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NOTIZIE IN SINTESI
Operato lo sgravio contributivo per il settore viaggi
Chiarimenti in tema di R&S
Pubblicata la circolare su deduzioni e detrazioni in dichiarazione
Semplificazioni in materia di dichiarazione Irap
Il regime 398 è sempre ispirato al principio di cassa
NEWS E INFORMATIVE
Decorre dal 1° agosto la sospensione feriale dei termini
Bonus carburante: i chiarimenti dell’Agenzia
Consumo di gas per uso civile e industriale: l’Agenzia delle entrate chiarisce l’applicazione dell’aliquita Iva agevolata al 5%
Pubblicata la modulistica per le raterizzazioni semplificate per debiti complessivi fino a 120.000 euro
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: dal 15 luglio 2022 la definitiva entrata in vigore
Sconto in fattura bonus edilizi: la mancata indicazione in fattura blocca la cessione
SCADENZIARIO
Principali scadenze dal 1 settembre 2022 al 15 settembre 2022
NOTIZIE IN SINTESI
OPERATIVO LO SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER IL SETTORE VIAGGI
Si può richiedere sulla piattaforma Inps fino al 9 settembre 2022, lo sgravio contributivo totale per 5 mesi previsto per datori di lavoro privati del settore agenzie viaggi e tour operator, senza limitazioni di dimensione aziendale.
(Inps, circolare n. 89 del 27 luglio 2022)
CHIARIMENTI IN TEMA DI R&S
Con risoluzione n. 41 del 26 luglio 2022 l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sul credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Rifacendosi a un parere tecnico del Mise, l’Agenzia delle entrate chiarisce che le attività di ideazione e prototipia di beni rientranti nel comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell’occhialeria e quella successiva di produzione, non rientrano tra le attività di ricerca e sviluppo agevolabili con il credito d’imposta previsto dall’articolo 3, D.L. 145/2013.
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 41 del 26 luglio 2022)
PUBBLICATA LA CIRCOLARE SU DEDUZIONI E DETRAZIONI IN DICHIARAZIONE
Con la circolare n. 24 pubblicata il 7 luglio l’Agenzia delle entrate, come ogni anno, interviene in tema di deduzioni e detrazioni nella compilazione della dichiarazione dei redditi, raccogliendo al contempo i documenti di prassi e le istruzioni utili per la presentazione. In particolare la circolare contiene chiarimenti circa le spese che danno diritto a detrazioni, deduzioni d’imposta e crediti d’imposta e gli altri elementi che rilevano ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi, nonché ai fini dell’apposizione del visto di conformità.
(Agenzia delle entrate, circolare n. 24 del 7 luglio 2022)
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE IRAP
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 40 del 15 luglio 2022 ha chiarito che le dichiarazioni Irap relative al periodo di imposta 2021, possono essere compilate secondo le regole attualmente fornite nelle istruzioni per la compilazione del modello 2022.
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 40 del 15 luglio 2022)
IL REGIME 398 È SEMPRE ISPIRATO AL PRINCIPIO DI CASSA
Con una recente sentenza della Corte di Cassazione – ordinanza n. 22440/2022 – i giudici della Suprema Corte hanno censurato le indicazioni fornite con la circolare n. 18/E/2018, esprimendo il concetto per cui il principio di cassa governa sempre il regime forfettario 398/1991.
(Corte di Cassazione, ordinanza n. 22440 del 15 luglio 2022)
NEWS E INFORMATIVE
DECORRE DAL 1° AGOSTO LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI
Anche per il 2022, decorre dal 1° agosto il c.d. “periodo feriale”, ovvero il lasso temporale durante il quale, ai sensi della L. 742/1969, si determina la sospensione dei termini relativi ai procedimenti di giustizia civile, amministrativa e tributaria.
Secondo la norma, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
Ne consegue che:
• i termini già decorsi prima di tale periodo si interrompono e restano sospesi sino al 31 agosto compreso;
• i termini che decorrono durante tale periodo sono di fatto differiti al 1° settembre.
La sospensione, tuttavia, non opera per tutti gli adempimenti; è quindi necessario avere ben chiari quali siano quelli sospesi e soprattutto quelli che non lo sono.
Termini sospesi
Proposizione ricorso e reclamo
Costituzione in giudizio (presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria)
Deposito di memorie e documenti
Proposizione appello
Definizione degli atti in acquiescenza
Definizione delle sole sanzioni in misura ridotta, proseguendo la lite sul tributo, oppure definizione dell’atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni
Strettamente dipendenti e connessi alla sospensione dei termini processuali sono anche gli istituti della definizione agevolata delle sanzioni e della rinuncia all’impugnazione, rispettivamente disciplinati dall’articolo 17, comma 2, D.Lgs. 472/1997 e dall’articolo 15, D.Lgs. 218/1997, norme che riconnettono gli effetti premiali ivi contenuti alla circostanza che il pagamento intervenga “entro i termini di proposizione del ricorso”.
Pertanto, la sospensione dei termini processuali e il conseguente “slittamento” dell’eventuale proposizione del gravame, consente al contribuente di disporre di ulteriori 31 giorni per effettuare i pagamenti utili alla definizione della controversia.
Accertamento con adesione
La presentazione dell’istanza di accertamento con adesione comporta la proroga di 90 giorni del termine per l’impugnazione dell’atto in relazione al quale si intende contrattare un’adesione: la sospensione feriale esplica i propri effetti anche in relazione alla procedura di accertamento con adesione.
Infatti, per risolvere una disputa giurisprudenziale che aveva reso dubbia l’applicabilità della sospensione feriale, con l’articolo 7-quater, D.L. 193/2016 è stato previsto che i termini di sospensione dell’accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale.
