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NOTIZIE IN SINTESI                                                                     

  • Revoca rivalutazione, riallineamento e affrancamento
  • Modificato calcolo e sanzioni per le omissioni previdenziali
  • Accessibili nuovi bandi PMI
  • Sgravio contributivo agenzie di viaggio
  • I principi di revisione internazionali Isa applicabili al terzo settore

NEWS E INFORMATIVE

  • Richiedibile il bonus Imu attività turistiche
  • In scadenza la presentazione del modello 770/2022 e delle relative ritenute
  • Forfettari: dal 1° ottobre 2022 fatture emesse nei termini ordinari
  • Scade il prossimo 15 novembre 2022 la possibilità di rideterminare il valore di partecipazioni e terreni posseduti al 1° gennaio 2022
  • Il credito di imposta per gli aumenti dei consumi di energia elettrica e gas naturale

SCADENZIARIO

  • Principali scadenze dal 16 ottobre 2022 al 15 novembre 2022 (p.15)

NOTIZIE IN SINTESI

REVOCA RIVALUTAZIONE, RIALLINEAMENTO E AFFRANCAMENTO
Con provvedimento n. 370046 del 29 settembre 2022 l’Agenzia delle entrate ha reso note le modalità e i termini per l’esercizio della facoltà di revoca delle seguenti agevolazioni: – rivalutazione; – riallineamento; – affrancamento. Tale revoca va esercitata entro e non oltre il 28 novembre 2022, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa per il periodo d’imposta in relazione al quale l’originaria opzione era stata esercitata.   (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 370046 del 29 settembre 2022)
MODIFICATO CALCOLO E SANZIONI PER LE OMISSIONI PREVIDENZIALI
Con il messaggio n. 3516 del 28 settembre 2022 l’Inps comunica le modifiche alle procedure di notifica e le modalità di calcolo delle sanzioni per l’omesso versamento di ritenute previdenziali a partire dal 2016.   (Inps, messaggio n. 3516 del 28 settembre 2022)
ACCESSIBILI NUOVI BANDI PMI
Pubblicati sul sito istituzionale del Mise tre nuovi bandi 2022 con agevolazioni per le PMI in ambito di Brevetti, Marchi e Disegni e relativo calendario di presentazione delle domande.   (Decreto direttoriale del 7 giugno 2022)
SGRAVIO CONTRIBUTIVO AGENZIE DI VIAGGIO
Con il messaggio n. 3549 del 29 settembre 2022 sono state pubblicate le istruzioni operative per l’applicazione dello sgravio contributivo totale per 5 mesi previsto per le agenzie viaggi e tour operator, senza limitazioni di dimensione aziendale. In particolare, vengono chiariti i termini per la presentazione delle istanze di riesame in caso di rigetto e viene fornito il codice causale da utilizzare nella denuncia.     (Inps, messaggio n. 3549 del 29 settembre 2022)
I PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI ISA APPLICABILI AL TERZO SETTORE
Con Determina della Ragioneria Generale dello Stato del 1° settembre 2022, prot. n. 219019, sono stati individuati i principi di revisione internazionali Isa Italia ritenuti applicabili anche agli Enti del Terzo settore a partire dai bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2022.  (Determina della Ragioneria generale dello Stato n. 219019 del 1° settembre 2022)

NEWS E INFORMATIVE

RICHIEDIBILE IL BONUS IMU ATTIVITÀ TURISTICHE

Con l’articolo 22, D.L. 21/2022 è stato istituito un credito d’imposta per il settore turistico pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’Imu 2021.

Soggetti beneficiari

Potranno beneficiare del credito i seguenti soggetti:

  • imprese turistico-ricettive, comprese le imprese che esercitano attività agrituristica;
  • imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta (campeggi, glamping e villaggi turistici);
  • le imprese del comparto fieristico e congressuale;
  • complessi termali;
  • parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Requisiti richiesti

Per richiedere il bonus è necessario che:

  • il saldo Imu 2021 sia stato versato;
  • i proprietari degli immobili siano anche gestori delle attività turistiche esercitate;
  • il fatturato o i corrispettivi del II trimestre 2021 abbiano subìto una diminuzione di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019;
  • la categoria catastale degli immobili in cui si svolge l’attività sia la D/2.

