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NEWS E INFORMATIVE
- Speciale Decreto Aiuto (p.2)
- Speciale Conversione Decreto Ucraina (p.9)
SCADENZIARIO
- Principali scadenze dal 31 maggio 2022 al 15 giugno 2022 (p.21)
NEWS E INFORMATIVE
SPECIALE DECRETO AIUTO
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022, il D.L. 50/2022, c.d. Decreto Aiuti, con il quale il Governo ha introdotto misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.
Articolo | Contenuto |
Articolo 2 | Incremento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale Vengono innalzati i seguenti crediti di imposta: – articolo 4, D.L. 21/2022 – dal 20 al 25%; – articolo 5, D.L. 17/2022 – dal 20 al 25%; – articolo 3, comma 1, D.L. 21/2022 – dal 12 al 15%. |
Articolo 3 | Credito d’imposta per gli autotrasportatori È previsto, nei confronti delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto di cui all’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), D.Lgs. 504/1995, un credito di imposta, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel I trimestre 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività, al netto dell’Iva, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, inoltre, non si applicano i limiti di cui: – all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e – all’articolo 34, L. 388/2000. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. Il credito si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. |
Articolo 4 | Estensione credito d’imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale Viene introdotto il nuovo articolo 15.1. al D.L. 4/2022, prevedendo, per le imprese a forte consumo di gas naturale, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un credito di imposta, pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas, consumato nel I trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Si considera impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all’allegato 1, D.M. 541/2021 e ha consumato, nel i trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, D.M. 541/2021, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, entro il 31 dicembre 2022 e non si applicano i limiti di cui: – all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007; e – all’articolo 34, L. 388/2000. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap non porti al superamento del costo sostenuto. Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, Tub, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64, Tub, ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35, D.Lgs. 241/1997, dai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del Regolamento di cui al D.P.R. 322/1998, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32, D.Lgs. 241/1997. Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 122-bis, D.L. 34/2020, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all’articolo 121, commi da 4 a 6, D.L. 34/2020. |
Articolo 8 | Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo In applicazione degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è ammissibile la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. Ai medesimi soggetti, beneficiari dei suddetti aiuti, è altresì consentita la vendita in rete dell’energia elettrica prodotta. La disposizione si applica anche alle misure di aiuto in corso al 18 maggio 2022, incluse quelle finanziate a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue. |
Articolo 14 | Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici Modificando l’articolo 119, comma 8-bis, D.L. 34/2020, viene previsto che per gli interventi effettuati su unità immobiliari (villette) dalle persone fisiche, il c.d. superbonus, spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai fini del c.d. superbonus. Viene modificato anche l’articolo 121, comma 1, D.L. 34/2020, prevedendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64, D.Lgs. 385/1993, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2 –quinquies, D.Lgs. 58/1998, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. |
Articolo 15 | Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da Sace Sace, al fine di consentire alle imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative, derivanti dalla guerra in Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione Europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russia e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione russa, concede, fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, ivi inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi attuale. Ai fini dell’accesso alla garanzia l’impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sull’attività d’impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di Bielorussia o nella Repubblica ucraina, ovvero che l’attività d’impresa sia limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta di rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano a esse riconducibili. Inoltre, è previsto che, per accedere, le imprese, alla data del 31 gennaio 2022, non si dovevano trovarsi in situazione di difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014, Regolamento (UE) 702/2014 e Regolamento (UE) 1388/2014. Dalle garanzie sono in ogni caso escluse le imprese soggette alle sanzioni adottate dall’Unione Europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione Europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione Europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione. Sono altresì escluse le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, cod. civ. una società residente in un Paese black list, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, cod. civ., da una società residente in un Paese o in un territorio black list. