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NEWS E INFORMATIVE
- La certificazione unica 2023
- Scade il 16 marzo 2023 la certificazione degli utili corrisposti nel 2022
- “Rottamazione” dei ruoli: aperto il canale per la presentazione delle domande
- Entro il 16 marzo 2023 l’invio dei dati della dichiarazione precompilata
- Il trattamento fiscale delle spese di rappresentanza
- Veicoli in uso a dipendenti e amministratori
SCADENZIARIO
- Principali scadenze dal 27 febbraio 2023 al 15 marzo 2023
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NEWS E INFORMATIVE
LA CERTIFICAZIONE UNICA 2023
L’Agenzia delle entrate, con provvedimento direttoriale n. 14392 del 17 gennaio 2023, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2023, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al periodo d’imposta 2022, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.
La CU 2023, inoltre, deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia.
Novità
Tra le novità da segnalare a proposito della CU 2023 ci sono quelle che riguardano:
- l’indicazione dei bonus stabiliti per contrastare il caro energia e bollette e il bonus carburante, punto 474 e seguenti;
- le modifiche alle detrazioni per i familiari a carico (nuovo Assegno Unico universale) punto 361 e seguenti;
- l’indicazione del nuovo trattamento integrativo per chi ha un reddito inferiore a 15.000 euro (ovvero 28.000 euro al verificarsi di taluni requisiti) punto 390 e seguenti;
- la creazione di uno spazio nell’ambito della sezione contributi, per dichiarare il lavoro di giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti;
- l’aggiornamento del set informativo relativo alla detrazione spettante per canoni di locazione, nel limite massimo di 2.000 euro (articolo 1, comma 155, Legge di Bilancio 2022).
Termini
La CU 2023 si articola in 2 diverse certificazioni:
- il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti;
- il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate.
Il termineper la trasmissione telematica delle CU sia per la consegna della CU sintetica al percipiente del reddito certificato è fissato nel prossimo 16 marzo 2023. |
Resta fissato al 31 ottobre 2023 il termine per la trasmissione delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (medesimo termine di invio del modello 770/2023).
Composizione della certificazione
Il modello ordinario da inviare all’Agenzia delle entrate è composto dai seguenti quadri:
- frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
- quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d’imposta che non hanno presentato il modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;
- Certificazione Unica 2023, nella quale vengono riportati, in 2 sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Il modello sintetico, invece, è composto da 3 parti:
- dati anagrafici, per l’indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;
- certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
- certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Sanzioni
L’omessa, tardiva o errata presentazione della CU 2023 comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 100 euro per ogni CU, con un massimo di 50.000 euro;
- 33,33 euro per ogni CU, con un massimo di 20.000 euro se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.
SCADE IL 16 MARZO 2023 LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2022
La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 16 marzo 2023 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nell’anno 2022.
La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.
Possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale, verificandosi la presunzione di cui all’articolo 47, comma 1, Tuir (in questi casi, la società emittente ha l’obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile).
Il modello Cupe da utilizzare e le relative istruzioni sono disponibili al link
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/dichiarazioni
Particolare attenzione va prestata con riguardo all’esposizione dei dividendi a cui risulta applicabile la disciplina che ha equiparato il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, il cui prelievo è formato da una ritenuta a titolo di imposta del 26%. Tale disposizione si applica facendo riferimento all’anno di produzione degli utili.
Attenzione al periodo di formazione delle riserve di utili
Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 26 maggio 2017 (pertanto, gli utili maturati entro il 31 dicembre 2017 avranno un trattamento differenziato a seconda che facciano riferimento a partecipazioni qualificate o non qualificate) |
Gli utili e i proventi corrisposti nel 2022 da certificare
Il modello Cupe va consegnato da parte dei soggetti che hanno corrisposto le somme ai singoli percipienti entro il 16 marzo 2023; tale modello non va trasmesso all’Agenzia delle entrate.
I percettori degli utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi relativa al periodo di imposta 2022.
Le somme da certificare mediante il modello Cupe fanno principalmente riferimento:
- alle riserve di utili distribuite;
- alle riserve di capitale distribuite;
- agli utili derivanti dalla partecipazione in Siiq e in Siinq (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto;
- ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98, Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
- alle remunerazioni nei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere e servizi.
L’obbligo di certificazione sussiste anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d’imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.
Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:
- gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-ter, D.P.R. 600/1973;
- gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’articolo 7, D.Lgs. 461/1997.