Modalità di richiesta

Il credito d’imposta può essere richiesto dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023, secondo le modalità previste dal provvedimento datato 16 settembre 2022 del direttore dell’Agenzia delle entrate (prot. n. 356194/2022).

In particolare, sarà necessario inviare, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato alla trasmissione delle dichiarazioni, una apposita autodichiarazione il cui modello è scaricabile dal sito dell’Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione dell’autodichiarazione viene rilasciata, entro 5 giorni, una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

Entro 10 giorni dalla data di presentazione dell’autodichiarazione, viene rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d’imposta.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della seconda ricevuta.

Con la risoluzione n. 53/E/2022 l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo “6982” denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell’IMU – articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.

IN SCADENZA LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770/2022 E DELLE RELATIVE RITENUTE

Il modello 770/2022 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta per comunicare in via telematica all’Agenzia delle entrate:

  • i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2021;
  • i relativi versamenti;
  • le eventuali compensazioni effettuate;
  • il riepilogo dei crediti;
  • gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

La presentazione del modello deve avvenire entro il 31 ottobre 2022.

Tale data rappresenta anche il limite massimo per “ravvedere” il mancato versamento delle ritenute e per non incorrere nel reato di omesso versamento delle stesse nel caso di superamento dei limiti normativamente previsti.

Reato di omesso versamento delle ritenute

Secondo quanto previsto dall’articolo 7, D.Lgs. 158/2015 il reato di omesso versamento di ritenute si configura nel caso in cui l’importo dovuto e non versato superi 150.000 euro per ciascun periodo d’imposta.

La pena per chi non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, è la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Dalla lettura normativa si evidenzia che il reato si intende commesso qualora, non solo non si sia proceduto a versare le somme dovute a titolo di ritenute ma le stesse siano state al contempo dichiarate nel modello 770 o nelle certificazioni dei redditi.

Tuttavia la Corte Costituzionale, con sentenza n. 175 depositata il 14 luglio 2022, ha affermato l’illegittimità costituzionale sia dell’articolo 7, comma 1, lettera b), D.Lgs. 158/2015 nella parte in cui ha inserito le parole “dovute sulla base della stessa dichiarazione o”, sia dell’articolo 10-bis, D.Lgs. 74/2000, nella parte in cui prevede la rilevanza penale dell’omesso versamento di ritenute dovute sulla base della mera dichiarazione annuale di sostituto d’imposta (c.d. modello 770).

Ne deriva che non costituisce più reato l’omesso versamento di ritenute dovute sulla base della mera dichiarazione annuale di sostituto d’imposta c.d. modello 770 purché non risulti provato il rilascio delle relative certificazioni ai sostituiti.

Tuttavia, nel caso in cui le certificazioni siano state rilasciate resta, per il sostituto, la commissione del reato qualora l’ammontare delle ritenute certificate e non versate superi la soglia dei 150.000 euro.

Si ritiene quindi che con il 31 ottobre ciascun sostituto debba riesaminare la propria posizione e provvedere nel caso al versamento delle ritenute omesse.

Modello 770 e ravvedimento operoso

La mancata presentazione del modello 770 può essere sanata attraverso la sua presentazione e il pagamento di opportune sanzioni, in particolare secondo il D.Lgs. 471/1997, alla mancata presentazione del modello si applica una sanzione amministrativa che va dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro.

Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento la sanzione si riduce e diviene pari al 60% – 120% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 200 euro.

FORFETTARI: DAL 1° OTTOBRE 2022 FATTURE EMESSE NEI TERMINI ORDINARI

Lo scorso 1° ottobre 2022 è terminato il periodo transitorio previsto a seguito dell’introduzione dell’obbligatorio utilizzo della fattura elettronica per i contribuenti forfettari: la fattura dovrà infatti essere emessa, in via generale, entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

La fattura elettronica dei forfettari

Come già comunicato in precedenza, l’articolo 18, comma 2, D.L. 36/2022 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti che hanno adottato il regime forfettario ovvero il regime dei minimi, così come per gli enti che applicano il regime agevolato 398/1991 (in particolare, le associazioni sportive dilettantistiche).