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che alla data della presentazione della domanda presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della vigente disciplina di regolamentazione strutturale e prudenziale. Sono ammesse le imprese in difficoltà alla data del 31 gennaio 2022, purché siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis, R.D. 267/1942 o abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis, R.D. 267/1942 o abbiano presentato un piano ai sensi dell’articolo 67, L.F., a condizione che alla data di presentazione della domanda le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato e il soggetto finanziatore, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza, ai sensi dell’articolo 47-bis, § 6, comma 1, lettere a) e c), Regolamento (UE) 575/2013. La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all’importo massimo garantito, opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. Le garanzie sono concesse alle seguenti condizioni: a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2022, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a 36 mesi; b) l’importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi: 1) il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi; 2) il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall’impresa beneficiaria al soggetto finanziatore; c) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre l’importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali: 1) 90% dell’importo del finanziamento per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; 2) 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia; 3) 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro; d) il premio annuale corrisposto a fronte del rilascio delle garanzie è determinato come segue: 1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese aventi durata fino a 6 anni sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno; 2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese aventi durata fino a 6 anni sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno; e) la durata dei finanziamenti può essere estesa fino a 8 anni; f) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni; g) ai fini dell’individuazione del limite di importo garantito indicato dalla precedente lettera b), numero 1), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia da parte dell’impresa ovvero su base consolidata qualora l’impresa appartenga a un gruppo. Ai fini dell’individuazione del limite di importo garantito indicato dalla precedente lettera b), numero 2), si fa riferimento ai costi sostenuti in Italia ovvero, qualora l’impresa appartenga a un gruppo, su base consolidata. L’impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore; h) il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, e il costo effettivamente applicato all’impresa. |
Articolo 16 | Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese Previa approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108, Tfue, è previsto che, fino al 31 dicembre 2022, la garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, può essere concessa su finanziamenti individuali, concessi successivamente al 18 maggio 2022 e destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio, alle seguenti condizioni: 1) al 90%, in favore di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici; 2) entro 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra i seguenti elementi: 2.1) il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi; 2.2) il 50% dei costi sostenuti per l’energia nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall’impresa beneficiaria al soggetto finanziatore; 3) a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti di cui all’allegato I alla Comunicazione della Commissione Europea 2022/C131 I/01, nel rispetto delle condizioni di compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, previste dalla Comunicazione e dai pertinenti regolamenti de minimis o di esenzione per categoria; 4) a esclusione delle imprese soggette alle sanzioni adottate dall’Unione Europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione Europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione Europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione. Per lo stesso capitale di prestito sottostante, le garanzie concesse a norma di quanto sopra, non possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della sezione 2.3 della Comunicazione della Commissione Europea 2022/C131 I/01 né con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final. |
Articolo 18 | Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina Viene istituito per il 2022, nello stato di previsione del Mise, un fondo con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento. Destinatarie del fondo sono le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti: a) hanno realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale; b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente il 18 maggio 2022 incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021; c) hanno subito nel corso del trimestre antecedente al 18 maggio 2022, un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir. Le risorse sono ripartite riconoscendo un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore al 18 maggio 2022 e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, così calcolata: a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro; b) 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro; c) per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento di cui alle lettere a) e b) è quello relativo all’anno 2021. I contributi, che non possono superare i 400.000 euro per singolo beneficiario, sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea 2022/C131 I/01. È comunque escluso il cumulo con i benefici di cui all’articolo 29 del presente decreto. Con decreto Mise sono definite le modalità attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande, che è fissato in data non successiva al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sul sito internet del Mise, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese. Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Mise provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo. |
Articolo 19 | Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura Viene rifinanziato, per il 2022, il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 1, comma 128, L. 178/2020, di un importo pari a 20 milioni di euro. |
Articolo 20 | Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108, Tfue, sono ammissibili alla garanzia diretta di Ismea, con copertura al 100%, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all’articolo 106, Tub e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di pmi agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l’energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 come da dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. 445/2000, purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di ventiquattro mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 100% dell’ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. 445/2000 e, comunque, non superiore a 35.000 euro. |