Dividendi
Pertanto, prendendo a riferimento il caso più frequente di compilazione, ossia quello riguardante la distribuzione di riserve di utili ai soci di società di capitali non quotate e non trasparenti:
- non dovrà essere rilasciata alcuna certificazione ai soci non qualificati in quanto il dividendo è stato erogato al netto della ritenuta a titolo di imposta;
- per i soci qualificati (coloro che possiedono una quota di partecipazione superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea o una quota di partecipazione al capitale superiore al 25%) una frazione del dividendo potrebbe concorrere al reddito complessivo del percettore. Va emessa la certificazione solo nel caso in cui sia avvenuta una distribuzione di utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è stata deliberata nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 e la cui erogazione è avvenuta nel 2022.
A seconda dell’anno di formazione della riserva di utili distribuita, affinché il socio possa conoscere da quale riserva è stato attinto il dividendo distribuito, andranno compilati:
- il punto 28 se il dividendo deriva da utili prodotti fino al 2007, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 40%;
- il punto 29 se il dividendo deriva da utili prodotti dal 2008 al 2016, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 49,72%;
- il punto 30 se il dividendo deriva da utili prodotti nel 2017, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 58,14%.
A norma dell’articolo 32-quater, D.L. 124/2019 i dividendi corrisposti alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale; l’emittente o l’intermediario che svolgono l’attività di sostituto di imposta dovranno compilare la certificazione indicando i dati dei soci delle società semplici, che percepiscono dividendi sui quali non è stata applicata la ritenuta o l’imposta sostitutiva.
“ROTTAMAZIONE” DEI RUOLI: APERTO IL CANALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L’articolo 1, commi 231-252, L. 197/2022 ripropone la rottamazione dei carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
La rottamazione è fruibile anche nel caso di debitori che abbiano presentato precedenti istanze di adesione ai precedenti provvedimenti di rottamazione delle cartelle e siano decaduti per non avere pagato le rate.
I contribuenti, presentando apposita istanza entro il prossimo 30 aprile 2023, beneficeranno:
- dello sgravio delle sanzioni amministrative;
- dello sgravio degli interessi compresi nei carichi;
- dello sgravio degli interessi di mora;
- dello sgravio dei compensi di riscossione, laddove presenti.
Le multe stradali non saranno sgravate, ma potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi.
La presenza di eventuali contenziosi non osta alla presentazione dell’istanza di rottamazione: nella domanda il contribuente si impegnerà a rinunciare ai giudizi in corso.
Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate trimestrali, ricordando comunque che le prime 2 rate saranno pari ciascuna al 10% del complessivo importo dovuto, in scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2% annuo.
La procedura e gli effetti dell’istanza di rottamazione
La domanda di rottamazione andrà presentata inderogabilmente entro il 30 aprile 2023 utilizzando la specifica modulistica, secondo le modalità pubblicate sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione il 20 gennaio 2023, di seguito riepilogate.
Successivamente, entro il 30 giugno 2023, l’agente della riscossione comunicherà al debitore:
- l’esito della domanda,
- l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e;
- i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.
La presentazione dell’istanza
I contribuenti interessati ad accedere alla definizione agevolata dei ruoli, possono presentare la richiesta di adesione solo in via telematica, utilizzando l’apposito servizio disponibile direttamente nell’area pubblica del sito internet dell’agente della riscossione:
www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
A tal fine vi sono due procedure, una dedicata ai soggetti che non presentano credenziali di accesso, una seconda per i soggetti in possesso delle credenziali Spid, Cie o Cns (questa seconda decisamente più agevole e immediata).
Contribuenti privi di credenziali di accesso
Nella sezione dedicata si deve compilare l’apposito form inserendo i numeri identificativi delle cartelle/avvisi che si vogliono includere nella domanda di adesione, specificando il numero delle rate in cui si intende suddividere l’importo dovuto e il domicilio al quale verrà inviata entro il mese di giugno la comunicazione delle somme dovute.
È inoltre necessario indicare un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda ed è obbligatorio allegare la prevista documentazione di riconoscimento.
È possibile inserire anche i singoli carichi, contenuti nella cartella/avviso per i quali si intende aderire alla Definizione agevolata.
Dopo aver confermato l’invio della richiesta il contribuente riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata.
A seguito della convalida della richiesta, il sistema invierà una seconda email di presa in carico della domanda, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.
Infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una ulteriore email con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.
Contribuenti con credenziali Spid, Cie e Cns
Tali soggetti posso accedere senza credenziali, senza la necessità di allegare la documentazione di riconoscimento.
Con le stesse modalità, il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione: se riferite ad altri carichi, saranno considerate integrative della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate sostitutive della precedente.
È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione-ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.
In definitiva:
- coloro che hanno presentato la domanda direttamente dall’area pubblica (quindi senza credenziali) riceveranno tre email (la prima per la convalida della richiesta, la seconda con il numero identificativo della pratica e la terza con allegata la ricevuta di presentazione della domanda, se la documentazione risulta corretta);
- coloro che hanno presentato domanda nell’area riservata (accesso con credenziali) riceveranno una sola mail (di presa in carico della pratica, con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione R-DA-2023).