Si tratta pertanto di una sospensione automatica, i cui effetti si verificano a prescindere dall’esito del contraddittorio e dell’eventuale perfezionamento o meno dell’adesione.
Controlli automatizzati
Il Legislatore ha introdotto, attraverso l’articolo 7-quater, comma 17, D.L. 193/2016, la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
Pertanto godono della sospensione i seguenti atti:
Comunicazioni/avvisi bonari relativi alle liquidazioni delle dichiarazioni, ex articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972 Comunicazioni relative al controllo formale della dichiarazione, ex articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973 Esiti relativi alla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata
Questa sospensione non va confusa con quella dei versamenti di imposte e contributi: questi, con riferimento alle scadenze che cadono nel periodo che va dal 1° al 20 agosto, slittano in blocco al 20 agosto (22 agosto quest’anno, in quanto il 20 cade di sabato).
Novità Decreto Ucraina
Diversamente dal passato per il 2022 opera una nuova sospensione definita dal c.d. Decreto Ucraina, articolo 37-quater, D.L. 21/2022. Tale novità prevede che per il periodo compreso tra il 21 maggio e il 31 agosto 2022, il termine per il pagamento delle somme richieste dall’Erario con propria comunicazione relativa ai controlli automatici sulle liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni (imposta sui redditi e Iva), ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta, pagamento necessario ad evitare l’iscrizione a ruolo delle stesse è fissato in 60 giorni, in luogo dei 30 giorni ordinari.
La novità riguarda le comunicazioni di irregolarità il cui termine ordinario di 30 giorni scade successivamente al 21 maggio 2022.
Pertanto, qualora il termine di 60 giorni per il pagamento in unica soluzione cada durante il periodo di sospensione feriale, i termini di decadenza ricominceranno a decorrere dal 4 settembre 2022.
BONUS CARBURANTE: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA
Attraverso la circolare n. 27/E del 14 luglio 2022 l’Agenzia delle entrate ha fornito i propri chiarimenti relativamente al c.d. “bonus carburante”; si tratta di una agevolazione introdotta dall’articolo 2, D.L. 21/2022 il quale ha previsto, soltanto per il periodo d’imposta 2022, al fine di attenuare l’impatto sui lavoratori dell’incremento del costo dei carburanti, la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale, per un ammontare massimo di 200 euro (per ciascun lavoratore).
Questo significa che l’attribuzione di tali buoni non genera tassazione in capo al dipendente che li percepisce.
I chiarimenti
Di seguito si riportano le principali indicazioni di interesse.
Datore di lavoro L’agevolazione è applicabile da parte di datori di lavoro che operano del settore privato, quindi, con esclusione delle P.A.; sono ammessi anche i datori di lavoro che non svolgono attività commerciale e i professionisti.
Il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante in commento è integralmente deducibile dal reddito d’impresa, sempreché l’erogazione di tali buoni sia riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.
Lavoratori In merito alla specifica categoria di lavoratori dipendenti destinatari dei buoni benzina, la disposizione agevolativa in esame non effettua espressamente delle distinzioni e non pone alcun limite reddituale per l’ammissione al beneficio; è necessario che i lavoratori beneficiari dei buoni conseguano reddito di lavoro dipendente.
I buoni possono essere erogati anche “ad personam” (nel senso che non necessariamente devono essere dati a tutti i dipendenti o categorie di dipendenti) e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, sempreché gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato.
Buoni Oltre ai buoni finalizzati ai rifornimenti di carburante per l’autotrazione (come benzina, gasolio, GPL e metano), l’agevolazione riguarda anche i buoni per la ricarica di veicoli elettrici.
Franchigia Il bonus benzina di euro 200 rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista a regime, secondo cui le erogazioni in natura ai dipendenti non sono tassate entro la soglia di 258,23 euro (quindi si tratta di due limiti separati e autonomi).
Il superamento delle soglie (da valutare separatamente) comporta l’integrale tassazione delle erogazioni effettuate a favore del dipendente; l’eventuale eccedenza dei buoni benzina rispetto ai 200 euro può essere assorbita dalla franchigia generale sui beni in natura.
Esempio: se il valore dei buoni benzina è pari a 250 euro e quello degli altri benefit è pari a 200 euro, l’intera somma di 450 euro non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l’eccedenza di 50 euro relativa ai buoni benzina confluisce nell’importo ancora capiente del generico benefit sui beni in natura.
Questo significa che se il datore di lavoro non eroga altri benefit in natura, vi sarà la possibilità di erogare buoni carburante sino al tetto di 458,23 euro.
Periodo di applicazione L’agevolazione opera sino al 12 gennaio 2023, in applicazione delle regole generali del lavoro dipendente; a tal fine occorre ricordare che si deve far riferimento al momento di assegnazione del buono al dipendente, non al suo utilizzo.
CONSUMO DI GAS PER USO CIVILE E INDUSTRIALE: L’AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA AGEVOLATA AL 5%
Con la risposta all’interpello n. 368 del 7 luglio 2022 l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti indicazioni in merito alle disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 1, D.L. 130/2021 (c.d. “Decreto Energia”), convertito con modificazioni dalla L. 171/2021, che riducono temporaneamente al 5% l’aliquota Iva applicabile alle somministrazioni del gas metano per combustione per usi civili e industriali. Con le circolari n. 17/E/2022 e n. 20/E/2022 l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’ambito applicativo di tale agevolazione.
La disposizione agevolata
“In deroga a quanto previsto dal D.P.R. 633/1972 (in seguito Decreto Iva), le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al D.Lgs. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all’aliquota Iva del 5%.
Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota Iva del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021”.
La prima estensione
Il comma 506 dell’articolo 1, L. 234/2021 (“Legge di Bilancio 2022”), senza modificare l’originaria disposizione, proroga la riduzione dell’aliquota Iva al 5% per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, con riferimento alle somministrazioni “contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022”.