Articolo 21 | Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 Viene previsto, per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, l’incremento del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1058, L. 178/2020, al 50%. |
Articolo 22 | Credito d’imposta formazione 4.0 Viene previsto l’innalzamento del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 211, L. 160/2019, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, al 70% e al 50%, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto Mise da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 18 maggio 2022 e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale. Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022 che non soddisfino le condizioni di cui sopra, le misure del credito d’imposta sono rispettivamente diminuite al 40% e al 35%. |
Articolo 23 | Disposizioni urgenti a sostegno delle sale cinematografiche Al fine di favorire la ripresa delle attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, per gli anni 2022 e 2023, il credito di imposta di cui all’articolo 18, L. 220/2016, è riconosciuto nella misura massima del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, L. 220/2016. |
Articolo 25 | Fondo per il potenziamento dell’attività di attrazione degli investimenti esteri Viene introdotto, nello stato di previsione del Mise, un fondo per il potenziamento dell’attività di attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. |
Articolo 29 | Misure a favore di imprese esportatrici Viene introdotta la possibilità, fino al 31 dicembre 2022, di utilizzazione del fondo di cui all’articolo 2, comma 1, D.L. 251/1981, per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. In questi casi è ammesso, per un importo non superiore al 40% dell’intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all’articolo 72, comma 1, lettera d), D.L. 18/2020. L’efficacia è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108, Tfue. |
Articolo 55 | Contributo straordinario contro il caro bollette Viene modificato l’articolo 37, D.L. 21/2022, con cui è stato introdotto, per l’anno 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l’attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto anche dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione Europea. Il contributo, a contrario, non è dovuto dai soggetti che svolgono l’attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti. La base imponibile del contributo è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Il contributo si applica nella misura del 10% nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a 5 milioni di euro. Il contributo non è dovuto se l’incremento è inferiore al 10%. Ai fini del calcolo del saldo si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell’Iva, e il totale delle operazioni passive, al netto dell’Iva, indicato nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. I soggetti tenuti al pagamento del contributo che partecipano a un gruppo Iva costituito ai sensi dell’articolo 70-quater, D.P.R. 633/1972, per determinare i saldi assumono i dati delle fatture emesse e ricevute dal Gruppo Iva che riportano il codice fiscale dei suddetti soggetti, secondo quanto previsto dall’articolo 3, D.M. 6 aprile 2018, e per le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo Iva, i dati risultanti dalle scritture contabili tenute ai sensi del D.P.R. 600/1973. Il contributo è liquidato e versato per un importo pari al 40%, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022. Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate saranno definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo. Il contributo non è deducibile ai fini Ires e Irap. |
SPECIALE CONVERSIONE DECRETO UCRAINA
La L. 51/2022, di conversione del D.L. 21/2022, c.d. Decreto Ucraina, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.
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Articolo 1 | Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante A decorrere dal 21 marzo e fino al 21 aprile, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all’Allegato I, D.Lgs. 504/1995, sono rideterminate nelle seguenti misure: a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri; b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri. Per il medesimo periodo l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al D.Lgs. 504/1995, non trova applicazione. Nel medesimo periodo non trovano applicazione le aliquote di accisa ridotte sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al numero 12 della Tabella A allegata al D.Lgs. 504/1995. Per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 non trova applicazione la diminuzione prevista dall’articolo 1, comma 290, L. 244/2007. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa come sopra individuata, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all’articolo 25, comma 1, D.Lgs. 504/1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, devono trasmettere all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all’articolo 19-bis, D.Lgs. 504/1995 o per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti al 21 marzo e al 21 aprile. La comunicazione è effettuata entro 5 giorni lavorativi a partire da ciascuna delle predette date. In caso di mancata comunicazione dei dati trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 50, D.Lgs. 504/1995. Per le medesime finalità dovrà essere riportata nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all’articolo 11, D.L. 124/2019, l’aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento. | |
