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SPECIALE conversione Decreto Aiuti-bis

Il D.L. 115/2022, c.d. Decreto Aiuti-bis, è stato convertito, con modificazioni, dalla L. 142/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

ArticoloContenuto
Articolo 1Rafforzamento bonus sociale energia elettrica e gas Nel limite di 2.420 milioni di euro per l’anno 2022 complessivamente tra elettricità e gas, viene previsto che per il IV trimestre dell’anno 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al D.M. 28 dicembre 2007, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all’articolo 3, comma 9, D.L. 185/2008, riconosciute sulla base del valore ISEE di cui all’articolo 6, D.L. 21/2022, sono rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con delibera da adottare entro il 30 settembre 2022.
Articolo 3Sospensione modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale Viene stabilito che fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di eventuali clausole contrattuali che consentano alle ditte fornitrici di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo anche nel caso in cui contrattualmente è riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Sempre fino al 30 aprile 2023 è previsto l’inefficacia dei preavvisi comunicati per le suddette finalità prima del 10 agosto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.
Articolo 4 e articolo 5, comma 3Azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico e mantenimento di quelle del gas naturale per il IV trimestre 2022 L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), per il IV trimestre 2022: – annulla le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW; – annulla le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico; – mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel III trimestre del 2022.
Articolo 5Riduzione aliquota Iva gas per il IV trimestre 2022 Derogando al D.P.R. 633/1972, è stabilita l’aliquota Iva del 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’articolo 26, comma 1, D.Lgs. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. Nel caso di contabilizzazione in base a consumi stimati, l’aliquota del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. L’aliquota del 5% si applica anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all’articolo 16, comma 4, D.Lgs. 115/2008, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022.
Articolo 6Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale Vengono introdotti i seguenti crediti di imposta: a. per le imprese c.d. energivore di cui al D.M. 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del II trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel III trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese c.d. energivore e autoconsumata nel III trimestre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione dell’energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al III trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica; b. per le imprese c.d. gasivore, ossia quelle che operano in uno dei settori di cui all’Allegato 1 al D.M. 541/2021 e che hanno consumato, nel I trimestre solare 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici, un credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel III trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al II trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019; c. per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese c.d. energivore di cui al D.M. 21 dicembre 2017, un credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel III trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al II trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019; d. per le imprese diverse da quelle c.d. gasivore di cui all’articolo 5, D.L. 17/2022, un credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel III trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al II trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Limitatamente ai crediti previsti per le imprese di cui ai punti c e d, ove l’impresa destinataria del contributo, nel II e III trimestre dell’anno 2022 si rifornisce di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel II trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell’anno 2022. I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, entro il 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007, e di cui all’articolo 34, L. 388/2000. I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. I crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, Tub, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64, Tub ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 209/2005, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione di quanto sopra sono nulli. In caso di cessione dei crediti d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35, D.Lgs. 241/1997, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3, Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’Irap e all’Iva, e dai responsabili Caf. I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 122-bis, D.L. 34/2020, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all’articolo 121, commi da 4 a 6, D.L. 34/2020.
Articolo 7Credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca Vengono estese al III trimestre 2022 il credito di imposta previsto dall’articolo 18, D.L. 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina). In particolare, alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo I trimestre solare dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’Iva. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, entro il 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all’articolo 34, L. 388/2000. Il credito d’imposta, inoltre, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. Il credito è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, Tub, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64, Tub, ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta, che viene rilasciato ai sensi dell’articolo 35, D.Lgs. 241/1997. Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Articolo 8Disposizioni in materia accisa e Iva su alcuni carburanti È stabilito che, con decorrenza 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022: a) le aliquote di accisa, di cui all’Allegato I, D.Lgs. 504/1995, dei seguenti prodotti sono così rideterminate: 1) benzina: 478,40 euro per mille litri; 2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri; 3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi; 4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo. L’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al D.Lgs. 504/1995, non si applica per il periodo dal 22 agosto 2022 al 20 settembre 2022; b) l’aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%. È stabilito che: – gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all’articolo 25, comma 1; e – gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui all’articolo 25, comma 2, lettera b), Tua. Devono trasmettere, entro il 7 ottobre 2022, all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità previste dall’articolo 19-bis, Tua, ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui sopra usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 20 settembre 2022. La comunicazione non deve essere effettuata se, alla scadenza dell’applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa è disposta la proroga dell’applicazione delle aliquote. Nel caso in cui non venga disposta la proroga, per la mancata comunicazione delle giacenze si applica la sanzione prevista dall’articolo 50, comma 1, Tua, sanzione che si rende applicabile anche nel caso di dati incompleti o non veritieri. Con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli saranno stabiliti e approvati i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati richiesti, unitamente alle istruzioni per la loro corretta compilazione.