La seconda estensione
L’articolo 2, comma 1, D.L. 17/2022 (c.d. “Decreto Energia”), convertito, con modificazioni, dalla L. 34/2022, da ultimo, ha prorogato tale misura anche in relazione al secondo trimestre del 2022, con riferimento alle somministrazioni “contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022”.
La terza estensione
Con l’articolo 2, D.L. 80/2022 tale misura è stata ulteriormente prorogata anche in relazione al terzo trimestre del 2022, con riferimento alle somministrazioni “contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022”.
La riduzione per il gas ad uso autotrazione
Con l’articolo 1-bis, D.L. 21/2022 – nel quale è stato trasfuso, in sede di conversione ad opera della L. 51/2022, l’articolo 1, comma 1, lettera b), D.L. 38/2022 – è stata temporaneamente prevista dal 3 maggio 2022 all’8 luglio 2022 la riduzione dell’aliquota Iva al 5% anche per il gas ad uso autotrazione.
Si tenga presente che, come indicato in precedenza, si tratta di agevolazioni che derogano temporaneamente a una disciplina che ordinariamente prevede l’applicazione dell’aliquota nella misura del 22% e, in taluni casi, del 10%.
La disciplina a regime
• ai sensi del n. 103) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972 è assoggettato all’aliquota Iva del 10% il gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, nonché il gas, gas metano e i gas petroliferi liquefatti destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica, mentre il gas metano per usi industriali diversi dagli anzidetti è ordinariamente assoggettato all’aliquota Iva del 22%;
• in forza del n. 127-bis) della medesima Tabella A, Parte III, alla somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili si applica l’aliquota Iva del 10% limitatamente al consumo di 480 metri cubi annui (riferiti all’anno solare) mentre, in relazione ai consumi per usi civili eccedenti il predetto limite, si applica l’aliquota ordinaria del 22%.
Con la risposta al recente interpello n. 368/E/2022 l’Agenzia delle entrate chiarisce quindi cosa deve intendersi per uso “civile” e per uso “industriale” ai fini dell’applicazione dell’agevolazione in commento. Vediamo di riportare le indicazioni fornite dall’Agenzia in forma di rappresentazione schematica.
Nozione di “usi civili” Per espressa disposizione normativa, la definizione degli “usi” cui è destinato il gas metano deve essere mutuata, anche ai fini della disciplina Iva, dalle disposizioni del “Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative” (c.d. Testo unico delle accise – Tua, D.Lgs. 504/1995). A tale riguardo l’articolo 26, comma 1, Tua stabilisce che: “il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all’autotrazione, é sottoposto ad accisa, con l’applicazione delle aliquote di cui all’allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio”.
La nozione di “usi civili” specificata al comma 2 del citato articolo 26 considera tali: “anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell’impresa, ma ceduti a terzi per usi civili”.
Nozione di “uso industriale” Ai sensi del successivo comma 3, sono invece compresi nella nozione di “uso industriale” gli “impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 11, L. 10/1991, anche se riforniscono utenze civili.
Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti”.
Conclude l’interpello affermando che per quanto sopra evidenziato, l’aliquota Iva ridotta al 5% è applicabile, in via temporanea, sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10%, sia a quelle sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22%. L’aliquota Iva ridotta non può invece estendersi, ribadisce l’Agenzia delle entrate, a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate, quali i servizi accessori o la quota fissa della tariffa, come già chiarito nella circolare n. 2/E/2008, e che, quindi, tali operazioni, diverse da quelle di somministrazione, debbano essere assoggettate all’aliquota Iva ordinaria.
PUBBLICATA LA MODULISTICA PER LE RATEIZZAZIONI SEMPLIFICATE PER DEBITI COMPLESSIVI FINO A 120.000 EURO
L’articolo 15-bis, D.L. 50/2022 convertito dalla L. 91/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”) ha disposto che, a partire dalle domande di dilazione presentate all’Agenzia delle entrate-Riscossione dal 16 luglio 2022, venga elevata da 60.000 a 120.000 euro la soglia di debito per la quale è possibile ottenere una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate (6 anni), senza la necessità di dovere documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà e senza dovere allegare alcuna documentazione.
Al link https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/cittadini/Rateizzazione/ sono disponibili i modelli per fare richiesta di rateizzazione. In aggiunta alla modalità di presentazione tramite Pec o presso gli sportelli è possibile, fare richiesta di rateizzazione direttamente online, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns al servizio “Rateizza adesso”. Il servizio consente di presentare, in completa autonomia, la richiesta di dilazione ricevendo in automatico via e mail un piano di pagamenti fino a 72 rate.
Le novità in vigore dal 16 luglio 2022
Fino allo scorso 15 luglio 2022, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo fossero di importo complessivo inferiore a 60.000 euro, era possibile ottenere una rateizzazione degli importi dovuti senza documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.
Infatti, il modello R1 “Richiesta o proroga di rateizzazione secondo un piano ordinario – Importi fino a 60.000 euro” poteva essere compilato senza allegare alcuna documentazione integrativa.
Dal 16 luglio 2022 è possibile presentare richiesta di rateazione “libera” per importi iscritti a ruolo fino a 120.000 euro.
In particolare, sono disponibili i seguenti nuovi modelli:
• R1 – Richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria importi fino a 120.000 euro per tutti i soggetti;
• R2 – Richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria importi superiori a 120.000 euro per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale;
• R3 – Richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria per importi superiori a 120.000 euro per tutte le persone giuridiche (società, associazioni, enti) e le ditte individuali in contabilità ordinaria;
• R4 – Richiesta o proroga di rateizzazione straordinaria (max 120 rate) – debiti di qualsiasi importo per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato;
• R5 – Richiesta o proroga di rateizzazione straordinaria (max 120 rate) – debiti di qualsiasi importo per le persone giuridiche (società, associazioni, enti) e le ditte individuali in contabilità ordinaria.