Si tratta di una introduzione progressiva, a partire dallo scorso 1° luglio 2022, sulla base della dimensione del contribuente; in particolare, l’obbligo riguarda i soggetti che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno nel caso di apertura della partita Iva, superiori a 25.000 euro.

Pertanto:

  • dallo scorso dal 1° luglio 2022 l’obbligo di emissione della fattura elettronica riguarda i soggetti che hanno conseguito ricavi o percepito compensi nel 2021 per un importo superiore a 25.000 euro. Minimi, forfettari e associazioni che non hanno superato tale soglia hanno potuto continuare ad utilizzare i tradizionali sistemi di fatturazione;
  • per verificare chi avrà obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2023 occorrerà verificare i ricavi/compensi relativi al 2022;
  • dal 1° gennaio 2024 l’utilizzo della e-fattura riguarderà tutti i forfettari/minimi/associazioni.

Il regime transitorio

Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile è punito con sanzione amministrativa compresa tra il 5% ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati.

Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro.

Per il solo III trimestre del 2022, le richiamate sanzioni non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

In altre parole, per le operazioni del III trimestre, viene assegnato un termine superiore per l’emissione della fattura elettronica:

  • le operazioni effettuate nel mese di luglio potevano essere fatturate entro il 31 agosto scorso senza applicazione di sanzioni;
  • quelle effettuate ad agosto potevano essere fatturate entro il 30 settembre;
  • quelle effettuate a settembre potranno essere fatturate entro il 31 ottobre 2022.
Si evidenzia che dal 1° ottobre 2022 tale regime transitorio è cessato. Pertanto, le fatture relative ad operazioni effettuate a decorrere dal mese di ottobre 2022 dovranno essere emesse secondo le regole ordinarie, quindi: entro 12 giorni dall’effettuazione; oppureentro il 15 del mese successivo (per ottobre il 15 novembre) se si tratta di fatture differite.

SCADE IL PROSSIMO 15 NOVEMBRE 2022 LA POSSIBILITÀ DI RIDETERMINARE IL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI POSSEDUTI AL 1° GENNAIO 2022

L’articolo 29, D.L. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”, pubblicato in G.U. n. 50 del 1° marzo 2022, ha riproposto per l’ennesima volta la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni in società non quotate e terreni agricoli ed edificabili da parte di:

  • persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa;
  • società semplici;
  • società ed enti a esse equiparate di cui all’articolo 5, Tuir;
  • enti non commerciali (per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale);
  • soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Il versamento dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’14% e la redazione di apposita perizia di stima giurata andavano eseguiti entro la data del 15 giugno 2022.

La L. 34/2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022, nel convertire in legge il decreto Energia, ha modificato tale termine per la rideterminazione del valore prorogandolo dal 15 giugno 2022 al 15 novembre 2022.

Pertanto, sulla base di quest’ultima disposizione, si potranno affrancare, sino al 15 novembre 2022, le partecipazioni e i terreni posseduti sempre alla data del 1° gennaio 2022, pagando l’14% del valore del terreno o della partecipazione alla data 1° gennaio 2022 risultante da apposita perizia da formalizzare entro il 15 novembre 2022.

Condizioni per la validità della rivalutazione

Si ricorda che nel caso di versamento dell’intero importo o della prima rata oltre il predetto termine del 15 novembre 2022, la rivalutazione non può considerarsi perfezionata e il contribuente non può utilizzare il valore rideterminato al fine di determinare l’eventuale plusvalenza, fermo restando la possibilità di poter chiedere a rimborso quanto versato.

IL CREDITO DI IMPOSTA PER GLI AUMENTI DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE 

Considerato l’aumento dei prezzi dell’energia e del gas, l’ultimo provvedimento normativo (articolo 6, D.L. 115/2022, convertito dalla L. 142/2022) ha disposto il riconoscimento di un credito di imposta proporzionale all’incremento dei consumi di energia elettrica e di gas naturale anche per il III trimestre 2022. Il D.L. 144/2022 ha, inoltre, prorogato l’agevolazione anche per i mesi di ottobre e novembre 2022.

