INDICE
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NOTIZIE IN SINTESI
- Contratti di locazione di unità accorpate
- Fattura con descrizione generica
- Risoluzione consensuale compravendita
NEWS E INFORMATIVE
- Investimenti in beni strumentali nuovi: le nuove regole
- Le novità Intrastat per l’anno 2022
- La Certificazione Unica per l’anno 2022
APPROFONDIMENTI
- Scade il 16 marzo 2022 la certificazione degli utili corrisposti nel 2021
- Stampa dei registri contabili
- La cessione esente una tantum da parte del costruttore dell’immobile genera pro rata di detrazione iva
NOTIZIE IN SINTESI
CONTRATTI DI LOCAZIONE DI UNITÀ ACCORPATE |
Nell’ambito di un contratto di locazione di due unità immobiliari accorpate, laddove l’oggetto dei contratti non risulta più corrispondente a quello dedotto in ciascun dei due contratti che il contribuente intenderebbe non voler risolvere, è necessario in ogni caso procedere alla relativa cessazione dei contratti esistenti e alla stipula di un nuovo contratto di locazione che rispecchi l’attualità della situazione esistente. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 28 del 17 gennaio 2022. (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 28 del 17 gennaio 2022) |
FATTURA CON DESCRIZIONE GENERICA |
La fattura con descrizione generica comporta l’indetraibilità dell’Iva nonché l’indeducibilità del costo. È questo l’orientamento della giurisprudenza che si va sempre più consolidando, sottolineando l’importanza della corretta e scrupolosa compilazione dei documenti di acquisto. Il principio viene ribadito ancora una volta dalla Cassazione n. 37208/2021. Si rende necessaria quindi una analitica descrizione dell’operazione in fattura o un contratto di riferimento circostanziato tale da rendere incontestabile l’operazione ai fini della detraibilità dell’Iva e della deducibilità del costo dal reddito d’impresa. (Corte di Cassazione n. 37208/2021) |
RISOLUZIONE CONSENSUALE COMPRAVENDITA |
Secondo la risoluzione n. 3 del 18 gennaio 2022 dell’Agenzia delle entrate in caso di risoluzione consensuale compravendita è dovuta l’imposta di registro in misura proporzionale. (Agenzia delle entrate, risoluzione n. 3 del 18 gennaio 2022) |
per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia: tel. 03023076 – fax 0302304108 – email fiscale.tributario@confapibrescia.it |
NEWS E INFORMATIVE
INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI: LE NUOVE REGOLE
La Legge di Bilancio per l’anno 2022 ha prorogato e rimodulato la normativa in tema di investimenti in beni materiali ed immateriali strumentali nuovi “Industria 4.0” di cui alle citate Tabelle A e B.
Per effetto di tali ritocchi l’agevolazione ora spetta per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al prossimo 31 dicembre 2025 ovvero al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
Al fine di determinare la spettanza e il valore dell’agevolazione occorre tenere a mente i seguenti aspetti:
Soggetti interessati | Spettano alle imprese residenti in Italia in ordine con le norme in tema di sicurezza sul lavoro, non spetta ai lavoratori autonomi |
Periodo di effettuazione degli investimenti | Per determinare il periodo di effettuazione dell’investimento occorre avere riguardo alle regole generali di competenza ex articolo 109, commi 1 e 2, Tuir |
Valore degli investimenti | Si intende il costo sostenuto compresa la quota parte di iva indetraibile al lordo degli eventuali contributi in c/impianti, a prescindere dalla modalità di contabilizzazione degli stessi |
