | In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° febbraio 2024 (in luogo dell’ordinaria scadenza del 1° novembre 2023), gli interessi al tasso annuo del 2%. |
Proroga superbonus 110%
È stato disposto che, per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori colpiti dagli eventi calamitosi, la detrazione del 110% riguardi anche le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.
Sospensione di termini in favore delle imprese
Una regolamentazione particolare è prevista per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori alluvionati. Per detti soggetti sono sospesi dal 1° maggio 2023 e sino al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- i versamenti riferiti al diritto annuale (ex articolo 18, L. 580/1993);
- gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023;
Sempre dal 1° maggio 2023 e sino al 30 giugno 2023, per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori alluvionati, sono sospesi senza applicazione di sanzioni e interessi:
- i pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106, Tub;
- i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici;
- i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
Æ | Viene altresì previsto che gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese con sede operativa nei territori alluvionati, sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 1218, cod. civ., anche ai fini dell’applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. |
Sospensione dei termini processuali
Sono stati sospesi, inoltre, dall’1° maggio 2023 al 31 luglio 2023 i termini processuali, ivi inclusi anche quelli afferenti al processo tributario, a condizione che una delle parti o il difensore aveva la residenza o la sede o comunque era domiciliato nei territori individuati nell’Allegato A, D.L. 61/2023. In particolare, è stato previsto:
- il rinvio fino al 31 luglio 2023 delle udienze dei procedimenti civili e penali e la sospensione dei termini processuali e dei giudizi civili e penali nel caso in cui la parte o il difensore siano residenti nella zona colpita dall’ evento alluvionale;
- la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto luglio 2023, dei termini nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari;
- la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini dei procedimenti amministrativi;
- la possibilità di accedere ad apposite prove di recupero dei concorsi per i residenti nelle zone alluvionate;
- l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al servizio effettivamente prestato per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni che non possa svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile.
Indennità una tantum per lavoratori autonomi
L’articolo 8, D.L. 61/2023 prevede, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, un’indennità una tantum pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima complessiva di 3.000 euro in favore dei lavoratori autonomi che:
- alla data dell’1° maggio 2023 avevano la residenza o il domicilio, ovvero operavano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell’Allegato 1, D.L. 61/2023;
- hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali.
L’indennità in parola – che sarà riconosciuta ed erogata dall’Inps (dietro presentazione di apposita domanda corredata da adeguata documentazione a supporto) – interessa i seguenti soggetti:
- i collaboratori coordinati e continuativi;
- i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
- i lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza.
Æ | Per sostenere la misura è stato previsto un limite di spesa complessivo di 253,6 milioni di euro per l’anno 2023: sicché non verranno accolte domande di accesso all’indennità, qualora dall’attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa. |
La norma prevede espressamente che l’indennità una tantum in argomento venga riconosciuta ai lavoratori autonomi nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Indennità una tantum per lavoratori subordinati
Il D.L. 61/2023 riconosce anche una indennità una tantum a favore dei lavoratori subordinati che:
- risiedono o sono domiciliati al 1° maggio 2023 nelle zone alluvionate (o lavorano presso un’impresa con sede legale o operativa nei predetti territori);
- sono impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa a seguito degli eventi alluvionali.
Æ | L’indennità in parola: è riconosciuta dall’Inps entro il 31 agosto 2023, con relativa contribuzione figurativa; è di importo mensile massimo pari a quello previsto per la Cassa integrazione guadagni (articolo 3, D.Lgs. 148/2015) |
La durata massima della prestazione è pari:
- a 90 giorni per i lavoratori impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa;
- a 15 giornate per coloro che sono impossibilitati a recarsi al lavoro.
Indennità una tantum per lavoratori agricoli
Specifiche durate sono previste, invece, per i lavoratori agricoli che, alla data dell’evento straordinario emergenziale, hanno un rapporto di lavoro attivo. Per tali soggetti è concessa l’integrazione al reddito entro il limite massimo di 90 giornate.