ENTRO IL 16 MARZO 2023 L’INVIO DEI DATI DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
Da alcuni anni l’Agenzia delle entrate rende disponibile il modello Redditi Persone Fisiche e il modello 730 precompilati sulla base dei dati che vengono inviati all’Anagrafe tributaria tramite i canali del Sistema tessera sanitaria e degli appositi software di compilazione resi disponibili dall’Agenzia delle entrate per quanto riguarda gli altri soggetti obbligati.
Soggetti obbligati
Sono obbligati alla trasmissione dei dati le seguenti categorie:
- le imprese assicuratrici;
- le forme pensionistiche complementari;
- i soggetti esercenti attività di servizi di pompe funebri;
- le università statali e non statali;
- i soggetti che erogano rimborsi relativi alle spese universitarie;
- i soggetti che erogano rimborsi di alcuni oneri detraibili o deducibili;
- gli enti previdenziali;
- i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari;
- gli amministratori di condominio;
- le banche e le poste;
- gli asili nido pubblici e privati;
- le Onlus, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni;
- i soggetti che esercitano commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia (novità 2022).
Da alcuni anni l’Agenzia
La comunicazione telematica degli interventi sugli immobili condominiali
Con il provvedimento n. 19969/2017 l’Agenzia delle entrate ha introdotto l’obbligo per gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento di comunicare telematicamente entro il 16 marzo dell’anno successivo le quote di detrazione Irpef/Ires fruibili dai singoli condomini per gli interventi di recupero edilizio, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, bonus facciate, bonus mobili e bonus verde relativi alle parti comuni condominiali.
Il recente provvedimento n. 470370/2022 dell’Agenzia delle entrate ha modificato le specifiche tecniche precedentemente approvate e aggiornato la tipologia degli interventi oggetto di comunicazione. |
Gli amministratori di condominio devono, pertanto, recuperare i codici fiscali dei beneficiari delle spese sostenute (che possono non coincidere con i proprietari degli immobili del condominio, ad esempio se sono locatari, comodatari, titolari di diritti reali di godimento) per potere predisporre la comunicazione telematica.
Tale adempimento non sostituisce l’attestazione cartacea che l’amministratore deve rilasciare ai condomini relativa alla spesa complessiva sostenuta nell’anno precedente suddivisa per i millesimi riferibili a ciascuno di essi.
La comunicazione dei dati relativi alle erogazioni liberali ad associazioni e fondazioni
Con il provvedimento n. 49889/2021 l’Agenzia delle entrate ha previsto l’obbligo – con decorrenza dal periodo d’imposta 2021 – per le Onlus, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e per le associazioni e fondazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, di comunicare le erogazioni liberali in denaro deducibili / detraibili effettuate dalle persone fisiche di cui si conoscono i dati identificativi.
Il Decreto del Mef del 3 febbraio 2021 ha previsto che l’obbligo di invio dei dati in esame riguardi gli enti che nel periodo di imposta 2021 hanno conseguito un ammontare di ricavi, rendite, proventi o entrate di ammontare superiore a 1.000.000 di euro.
Limite ridotto per il periodo d’imposta 2022
A decorrere dal periodo di imposta 2022 l’obbligo di invio dei dati è ampliato agli enti che hanno conseguito un ammontare di ricavi, rendite, proventi o entrate di ammontare superiore a 220.000 euro. |
Ancora facoltativa la comunicazione per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie
Con il Decreto del 10 agosto 2020 il Mef ha fornito le istruzioni per la trasmissione delle informazioni sulle spese per l’istruzione diverse da quelle universitarie.
I soggetti interessati all’invio sono quelli che fanno parte del Sistema nazionale di istruzione: le scuole statali e paritarie private e degli enti locali.
La comunicazione è facoltativa per i periodi di imposta 2020 e 2021, il Legislatore non è intervenuto per renderla obbligatoria per il periodo di imposta 2022.
IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
L’attuale disciplina delle spese di rappresentanza è contenuta nell’articolo 108, comma 2, Tuir che individua specifici criteri di qualificazione e limiti quantitativi di deducibilità fiscale delle stesse spese, rapportandole al volume dei ricavi dell’impresa.
Le disposizioni attuative della citata disposizione sono contenute nel D.M. 19 novembre 2008 che richiede:
- che il sostenimento della spesa abbia finalità promozionali o di pubbliche relazioni e risponda comunque a criteri di ragionevolezza e coerenza;
- che la spesa non sia collegata ad una controprestazione (criterio della gratuità).