Articolo 9Disposizioni urgenti in materia di trasporto Viene istituito un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l’anno 2022, destinato al riconoscimento di un contributo per l’incremento di costo, al netto dell’Iva, sostenuto nel secondo quadrimestre 2022 rispetto all’analogo periodo del 2021, per l’acquisto del carburante per l’alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Nel caso di eccesso di richieste rispetto alla disponibilità, la ripartizione è effettuata in misura proporzionale. Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare nel termine di 60 giorni decorrenti dal 10 agosto 2022, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento, da parte dell’ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo. Viene istituito anche un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2022, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all’erogazione di servizi di trasporto di persone su strada, destinato al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, di un contributo fino al 20% della spesa sostenuta nel II quadrimestre dell’anno 2022, al netto dell’Iva, per l’acquisto di carburante destinato all’alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al Regolamento (CE) 595/2009. Per accedere al fondo, gli operatori economici devono trasmettere telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, secondo le modalità da definirsi nel termine di 60 giorni decorrenti dal 10 agosto 2022, una dichiarazione redatta, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47, D.P.R. 445/2000, contenente i dati di immatricolazione di ciascun mezzo di trasporto, copia del documento unico di circolazione, copia delle fatture d’acquisto del carburante quietanzate, l’entità del contributo richiesto e gli estremi per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l’ammontare delle richieste di accesso al fondo sia superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del limite massimo di spesa. I contributi di cui sopra non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Vengono contestualmente abrogare le previsioni di cui all’articolo 3, commi 6-bis e 6-ter, D.L. 50/2022. Le disposizioni di cui sopra si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Articolo 9-terDisposizioni urgenti in materia di sport È istituito nello stato di previsione del Mef, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del CdM, un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022, per finanziare l’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota delle risorse, fino al 50% della dotazione complessiva del fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria. Con Decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro 30 giorni dal 22 settembre 2022, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuare anche a campione.
Articolo 11Gestore dei servizi energetici e ulteriori interventi in materia di elettricità Viene prorogato al 30 giugno 2023 il meccanismo di compensazione introdotto con l’articolo 15-bis, comma 1, D.L. 4/2022, c.d. Decreto Sostegni-ter. Inoltre, è previsto che nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies, cod. civ. e che hanno ceduto l’energia elettrica immessa in rete a imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, ai fini dell’applicazione del meccanismo di compensazione a 2 vie sul prezzo dell’energia, rilevano esclusivamente i contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario. Viene, infine, previsto che, per l’energia elettrica immessa in rete nell’anno 2023, rilevano esclusivamente i contratti stipulati prima del 5 agosto 2022.
Articolo 12Welfare aziendale Per il solo periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, Tuir, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 600 euro.
Articolo 13Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità Viene prevista, per sostenere le imprese agricole di cui all’articolo 2135, cod. civ., comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, iscritte nel Registro Imprese o nell’Anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell’evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, la possibilità di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5, D.Lgs. 102/2004. Ne deriva che, nei limiti dell’entità del danno, accertato nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a scelta delle Regioni, tenuto conto delle esigenze e dell’efficacia dell’intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili: a) contributi in conto capitale fino all’80% del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 32, Regolamento (UE) 1305/2013, il contributo può essere elevato fino al 90%; b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell’anno in cui si è verificato l’evento dannoso e per l’anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato: 1) 20% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 32, Regolamento (UE) 1305/2013; 2) 35% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell’ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all’evento inerenti all’impresa agricola; c) proroga delle operazioni di credito agrario; d) agevolazioni previdenziali. Tali agevolazioni possono essere concesse anche per i danni alle produzioni e alle strutture ammissibili all’assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. Le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini stabiliti all’articolo 6, comma 1, D.Lgs. 102/2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro 60 giorni decorrenti dal 10 agosto 2022, per gli eventi calamitosi le cui manifestazioni sono terminate a tale data.