Bisogna innanzitutto discriminare i soggetti beneficiari tra:

  • imprese energivore: soggetti a forte consumo di energia elettrica, individuate dal Decreto Mise 21 dicembre 2017;
  • imprese gasivore: soggetti che operano in uno dei settori di cui all’allegato 1 del Decreto Mite 541/2021 e che ha consumato nel I trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale pari a 1 gWh/anno, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici;
  • imprese non energivore: soggetti titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 16,5kW;
  • imprese non gasivore: soggetti diversi dalle imprese a forte consumo di gas naturale.

Il beneficio, come chiarito dall’Agenzia delle entrate, è potenzialmente fruibile anche dalle imprese per le quali non è possibile quantificare l’incremento dei costi sostenuti nel 2022 rispetto a quelli sostenuti nel 2019. Per effettuare i conteggi bisogna prendere in esame le fatture di conguaglio dei consumi di ciascun periodo di riferimento e non le fatture in cui sono esposti acconti.

ÆNella presente informativa si analizzerà il contributo sotto forma di credito di imposta spettante alle imprese non energivore e non gasivore per il II trimestre, per il III trimestre e per i mesi di ottobre e novembre 2022.

I contributi per i rincari di energia per il II trimestre, il III trimestre e i mesi di ottobre e novembre

Per le imprese non energivore, titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 16,5kW è riconosciuto un credito di imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica acquistata e utilizzata (al netto di imposte e sussidi) nel II e III trimestre 2022. L’agevolazione è stata recentemente concessa e incrementata al 30% anche per i mesi di ottobre e novembre 2022, ampliando la platea dei beneficiari ai titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 4,5kW. Il contributo è riconosciuto a condizione che il prezzo medio per kWh della componente energia abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

A titolo esemplificativo: prezzo medio componente energetica I trimestre 2022: 0,24556 € / kWh;prezzo medio componente energetica I trimestre 2019: 0,10516 € / kWh. Incremento percentuale g 140% (quindi, superiore al 30%) Se il costo sostenuto per la componente energetica nel II trimestre 2022 è pari a 11.205 euro, il credito di imposta spettante è pari a 1.680,75 euro (15% del costo sostenuto nel II trimestre 2022).

L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha stabilito che i venditori di energia elettrica e di gas naturale che rifornivano le imprese sia nel 2019 sia nel 2022 debbano comunicare (entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito di imposta) l’incremento del costo e l’eventuale ammontare del credito di imposta spettante, a fronte di specifica richiesta da formulare da parte dell’impresa beneficiaria via pec.

CategoriaPeriodo riferimentoSpettanza del credito di impostaCalcolo del contributo
Imprese non energivoreII trimestre 2022Incremento del 30% della componente energetica nel I trimestre 2022 rispetto al I trimestre 201915% del costo sostenuto nel II trimestre 2022
Imprese non energivoreIII trimestre 2022Incremento del 30% della componente energetica nel II trimestre 2022 rispetto al II trimestre 201915% del costo sostenuto nel III trimestre 2022
Imprese non energivoreottobre – novembre 2022Incremento del 30% della componente energetica nel III trimestre 2022 rispetto al III trimestre 2019*30% del costo sostenuto nei mesi di ottobre e novembre 2022
* Rispetto al II e al III trimestre 2022, per i mesi di ottobre e novembre 2022 l’ambito soggettivo dei beneficiari è ampliato ai titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