Per i restanti lavoratori agricoli, l’integrazione al reddito è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell’anno precedente, detratte le giornate lavorate nell’anno in corso, entro il limite massimo di novanta.
Æ | Per espressa previsione di Legge, le integrazioni al reddito a favori dei predetti lavoratori agricoli sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. |
La norma in esame stabilisce che i datori di lavoro che presentano domanda per l’indennità in parola sono:
- dispensati dall’osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei termini temporali previsti dal D.Lgs. 148/2015.
- completamente esentati dal pagamento della contribuzione addizionale normalmente collegata alla fruizione di periodi di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 5, D.Lgs. 148/2015.
Aiuti imprese esportatrici
Al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, la Simest Spa (società italiana per le imprese all’estero) è autorizzata, a decorrere dal 2 giugno e nel rispetto del Regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, all’erogazione di contributi a fondo perduto, per l’indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica.
Æ | Per espressa previsione normativa, i contributi in rassegna: non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap;non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. |
Misure di sostegno al comparto turistico
Al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, è stato istituito un Fondo di 10 milioni di euro per l’anno 2023, da destinare alle imprese dei predetti territori ivi inclusi:
- i porti turistici;
- gli stabilimenti termali e balneari;
- i parchi tematici;
- i parchi divertimento;
- gli agriturismi
- le imprese operanti nel settore fieristico,
- le imprese operanti nel settore della ristorazione.
Æ | La predetta misura non è immediatamente operativa. Occorre attendere, infatti, la pubblicazione di un apposito decreto del Ministero del turismo (da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del c.d. Decreto Alluvione) che dovrà definire, tra l’altro, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse disponibili. |
Interventi urgenti per il risanamento delle infrastrutture sportive nelle aree colpite dall’alluvione
Al fine di consentire in tempi celeri il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, è stabilito che una quota del Fondo “Sport e Periferie”, pari a 5 milioni di euro nell’anno 2023, sia destinata al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate.
Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 per i soggetti produttori e distributori di prodotti energetici
L’articolo 22, D.L. 61/2023 (c.d. Decreto Alluvioni) ha abrogato l’articolo 5, D.L. 34/2023, relativo al contributo di solidarietà straordinario per il 2023 dovuto dai soggetti Ires che operano nei settori della produzione e distribuzione di prodotti energetici, ex articolo 1, commi 115-119, L. 197/2022.
Æ | Con l’abrogazione dell’articolo 5, D.L. 34/2023, ai fini della determinazione della base imponibile per detto contributo, l’importo formato dall’utilizzo di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ex articolo 109, comma 4, lettera b), Tuir (nel testo previgente alle modifiche di cui all’articolo 1, comma 33, lettera q), L. 244/2007) torna a rilevare: per la determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023;per il calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. |
SCADENZIARIO Occhio alle scadenze |
PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 31 LUGLIO 2023
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 luglio al 15 agosto 2023, con il commento dei termini di prossima scadenza.
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011. |
SCADENZE FISSE | |
17 luglio | Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente. Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione. Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di giugno: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;sui redditi di lavoro autonomo;sulle provvigioni;sui redditi di capitale;sui redditi diversi;sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia. Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di giugno riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. ACCISE – Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di giugno. |
20 luglio | Versamento saldo 2022 e acconto 2023 Scade oggi il termine di versamento delle somme derivanti dalla dichiarazione dei redditi, Irap e Iva per le quali la scadenza originaria era il 30 giugno 2023. Possono beneficiare della proroga imprese e professionisti che esercitano attività per le quali sono approvati gli Isa, contribuenti che presentano cause di esclusione dagli Isa (compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, D.L. 98/2011 e del regime di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014) e contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli Isa ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, Tuir. |
25 luglio | Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l’invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all’obbligo con cadenza trimestrale, relativamente alle operazioni del secondo trimestre. |
31 luglio | Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di luglio. Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio. Modello TR Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale relativo al II trimestre 2023. |