Il Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e s.m.i. (“Regolamento”) stabilisce all’art. 2 co.2 che: «È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi, o di qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essa associati elencati nell’allegato I, o destinarli a loro vantaggio».
Tra le «risorse economiche» sono comprese «le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi» (art. 1 Regolamento). L’ampia definizione di «risorse economiche» è quindi suscettibile di ricomprendere qualsiasi tipologia di beni e il concetto di «messa a disposizione» è una nozione omnicomprensiva, riferibile anche alla vendita (e a qualsiasi altra cessione).
In aggiunta, nel proprio parere C(2020) 4117 la Commissione dell’Unione Europea ha chiarito che mettere risorse economiche a disposizione di una persona non designata nell’Allegato I ma, comunque, posseduta o controllata da un soggetto ricompreso nel predetto elenco, equivale a mettere le risorse economiche indirettamente a disposizione di quest’ultimo.
Per quanto precede, le sanzioni individuali previste ai sensi dell’art. 2 co. 2 del Regolamento comportano di conseguenza il divieto di cessione di qualunque tipo di prodotto alle persone fisiche o giuridiche elencate nell’Allegato I al Regolamento. E ciò anche se la cessione avvenga per il tramite di un altro soggetto comunque collegato alle predette persone, nonché nel caso in cui si tratti di prodotti estranei al campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio (che all’art. 2 bis così stabilisce: «È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia, beni e tecnologie elencati nell’allegato VII, anche non originari dell’Unione, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia”)».
In caso di cessione dei beni in violazione del Regolamento, troverebbero applicazione le sanzioni di cui agli artt. 9 e 15 del Regolamento medesimo.
Sul fronte interno, in difetto di specifiche misure di attuazione dell’art. 15 del Regolamento, e considerato l’art. 1 del d.lgs. 15 dicembre 2017 n. 221, va richiamato il successivo art. 20 che sanziona le condotte indicate di seguito:
1. Chiunque effettua operazioni di esportazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, ovvero presta servizi di intermediazione o di assistenza tecnica concernenti i prodotti medesimi, in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive è punito con la reclusione da 2 a 6 anni.
2. Chiunque effettua operazioni di esportazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, ovvero presta servizi di intermediazione o di assistenza tecnica concernenti i prodotti medesimi, senza la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, e’ punito con la reclusione da due a sei anni o con la multa da euro 25.000 a euro 250.000.
3. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 2 in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 15.000 a euro a 150.000 euro.
4. È prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati di cui ai commi 1 e 2. Quando non è possibile disporre la confisca delle cose di cui al primo periodo è ordinata la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato.
Sul presupposto che i beni rilevanti siano oggettivamente esportabili in Russia (in quanto non colpiti da limitazioni o restrizioni ai sensi di altra normativa rilevante a livello eurounitario o nazionale), ovvero sul presupposto che l’esportatore italiano non possa beneficiare della deroga prevista ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (esecuzione di contratti conclusi anteriormente all’inserimento dell’entità sanzionata nella lista), appare fondamentale che l’operatore italiano effettui di volta in volta le opportune verifiche atte ad accertare che i beni non siano destinati a entità giuridiche coinvolte, in via diretta o indiretta, dalle sanzioni.
Si precisa che le note che precedono non costituiscono parere legale; le fattispecie vanno valutate caso per caso in base alle specifiche caratteristiche dell’operazione commerciale che si intenda attuare.