Articolo 1-bis | Disposizioni in materia di accisa e di Iva sui carburanti A decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all’8 luglio 2022: a) le aliquote di accisa di cui all’Allegato I, D.Lgs. 504/1995 dei seguenti prodotti sono così rideterminate: 1. benzina: 478,40 euro per mille litri; 2. oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri; 3. gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi; 4. gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo; b) l’aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%. In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita: – per il periodo dal 22 aprile 2022 al 2 maggio 2022, dall’articolo 1, comma 1, lettera b), D.M. 6 aprile 2022, e – per il periodo dal 3 maggio 2022 all’8 luglio 2022, dal comma 1, lettera a), n. 2), del presente articolo l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al n. 4-bis della Tabella A allegata al D.Lgs. 504/1995, non si applica per il periodo dal 22 aprile 2022 all’8 luglio 2022. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa diminuite: – gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all’articolo 25, comma 1, D.Lgs. 504/1995; e – gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), articolo 25, D.Lgs. 504/1995 trasmettono, entro il 15 luglio 2022, all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all’articolo 19-bis, D.Lgs. 504/1995, ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data dell’8 luglio 2022. Viene contestualmente meno l’obbligo di comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usati come carburante giacenti nei serbatoi al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, con salvezza degli eventuali comportamenti omissivi posti in essere. La mancata comunicazione è sanzionata ai sensi dell’articolo 50, comma 1, D.Lgs. 504/1995, sanzione che si applica anche per l’invio delle comunicazioni con dati incompleti o non veritieri. | |
Articolo 2 | Bonus carburante ai dipendenti Limitatamente al 2022, è previsto che l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, Tuir. | |
Articolo 2-bis | Disposizioni in materia di carburanti per il volo da diporto sportivo Al fine di ridurre l’impatto negativo dell’aumento del costo dei carburanti per il settore del volo da diporto sportivo e favorire l’approvvigionamento in sicurezza dei velivoli, è prevista, subordinatamente all’acquisizione dei necessari atti di assenso, la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti nelle aviosuperfici esistenti o di futura realizzazione. | |
Articolo 3 | Credito d’imposta per le imprese per l’acquisto di energia elettrica Viene introdotto, in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto Mise 21 dicembre 2017, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel II trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al I trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, entro il 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all’articolo 34, L. 388/2000. Il credito d’imposta, inoltre, non concorre alla formazione del reddito d’impresa ne’ della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. Il credito è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, Tub, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64, Tub, ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta, che viene rilasciato ai sensi dell’articolo 35, D.Lgs. 241/1997. Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Con provvedimento direttoriale l’Agenzia delle entrate individuerà le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica. | |
Articolo 4 | Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale Viene previsto, per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’articolo 5, D.L. 17/2022, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel II trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al I trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, entro il 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all’articolo 34, L. 388/2000. Il credito d’imposta, inoltre, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. Il credito è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, Tub, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64, Tub, ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta, che viene rilasciato ai sensi dell’articolo 35, D.Lgs. 241/1997. Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Con provvedimento direttoriale l’Agenzia delle entrate individuerà le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica. | |
Articolo 5 | Incremento del credito d’imposta in favore delle imprese energivore e gasivore Vengono previsti i seguenti incrementi dei crediti di imposta introdotto con il D.L. 17/2022: 1. il contributo previsto per le c.d. imprese energivore (articolo 4) passa dal 20 al 25%; 2. il contributo previsto per le c.d. imprese gasivore (articolo 5) passa dal 15 al 20%. | |
Articolo 5-bis | Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas Al fine di contribuire all’indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo, è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio al 21 maggio 2022 mediante produzione aggiuntiva rispetto alla potenza nominale di impianto, nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale. Le disposizioni di cui sopra si applicano a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas con riferimento all’assetto in esercizio al 21 maggio 2022 anche nel caso in cui detti impianti accedano a regimi di incentivazione comunque denominati, secondo le seguenti condizioni: a) la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell’impianto non è incentivata; b) l’ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20% dei parametri vigenti non è subordinato all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati; c) l’ulteriore utilizzo di capacità produttiva oltre i limiti di cui alla lettera b) può essere effettuato previa modifica del contratto esistente di connessione alla rete. | |
Articolo 5-quater | Autorizzazione all’esercizio di depositi fiscali di prodotti energetici Integrando l’articolo 23, comma 12, D.Lgs. 504/1995, viene previsto che in sostituzione della sospensione dall’autorizzazione al deposito fiscale, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, su istanza del depositario autorizzato, consente allo stesso soggetto di proseguire l’attività in regime di deposito fiscale, per 12 mesi decorrenti dalla data in cui è constatata l’assenza delle condizioni richieste, subordinatamente alla sussistenza di un’apposita garanzia prestata dal medesimo depositario. In ciascuno dei 12 mesi tale garanzia deve risultare pari al 100% dell’accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente; la garanzia è prestata o adeguata in denaro o in titoli di Stato. Decorsi i 12 mesi senza che sia comprovato il ripristino delle condizioni richieste, l’autorizzazione adoperare in regime di deposito fiscale è revocata ed è rilasciata, su richiesta dell’esercente il deposito, la licenza di cui all’articolo 25. Con decreto Mef sono stabilite le modalità attuative, incluse quelle relative alla prestazione della garanzia. Per i 12 mesi di cui sopra, ai fini dell’Iva dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 941, L. 205/2017. | |