Beni ammessi al beneficio | Tutti i beni materiali e immateriali strumentali nuovi anche di costo unitario pari o inferiore a 516,46 euro, a prescindere dalla modalità di deduzione del relativo costo. Sono esclusi dal beneficio: i veicoli;i beni strumentali il cui ammortamento secondo il D.M. 88 sia inferiore al 6,5%;i fabbricati e le costruzioni in genere |
Asseverazioni | È necessario acquisire apposita asseverazione da cui risulti che i beni possiedano le caratteristiche di interconnessione nel caso di beni di costo unitario o complessivo superiori a 300.000 euro. |
In merito alle percentuali di agevolazione applicabili occorre tener conto del momento di effettuazione dell’investimento secondo le indicazioni che seguono:
Beni materiali 4.0 tabella A | ||
Investimento tra 16 novembre 2020 e 31 dicembre 2021 ovvero entro il 30 giugno 2022 se ordine accettato e acconto almeno pari al 20% pagato entro il 31 dicembre 2021 | Investimento tra 1° gennaio e 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30.6.2023 se ordine accettato e acconto almeno pari al 20% pagato entro il 31 dicembre 2022 | Investimento tra 1° gennaio 2023 e 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 se ordine accettato e acconto almeno pari al 20% pagato entro il 31 dicembre 2025 |
50% di spesa fino a 2,5 milioni;30% tra i 2,5 e i 10 milioni;10% tra i 10 e i 20 milioni | – 40% di spesa fino a 2,5 milioni; – 20% tra i 2,5 e i 10 milioni; – 10% tra i 10 e i 20 milioni | – 20% di spesa fino a 2,5 milioni; – 10% tra i 2,5 e i 10 milioni; – 5% tra i 10 e i 20 milioni |
Utilizzo in F24 in 3 quote annuali di pari importo a partire dalla interconnessione | ||
Per crediti superiori a 5.000 euro la dichiarazione non va vistata |
Beni materiali 4.0 tabella B | ||
Investimento tra 16 novembre 2020 e 31 dicembre 2023 ovvero entro il 30 giugno 2022 se ordine accettato e acconto almeno pari al 20% pagato entro il 31 dicembre 2023 | Investimento tra 1° gennaio 2024 e 31 dicembre 2024 ovvero entro il 30 giugno 2025 se ordine accettato e acconto almeno pari al 20% pagato entro il 31 dicembre 2024 | Investimento tra 1° gennaio 2025 e 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30.6.2026 se ordine accettato e acconto almeno pari al 20% pagato entro il 31 dicembre 2025 |
20% fino ad un limite di spesa di 1.000.000 di euro | 15% fino ad un limite di spesa di 1.000.000 di euro | 10% fino ad un limite di spesa di 1.000.000 di euro |
Per crediti superiori a 5.000 euro la dichiarazione non va vistata |
Comunicazione al Mise
Al fine di completare l’iter normativo le aziende che abbiano usufruito dell’agevolazione devono inviare apposita comunicazione al Mise.
Il modello è stato approvato con Decreto 6 ottobre 2021 ed è denominato “Modello di comunicazione dei dati concernenti il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016” è scaricabile sul sito del Mise.
Il modello, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va inviato in formato elettronico tramite pec al seguente indirizzo: benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it.
La scadenza di invio è legata al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale l’investimento ha avuto luogo, la sua mancata spedizione non comporta la decadenza dall’agevolazione stessa.
Prassi
Con circolare n. 9/E/2021 dell’Agenzia delle entrate ha fornito appositi chiarimenti in tema di applicazione dell’agevolazione rispondendo ad una serie di quesiti, di seguito se ne riporta una sintesi.