Le richieste di rateizzazione per importi superiori a 120.000 euro e quelle di proroga di una rateizzazione di qualsiasi importo, invece, vengono analizzate secondo i parametri dell’Indice di Liquidità (che deve essere inferiore a quello eventualmente già presentato in caso di proroga) e dell’Indice Alfa (il cui valore determina soltanto il numero massimo di rate concedibili).
La decadenza per inadempienza dei piani a causa del mancato pagamento delle rate
La decadenza per inadempienza dal piano di rateizzazione si concretizza a fronte del mancato pagamento di un diverso numero di rate, anche non consecutive, in ragione della data di presentazione dell’istanza, indipendentemente dalla tipologia dell’istanza stessa (ordinaria o straordinaria). Più precisamente:
• per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta ex “zona rossa”), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive;
• per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive;
• per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive;
• per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.
In caso di decadenza per inadempienza:
• per i piani di rateizzazione richiesti prima del 16 luglio 2022 è possibile essere riammessi all’istituto della rateizzazione solo dopo aver regolarizzato l’importo delle rate scadute, calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta di rateizzazione;
• per i piani di rateizzazione richiesti dal 16 luglio 2022 i carichi non potranno essere nuovamente rateizzati.
In caso di decadenza per inadempienza:
• per i piani di rateizzazione richiesti prima del 16 luglio 2022 è possibile essere riammessi all’istituto della rateizzazione solo dopo aver regolarizzato l’importo delle rate scadute, calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta di rateizzazione;
• per i piani di rateizzazione richiesti dal 16 luglio 2022 i carichi non potranno essere nuovamente rateizzati.
La compensazione dei crediti vantati verso le P.A. con i debiti iscritti a ruolo
Il nuovo articolo 28-quater, D.P.R. 602/1973 ha reintrodotto la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati da imprese e professionisti nei confronti della P.A. con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
Nel precedente testo dell’articolo 28-quater era previsto che potessero provvedere alla compensazione solo i crediti commerciali delle imprese: ora la misura è aperta anche per i crediti derivanti da prestazioni professionali.
Per procedere a formalizzare la compensazione è, prioritariamente, indispensabile che l’amministrazione interessata, cioè quella per cui sono stati effettuati i lavori o eseguite le prestazioni professionali, certifichi il credito.
Per richiedere la certificazione è a disposizione la piattaforma informatica del Mef – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – all’indirizzo:
http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml.
Si segnala, inoltre, che la norma prevede ad oggi la compensazione solo dei debiti affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e fino al 31 dicembre 2020. Non rileva la data di notifica della cartella ma la data di affidamento del debito all’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Dal 1° gennaio 2023 sarà possibile compensare i debiti affidati all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2021.
La tipologia dei carichi per i quali è possibile effettuare la compensazione con crediti vantati verso la P.A. è indicata dall’Agenzia delle entrate-Riscossione al link
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/imprese/Compensazioni/CompensazioniConCreditiVersoLaPA/.
CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA: DAL 15 LUGLIO 2022 LA DEFINITIVA ENTRATA IN VIGORE
Il presente lavoro illustra le principali e fondamentali novità introdotte dal D.Lgs. 83/2022, correttivo e integrativo del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022, soffermandosi in particolar modo sulle novità in materia di diritto societario, sulla disciplina della composizione negoziata, sul nuovo istituto del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, sulle modifiche alla procedura di concordato preventivo e le poche integrazioni alla materiale della liquidazione giudiziale.
Articolo Contenuto
Articolo 2, comma 1 lettera a) Nozione crisi
Il decreto correttivo interviene in primo luogo sulla nozione di crisi di impresa.
La crisi viene definita come “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi”.
La nuova nozione ha una prospettiva temporale più ampia rispetto a quanto prefigurato dagli indicatori della crisi individuati precedentemente nel codice. La tempistica risulta ora idonea a intercettare le situazioni di squilibrio con obiettivo finale quello di preservare la continuità aziendale.
Articolo 2, comma 1 lettera h) Grandi imprese e Gruppo di imprese
Abrogata l’originaria lettera g) viene prevista una nova definizione di gruppo di imprese identificato come “l’insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies, cod. civ., esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l’attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto”.
Articolo 2, comma 1 lettera m-bis Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza
Gli strumenti, con l’introduzione della nuova lettera m-bis, vengono definiti come “le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi”. La nuova definizione ricomprende tutti gli strumenti di regolazione della crisi comprese tutte quelle misure volte a ristrutturare le attività del debitore al fine di conseguire il risanamento dell’impresa recependo in tal modo la definizione di ristrutturazione contenuta nell’articolo 2, n. 1, Direttiva 1023/2019.
Articolo 3 Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa
L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
L’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile che risulti adeguato ai sensi dell’articolo 2086, cod. civ., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative. Gli assetti devono consentire di:
a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi;
c) ricavare le informazioni necessarie ed effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
Rappresentano segnali:
a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
c) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
d) l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma 1 (segnalazioni dei creditori pubblici).
Articolo 4 Doveri delle parti
La nuova riformulazione regola con maggiore dettaglio i doveri delle parti e stabilisce che, per l’accesso agli strumenti, debitori e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.
In particolare, al comma 2 è previsto che il debitore ha il dovere di:
a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate;
b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di squilibrio (patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza) di cui all’articolo 12, comma 1, D.Lgs. 14/2019 durante la composizione negoziata;
c) gestire il patrimonio o l’impresa durante i procedimenti nell’interesse prioritario dei creditori.