Articolo 8, comma 1 | Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici Viene introdotta la possibilità per le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a 24. | |
Articolo 8, comma 7 | Fondo di garanzia pmi Viene rifinanziato il Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, per un importo pari a 300 milioni di euro per l’anno 2022. | |
Articolo 9 | Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale Viene stabilito che i crediti d’imposta di cui: – all’articolo 15, D.L. 4/2022; e – agli articoli 4 e 5, D.L. 17/2022 riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2022 e sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, Tub, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64, Tub, ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta, che viene rilasciato ai sensi dell’articolo 35, D.Lgs. 241/1997. Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, saranno definite le modalità attuative comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 122-bis, D.L. 34/2020, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all’articolo 121, commi da 4 a 6, sempre D.L. 34/2020. | |
Articolo 10 | Imprese energivore di interesse strategico Viene introdotta la possibilità, fino al 31 dicembre 2022, da parte di SACE di rilasciare garanzie, per un impegno complessivo massimo entro i 5.000 milioni di euro, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma a imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati con D.P.C.M. adottato su proposta del Mise di concerto con il Mef. | |
Articolo 10-bis | Qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefìci di cui agli articoli 119 e 121, D.L. 34/2020 A decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, D.L. 34/2022, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, è affidata: a) a imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84, D.Lgs. 50/2016; b) a imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’articolo 84, D.Lgs. 50/2016. A decorrere dal 1° luglio 2023, l’esecuzione di tali lavori di importo superiore a 516.000 euro, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84, D.Lgs. 50/2016. Per i lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b), la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione. Le presenti disposizioni non si applicano ai lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704, cod. civ., anteriore sempre al 21 maggio 2022. | |
Articolo 10-ter | Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese Viene prevista la proroga al 30 settembre 2022, salvo disdetta degli interessati, delle autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell’articolo 9-ter, commi 4 e 5, D.L. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2020. La proroga è subordinata all’avvenuto pagamento del canone unico di cui all’articolo 1, comma 816, L. 160/2019, di cui i Comuni possono prevedere la riduzione o l’esenzione dal pagamento. | |
Articolo 10-quater | Finanziamenti agevolati imprese agricole Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto Modificando l’articolo 3-bis, comma 4-bis, D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, viene previsto che i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole e agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, D.L. 74/2012, sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro il 31 dicembre 2023. | |
Articolo 10-sexies | Credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori Intervenendo sull’articolo 48-bis, comma 3, D.L. 34/2020, viene previsto che il credito di imposta è utilizzabile non più nel solo periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, ma nei periodi d’imposta successivi a quello di maturazione. | |
Articolo 11 | Disposizioni in materia di integrazione salariale Mediante modifica dell’articolo 44, D.Lgs. 148/2015, viene previsto che, nell’anno 2022, ai datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni sia riconosciuto un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. Inoltre, ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai codici Ateco indicati nell’Allegato I, D.L. 21/2022, rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40 (Fis e Fondi di solidarietà), D.Lgs. 148/2015, che non possono più ricorrere all’assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni, sia riconosciuto un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2022. Infine, si esonerano i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell’Allegato A, D.L. 21/2022 (appartenenti ai macrosettori di siderurgia, legno, ceramica, automotive e agroindustria), che, a decorrere dal 22 marzo 2022 e fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa dal pagamento della contribuzione addizionale. | |
Articolo 12 | Esonero contributivo L’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 10, L. 178/2020 (c.d. esonero under 36), è riconosciuto anche ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale (articolo 1, comma 852, L. 296/2006), ovvero lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei 6 mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami d’azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette. | |
Articolo 12-ter | Modifiche all’articolo 26, D.Lgs. 148/2015 Tra le finalità che i fondi di solidarietà bilaterali (articolo 26, comma 9, D.Lgs. 148/2015) possono avere, oltre alle tutele in caso di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, è inserita anche la possibilità di assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 3 anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a 3 anni. Gli oneri e le minori entrate relativi a tale prestazione sono finanziati mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle predette voci di costo. | |