Riferimento | Chiarimento |
Risposta 2.1 – Investimenti realizzati mediante contratti di leasing | Il mancato richiamo ai contratti di leasing nei commi da 1055 a 1058 in relazione agli investimenti in “beni materiali e immateriali non 4.0” rappresenta un errore di coordinamento formale della norma. Le operazioni di locazione finanziaria rilevano sulla base del principio di equivalenza tra l’acquisto e l’acquisizione del bene tramite contratto di leasing. |
Risposta 2.2 – Beni dal costo unitario non superiore a 516,46 euro | I beni materiali strumentali di costo unitario inferiore a 516,46 euro sono ammissibili al credito di imposta indipendentemente dalla circostanza che il contribuente scelga di dedurre o di non dedurre l’intero costo nell’esercizio di sostenimento. |
Risposta 4.1 – Reti di imprese | Se gli investimenti in beni strumentali nuovi sono effettuati da imprese che aderiscono ad un contratto di rete, occorre distinguere se si tratta di rete-contratto o di rete-soggetto. Nel caso di rete-contratto il credito di imposta verrà applicato in modo autonomo da ciascuna delle imprese aderenti alla rete: – in relazione alla quota di costi di competenza alle stesse imputati, laddove gli investimenti siano stati posti in essere da parte del soggetto designato a svolgere l’ufficio di organo comune agisce in veste di mandante con rappresentanza; – in relazione alla quota di costi a queste ribaltati, laddove gli investimenti siano stati posti in essere da un’impresa della rete o dall’impresa capofila (che operano senza rappresentanza). Nel caso di rete-soggetto, gli atti posti in essere in esecuzione del programma comune di rete producono i loro effetti direttamente in capo alla rete-soggetto. Se l’esecuzione di investimenti in beni strumentali nuovi è imputabile sulla base del programma di rete alla rete-soggetto, è la stessa rete, essendo una impresa, il soggetto destinatario del credito di imposta |
Risposta 4.2 – Rilevanza dell’Iva | Il costo dei beni agevolabili è determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), D.P.R. 917/1986: costituisce una componente del costo l’eventuale Iva, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972 ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’articolo 36-bis, D.P.R. 633/1972 |
Risposta 4.3 – Contributi per l’acquisizione di beni agevolati | Il costo del bene agevolabile è assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione dei medesimi. |
Risposta 4.4 – Beni in leasing riscattati | Con riferimento agli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, il comma 1054 stabilisce che per la determinazione del credito di imposta si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Non assume alcuna rilevanza il prezzo di riscatto pagato dal locatario all’atto di esercizio del diritto di opzione. |
Risposta 5.1.2 – Regolarità contributiva | Il Durc in corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione del credito di imposta costituisce prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma. |
Risposta 5.3 – Utilizzo in un’unica quota | È utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale: il credito di imposta per investimenti in beni strumentali materiali “non 4.0” effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi dei soggetti beneficiari;il credito di imposta per investimenti in beni strumentali immateriali “non 4.0” effettuati nel medesimo arco temporale dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro. La verifica del limite dimensionale va effettuata avendo riguardo ai ricavi o ai compensi conseguiti da parte dei soggetti beneficiari nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene. |
Risposta 5.4 – Ritardo nell’interconnessione | Nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, senza essere interconnesso, il contribuente può godere del credito di imposta “in misura ridotta” fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione. L’ammontare del credito d’imposta “in misura piena” successivamente fruibile dall’anno di interconnessione dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza. |
Risposta 5.6.1 – Operazioni straordinarie | In presenza di operazioni straordinarie, caratterizzate dalla veicolazione dell’azienda o di un ramo d’azienda nel cui ambito è rinvenibile il bene agevolato da cui origina il credito d’imposta, l’avente causa continuerà a fruire del credito d’imposta maturato in capo al dante causa, secondo le regole originariamente determinate in capo a quest’ultimo, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale. |