Articolo 20Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all’articolo 1, comma 121, L. 234/2021, è incrementato dell’1,2%. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Articolo 21Anticipo della rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre 2022 È stabilito, in via eccezionale, che: a) il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all’articolo 24, comma 5, L. 41/1986, per l’anno 2021 è anticipato al 1° novembre 2022; b) nelle more dell’applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima del 10 agosto 2022, del 2%, calcolato con le stesse modalità di cui all’articolo 1, comma 478, L. 160/2019. L’ incremento non rileva, per l’anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito; inoltre, è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all’importo di 2.692 euro. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore a tale importo e inferiore a tale limite aumentato dell’incremento in oggetto l’incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del limite maggiorato. Resta fermo che ai fini della rivalutazione delle pensioni per l’anno 2022 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell’incremento transitorio in oggetto che non rileva a tali fini e cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022.
Articolo 21-bisModifiche al limite di impignorabilità delle pensioni Modificando l’articolo 545, comma 7, c.p.c., viene previsto che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dai commi 3, 4 e 5, nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Articolo 22Estensione ad altre categorie di lavoratori dell’indennità una tantum L’indennità di cui all’articolo 31, D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino al 17 maggio 2022 non hanno beneficiato dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, L. 234/2021, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps. L’indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell’indennità di cui agli articoli 31, comma 1 e 32, D.L. 50/2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps fino al 17 maggio 2022. Vien modificata l’indennità prevista dall’articolo 32, D.L. 50/2022, per i pensionati, riconoscendola ai soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° luglio 2022 e reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro, l’Inps corrisponde d’ufficio con la mensilità di luglio 2022 un’indennità una tantum pari a 200 euro. Infine, integrando il comma 12 dell’articolo 32, D.L. 50/2022, è previsto che l’indennità è erogata automaticamente in favore dei collaboratori sportivi che siano stati beneficiari di almeno una delle indennità previste dall’articolo 96, D.L. 18/2020, dall’articolo 12, D.L. 104/2020, dagli articoli 17, comma 1, e 17-bis, comma 3, D.L. 137/2020, dall’articolo 10, commi da 10 a 15, D.L. 41/2021 e dall’articolo 44, D.L. 73/2021.
Articolo 23-bisProroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli under 14 Modificando l’articolo 10, comma 1-ter, D.L. 24/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 52/2022, viene prorogata al 31 dicembre 2022 la previsione per cui i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Articolo 25Bonus assistenza psicologica Viene incrementato, per l’anno 2022, a 25 milioni di euro, rispetto gli originari 10 milioni di euro, il fondo istituito dall’articolo 1-quater, comma 3, quarto periodo, D.L. 228/2021, per l’erogazione, a cura delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano di un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi. Il contributo è stabilito nell’importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro.
Articolo 25-bisProroga del lavoro agile per i lavoratori del settore privato Modificando l’articolo 10, comma 2-bis, D.L. 24/2022, viene prorogato al 31 dicembre 2022 la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23, L. 81/2017, ai lavoratori del settore privato in forza di un rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
Articolo 33-terSemplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell’articolo 121, D.L. 34/2020 Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 121, comma 6, D.L. 34/2022, è previsto che Il recupero del credito, nel caso in cui sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, è effettuato nei confronti del beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1, D.Lgs. 472/1997, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi. La modifica, con cui è stata previsto il dolo o la colpa grave, si applica esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’articolo 119 e di cui all’articolo 121, comma 1-ter, D.L. 34/2020. Per effetto del nuovo comma 1-bis.2, introdotto nell’alveo dell’articolo 121, D.L. 34/2020, è previsto che per i crediti sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni previste, il cedente, a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, Tub, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64, Tub, ovvero da imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 209/2005 e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido di cui al comma 6 dell’articolo 121, D.L. 34/2020, ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter.