Fac simile lettera da inviare al fornitore di energia elettrica

OGGETTO: richiesta di comunicazione calcolo incremento prezzo e ammontare del credito d’imposta TESTO: Con la presente, il sottoscritto, legale rappresentante / titolare della ditta ………………, con sede in …………………….., codice fiscale …………………………., contratto di fornitura n. ……………..  è a richiedere la comunicazione recante il calcolo dell’incremento del costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta per il III trimestre, che riporti: il prezzo medio della componente energetica nel II trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;il prezzo medio della componente energetica nel II trimestre 2019 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;l’elenco dei punti di prelievo considerati nei conteggi di cui alle precedenti lettere a) e b);il confronto in percentuale fra i valori di cui alle precedenti lettere a) e b);se dal confronto di cui alla precedente lettera d) emerga un incremento del costo per kWh:superiore al 30%, il valore del credito di imposta spettante al cliente;inferiore al 30%, l’indicazione che per i soli punti di prelievo di cui al la lettera c) la condizione per accedere al credito di imposta non è verificata;l’indicazione che qualora l’impresa abbia nella propria titolarità punti di prelievo di energia elettrica ulteriori da quelli di cui alla lettera c), i conteggi comunicati non sono sufficienti a determinare né la titolarità del credito né il credito d’imposta, poiché in tali casi le quantificazioni devono essere effettuate sull’insieme di tutti i punti di prelievo nella titolarità dell’impresa.   In attesa di gentile riscontro, si porgono distinti saluti Firmato, il legale rappresentante dell’impresa

I contributi per i rincari di gas naturale per il II trimestre, il III trimestre e i mesi di ottobre e novembre

Per le imprese non gasivore è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel II e III trimestre 2022, per usi diversi da quelli termoelettrici.

L’agevolazione è stata recentemente concessa e incrementata al 40% anche per i mesi di ottobre e novembre 2022. Il contributo è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

A titolo esemplificativo: prezzo medio I trimestre 2022: 98,75 € / MWh;prezzo medio I trimestre 2019: 32,94 € / MWh. Incremento percentuale g 199% (quindi, superiore al 30%) Se il costo sostenuto per l’acquisto del gas consumato per usi diversi da quelli termoelettrici nel II trimestre 2022 è pari a 9.700 euro, il credito di imposta spettante è pari a 2.425 euro (25% del costo sostenuto nel II trimestre 2022).

L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha stabilito che i venditori di energia elettrica e di gas naturale che rifornivano le imprese sia nel 2019 sia nel 2022 debbano comunicare (entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito di imposta) l’incremento del costo e l’eventuale ammontare del credito di imposta spettante, a fronte di specifica richiesta da formulare da parte dell’impresa beneficiaria via pec.

CategoriaPeriodo riferimentoSpettanza del credito di impostaCalcolo del contributo
Imprese non gasivoreII trimestre 2022Incremento del 30% del gas consumato nel I trimestre 2022 rispetto al I trimestre 201925% del costo sostenuto nel II trimestre 2022
Imprese non gasivoreIII trimestre 2022Incremento del 30% del gas consumato nel II trimestre 2022 rispetto al II trimestre 201925% del costo sostenuto nel III trimestre 2022
Imprese non gasivoreottobre – novembre 2022Incremento del 30% del gas consumato nel III trimestre 2022 rispetto al III trimestre 2019*40% del costo sostenuto nei mesi di ottobre e novembre 2022

Fac simile lettera da inviare al fornitore di gas naturale

OGGETTO: richiesta di comunicazione calcolo incremento prezzo e ammontare del credito d’imposta TESTO: Con la presente, il sottoscritto, legale rappresentante / titolare della ditta ………………, con sede in …………………….., codice fiscale …………………………., contratto di fornitura n. ……………..  è a richiedere la comunicazione riportante il calcolo dell’incremento del prezzo di riferimento del gas naturale e l’ammontare del credito d’imposta per il III trimestre, che riporti: l’informazione che l’incremento del prezzo di riferimento del gas naturale relativo al II trimestre solare dell’anno 2022, rispetto al corrispondente prezzo medio del medesimo trimestre dell’anno 2019, assumendo come riferimento la media dei prezzi mensili del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), è superiore al 30%;il valore del credito di imposta spettante al cliente relativamente al gas consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici nel III trimestre solare dell’anno 2022;l’elenco dei punti di riconsegna del gas naturale considerati nel conteggio di cui alla precedente lettera b);l’indicazione che i conteggi comunicati riguardano soltanto i punti di riconsegna di cui alla lettera c) e pertanto, qualora l’impresa sia titolare di ulteriori punti di riconsegna può tenere conto anche degli eventuali conteggi relativi agli ulteriori punti di riconsegna per la determinazione del credito di imposta dell’impresa.   In attesa di gentile riscontro, si porgono distinti saluti Firmato, il legale rappresentante dell’impresa