Sono individuate le seguenti tipologie di spesa:
Gli oneri che costituiscono spese di rappresentanza ex lege (comma 1)
Le spese di rappresentanza si distinguono dalle spese di pubblicità in ragione della gratuità dell’erogazione di un bene o di un servizio nei confronti di clienti o potenziali clienti.
Le spese di pubblicità sono, invece, caratterizzate dalla presenza di un contratto a prestazioni corrispettive con l’obbligo della controparte di pubblicizzare o propagandare il marchio o il prodotto dell’impresa al fine di incrementarne la domanda.
L’articolo 1, comma 1, primo periodo, D.M. 19 novembre 2008 individua l’inerenza delle spese di rappresentanza nell’effettivo sostenimento di spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.
Gratuità | Mancanza di un corrispettivo o di una specifica controprestazione da parte dei destinatari dei beni e servizi erogati |
Finalità promozionali o di pubbliche relazioni | Divulgazione sul mercato dell’attività svolta a beneficio sia degli attuali clienti sia di quelli potenziali. Diffusione e/o consolidamento dell’immagine dell’impresa volti ad accrescerne l’apprezzamento presso il pubblico |
Ragionevolezza | Idoneità a generare ricavi e adeguatezza rispetto all’obiettivo atteso in termini di ritorno economico |
Coerenza | Aderenza alle pratiche commerciali del settore |
Secondo la circolare n. 34/2009 dell’Agenzia delle entrate il requisito della coerenza deve essere verificato in alternativa a quello della ragionevolezza:
- se una spesa non è ragionevole in termini di costo/beneficio, ma risulta coerente con le pratiche del settore, essa può comunque essere considerata spesa di rappresentanza (deducibile entro il plafond);
- viceversa, se la spesa è ragionevole, essa può anche non essere coerente con le pratiche del settore.
L’articolo 108, comma 2, Tuir prevede la deducibilità delle spese di rappresentanza nel periodo di imposta del sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti dal D.M. 19 novembre 2008, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse.
Le spese di rappresentanza vanno commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa, risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le stesse sono sostenute, in misura pari:
- all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10.000.000 di euro;
- allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10.000.000 di euro e fino a 50.000.000 di euro;
- allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50.000.000 di euro.
L’eccedenza di spesa di rappresentanza rispetto ai limiti percentuali esplicitati non è deducibile.
Esempio | |
Se nel 2022 sono conseguiti ricavi per un ammontare pari a 60.000.000 di euro, il plafond di deducibilità delle spese di rappresentanza relativo al medesimo esercizio è pari a 430.000 euro, ottenuto dalla somma tra: • 0,015 x 10.000.000,00 = 150.000,00; • 0,006 x 40.000.000,00 (50.000.000,00 – 10.000.000,00) = 240.000,00; • 0,004 x 10.000.000,00 (60.000.000,00 – 50.000.000,00) = 40.000,00. |
L’articolo 3, comma 1, D.M. 19 novembre 2008 prevede una particolare disciplina per la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute dalle imprese di nuova costituzione, che permette il rinvio della deduzione di tali spese al periodo di imposta in cui vengono conseguiti i primi ricavi.
L’articolo 1, comma 1, secondo periodo, D.M. 19 novembre 2008 ha individuato tipologie di spesa che sono considerate spese di rappresentanza a prescindere:
- viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni e dei servizi oggetto dell’attività caratteristica;
- feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali, di festività, dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti ovvero di mostre, fiere ed eventi in cui siano esposti i beni e i servizi dell’impresa;
- ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari o manifestazioni, il cui sostenimento rientri nei requisiti di inerenza.
Eccezione
Le spese relative a beni ceduti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro sono deducibili dal reddito di impresa senza considerare il meccanismo del plafond di deducibilità dell’articolo 108, comma 2, Tuir (omaggi). |
Le spese interamente deducibili (comma 5)
L’articolo 1, comma 5, D.M. 19 novembre 2008 individua una particolare tipologia di spese: si tratta di spese che meritano la piena deducibilità, salvo la verifica del limite del 75%, se si tratta di spese di vitto e alloggio. Si tratta delle seguenti spese:
- per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa;
- per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell’ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili da parte di imprese la cui attività caratteristica consiste nell’organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili;
- sostenute direttamente dall’imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall’impresa o attinenti all’attività caratteristica della stessa.
La necessità di prevedere una specifica disposizione è legata al fatto che quelle appena elencate sono spese che possono essere confuse con alcune di quelle qualificate di rappresentanza nel comma 1 del decreto, mentre si è ritenuto che esse avessero diritto a beneficiare della piena deducibilità (al contrario di quella prevista al comma 1). L’elencazione delle fattispecie del presente comma deve intendersi tassativa, come confermato dalla circolare n. 34/E/2009.