SPECIALE Decreto Aiuti-ter

Il D.L. 144/2022, c.d. Decreto Aiuti-ter, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

ArticoloContenuto
Articolo 1Contributo straordinario imprese energivore e gasivore Vengono previsti alcuni crediti per contrastare il caro del costo dell’energia e del gas. Credito imprese energivore Alle imprese energivore di cui al Decreto Mise 21 dicembre 2017 i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del III trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica. Credito imprese gasivore Alle imprese a forte consumo di gas naturale, individuate in quelle che operano in uno dei settori di cui all’Allegato 1 al Decreto del Ministro della transizione ecologica 541/2021 e ha consumato, nel primo I solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del D.M. 541/2021, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Crediti imprese non energivore e non gasivore Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al III trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Alle imprese diverse da quelle gasivore, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al III trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Ai fini della fruizione, ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca nel III trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel III trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022. ARERA, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore. Utilizzo dei crediti di imposta I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione e non si applicano i limiti di cui: – all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007; e – all’articolo 34, L. 388/2000. I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. I crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, Tub, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64, Tub ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35, D.Lgs. 241/1997, dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), D.P.R. 322/1998 e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf. I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Adempimenti Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari dei crediti, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dal 24 settembre 2022. Proroga utilizzo crediti II trimestre Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 6, commi 6 e 7, D.L. 115/2022, convertito con modifiche dalla L. 142/2022, è prorogato al 31 marzo 2023 il termine di utilizzo dei crediti riconosciuti per gas ed energia.
Articolo 2Credito per l’acquisto dei carburanti alle imprese agricole e della pesca Viene riconosciuto, alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel IV trimestre solare dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’Iva. Il contributo è riconosciuto anche alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel IV trimestre solare dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali. Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Utilizzo del credito Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel termine del 31 marzo 2023 e non si applicano i limiti di cui: – all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007; e – all’articolo 34, L. 388/2000. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, Tub, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64, Tub ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35, D.Lgs. 241/1997, dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), D.P.R. 322/1998, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf. Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Adempimenti Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dal 24 settembre 2022.  
Articolo 3Garanzie SACE Al fine di supportare ulteriormente la liquidità delle imprese, le garanzie prestate da SACE ai sensi dell’articolo 15, D.L. 50/2022, sono concesse, a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime de minimis, nei casi in cui il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non superi, al momento della richiesta di garanzia, il rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso, fermo restando che il costo del finanziamento dovrà essere limitato al recupero dei costi e essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei soggetti eroganti. Ai fini dell’accesso gratuito alla garanzia, i soggetti finanziatori sono tenuti a indicare, in sede di richiesta, nonché nel contratto di finanziamento stipulato, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari. Con riferimento alle misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE, l’ammontare garantito del finanziamento, di cui all’articolo 15, comma 5, D.L. 50/2022, può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 12 mesi per le pmi e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro, a condizione che il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia, ai sensi dell’articolo 17, § 1, lettera a), Direttiva 2003/96/CE e che tale fabbisogno sia attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del D.P.R. 445/2000. Con riferimento alle misure temporanee di sostegno alla liquidità delle pmi, la garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, su finanziamenti individuali successivi al 24 settembre 2022 e destinati a finalità di copertura dei costi d’esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, può essere concessa, a titolo gratuito e nella misura massima dell’80% dell’importo dell’operazione finanziaria, in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza.
Articolo 4Accise e Iva sui carburanti A decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022: a) le aliquote di accisa, di cui all’Allegato I, D.Lgs. 504/1995, sono così rideterminate: 1) benzina: 478,40 euro per mille litri; 2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri; 3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi; 4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo; b) l’aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%. In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota sul gasolio usato come carburante, l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al D.Lgs. 504/1995, non si applica per il periodo dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022. Adempimenti Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all’articolo 25, comma 1, D.Lgs. 504/1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui all’articolo 25, comma 2, lettera b), D.Lgs. 504/1995, trasmettono, entro il 10 novembre 2022, all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui sopra usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30 ottobre 2022. La comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell’applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa è disposta la proroga dell’applicazione delle aliquote. Se non viene disposta la proroga, per la mancata comunicazione delle giacenze si applica la sanzione di cui all’articolo 50, comma 1, D.Lgs. 504/1995, sanzione che si applica anche in caso di invio con dati incompleti o non veritieri.