Risposta 6.1 – Verifica del cumulo | Se la somma dell’importo degli altri incentivi concessi sugli investimenti ammissibili e del credito di imposta in oggetto, maggiorato del risparmio di imposta (imposta sui redditi + Irap), risulta minore o uguale al costo agevolabile, è possibile beneficiare del credito di imposta per il suo intero importo. Qualora, invece, il risultato della somma fosse superiore, il contribuente sarà tenuto a ridurre il credito di imposta spettante in modo che, sommato agli altri incentivi pubblici (fiscali e non) concessi per il medesimo investimento in beni strumentali, non venga superato il limite massimo rappresentato dal 100% dei costi sostenuti. |
Risposta 8.1 – Indicazione della norma agevolativa | Le indicazioni della risposta a interpello n. 438/E/2020, rese in relazione all’applicazione della disciplina del credito di imposta di cui all’articolo 1, commi da 185 a 197, L. 160/2019, sono applicabili anche alle acquisizioni di beni ammissibili intervenute dal 16 novembre 2020. Nel caso di fatture elettroniche ricevute dal venditore tramite Sistema di Interscambio (SdI), è possibile stampare il documento di spesa apponendo sulla copia cartacea la predetta scritta indelebile e conservarlo ai sensi dell’articolo 39, D.P.R. 633/1972 oppure, in alternativa, realizzare un’integrazione elettronica, da unire all’originale e conservare insieme allo stesso, e inviare tale documento sotto forma di autofattura allo SdI. |
Acquisto beni strumentali generici
Sempre per effetto della Finanziaria 2022 l’agevolazione in beni strumentali generici sarà usufruibile da imprese e lavoratori autonomi per gli investimenti posti in essere entro il 31 dicembre 2022 ovvero al 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
Beni materiali e immateriali generici | |
Investimento tra 16 novembre 2020 e 31 dicembre 2021 ovvero entro il 30 giugno 2022 se ordine accettato e acconto almeno pari al 20% pagato entro il 31 dicembre 2021 | Investimento tra 1° gennaio e 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 se ordine accettato e acconto almeno pari al 20% pagato entro il 31 dicembre 2022 |
10% (max 2 milioni per i beni materiali e 1 milione per gli immateriali) | 6% (max 2 milioni per i beni materiali e 1 milione per gli immateriali) |
Utilizzo in F24 in una sola quota se la spesa riguarda beni materiali, tre quote se immateriali e ricavi > a 5 milioni | Utilizzo in F24 in 3 quote annuali di pari importo a partire dalla entrata in funzione del bene |
Per crediti superiori a 5.000 euro la dichiarazione non va vistata |
LE NOVITÀ INTRASTAT PER L’ANNO 2022
Con parere prot. n. 339242 del 1° dicembre 2021, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che, ai fini dell’aggiornamento degli elenchi riepilogativi Intrastat imposto da recenti regolamenti unionali, per ragioni di semplificazione nei riguardi dei contribuenti e di economia procedimentale, sia opportuno intervenire con un unico provvedimento da adottarsi in applicazione della previsione recata dall’articolo 50, comma 6-ter, D.Lgs. 331/1993 (con nota prot. n. 3275790/21 del 21 dicembre 2021, l’Istituto Nazionale di Statistica ha espresso il proprio parere favorevole).
È quindi con la determina direttoriale prot. n. 493869/RU dello scorso 23 dicembre 2021, che l’Agenzia dei monopoli di concerto con l’Agenzia delle entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, hanno fornito le attese indicazioni inerenti alle modifiche e alle semplificazioni riguardanti elenchi riepilogativi Intrastat.
Decorrenza da elenchi 2022
Le disposizioni contenute nella recente determina si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022. |
Di seguito i provvedimenti unionali dai quali discendono le novità che andiamo di seguito a sintetizzare:
- Direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio che modifica la Direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d’imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri, recepita nell’ordinamento interno con il D.Lgs. 192/2021;
- Regolamento (UE) 2152/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019;
- Regolamento (UE) 2020/1197 della Commissione del 30 luglio 2020;
- Regolamento (UE) 2021/1704 della Commissione del 14 luglio 2021.