Articolo 6 Prededucibilità dei crediti
L’articolo 6 fornisce la disciplina relativa alla prededucibilità dei crediti. Si tiene, dunque, conto dell’abrogazione della figura dell’Ocri e dell’introduzione dei nuovi strumenti.
Il novellato articolo 6 dispone che oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:
a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;
c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell’articolo 47;
d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.
La prededucibilità permane anche nell’ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.
Articolo 8 Durata misure protettive
Il novellato articolo 8 prevede che la durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o all’apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo cumulativo di 12 mesi, inclusi rinnovi o proroghe e tenute conto delle misure di cui all’articolo 18, D.Lgs. 14/2019 per la composizione negoziata della crisi.
Articolo 12 Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa
Il nuovo strumento di natura negoziale e stragiudiziale, di cui all’articolo 12 viene concepito per tutte le attività imprenditoriali, comprese quelle di minori dimensioni. È accessibile da tutti gli imprenditori commerciali e agricoli che si trovino in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o insolvenza e, dunque, con il ricorrere dei presupposti soggettivi rappresentati dalla qualità di imprenditore commerciale o agricolo iscritto nel Registro Imprese e oggettivi costituiti dalle condizioni di “squilibrio patrimoniale o economico finanziario, che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza”.
Articolo 16 Requisiti di indipendenza dell’esperto
L’articolo 16 prevede che “l’esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399, cod. civ. e non deve essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista e i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell’imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa né aver posseduto partecipazioni in essa. Chi ha svolto l’incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore se non sono decorsi almeno 2 anni dall’archiviazione della composizione negoziata”. I soggetti che hanno svolto l’incarico di esperto non possono intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore se non dopo il decorso di almeno 2 anni dall’archiviazione della composizione negoziata.
Articolo 20 Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento
Con l’istanza di nomina dell’esperto, o con dichiarazione successivamente presentata con le modalità di cui all’articolo 17, comma 1, cod. civ., l’imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, comma 2 e 3, 2447, 2482-bis, comma 4, 5 e 6 e 2482-ter, cod. civ. e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies, cod. civ.. A tal fine, l’istanza o la dichiarazione sono pubblicate nel Registro Imprese e gli effetti di cui al primo periodo decorrono dalla pubblicazione. A tal fine l’istanza o le dichiarazioni sono pubblicate nel Registro Imprese e gli effetti decorrono dalla pubblicazione.
Se il debitore ha chiesto anche l’applicazione di misure protettive del patrimonio ai sensi degli articoli 18 e 19, la sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento prevista nel comma 1 cessa a partire dalla pubblicazione nel Registro Imprese del provvedimento con il quale il Tribunale dichiara l’inefficacia delle misure richieste, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, o ne dispone la revoca.
Articolo 23 Conclusioni trattative
Il nuovo articolo 23 che riproduce l’articolo 11, D.L. 118/2021 con modifiche solo formali in quanto i possibili esiti sono raggruppati in 2 commi (e non più in 3) a seconda che si tratti o no di soluzioni concordate.
Quando al termine delle trattative è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio di cui al comma 1 dell’articolo 25-quater, le parti possono alternativamente concludere:
- un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi e idoneo a consentire la continuità aziendale;
- un contratto con il contenuto della convenzione di moratoria di cui all’articolo 62, D.Lgs. 14/2019;
- un accordo sottoscritto anche dall’esperto con gli effetti del piano attestato. Bisogna segnalare che, a differenza di quanto previsto nel D.L. 118/2021 non è previsto come effetto l’esenzione dalla revocatoria (ovviamente ordinaria) ma “gli effetti di cui all’articolo 25-bis, comma 5, che tratta dei benefici fiscali. Poiché una tale modifica sarebbe incomprensibile in quanto verrebbe a mancare qualunque interesse dei creditori ad aderire è plausibile che si tratti di un errore nell’indicazione dell’articolo 25-bis in luogo degli articoli 166, comma 3, lettera d) e 324 che garantirebbe l’esenzione dalla revocatoria (ovviamente ordinaria) e dal rischio penale, come, d’altra parte, indicato nella Relazione.
Se all’esito delle trattative non è possibile raggiungere nessun accordo, l’imprenditore può: - proporre domanda di concordato minore ex articolo 74, D.Lgs. 14/2019;
- chiedere la liquidazione dei beni ai sensi dell’articolo 268, D.Lgs. 14/2019;
- proporre la domanda di concordato semplificato liquidatorio di cui all’articolo 25-sexies, D.Lgs. 14/2019;
- per la sola impresa agricola, richiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex articoli 57, 60 e 61, D.Lgs. 14/2019.
Articolo 25-sexies e septies Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio
La nuova disciplina del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è utilizzabile come sbocco della procedura di composizione negoziata della crisi.
Al termine del percorso di composizione negoziata qualora le trattative non abbiano portato a una soluzione di tipo negoziale, l’imprenditore, anche sotto soglia, può accedere alla procedura di concordato semplificato.
Ai fini dell’accesso alla procedura, è necessario che l’esperto nella relazione finale dichiari:
- che le trattative si siano svolte secondo “correttezza e buona fede”;
- le trattative non hanno avuto esito positivo;
- le soluzioni individuate ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 2 lettera b) del Codice non siano praticabili.
Al ricorrere di tali dichiarazioni, l’imprenditore può presentare, nei successivi 60 giorni alla comunicazione della relazione finale di cui all’articolo 17, comma 8, D.Lgs. 14/2019, una proposta di concordato per la cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti di cui all’articolo 39 del Codice.