Con riferimento alle spese per l’ospitalità dei clienti effettivi o potenziali:
L’Agenzia delle entrate afferma che si possono considerare clienti potenziali quelli che hanno già manifestato, ovvero possono manifestare, interesse all’acquisto verso i beni o servizi dell’impresa, ovvero siano i destinatari dell’attività caratteristica dell’impresa in quanto svolgono attività affine o collegata nell’ambito della filiera produttiva. |
L’Agenzia delle entrate ha avuto modo di affermare che i requisiti richiesti devono essere considerati tassativamente:
- il requisito oggettivo, in termini di luoghi espressamente previsti. Se il cliente, per la firma di un contratto, viene invitato in una località balneare, ovvero in una fiera dove l’impresa non espone, tale spesa non è interamente deducibile (sarà spesa di rappresentanza);
- il requisito soggettivo, in termini di ospitalità per i soli clienti. Se vengono invitati agenti, fornitori, giornalisti ed esperti, etc., tale spesa non è a priori interamente deducibile, ma va considerata secondo le ordinarie regole di inerenza (si ritiene spesa di rappresentanza).
Tali spese devono però rispettare stringenti obblighi documentali, in particolare dovrà essere evidenziata la generalità dei soggetti ospitati.
Visto il trattamento di favore per i clienti (effettivi o potenziali) l’Agenzia delle entrate si preoccupa di avere a disposizione gli elementi per collegare dette spese a tali soggetti. La documentabilità è talmente rilevante che un’eventuale irregolarità da tale punto di vista fa perdere il diritto alla deduzione integrale. Se la spesa è effettivamente stata sostenuta per l’ospitalità di un cliente, la questione documentale in alcuni casi non preoccupa: il biglietto aereo e l’albergo sono solitamente nominativi. Pare, invece, più difficile costituire la documentazione per altre spese, quali le spese di vitto (ad esempio, il pranzo al ristorante, in quanto sulla fattura non vengono stampati i nominativi dei soggetti che vi hanno partecipato). |
La circolare n. 34/E/2009 pare permettere l’integrazione della documentazione di supporto anche a posteriori, in occasione di un’eventuale verifica; si consiglia comunque di mantenere memoria del motivo di sostenimento della spesa integrando la descrizione del documento di spesa o della scrittura contabile in partita doppia.
Contabilizzazione
Con queste regole base è possibile fornire un quadro delle varie possibilità che si possono verificare nell’azienda e, quindi, fornire un riepilogo delle modalità di contabilizzazione, il relativo trattamento fiscale e la possibilità di detrarre l’Iva (ovviamente se esposta nel documento di spesa registrato).
Le spese di vitto e alloggio sono deducibili nel limite del 75% del costo sostenuto: se tali spese sono anche spese di rappresentanza, prima occorre ridurle al 75% e poi si procede alla verifica del plafond. |
In altri termini, le spese per vitto e alloggio qualificabili come spese di rappresentanza devono essere assoggettate:
- in via preliminare, alla disciplina prevista dall’articolo 109, comma 5, Tuir per le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande (75% del costo sostenuto);
- successivamente, alla verifica ai sensi dell’articolo 108, comma 2, Tuir ai sensi del quale l’importo delle predette spese deve essere sommato alle altre spese di rappresentanza e la cui deducibilità deve rispettare il plafond di deducibilità calcolato percentualmente sul volume dei ricavi.
Diverso è invece il trattamento tributario delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande che rientrano nella disciplina delle spese per “ospitalità clienti”: tali spese non sono da qualificare come spese di rappresentanza e non sono soggette al plafond di deducibilità ma sono deducibili al 75% del loro ammontare.
Si consiglia pertanto, come suggerito dalla stessa Agenzia delle entrate nella citata circolare n. 34/E/2009, di osservare nella registrazione dei documenti la seguente suddivisione conforme alle categorie del decreto, in modo tale da rendere possibile una corretta e immediata verifica della quota deducibile (sia in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, sia da parte dei verificatori):
Tipologia spesa | Limite 75% vitto e alloggio | Imposte dirette | Iva detraibile |
Spese di rappresentanza – non vitto e alloggio | No | Plafond | No |
Spese di rappresentanza – vitto e alloggio | Sì | Plafond | No |
Spese di rappresentanza non inerenti | — | Indeducibili | No |
Omaggi | No | Limite unitario 50 euro | Limite unitario 50 euro |
Ospitalità clienti – non vitto e alloggio | No | Interamente deducibili | Sì |
Ospitalità clienti – vitto e alloggio | Sì | Interamente deducibili | Sì |
Per quanto riguarda la disciplina prevista ai fini Iva, l’articolo 19-bis1, comma 1, lettera h), D.P.R. 633/1972 rinvia la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto delle spese di rappresentanza alla disciplina prevista per le imposte sui redditi, prevedendo che non è ammessa in detrazione l’Iva assolta sulle spese di rappresentanza tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.