Articolo 7Disposizioni urgenti in materia di sport Le risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 369, L. 205/2017, sono incrementate di 50 milioni di euro per il 2022, da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine. Con Decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro 30 giorni decorrenti dal 24 settembre 2022, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
Articolo 8Disposizioni urgenti in favore degli enti del Terzo settore Al fine di sostenere gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità, è istituito un Fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per l’anno 2022, per il riconoscimento, nei predetti limiti di spesa, di un contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti per l’energia termica ed elettrica nell’analogo periodo 2021. Al fine di sostenere gli enti iscritti al Runts, le Odv e le Aps coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54, D.Lgs. 117/2017 e le Onlus di cui al D.Lgs. 460/1997, iscritte alla relativa Anagrafe e non ricompresi tra quelli di cui sopra, è istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2021 per la componente energia e il gas naturale. Con D.P.C.M., di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 24 settembre 2022, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, le relative modalità di erogazione nonché le procedure di controllo. I contributi non sono cumulabili tra loro e non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
Articolo 11Contributo energia e gas per cinema, teatri e istituti e luoghi della cultura Al fine di mitigare gli effetti dell’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101, D.Lgs. 42/2004, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2022. Con Decreto del Ministro della cultura, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 24 settembre 2022, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse. Il contributo non è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal Capo I.
Articolo 12Rifinanziamento del Fondo destinato all’erogazione del bonus trasporti Il Fondo di cui all’articolo 35, comma 1, D.L. 50/2022, è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2022.
Articolo 14Disposizioni per il sostegno del settore del trasporto È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare: – nel limite di 85 milioni di euro, al sostegno del settore dell’autotrasporto di merci di cui all’articolo 24-ter, comma 2, lettera a)  D.Lgs. 504/1995; e, – nel limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 285/2005, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del Regolamento (CE) 1073/2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle Regioni e dagli enti locali, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della L. 218/2003. Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Mef, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 24 settembre 2022, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
Articolo 15Contributo una tantum in favore degli istituti di patronato È concesso un contributo una tantum, pari a 100 euro per ciascuna sede centrale, regionale e provinciale e zonale, riconosciuta al 24 settembre 2022, a parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas. Il contributo è riconosciuto, previa presentazione di istanza contenente l’elenco delle sedi per le quali si chiede il contributo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da presentarsi entro 30 giorni decorrenti dal 24 settembre 2022.
Articolo 18Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti Con esclusione dei lavoratori domestici, è riconosciuta ai lavoratori dipendenti, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non superiore a 1.538 euro, e che non siano titolari dell’indennità prevista dall’articolo 19, D.L. 144/2022 (vedi infra), per il tramite dei datori di lavoro, con la retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro. Tale indennità: 1. è riconosciuta una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16, D.L. 144/2022; 2. spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps); 3. non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali. Le aziende, sempre nel mese di novembre 2022, potranno compensare il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità mediante Uniemens secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Inps.
Articolo 19Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti Viene inoltre previsto il riconoscimento, da parte dell’Inps, dell’indennità una tantum pari a 150 euro in favore dei seguenti soggetti: 1. residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro; per computo del reddito sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata; 2. lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 32, comma 8, D.L. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 91/2022, che al 24 settembre 2022 abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro; l’indennità sarà erogata nel mese di novembre 2022; 3. percettori delle prestazioni previste dagli articoli 1 e 15, D.Lgs. 22/2015; 4. percettori, nel 2022, dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all’articolo 32, L. 264/1949; 5. titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409, c.p.c. e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti siano attivi alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022, e che siano iscritti alla gestione separata Inps. L’indennità è corrisposta, a domanda dell’interessato e non in via automatica, esclusivamente ai soggetti che abbiano un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021; 6. beneficiari di una delle indennità previste dall’articolo 10, commi da 1 a 9, D.L. 41/2021, e collaboratori sportivi come individuati dall’articolo 32, comma 12, secondo periodo, D.L. 50/2022; 7. lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate (reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021); 8. lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati, (reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021); 9. beneficiari delle indennità una tantum di cui all’articolo 32, commi 15 e 16, D.L. 50/2022; 10. nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.
Articolo 20Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi L’indennità una tantum prevista dal decreto di cui all’articolo 33, D.L. 50/2022, è incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
Articolo 21Recupero prestazioni indebite in materia pensionistica Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica delle situazioni reddituali, incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche, relative al periodo d’imposta 2020, è avviato entro il 31 dicembre 2023; le verifiche per prestazioni collegate al reddito (relative al periodo d’imposta 2019) sono avviate entro il 31 dicembre 2023.