Il procedimento essendo semplificato non prevede la nomina di un commissario né tantomeno è prevista la figura di un attestatore è invece contemplata la nomina di un ausiliario ex articolo 68, c.p.c., chiamato a fornire il proprio parere in merito alla proposta di concordato formulato dall’imprenditore.
Non è prevista una fase di ammissione alla procedura in quanto la stessa è strutturata in modo da giungere direttamente alla fase di omologazione.
Il debitore non è inoltre tenuto a garantire la percentuale minima di pagamento di almeno il 20% dei creditori chirografari mentre è riconosciuta la possibilità che la proposta possa prevedere anche la suddivisione dei creditori in classi.
Per quanto riguarda il procedimento di omologazione l’unica novità di rilievo è rappresentata dal maggior termine di 45 giorni concesso all’ausiliario per il deposito del parere entro il quale deve essere celebrata l’udienza di omologazione.
Articolo 25-novies Segnalazione dei creditori pubblici qualificati
Ai creditori pubblici qualificati tenuti alla segnalazione già rappresentati dalle Agenzie fiscali e dall’Inps si aggiunge l’Inail. Gli importi che fanno scattare l’obbligo di segnalazione non sono particolarmente elevati ma congrui rispetto alla finalità di indurre l’imprenditore a prendere anticipatamente coscienza di segnali anche solo di pericolo di crisi.
In particolare:
a) per l’Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di 15.000 euro;
2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di 5.000 euro;
b) per l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore all’importo di 5.000 euro;
c) per l’Agenzia delle entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’Iva, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis, D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, superiore all’importo di 5.000 euro;
d) per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di 100.000 euro, per le società di persone, all’importo di 200.000 euro e, per le altre società, all’importo di 500.000 euro.
Le segnalazioni sono inviate a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’Anagrafe tributaria:
a) dall’Agenzia delle entrate, entro 60 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all’articolo 21-bis, D.L. 78/2010;
b) dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1. - Le segnalazioni di cui al comma 1 contengono l’invito alla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17, comma 1, se ne ricorrono i presupposti.
Articolo 40 Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale
Il procedimento per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale si svolge dinanzi al Tribunale in composizione collegiale. Il ricorso deve indicare l’ufficio giudiziario, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura. Per le società, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza è approvata e sottoscritta a norma dell’articolo 120-bis. La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al Registro Imprese. La stessa unitamente ai documenti allegati, è trasmessa al pubblico ufficiale.
Articolo 47 Apertura concordato preventivo
Sull’apertura del concordato preventivo è previsto che il Tribunale debba verificare l’ammissibilità della proposta e la fattibilità economica del piano. Viene precisato, riguardo al concordato liquidatorio, che per fattibilità economica del piano si intende “la non manifesta inettitudine del medesimo a raggiungere gli obbiettivi prefissati”; quanto al concordato in continuità, in merito alla verifica della “ritualità” della proposta, è previsto che la domanda sia ritenuta inammissibile se “il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta, e alla conservazione dei valori aziendali”. Tale disposizione risulta in linea con la giurisprudenza della Cassazione.
Articolo 64-bis Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione
L’articolo 64-bis introduce nell’ordinamento un nuovo strumento di regolazione della crisi: il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (o Pro). Quest’ultimo consiste in una proposta di soddisfacimento dei debiti rivolta ai creditori, suddivisi in classi, senza che questa debba necessariamente rispettare il dettato degli articoli 2740 e 2741, cod. civ. e dunque l’ordine dei privilegi. In ogni caso i lavoratori devono essere soddisfatti entro 30 giorni dell’omologazione che può intervenire solo se tutte le classi votano a favore. È necessaria l’attestazione sulla fattibilità del piano.
Articolo 84 Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano
Dalla nuova formulazione dell’articolo 84 si desume che:
- non vi sono più vincoli finalizzati alla tutela dell’occupazione che condizionino la possibilità di qualificare come in continuità anche la gestione dell’impresa da parte di un soggetto diverso dal debitore, limitandosi a prevedere che la tutela dei posti di lavoro sia perseguita per quanto possibile;
- diviene irrilevante la proporzione tra l’apporto delle risorse derivanti dalla continuazione dell’attività e quelle ottenute dalla liquidazione, essendo sufficiente che i creditori vengano soddisfatti con le prime anche in misura non prevalente;
- per l’ammissibilità del concordato liquidatorio vengono confermati i vincoli relativi all’apporto necessario di risorse esterne e alla misura minima del soddisfacimento complessivo dei chirografari ma si aggiunge che le risorse esterne possono essere distribuite anche in deroga agli articoli 2740 e 2741, cod. civ., purché venga rispettato il limite minimo del 20%;
- si precisa la nozione delle risorse esterne, qualificando tali quelle apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali, definizione che parrebbe inibire all’imprenditore individuale l’accesso al concordato liquidatorio;
- viene abbandonato il principio dell’inderogabile applicazione dell’absolute priority rule (Apr) e quindi di dovere provvedere al soddisfacimento dei creditori in base alla graduazione delle cause legittime di prelazione e dunque si consente anche, in alcuni casi, la distribuzione del valore in base alla relative priority rule (Rpr); così nel concordato in continuità il valore di liquidazione deve essere distribuito in base alla Apr mentre il plusvalore generato dalla continuità può essere distribuito in base alla più flessibile Rpr, assicurandosi che il trattamento di ogni classe sia almeno pari a quello delle classi di pari grado e più favorevole di quello delle classi di grado inferiore. Fanno eccezione i crediti di lavoro che devono essere soddisfatti con la priorità dovuta sia sul valore di liquidazione che su quello prodotto dalla continuità, con la precisazione che deve essere rispettato il dettato dell’articolo 2116, cod. civ. che impone di corrispondere il dovuto ai prestatori di lavoro anche in caso di inadempimento del datore di lavoro nel versamento dei contributi;
- viene confermato che se il concordato prevede la liquidazione del patrimonio o la cessione dell’azienda senza che sia già individuato l’offerente deve essere nominato un liquidatore, mentre se è previsto l’affitto o il trasferimento dell’azienda o di suoi rami, anche prima dell’omologazione, ed è già individuato l’offerente, si procede in base alla disciplina delle offerte concorrenti. Non viene applicata in caso di previsione di trasferimento a offerente già individuato di singoli beni, ritenendosi evidentemente sufficiente la necessità di procedere a procedure competitive.