Indipendentemente dal fatto che la spesa sia deducibile ai fini delle imposte sui redditi in tutto o in parte nel rispetto del plafond, se è qualificata come spesa di rappresentanza, è preclusa la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto. Al contrario, le spese di ospitalità clienti permettono la detrazione dell’Iva, proprio perché non sono qualificate spese di rappresentanza.
VEICOLI IN USO A DIPENDENTI E AMMINISTRATORI
La concessione in uso di veicoli aziendali ai collaboratori dell’impresa (intesi in senso ampio, come dipendenti e/o collaboratori) è fenomeno diffuso nella pratica quotidiana e, per conseguenza, deve essere attentamente gestito per le numerose ricadute contabili e fiscali che può determinare.
Al fine di comprendere una distinzione basilare, appare indispensabile chiarire che l’uso del veicolo può essere:
- esclusivamente aziendale. Si verifica qualora l’utilizzo del veicolo sia esclusivamente finalizzato al compimento di missioni aziendali, senza poter essere utilizzato per finalità private (anche minimali) del soggetto. Pertanto, il veicolo dovrà essere lasciato in azienda al termine della giornata lavorativa e non potrà essere utilizzato, ad esempio, per recarsi al domicilio dell’utilizzatore. Mancando qualsiasi utilità privata, non si produce alcun benefit.
- promiscuo (aziendale e privato). Si concede l’uso del mezzo non solo per le finalità aziendali, bensì anche per quelle private. Ne consegue, ad esempio, che l’utilizzatore potrà servirsi del mezzo non solo per il tragitto casa – lavoro, bensì anche per la gita domenicale e per le vacanze estive. Esiste dunque una parziale utilità privata (benefit), determinata in misura convenzionale secondo le tariffe Aci;
- esclusivamente privato. Il veicolo rappresenta esclusivamente un benefit, nel senso che non serve per lo svolgimento dell’attività lavorativa e, per conseguenza, sostituisce in toto una parte della retribuzione. Il valore di tale attribuzione è determinato sulla base del valore normale.
Auto per utilizzo esclusivamente aziendale
Non ci si deve soffermare in modo particolare su tale casistica, in quanto va gestita con le usuali regole tributarie.
In definitiva:
- il costo di acquisto rileva nella misura massima consentita dalla norma, quindi 18.076 euro;
- il costo di acquisto e di impego si deduce nella misura indicata dall’articolo 164, Tuir (normalmente 20%);
- l’Iva risulta detraibile nella misura del 40%.
I costi andranno contabilmente imputati secondo la loro natura, pertanto (ad esempio):
- i carburanti tra i costi di acquisto di beni (voce B6);
- le manutenzioni e le assicurazioni tra le spese per servizi (voce B7).
Appare opportuno che, al fine di prevenire contestazioni in merito ad eventuali violazioni al codice della strada, sia tenuto un registro sul quale annotare i dati del soggetto che utilizza il mezzo in un determinato giorno, affinché il medesimo si renda “custode” dello stesso e si assuma la responsabilità di eventuali infrazioni.
Auto per uso promiscuo aziendale e privato
La casistica è quella che consente il maggiore vantaggio fiscale e, per conseguenza, richiede alcune cautele che sarà bene rispettare:
- l’uso aziendale del veicolo dovrà essere compatibile con le mansioni del dipendente;
- l’assegnazione dovrà risultare dal contratto di lavoro, piuttosto che da apposita documentazione che dovrà essere conservata sia in azienda che assieme ai documenti del veicolo, al fine di giustificare che il conducente sia soggetto differente rispetto al proprietario risultante dal libretto di circolazione;
- l’assegnazione dovrà coprire la maggior parte del periodo di imposta. Nel caso di acquisto del veicolo in corso d’anno, la verifica è operata sul periodo di detenzione. Analogo beneficio si ottiene qualora il medesimo veicolo sia concesso in uso promiscuo a diversi dipendenti “a staffetta” nel corso del periodo di imposta, come potrebbe accadere nel caso di licenziamento del soggetto Tizio, sostituito dal soggetto Caio.