Articolo 12-quater | Novità in materia di lavoro sportivo È modificato l’articolo 16, D.Lgs. 147/2015 (regime speciali per lavoratori impatriati) per i lavoratori sportivi (commi 5-quater e 5-quinquies sostituiti). Ai rapporti di lavoro sportivo regolati dalla L. 91/1981 e dal D.Lgs. 36/2021, non si applicano le disposizioni dell’articolo 16, D.Lgs. 147/2015. Ferme restando le condizioni previste dall’articolo 16, D.Lgs. 147/2015 le disposizioni dello stesso si applicano esclusivamente nel caso in cui i redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro sportivo siano prodotti in discipline riconosciute dal Coni nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l’anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore a 1.000.000 di euro, nonché nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal Coni nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l’anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore a 500.000 euro. In tali circostanze i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. A tali rapporti non si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-bis, quarto periodo, e 5-bis dell’articolo. Inoltre, per i rapporti di lavoro sportivo ai quali risulta applicabile il regime speciale per lavoratori impatriati, l’esercizio dell’opzione per il regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile. È stato inoltre conseguentemente abrogato il comma 8, articolo 36 (trattamento tributario), D.Lgs. 36/2021 (recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo) che prevedeva che restasse fermo il regime speciale per i lavoratori sportivi rimpatriati, di cui all’articolo 16, commi 5-quater e 5-quinquies, D.Lgs. 147/2015. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 21 maggio 2022, ma le vecchie disposizioni dei commi 5-quater e 5-quinquies, articolo 16, D.Lgs. 147/2015 continuano ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere alla medesima data e fino alla loro naturale scadenza. | |
Articolo 12-quinquies | Contratto di somministrazione È stato modificato l’articolo 31, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 81/2015, così che fino al 30 giugno 2024 (termine prorogato oltre il 31 dicembre 2022), nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato, l’utilizzatore potrà impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione gli abbia comunicato l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. | |
Articolo 12-sexies | Comunicazioni di avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali È stato allineato alle ultime disposizioni impartite sul tema l’articolo 14, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. 81/2008. Pertanto, con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, fatte salve le attività autonome occasionali intermediate dalle piattaforme digitali di cui al D.L. 152/2021 (questa specifica non era presente in precedenza), l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante modalità informatiche (in precedenza mediante SMS o posta elettronica). | |
Articolo 14, comma 1 | Modifiche al contratto di trasporto di merci su strada Vengono apportate alcune modifiche all’articolo 6, D.Lgs. 286/2005, disciplinante le forme dei contratti nell’autotrasporto, prevedendo che tra gli elementi essenziali del contratto vi è anche la clausola di adeguamento del corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato. Inoltre, per effetto del nuovo comma 6-bis, è stabilito che, con il fine di mitigare gli effetti conseguenti all’aumento dei costi del carburante per autotrazione incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella stipulazione dei contratti di trasporto di merci su strada, il corrispettivo nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell’articolo 1, comma 250, L. 190/2014. | |
Articolo 15 | Contributo pedaggi per il settore dell’autotrasporto Al fine di sostenere il settore dell’autotrasporto, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 3, D.L. 451/1998, è incrementata di 15 milioni di euro per l’anno 2022. Inoltre, anche l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 150, L. 190/2014, è ulteriormente incrementata di 5 milioni di euro per l’anno 2022 e tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, limitatamente al periodo d’imposta 2021, di spese non documentate di cui all’articolo 1, comma 106, L. 266/2005. | |
Articolo 16 | Esonero versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti Viene previsto, per l’esercizio finanziario 2022, l’esonero dal versamento del contributo, di cui all’articolo 37, comma 6, lettera b), D.L. 201/2011, da parte delle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla L. 298/1974. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 1,4 milioni di euro per l’anno 2022. | |
Articolo 17 | Fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto Viene istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell’autotrasporto. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità, da emanare entro 30 giorni decorrenti dal 21 marzo 2022, saranno definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. | |
Articoli 17-bis e 17-ter | Istituzione del sistema di interscambio di pallet Ai fini della creazione di un sistema di interscambio di pallet si definisce: – pallet (UNI EN ISO 445): la piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un’altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate attrezzature di movimentazione, impiegata come supporto per la raccolta, l’immagazzinamento, la movimentazione e il trasporto di merci e di carichi. Essa può essere costruita o equipaggiata con struttura superiore; – pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di pallet per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessità di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi; – pallet interscambiabile: pallet standardizzato riutilizzato e non ceduto a titolo di vendita al destinatario della merce. Le caratteristiche di ogni tipologia di pallet è stabilita da specifici capitolati tecnici che costituiscono documenti di riferimento su scala mondiale. Viene stabilito che coloro che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, i pallet di cui sopra, sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l’obbligo sussiste indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi. La tipologia dei pallet interscambiabili è indicata sui relativi documenti di trasporto del mittente e non è modificabile dai soggetti riceventi. In caso di impossibilità a provvedere all’immediato interscambio, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all’emissione contestuale di apposito voucher, digitale o cartaceo, avente