Articolo 87, comma 3 Contenuto del piano di concordato
Il debitore deposita, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità’ dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l’insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell’impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.
Articolo 88, comma 2 e 2-bis Trattamento dei crediti tributari e contributivi
Nella disposizione sul trattamento dei crediti tributari e contributivi viene chiarito che la relazione del professionista indipendente deve oltretutto attestare, in caso di concordato in continuità, che il trattamento proposto ai soggetti pubblici non è deteriore.
In materia di cram down viene disposto che il Tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell’Amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 109, comma 1, D.Lgs. 14/2019, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta Amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria è conveniente o non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria.
Articolo 92, comma 3 Commissario giudiziale
Il nuovo comma 3 arricchire ulteriormente il complesso compito del commissario giudiziale, ormai non solo dotato di funzioni di ausilio alle valutazioni del giudice e dei creditori. È inoltre previsto che il commissario, a richiesta del debitore, in caso di domanda prenotativa, ma comunque nell’ipotesi in cui siano state concesse misure protettive o cautelari, affianchi il debitore e i creditori nella negoziazione del piano formulando, ove occorra, dia suggerimenti per la sua redazione e quindi svolgendo una funzione simile a quella dell’esperto nella composizione negoziata.
Articolo 94-bis Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale
Completamente innovativo sui contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale. Viene infatti estesa al concordato preventivo la disciplina, già dettata per la negoziazione assistita, per quanto attiene i limiti posti ai creditori. Non possono modificare, unilateralmente, i termini contrattuali, anche rifiutando l’adempimento, per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato. Non possono interferire con la regolare esecuzione dei contratti essenziali per la sola motivazione del mancato pagamento dei crediti pregressi.
Articolo 109 Maggioranza per l’approvazione del concordato
Di particolare rilievo è l’integrazione apportata all’articolo 109 che disciplina la maggioranza per l’approvazione del concordato. Se da un lato è sancita la necessità che il concordato in continuità aziendale debba essere approvato da tutte le classi, (la cui formazione, si ricorda, è obbligatoria) dall’altro tale approvazione viene favorita poiché la proposta si considera approvata da una classe non solo se nella stessa si pronuncia a favore la maggioranza dei crediti ammessi al voto, ma anche se sono risultati favorevoli i 2 terzi dei voti espressi, a condizione che abbia votato almeno il 50% dei crediti ammessi nella stessa.
Una novità è formulata anche per il voto dei creditori privilegiati i quali non sono chiamati a esprimerlo se ne è prevista la soddisfazione in denaro, integralmente ed entro 180 giorni dall’omologazione (termine ridotto a 30 giorni per i titolari di crediti di lavoro), e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In difetto di tali condizioni, i privilegiati votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta e quindi complessivamente votano per l’intero credito.
Articolo 112 Giudizio di omologazione
L’articolo 112 viene integralmente riscritto dal decreto correttivo e presenta diverse novità. In primo luogo, muta il perimetro di valutazione del giudice a seconda che si tratti di un concordato in continuità o liquidatorio ma anche, nel primo caso, a seconda che la proposta sia stata approvata all’unanimità delle classi o a maggioranza delle stesse. Comune a tutte le ipotesi è l’indagine su a) la regolarità della procedura; b) l’esito della votazione; c) l’ammissibilità della proposta; d) la corretta formazione delle classi; e) la parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe. Si tratta di un esame sostanzialmente formale poiché l’unico oggetto di indagine che potrebbe comportare una qualche valutazione, non strettamente giuridica (l’ammissibilità della proposta), è in realtà limitato in quanto la fattibilità è oggetto di altra disposizione e il trattamento dei creditori è anch’esso oggetto di specifica disposizione. Quanto alla fattibilità, per il concordato in continuità l’esame è volto ad accertare se “il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza” (oltre a che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l’attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori); pare potersi ritenere che vi sia una sorta di presunzione di esistenza di ragionevoli prospettive e che solo la prova contraria possa comportare il rigetto della domanda di omologazione. Considerazioni analoghe possono farsi per il concordato non in continuità in quanto l’indagine attiene l’accertamento sulla fattibilità, espressamente intesa, tuttavia, come “non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”.
Quelli indicati sono gli unici controlli che il Tribunale deve compiere in caso di concordato in continuità e quindi pare potersi affermare che il debitore può proporre ai creditori trattamenti diversi rispetto a quelli sopra riportati. Ne consegue anche che nessun controllo deve essere fatto sul contenuto della proposta alle diverse classi in sede di ammissione, posto che non si può bloccare in quella sede la domanda per ragioni che potrebbero non rilevare in sede di omologazione. La correttezza di tale interpretazione pare potersi infatti desumere dalla diversa serie di controlli che il Tribunale deve fare in caso di dissenso di una o più classi, su richiesta del debitore oppure col suo consenso in caso di proposte concorrenti, al fine di pervenire comunque all’omologazione. In particolare, devono sussistere tutte le seguenti condizioni: - che il valore di liquidazione e quello eccedente siano distribuiti nel rispetto delle regole già evidenziate trattando delle ipotesi di applicazione della Apr e della Rpr.