La sintesi delle novità
Modello | Novità |
Modello INTRA 2-bis elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni | Non è più prevista la presentazione del modello INTRA 2-bis con cadenza trimestrale.Le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice Iva del fornitore ed all’ammontare delle operazioni in valuta non vengono più rilevate.I soggetti presentano gli elenchi con periodicità mensile qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro.I dati relativi alla natura della transazione sono forniti conformemente alla disaggregazione di cui alle colonne A e B della Tabella “Natura della transazione” di cui all’Allegato XI. I soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell’anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a euro 20.000.000, indicano i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla Tabella indicata al punto precedente.I soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente possono indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 1 cifra [colonna A] o alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla Tabella citata.Per le spedizioni di valore inferiore a euro 1.000, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico 99500000. |
Modello INTRA 1-bis elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni | I dati relativi alla natura della transazione sono forniti conformemente alla disaggregazione di cui alle colonne A e B della Tabella “Natura della transazione” di cui all’Allegato XI. I soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell’anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a euro 20.000.000, indicano i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla Tabella indicata al punto precedente.I soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente possono indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 1 cifra [colonna A] o alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla Tabella citata.Ai fini statistici è rilevata l’informazione relativa al Paese di origine delle merci.Per le spedizioni di valore inferiore a euro 1.000, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico 99500000. |
Modello INTRA 2-quater elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di servizi | Le informazioni relative al codice Iva del fornitore, all’ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione, alla modalità di incasso e al Paese di pagamento non sono più rilevate.Non è più prevista la presentazione con cadenza trimestrale. |
Modello INTRA 1-sexies Elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di “call-off stock” | Le informazioni relative all’identità e al numero di identificazione attribuito ai fini dell’imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario di beni oggetto di cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di “call-off stock” sono riepilogate nella sezione 5 del modello INTRA 1. |
LA CERTIFICAZIONE UNICA 2022
L’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 11169 del 14 gennaio 2022, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2022, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2021, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.
La CU 2022, inoltre, deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia.
Novità
Tre le novità da segnalare:
riconfermato l’aumento a 609,50 euro della riduzione dell’imposta a favore del personale dipendente del “comparto sicurezza”;vengono inserite nuove agevolazioni previste per il Tfr in caso di cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende in difficoltà e per le prestazioni dei Fondi di solidarietà bilaterale del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa;trova indicazione infine la liquidazione anticipata dell’indennità di disoccupazione, NASPI. |
Termini
La CU 2021 si articola in 2 diverse certificazioni:
- il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti;
- il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate.
Nel 2022 viene confermato il termine che ha debuttato lo scorso anno che prevede il 16 marzo 2022 come termine sia per la trasmissione telematica delle Cu sia per la consegna della Cu sintetica al percipiente del reddito certificato. |
Resta fissato al 31 ottobre 2022 il termine per la trasmissione delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (medesimo termine di invio del modello 770/2022).
Composizione della certificazione
Il modello ordinario da inviare all’Agenzia delle entrate è composto dai seguenti quadri:
- frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
- quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d’imposta che non hanno presentato il modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;
- Certificazione Unica 2022, nella quale vengono riportati, in 2 sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Il modello sintetico, invece, è composto da 3 parti:
- dati anagrafici, per l’indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;
- certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale;
- certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
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APPROFONDIMENTI
SCADE IL 16 MARZO 2022 LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2021
La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 16 marzo 2022 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nell’anno 2021.
La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.
Possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale, verificandosi la presunzione di cui all’articolo 47, comma 1, Tuir (in questi casi, la società emittente ha l’obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile).
Il modello Cupe da utilizzare e le relative istruzioni sono disponibili al link
Particolare attenzione va prestata con riguardo all’esposizione dei dividendi a cui risulta applicabile la disciplina che ha equiparato il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, il cui prelievo è formato da una ritenuta a titolo di imposta del 26%. Tale disposizione si applica facendo riferimento all’anno di produzione degli utili.
Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 26 maggio 2017 (pertanto, gli utili maturati entro il 31 dicembre 2017 avranno un trattamento differenziato a seconda che facciano riferimento a partecipazioni qualificate o non qualificate).
Gli utili e i proventi corrisposti nel 2021 da certificare
Il modello Cupe va consegnato da parte dei soggetti che hanno corrisposto le somme ai singoli percipienti entro il 16 marzo 2022; tale modello non va trasmesso all’Agenzia delle entrate.
I percettori degli utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi relativa al periodo di imposta 2021.
Le somme da certificare mediante il modello Cupe fanno principalmente riferimento:
- alle riserve di utili distribuite;
- alle riserve di capitale distribuite;
- agli utili derivanti dalla partecipazione in Siiq e in Siinq (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto;
- ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98, Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
- alle remunerazioni nei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere e servizi.
L’obbligo di certificazione sussiste anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d’imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.
Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:
- gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-ter, D.P.R. 600/1973;
- gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’articolo 7, D.Lgs. 461/1997.
Dividendi
Pertanto, prendendo a riferimento il caso più frequente di compilazione, ossia quello riguardante la distribuzione di riserve di utili ai soci di società di capitali non quotate e non trasparenti:
- non dovrà essere rilasciata alcuna certificazione ai soci non qualificati in quanto il dividendo è stato erogato al netto della ritenuta a titolo di imposta;
- per i soci qualificati (coloro che possiedono una quota di partecipazione superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea o una quota di partecipazione al capitale superiore al 25%) una frazione del dividendo potrebbe concorrere al reddito complessivo del percettore. Va emessa la certificazione solo nel caso in cui sia avvenuta una distribuzione di utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è stata deliberata nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 e la cui erogazione è avvenuta nel 2021.
A seconda dell’anno di formazione della riserva di utili distribuita, affinché il socio possa conoscere da quale riserva è stato attinto il dividendo distribuito, andranno compilati:
- il punto 28 se il dividendo deriva da utili prodotti fino al 2007, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 40%;
- il punto 29 se il dividendo deriva da utili prodotti dal 2008 al 2016, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 49,72%;
- il punto 30 se il dividendo deriva da utili prodotti nel 2017, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 58,14%.
A norma dell’articolo 32-quater, D.L. 124/2019 i dividendi corrisposti alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale; l’emittente o l’intermediario che svolgono l’attività di sostituto di imposta dovranno compilare la certificazione indicando i dati dei soci delle società semplici, che percepiscono dividendi sui quali non è stata applicata la ritenuta o l’imposta sostitutiva
STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI
Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente:
- in modalità cartacea;
- in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).
I registri contabili (detti anche libri contabili) previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva sono costituiti principalmente dal libro giornale, dal libro inventari, dal registro dei beni ammortizzabili e dai registri previsti dalla normativa Iva.
Il termine per la stampa fiscale dei registri contabili obbligatori dell’esercizio 2020 è stabilito entro tre mesi successivi al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e, quindi, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, entro il 28 febbraio 2022.
La stampa “cartacea” dei registri contabili
A seguito delle novità introdotte dal D.L. 34/2019 si modifica l’obbligo di stampa dei libri contabili per i soggetti che hanno scelto la modalità cartacea. Più precisamente, affinché i registri contabili dell’esercizio 2020 tenuti con sistemi meccanografici siano considerati regolari, non è più necessario che essi siano fisicamente stampati su carta ma è sufficiente che essi siano disponibili e pronti alla stampa: il contenuto dei libri contabili deve essere disponibile su sistemi digitali che consentano l’immediata stampa cartacea qualora ciò dovesse essere necessario (ad esempio, nel caso di richiesta da parte degli organi verificatori). È in ogni caso necessario apporre sul file prodotto un riferimento temporale opponibile a terzi (marca temporale) in data antecedente o uguale al 28 febbraio 2022.
Questa opportunità, si applica anche al registro dei beni ammortizzabili, tuttavia con particolare riferimento a esso si rammenta che lo stesso deve risultare aggiornato, secondo quanto disposto dall’articolo 16, D.P.R. 600/1973, già dal termine di presentazione della dichiarazione, ossia, relativamente al 2020, entro il 28 febbraio 2022.
In ogni caso nella stampa dei libri cartacei si deve tener conto che se dal precedente esercizio residuano pagine (fino alla centesima) è possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo.