funzione di titolo di credito improprio cedibile a terzi senza vincoli di forma, debitamente sottoscritto, contenente data, denominazione dell’emittente e del beneficiario, nonché indicazione della tipologia e quantità dei pallet da restituire. La mancata indicazione sul voucher di tutti i suddetti requisiti informativi comporta il diritto, per il possessore del voucher medesimo, di richiedere immediatamente al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato secondo i criteri stabiliti con decreto Mise da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 21 maggio 2022, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. Al voucher si applica la disciplina di cui all’articolo 1992, cod. civ.. La mancata riconsegna di uno o più pallet entro 6 mesi dalla data di emissione del voucher, comporta l’obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, del pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato secondo i criteri del decreto Mise, moltiplicato per ilnumero di pallet non restituiti. È fatto obbligo al possessore del voucher di restituirlo all’emittente, al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato sempre secondi i criteri del decreto Mise. È nullo il patto contrario alle disposizioni di cui sopra. | |
Articolo 18 | Contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’Iva. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, entro il 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all’articolo 34, L. 388/2000. Il credito d’imposta, inoltre, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. Il credito è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, Tub, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64, Tub, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta, che viene rilasciato ai sensi dell’articolo 35, D.Lgs. 241/1997. Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. | |
Articolo 19 | Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, in forma individuale o societaria, le esposizioni in essere al 21 marzo 2022, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese medesime, possono essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a 25 anni. Nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Regolamento 1408/2013 e dal Regolamento (UE) 717/2014, le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione di cui sopra possono essere assistite dalla garanzia gratuita fornita da Ismea. Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di Ismea, la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2022. | |
Articolo 19, comma 3-bis | Rateizzazione debiti per quote latte Viene introdotto il nuovo articolo 8-quinquies.1 al D.L. 5/2009, relativo alla rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte. Viene previsto che, successivamente all’iscrizione a ruolo, il produttore può presentare all’Agea, tramite l’Agenzia delle entrate-Riscossione, la richiesta di rateizzazione prevista dall’articolo 8-quater, D.L. 5/2009, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla notifica, da parte della stessa Agenzia, del primo atto di riscossione utile, inclusi quelli della procedura cautelare o esecutiva, eventualmente intrapresa. I produttori che, al 21 maggio 2022, hanno ricevuto la notifica di un atto dell’Agenzia delle entrate-Riscossione possono esercitare la facoltà, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla stessa data. A seguito della presentazione dell’istanza tempestiva, l’Agenzia delle entrate-Riscossione: a) sospende immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo; b) trasmette in via telematica l’istanza all’Agea, entro 10 giorni successivi alla data della relativa ricezione. L’Agea, mediante pec ovvero raccomandata AR, comunica al produttore l’esito dell’esame della richiesta di rateizzazione e: a) in caso di accoglimento, il produttore rinuncia espressamente a ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari e sono sospese le procedure di recupero per compensazione. In tal caso, la stessa Agea dispone la sospensione della riscossione con proprio provvedimento, trasmesso telematicamente all’Agenzia delle entrate-Riscossione; b) in caso di rigetto, l’Ageane dà comunicazione in via telematica all’Agenzia delle entrate-Riscossione, per la ripresa dell’attività di riscossione coattiva. Il pagamento delle rate è effettuato direttamente all’Agea, che provvede, con cadenza annuale, alle conseguenti operazioni di regolazione contabile con l’Agenzia delle entrate-Riscossione. Tale pagamento è effettuato dal produttore con le modalità indicate nel provvedimento di accoglimento. Il versamento della prima rata, comunicato mediante pec dall’Agea all’Agenzia delle entrate-Riscossione, determina la cancellazione delle cautele iscritte e l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la revoca della sospensione della riscossione, comunicata in via telematica dall’Agea all’Agenzia delle entrate-Riscossione. In tal caso, l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto, è automaticamente e immediatamente riscuotibile in unica soluzione, sono riprese le procedure di recupero per compensazione e le somme eventualmente corrisposte al produttore in costanza di rateizzazione sono iscritte a registro debitori sino a concorrenza del debito residuo. | |
Articolo 19-bis | Disposizioni a sostegno dei giovani agricoltori Viene integrato l’articolo 14, L. 590/1965, prevedendo la non applicazione del diritto di prelazione anche quando sui finanziamenti bancari destinati all’acquisto dei terreni per favorire l’insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata garanzia dall’Ismea ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.Lgs. 102/2004. | |
Articolo 19-ter | Modifiche alla contrattualistica del settore dell’agroalimentare Viene modificato l’articolo 2, comma 1, lettera m), D.Lgs. 198/2021, relativo alle pratiche commerciali sleali, stabilendo che si considerano deperibili anche i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: a w superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure a w superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5. Inoltre, introducendo il comma 5-bis, all’articolo 4, D.Lgs. 198/2021 viene previsto che la disciplina dei termini di pagamento prevista per i contratti di cessione sia con consegna pattuita su base periodica che non e relativi a prodotti deperibili, si rende applicabile anche ai seguenti prodotti agricoli e alimentari: a) preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni; b) sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a 60 giorni; c) prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5; d) tutti i tipi di latte. | |