L’utilizzo dei crediti di imposta nel modello F24

I crediti di imposta corrispondenti ai contributi spettanti devono essere utilizzati esclusivamente in compensazione nel modello F24 e non possono essere richiesti a rimborso. Sono previsti normativamente dei termini di scadenza per l’utilizzo dei crediti di imposta:

  • quelli relativi al II trimestre 2022 devono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2022;
  • quelli relativi al III trimestre 2022 e quelli relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 devono essere utilizzati entro il 31 marzo 2023.

L’utilizzo non prevede alcuna preventiva comunicazione all’Agenzia delle entrate: le risoluzioni n. 18/E/2022, n. 49/E/2022 e n. 54/E/2022 hanno istituito i seguenti codici tributo per le imprese non energivore e non gasivore:

  • codice tributo 6963: credito di imposta energia II trimestre 2022;
  • codice tributo 6964: credito di imposta gas II trimestre 2022;
  • codice tributo 6970: credito di imposta energia III trimestre 2022;
  • codice tributo 6971: credito di imposta gas III trimestre 2022;
  • codice tributo 6985: credito di imposta energia ottobre e novembre 2022;
  • codice tributo 6986: credito di imposta gas ottobre e novembre 2022.

Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline). I crediti sono utilizzabili senza la preventiva verifica di rispetto di soglie di utilizzo di crediti fiscali e non sono tassati né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini Irap.

Æ È prevista la facoltà (alternativa all’utilizzo diretto) di cedere i crediti di imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Nella pratica da presentare all’Agenzia delle entrate per comunicare la cessione del credito è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità della documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti rilasciata da un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a) e b), D.P.R. 322/1998.

Gli aspetti contabili e fiscali

I crediti di imposta rappresentano dei contributi in conto esercizio che vanno contabilizzati con riferimento al periodo di maturazione degli stessi e iscritti nella voce A5) del Conto economico.

I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi da cui maturano, sempre che il beneficio derivante dal credito, dalla detassazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e da altre eventuali agevolazioni non superi l’ammontare del costo sostenuto.

Esempio 

Una impresa non energivora matura un credito di imposta relativo al III trimestre 2022 di 8.500 euro che utilizza in compensazione per versare l’Iva a debito del mese di ottobre (15.000 euro) alla scadenza del 16 novembre 2022. Le scritture contabili sono le seguenti:

  1. al 30 settembre 2022, ultimo giorno del trimestre in cui è maturato il credito
Crediti compensabili in F24aContributo conto esercizio non imponibile8.5008.500
  • al 16 novembre 2022, data di addebito del modello F24
Debito IvaaDiversi15.00015.000
  Banca c/c 6.500
  Crediti compensabili in F24 8.500

Il credito dovrà essere poi esposto nel quadro RU del modello Redditi 2023 relativo al periodo di imposta 2022 in cui è maturato.

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Confapi Brescia:
tel. 03023076
fax 0302304108
email fiscale.tributario@confapibrescia.it

SCADENZIARIO

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2022

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 ottobre al 15 novembre 2022, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
SCADENZE FISSE
25 ottobrePresentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l’invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all’obbligo con cadenza trimestrale, relativamente alle operazioni del III trimestre.  
31 ottobreModello 770 Scade oggi il termine per l’invio telematico all’Agenzia delle entrate del modello 770/2022.  
Modello IVA TR Ultimo giorno per l’invio telematico dell’istanza di rimborso/compensazione del credito Iva relativo al terzo trimestre 2022.  
Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra 12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto.  
Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di settembre.  
15 novembreRivalutazione terreni e partecipazioni Scadenza del versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione di terreni e partecipazioni detenute alla data del 1° gennaio 2022 non in regime di impresa.  
Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.  
Fatturazione differita Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.  
Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.