Modalità di numerazione | ||
Libro/registro meccanografico | Tipo di numerazione | Esempio Registrazioni periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 |
Libro giornale | Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità | 2020/1, 2020/2, 2020/3, etc. |
Libro inventari | Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento. Sull’ultima pagina di ciascun anno stampato è consigliabile annotare il numero di pagine di cui si compone ogni annualità ed è obbligatoria la sottoscrizione da parte del legale rappresentante | 2020/1, 2020/2, 2020/3, etc. |
Registri fiscali (registri Iva acquisti, Iva vendite, corrispettivi, beni ammortizzabili, etc.) | Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità | 2020/1, 2020/2, 2020/3, etc. |
Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui registri “cartacei” | |||
Libro/registro | Bollatura | Società di capitali | Altri soggetti |
Libro giornale | Sì | 16 euro ogni 100 pagine o frazione | 32 euro ogni 100 pagine o frazione |
Libro inventari | Sì | 16 euro ogni 100 pagine o frazione | 32 euro ogni 100 pagine o frazione |
Registri fiscali | No | Non dovuta |
Le disposizioni recate dal D.L. 34/2019 non sono state accompagnate da un medesimo intervento in tema di imposta di bollo. Secondo le indicazioni fornite dall’istituto di ricerca del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (documento di ricerca del 17 gennaio 2020), si può sostenere che possano verificarsi, in merito agli obblighi di imposta di bollo, due ipotesi di seguito espresse in forma schematica.
Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva e stampa periodica su carta | L’imposta di bollo dovrà essere in questo caso assolta in funzione del numero di pagine attraverso l’apposizione dell’apposito contrassegno, oppure mediante pagamento tramite modello F23 |
Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva con stampa su carta al momento di eventuali verifiche | In questo appare corretto liquidare l’imposta in base alle registrazioni e versarla in un’unica soluzione mediante F24, ovvero liquidare l’imposta sulla base del numero di pagine generate dal formato pdf utilizzando il modello F23 |
L’archiviazione sostitutiva dei registri contabili
Nella conservazione informatica è prevista la sostituzione dei documenti cartacei con l’equivalente documento in formato digitale la cui valenza legale di forma, contenuto e tempo viene attestata attraverso la firma digitale e la marca temporale.
Il processo di conservazione sostitutiva è finalizzato a rendere un documento elettronico non deteriorabile e, quindi, disponibile nel tempo nella sua autenticità e integrità e va concluso entro il termine di 3 mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione annuale (per l’esercizio 2020, entro il 28 febbraio 2022).
Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui registri “digitali” | |||
Libro/registro | Bollatura | Società di capitali | Altri soggetti |
Libro giornale | Sì | 16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse | 32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse |
Libro inventari | Sì | 16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse | 32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse |
Registri fiscali | No | Non dovuta |
Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici sono diverse rispetto a quelle previste per i libri cartacei:
Æ | Va versata in una unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 2501. |
L’ammontare annuo dell’imposta dovuta è determinato in funzione della quantità di fatture, atti, documenti e registri emessi o utilizzati nel corso dell’anno. La risoluzione n. 161/E/2007 ha chiarito che per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.
LA CESSIONE ESENTE UNA TANTUM DA PARTE
DEL COSTRUTTORE DELL’IMMOBILE GENERA PRO RATA DI DETRAZIONE IVA
Il caso
Alfa Srl ha completato a marzo 2015 un complesso costituito da 20 villette a schiera.
Di queste, 15 sono state cedute entro i 5 anni dalla fine dei lavori con applicazione obbligatoria dell’Iva, mentre altre 4 sono state cedute successivamente esercitando l’opzione per l’applicazione dell’Iva.
A febbraio è stata ricevuta una proposta per la cessione dell’ultima unità immobiliare, ma l’acquirente subordina la proposta al fatto che la cessione avvenga in esenzione da Iva.
A tale fine si chiede se sia possibile evitare gli effetti negativi sulla detrazione causati dal pro rata e dalla rettifica della detrazione considerando tale cessione occasionale, posto che tutte le precedenti cessioni sono state effettuate con l’applicazione dell’imponibilità Iva?