Articolo 37Norme in materia di delocalizzazione o cessione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi È stata modificata la disciplina relativa alle delocalizzazioni contenuta nella L. 234/2021: a) sono nulli i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione prima dello scadere del termine di 180 giorni ovvero del minor termine entro il quale è sottoscritto il piano; b) il piano per limitare le ricadute occupazionali deve essere discusso entro 120 giorni; c) in caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all’articolo 2, comma 35, L. 92/2012 innalzato del 500%. In caso di sottoscrizione del piano il datore di lavoro comunica mensilmente ai sindacati lo stato di attuazione, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese; d) sono fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi di cui all’articolo 51, D.Lgs. 81/2015. In caso di cessazione definitiva dell’attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 40% di quello impiegato mediamente nell’ultimo anno, a livello nazionale o locale ovvero nel reparto oggetto della delocalizzazione o chiusura, l’azienda è tenuto alla restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi e ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attività di cui alla presente disposizione, e rientranti fra quelli oggetto di iscrizione obbligatoria nel registro aiuti di Stato, percepiti nei 10 anni antecedenti l’avvio della procedura medesima, in proporzione alla percentuale di riduzione del personale.
Articolo 38Proroga riversamento del credito di imposta R&S Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 5, comma 9, D.L. 146/2021, il termine per la proceduta di riversamento del credito di imposta R&S non spettante è prorogato al 31 ottobre 2022.
Articolo 40Proroga spazi all’aperto Viene prorogata al 31 dicembre 2022 la previsione di cui all’articolo 9-ter, comma 5, D.L. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori) per cui la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5, L. 287/1991, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146, D.Lgs. 42/2004.
Articolo 41Regime fiscale navi iscritte nel Registro internazionale Vengono apportate alcune modifiche al D.L. 457/1997 concernente la disciplina relative alle navi adibite alla navigazione internazionale. Registro internazionale Nel Registro internazionale sono iscritte, a seguito di autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le navi che effettuano attività di trasporto marittimo, inteso come trasporto via mare di passeggeri o merci tra porti, tra un porto e un impianto o una struttura in mare aperto, nonché quelle che svolgono attività assimilate al trasporto marittimo, quali: a) navi che forniscono assistenza alle piattaforme offshore, quali le unità che prestano servizi antincendio, di trasporto di materiali e personale tecnico; b) navi d’appoggio quali le navi che prestano servizi di rimorchio d’alto mare, servizio antincendio e servizio antinquinamento; c) navi posacavi che effettuano l’installazione e l’attività di manutenzione degli strati di cavi e di tubi; d) navi da ricerca scientifica e sismologica ovvero che effettuano attività di installazione e manutenzione in mare aperto; e) draghe che, oltre alle attività di dragaggio, effettuano anche attività di trasporto del materiale dragato; f) navi di servizio che forniscono altre forme di assistenza o servizi di salvataggio in mare che operino in contesti normativi nell’Unione Europea simili a quello del trasporto marittimo dell’Unione Europea in termini di protezione del lavoro, requisiti tecnici e sicurezza e che operino nel mercato globale. Ai fini istruttori propedeutici al rilascio dell’autorizzazione all’iscrizione nel Registro internazionale o all’annotazione nell’elenco di cui all’articolo 6-ter, comma 2, D.L. 457/1997, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili acquisisce dal proprietario o dall’armatore di ogni nave una dichiarazione di impegno a rispettare i limiti previsti dagli orientamenti marittimi, corredata dalla pertinente documentazione tecnica della nave. Estensione agevolazioni fiscali e contributive Viene estesa l’applicazione delle agevolazioni di cui agli articoli 4, 6 e 9-quater, D.L. 457/1997, alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione in Italia, che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate. Per l’accesso ai benefici le navi devono essere annotate, su istanza delle imprese di navigazione, in apposito elenco tenuto presso il Ministero delle e della mobilità sostenibili. L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali si applica solo a condizione che sussista l’obbligo del versamento degli stessi nel rispetto di quanto disciplinato all’articolo 11, § 4, Regolamento (CE) 883/2004. Ai sensi di quanto previsto dal nuovo articolo 6-quater, D.L. 457/1997, le agevolazioni di cui agli articoli 4, 6 e 9-quater, D.L. 457/1997, si applicano a condizione che le navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo costituiscano almeno il 25% del tonnellaggio della flotta