- che nessun creditore riceva più dell’importo del proprio credito;
- che la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta sia approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
L’introduzione della rilevanza del valore di liquidazione ha comportato la specificazione delle ipotesi in cui il Tribunale deve disporre la stima del complesso aziendale nel concordato in continuità.
Articolo 213 Programma di liquidazione (Liquidazione giudiziale)
Il decreto correttivo modifica la disciplina del programma di liquidazione
Vengono ridotti alcuni termini previsti per il programma di liquidazione al fine di restringere i tempi della liquidazione. Entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario e in ogni caso non oltre 150 giorni dalla sentenza dichiarativa dell’apertura della liquidazione giudiziale, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all’approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di 150 giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.
Articolo 216 Modalità della liquidazione
Il terzo comma dello stesso articolo 216 viene riscritto attribuendo al curatore (e non più al giudice) la scelta, da indicarsi nel programma di liquidazione, di proporre che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili.
Articolo 235 Decreto di chiusura
In merito alla chiusura della procedura l’articolo 235, D.Lgs. 14/2019 viene integrato con l’obbligo per il curatore di depositare, insieme all’istanza di chiusura della liquidazione, una relazione finale al fine di consentire sia al giudice che ai creditori e al debitore una valutazione complessiva dell’operato del curatore stesso.
Articolo 255 Azione di responsabilità
Il novellato articolo 255, D.Lgs. 14/2019 prevede che il curatore, autorizzato ai sensi dell’articolo 128, comma 2, D.Lgs. 14/2019, può promuovere o perseguire:
a) l’azione di responsabilità
b) l’azione dei creditori sociali prevista dall’articolo 2394 e dall’articolo 2476, comma 6, cod. civ.;
c) l’azione prevista dall’articolo 2476, comma 8, cod. civ.;
d) l’azione prevista dall’articolo 2497, comma 4, cod. civ.;
e) tutte le altee azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.
Articolo 268 Liquidazione controllata
Per la disciplina della liquidazione controllata si segnala il venir meno della legittimazione del PM a richiederne l’apertura se l’insolvenza riguarda un imprenditore. Si evidenzia l’aumento a 50.000 euro, non più 20.000 euro, dell’importo dei debiti scaduti al di sotto del quale non si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata del debitore persona fisica.
SCONTO IN FATTURA BONUS EDILIZI: LA MANCATA INDICAZIONE IN FATTURA BLOCCA LA CESSIONE
Come chiarito dalla risposta a interpello n. 385 del 20 luglio 2022, la mancata indicazione in fattura, da parte del fornitore, dello sconto concesso al cliente in cambio del credito fiscale, risulta elemento che non può essere successivamente corretto tramite emissione di una nota di variazione, con la conseguenza che la frazione non pagata potrà essere agevolabile sono all’atto del pagamento.
La rettifica della fattura
Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle parti degli edifici visibili dall’esterno è prevista una agevolazione che consente al contribuente di fruire della detrazione in relazione alle spese sostenute (articolo 1, commi 219-223, L. 160/2019); si tratta del cosiddetto “bonus facciate”, che agevola le spese relative ad interventi finalizzati a recuperare la facciata esterna degli edifici che si trovano nelle zone urbanistiche A e B (così come indicate nel D.M. 1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Il bonus concesso a chi effettua i lavori si è ridotto nel corso del tempo:
• in relazione alle spese sostenute nel 2020 e 2021 presentava la portata massima pari al 90% della spesa sostenuta;
• mentre l’ultima Legge di Bilancio ne ha disposto la proroga al periodo d’imposta 2022 consentendo però una più contenuta misura ridotta del bonus, pari al 60%.
Vista la riduzione del beneficio, molti contribuenti hanno provveduto ad innescare entro la fine del 2021 il presupposto per poterne beneficiare, ossia procedere al pagamento del 10% della fattura emessa dall’impresa a cui sono stati appaltati i lavori, lavori che poi nella maggior parte dei casi sono stati realizzati successivamente.
La questione esaminata nell’interpello riguarda una fattura emessa dall’impresa che ha eseguito i lavori senza indicazione dello sconto: secondo l’Agenzia delle entrate, poiché l’unico elemento che si desidera rettificare della fattura emessa è lo “sconto”, mentre corrispettivo e Iva addebitati sono corretti, non vi sono le condizioni per emettere una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’articolo 26, D.P.R. 633/1972 e conseguentemente per riemettere un nuovo documento completo. La conseguenza è che l’emissione di una fattura senza indicazione dello sconto non può essere successivamente corretta, bloccando quindi la possibilità di gestire il bonus tramite sconto in fattura.
Questo implica l’impossibilità in capo al committente (beneficiario del bonus) di perfezionare l’opzione per il contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo.
Tale chiarimento coinvolge tutte le fatture per le quali i contribuenti intendono beneficiare dello sconto in fattura (quindi anche per il 110%).
Al verificarsi di tale evenienza, l’Agenzia delle entrate indica il seguente comportamento quale soluzione per arginare le conseguenze del problema concreto:
• con riferimento al 10% del corrispettivo pagato nel 2021 il contribuente può fruire nella propria dichiarazione dei redditi della detrazione dall’imposta lorda nella misura del 90% di tale importo;
• il restante 90% del corrispettivo documentato con la citata fattura, se pagato entro il 2022, potrà alternativamente essere portato in detrazione (necessariamente applicando la nuova misura del bonus pari al 60%) ovvero ceduto (previa comunicazione di opzione per la cessione del credito).
SCADENZIARIO
PRINCIPALI SCADENZE DAL 1 SETTEMBRE AL 15 SETTEMBRE 2022
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1 settembre al 15 settembre 2022, con il commento dei termini di prossima scadenza.
Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
SCADENZE FISSE | |
15 settembre | Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro. Fatturazione differita Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro. |