L’attuale normativa fiscale permette di considerare il valore del benefit in misura forfettaria, differenziando due regimi che hanno la finalità di indirizzare le aziende verso l’utilizzo di veicoli poco inquinanti. Infatti:
- per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo al dipendente con contratti di assegnazione stipulati fino al 30 giugno 2020, il fringe benefit si quantifica in misura pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (a prescindere dalla effettiva percorrenza) calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell’Aci, al netto delle somme eventualmente trattenute o corrisposte dal dipendente;
- per i veicoli immatricolati dal 1° luglio 2020 ed assegnati in uso promiscuo con contratti dal 1° luglio 2020, la percentuale per la determinazione del fringe benefit è differenziata in connessione con la tipologia del mezzo come oltre precisato;
- per i veicoli immatricolati entro il 30 giugno 2020 ed assegnati in uso promiscuo con contratti dal 1° luglio 2020, il fringe benefit non può essere determinato con modalità esclusivamente forfettarie, bensì dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale, l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro (in tal senso, risoluzione n. 46/E/2020).
Dunque, va precisato che:
- per le assegnazioni realizzate sino al 30 giugno 2020 valgono le regole “canoniche” che quantificano il benefit in misura fissa pari al 30% della tariffa;
- per le assegnazioni poste in essere dal 1° luglio 2020, invece, la percentuale varia ma solamente nel caso in cui il veicolo oggetto di assegnazione sia anch’esso immatricolato da tale data;
- la norma “nuova” ha previsto anche una differenziazione delle percentuali tra l’anno 2020 e le annualità successive.
EMISSIONE DI CO2 DEL VEICOLO | % DI PERCORRENZA PRIVATA | |
ANNO 2020 | DAL 2021 | |
Fino a 60 g/Km | 25% | 25% |
Da 61 a 160 g/Km | 30% | 30% |
Da 161 a 190 g/Km | 40% | 50% |
Oltre 190 g/Km | 50% | 60% |
Per individuare la tipologia di veicolo e l’ammontare del benefit “variabile” (oltre al dato della immatricolazione che, negli esempi che seguono non viene considerato per semplicità espositiva) è necessario verificare il libretto di circolazione del mezzo e, in particolare, la voce “V.7” nel riquadro 2, come si vede dagli esempi che seguono (la ricorrenza più tipica è quella che conserva la misura del 30%, mentre le auto di una certa cilindrata e potenza – non elettriche – salgono nella misura):
In particolare, la lettera “V” è dedicata alle emissioni dei gas di scarico, ove “V.3” si riferisce agli ossidi di azoto, “V.5” al particolato, “V.7” al CO2, “V.8” al consumo medio di carburante nei test su ciclo misto o combinato espresso in litri per 100 Km, “V.9” alla classe ambientale di omologazione CE.
In merito al “passaggio di regole” e alla data spartiacque del 30 giugno 2020, segnaliamo che per assegnazione di auto non si intende solo il primo atto, ma anche – ad esempio – l’attribuzione di un nuovo veicolo.
Così, nel caso di dipendente che da sempre aveva l’auto aziendale e ne ricevesse una di nuova immatricolazione dal 1° luglio 2020, si dovranno applicare le nuove regole.
Sempre in tema fiscale, nel caso in cui l’assegnazione avvenga in corso d’anno, il valore del benefit va proporzionato al minor periodo di utilizzo.
In tale casistica:
- il costo di acquisto rileva (ai fini degli ammortamenti) nella misura effettiva sostenuta, senza alcun tetto massimo;
- il costo di acquisto e di impiego si deduce nella misura del 70%;
- l’Iva risulta detraibile nella misura del 40%. Nel solo caso in cui, per accordo tra azienda e dipendente, il valore del beneficio non sia considerato come una componente della busta paga, bensì sia direttamente pagato dal dipendente a fronte dell’emissione di regolare fattura da parte del concedente, l’Iva potrà essere integralmente detratta se il riaddebito risulta congruo.
I costi andranno contabilmente imputati secondo la loro natura, pertanto (ad esempio):
- i carburanti tra i costi di acquisto di beni (voce B6);
- le manutenzioni e le assicurazioni tra le spese per servizi (voce B7).
Ne consegue che, ove i costi del veicolo fossero pari a 12.000 euro, la quota deducibile risulterà pari a 8.400 euro, mentre l’eccedenza dovrà essere fatta oggetto di una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi.
Il valore del benefit nella busta paga del dipendente risulta esclusivamente figurativo, al fine di essere assoggettato a ritenuta e contributi, in ciascun periodo di paga; non si determina, in sostanza, alcuna duplicazione dei costi.
Nel caso in cui il dipendente pagasse di tasca propria l’intero valore del benefit, ovvero una parte di esso, accade che:
- il corrispettivo andrà assoggettato a Iva, con emissione di regolare fattura (si tenga conto che le Tariffe Aci si intendono Iva compresa e, pertanto, si dovrà operare lo scorporo);
- il benefit del cedolino paga andrà ridotto della quota pagata, fino ad essere azzerato nel caso di integrale rimborso;
- il ricavo prodotto dalla società, per effetto del riaddebito, risulta totalmente imponibile. A parziale calmiere, come già affermato, si rammenta che l’Iva gravante sui costi del veicolo (acquisto e impiego) diviene integralmente detraibile.