Articolo 20, comma 1 | Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura Per l’anno 2022, la dotazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 1, comma 128, L. 178/2020, è incrementata di 35 milioni di euro. | |
Articolo 20-bis | Garanzie Ismea Viene modificato l’articolo 78, comma 1-quater, D.L. 18/2020, stabilendo che la previsione per cui, al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, qualora per l’erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l’erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le Amministrazioni competenti possono rinviare l’esecuzione dei controlli al momento dell’erogazione del saldo, si applica fino al 31 dicembre 2022. | |
Articolo 22 | Credito d’imposta per Imu in comparto turismo Viene introdotto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per le imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50% di quanto versato titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’Imu per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all’articolo 34, L. 388/2000. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche. | |
Articolo 22-bis | Misure di sostegno per il comparto teatrale Per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche, di cui al codice Ateco 90.04.00, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi: a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973 e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022; b) i termini dei versamenti relativi all’Iva in scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022. I versamenti di cui sopra sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 novembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. | |
Articolo 23-bis | Lavori edili e contrattazione collettiva È stato modificato l’articolo 1, comma 43-bis, L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) che ora prevede quanto segue. Per i lavori edili di cui all’Allegato X al D.Lgs. 81/2008 (tolto il riferimento all’importo superiore a 70.000 euro inserito in seguito), una serie di benefici (articoli 119, 119-ter, 120 e 121, D.L. 34/2020; articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013; articolo 1, comma 12, L. 205/2017; articolo 1, comma 219, L. 160/2019) possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51, D.Lgs. 81/2015. Tale previsione si applica con riferimento alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, è riferito esclusivamente ai lavori edili come definiti dall’Allegato X al D.Lgs. 81/2008. Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. Ai fini del rilascio del visto di conformità occorre verificare anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. L’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Inl, dell’Inps e delle Casse edili. | |
Articolo 37 | Contributo straordinario contro il caro bollette Viene introdotto, per l’anno 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l’attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto anche dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione Europea. Il contributo, a contrario, non è dovuto dai soggetti che svolgono l’attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti. La base imponibile del contributo è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021. Il contributo si applica nella misura del 10% nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a 5 milioni di euro. Il contributo non è dovuto se l’incremento è inferiore al 10%. Ai fini del calcolo del saldo si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell’Iva, e il totale delle operazioni passive, al netto dell’Iva, indicato nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. I soggetti tenuti al pagamento del contributo che partecipano a un gruppo Iva costituito ai sensi dell’articolo 70-quater, D.P.R. 633/1972, per determinare i saldi assumono i dati delle fatture emesse e ricevute dal Gruppo Iva che riportano il codice fiscale dei suddetti soggetti, secondo quanto previsto dall’articolo 3, D.M. 6 aprile 2018, e per le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo Iva, i dati risultanti dalle scritture contabili tenute ai sensi del D.P.R. 600/1973. Il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2022. Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate saranno definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo. Il contributo non è deducibile ai fini Ires e Irap. | |
Articolo 37-quater | Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia di Covid-19, nonché delle ripercussioni economiche e produttive della crisi ucraina, per il periodo compreso tra il 21 maggio e il 31 agosto 2022, il termine concesso per effettuare il pagamento, evitando così l’iscrizione a ruolo, delle somme risultate dovute a seguito dei controlli automatici (articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997) è fissato in 60 giorni anziché 30 dal ricevimento della comunicazione. |
per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Confapi Brescia: tel. 03023076 – fax 0302304108 – email fiscale.tributario@confapibrescia.it
SCADENZIARIO
PRINCIPALI SCADENZE DAL 31 MAGGIO AL 15 GIUGNO 2022
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 31 maggio al 15 giugno 2022, con il commento dei termini di prossima scadenza.
SCADENZE FISSE | |
31 maggio | Comunicazione telematica liquidazioni periodica Iva Scade oggi il termine per la presentazione telematica della LIPE relativa al primo trimestre 2022, sia per i contribuenti mensili sia per i contribuenti trimestrali. Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di marzo. Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di aprile. Imposta di bollo Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di bollo complessivamente di importo superiore a euro 250 relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2022 che prevedono l’obbligo di assolvimento del bollo di euro 2. |
15 giugno | Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro. Fatturazione differita Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro. |
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