dell’impresa. Qualora la quota di tonnellaggio delle navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo della flotta dell’impresa sia inferiore o pari al 60%, fermo restando il limite minimo del 25%, l’impresa è obbligata a mantenere o aumentare tale quota. Qualora la quota di tonnellaggio sia superiore al 60%, l’impresa è obbligata esclusivamente a garantire che la quota di tonnellaggio delle navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo risulti comunque superiore al 60% l’impresa è obbligata esclusivamente a garantire che la quota di tonnellaggio delle navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo risulti comunque superiore al 60%. Proventi ammessi alla detassazione Il nuovo articolo 6-quinquies, D.L. 457/1997, stabilisce che la concorrenza alla formazione del reddito in misura pari al 20%, come previsto dal precedente articolo 4, comma 2, D.L. 457/1997, si applica in relazione al reddito derivante: a) dai proventi principali risultanti dalle attività di trasporto marittimo, quali i proventi derivanti dalla vendita di biglietti o tariffe per il trasporto merci e, in caso di trasporto di passeggeri, dalla locazione di cabine nel contesto del viaggio marittimo e dalla vendita di alimenti e bevande per il consumo immediato a bordo; b) dallo svolgimento delle attività assimilate a quelle di trasporto marittimo; c) dallo svolgimento delle attività accessorie derivanti da attività di trasporto marittimo, a condizione che in ciascun esercizio i relativi ricavi di competenza non superino il 50% dei ricavi totali ammissibili derivanti dalla utilizzazione della nave, nel qual caso la detassazione non si rende applicabile alla quota eccedente il 50%. I proventi dei contratti non collegati al trasporto marittimo, quali l’acquisizione di autovetture, bestiame e beni immobili, costituiscono proventi non ammissibili ai fini della detassazione. Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Mef, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 24 settembre 2022, sono individuate le attività accessorie di cui alla lettera c) di cui sopra, nonché le modalità di acquisizione da parte dell’impresa, presso società controllate, controllanti, sottoposte a comune controllo o collegate, dei servizi a terra, come le escursioni locali e il trasporto parziale su strada, inclusi nel pacchetto di servizi complessivo. I redditi derivanti dalle attività di cui sopra devono essere differenziati e tenuti in contabilità separata. Infine, viene previsto che alle operazioni fra le società, il cui reddito è determinato anche parzialmente ai sensi dell’articolo 4, comma 2, D.L. 457/1997, e le altre imprese, anche se residenti nel territorio dello Stato, si applica, ricorrendone le altre condizioni, il principio del valore di mercato di cui all’articolo 9, Tuir. Applicazione della detassazione al noleggio a tempo o a viaggio nonché a quello a nudo Vengono introdotti 2 nuovi articoli con cui vengono definiti i criteri al rispetto dei quali si rende applicabile la detassazione di cui all’articolo 4, comma 2, D.L. 457/1997 ai noleggi a tempo o a viaggio di navi, nonché al noleggio di navi a scafo nudo. Ai sensi del nuovo articolo 6-sexies, D.L. 457/1997, la detassazione si applica all’attività delle navi prese a noleggio a tempo o a viaggio se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) se le navi sono noleggiate a tempo o a viaggio con attrezzature ed equipaggio forniti da altre imprese, il beneficiario conta nella propria flotta anche navi per cui assicura la gestione tecnica e del personale e tali navi costituiscono almeno il 20% del tonnellaggio della flotta; b) la quota di navi noleggiate a tempo o a viaggio che non sono registrate in uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo non supera il 75% della flotta del beneficiario ammissibile al regime; c) almeno il 25% dell’intera flotta del beneficiario battente bandiera di Stati appartenenti allo Spazio economico europeo. Fermo restando quanto previsto in tema di quota minima prevista dall’articolo 6-quater, D.L. 457/1997, nei casi di cui sopra il beneficiario è tenuto a mantenere o aumentare la quota di navi di proprietà o locate a scafo nudo battenti bandiera dello Spazio economico europeo rispetto al totale della propria flotta. Ai sensi del nuovo articolo 6-septies, D.L. 457/1997, la detassazione si rende applicabile all’esercizio delle attività di locazione a scafo nudo nel rispetto delle seguenti condizioni: a) i contratti di locazione a scafo nudo sono limitati a un periodo massimo di 3 anni; b) l’attività di locazione a scafo nudo corrisponde a un eccesso temporaneo di capacità connessa ai servizi di trasporto marittimo del beneficiario; c) almeno il 50% della flotta ammissibile continua a essere gestito dal beneficiario. Le condizioni di cui sopra non si applicano all’attività di locazione a scafo nudo posta in essere tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo di imprese in uno Stato dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo.
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