Si precisa che, in tale situazione, si possono presentare alcune problematiche in relazione ai costi di impiego non ricompresi nell’elaborazione delle Tariffe Aci e non direttamente connesse a trasferte di lavoro.
Per esempio, se il dipendente utilizza il Telepass aziendale per le vacanze estive, il costo dei pedaggi rappresenterebbe un vero e proprio benefit aggiuntivo da considerare come remunerazione figurativa. Per evitare tali problematiche, viene spesso imposto il divieto di utilizzo del Telepass per viaggi privati.
Diversamente, il costo del deprezzamento del veicolo, piuttosto che quello del carburante, risulta ricompreso nei costi considerati dall’Aci e, per conseguenza, rientrano nella forfetizzazione proposta dal lavoratore.
Auto per uso esclusivamente privato
L’ipotesi non appare frequente nella pratica. Tuttavia, va inquadrata nell’ambito di una vera e propria maggiorazione della retribuzione in natura.
Mancando, tuttavia, un collegamento con le mansioni aziendali, il benefit andrà conteggiato sulla base del valore normale; si dovrà cioè fare riferimento alla tariffa di noleggio annua di un veicolo simile, proporzionando il valore all’eventuale minor periodo di utilizzo.
Non mutano le regole di deduzione in capo all’azienda, che patirà il tetto massimo di rilevanza del costo e la falcidia delle spese di impiego e ammortamento alla misura del 20%.
Auto data in uso al collaboratore/amministratore
Nonostante il reddito prodotto dal collaboratore venga tassato in modo analogo da quello prodotto dal dipendente, l’Agenzia delle entrate differenzia le regole di gestione dei veicoli assegnati a tali soggetti. Esistono divergenze, inoltre, anche nelle modalità di assegnazione del mezzo.
Ci concentriamo sul caso del veicolo concesso anche per finalità personali e non solo per uso aziendale, che appare quello più diffuso nella pratica.
In merito alle modalità di assegnazione, possiamo rammentare che il benefit per l’uso promiscuo del veicolo rientra nel compenso (sia pure in natura) dell’amministratore; pertanto, vi dovrà essere un’apposita assemblea nella quale sia previsto il compenso e la sua modalità di erogazione (con l’indicazione del veicolo concesso). Si ricorda che l’amministrazione finanziaria (con appoggio della Cassazione) ritiene che l’assenza dell’assemblea che determina il compenso comporti l’indeducibilità dello stesso.
A titolo di precisazione, si ricorda che, nel caso in cui l’unica remunerazione dell’amministratore sia l’uso promiscuo del veicolo, ogni mese dovrà comunque essere prodotto il cedolino, al fine di regolare le ritenute fiscali ed i contributi versati alla Gestione separata.
Sul versante fiscale, inoltre, la società:
- individua gli interi costi riferibili al veicolo;
- considera deducibile una quota di tali costi, sino a concorrenza del benefit tassato in capo all’amministratore;
- considera deducibile l’eccedenza con gli usuali limiti dell’articolo 164, Tuir (quindi con il tetto massimo sul costo di acquisto e con la percentuale del 20%).
Ai fini Iva, le spese di acquisto e gestione del veicolo consentono la detrazione nei limiti del 40%, senza che possa essere applicato il differente meccanismo esplicitato per il caso dei dipendenti, come confermato dalla DRE Lombardia in un apposito interpello dell’anno 2014.
A livello contabile, l’imputazione dei costi avviene sempre seguendo la natura del costo.
SCADENZIARIO
PRINCIPALI SCADENZE DAL 27 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2023
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 27 febbraio 2023 al 15 marzo 2023, con il commento dei termini di prossima scadenza.
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011. |
SCADENZE FISSE | |
27 febbraio | Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. |
28 febbraio | Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di dicembre. Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di gennaio. Comunicazione Liquidazione periodica Iva (LIPE) Scade oggi il termine per l’invio telematico dei dati della liquidazione periodica Iva relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre per i soggetti mensili e al quarto trimestre 2022 per i soggetti trimestrali. Entro lo stesso termine va spedito il modello Iva 2023 qualora contenga la LIPE in commento. Imposta di bollo fatture elettroniche Ultimo giorno utile per il versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza Iva nel quarto trimestre 2022. Stampa registri contabili Scade oggi il termine per la stampa e la conservazione digitale dei libri contabili obbligatori relativi all’esercizio 2021 (è possibile stampare i registri solo in caso di controllo). Rottamazione ter – Saldo e stralcio Per i soggetti in regola con i versamenti, ultimo giorno utile per il versamento della rata in scadenza a febbraio 2023. |
15 marzo | Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro. Fatturazione differita Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro. |