La soluzione
Le operazioni attive che riguardano gli immobili sono governate dall’esenzione prevista dall’articolo 10, D.P.R. 633/1972. In particolare:
- il punto 8) prevede che le locazioni di terreni e aziende agricole, nonché di fabbricati, comprese le pertinenze, sono caratterizzate dall’esenzione. In relazione ai fabbricati abitativi, possono esercitare l’opzione per l’applicazione dell’Iva le imprese costruttrici degli stessi così come le imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), D.P.R. 380/2001; l’opzione per l’Iva può anche essere esercitata in relazione agli alloggi sociali di cui al D.M. 22 aprile 2008. È, inoltre, ammessa una generale possibilità di esercitare l’opzione in relazione ai fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni;
- il punto 8-bis regola invece le cessioni dei fabbricati abitativi. Queste risultano infatti caratterizzate dall’esenzione, a eccezione delle cessioni poste in essere dal costruttore ovvero dal soggetto che su tale immobile ha effettuato interventi di recupero, nel qual caso l’operazione risulta obbligatoriamente imponibile entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento; oltre i 5 anni la cessione può essere imponibile per opzione. Sono imponibili per opzione anche le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- il punto 8-ter è invece dedicato alla cessione dei fabbricati strumentali. Tali cessioni sono imponibili per obbligo quando la cessione è realizzata dal costruttore ovvero dal soggetto che vi ha effettuato interventi di recupero, entro 5 anni dalla fine dei lavori; in tutti gli altri casi la cessione è esente con la possibilità di esercitare l’opzione per l’imponibilità.
Il fatto di porre in essere operazioni esenti porta con sé, almeno in prima battuta, l’applicazione del pro rata di detrazione sugli acquisti. Il comma 5, articolo 19, D.P.R. 633/1972 stabilisce che, ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo a operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo a operazioni esenti ai sensi del richiamato articolo 10,D.P.R. 633/1972il diritto alla detrazione dell’imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis ,D.P.R. 633/1972.
Il comma 1, articolo 19-bis, D.P.R. 633/1972 stabilisce che la percentuale di detrazione è determinata in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo.
Il successivo comma 2 individuale le operazioni esenti che non impattano nel calcolo del pro rata di detrazione.
Limitando il ragionamento al campo immobiliare, eccettuando la cessione del fabbricato ammortizzabile, che risulta di per sé esclusa dall’elaborazione del rapporto di cui all’articolo 19-bis, D.P.R. 633/1972, negli altri casi la cessione esente innesca il pro rata, con le note conseguenze in tema di detrazione.
Tra le operazioni escluse dal calcolo del pro rata, vanno però annoverate anche le operazioni che “non formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo”; occorre quindi chiedersi quando una operazione può considerarsi occasionale, perché in tal caso non si avrebbero conseguenze in relazione alla detrazione assolta sugli acquisti nell’anno. Analogamente, sono escluse dal pro rata anche le operazioni accessorie alle operazioni imponibili.
Con riferimento alla situazione dei costruttori, occorre ricordare quanto affermato dalla risoluzione n. 112/E/2008: in tale documento si afferma che la cessione di un fabbricato in regime di esenzione Iva da parte di un’impresa di costruzione rientra nel calcolo del pro rata in quanto le cessioni di fabbricati, imponibili o esenti, costituiscono “espressione di un’unica attività contraddistinta dallo stesso codice statistico”. Pertanto, se un costruttore normalmente cede applicando l’Iva, qualora effettui una cessione applicando l’esenzione non ha diritto di invocare l’occasionalità, posto che si tratta di una medesima tipologia di attività per la quale semplicemente è stato applicato un diverso trattamento. In altre parole, l’occasionalità non attiene al trattamento Iva applicato, ma al contrario alla tipologia di operazione realizzata.
La cessione di un’unità abitativa da parte del costruttore/ristrutturatore dell’immobile, effettuata dopo il decorso del quinquennio dalla data di ultimazione della costruzione, e, quindi, in regime di esenzione Iva, concorre alla determinazione del pro rata di detraibilità, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, D.P.R. 633/1972 nell’anno della vendita.
Conseguentemente, si innesca anche la rettifica della detrazione da cambio di pro rata in relazione ai beni posseduti (per quelli ceduti va rettificata l’imposta in relazione a tutti i decimi che mancano al completamento del decennio di monitoraggio per i beni immobili, ovvero ai quinti residui in relazione ai beni mobili).
per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia: tel. 03023076 – fax 0302304108 – email fiscale.tributario@confapibrescia.it |